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Document 52007DC0644

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea

/* COM/2007/0644 def. */

52007DC0644




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.10.2007

COM(2007) 644 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea

Istituito sulla scia dell'esperienza positiva di Pro-Eurojust con una decisione del 28 febbraio 2002[1] (in appresso, "la decisione"), Eurojust ha dato prova di efficacia consentendo di potenziare in modo concreto la cooperazione operativa in materia giudiziaria tra i 27 Stati membri e riscuotendo notevoli successi sul piano operativo.

Nel programma dell'Aia[2], il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a riflettere sullo sviluppo di Eurojust. In questa ottica, a Vienna, a settembre 2006[3], gli attori del settore della giustizia coinvolti nella cooperazione giudiziaria hanno preso parte ad una riflessione. Il processo[4] si è avvalso del contributo della rete giudiziaria europea (in appresso, "RGE")[5] e dell'apporto dello stesso Eurojust. Nelle conclusioni adottate il 13 giugno scorso[6], il Consiglio ha nuovamente esortato la Commissione a presentare una comunicazione sul ruolo di Eurojust e della RGE.

1. Recepimento della decisione: un bilancio positivo moderato

Prima di passare al bilancio giuridico del recepimento della decisione[7], la Commissione tiene a sottolineare i risultati positivi raggiunti da Eurojust in ambito operativo. Nel 2006, sono state registrate 771 pratiche operative, ovvero un aumento del 31% rispetto al 2005[8]. La qualità e la rapidità della gestione delle pratiche sono notorie. Tuttavia, parallelamente allo sviluppo di Eurojust, occorre chiarire e potenziare i poteri dei membri nazionali ed estendere le competenze del collegio. Al fine di raggiungere questo obiettivo, è opportuno modificare la decisione.

I miglioramenti possibili

2. Conferire poteri più estesi ai membri nazionali

I poteri attribuiti ai membri nazionali mancano di coerenza, il che impedisce di approfondire la cooperazione. L'importanza di Eurojust rende necessarie disposizioni nazionali che esplicitino le attribuzioni dei membri nazionali e del collegio. Una decisione amministrativa che designa il membro nazionale, ne descrive lo status ed enumera per sommi capi le sue competenze non è sufficiente a conferire al medesimo autorità in seno all'istituzione giudiziaria nazionale e a livello europeo.

I membri nazionali esercitano raramente autorità nei confronti delle istanze nazionali. Solo alcuni Stati membri riconoscono ai rispettivi membri nazionali il potere di chiedere l'avvio di un'indagine[9]. Se i membri nazionali possono, nella maggior parte dei casi, proporre di istituire una squadra investigativa comune, sono pochissimi quelli che hanno competenza a negoziarne l'istituzione e ancor meno quelli che possono darne ordine[10]. Oltre la metà dei membri nazionali mantiene dei poteri giudiziari nel paese di origine[11]. Tuttavia, le prerogative connesse a questa competenza non sono per niente utilizzate[12] data la natura specifica delle attività di assistenza internazionale in materia penale e la presenza insufficiente dei membri sul territorio nazionale.

Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono chiedere informazioni unicamente nell'ambito di richieste di assistenza giudiziaria destinate ad alimentare indagini e procedimenti giudiziari in corso nei loro paesi. Eurojust non è sufficientemente proattivo sul piano della richiesta di informazioni. L'accesso all'informazione è capitale. Il varo dei progetti E-POC I e II finanziati dal programma AGIS ha permesso di creare una rete di comunicazione interna sicura. Il progetto E-POC III, in fase di sperimentazione[13], è destinato a consentire scambi di informazioni in condizioni di sicurezza. Grazie all'accesso alle informazioni contenute nel SIS II, i membri nazionali potranno adempiere più facilmente al loro mandato. Ciascuno Stato membro dovrà mettere a punto dispositivi giuridici che consentano ai membri nazionali di consultare le schede nazionali dei detenuti, il casellario giudiziario nazionale e gli schedari di analisi del DNA e delle impronte digitali[14].

