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Document 52007DC0447

Relazione della Commissione - Seconda relazione sullo stato di avanzamento relativo al quadro comune di riferimento

/* COM/2007/0447 def. */

52007DC0447

Relazione della Commissione - Seconda relazione sullo stato di avanzamento relativo al quadro comune di riferimento /* COM/2007/0447 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.7.2007

COM(2007) 447 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Seconda relazione sullo stato di avanzamento relativo al quadro comune di riferimento

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Seconda relazione sullo stato di avanzamento relativo al quadro comune di riferimento

1. INTRODUZIONE

La presente relazione sintetizza il progresso dei lavori relativi al quadro comune di riferimento (QCR) sin dalla pubblicazione della prima relazione nel 2005 e soddisfa l'impegno di fornire aggiornamenti regolari sul lavoro in questione.

2. NUOVA PRIORITÀ SUL DIRITTO CONTRATTUALE DAL PUNTO DI VISTA DEI CONSUMATORI

La Commissione ha annunciato, nella sua precedente relazione, di avere l'intenzione di dare la priorità al lavoro del QCR sui temi riguardanti i contratti dei consumatori al fine di garantire un'introduzione, per tempo, nella revisione dell' acquis del consumatore.

Il Consiglio "Competitività"[1] segue la stessa linea e stabilisce che i temi direttamente connessi con la revisione debbano essere riprogrammati e trattati più rapidamente del previsto. Nell'organizzare i seminari 2006, sono stati considerati prioritari i temi riguardanti il diritto contrattuale dei consumatori[2]: vendite al consumatore, informazione pre-contrattuale, clausole abusive, diritto di recesso e diritto al risarcimento dei danni. I risultati dei ricercatori su questi temi e i dibattiti nel corso dei seminari, assieme ai risultati di altri lavori preparatori, sono serviti all'elaborazione del Libro verde sulla revisione dell' acquis in materia di consumatori che la Commissione ha approvato il 7 febbraio 2007.

Nel corso del periodo coperto da questa relazione, il network di ricerca, finanziato nell'ambito del sesto programma quadro, ha continuato a proporre progetti per la preparazione del QCR, in conformità dell'accordo di sovvenzione.

Per garantire che i dati connessi con l' acquis dei consumatori siano trattati in via prioritaria, i ricercatori concordano nel suddividerli in tre categorie:

"Revisione dell' acquis " : dati relativi a temi di diritto contrattuale affrontati nell' acquis dei consumatori comunitari e dati che potrebbero chiarire, ampliare o alterare l'attuale acquis comunitario dei consumatori comunitari. Ad esempio, per quanto concerne le informazioni pre-contrattuali, si tratta di dati relativi a "obblighi di informazione pre-contrattuale".

"Direttamente pertinente" : dati riguardanti temi di diritto generale dei contratti che interessano direttamente l' acquis dei consumatori comunitari, cioè, concetti di diritto contrattuale nazionale che sono presupposti nell' acquis comunitario nella sua forma attuale. Ad esempio, per quanto concerne il diritto di recesso, si tratta di dati sulla "data di conclusione del contratto".

"Contesto essenziale" : dati riguardanti temi di diritto generale dei contratti che forniscono il contesto essenziale rispetto al quale devono essere fissate le disposizioni dell' acquis comunitario. Ad esempio le informazioni pre-contrattuali riguardano "il principio della buona fede e della correttezza".

Nel corso dei seminari, il materiale relativo alla "revisione dell' acquis " stato discusso in via prioritaria e il discorso del dati "direttamente rilevanti" ha avuto luogo quando il tempo disponibile lo consentiva. L'obiettivo del "contesto essenziale" aveva un carattere prettamente informativo.

La rete degli esperti delle parti interessate (rete QCR), costituita attualmente da 176 rappresentanti degli ambienti professionali, dei consumatori e degli avvocati di paesi europei, ha continuato a funzionare partecipando ai seminari e fornendo commenti sui progetti messi a punti dai ricercatori.

La rete degli esperti degli Stati membri, costituita da esperti del diritto contrattuale che rappresentano gli Stati membri, si è riunita due volte.

