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Document 52007XC1205(02)

Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 291 del 5.12.2007, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/14


Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 291/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«ROCAMADOUR»

N. CE: FR/PDO/105/0026/29.11.2004

DOP ( X ) IGP ( )

Modifica/Modifiche richieste:

1.   Voce(i) del disicplinare:

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Nome del prodotto

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Descrizione del prodotto

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Zona geografica

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Prova dell'origine

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Metodo di ottenimento

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Legame

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Etichettatura

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Condizioni nazionali

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Altro [da precisare]

2.   Tipo di modifica:

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Modifica del documento unico o della scheda riassuntiva

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Modifica del disciplinare della DOP o dell'IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riassuntiva sono stati pubblicati

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Modifica del disciplinare che non comporta modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 10/2006]

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Modifica temporanea del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle pubbliche autorità [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifiche:

L'obiettivo generale delle modifiche richieste consiste nell'apportare tutte le precisazioni necessarie a corroborare sia le condizioni di produzione del latte adoperato sia le condizioni di ottenimento del prodotto.

Tali modifiche consentono di rafforzare il legame fra il prodotto ed il territorio in cui viene elaborato e di preservare in modo migliore le caratteristiche del prodotto evitandone le alterazioni.

Metodo di ottenimento

Aggiunta al quarto paragrafo della seguente frase: «questa limitazione sarà applicata soltanto ai metodi di trattamento ormonale, di qualsiasi tipo essi siano. Non sarà applicata invece agli altri metodi intesi a ritardare i parti».

Si precisa che la limitazione (percentuali massime di capre destagionalizzate all'interno del gregge) si applica unicamente ai cambiamenti artificiali delle date dei parti per i quali si ricorre a trattamenti ormonali. Si conferma che la limitazione non riguarda gli altri metodi utilizzati, in particolare i trattamenti di esposizione alla luce o gli sfasamenti naturali dei parti.

Al quinto paragrafo anziché «in ciascuna azienda agricola la superficie di pascolo effettivamente utilizzata nella zona geografica deve essere pari almeno a 1 000 metri quadri per capra da latte» si legga «in ciascuna azienda agricola il carico non può essere superiore a 10 capre per ettaro, situato nella zona geografica definita in precedenza, di superfici foraggere, di pascoli o di campi coltivati a cereali destinati all'alimentazione delle capre».

L'obiettivo è tener conto unicamente, nel calcolo del carico per ettaro, delle superfici effettivamente utilizzate da o per il gregge caprino. Inoltre, la nuova redazione corrisponde meglio alla terminologia utilizzata solitamente dagli allevatori di caprini.

Aggiunta di un paragrafo: «Lo spargimento di concimi organici d'origine agricola e non agricola è autorizzato a determinate condizioni».

L'obiettivo è definire esattamente le condizioni in cui è autorizzato lo spargimento dei concimi onde evitare le inottemperanze alle disposizioni vigenti in materia nonché preservare l'ambiente naturale e la qualità delle colture e dei prati destinati ad alimentare le greggi.

Aggiunta di un paragrafo: «L'impiego di foraggi fermentati nell'alimentazione delle capre è vietato a decorrere dal 1o gennaio 2010. Il divieto si applica immediatamente nelle aziende di recente costituzione».

Al fine di preservare le caratteristiche del prodotto, è vietato il ricorso agli insilati. Tuttavia, questa misura richiede un cambiamento significativo sia a livello della struttura stessa dell'azienda sia a livello dell'organizzazione del lavoro. Ecco perchè si chiede un calendario per conformarsi a tale obbligo, calendario che non si applica, invece, nel caso delle aziende di recente costituzione per non incoraggiare l'insediamento dei giovani in strutture destinate ad evolvere rapidamente compromettendone, quindi, le possibilità di riuscita.

Aggiunta di un paragrafo: «In circostanze eccezionali, ascrivibili essenzialmente agli imprevisti climatici, l'INAO può concedere deroghe temporanee alle norme relative all'alimentazione delle capre».

Questa disposizione intende permettere agli agricoltori di nutrire correttamente gli animali in questo tipo di situazione.

Aggiunta dei paragrafi seguenti:

 

«È vietata la concentrazione del latte per eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.»