L'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 13 della decisione, nonché l'articolo 2 della decisione sul terrorismo[15] esigono che gli Stati membri trasmettano, non appena note, le informazioni ai membri nazionali. Non tutti gli Stati membri sono pienamente adempienti in tal senso. Di recente, il Consiglio ha esortato[16] le autorità giudiziarie nazionali a trasmettere quanto prima le informazioni ad Eurojust nei casi complessi e gravi[17]. Alcuni Stati membri hanno posto l'obbligo di informare la rappresentanza nazionale nei casi di rilevanza transnazionale, in modo che questa sia messa in condizione di prendere iniziative e correlare le pratiche grazie alla banca dati Eurojust. Occorrerebbe incoraggiare tale pratica modificando la decisione di conseguenza.

Proposte

Il mandato dei membri nazionali può essere di un anno o avere durata indeterminata. Nella maggior parte dei casi, le nomine sono triennali e rinnovabili una sola volta[18]. Al fine di garantire una certa stabilità, bisognerebbe fissare almeno a tre anni la durata del mandato dei membri nazionali in seno a Eurojust, senza possibilità di revoca. Per questo, è necessario modificare l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione.

Sarebbe inoltre opportuno che i membri nazionali lavorino per Eurojust in via permanente e dispongano di almeno uno o più vice che possano coadiuvarli, assicurandone la presenza e la piena partecipazione ai lavori del collegio. Il potenziamento degli uffici nazionali è fondamentale in quanto da esso dipende la capacità operativa di Eurojust. L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione va precisato in tal senso. La Commissione esorta inoltre Eurojust e gli Stati membri ad avvalersi di esperti nazionali, come già previsto dall'articolo 30, paragrafo 2.

Sembra necessario definire una base minima comune di competenze. I membri nazionali non devono sostituire i servizi ministeriali o giurisdizionali nazionali preposti a gestire quotidianamente richieste di assistenza internazionale in materia penale. La loro vocazione è di intervenire sul piano operativo, giuridico e tecnico, avvalendosi dell'esperienza pratica di cui dispongono per rendere più efficace l'assistenza e altre forme di cooperazione. La Commissione esorta pertanto gli Stati membri a definire pratiche nazionali in tal senso.

Seguono alcune ipotesi di sviluppo possibile.

Insieme alle autorità giudiziarie nazionali, i membri nazionali dovrebbero essere in condizione di:

- in caso di bisogno o di emergenza, ricevere e trasmettere le richieste delle giurisdizioni nazionali e assicurare che siano eseguite a dovere.

Sono queste funzioni già contemplate all'articolo 6, lettera a), punto v), e lettera g), cui occorrerebbe aggiungere la "verifica dell'espletamento dell'esecuzione";

- nei casi di difficile esecuzione, chiedere alle autorità giudiziarie interessate, tramite il rispettivo membro nazionale, un complemento d'esecuzione, suggerendo indagini o ricerche aggiuntive.

Occorrerebbe estendere il campo di applicazione dell'articolo 6, lettera a), punto i), in forza del quale i membri nazionali possono già chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di avviare indagini;

- proporre al magistrato del pubblico ministero o al giudice responsabile particolari provvedimenti investigativi riferiti a fatti precisi.

Sarebbe auspicabile che l'articolo 6 contempli questa possibilità;

- essere informati in anticipo della decisione di istituire una squadra investigativa comune.

La possibilità di istituire una squadra investigativa comune è prevista dall'articolo 6, lettera a), punto iv). Se fosse informato in anticipo ogni volta che una tale squadra viene istituita, Eurojust potrebbe chiedere alle autorità nazionali di prendere parte ad alcune di esse, in funzione delle competenze, il che permetterebbe di ovviare a problemi che possono insorgere in fasi successive;

- nella misura del necessario e nei casi in cui sono coinvolti altri due Stati membri, essere informati sulle misure di consegna controllata, sulle attività di infiltrazione o sulle operazioni sotto copertura e venire incaricati di sovrintendervi e di controllarle;

- essere informati in modo spontaneo, preventivo, esaustivo e continuo su tutti i casi penali che vedono coinvolti almeno tre Stati, ovvero almeno due Stati per i reati particolarmente gravi (terrorismo e tratta di esseri umani), nella misura in cui sia necessario all'assolvimento delle funzioni di Eurojust.