3. TEMI SOSTANZIALI AFFRONTATI NEI SEMINARI SUL QCR

3.1. Seminari sul diritto contrattuale comunitario dei consumatori

I temi principali discussi nei seminari dei consumatori vengono riportati qui di seguito. La Commissione ne terrà conto nel corso del processo di elaborazione del QCR e per il suo lavoro sulla revisione dell' acquis in materia di consumatori.

Nozione di consumatore e di professionista

Temi affrontati:

● Persone giuridiche: esiste un accordo generale secondo cui unicamente le persone fisiche devono rientrare nella definizione di consumatore.

● Operazioni con obiettivi misti: viene discussa la possibilità di considerare operazioni a carattere misto che esulano parzialmente dalla sfera professionale come operazioni dei consumatori.

● Interrelazione tra le definizioni proposte di consumatore e professionista: alcuni esperti delle parti interessate considerano che le definizioni di consumatore e professionista debbano adeguarsi le une alle altre ed escludersi a vicenda.

Clausole vessatorie

Temi affrontati:

● Campo di applicazione del test di abusività: si discute l'integrazione delle clausole negoziate individualmente. Si nota un disaccordo tra gli esperti delle parti interessate in materia.

● Per quanto riguarda l'esclusione dal test di abusività dell'oggetto principale del contratto e dell'adeguatezza del prezzo , gli esperti delle parti interessate ritengono che non ci debba essere alcun controllo sull'adeguatezza del prezzo contenuto in una clausola contrattuale.

Informazioni pre-contrattuali

Temi affrontati:

● Obbligo di informazione in materia di beni e servizi: gli esperti delle parti interessate ritengono troppo vasta la regola generale proposta che impone la diffusione di tutte le informazioni, di cui può aver bisogno la parte opposta, al fine di prendere una decisione in piena cognizione di causa (in particolare informazioni pertinenti per valutare la qualità e il rendimento possibili) e sono dell'avviso che potrebbe comportare un'incertezza dal punto di vista giuridico. Sottolineano la possibilità di concentrarsi su settori specifici (ad es. diritto contrattuale in materia di assicurazione, servizi finanziari).

● Obbligo di fornire informazioni quando si conclude un contratto con un consumatore che si trova in una situazione particolarmente svantaggiata: gli esperti delle parti interessate apprezzano questa disposizione e cercano di stabilire, in generale, le circostanze in cui l' acquis impone doveri in materia informativa su una società in affari con un consumatore. Essi sono dell'avviso che questa disposizione si debba utilizzare come base comune o orientamento per definire l'elenco delle informazioni pre-contrattuali principali da fornire ai consumatori.

● Ricorsi in caso di inadempimento dell'obbligo di informazioni : esperti delle parti interessate fanno notare che le conseguenze di un'infrazione all'obbligo di informazioni pre-contrattuali siano della massima importanza per i consumatori. Il progetto dei ricercatori propone il prolungamento del periodo di riflessione come ricorso in caso di inadempienza dell'obbligo di fornire informazioni nel contesto dei contratti per i quali il consumatore dispone del diritto di recesso. In questo contesto non viene specificatamente affrontato il tema della conclusione di un contratto sulla base di informazioni false e ingannevoli.

Primo seminario relativo alle vendite ai consumatori

Temi affrontati:

● La possibile estensione della nozione di beni ad altri tipi di attività previste dall'articolo 1:105 del progetto dei ricercatori[3]: numerosi esperti delle parti interessate stabiliscono che "software" e in generale i diritti della proprietà intellettuale debbano essere coperti. La Commissione invita i ricercatori a riflettere sui beni che potrebbe comprendere questa definizione e sull'adeguamento che dovrebbe essere fatto.

● Fornitura – Tempo della fornitura – Collegamento con il trasferimento del rischio: si discute la possibilità di introdurre norme sul trasferimento dei rischi. Le posizioni sono divergenti. Si ricorda che questo tema viene discusso a lungo durante il Consiglio, in fase di approvazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

● Momento dato pertinente per stabilire la conformità : la presenza di rischi viene considerata in genere un momento per valutare la conformità. I ricercatori sono d'accordo nel chiarire che in talune situazioni, ad esempio, danni provocati da imballaggi difettosi, il venditore dovrebbe essere responsabile dei difetti che derivano dal trasferimento di rischi, in conformità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci.

