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Document 52008PC0614

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori {SEC(2008) 2544} {SEC(2008) 2545} {SEC(2008) 2547}

/* COM/2008/0614 def. - COD 2008/0196 */

52008PC0614

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori {SEC(2008) 2544} {SEC(2008) 2545} {SEC(2008) 2547} /* COM/2008/0614 def. - COD 2008/0196 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 8.10.2008

COM(2008) 614 definitivo

2008/0196 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui diritti dei consumatori

{SEC(2008) 2544}{SEC(2008) 2545}{SEC(2008) 2547}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta La proposta è il risultato del riesame dell'acquis relativo ai consumatori che copre una serie di direttive riguardanti la tutela del consumatore. Il riesame è stato avviato nel 2004 con l'obiettivo di semplificare e completare il quadro normativo esistente. L'obiettivo complessivo del riesame è la realizzazione di un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà. Le direttive in esame contengono clausole di armonizzazione minima, vale a dire che gli Stati membri possono mantenere o adottare norme più severe in materia di tutela dei consumatori. Gli Stati membri hanno fatto largo uso di questa possibilità, con il risultato di un quadro normativo frammentato nella Comunità che causa costi significativi in termini di adempimento per le imprese che desiderano operare a livello transfrontaliero. Le regole sul conflitto legislativo, come quelle incluse nel regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), non risolvono questo problema. Secondo Roma I, i consumatori che concludono un contratto con un operatore commerciale estero non possono essere privati della protezione derivante dalle norme inderogabili del loro paese di residenza. Gli effetti di questa frammentazione sul mercato interno consistono in una riluttanza delle imprese a vendere a consumatori oltre frontiera, che a sua volta si traduce in minore benessere per il consumatore. Se ai consumatori è precluso l'accesso ad offerte competitive transfrontaliere, essi non possono beneficiare completamente del mercato interno in termini di maggiore scelta e prezzi più bassi. Il livello di fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri è basso. Una delle cause di questo fenomeno è la frammentazione dell'acquis relativo ai consumatori. La frammentazione e i diversi livelli di protezione dei consumatori rendono difficile condurre campagne educative paneuropee sui diritti dei consumatori e applicare meccanismi alternativi di composizione delle controversie. L'obiettivo della proposta è quello di contribuire ad un migliore funzionamento del mercato interno tra consumatori e imprese aumentando la fiducia del consumatore nel mercato interno e riducendo la riluttanza delle imprese ad operare a livello transfrontaliero. Questo obiettivo globale dovrebbe essere raggiunto riducendo la frammentazione, rafforzando il quadro normativo e fornendo ai consumatori un elevato livello comune di tutela e un'informazione adeguata sui loro diritti e su come esercitarli. A tal fine la Commissione europea istituirà un processo per individuare il modo più appropriato per informare i consumatori dei loro diritti fondamentali presso il punto vendita. |

120 | Contesto generale I costi sostenuti dalle imprese per conformarsi a un frammentato acquis relativo al consumatore sono significativi. Le indagini dimostrano che, per la maggioranza degli operatori, tali costi di adempimento costituiscono una barriera importante al commercio transfrontaliero e riducono l'incentivo a vendere oltre frontiera, particolarmente a consumatori in piccoli Stati membri. Se non vengono prese azioni legislative a livello comunitario, tali costi continueranno a ricadere sui consumatori sotto forma di prezzi più alti o peggio ancora, le imprese continueranno a rifiutare di vendere a livello transfrontaliero o creeranno discriminazioni geografiche tra consumatori a seconda del loro paese di residenza. Nella sua risoluzione del 16 luglio 2007 il Parlamento europeo ha raccomandato di intraprendere un'azione legislativa e ha espresso la sua preferenza per l'adozione di uno strumento sotto forma di una direttiva orizzontale basata sull'armonizzazione completa e mirata. Nella comunicazione "Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo", del 20 novembre 2007, la Commissione ha dichiarato che il mercato unico deve fornire risultati migliori e benefici tangibili per i consumatori e le PMI. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta La proposta mira a modificare la direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e la direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Queste quattro direttive stabiliscono i diritti contrattuali dei consumatori. La proposta mette insieme queste quattro direttive creando un unico strumento orizzontale che disciplina gli aspetti comuni in modo sistematico, semplifica e aggiorna le norme esistenti, risolve le incoerenze e colma le lacune. La proposta si distanzia dall'approccio dell'armonizzazione minima seguito nelle quattro direttive esistenti (vale a dire il principio che gli Stati membri possono mantenere o adottare norme più severe rispetto a quelle stabilite dalla direttiva) e abbraccia un approccio di armonizzazione completa (vale a dire il principio che gli Stati membri non possono mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle fissate nella direttiva). |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno contiene alcune prescrizioni relative alle informazioni di base che devono essere rispettate dai commercianti prima di concludere un contratto. Anche le direttive 85/577/CEE, 97/7/CE e 99/44/CEE contengono alcune prescrizioni in materia di informazione. In linea con l'obiettivo di una migliore regolamentazione, la proposta garantisce la coerenza tra queste varie direttive e regolamenta le conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni. La proposta raggiunge un elevato livello di tutela dei consumatori nei contratti e quindi rispetta i diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 38. La proposta è inoltre conforme ai principi fondamentali del trattato CE, quali la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, che non saranno limitati da norme nazionali nel settore armonizzato dalla direttiva, ad eccezione delle misure necessarie e proporzionate che gli Stati membri possono adottare per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o la tutela dell'ambiente conformemente alla normativa comunitaria. |

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei rispondenti L'8 febbraio 2007 la Commissione ha adottato il Libro verde sul riesame dell'acquis relativo al consumatore, che sintetizza i risultati iniziali della Commissione e avvia una consultazione pubblica incentrata sulle questioni trasversali (orizzontali) attinenti alle direttive sotto esame. Il Libro verde ha attratto risposte da una vasta gamma di interessati: imprese, consumatori, il Parlamento europeo, gli Stati membri, accademici e giuristi. La Commissione ha inoltre pubblicato due documenti consultivi sulla direttiva 97/7/CE e sulla direttiva 85/577/CEE incentrati sulle questioni specifiche (verticali) riguardanti queste direttive. Tutti gli interessati sono stati invitati a presentare osservazioni alla Commissione, rispettivamente entro il 21 novembre 2006 e il 4 dicembre 2007. La Commissione ha ricevuto, rispettivamente, 84 e 62 risposte da tutte le parti in causa. Il risultato di queste due consultazioni specifiche è disponibile sul sito web: http://ec.europa.eu/consumers/rights/gen_rights_en.htm Il 14 novembre 2007 la Commissione ha tenuto una conferenza di un giorno per gli interessati. Il 20 dicembre 2007 il contraente della Commissione ha inviato due questionari (uno destinato alle imprese, l'altro ai consumatori) agli interessati. I problemi attuali e le modifiche legislative previste con diverse opzioni sono state discusse con rappresentanti di imprese e consumatori che sono stati invitati a rispondere alle domande riguardanti gli effetti probabili di ogni opzione nel contesto di workshop tenuti nel febbraio 2008. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La maggioranza dei rispondenti al Libro verde ha auspicato l'adozione di uno strumento legislativo orizzontale applicabile alle transazioni nazionali e transfrontaliere, basato su un'armonizzazione completa e mirata, vale a dire incentrata sulle questioni che costituiscono barriere importanti al commercio per le imprese e/o che scoraggiano i consumatori dall'acquistare oltre frontiera. Lo strumento legislativo orizzontale, secondo molti rispondenti, dovrebbe essere combinato con revisioni verticali delle esistenti direttive specifiche (ad esempio il riesame delle direttive riguardanti la multiproprietà e i viaggi tutto compreso). Molto sostegno è stato espresso per l'inasprimento e la sistematizzazione dell'acquis relativo al consumatore, ad esempio l'introduzione di definizioni comuni di consumatori/commercianti e consegna, norme armonizzate sull'informazione e sui diritti di recesso nonché l'introduzione a livello comunitario di una "lista nera" di clausole abusive (vale a dire condizioni che sono vietate) e una lista "grigia" (vale a dire delle clausole che si presumono essere abusive) per sostituire l'attuale elenco puramente indicativo. |

213 | La consultazione sul Libro verde si è svolta su internet tra l'8.2.2007 e il 15.5.2007. La Commissione ha ricevuto 307 risposte, consultabili all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione d'impatto Sei opzioni sono state oggetto di una valutazione d'impatto. Tutte le opzioni tengono conto, come base, del regolamento Roma I recentemente adottato. L'opzione 1 è il mantenimento dello status quo, vale a dire dell'armonizzazione minima dell'acquis relativo al consumatore. L'impatto economico di quest'opzione è negativo. Persisterebbe il problema chiave della frammentazione del quadro normativo. L'opzione 2 prevede un'azione non legislativa con un finanziamento comunitario per le campagne di sensibilizzazione e l'autoregolamentazione. Se applicata da sola, tale opzione non comporterebbe alcun impatto positivo poiché il problema della frammentazione del quadro normativo rimarrebbe, a meno che i codici di condotta non fossero basati sugli standard comuni più elevati e fossero applicati a tutta la Comunità. L'opzione 3 include un totale di 4 proposte legislative, basate sull'armonizzazione completa e che potrebbero essere riunite in uno strumento orizzontale. Essa s'incentra su un numero limitato di incoerenze nella legislazione comunitaria, con definizioni più chiare e aggiornate che semplificano la legislazione, ma che contribuiscono solo limitatamente al migliore funzionamento del mercato interno, alla riduzione degli oneri sulle imprese e all'aumento della fiducia dei consumatori. L'opzione 4 include 16 modifiche legislative basate sull'armonizzazione completa e combinate alle quattro modifiche legislative proposte con l'opzione 3. Essa affronta tutte le questioni pertinenti della tutela dei consumatori di cui i commercianti devono tenere conto nella progettazione dei materiali di commercializzazione, nella redazione delle condizioni contrattuali standard e nelle transazioni con i consumatori. L'armonizzazione completa ridurrebbe considerevolmente i costi amministrativi per i commercianti a distanza e diretti attivi a livello transfrontaliero e avrebbe un impatto positivo sul funzionamento del mercato interno. Tali modifiche legislative sono importanti per la fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero. Inoltre, quest'opzione include un aggiornamento della legislazione in modo da tenere conto dei nuovi sviluppi del mercato. Quest'opzione ha un impatto economico positivo, aumenta la fiducia dei consumatori e migliora la qualità della legislazione. L'opzione 5 include 3 proposte legislative basate sull'armonizzazione completa e che concedono nuovi diritti per i consumatori in aggiunta alle 20 modifiche legislative proposte con le opzioni 3 e 4. I benefici che comporterebbe per i consumatori non sembrano essere superiori all'impatto negativo sui costi sostenuti dalle imprese e sul contributo al migliore funzionamento del mercato. L'opzione 6 include le proposte legislative delle opzioni 3 e 4 e una clausola sul mercato interno applicabile agli aspetti non completamente armonizzati. Tale clausola consentirebbe alle parti contraenti, per quegli aspetti coperti dalla clausola, di scegliere la normativa di qualsiasi Stato membro anche se quest'ultima fornisce un livello di tutela del consumatore inferiore a quella del paese di residenza del consumatore. Visto il conflitto con l'articolo 6 del regolamento Roma I, una tale clausola comporterebbe una modifica legislativa e un'importante modifica di politica pochi mesi dopo l'adozione di Roma I, che contiene una clausola di riesame (da completare entro il 2013). Inoltre quest'opzione, sebbene sia sostenuta dalle imprese, ha incontrato l'opposizione della stragrande maggioranza degli Stati membri e di tutte le organizzazioni dei consumatori nella loro risposta al Libro verde. Mentre tale opzione rimuoverebbe le barriere regolamentari nel mercato interno e risulterebbe in una riduzione dell'onere per le imprese, trasferirebbe il problema dell'incertezza giuridica ai consumatori, con un conseguente impatto negativo sulla fiducia. Inoltre, creerebbe problemi per i tribunali nazionali e per le autorità competenti che dovrebbero applicare una normativa estera. |