La Commissione aveva espresso questo auspicio nella comunicazione del 2000;

- trasmettere queste informazioni al membro nazionale di uno Stato non informato ma coinvolto nei fatti.

L'articolo 13, paragrafo 2, che contempla questa funzione, dovrebbe essere modificato in modo da includere lo Stato non informato ma coinvolto nei fatti;

- ricevere dalle autorità giudiziarie nazionali tutte le sentenze riguardanti cause transnazionali di riciclaggio del denaro, criminalità organizzata e tratta degli esseri umani, in aggiunta ai casi di terrorismo, nella misura in cui sia necessario all'assolvimento delle funzioni di Eurojust.

La trasmissione di queste informazioni è già contemplata all'articolo 6, lettera a), punto v), che occorre esplicitare.

Per tutte le funzioni su elencate, le richieste di informazioni inoltrate dai membri nazionali non dovrebbero rimanere inevase. Sarebbe opportuno che il membro nazionale dello Stato interessato non si veda rifiutare le informazioni richieste per motivi di segretezza dell'indagine giudiziaria. Il livello di tutela dei dati personali garantito dagli articoli da 14 a 25 della decisione è già sufficiente.

Nel lungo periodo, la Commissione esaminerà le possibilità di una nuova base giuridica e valuterà inoltre come potenziare significativamente i poteri dei membri nazionali, con particolare riguardo ad un loro maggiore coinvolgimento nei seguenti ambiti:

- promozione dell'azione penale, soprattutto nei casi di reato contro gli interessi finanziari dell'Unione;

- istituzione e partecipazione ad una squadra investigativa comune;

- adozione di specifici provvedimenti investigativi.

- I poteri del collegio

Oltre a godere degli stessi poteri attribuiti ai membri nazionali, il collegio assolve ad una serie di compiti specifici.

L'introduzione, su richiesta degli Stati membri, di nuove pratiche nel Case Management System [19] è una tappa importante nel processo di raccolta e di trasmissione delle informazioni. Nel decidere di accogliere una pratica, il collegio definisce la sua politica penale e l'orientamento che intende darvi.

Al pari dei membri nazionali, il collegio è competente a statuire in merito ai conflitti di giurisdizione (articolo 7, lettera a), punto ii)) e nel caso di mandati d'arresto concomitanti[20]. Sebbene le poche decisioni finora adottate siano state tutte accettate, le decisioni del collegio non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

Per spiegare il ricorso limitato all'articolo 7, bisogna considerare che, in alcuni casi, gli Stati membri non hanno ritenuto necessario adire il collegio mentre, in altri, sono riusciti a risolvere le loro eventuali controversie senza ricorrere all'organo. Spesso gli Stati membri non colgono la portata reale del caso perché le informazioni non sono state raggruppate a livello europeo, sebbene ormai la registrazione dei dati nella banca Eurojust è non solo possibile ma anche incoraggiata.

Per quanto riguarda le squadre investigative comuni, il collegio svolge un ruolo limitato in quanto Eurojust viene coinvolto solo di rado dagli Stati membri nel processo di istituzione e di controllo delle medesime. Fino ad oggi, Eurojust ha partecipato a solo tre delle 18 squadre istituite[21].

La scarsa associazione del collegio alle pratiche operative è spiegata dal fatto che il collegio si astiene dall'avviare operazioni in prima istanza e viene consultato solo quando gli Stati membri non sono d'accordo su come procedere. Tuttavia se Eurojust disponesse di maggiori informazioni, il collegio potrebbe assolvere ai compiti attribuitigli dalla decisione, non solo con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 7 ma anche in tutti gli altri casi in cui viene interpellato.

Proposte

Anche il collegio dovrebbe disporre di maggiori poteri. Se le azioni di coordinamento e di gestione dell'assistenza in materia penale sono essenzialmente di competenza dei membri nazionali, il collegio potrebbe trasformarsi in un'arena per la risoluzione dei conflitti tra gli Stati membri. Sarebbe opportuno che il collegio svolgesse un ruolo di mediazione più esteso al fine di prevenire i conflitti di competenza tra gli Stati membri e di contribuire alla loro risoluzione.