Secondo seminario sulle vendite ai consumatori (ricorsi)

Il seminario viene dedicato ai ricorsi in caso di violazione del contratto. I temi discussi comprendono:

● La gerarchia dei mezzi di ricorso in caso di mancata conformità: taluni esperti delle parti interessate non condividono la previsione di una gerarchia tra i ricorsi, in quanto il consumatore dovrebbe avere la possibilità di scegliere tra di essi e non dovrebbe aspettare che vengano applicate tutte le altre opzioni prima di concludere il contratto. Altri esperti delle parti interessate difendono gli interessi del venditore e optano per il mantenimento della gerarchia dei ricorsi, prevista dalla direttiva 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

● Situazioni in cui si può verificare la rottura del contratto: le questioni sollevate sono le seguenti: a che punto una prestazione deve essere ritardata affinché sia possibile una rottura, se sia opportuno fissare un termine per l'esecuzione delle prestazioni e quali situazioni si debbano considerare come mancate esecuzioni fondamentali dato che la definizione di questo concetto sembra porre dei problemi.

● Notifica al venditore di difetti scoperti o che avrebbero dovuto essere scoperti dall'acquirente: a prescindere dalle questioni generali sul fatto se questo si debba considerare assolutamente un dovere e sul motivo per il quale l'esercizio di una soluzione debba essere condizionato dalla notifica, la questione del periodo di notifica viene discussa in modo più concreto. Alcuni esperti considerano accettabili due anni, altri no.

Diritto di recesso

Sono oggetto di discussione i regolamenti orizzontali sull' esercizio e sugli effetti del diritto di recesso, progettati sulla base delle disposizioni delle direttive sulle vendite fuori dei locali commerciali[4], sulle vendite a distanza[5] e sulla multiproprietà[6]. I temi principali trattati sono:

● Campo di applicazione: le disposizioni proposte si applicano quando una parte dispone di un diritto legale per recedere da un contratto. Gli esperti interessati spiegano che le disposizioni si applicano unicamente nelle operazioni dal commerciante al consumatore (B2C).

● Esercizio del diritto di recesso: secondo la disposizione proposta, la parte autorizzata a recedere non è tenuta a fornire i motivi per esercitare effettivamente il suo diritto o essere soggetta a richieste specifiche. Alcuni esperti delle parti interessate comunicano che una mancata dichiarazione non è possibile per motivi di chiarezza e certezza legale e che si dovranno applicare esigenze formali minime.

● Tempi di attesa: alcuni esperti delle parti interessate contestano i motivi dell'introduzione di una durata uniforme unica applicabile a tutti i periodi esistenti di riflessione e reputano troppo lungo il periodo proposto di 14 giorni. Alcuni si dimostrano favorevoli al mantenimento delle divergenze esistenti in questo settore.

● Limiti di tempo per il recesso: la maggioranza degli esperti delle parti interessate ritengono necessario fornire un limite di tempo massimo per dare esecuzione al diritto di recesso al fine di proteggere la certezza legale da parte dei professionisti.

Diritto dei consumatori al risarcimento dei danni e responsabilità dei produttori

I temi principali discussi sono:

● La nozione di responsabilità oggettiva in opposizione alla nozione di colpa: il regime proposto di responsabilità oggettiva con un numero di motivi di deroga (colpa della vittima, colpa di un terzo o forza maggiore) viene contestato da taluni esperti delle parti interessate secondo cui un elemento di colpa dovrebbe servire come condizione in termini di responsabilità per i danni.

● L'inserimento della nozione di mancanza di profitti futuri e di perdita non pecuniaria: la maggioranza degli esperti delle parti interessate conviene che la nozione di danno debba coprire la perdita effettiva nonché la mancanza di futuri profitti; riguardo al tema se la nozione dei danni debba anche coprire le perdite non pecuniarie, non viene raggiunto alcun consenso.