231 | Nell'ambito del programma di lavoro la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto; la relativa relazione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm. |

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte La proposta intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori e al conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione completa degli aspetti fondamentali del diritto contrattuale per i consumatori che sono pertinenti per il mercato interno. |

310 | Base giuridica Articolo 95 del trattato. |

320 | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per le ragioni seguenti. |

321 | Il problema della frammentazione giuridica non può essere risolto individualmente dagli Stati membri in quanto la base del problema è proprio l'applicazione diversa da parte degli Stati membri delle clausole di armonizzazione minima contenute nelle direttive esistenti. Inoltre, l'approccio non coordinato ai nuovi sviluppi del mercato, alle lacune normative e alle incoerenze nelle leggi comunitarie a favore del consumatore genererebbe un'ulteriore frammentazione, peggiorando il problema. Solo un intervento comunitario coordinato può contribuire al completamento del mercato interno e risolvere il problema. |

323 | Un'azione non coordinata degli Stati membri non consentirebbe al mercato interno di offrire risultati sia alle imprese (in particolare le PMI) che ai consumatori. Anzi, un'azione non coordinata non potrebbe sfruttare il potenziale del mercato interno tra imprese e consumatori, in particolare l'elevato potenziale di crescita della vendita a distanza transfrontaliera di cui le PMI potrebbero beneficiare direttamente. Inoltre priverebbe i consumatori dei benefici di un mercato interno con maggiore scelta e prezzi più bassi grazie alle offerte transfrontaliere. Infine limiterebbe lo sviluppo di imprese competitive, in particolare PMI, che desiderano estendere le loro attività a tutta la Comunità. |

Gli obiettivi dell'azione proposta possono essere realizzati meglio a livello comunitario per le ragioni seguenti. |

324 | La proposta si basa sulla completa armonizzazione del diritto contrattuale dei consumatori nella Comunità. Il suo impatto positivo sul mercato al dettaglio sarebbe considerevole. Come dimostrato dalla valutazione d'impatto, sarebbero notevoli i risparmi in termini di onere amministrativo sulle imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero. La proposta creerebbe un insieme unico di regole che garantisce un elevato livello comune di tutela dei consumatori in tutta la Comunità e che consente ai commercianti di vendere a consumatori in 27 Stati membri con le stesse modalità di vendita nazionali, ad esempio con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi. Quindi la proposta ridurrebbe significativamente i costi di adempimento a carico dei commercianti garantendo nel contempo ai consumatori un elevato livello di tutela. La discrepanza tra la crescita nelle vendite interne e quelle transfrontaliere è particolarmente significativa per le vendite su internet, che hanno un elevato potenziale di crescita. La proposta potrebbe quindi essere uno dei risultati tangibili del mercato interno per le imprese e i consumatori. |

325 | La frammentazione giuridica, che risulta dall'applicazione da parte degli Stati membri delle clausole di armonizzazione minima previste dalle direttive sotto esame, è stata dimostrata da un'analisi giuridica comparativa dell'applicazione dell'acquis relativo ai consumatori in tutti i 27 Stati membri. Tale analisi è stata pubblicata sul sito web: http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm#comp L'indagine Eurobarometro del 2008 indica che questa frammentazione giuridica costituisce una barriera importante al commercio transfrontaliero. |

327 | Il campo di applicazione della proposta è limitato alle norme di protezione dei consumatori nei contratti conclusi tra commercianti e consumatori. Essa armonizza completamente tutti gli aspetti attinenti alla tutela dei consumatori che sono pertinenti per il commercio transfrontaliero, ad esempio quelli indispensabili per i commercianti nella redazione delle condizioni contrattuali e la creazione di materiali informativi, nonché per la gestione dell'impresa (ad es. la gestione di merci restituite nelle vendite a distanza o dirette). |

Pertanto, la proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La Commissione riconosce che l'approccio dell'armonizzazione completa applicato con successo nella direttiva sulle prassi commerciali sleali nel campo della tutela dei consumatori segna un nuovo inizio nel settore dei diritti contrattuali dei consumatori. Ciò richiede una strategia di comunicazione adeguata per spiegare l'impatto e i benefici della proposta. Oltre al dialogo interistituzionale con il Parlamento e il Consiglio, nei prossimi mesi la Commissione intende cooperare attivamente con tutti gli interessati negli Stati membri. |

Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i motivi indicati qui di seguito. |

331 | La proposta regolamenta solo gli aspetti chiave del diritto contrattuale dei consumatori e non interferisce con i concetti più generici del diritto contrattuale come la capacità di concludere contratti o i risarcimenti. La proposta si applica sia ai contratti nazionali che transfrontalieri, in linea con il risultato del Libro verde. L'inclusione delle operazioni nazionali nel campo di applicazione è proporzionale all'obiettivo di semplificazione del quadro normativo comunitario, poiché evita un regime doppio che creerebbe un'ulteriore frammentazione e distorsioni in termini di competitività tra le imprese che operano solo a livello nazionale e quelle che operano sia a livello nazionale che transnazionale. |

332 | L'onere amministrativo sulle autorità pubbliche sarebbe trascurabile poiché consisterebbe semplicemente nella notifica alla Commissione della giurisprudenza nazionale sulle clausole abusive nel contesto della procedura di comitato. I costi amministrativi a carico dei commercianti comunitari che desiderano espandere le loro imprese oltre frontiera sarebbero ridotti significativamente grazie all'armonizzazione completa. Alcune delle imprese che operano solo a livello nazionale senza interesse a sfruttare il mercato interno sarebbero marginalmente svantaggiate in quanto dovrebbero sostenere un limitato costo forfettario di adattamento ai cambiamenti normativi. Per i commercianti al dettaglio che vendono direttamente al pubblico, un minore onere supplementare può essere atteso per specifici tipi di imprese, come negozi dell'usato che agiscono come intermediari per i consumatori. Se la proposta promuoverà la tutela dei consumatori e aumenterà la concorrenza nel mercato al dettaglio mediante un maggior numero di offerte transfrontaliere, i consumatori beneficeranno di una scelta maggiore, una qualità migliore e prezzi più bassi. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: direttiva. |

342 | Altri strumenti non sarebbero opportuni per le ragioni di seguito indicate. Il problema della frammentazione del quadro normativo comunitario può essere superato solo a livello comunitario con un'iniziativa legislativa. L'autoregolamentazione o la coregolamentazione non risolverebbe questo problema giuridico. La direttiva è preferibile al regolamento in quanto il suo recepimento in diritto nazionale consentirebbe un'attuazione più facile del diritto comunitario nell'esistente diritto contrattuale nazionale o nei codici a favore del consumatore. Offrirebbe agli Stati membri il necessario margine di manovra per mantenere i concetti giuridici nazionali e i principi di base del diritto contrattuale nazionale che sono conformi agli obiettivi della proposta legislativa comunitaria. A differenza di un regolamento, l'applicazione di una direttiva può sfociare in un unico insieme coerente di leggi nazionali che sarebbero più semplici da applicare e interpretare da parte dei commercianti, più facili da applicare da parte delle autorità pubbliche e più vicine al principio di sussidiarietà. |

4. Incidenza sul bilancio |

401 | Il costo del futuro comitato sulle clausole abusive include la retribuzione di un funzionario, valutata a 117 000 euro, per sostenere il processo di comitato. È incluso anche il costo della sessione plenaria con un partecipante dai 27 Stati membri e tre riunioni all'anno, valutate a 20 000 euro ciascuna. |

5. Informazioni supplementari |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. |

512 | La proposta semplifica considerevolmente l'acquis relativo ai consumatori. Mettendo insieme le quattro direttive essa regolamenta in modo sistematico i punti comuni ed elimina i doppioni e le incoerenze. Ad esempio la proposta regolamenta coerentemente gli aspetti comuni come le definizioni comuni, un insieme di informazioni precontrattuali e le regole sugli aspetti contrattuali delle vendite che sono attualmente sparsi in diverse direttive. |

515 | La proposta è inserita nell'attuale programma di lavoro della Commissione in materia di modernizzazione e di semplificazione, nonché nel suo programma legislativo e di lavoro, con il riferimento 2008/SANCO/001. |

520 | Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti. |

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia |

531 | La proposta prevede il riesame. |

550 | Tavola di concordanza Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva. |

560 | Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo. |

570 | Illustrazione dettagliata della proposta I capo I comprende le definizioni comuni quali "consumatore" e "commerciante" e stabilisce il principio dell'armonizzazione completa. Il capo II comprende un insieme di informazioni che vanno fornite dai commercianti prima della conclusione di tutti i contratti con i consumatori, nonché un obbligo d'informazione sugli intermediari che concludono contratti a nome dei consumatori. Il capo III, applicabile solo ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, stabilisce prescrizioni specifiche sull'informazione e regolamenta il diritto di recesso (tempi, esercizio ed efficacia) in maniera coerente. Esso fa anche riferimento al modulo standard di recesso incluso nell'allegato I (B). Il capo IV chiarisce le disposizioni della direttiva 99/44/CE. Esso mantiene il principio di responsabilità del commerciante nei confronti del consumatore per un periodo di due anni qualora le merci non siano conformi al contratto. Introduce una nuova regola secondo cui il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore solo se egli stesso o un terzo da lui indicato, diverso dal vettore, prende il possesso materiale dei beni. Il capo V riflette ampiamente le disposizioni della direttiva 93/13/CE. Esso si applica alle clausole contrattuali abusive che non sono state negoziate individualmente, quali le condizioni contrattuali standard. Le clausole abusive sono quelle che creano squilibri significativi nei diritti e negli obblighi dei consumatori e dei commercianti e non sono vincolanti per i consumatori. Per garantire la certezza giuridica la direttiva comprende due elenchi di clausole abusive. L'allegato II contiene un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi circostanza. L'allegato III contiene un elenco di clausole che sono considerate abusive a meno che il commerciante non dimostri il contrario. Detti elenchi sono applicabili in tutti gli Stati membri e possono essere modificati solo mediante la procedura di comitato prevista dalla presente direttiva. |

2008/0196 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui diritti dei consumatori

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 85/577/CEE[4] del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, la direttiva 93/13/CEE[5] del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la direttiva 97/7/CE[6] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e la direttiva 1999/44/CE[7] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo stabiliscono una serie di diritti contrattuali dei consumatori.