Nel lungo periodo, la Commissione esaminerà le possibilità di una nuova base giuridica e valuterà inoltre le condizioni e le modalità che consentano al collegio di:

- risolvere i conflitti di competenza tra gli Stati membri e le controversie in materia di applicazione degli strumenti di riconoscimento reciproco;

- avviare indagini e proporre azioni penali in uno Stato membro e essere coinvolto in specifici provvedimenti investigativi;

- avviare un'indagine penale a livello europeo, soprattutto nei casi di reato contro gli interessi finanziari dell'Unione.

- Modifiche strutturali di Eurojust

Occorre modificare l'articolo 29, paragrafo 1, in modo che il direttore amministrativo non sia più nominato dal collegio all'unanimità ma alla maggioranza dei 2/3. L'articolo 29, paragrafo 1, dovrebbe inoltre contemplare la presenza di un rappresentante della Commissione nel comitato di selezione.

3. Eurojust e gli altri attori della cooperazione giudiziaria penale

Occorre esplicitare e semplificare i rapporti tra Eurojust e i suoi partner.

4. I rapporti con la RGE e con i magistrati di collegamento

5. La RGE

Grazie ad una struttura orizzontale e flessibile, la RGE ha agevolato la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Si tratta di uno strumento prezioso, specie se si pensa al sito internet sui sistemi giudiziari europei.

Tuttavia, le differenze organizzative della rete all'interno degli Stati membri, le complicazioni linguistiche, le difficoltà giuridiche legate alla cooperazione internazionale e le ricorrenti interferenze con le competenze di Eurojust ne rendono necessario il riordino.

Al fine di potenziare e ottimizzare la cooperazione tra Eurojust e la RGE, la Commissione ha previsto la seguente struttura.

Il punto di contatto nazionale previsto dall'azione comune funge al tempo stesso da corrispondente nazionale del membro nazionale di Eurojust nel suo paese, come dispone l'articolo 12 della decisione. Di stanza sul territorio nazionale, il corrispondente nazionale lavora nella squadra del membro nazionale di Eurojust: con le autorità giudiziarie nazionali, gestisce i diversi punti di contatto presenti sul territorio nazionale e fa da riferimento per la politica di comunicazione di Eurojust sul territorio nazionale; fa da tramite per tutti gli scambi tra i punti di contatto e il segretariato della RGE ed è incaricato di aiutare gli altri punti di contatto sul suo territorio nei casi di difficoltà; è il contatto privilegiato del membro nazionale di Eurojust sul territorio nazionale, senza che venga messa in discussione la regola della comunicazione diretta tra il membro nazionale e le autorità giudiziarie competenti del suo paese, fattore cruciale ai fini dell'efficacia. Questa struttura, già presente in alcuni paesi, si è rivelata efficace; la Commissione auspica pertanto che essa si estenda a tutti i paesi.

A tal fine, è necessario modificare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 12, della decisione. Il coordinatore nazionale sarà incaricato di trasmettere sistematicamente al membro nazionale di Eurojust i casi multilaterali di cui è a conoscenza e i casi bilaterali complessi per i quali i punti di contatto non sono riusciti a trovare una soluzione adeguata in tempi brevi. Egli dovrà inoltre provvedere a trasmettere quanto prima al membro nazionale, con il quale lavora in squadra, tutti i casi di competenza di Eurojust.

La Commissione ritiene che Eurojust potrebbe ospitare, oltre al segretariato della RGE, i segretariati delle reti operative a carattere giudiziario, quali la rete dei punti di contatto sul terrorismo, la rete CARIN e la rete sul genocidio[22].

6. I magistrati di collegamento

La nomina, da parte degli Stati membri, di magistrati di collegamento intesa a migliorare la cooperazione bilaterale conosce sorti alterne a seconda degli Stati. Questo strumento di cooperazione riconosciuto da un'azione comune del 1996[23] è soggetto in ogni Stato membro[24] ad un utilizzo diverso. Si tratta di una pratica che, seppur minoritaria[25], contribuisce in modo utile alla cooperazione giudiziaria internazionale. In futuro, Eurojust potrebbe designare direttamente i magistrati di collegamento per alcuni paesi terzi al fine di agevolare la cooperazione tra questi e gli Stati membri. Questi magistrati svolgerebbero funzioni equivalenti a quelle dei loro omologhi norvegesi e statunitensi attualmente in funzione presso Eurojust.