 

«Oltre alle materie prime lattiere, gli unici ingredienti o ausiliari di fabbricazione o additivi autorizzati nel latte e durante la fabbricazione sono il caglio, le colture inoffensive di batteri, di lieviti e di muffe nonché il sale.»

 

«È vietata la conservazione dei formaggi freschi mediante mantenimento ad una temperatura negativa o sotto atmosfera.»

 

«È vietata la conservazione dei formaggi sotto atmosfera modificata durante la fase di stagionatura.»

 

Il ricorso a trattamenti e ad additivi per i formaggi era oggetto di una normativa generale. Ora, si osserva che nuove tecniche, molte delle quali riguardano i trattamenti e gli additivi, quali la microfiltrazione, la concentrazione parziale del latte o gli enzimi di stagionatura, possono incidere sulle caratteristiche dei formaggi a denominazione d'origine. Alcuni additivi enzimatici, in particolare, sembrano incompatibili con il mantenimento delle caratteristiche essenziali delle produzioni DOP.

 

È quindi apparso necessario precisare nei disciplinari di ogni denominazione d'origine, al punto 4-5, quali siano le pratiche attuali riguardanti il ricorso a trattamenti e ad additivi nel latte e nella fabbricazione dei formaggi onde evitare che pratiche future non regolamentate possano danneggiare le caratteristiche dei formaggi tutelati da DOP.

 

Sono state inoltre precisate le operazioni di collocazione nelle forme e di condizionamento, allo scopo di preservare più efficacemente le caratteristiche del prodotto.

 

Al 15o e al 16o paragrafo, anziché: «l'aggiunta di caglio si effettua immediatamente dopo il ricevimento del latte, nel caso dei fabbricanti che raccolgono latte raffreddato» si legga «nel caso dei fabbricanti che raccolgono latte raffreddato […], i fermenti sono aggiunti al latte immediatamente dopo il ricevimento del latte e l'aggiunta di caglio si effettua entro un periodo massimo di otto ore successive a detta inseminazione del latte con i fermenti. Per i caseifici artigianali delle fattorie questa operazione viene effettuata […] entro un periodo massimo di sei ore dall'ultima mungitura».

 

Per ragioni tecniche, il latte raffreddato deve essere maturato prima di aggiungervi il caglio. È quindi necessario far passare un certo periodo di tempo fra il ricevimento del latte e l'aggiunta di caglio.

 

Aggiunta del paragrafo «Per le fattorie di produzione che praticano la mungitura posticipata, il latte della mungitura posticipata deve essere inseminato e non deve essere fatto raffreddare ad una temperatura inferiore a 10 °C».

 

Questa disposizione permette di imporre una maturazione lunga del latte della prima mungitura consentendo in tal modo una migliore espressione della tipicità del latte.

 

Al 24o paragrafo anziché «fra il 28 % e il 35 %» si legga «L'estratto secco al momento della sistemazione nelle forme deve essere pari almeno al 31 %».

 

La soglia del 28 % è troppo bassa se si vogliono ottenere formaggi stagionati con il tenore minimo in materia secca richiesto. La soglia del 35 % è stata soppressa perchè dà origine a formaggi troppo secchi. Per di più non è di nessuna utilità in quanto non sarebbe opportuno procedere alla sistemazione nelle forme con un tale livello di estratto secco. È stato conservato quindi solo un valore minimo, opportunamente riadattato.

 

Al 27o paragrafo, anziché «i formaggi possono essere commercializzati solo a partire dal sesto giorno successivo al giorno della sistemazione nelle forme» si legga «la durata complessiva della stagionatura deve essere almeno di 6 giorni a decorrere dal giorno di rimozione dalla forma».

 

Il periodo necessario prima della commercializzazione corrisponde al periodo di stagionatura dei formaggi. Questa disposizione intende rafforzare la stagionatura in quanto condizione di produzione specifica (temperatura ed igrometria precisate).

Etichettatura

Aggiunta di paragrafi:

 

«Tuttavia, i lotti di più formaggi presentati in un'unica confezione ed imballati sul sito di produzione possono comportare una sola etichetta allorché sono destinati alla vendita al consumatore finale o alla commercializzazione nei reparti self-service dei supermercati.»