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste quattro direttive con la presente direttiva unica. La presente direttiva deve di conseguenza stabilire norme standard per gli aspetti comuni e distanziarsi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive, che consentivano agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più severe.

(3) L'articolo 153, paragrafi 1 e 3, lettera a) del trattato prevede che la Comunità deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 95 del medesimo.

(4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L'armonizzazione di taluni aspetti del diritto contrattuale dei consumatori è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

(5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato dai consumatori. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi (ad esempio servizi pubblici), è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli imprenditori) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in particolare nelle regioni di confine. Quindi la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà al migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

(6) Le leggi degli Stati membri in materia di contratti stipulati con i consumatori sono caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare distorsioni significative della concorrenza e ostacolare il buon funzionamento del mercato interno. L'attuale legislazione comunitaria applicabile ai contratti negoziati a distanza o fuori dei locali commerciali, ai beni di consumo, alle garanzie e alle clausole abusive stabilisce norme minime per l'armonizzazione della legislazione, consentendo agli Stati membri di mantenere o introdurre misure legislative che garantiscono un livello più elevato di tutela dei consumatori nel loro territorio. Inoltre molte questioni sono disciplinate in modo incoerente dalle diverse direttive o non sono state prese in considerazione, e i singoli Stati membri le hanno affrontate in modi diversi. Di conseguenza variano notevolmente le disposizioni nazionali di applicazione delle direttive sul diritto contrattuale dei consumatori.

(7) Tali disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sulle imprese e sui consumatori. Esse aumentano i costi di adempimento per le imprese che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi. La frammentazione mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno. Gli effetti negativi sulla fiducia del consumatore sono inaspriti da una tutela dei consumatori non uniforme nella Comunità. Tenendo conto dei recenti sviluppi del mercato, il problema è particolarmente grave.

(8) L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave aumenterà considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per le imprese: entrambi potranno fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nella Comunità. In tal modo sarà possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Queste barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello comunitario. Inoltre i consumatori potranno beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta la Comunità.

(9) Il campo armonizzato dalla presente direttiva deve comprendere determinati aspetti dei contratti tra imprese e consumatori, vale a dire: le norme sulle informazioni da fornire prima della conclusione del contratto e durante la sua esecuzione, il diritto di recesso per i contratti a distanza e peri contratti negoziati fuori dei locali commerciali, i diritti del consumatore in materia di condizioni contrattuali di vendita e clausole abusive nei contratti con i consumatori.

(10) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)[8].

(11) La legislazione comunitaria esistente nel campo dei servizi finanziari per i consumatori contiene numerose regole per la tutela dei consumatori. Per questo motivo le disposizioni della presente direttiva coprono i contratti relativi ai servizi finanziari solo nella misura in cui è necessario per colmare le lacune normative.

(12) La nuova definizione di contratto a distanza deve coprire tutti i casi in cui i contratti di vendita e di servizi sono stipulati utilizzando esclusivamente uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ordine mediante posta, internet, telefono o fax). In tal modo si crea la parità di condizioni tra tutti i commercianti a distanza. Dovrebbe inoltre migliorare la certezza giuridica rispetto all'attuale definizione che richiede la presenza di un regime organizzato di vendita a distanza gestito dal commerciante fino alla conclusione del contratto.

(13) Le circostanze particolari di un'offerta o della stipula di un contratto non devono essere rilevanti per la definizione di un contratto a distanza. Il fatto che il commerciante sia un commerciante occasionale o che usi un regime organizzato gestito da un terzo, ad esempio una piattaforma on-line, non deve privare i consumatori di protezione. Allo stesso modo un'operazione negoziata faccia a faccia tra il commerciante e il consumatore fuori del locale commerciale deve essere considerata un contratto a distanza, se il contratto viene concluso usando esclusivamente mezzi di comunicazione a distanza come internet o il telefono. Per quanto riguarda i commercianti, una definizione più semplice di contratto a distanza deve migliorare la certezza giuridica e tutelarli dalla concorrenza sleale.

(14) Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali deve essere definito come un contratto concluso con la presenza fisica del commerciante e del consumatore, ma fuori dei locali commerciali, ad esempio a casa o sul posto di lavoro del consumatore. In un contesto fuori del locale commerciale i consumatori sono sottoposti a una pressione psicologica, indipendentemente dal fatto che abbiano sollecitato o meno la visita del commerciante. Inoltre, per prevenire l'aggiramento delle regole quando i consumatori vengono avvicinati fuori dei locali commerciali, un contratto negoziato, ad esempio a casa del consumatore, ma concluso in un negozio, deve essere comunque considerato un contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

(15) I locali commerciali devono includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi o camion) che servano da luogo permanente di commercio per il commerciante. Chioschi di vendita al mercato o in una fiera vanno considerati come locali commerciali anche se vengono utilizzati dal commerciante su base temporanea. Altri locali affittati per un breve periodo e in cui il commerciante non è stabilito (ad esempio alberghi, ristoranti, centri conferenze, cinema affittati da commercianti che non vi sono stabiliti) non devono essere considerati locali commerciali. Allo stesso modo non vanno considerati locali commerciali tutti gli spazi pubblici, inclusi i trasporti o gli impianti pubblici, nonché case private o il posto di lavoro,

(16) La definizione di supporto durevole deve includere in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria e il disco rigido del computer su cui è archiviata la posta elettronica o un file PDF.

(17) I consumatori devono avere il diritto di ricevere informazioni prima della conclusione del contratto. Tuttavia i commercianti non devono fornire le informazioni se sono già evidenti dal contesto. Ad esempio, in un'operazione in un locale commerciale le caratteristiche principali di un prodotto, l'identità del commerciante e le disposizioni per la consegna possono essere apparenti dal contesto. Nelle operazioni a distanza e fuori dei locali commerciali il commerciante deve sempre fornire informazioni riguardanti le modalità di pagamento e consegna, la politica di esecuzione del contratto e di gestione dei reclami, in quanto tali informazioni possono non essere apparenti dal contesto.

(18) I commercianti devono essere obbligati ad informare i consumatori in anticipo di qualsiasi disposizione che risulta nel pagamento di un acconto da parte del consumatore al commerciante, inclusi gli accordi in cui un importo viene bloccato sulla carta di credito o di debito del consumatore.

(19) Nel caso delle aste pubbliche, vista la natura e la tradizione di tale metodo di vendita, la casa d'aste può indicare i propri dettagli di contatto anziché comunicare l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante che le ha dato l'incarico di vendere i beni.

(20) Il consumatore deve sapere se sta trattando con il commerciante o con un intermediario che agisce a nome di un altro consumatore, in quanto in quest'ultimo caso il consumatore potrebbe non godere di tutela a norma della presente direttiva. Quindi l'intermediario deve informare il consumatore di questo fatto e delle relative conseguenze. Il concetto di intermediario non deve includere le piattaforme di vendita on-line che non concludono il contratto a nome o per conto di un'altra parte.

(21) Nel caso dei contratti a distanza, le prescrizioni d'informazione vanno adattate per tenere contro dei limiti tecnici di taluni media, ad esempio la limitazione del numero di caratteri su taluni schermi di telefoni mobili o il limite di tempo per gli spot televisivi. In questo caso il commerciante deve conformarsi ad un insieme minimo di prescrizioni d'informazione e rinviare il consumatore a un'altra fonte di informazione, ad esempio fornendo un numero di telefono gratuito o un link ipertestuale ad una pagina web del commerciante dove le informazioni pertinenti sono direttamente e facilmente accessibili.

(22) Poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, deve godere di un diritto di recesso che gli consente di accertarsi della natura e del funzionamento dei beni.

(23) I diversi termini di recesso tra Stati membri e per i contratti a distanza e fuori dei locali commerciali sono causa di incertezza giuridica e di costi di adempimento. Lo stesso termine di recesso va applicato a tutti i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali.

(24) Per garantire la certezza giuridica è opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini[9], si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva. Quindi tutti i termini contenuti nella presente direttiva vanno intesi come espressi in giorni di calendario.

(25) Le norme sui contratti a distanza non devono pregiudicare le disposizioni in materia di contratti elettronici e ordinazioni per via elettronica conformemente agli articoli 9 e 11 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico).

(26) Se il consumatore ordina diversi beni dallo stesso commerciante, egli deve poter esercitare il diritto di recesso rispetto ad ognuno di questi beni. Se i beni sono consegnati separatamente, il termine di recesso deve iniziare al momento in cui il consumatore entra in possesso di ogni singolo bene. Se un bene è consegnato in diversi lotti o pezzi, il termine di recesso deve iniziare quando il consumatore o un terzo indicato dal consumatore entra in possesso dell'ultimo lotto o pezzo.

(27) Se il commerciante non ha informato il consumatore del diritto di recesso prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, il termine di recesso deve essere prorogato. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica nel tempo, è opportuno introdurre un limite di tre mesi, a condizione che il commerciante abbia adempiuto completamente ai suoi obblighi contrattuali. Si considera che il commerciante abbia adempiuto completamente ai suoi obblighi quando ha consegnato i beni o ha fornito tutti i servizi ordinati dal consumatore.

(28) Le differenze nel modo in cui il diritto di recesso è esercitato negli Stati membri sono fonte di costi per le imprese che vendono a livello transfrontaliero. L'introduzione di un modulo standard armonizzato di recesso per il consumatore dovrebbe semplificare il processo di recesso e comportare una certezza giuridica. Per questi motivi gli Stati membri devono astenersi dall'aggiungere prescrizioni relative alla presentazione al modulo standard comunitario riguardanti, ad esempio, la dimensione dei caratteri.

(29) Come dimostra l'esperienza, molti consumatori e commercianti preferiscono comunicare via il sito web del commerciante; quindi ci deve essere la possibilità per il commerciante di offrire al consumatore l'opzione di compilare un modulo di recesso sul sito web. In questo caso il commerciante deve fornire senza indugio una conferma di ricevimento per e-mail.