7. Una cooperazione più approfondita con Europol

Dalla firma di un accordo di cooperazione[26], i contatti tra Eurojust e Europol sono andati costantemente migliorando. È degna di nota la qualità del lavoro da loro svolto nell'organizzazione di riunioni di esperti in materia di squadre investigative comuni[27]. Il 7 giugno 2007, è stato siglato un memorandum d'intesa per la creazione di una rete di comunicazione sicura, che consentirà di intensificare lo scambio di informazioni tra Eurojust e Europol.

Con l'entrata in vigore, il 18 aprile 2007, del protocollo del 27 novembre 2003 che modifica la convenzione Europol[28], sarà agevolato l'accesso agli archivi di analisi di Europol e verrà potenziata la partecipazione alle analisi stesse.

La cooperazione tra Eurojust e i diversi uffici di collegamento nazionali di Europol è ancora irregolare. I contatti vanno potenziati in modo sistematico e bisogna ottimizzare lo scambio di informazioni con gli uffici.

Il potenziamento della cooperazione Eurojust-Europol non necessita una modifica dell'articolo 26 dato che le disposizioni sulla protezione dei dati consentono a Eurojust di scambiare informazioni in modo soddisfacente.

8. Una cooperazione più approfondita con la Commissione (OLAF)

La cooperazione tra Eurojust e l'OLAF[29] si è concretizzata in seguito alla sigla di un memorandum d'intesa[30] che dovrebbe essere modificato da un accordo di cooperazione. I settori di competenza di Eurojust e dell'OLAF sono complementari[31]. Lo scambio di informazioni, sia operativo che strategico, è fondamentale al fine di attivare le potenziali sinergie tra l'OLAF, servizio di investigazione specializzato nelle frodi comunitarie, e Eurojust, specializzato nella cooperazione giudiziaria. In tal senso, la Commissione ritiene necessario che la decisione contempli disposizioni per uno scambio regolare di informazioni in una fase abbastanza precoce. Norme compatibili in materia di protezione dei dati dovrebbero contribuire ad approfondire la cooperazione.

Occorrerebbe inoltre provvedere a nominare punti di contatto e istituire incontri regolari per lo scambio di informazioni e per la formazione.

9. Una cooperazione più approfondita con Frontex

La protezione delle frontiere esterne dell'Unione, siano essere terrestri o marittime, è rilevante per contrastare non solo l'immigrazione illegale ma anche la criminalità organizzata (si pensi al narcotraffico o alla tratta degli esseri umani).

In assenza di impedimenti giuridici, è auspicabile la sigla di un accordo di cooperazione tra Frontex e Eurojust.

10. La cooperazione con i paesi terzi

Eurojust cura i contatti con i paesi terzi al fine di agevolare e intensificare la cooperazione tra le autorità giudiziarie.

In forza dell’articolo 27, Eurojust ha concluso accordi di cooperazione[32] per lo scambio di informazioni e dati personali nell'ambito di pratiche operative e per la partecipazione alle riunioni di coordinamento. Detti accordi si sono concretizzati con il distaccamento, presso Eurojust, di magistrati di collegamento delle procure norvegesi e statunitensi. Accordi di cooperazione vengono attualmente negoziati con altri paesi terzi[33]. Ove non sia possibile negoziare accordi di cooperazione, Eurojust cerca di creare una rete di punti di contatto, soprattutto nel Mediterraneo[34] e con la rete IBER-RED.

Conclusioni

L'introduzione di queste misure, apportando le dovute modifiche alla decisione, permetterebbe a Eurojust di mettere a frutto le sue capacità di cooperazione e di affermarsi ulteriormente come attore centrale nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo in Europa.

È opportuno che Eurojust si trasformi in una struttura più solida, riconosciuta da tutti gli Stati membri, i quali sono chiamati a conferire maggiori attribuzioni ai membri nazionali e al collegio tramite il recepimento integrale della decisione e rafforzando i poteri loro riconosciuti. È in questo modo che sarà possibile realizzare progressi nella lotta contro la criminalità transfrontaliera e la creazione di un vero spazio di giustizia, libertà e sicurezza in Europa.