● Responsabilità dei produttori: il tema è considerato importante in quanto attualmente la maggior parte delle operazioni sono transfrontaliere e i consumatori raramente risiedono nello stesso paese del produttore (o del venditore) dei beni acquistati. Tuttavia questo argomento solleva numerose complicazioni giuridiche e pratiche. Secondo gli esperti delle parti interessate il consumatore dev'essere in grado di esercitare i suoi diritti unicamente contro il produttore e non contro qualsiasi intermediario nella catena commerciale. La possibilità di imputare la responsabilità agli intermediari e agli agenti del produttore, installati nello Stato membro in cui risiede il consumatore, viene contestata dagli esperti delle parti interessate. Altri temi sollevati riguardano l'onere della prova, i termini massimi relativi all'esercizio dei diritti dei consumatori e la responsabilità in caso di vendita di beni di seconda mano.

3.2. Seminari su altri acquis del diritto europeo dei contratti

Un certo numero di seminari riguardanti gli acquis legati al diritto dei contratti in altri settori che non siano il consumo, sono stati organizzati prima della decisione di dare la priorità all' acquis in materia di tutela dei consumatori. Qui di seguito sono discusse le questioni principali sottoposte a dibattito nel corso dei seminari.

Diritto delle assicurazioni

Principali temi discussi:

● Obbligo di divulgazione (richiedente) : Un dibattito è stato dedicato alla responsabilità e all'obbligo di divulgazione. Per taluni esperti delle parti interessate, spetta all'assicuratore porre tutte le domande pertinenti, mentre altri ritengono che il richiedente debba essere tenuto a diffondere le informazioni pertinenti che non erano richieste. Gli argomenti presentati riguardano un compromesso tra un questionario estremamente lungo e il rischio per il richiedente di non essere coperto se dimentica di citare un elemento ritenuto importante; entrambe le eventualità potrebbero impedire ai consumatori di contrattare l'assicurazione di cui hanno bisogno.

● Obbligo di divulgazione (assicuratore): il progetto dei responsabili delle ricerche chiede all'assicuratore di citare le eventuali divergenze tra la copertura auspicata dal richiedente e quella realmente proposta. Numerosi esperti delle parti interessate ritengono che ciò imponga un obbligo di fornire un parere che sarebbe oneroso e poco opportuno. Inoltre presenta anche un fattore di soggettività elevato. Essi preferiscono quindi optare per l'obbligo di spiegare la politica lasciando al richiedente il compito di decidere se questo sia per lui conveniente.

● Termine di nullità : gli esperti delle parti interessate ritengono in generale che il limite proposto di un mese per rescindere il contratto in caso di mancato rispetto dell'obbligo di divulgazione sia troppo breve e, in caso di infrazione fraudolenta, non si dovrebbe applicare alcun termine.

Commercio elettronico (e-commerce)

Principali temi affrontati:

● Contratti non sollecitati : i ricercatori e gli esperti delle parti interessate discutono se il divieto di fornire beni o servizi non richiesti a un consumatore, quando una tale strategia prevede una richiesta di pagamento, debba applicarsi anche ai contratti tra professionisti (B2B).

● Diritto di revoca : Gli esperti delle parti interessate osservano che le definizioni contenute nella disposizione non sono sufficientemente precise ed quindi necessario rielaborarla. Si avvalora l'idea del diritto di revoca applicabile per un periodo di 14 giorni. La proposta di subordinare l'esercizio di questo diritto alla volontà del consumatore di sostenere le spese inerenti viene contestata; si discute la questione se il diritto debba o meno applicarsi anche ai contratti di tipo B2B.

● La definizione di “messaggio giunto a destinazione, inviato e trasferito” nelle comunicazioni elettroniche : i ricercatori e gli esperti delle parti interessate discutono la questione di sapere a che punto esattamente un messaggio debba essere considerato inviato o ricevuto. Si conclude che sono necessari ulteriori chiarimenti e che devono essere presi in considerazione strumenti internazionali in materia di commercio elettronico.

3.3. Seminari sul diritto generale dei contratti

Qui di seguito vengono indicate le principali questioni sottoposte a dibattito nel corso dei seminari sul diritto generale dei contratti. La Commissione terrà conto di questi punti al momento dell'elaborazione del QCR.