(30) In caso di recesso il commerciante deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, inclusi quelli che coprono le spese a carico del commerciante per consegnare il bene al consumatore.

(31) Alcuni consumatori esercitano il proprio diritto di recesso dopo aver utilizzato i beni oltre quanto necessario per accertare la natura e il funzionamento del bene. In tal caso il consumatore deve essere responsabile per la diminuzione del valore dei beni. Per accertare la natura e il funzionamento di un bene il consumatore deve solo manipolarlo o tentare di manipolarlo nel modo in cui potrebbe farlo in un negozio. Ad esempio, il consumatore deve solo provare un indumento, senza poterlo indossare. Per garantire l'efficacia del diritto di recesso nei contratti di servizio, in particolare per i lavori di rinnovamento non urgenti per i quali i consumatori possano essere soggetti a metodi di vendita aggressivi nelle loro case seguiti da un'esecuzione immediata del servizio prima della scadenza del termine di recesso, nessun costo deve essere a carico dei consumatori.

(32) Per evitare che il commerciante debba rimborsare un consumatore che non ha restituito i beni, il consumatore deve essere obbligato a restituire i beni entro quattordici giorni a decorrere dalla data di comunicazione al commerciante della sua decisione di recesso.

(33) Alcune esenzioni dal diritto di recesso devono essere previste, ad esempio nei casi in cui il diritto di recesso sarebbe inappropriato vista la natura del prodotto. Ciò si applica ad esempio a un vino fornito molto tempo dopo la conclusione di un contratto di natura speculativa in cui il valore dipende dalle fluttuazioni nel mercato (vin en primeur).

(34) Inoltre, nel caso di contratti a distanza di servizi che vengono eseguiti durante il periodo di recesso (ad esempio file scaricati dal consumatore durante tale periodo) non sarebbe equo consentire al consumatore di recedere dal contratto dopo che egli abbia usufruito per intero o in parte di un servizio. Quindi il consumatore deve perdere il suo diritto di recesso quando inizia l'esecuzione del contratto con il suo consenso espresso.

(35) La Commissione ha individuato alcuni problemi fondamentali per i consumatori nel settore del rinnovamento della casa: i consumatori sono sottoposti a notevoli pressioni per far sì che essi commissionino lavori di rinnovamento costosi. Le regole sull'informazione e sul diritto di recesso vanno chiarite e ampliate in modo da coprire questo tipo di contratto. Solo i contratti riguardanti la cessione di diritti di proprietà immobiliare vanno esclusi dal campo di applicazione delle norme sull'informazione e sui diritti di recesso applicabili ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

(36) L'applicazione del diritto di recesso può essere inappropriato per taluni servizi riguardanti gli alloggi, il trasporto e il tempo libero. La negoziazione dei contratti corrispondenti implica la prenotazione di capacità che il commerciante potrebbe non coprire se fosse introdotto un diritto di recesso. Quindi è opportuno escludere tali contratti a distanza dalle disposizioni sull'informazione e sul diritto di recesso del consumatore.

(37) Ai fini della semplificazione e della certezza giuridica, il diritto di recesso deve essere applicato a tutti i tipi di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ad eccezione di circostanze chiaramente definite che possono essere facilmente provate. Quindi è opportuno non applicare il diritto di recesso per riparazioni urgenti nella casa del consumatore, poiché tale diritto sarebbe incompatibile con la situazione di emergenza nonché per i regimi di consegna a domicilio da parte di supermercati che consentono ai consumatori di selezionare sul sito web del commerciante alimenti, bevande e altri beni destinati al consumo immediato della famiglia e di averli consegnati a casa. Questi sono beni poco costosi e acquistati regolarmente dai consumatori per il consumo giornaliero della famiglia e quindi non vanno assoggettati al diritto di recesso. Le principali difficoltà incontrate dai consumatori e la più importante fonte di dispute con i commercianti riguardano la consegna dei beni, inclusi quelli che sono persi o danneggiati durante il trasporto, e la consegna parziale o tardiva. Quindi è opportuno chiarire e armonizzare le norme nazionali sulla consegna e il trasferimento del rischio.

(38) Nel contesto delle vendite al consumatore la consegna dei beni può avvenire in modi diversi. Solo una regola cui si possa derogare facilmente può consentire la flessibilità necessaria per tenere conto di tali variazioni. Il consumatore va protetto contro il rischio di perdita o danneggiamento dei beni durante il trasporto, disposto o effettuato dal commerciante. La norma sul trasferimento del rischio non deve essere applicabile se il consumatore tarda a prendere possesso dei beni (ad esempio se i beni non sono ritirati dal consumatore dalla posta entro il termine fissato da quest'ultimo). In tali circostanze deve essere a carico del consumatore il rischio di perdita o deterioramento dopo il termine di consegna concordato con il commerciante.

(39) Il commerciante deve essere responsabile nei confronti del consumatore se i beni non sono conformi al contratto. I beni devono essere presunti conformi al contratto se soddisfano un numero di condizioni relative, principalmente, alla loro qualità. La qualità e le prestazioni che i consumatori possono ragionevolmente attendersi dipenderanno, tra l'altro, dal fatto che il bene sia nuovo o usato, nonché dalla vita prevista dei beni.

(40) Se il bene non è conforme al contratto, innanzitutto il consumatore deve avere la possibilità di chiedere al commerciante di riparare o sostituire i beni a scelta del commerciante, a meno che quest'ultimo non dimostri che tali rimedi siano illegali, impossibili o causino uno sforzo sproporzionato da parte sua. Lo sforzo del commerciante deve essere determinato obiettivamente considerando i costi sostenuti dal commerciante nel rimediare al difetto di conformità, il valore dei beni e l'importanza del difetto. La mancanza di pezzi di ricambio non deve costituire un motivo valido per giustificare il mancato rimedio entro un periodo ragionevole o senza uno sforzo sproporzionato.

(41) Il consumatore non deve sostenere alcun costo per il rimedio del difetto di conformità, in particolare i costi postali, di manodopera e dei materiali. Inoltre, il consumatore non deve compensare il commerciante per l'uso dei beni difettosi.

(42) Se più di una volta il commerciante ha rifiutato o non è riuscito a rimediare al difetto di conformità, il consumatore deve avere il diritto di scegliere liberamente fra i rimedi disponibili. Il rifiuto da parte del commerciante può essere esplicito o implicito, e in quest'ultimo caso ciò significa che il commerciante non risponde o ignora la richiesta del consumatore di rimediare al difetto di conformità.

(43) La direttiva 1999/44/CE consente agli Stati membri di fissare un periodo di almeno due mesi nei quali il consumatore deve informare il commerciante di qualsiasi difetto di conformità. Le diversi leggi di recepimento hanno creato barriere al commercio. Quindi è necessario sopprimere questa scelta legislativa e migliorare la certezza giuridica obbligando i consumatori a informare il commerciante del difetto di conformità entro due mesi dalla data di individuazione.

(44) Alcuni commercianti o produttori offrono garanzie commerciali per il consumatore. Al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le garanzie devono contenere determinate informazioni, tra cui la durata, l'estensione territoriale della garanzia e la dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legge.

(45) È necessario tutelare i consumatori da clausole contrattuali abusive che non sono state negoziate individualmente, quali le condizioni contrattuali standard. Le norme sulle clausole abusive non devono applicarsi alle condizioni concordate dal consumatore in seguito a una negoziazione. Il fatto di disporre della possibilità di scegliere tra diverse condizioni contrattuali che sono state stilate dal commerciante o da un terzo per il commerciante non deve essere considerato una negoziazione.

(46) Le disposizioni sulle clausole contrattuali abusive non vanno applicate a condizioni che riflettono, direttamente o indirettamente, le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri conformi alla normativa comunitaria. Allo stesso modo le clausole contrattuali che riproducono disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non devono essere soggette alle disposizioni relative alla clausole abusive.

(47) I contratti dei consumatori devono essere redatti in un linguaggio semplice e comprensibile e devono essere leggibili. I commercianti devono essere liberi di scegliere il tipo e la dimensione dei caratteri con cui sono redatte le condizioni contrattuali. Il consumatore deve avere la possibilità di leggere le condizioni prima di concludere il contratto. Tale opportunità va data al consumatore fornendogli le condizioni su richiesta (per i contratti negoziati nei locali commerciali) o mettendole a disposizione in altri modi (ad esempio sul sito web del commerciante per i contratti a distanza) o allegando le condizioni generali al buono d'ordine (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali). Il commerciante deve chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento oltre alla remunerazione per l'obbligo contrattuale principale del commerciante. È opportuno proibire la presunzione di consenso usando sistemi di non partecipazione (opt-out), quali riquadri già contrassegnati on-line.

(48) Nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore. La prescrizione di buona fede può essere soddisfatta dal commerciante quando tratta in modo leale ed equo l'altra parte, tenendo conto degli interessi legittimi di quest'ultima.

(49) Ai fini della presente direttiva, non va valutata l'equità delle condizioni che descrivono l'oggetto principale del contratto, né il rapporto qualità/prezzo dei beni o servizi forniti a meno che tali condizioni non siano conformi alle prescrizioni di trasparenza. L'oggetto principale del contratto e il rapporto qualità/prezzo vanno tuttavia presi in considerazione nella valutazione dell'equità delle condizioni. Ad esempio, nel caso di contratti assicurativi, le condizioni che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l'impegno dell'assicuratore non formano oggetto di una tale valutazione poiché questi limiti vengono presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore.

(50) Per garantire la certezza giuridica e migliorare il funzionamento del mercato interno è opportuno che la direttiva comprenda due elenchi di clausole abusive. All'allegato II deve figurare un elenco di clausole che sono considerate abusive in qualsiasi circostanza. L'allegato III deve contenere un elenco di clausole che sono considerate abusive a meno che il commerciante non dimostri il contrario. Tali elenchi devono essere applicabili in tutti gli Stati membri.

(51) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10].

(52) In particolare, la Commissione deve avere la facoltà di modificare gli allegati II e III riguardanti le clausole contrattuali da considerare o presumere abusive. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(53) La facoltà della Commissione di modificare gli allegati II e III deve essere usata per garantire l'applicazione coerente delle norme sulle clausole abusive aggiungendo a tali allegati le clausole contrattuali che devono essere considerate abusive in ogni circostanza o che sono da considerare abusive a meno che il commerciante non dimostri il contrario.

(54) Gli Stati membri possono usare qualsiasi concetto di diritto contrattuale nazionale che soddisfi l'obiettivo prescritto della nullità delle clausole abusive per il consumatore.