Recepimento della decisione Eurojust e status dei membri nazionali |

| BE |BG |CZ |DK |DE |EE |IE |EL |ES |FR |IT |CY |LV |LT |LU |HU |MT |NL |AT |PL |PT |RO |SI |SK |FI |SE |UK | | Poteri giurisdizionali e operativi mantenuti nel paese di appartenenza |No |sì |sì |no |no |sì |sì |no |no |no |no |sì |sì |sì |no |no |sì |no |no |sì |no |sì |sì |sì |sì |sì |sì | |Competenza ad inoltrare una richiesta di assistenza |no |sì |no |no |no |no |no |no |no |no |no |no |no |sì |no |no |sì |no |no |no |sì |no |no |sì |sì |sì |sì | |Imporre un'indagine e azioni penali |no |sì |no |no |no |no |no |no |no |no |no |no |no |sì |no |no |sì |no |no |no |sì |no |sì |sì |sì |sì |no | |Istituire una squadra investigativa comune |no |no |sì |no |sì |no |no |no |no |no |no |no |no |no |no |no |sì |no |no |no |no |no |no |no |no |sì |no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

[2] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

[3] Documento 14123/06 del 19.10.2006, Eurojust 48, LIMITE.

[4] Vision Paper del 19.9.2006, documento 6053/07 EJN 6.

[5] Azione comune del 29.6.1998, GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

[6] Conclusioni del Consiglio, documento 9920/07 COPEN 73.

[7] Si vedano le tabelle allegate.

[8] Relazioni annue Eurojust 2004, 2005 e 2006.

[9] BG, LT, MT, PT, SI, SK, FI, SE.

[10] CZ, DE, MT, SE.

[11] BG, CZ, EE, IE, CY, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK, FI, SE, UK (per quest'ultimo, solo in caso di emergenza per incapacità dell'autorità competente).

[12] Informazioni raccolte presso Eurojust fino al 1° giugno 2007.

[13] Tra IT, FR, PL, RO e SI.

[14] Risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1997 sullo scambio di risultati di analisi del DNA, GU C 193 del 24.6.1997, pag. 2.

[15] Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20.9.2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici, GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.

[16] Conclusioni del Consiglio relative alla quinta relazione annuale sulle attività dell'Eurojust.

[17] Si veda il punto 4 delle Conclusioni.

[18] BG, CZ, DE, IE, EL, ES, FR, LT, HU, PT, RO.

[19] Nel 2004, nell'ambito di un programma AGIS (EPOC), Eurojust ha messo a punto un sistema automatico di elaborazione dati (CMS), che continua ad essere sviluppato tramite lo stesso programma. La fase attuale prevede soluzioni tecniche per stabilire connessioni sicure con gli Stati membri.

[20] Articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, GU L 190 del 18.7.2002.

[21] Dato al 15 maggio 2007. Le squadre sono state istituite tra ES, FR, BE, NL, UK, DE, SK.

[22] Istituita con decisione del Consiglio del 13.6.2002, GU L 167 del 26.6.2002.

[23] Azione comune (96/277/GAI) del 22 aprile 1996, GU L 105 del 27.4.1996.

[24] Ad esempio, in Francia si contano 11 magistrati di collegamento mentre altri Stati ne sono sprovvisti.

[25] DE, EE, ES, FR, IT, NL, FI, UK.

[26] 9 giugno 2004.

[27] Relazione annuale Eurojust 2006, pag. 17.

[28] Atto del Consiglio, del 27 novembre 2003, GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1.

[29] Istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28.4.1999, GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

[30] Firmato il 14.4.2003, non pubblicato.

[31] Gli obiettivi e le funzioni dell'OLAF sono definiti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Consiglio, GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1 e dal regolamento (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio, GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

[32] NO, IS e US al 15 giugno 2007.

[33] Svizzera, Croazia, Russia e Ucraina, al 15 giugno 2007.

[34] DZ, MA, TN, JO, EG.

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