Contenuto e effetti del contratto

Principali temi affrontati:

● Dichiarazioni che danno luogo ad obblighi contrattuali: gli esperti delle parti interessate sottolineano la necessità di precisare chiaramente quando una dichiarazione “ dà luogo ad un obbligo contrattuale”. Si discute se la disposizione proposta, nella misura in cui si riferisce a dichiarazioni precontrattuali obbligatorie in relazione con la qualità o l'impiego dei beni o servizi, debba riguardare unicamente le relazioni di tipo B2C o anche quelle di tipo B2B

● Clausole di un contratto: si discutono la natura e gli effetti delle clausole implicite. Gli esperti delle parti interessate ritengono opportuno evitare qualsiasi disposizione imprecisa. I ricercatori mettono in rilievo che in questa disposizione, la mancanza di precisione non recherebbe pregiudizio in quanto essa viene considerata una regola generale per i contratti quando la legislazione specifica non contiene alcuna clausola implicita per contratti specifici

● Stipulazione a favore di un terzo: si discute sulla questione degli effetti del contratto a favore di un terzo e si conclude che è necessaria una riflessione supplementare riguardo alle circostanze in cui il terzo può far valere la stipulazione.

Autorità degli agenti

I ricercatori segnalano che il progetto sull'autorità degli agenti debba essere rielaborato per riflettere la recente evoluzione constatata negli Stati membri e includere eventualmente regole specifiche sulla tutela dei consumatori. Altri punti affrontati:

● Uso dei termini “ agente ” e “ rappresentante ” : gli esperti delle parti interessate sottolineano la necessità di una terminologia coerente e che i termini debbano essere utilizzati solo conformemente alle definizioni che figurano nel QCR. I ricercatori spiegano che un allegato al QCR conterrà un elenco di definizioni dei termini utilizzati

● Distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta : i ricercatori spiegano che solo un rappresentante diretto può vincolare il preponente in quanto agisce “a nome del” preponente, mentre un rappresentante indiretto agisce unicamente “per conto del” preponente. L'idea che soggiace alla rappresentanza indiretta è la protezione del preponente, ad esempio nelle situazioni in cui il rappresentante diventa insolvente dopo aver concluso un affare. Talune parti interessate mettono in dubbio l'utilità di questa norma. Si conclude che una riflessione supplementare si imponga riguardo agli interessi che devono essere protetti in caso di mancata esecuzione o d'insolvenza del rappresentante.

4. STRUTTURA DEL QCR – RISULTATI DEI SEMINARI CON LE PARTI INTERESSATE E GLI STATI MEMBRI

Discussioni preliminari sulla struttura del QCR hanno luogo in due seminari, uno costituito da esperti delle parti interessate e uno da esperti degli Stati membri. Nel corso del seminario con gli esperti delle parti interessate, svoltosi il 29 novembre 2005, è emerso un consenso sull'opportunità di inserire nel QCR i temi che rappresentano un rapporto diretto con gli acquis del diritto europeo dei contratti, contemporaneamente alle questioni del diritto generale dei contratti con un'incidenza sugli acquis. Gli esperti delle parti interessate hanno chiesto anche un maggior numero di definizioni e hanno messo in evidenza la necessità di fornire formulazioni alternative per talune definizioni o regole tipo. Infine, gli esperti delle parti interessate hanno ritenuto che il progetto del QCR dovrebbe distinguere più chiaramente tra le relazioni di tipo B2B e di tipo B2C.

Gli esperti degli Stati membri sono giunti a conclusioni analoghe a quelle del seminario svoltosi il 9 dicembre 2005, tuttavia con delle sfumature. La maggior parte degli Stati membri desiderano trattare il tema del diritto dei contratti in materia di consumo con gli elementi del diritto generale dei contratti riguardanti gli acquis dei consumatori. Altri vogliono anche includere elementi diversi del diritto generale dei contratti e altri ancora desiderano concentrarsi unicamente sugli acquis in materia di tutela dei consumatori.