 

«Inoltre, nel caso di vendite dirette, effettuate dal produttore o da altro operatore sotto la sua diretta responsabilità, nella fattoria o sui mercati, ciascuna unità di vendita dei formaggi deve comportare almeno un'etichetta. L'esercizio di vendita, poi, deve esporre un cartello su cui figurino: il nome del centro di produzione e/o di stagionatura, l'indirizzo del centro di produzione e/o di stagionatura, il nome della denominazione nonché la dicitura “denominazione d'origine controllata”.»

 

Si tratta di adattare in modo pratico la regola di un'etichetta per formaggio al tipo di commercializzazione pur assicurando la perfetta identificazione del prodotto.

 

Soppressione delle diciture «formaggio di fattoria» e «fabbricato in fattoria»; queste diciture, come qualsiasi altra indicazione necessaria a chiarire l'origine «di fattoria», sono riservate ai formaggi prodotti da un agricoltore in base alle tecniche tradizionali esclusivamente a partire dal latte della propria azienda, all'interno della stessa, sia che i formaggi siano stagionati nell'azienda sia che siano stagionati presso un centro di stagionatura sito nella zona geografica.

 

Tali diciture sono ormai disciplinate dalla normativa generale relativa ai formaggi e sono, quindi, inutili.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ROCAMADOUR»

N. CE: FR/PDO/105/0026/29.11.2004

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)

Indirizzo:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tel.

(33) 153 89 80 00

Fax

(33) 153 89 80 60

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione:

Nome:

Syndicat des Producteurs de fromages Rocamadour

Indirizzo:

Maison de l'Agriculture du Lot

430, Avenue Jean Jaurès — BP 199

F-46004 Cahors Cedex

Tel.

(33) 565 23 22 21

Fax

(33) 565 23 22 19

E-mail:

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3 — Formaggi

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Rocamadour»

4.2.   Descrizione: Piccolo formaggio di capra, di latte intero crudo, a pasta molto morbida e con una crosta naturale, costituita da uno strato superficiale ininterrotto, striato, leggermente vellutato, di colore che va dal bianco al crema al beige scuro, a forma di piccolo cilindro appiattito, del peso di circa 35 grammi. Esso contiene almeno 45 grammi di materia grassa per 100 grammi di formaggio dopo essiccamento completo ed il peso totale di materia secca non deve essere inferiore a 14 grammi per formaggio.

4.3.   Zona geografica: La zona geografica si estende sulla cosiddetta zona dei «Causses», situata principalmente in una parte del dipartimento del Lot, sebbene includa anche una parte dei dipartimenti di Aveyron, Corrèze, Dordogne e Tarn e Garonne.

Dipartimento di Aveyron

Cantone di Capdenac-Gare: i comuni di Balaguier-d'Olt, Causse-et-Diège, Foissac.

Cantone di Villeneuve: i comuni di Ambeyrac, La Capelle-Balaguier, Montsalès, Ols-et-Rinhodes, Saujac, Sainte-Croix, Salvagnac-Cajarc, Villeneuve.

Cantone di Villefranche-de-Rouergue: il comune di Martiel.

Dipartimento di Corrèze

Cantone di Larche: i comuni di Chartrier-Ferrière, Chasteaux.

Cantone di Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest: i comuni di Estivals, Nespouls.

Cantone di Meyssac: il comune di Turenne.

Dipartimento di Dordogne

Cantone di Carlux: i comuni di Cazoulès, Peyrillac-et-Millac, Orliaguet.

Cantone di Montignac: il comune di Saint-Amand-de-Coly.

Cantone di Salignac-Eyvigues: i comuni di Archignac, Borrèze, Jayac, Nadaillac, Paulin, Salignac-Eyvigues.

Cantone di Terrasson-la-Villedieu: i comuni di La Cassagne, Chavagnac, La Dornac.

Dipartimento di Lot

Cantone di Bretenoux: i comuni di Gintrac, Prudhomat, Saint-Michel-Loubéjou.

Cantone di Cahors Nord-Ouest: la totalità dei comuni.

Cantone di Cahors Nord-Est: la totalità dei comuni.