(55) Gli Stati membri devono garantire che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi dispongano di mezzi adeguati ed efficaci per prevenire l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

(56) Conformemente al trattato la direttiva prevede un elevato livello di tutela del consumatore. Nulla nella presente direttiva impedisce ai commercianti di offrire ai consumatori disposizioni contrattuali che vanno oltre la protezione prevista dalla presente.

(57) Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di un diritto o interesse legittimo nella tutela dei diritti contrattuali dei consumatori devono disporre di strumenti giuridici per agire contro le pratiche commerciali sleali davanti a un tribunale o autorità amministrativa competente a decidere dei reclami oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

(58) È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(59) Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli a norma della presente direttiva. Se la legge applicabile a un contratto è quella di un paese terzo, va applicato il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) al fine di determinare se il consumatore mantiene la protezione concessa dalla presente direttiva.

(60) La Commissione europea esaminerà il modo più appropriato per garantire che tutti i consumatori siano informati dei loro diritti presso il punto di vendita.

(61) Poiché la vendita per inerzia, che consiste nella fornitura al consumatore di beni o servizi non richiesti, è vietata dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")[11] , ma non è previsto alcun rimedio contrattuale, è necessario introdurre nella presente direttiva il rimedio contrattuale che esonera il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.

(62) La direttiva 2002/58/CE contiene già disposizioni per disciplinare le comunicazioni non richieste e prevede un elevato livello di tutela del consumatore. È opportuno sopprimere le disposizioni corrispondenti sulla stessa questione contenute nell'articolo 10 della direttiva 97/7/CE.

(63) Se vengono individuate barriere al mercato interno, è opportuno riesaminare la presente direttiva. Il riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a modificare la presente direttiva nonché altri atti legislativi in materia di tutela dei consumatori che rispecchino l'impegno della Commissione nell'ambito della strategia della politica dei consumatori di rivedere l'acquis esistente in modo da conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori.

(64) È opportuno abrogare anche le direttive 85/577/CEE, 93/13/CE, 97/7/CEE e 1999/44/CE.

(65) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(66) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto, definizioni e campo di applicazione

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra consumatori e commercianti.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

(2) "commerciante": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un commerciante;

(3) "contratto di vendita": qualsiasi contratto che ha come oggetto la vendita di beni dal commerciante al consumatore, inclusi contratti misti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

(4) "bene": qualsiasi bene mobile materiale tranne:

(a) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;

(b) l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

(c) l'elettricità;

(5) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in cui un servizio è fornito da parte del commerciante al consumatore;

(6) "contratto a distanza": qualsiasi contratto di vendita o di servizi in cui il commerciante ricorra all'uso di uno o più mezzi di comunicazione a distanza per concludere un contratto;

(7) "mezzi di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore, possa essere impiegato per la conclusione di un contratto tra dette parti;

(8) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali":

(a) qualsiasi contratto di vendita o di servizi negoziato lontano dai locali commerciali con la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore oppure qualsiasi contratto di vendita o di servizi per cui è stata fatta, nelle stesse circostanze, un'offerta da parte del consumatore; oppure

(b) qualsiasi contratto di vendita o servizi concluso nei locali commerciali ma negoziato fuori di tali locali con la presenza fisica e simultanea del commerciante e del consumatore;

(9) "locali commerciali":

(a) qualsiasi locale mobile o immobile adibito alla vendita al dettaglio, inclusi quelli stagionali, in cui il commerciante esercita la sua attività su base permanente; oppure

(b) chioschi di vendita al mercato o in una fiera in cui il commerciante esercita la propria attività su base regolare o temporanea;

(10) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore o al commerciante di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

(11) "buono d'ordine": uno strumento che stabilisce le condizioni contrattuali, che va firmato dal consumatore al fine di concludere un contratto negoziato fuori dei locali commerciali;

(12) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi beni immobili, diritti e obbligazioni;

(13) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

(14) "diligenza professionale": il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un commerciante nei confronti dei consumatori, commisurate a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del commerciante;

(15) "asta": metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal commerciante mediante una procedura competitiva di offerte che può includere l'uso di mezzi di comunicazione a distanza e in cui l'offerente del prezzo più alto è vincolato all'acquisto dei beni o servizi. Un'operazione conclusa in base a un'offerta di prezzo fissa, nonostante l'opzione per il consumatore di concluderla mediante una procedura di offerta, non costituisce un'asta;

(16) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal commerciante ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'offerente del prezzo più alto è vincolato all'acquisto dei beni o servizi;

(17) "produttore": il fabbricante di un bene, l'importatore del bene nel territorio della Comunità o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

(18) "garanzia": qualsiasi impegno di un commerciante o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento della o prima della conclusione del contratto;

(19) "intermediario": un commerciante che conclude un contratto a nome o per conto del consumatore;

(20) "contratto accessorio": un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e tali beni o servizi sono forniti dal commerciante o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il commerciante.

Articolo 3Campo di applicazione

1. La presente direttiva è applicabile, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, ai contratti di vendita e di servizi conclusi tra il commerciante e il consumatore.

2. La presente direttiva è applicabile solo ai servizi finanziari riguardanti taluni contratti negoziati fuori dei locali commerciali conformemente agli articoli da 8 a 20, le clausole abusive conformemente agli articoli da 30 a 39 e le disposizioni generali conformemente agli articoli da 40 a 46, con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa.

3. Solo gli articoli da 30 a 39 sui diritti dei consumatori in materia di clausole abusive, con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa, sono applicabili ai contratti disciplinati dalla direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12] e dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio[13].

4. Gli articoli 5, 7, 9 e 11 non pregiudicano le prescrizioni d'informazione di cui alle direttive 2006/123/CE[14] e 2000/31/CE[15] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 4Armonizzazione completa

Gli Stati membri non possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Capo II

Informazioni per i consumatori

Articolo 5 Obblighi generali d'informazione

1. Prima della conclusione di qualsiasi contratto di vendita o di servizi il commerciante fornisce al consumatore le seguenti informazioni, se non sono già apparenti dal contesto:

(a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

(b) l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante, ad esempio la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante per conto del quale egli agisce;

(c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

(d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

(e) l'esistenza di un diritto di recesso, se applicabile;

(f) l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

(g) la durata del contratto, se applicabile, o se il contratto non ha scadenza le condizioni di risoluzione del contratto;

(h) la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto, se applicabile;

(i) l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie da pagare o fornire da parte del consumatore su richiesta del commerciante.

2. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni nel paragrafo 1, lettera b) possono essere sostituite dall'indirizzo geografico e dall'identità della casa d'aste.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto di vendita o di servizi.

Articolo 6Non adempimento dell'obbligo d' informazione

1. Se il commerciante non adempie agli obblighi d'informazione sulle spese aggiuntive di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) il consumatore non paga tali spesi aggiuntive.

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 13 e l'articolo 42, le conseguenze di ogni violazione dell'articolo 5 sono determinate conformemente al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri devono prevedere nel diritto contrattuale nazionale rimedi efficaci per le violazioni dell'articolo 5.

Articolo 7Obbligo d' informazione specifico per gli intermediari

1. Prima della conclusione del contratto l'intermediario deve informare il consumatore che egli agisce a nome o per contro di un altro consumatore e che il contratto concluso non è considerato un contratto tra il consumatore e il commerciante ma un contratto tra due consumatori e quindi che non è disciplinato dalla presente direttiva.

2. Se l'intermediario non adempie gli obblighi di cui al paragrafo 1, si considera che egli abbia concluso il contratto a proprio nome.

3. Il presente articolo non si applica alle aste pubbliche.

Capo III

Informazioni per il consumatore e diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 8 Campo di applicazione

Il presente capo si applica ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Articolo 9Informazioni per i contratti a distanza e peri contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Per quanto riguarda i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali il commerciante deve fornire le informazioni seguenti che formano parte integrante del contratto:

(a) le informazioni di cui agli articoli 5 e 7, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) in tutti i casi le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione del contratto;

(b) l'applicabilità del diritto di recesso e le condizioni e procedure per esercitare tale diritto conformemente all'allegato I;

(c) l'indirizzo geografico della sede del commerciante, se diverso dall'indirizzo geografico, (e se applicabile quello del commerciante per conto del quale agisce) a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami;

(d) l'esistenza di codici di condotta e come possono essere ottenuti, se applicabile;

(e) la possibilità di ricorrere ad un meccanismo di composizione delle controversie in via amichevole, se del caso;

(f) che il contratto viene concluso con un commerciante e di conseguenza il consumatore gode della protezione prevista dalla presente direttiva.

Articolo 10Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni di cui all'articolo 9 vanno indicate nel buono d'ordine in un linguaggio semplice e comprensibile e in modo leggibile. Il buono d'ordine include il modulo standard di recesso di cui all'allegato I (B).

2. Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali è valido solo se il consumatore firma un buono d'ordine e, qualora quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, riceve una copia dell'ordine su un altro mezzo durevole.

3. Gli Stati membri non impongono requisiti formali diversi da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 11Requisiti formali per i contratti a distanza

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza le informazioni di cui all'articolo 9, lettera a) devono essere fornite o messe a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto, in un linguaggio semplice e comprensibile e in modo leggibile e appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato.

2. Se il commerciante telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, egli deve rivelare la sua identità e lo scopo commerciale della telefonata all'inizio della conversazione con il consumatore.

3. Se il contratto è concluso mediante un mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il commerciante deve fornire almeno le informazioni riguardanti le caratteristiche principali del prodotto e il prezzo totale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) su quel mezzo in particolare prima della conclusione del contratto. Le altre informazioni di cui agli articoli 5 e 7 devono essere fornite dal commerciante in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1.

4. Il consumatore riceve la conferma di tutte le informazioni di cui all'articolo 9, lettere da a) ad f), su un mezzo durevole, entro un tempo ragionevole dopo la conclusione di qualsiasi contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure quando è iniziata l'esecuzione del servizio, a meno che l'informazione non sia già stata fornita al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione di ogni contratto a distanza.

5. Gli Stati membri non impongono requisiti formali diversi da quelli indicati ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 12Durata e decorrenza del periodo di recesso

1. Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dichiarare alcuna motivazione.

2. Nel caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore firma il buono d'ordine e, qualora quest'ultimo non sia su supporto cartaceo, da quando riceve una copia dell'ordine su un altro mezzo durevole.

Nel caso di un contratto a distanza per la vendita di beni il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale di ognuno dei beni ordinati.

Nel caso di un contratto a distanza per la fornitura di servizi il periodo di recesso decorre dalla data di conclusione del contratto.

3. Il termine di cui al paragrafo 1 è rispettato se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima di tale data ultima.

4. Gli Stati membri non vietano alle parti di adempiere ai loro obblighi a norma del contratto durante il periodo di recesso.

