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Document 52008PC0858

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

/* COM/2008/0858 def. */

52008PC0858

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra /* COM/2008/0858 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.12.2008

COM(2008) 858 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico in vista della firma e dell'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati ACP del Pacifico, dall'altra. Si tratta della:

proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale.

Come annunciato nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 ottobre 2007, l'accordo di partenariato interinale è stato negoziato al fine di evitare turbative degli scambi con la Comunità allo scadere, il 31 dicembre 2007, del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou e della deroga dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riguardante tale regime. Tali negoziati si sono conclusi il 23 novembre 2007 con la sigla dell'accordo di partenariato interinale con la Repubblica delle isole Figi e la Papuasia Nuova Guinea.

Di conseguenza gli Stati del Pacifico (Figi e Papuasia Nuova Guinea) sono stati inclusi nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento recante applicazione dei regimi previsti negli accordi di partenariato economico, adottato dal Consiglio il 20 dicembre 2007[1] e che beneficiano dal 1º gennaio 2008 dell'offerta di accesso al mercato comunitario formulata nel quadro di tali accordi. La loro inclusione nell'elenco sarà definitiva una volta che l'accordo di partenariato interinale sarà stato ratificato da tutte le parti. Verrà in tal modo garantito un regime commerciale unico e armonizzato, che faciliterà agli Stati del Pacifico firmatari l'accesso al mercato comunitario.

L'accordo di partenariato interinale stabilisce il quadro di un APE e contempla tutte le misure necessarie all'istituzione di una zona di libero scambio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo XXIV del GATT 1994[2] in particolare disposizioni in materia di dogane e facilitazione degli scambi, ostacoli tecnici al commercio, misure sanitarie e fitosanitarie e composizione delle controversie.

Le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché le disposizioni istituzionali sono assai limitate; l'accordo di partenariato interinale riguarda essenzialmente gli scambi di merci. L'accordo contiene una clausola di revisione a tempo per il prosieguo dei negoziati in vista della conclusione di un APE globale, esteso ad altri settori, quali la cooperazione allo sviluppo, i servizi, la pesca, l'agricoltura, le norme in materia di scambi commerciali ed altri.

I negoziati in vista della conclusione di un APE globale continuano, conformemente alle direttive di negoziato sugli accordi di partenariato economico con gli Stati ACP adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato interinale è prevista la sua applicazione provvisoria. La Commissione ritiene i risultati dei negoziati soddisfacenti e conformi alle direttive di negoziato del Consiglio e invita quest'ultimo:

- ad autorizzare la firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato interinale;

- ad approvare l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con i paesi ACP.

(2) Il 23 novembre 2007 si sono chiusi i negoziati in vista della conclusione di un accordo di partenariato interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico (in appresso "APE interinale") con la Papuasia Nuova Guinea e la Repubblica delle isole Figi.

(3) L'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo interinale prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.

(4) L'APE interinale deve essere firmato a nome della Comunità e applicato a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome della Comunità, dell'accordo di partenariato interinale tra gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.

Il testo dell'APE interinale è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo interinale a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie alla sua conclusione, l'accordo interinale è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 76, paragrafo 3. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il presidente

[…]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: 12/120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: 16 431 900 000 (bilancio 2008)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Nessuna.

( La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4. MISURE ANTIFRODE

Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in applicazione dell'articolo 17 dell'accordo di partenariato interinale tra gli Stati del Pacifico e la Comunità europea. Se necessario, è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. I servizi della Commissione effettueranno regolarmente controlli documentali e verifiche in loco.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio sono state soppresse tutte le tariffe doganali ancora esistenti sui prodotti originari delle regioni o degli Stati ACP che abbiano concluso negoziati relativi ad accordi di partenariato economico oppure accordi che prevedono regimi commerciali compatibili con le norme dell'OMC. Di conseguenza, la presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria supplementare.

[1] Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio.

[2] Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (1994).

[3] GU C del , pag. .

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