Cantone di Cahors Sud: la totalità dei comuni.

Cantone di Cajarc: la totalita dei comuni.

Cantone di Castelnau-Montratier: i comuni di Cézac, Lhospitalet, Pern.

Cantone di Catus: la totalità dei comuni.

Cantone di Cazals: i comuni di Arques, Gindou.

Cantone di Figeac-Ouest: i comuni di Béduer, Faycelles.

Cantone di Gourdon: i comuni di Anglars-Nozac, Gourdon, Rouffilhac, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Clair, Saint-Projet, Le Vigan.

Cantone di Gramat: la totalità dei comuni.

Cantone di Labastide-Murat: la totalità dei comuni.

Cantone di Lacapelle-Marival: i comuni di Albiac, Anglars (unicamente la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada dipartimentale 940 e dal ruscello di Lascurades), Aynac, Le Bourg (unicamente la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada nazionale 140 e dalla strada dipartimentale 940), Issendolus, Lacapelle-Marival (unicamente la parte del comune situata ad ovest della linea formata dalla strada dipartimentale 940 e dalla strada dipartimentale 218), Rudelle, Rueyres, Thémines, Théminettes.

Cantone di Lalbenque: i comuni di Aujols, Bach, Belmont-Sainte-Foi, Cieurac, Cremps, Escamps, Flaujac-Poujols, Laburgade, Lalbenque, Vaylats.

Cantone di Lauzès: la totalità dei comuni.

Cantone di Limogne-en-Quercy: la totalità dei comuni.

Cantone di Livernon: la totalità dei comuni.

Cantone di Luzech: la totalità dei comuni

Cantone di Martel: la totalità dei comuni.

Cantone di Montcuq: i comuni di Bagat-en-Quercy, Belmontet, Le Boulvé, Fargues, Lascasbanes, Saint-Matré, Saint-Pantaléon, Saux.

Cantone di Payrac: i comuni di Calès, Fajoles, Lamothe-Fénelon, Loupiac, Nadaillac-de-Rouge, Payrac, Reilhaguet, le Roc.

Cantone di Puy-L'Evêque: i comuni di Floressas, Grézels, Lacapelle-Cabanac, Mauroux, Sérignac, Touzac.

Cantone di Saint-Céré: i comuni di Autoire, Loubressac, Mayrinhac-Lentour, Saignes, Saint-Jean-Lagineste, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Médard-de-Presque.

Cantone di Saint-Germain-du-Bel-Air: la totalità dei comuni.

Cantone di Saint-Géry: la totalità dei comuni.

Cantone di Salviac: i comuni di Dégagnac, Lavercantière, Rampoux, Salviac, Thédirac.

Cantone di Souillac: la totalità dei comuni.

Cantone di Vayrac: i comuni di Carennac, Condat, Les Quatre-Routes, Strenquels.

Dipartimento di Tarn-et-Garonne

Cantone di Caylus: i comuni di Caylus, Lacapelle-Livron, Loze, Saint-Projet.

4.4.   Prova dell'origine: Ciascun operatore compila una «dichiarazione di attitudine» registrata dai servizi dell'I.N.A.O. (Istituto nazionale per le denominazioni d'origine) affinché detto organismo possa identificare tutti gli operatori. Questi ultimi debbono tenere a disposizione dell'I.N.A.O. i registri e tutti i documenti necessari al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell'ambito del controllo eseguito sulle caratteristiche del prodotto a denominazione d'origine protetta, un esame analitico ed organolettico intende assicurare la qualità e la tipicità dei prodotti sottoposti a detto esame.

4.5.   Metodo di ottenimento: La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi debbono essere effettuati nella zona geografica. Trattandosi di un formaggio a pasta morbida ed a coagulazione lenta, la cagliatura deve durare almeno 20 ore ad una temperatura minima di 18 °C mentre la fase di pre-sgocciolamento deve durare obbligatoriamente almeno 12 ore. La salagione si effettua nell'impasto. La cagliata sgocciolata è poi collocata nelle forme ed i formaggi vengono lasciati maturare per almeno 6 giorni a partire dal giorno della rimozione dalle forme.