Articolo 13Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso

Se in violazione dell'articolo 9, lettera b), dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 4 il commerciante non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade tre mesi dopo che il commerciante abbia adempiuto pienamente ai suoi altri obblighi contrattuali.

Articolo 14Esercizio del diritto di recesso

1. Il consumatore informa il commerciante della sua decisione di esercitare il diritto di recesso mediante un mezzo durevole e indirizzando al commerciante una dichiarazione redatta con le proprie parole oppure utilizzando il modulo di recesso standard di cui all'allegato I, lettera B.

Gli Stati membri non prevedono altri requisiti formali applicabili a tale modulo standard di recesso.

2. Per i contratti a distanza conclusi su internet il commerciante, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso standard mediante il sito web del commerciante. In tal caso il commerciante trasmette senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso per e-mail.

Articolo 15Effetti del recesso

L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

(a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, oppure

(b) di concludere un contratto negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Articolo 16Obblighi del commerciante nel caso di recesso

1. Il commerciante rimborsa qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore entro trenta giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di recesso.

2. Per i contratti di vendita il commerciante può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver restituito i beni, qualunque intervenga per prima.

Articolo 17Obblighi del consumatore nel caso di recesso

1. Per i contratti di vendita in cui il possesso materiale dei beni sia stato trasferito al consumatore o, a sua richiesta, a un terzo prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore restituisce i beni o li consegna al commerciante o a un terzo autorizzato a riceverli dal commerciante, entro quattordici giorni dalla data in cui comunica il suo recesso al commerciante, purché il commerciante non abbia offerto di ritirare egli stesso i beni.

È a carico del consumatore solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il commerciante non abbia concordato di sostenere tali spese.

2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione oltre a quella necessaria per accertare il valore e il funzionamento dei beni. Egli non è responsabile per la diminuzione del valore se il commerciante ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 9, lettera b). Per i contratti di servizio soggetti a un diritto di recesso il consumatore non sostiene alcun costo per i servizi forniti, in pieno o in parte, durante il periodo di recesso.

Articolo 18Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

1. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 12 a 17, eventuali contratti accessori sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore.

2. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.

Articolo 19Eccezioni al diritto di recesso,

1. Per quanto riguarda i seguenti contratti a distanza il diritto di recesso non è applicabile:

(a) servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo espresso del consumatore, prima della scadenza del termine di quattordici giorni di cui all'articolo 12;

(b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il commerciante non è in grado di controllare;

(c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

(d) la fornitura di vino, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo oltre il periodo limite di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal commerciante;

(e) la fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

(f) la fornitura di giornali, periodici e riviste;

(g) servizi di scommesse e lotterie;

(h) contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta.

2. Per quanto riguarda i seguenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali il diritto di recesso non è applicabile:

(a) la fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia, selezionati precedentemente dal consumatore mediante la comunicazione a distanza e fisicamente forniti al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore da parte del commerciante che di norma vende tali beni nel suo locale commerciale;

(b) contratti per i quali il consumatore abbia richiesto l'esecuzione immediata da parte del commerciante al fine di rispondere ad un'urgenza immediata; se in tale occasione il commerciante fornisce o vende servizi o beni supplementari diversi da quelli strettamente necessari per risolvere l'emergenza immediata del consumatore, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

(c) contratti per i quali il consumatore ha specificamente richiesto al commerciante, mediante la comunicazione a distanza, di visitare il suo domicilio al fine di riparare o eseguire la manutenzione sulla sua proprietà; se in tale occasione il commerciante fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per eseguire la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari.

3. Le parti possono concordare di non applicare i paragrafi 1 e 2.

Articolo 20Esclusioni relative ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Gli articoli da 8 a 19 non si applicano ai seguenti contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali:

(a) vendita di beni immobili o altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione della locazione e dei lavori riguardanti gli immobili;

(b) contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

(c) contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

(d) fornitura di alimenti o bevande da un commerciante che effettua giri frequenti e regolari nel vicinato del suo locale commerciale.

2. Gli articoli da 8 a 19 non si applicano ai seguenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali riguardanti:

(a) assicurazioni;

(b) servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il commerciante non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/65/CE[16]; e

(c) il credito che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2008/48/CE.

3. Gli articoli da 8 a 19 non sono applicabili ai contratti a distanza per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, servizi di catering o di tempo libero qualora i contratti prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici.

Capo IV

Altri diritti del consumatore specifici ai contratti di vendita

Articolo 21 Campo di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutti i contratti di vendita. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 5, nei casi in cui si tratti di un contratto misto che ha come oggetto sia beni che servizi, il presente capo si applica solo ai beni.

2. Il presente capo si applica anche ai contratti di fornitura di beni da produrre.

3. Il presente capo non si applica ai pezzi di ricambio sostituiti dal commerciante per rimediare al difetto di conformità dei beni mediante riparazione a norma dell'articolo 26.

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alla vendita di beni usati nelle aste pubbliche.

Articolo 22Consegna

1. Se le parti non hanno concordato altrimenti, il commerciante consegna i beni mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni al consumatore o a un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

2. Se il commerciante non adempie all'obbligo di consegna, il consumatore ha diritto al rimborso di tutte le somme versate entro sette giorni dalla data di consegna di cui al paragrafo 1.

Articolo 23Il passaggio del rischio

1. Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, prende il possesso materiale dei beni.

2. Il rischio di cui al paragrafo 1 è trasferito al consumatore al momento della consegna concordata dalle parti, se quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, omette di prendere le misure necessarie per acquisire il possesso materiale dei beni.

Articolo 24Conformità al contratto

1. Il commerciante consegna i beni conformemente al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se soddisfano le condizioni seguenti:

(a) sono conformi alla descrizione fatta dal commerciante e possiedono le qualità del bene che il commerciante ha presentato al consumatore come campione o modello;

(b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del commerciante al momento della conclusione del contratto e che il commerciante abbia accettato;

(c) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

(d) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal commerciante, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

3. Non vi è alcun difetto di conformità a norma del presente articolo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se il difetto di conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore.

4. Il commerciante non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 2, lettera d), se dimostra l'esistenza di una delle seguenti situazioni:

(a) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione;

(b) entro la conclusione del contratto la dichiarazione era stata corretta;

(c) la decisione di acquistare i beni non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.

5. Qualunque difetto di conformità risultante da un'imperfetta installazione dei beni è considerato un difetto di conformità dei beni stessi, se l'installazione è prevista dal contratto ed è stata effettuata dal commerciante o sotto la sua responsabilità. La stessa disposizione si applica anche nel caso in cui i beni, concepiti per essere istallati dal consumatore, siano installati dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Articolo 25Diritti legali – Responsabilità per i difetti di conformità

Il commerciante è responsabile di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento in cui il rischio passa al consumatore.

Articolo 26Rimedi per i difetti di conformità

1. Conformemente ai paragrafi da 2 a 5 se i beni non sono conformi al contratto il consumatore ha diritto a:

(a) la riparazione o la sostituzione del bene;

(b) la riduzione del prezzo;

(c) la risoluzione del contratto.

2. Il commerciante rimedia al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione, a sua scelta.

3. Se il commerciante ha dimostrato che rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione è illegale, impossibile o causerebbe al commerciante uno sforzo sproporzionato, il consumatore può scegliere tra la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Lo sforzo del commerciante è sproporzionato se gli impone costi che, in confronto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, sono eccessivi tenendo conto del valore dei beni se non vi fosse alcun difetto di conformità e l'importanza del difetto di conformità.

Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

4. Il consumatore può ricorrere a qualsiasi rimedio disponibile a norma del paragrafo 1 se esiste una delle condizioni seguenti:

(a) il commerciante ha implicitamente o esplicitamente rifiutato di rimediare al difetto di conformità;

(b) il commerciante non ha rimediato al difetto di conformità entro un tempo ragionevole;

(c) il commerciante ha tentato di rimediare al difetto di conformità causando un disagio significativo al consumatore;

(d) lo stesso difetto si è manifestato più di una volta entro un breve periodo di tempo.

5. Il disagio notevole per il consumatore e il tempo ragionevole necessario al commerciante per rimediare al difetto di conformità sono valutati tenendo conto della natura dei beni e dello scopo per cui il consumatore ha acquistato tali beni, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 27Costi e danni

1. Il consumatore ha diritto al rimedio del difetto di conformità senza alcun costo.

2. Fatte salve le disposizioni del presente capo, il consumatore può chiedere i danni per qualsiasi perdita cui non è stato posto rimedio a norma dell'articolo 26.

Articolo 28Limiti di tempo e onere della prova

1. Il commerciante è responsabile, a norma dell'articolo 25, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla data in cui il rischio è passato al consumatore.

2. Se il commerciante ha rimediato al difetto di conformità mediante la sostituzione del bene, egli è responsabile a norma dell'articolo 25 se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dal momento in cui il consumatore o un terzo designato dal consumatore ha acquisito il possesso materiale dei beni sostituiti.

3. Nel caso di beni usati il commerciante e il consumatore possono concordare un periodo di responsabilità più breve, che non può tuttavia essere inferiore a un anno.

4. Per esercitare i suoi diritti a norma dell'articolo 25 il consumatore deve comunicare al commerciante il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha constatato il difetto.

5. Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla data in cui il rischio è passato al consumatore esistessero già a tale data, a condizione che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene o del difetto.

Articolo 29Garanzie commerciali

1. La garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia. In assenza di tale dichiarazione, la garanzia commerciale è vincolante alle condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia commerciale.

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile e deve essere leggibile. Essa include:

(a) i diritti legali del consumatore, conformemente all'articolo 26, e una chiara dichiarazione che tali diritti non sono lesi dalla garanzia commerciale;

(b) il contenuto della garanzia commerciale e le condizioni per la presentazione di reclami, in particolare la durata, la validità territoriale, il nome e l'indirizzo del garante;

(c) fatti salvi gli articoli 32 e 35, nonché l'allegato III, punto 1, lettera j), la dichiarazione che la garanzia commerciale non può essere trasferita ad un acquirente successivo, se applicabile.

3. Se il consumatore lo richiede, il commerciante mette a disposizione la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole.

4. Il difetto di conformità al paragrafo 2 o 3 non si ripercuote sulla validità della garanzia.

Capo V

Diritti dei consumatori in materia di clausole contrattuali

Articolo 30 Campo di applicazione

1. Il presente capo si applica alle clausole contrattuali redatte in anticipo dal commerciante o da un terzo e a cui il consumatore acconsente senza avere la possibilità di influenzarne il contenuto, in particolare qualora tali clausole facciano parte di un contratto standard prestabilito.

2. Il fatto che il consumatore abbia avuto la possibilità di influenzare il contenuto di taluni aspetti di una clausola contrattuale o di un termine specifico non esclude l'applicazione del presente capo alle altre clausole contrattuali che formano parte del contratto.

3. Il presenta capo non è applicabile alle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative conformi al diritto comunitario, nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte.

Articolo 31Prescrizione di trasparenza delle clausole contrattuali

1. Le clausole dei contratti sono redatte in un linguaggio semplice e comprensibile e sono leggibili.

2. Le clausole contrattuali sono messe a disposizione del consumatore in modo da offrirgli l'effettiva opportunità di conoscerle prima di concludere il contratto, tenendo conto del mezzo di comunicazione utilizzato.

3. Il commerciante chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento oltre alla remunerazione per l'obbligo contrattuale principale del commerciante. Se il commerciante non ottiene il consenso esplicito del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

4. Gli Stati membri non impongono prescrizioni in materia di presentazione per il modo in cui le clausole contrattuali sono espresse o messe a disposizione del consumatore.

Articolo 32Principi generali

1. Qualora una clausola contrattuale non sia inclusa nell'allegato II o III, gli Stati membri garantiscono che sia considerata abusiva se, malgrado la prescrizione della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2. Fatti salvi gli articoli 34 e 38, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. Nella valutazione dell'equità di una clausola contrattuale l'autorità competente a livello nazionale tiene conto anche del modo in cui è stato redatto il contratto e comunicato al consumatore da parte del commerciante a norma dell'articolo 31.

3. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili alla valutazione dell'oggetto principale del contratto o all'appropriatezza della remunerazione prevista per l'obbligo contrattuale principale del commerciante, a condizione che il commerciante rispetti appieno le disposizioni dell'articolo 31.

Articolo 33Onere della prova

Qualora il commerciante affermi che una clausola contrattuale è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova.

Articolo 34Clausole considerate abusive in qualsiasi circostanza

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui all'allegato II siano considerate abusive in ogni circostanza. L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40.

Articolo 35Clausole presunte abusive

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui al punto 1 dell'allegato III siano considerate abusive, a meno che il commerciante non dimostri che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40.

Articolo 36Interpretazione delle clausole

1. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

2. Il presente articolo non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 37Effetti delle clausole contrattuali abusive

Le clausole contrattuali abusive non sono vincolanti sul consumatore. Il contratto continua ad essere vincolante per le parti se può rimanere in vigore senza le clausole abusive.

Articolo 38Applicazione delle norme in materia di clausole abusive

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra commercianti e consumatori.

2. In particolare, le persone o organizzazioni che hanno un interesse legittimo a norma di legge nazionale nella tutela dei consumatori possono adire le vie giudiziarie o amministrative per determinare se sono abusive le clausole contrattuali per l'uso generale.

3. Gli Stati membri possono consentire alle autorità giudiziarie o amministrative di applicare mezzi appropriati ed efficaci per impedire ai commercianti di continuare ad utilizzare clausole che sono state definite abusive.

4. Gli Stati membri garantiscono che le azioni giudiziarie di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere portate avanti separatamente o congiuntamente, a seconda delle norme procedurali nazionali, contro una serie di commercianti dello stesso settore economico o le loro associazioni che usano o raccomandano l'uso delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili.

Articolo 39Riesame delle clausole contenute negli allegati 2 e 3

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le clausole che sono state determinate abusive da parte delle autorità nazionali e che essi ritengono utili ai fini della modifica della presente direttiva conformemente al paragrafo 2.

2. Alla luce delle notifiche ricevute a norma del paragrafo 1 la Commissione modifica gli allegati II e III. Le misure dirette a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Capo VI

Disposizioni generali

Articolo 40 Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le clausole abusive nei contratti dei consumatori, in seguito denominato il "comitato".

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE[17], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.

Articolo 41Applicazione

1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:

(a) enti pubblici o loro rappresentanti;

(b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;

(c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo.

Articolo 42Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione al più tardi entro la data di cui all'articolo 46 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Articolo 43Carattere imperativo della direttiva

Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro i consumatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalla presente direttiva.

Articolo 44Informazione

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i commercianti e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Articolo 45Fornitura non richiesta

Il consumatore è esonerato dal tenere in considerazione qualsiasi fornitura non richiesta di un prodotto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. L'assenza di una risposta dal consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce il consenso.

Articolo 46Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [diciotto mesi dall'entrata in vigore], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da [due anni dopo l'entrata in vigore].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Capo VII Disposizioni finali

Articolo 47 Abrogazioni

Sono abrogate le direttive 85/577/CEE, 93/13/CE, 97/7/CEE e 1999/44/CE, modificate dalle direttive elencate nell'allegato IV.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 48Riesame

La Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro [inserire la stessa data indicata al secondo comma dell'articolo 46, paragrafo 1 + 5 anni].

Se necessario, essa avanza proposte per adeguare la direttiva agli sviluppi intervenuti nel settore. La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri.

Articolo 49Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 50Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO A. Informazioni da fornire con il modulo di recesso

1. Il nome, l'indirizzo geografico e l'indirizzo di posta elettronica del commerciante cui il modulo di recesso deve essere inviato.

2. Una dichiarazione che il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto e che tale diritto può essere esercitato inviando il modulo di recesso di cui alla parte B su un mezzo durevole al commerciante indicato al paragrafo 1:

(a) per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, entro un periodo di quattordici giorni dalla firma del buono d'ordine;

(b) per i contratti di vendita a distanza, entro un periodo di quattordici giorni a decorrere dalla data in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore, indicato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale dei beni;

(c) per i contratti a distanza di servizi:

- entro un periodo di quattordici giorni dalla conclusione del contratto, se il consumatore non ha esplicitamente acconsentito all'inizio dell'esecuzione del contratto prima della fine di questo periodo di quattordici giorni;

- entro un periodo che termina al momento dell'inizio del contratto, se il consumatore ha esplicitamente acconsentito all'inizio dell'esecuzione del contratto prima della fine di questo periodo di quattordici giorni.

3. Per tutti i contratti di vendita una dichiarazione che informa il consumatore dei limiti di tempo e delle modalità per la restituzione dei beni al commerciante e delle condizioni di rimborso conformemente agli articoli 16 e 17, paragrafo 2.

4. Per i contrati a distanza conclusi su internet, una dichiarazione che il consumatore può compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso standard sul sito web del commerciante e che egli riceverà per posta elettronica una conferma di ricevimento da parte del commerciante senza indugio.

5. Una dichiarazione che il consumatore può usare il modulo di recesso di cui alla parte B.

B. Modulo di recesso tipo

(compilare e restituire il presente modulo solo se desidera recedere dal contratto)

- Destinatario:

- Con la presente io/noi* notifichiamo il recesso dal mio/nostro* contratto di vendita dei seguenti beni/servizi*

- Ordinato il*/ricevuto il*

- Nome del/dei consumatore(i)

- Indirizzo del/dei consumatore(i)

- Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato per iscritto)

- Data

*Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO IICLAUSOLE CONTRATTUALI CONSIDERATE ABUSIVE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA

Le clausole contrattuali il cui oggetto o effetto figura qui di seguito sono considerate abusive in qualsiasi circostanza:

(a) escludere o limitare la responsabilità del commerciante in caso di decesso o lesioni personali causati al consumatore mediante un atto o omissione del commerciante;

(b) limitare l'obbligo del commerciante di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatari o assoggettare i suoi impegni al rispetto di una particolare condizione che dipende esclusivamente dal commerciante;

(c) sopprimere o limitare il diritto del consumatore di adire le vie legali o le vie di ricorso, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente all'arbitrato non disciplinato da disposizioni giuridiche;

(d) limitare indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imporgli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe al commerciante;

(e) permettere al commerciante di stabilire se il bene venduto o il servizio prestato è conforme a quanto stipulato nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto.

ALLEGATO IIICLAUSOLE CONTRATTUALI PRESUNTE ABUSIVE

1. Le clausole contrattuali il cui oggetto o effetto figura qui di seguito si presumono abusive:

(a) escludere o limitare i diritti legali del consumatore nei confronti del commerciante o di un'altra parte nel caso di mancata esecuzione totale o parziale oppure inadeguata di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali da parte del commerciante, incluso il diritto del consumatore di compensare un debito nei confronti del commerciante con un credito che il consumatore ha nei suoi confronti;

(b) consentire al commerciante di trattenere un pagamento del consumatore qualora quest'ultimo non concluda o non esegua il contratto senza dare al consumatore il diritto di essere compensato dello stesso importo se il commerciante non conclude o non esegue il contratto;

(c) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato rispetto al danno subito dal commerciante;

(d) consentire al commerciante di recedere dal contratto a sua volontà quando lo stesso diritto non è concesso al consumatore;

(e) permettere al commerciante di rescindere un contratto a tempo indeterminato senza un preavviso ragionevole, ad eccezione dei casi in cui il consumatore si sia reso gravemente inadempiente del contratto;

(f) rinnovare automaticamente un contratto a termine quando il consumatore non indica diversamente e deve dare un lungo preavviso per recedere dal contratto alla fine di ogni periodo di rinnovo;

(g) consentire al commerciante di aumentare il prezzo concordato con il consumatore quando il contratto è stato concluso senza dare al consumatore il diritto di recedere dal contratto;

(h) obbligare il consumatore ad adempiere a tutti i propri obblighi anche in caso di eventuale mancato adempimento di tutti gli obblighi incombenti al commerciante;

(i) concedere al commerciante la possibilità di trasferire i propri obblighi a norma del contratto senza il consenso del consumatore;

(j) limitare il diritto del consumatore di rivendere i beni mediante la limitazione della trasferibilità di qualsiasi garanzia commerciale fornita dal commerciante;

(k) consentire al commerciante di modificare unilateralmente le condizioni del contratto incluse le caratteristiche del prodotto o servizio;

(l) modificare unilateralmente le clausole contrattuali comunicate al consumatore su un mezzo durevole mediante clausole contrattuali on-line non approvate dal consumatore.

2. Il punto 1, lettera e) non si applica a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fine, unilateralmente e senza preavviso, a un contratto a tempo indeterminato, a condizione che sia fatto obbligo al fornitore di informare immediatamente l'altra o le altre parti contraenti.

3. Il punto 1, lettera g) non si applica:

(a) alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal commerciante;

(b) ai contratti per l'acquisto o la vendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera;

(c) alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte.

4. Il punto 1, lettera k) non si applica:

(a) a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse pagabile dal consumatore o da versare al consumatore o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo al fornitore di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente dal contratto;

(b) alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal commerciante;

(c) ai contratti per l'acquisto o la vendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera;

(d) alle clausole con cui il commerciante si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto a tempo indeterminato a condizione che sia fatto obbligo al commerciante di informare il consumatore con un anticipo ragionevole e che il consumatore sia libero di recedere dal contratto.