Il latte è ottenuto a partire da latte di capre appartenenti unicamente a greggi di razza Alpine o Saanen o da incroci delle due razze.

La razione alimentare totale quotidiana deve comportare almeno l'80 % di alimenti prodotti nella zona geografica.

Il disciplinare apporta alcune precisazioni in merito alle condizioni di produzione del latte (gestione delle greggi, alimentazione, ecc.) e al metodo di ottenimento del formaggio.

A decorrere dal 1o gennaio 2010I è vietato l'uso di foraggi fermentati nell'alimentazione delle capre. Il divieto si applica immediatamente alle aziende agricole di nuova costituzione.

4.6.   Legame: Il testo di un contratto di affitto stipulato nel 1451 fra il vescovo di Evreux, allora sovrano della regione, e i suoi vassalli, faceva già riferimento ai formaggi di Rocamadour. In tempi più recenti, nel 1913, il presidente POINCARRÉ ebbe il piacere di degustare tali formaggi durante una cena organizzata in suo onore a Cahors dal Consiglio Generale. Poeti e gastronomi citano il «Rocamadour» e, nella sua opera intitolata «Le Vieux Quercy», l'archivista diocesano corrispondente del Ministero della pubblica istruzione, scrive, nel 1929, che «Seuls les Causses de Rocamadour ont un fromage savoureux que l'on ne connaît pas dans les autres régions» (Soltanto le Causses di Rocamadour hanno un formaggio gustoso che non si conosce in altre regioni).

Fin dal XV secolo i documenti dell'epoca, in particolare il contratto di affitto citato in precedenza, indicano che il valore e la fama dei formaggi di Rocamadour derivano dalla natura delle piante aromatiche di cui si alimentano gli animali da latte nonché dal modo di prepararli.

Quest'affermazione è vera anche oggi. Le Causses du Quercy, dai caratteristici terreni calcarei ed aridi, costituiscono una regione originale per le caratteristiche geologiche, climatiche e vegetali. L'abbinamento di un territorio particolare con le conoscenze autentiche messe in pratica tradizionalmente da vari secoli dà origine a questo formaggio tipico e gustoso che è il «Rocamadour».

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Institut national des Appellations d'Origine (INAO)

Indirizzo:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tel.

(33) 153 89 80 00

Fax

(33) 153 89 80 60

E-mail:

info@inao.gouv.fr

L'Institut National des Appellations d'Origine (Istituto nazionale per le denominazioni d'origine) è un ente pubblico di carattere amministrativo dotato di personalità civile e tutelato dal ministero dell'agricoltura.

Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti che beneficiano di una denominazione d'origine rientra nella sfera di competenza dell'INAO.

Il mancato rispetto della delimitazione della zona geografica o di una delle condizioni di produzione comporta il divieto di utilizzo, indipendentemente dalla forma e dallo scopo, del nome della denominazione d'origine.

Nome:

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Indirizzo:

59, Boulevard Vincent Auriol

F-75703 Paris Cedex 13

Tel.

(33) 144 87 17 17

Fax

(33) 144 97 30 37

E-mail:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) è un servizio del ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria.

4.8.   Etichettatura: Il formaggio «Rocamadour» può essere immesso in commercio o presentato al consumo unicamente se munito di un'etichetta il cui diametro minimo deve essere di 4 cm, recante il nome «ROCAMADOUR» e la dicitura «Denominazione d'origine controllata».

Tuttavia, i lotti di più formaggi presentati in un unico imballaggio e confezionati sul sito di produzione possono comportare un'unica etichetta allorché sono destinati alla vendita al consumatore finale o alla commercializzazione nei reparti self-service dei supermercati.

Inoltre, nel caso di vendite dirette, effettuate dal produttore o da altro operatore sotto la sua diretta responsabilità, nella fattoria o sui mercati, ciascuna unità di vendita di formaggi deve comportare almeno un'etichetta. L'esercizio di vendita, poi, deve esporre un cartello su cui figurino: il nome del centro di produzione e/o di stagionatura, l'indirizzo del centro di produzione e/o di stagionatura, il nome della denominazione d'origine nonché la dicitura «denominazione d'origine controllata».

È inoltre obbligatoria l'apposizione del logo contenente la sigla INAO.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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