ALLEGATO IV Direttive abrogate con l'elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 47)

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali | GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31. |

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile del 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori | GU L 95 del 21.04.1993, pag. 29. |

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 | GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. GU L 149 dell'11.06.2005, pag. 29. GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1. |

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12. |

ALLEGATO V TAVOLA DI CONCORDANZA

Vecchia numerazione della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. | Vecchia numerazione della direttiva 1993/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori | Vecchia numerazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. | Vecchia numerazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo | Nuova numerazione nella presente direttiva |

Articolo 1[18] |

Articolo 1, paragrafo 1[19] |

Articolo 1, paragrafo 2 (sostituito) | Articolo 30, paragrafo 3 |

Articolo 1[20] |

Articolo 1, paragrafo 1[21] |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) (sostituito) | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)[22] | Articolo 2, paragrafo 4 |

Articolo 21, paragrafo 3 |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 2, paragrafo 2 |

Vecchia numerazione della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. | Vecchia numerazione della direttiva 1993/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori | Vecchia numerazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. | Vecchia numerazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo | Nuova numerazione nella presente direttiva |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) | Articolo 2, paragrafo 18 |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) (sostituito) | Articolo 2, paragrafo 19 |

Articolo 1, paragrafo 2, lettera f) | Soppressi |

Articolo 1, paragrafo 3 (sostituito) | Articolo 21, paragrafo 4 |

Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 21, paragrafo 2 |

Articolo 2 (sostituito) | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 2, lettera a) | Soppressi |

Articolo 2, lettera b) (sostituito) | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, lettera c) (sostituito) | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 1 (sostituito) | Articolo 2, paragrafo 6 |

Articolo 2, paragrafo 2 (sostituito) | Articolo 2, paragrafo 1 |

Vecchia numerazione della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. | Vecchia numerazione della direttiva 1993/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori | Vecchia numerazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. | Vecchia numerazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo | Nuova numerazione nella presente direttiva |

Articolo 2, paragrafo 3 (sostituito) | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 4, prima frase (sostituito) | Articolo 2, paragrafo 7 |

Articolo 2 paragrafo 4, seconda frase (sostituito) | Soppressi |

Articolo 2, paragrafo 5 | Soppressi |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 24, paragrafo 1 |

Articolo 22 |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 24, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 24, paragrafo 3 |

Articolo 2, paragrafo 4 | Articolo 24, paragrafo 4 |

Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 24, paragrafo 5 |

Articolo 3, paragrafo 1 | Soppressi |

Vecchia numerazione della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. | Vecchia numerazione della direttiva 1993/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori | Vecchia numerazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. | Vecchia numerazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo | Nuova numerazione nella presente direttiva |

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sostituito) | Articolo 20, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sostituito) | Articolo 20, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sostituito) | Articolo 12, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) | Articolo 20, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 3, paragrafo 3[23] |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 32, paragrafo 1[24] |

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma (sostituito) | Articolo 30, paragrafo 1 |

Vecchia numerazione della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. | Vecchia numerazione della direttiva 1993/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori | Vecchia numerazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. | Vecchia numerazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo | Nuova numerazione nella presente direttiva |

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 30, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma | Articolo 33 |

Articolo 3, paragrafo 3 (sostituito) | Articolo 34 |

Articolo 35 |

Articolo 3, paragrafo 3, primo trattino (sostituito) | Articolo 3, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino (sostituito) | Articolo 20, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino (sostituito) | Articolo 20, paragrafo 1, lettera a) |

Vecchia numerazione della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. | Vecchia numerazione della direttiva 1993/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori | Vecchia numerazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. | Vecchia numerazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo | Nuova numerazione nella presente direttiva |

Articolo 3[25], paragrafo 1, quinto trattino (sostituito) |

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino (sostituito) | Articolo 20, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino (sostituito) | Articolo 20, paragrafo 3 |

Articolo 3, paragrafo 1 (sostituito) | Articolo 25 |

Articolo 23 |

Articolo 3, paragrafo 2 (sostituito) | Articolo 26, paragrafo 1 |

Articolo 4, prima frase (sostituito) | Articolo 9 |

Articolo 4, seconda frase (sostituito) | Articolo 10 |

Articolo 4, paragrafo 1 (sostituito) | Articolo 32, paragrafo 2 |

Vecchia numerazione della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. | Vecchia numerazione della direttiva 1993/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori | Vecchia numerazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. | Vecchia numerazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo | Nuova numerazione nella presente direttiva |

Articolo 4, paragrafo 2 (sostituito) | Articolo 32, paragrafo 3 |

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (sostituito) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (sostituito) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (sostituito) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) (sostituito) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) (sostituito) | Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 5, paragrafo 1 (sostituito) | Articolo 12 |

Articolo 14 |

Articolo 5, paragrafo 2 (sostituito) | Articolo 15 |

Articolo 16 |

Vecchia numerazione della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. | Vecchia numerazione della direttiva 1993/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori | Vecchia numerazione della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. | Vecchia numerazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo | Nuova numerazione nella presente direttiva |

Articolo 17 |

Articolo 5, prima frase (sostituito) | Articolo 31 |

Articolo 5, seconda e terza frase | Articolo 36 |

Articolo 6 (sostituito) | Articolo 43 |

Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 37 |

Articolo 6, paragrafo 2 | Soppressi |

Articolo 7[26] |

Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 38, paragrafo 1 |

Articolo 7, paragrafo 2 (sostituito) | Articolo 38, paragrafo 2 |

Vecchia numerazione nell'allegato del regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori | Inteso come riferimento a |

Paragrafi 2, 6, 8 e 11 | Presente direttiva |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti contrattuali dei consumatori

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Politica dei consumatori

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

XX0101: per la retribuzione dei funzionari

XX010211: per la copertura dei costi inerenti al comitato

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

Dal 2011 (anno n = 2011), durata non definita

Il bilancio previsto è destinato a coprire i costi del futuro comitato per le clausole abusive nei contratti dei consumatori che verrà istituito secondo quanto previsto dalla direttiva successivamente all'adozione della medesima da parte del Parlamento europeo e del Consiglio:

Un amministratore ETP con un'incidenza finanziaria di 117 000 EUR (secondo quanto indicato negli orientamenti specifici), per la procedura di comitato.

Costo della sessione plenaria, con un partecipante per ciascuno dei 27 Stati membri. Tre riunioni l'anno in programma, per ciascuna delle quali si stima un costo di 20 000 EUR. Potrà rendersi necessario rivedere i costi effettivi delle riunioni e la loro frequenza in base a quello che sarà il testo definitivo della direttiva adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e in funzione delle strutture della comitatologia.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

XX 0101 | Spese obbl. | SND[27] | NO | NO | NO | 5 |

XX 010211 | Spese non obblig. | SND[28] | NO | NO | NO | 5 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | Anno n (2011) | n + 1 (2012) | n + 2 (2013) | n + 3 (2014) | n + 4 (2015) | n + 5 e segg. 2016 e segg. | Totale |

Spese operative[29] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[30] |

Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND) | 8.2.4. | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c |

Stanziamenti di pagamento | b+c |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[31] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,702 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,360 |

Costo totale indicativo dell'intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 1,062 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 1,062 |

Cofinanziamento: non applicabile

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[32] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Non pertinente.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Non pertinente.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Non pertinente.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

( Gestione centralizzata

( diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Relazioni periodiche delle riunioni del comitato che saranno trasmesse agli Stati membri e ai servizi della Commissione.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex ante

Non pertinente.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non pertinente.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Al termine di 5 anni verrà effettuata una valutazione del funzionamento del comitato.

7. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno n (2011) | Anno n + 1 (2012) | Anno n + 2 (2013) | Anno n + 3 (2014) | Anno n + 4 (2015) | Anno n + 5 (2016) |

Funzionari o agenti temporanei[35] (XX 01 01) | A*/AD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

B*, C*/AST |

Personale finanziato[36] con l'art. XX 01 02 |

Altro personale[37] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Gestione del nuovo comitato sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori, istituito a norma dell'articolo 39 della presente direttiva, impegnato nell'attuazione della medesima.

Costo della sessione plenaria, con un partecipante per ciascuno dei 27 Stati membri. Tre riunioni l'anno in programma, per ciascuna delle quali si stima un costo di 20 000 EUR. Potrà rendersi necessario rivedere i costi effettivi delle riunioni e la loro frequenza in base a quello che sarà il testo definitivo della direttiva adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi che possono essere assegnati alla DG responsabile della gestione, nel quadro della procedura annuale di allocazione alla luce dei vincoli di bilancio.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n (2011) | Anno n + 1 (2012) | Anno n + 2 (2013) | Anno n + 3 (2014) | Anno n + 4 (2015) | Anno n + 5 e segg. 2016 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

Importo di 117 000 EUR per ciascun membro del personale impiegato nella quantificazione dei costi, così come indicato negli orientamenti della DG BUDG. |

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 |

[…] |

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale) |

Anno n (2011) | Anno n + 1 (2012) | Anno n + 2 (2013) | Anno n + 3 (2014) | Anno n + 4 (2015) | Anno n + 5 e segg. 2016 e segg. | TOTA-LE |

XX 01 02 11 01 – Missioni |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,360 |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,360 |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,360 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento |

[…] |

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi che possono essere assegnati alla DG responsabile della gestione, nel quadro della procedura annuale di allocazione alla luce dei vincoli di bilancio.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.

[5] GU L 95 del 21.04.1993, pag. 29.

[6] GU L 144 del 04.06.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

[7] GU L 171 del 07.07.1999, pag. 12.

[8] GU L 177 del 04.07.2008, pag. 6.

[9] GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

[10] GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

[11] GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

[12] GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

[13] GU L 158 del 23.06.1990, pag. 59.

[14] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

[15] GU L 178 del 17.07.2000, pag. 1.

[16] GU L 271 del 09.10.2002, pag. 16.

[17] GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[18] Sostituito, nella sostanza, dagli articoli 3 e 8 in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 8.

[19] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 1.

[20] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 1.

[21] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 1.

[22] Modificato, nella sostanza, dall'articolo 21, paragrafo 4.

[23] Sostituito, nella sostanza, dagli articoli 3 e 8 in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 8.

[24] In combinato disposto con l'articolo 30, paragrafo 1.

[25] Sostituito in parte dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera h).

[26] Sostituito, nella sostanza, dagli articoli 16 e 17.

[27] Gli stanziamenti non dissociati vengono indicati come SND nel seguito.

[28] Gli stanziamenti non dissociati vengono indicati come SND nel seguito.

[29] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[30] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[31] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[32] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[33] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[34] Quale descritto nella sezione 5.3.

[35] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[36] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[37] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[38] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

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