5. CONTRIBUTO AI LAVORI PREPARATORI

5.1. Contributo del Forum di discussione europeo

Il primo forum di discussione europeo si è svolto a Londra il 26 settembre 2005, sotto l'egida della presidenza britannica del Consiglio e della Commissione. Ha riunito per la prima volta i responsabili delle ricerche, i membri della rete QCR, la rete degli esperti degli Stati membri, di alti responsabili delle imprese e delle associazioni di consumatori nonché di ministri, di alti funzionari e membri del Parlamento europeo. Questa conferenza ha confermato la necessità di dare priorità ai lavori sul QCR in modo che quest'ultimo possa essere utilizzato con efficacia per la revisione dell' acquis dei consumatori europei.

Questa conferenza è stata seguita da un secondo forum di discussione europeo, tenutosi a Vienna il 26 maggio 2006, sotto l'egida della presidenza austriaca del Consiglio. In tale occasione i partecipanti si sono pronunciati ancora una volta a favore di un trattamento limitato ai temi relativi alla protezione dei consumatori europei. E' emerso anche un consenso sul fatto che il QCR dovrebbe riguardare anche questioni del diritto generale dei contratti. Nel corso del terzo forum di discussione europeo, svoltosi a Stoccarda il 1° marzo 2007, sotto l'egida della presidenza tedesca del Consiglio, la presidenza ha concluso affermando che esiste un appoggio generale a favore di un QCR che fornisca ai legislatori europei uno strumento comprendente gli acquis e che le decisioni sul contenuto del QCR rivestono un'importanza cruciale per un'analisi politica.

5.2. Contributo delle altre istituzioni

5.2.1. Il Consiglio

Nelle sue conclusioni del 29 novembre 2005, il Consiglio "Competitività" ha approvato il metodo utilizzato nella prima relazione sullo stato di avanzamento e in particolare, la concessione della priorità ai temi legati alla revisione dell' acquis in materia di tutela dei consumatori europei. Ha sottolineato che i lavori condotti dovevano “ porre l'accento su aspetti concreti per offrire vantaggi reali alle imprese e ai consumatori ” e che era necessario “ riconoscere chiaramente la distinzione tra i contratti tra impresa e i consumatori e i contratti tra imprese ”. Si è anche apprezzata l'assicurazione fornita dalla Commissione secondo cui essa non prevede di proporre un codice civile europeo.

5.2.2. Il Parlamento europeo

Il 23 marzo 2006, il Parlamento europeo (PE) ha approvato una risoluzione nella quale si felicitava della prima relazione sullo stato dei lavori ed esprimeva il proprio appoggio al progetto QCR. Ha sottolineato che i lavori sul QCR dovevano “ seguire orientamenti chiari stabiliti dalla legislazione comunitaria ” e ha ricordato che il QCR può essere approvato unicamente dopo convalida politica da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Ha chiesto alla Commissione di collaborare con lui nel modo più stretto possibile in ogni tappa dell'applicazione del QCR e di consultare soprattutto il Parlamento sul progetto di struttura del QCR prima di tener conto di qualsiasi altra misura di pianificazione. Come il Consiglio, chiede alla Commissione di effettuare la distinzione tra le disposizioni giuridiche che si applicano alle disposizioni del tipo B2B e del tipo B2C e di separarle sistematicamente.

Infine, nella sua risoluzione, il Parlamento europeo annuncia la creazione di un gruppo di lavoro parlamentare composto da membri della commissione degli affari giuridici e della commissione del mercato interno e della tutela dei consumatori. Questo gruppo di lavoro costituisce un foro di discussione intorno a soggetti sollevati dai responsabili delle ricerche e dagli esperti delle parti interessate, soggetti a proposito dei quali il Parlamento ritiene importante offrire una guida politica. Le riunioni del gruppo di lavoro sono organizzate da un'equipe preposta al progetto, composta da funzionari del Parlamento. La Commissione partecipa a queste riunioni e finora ne sono già state organizzate diverse. I temi discussi riguardano questioni quali la nozione di consumatore professionista e le clausole abusive nei contratti.

In risposta alla richiesta del Parlamento nella sua risoluzione di produrre un organigramma che identifichi chiaramente tutte le varie parti coinvolte nel procedimento QCR, la Commissione ha elaborato l'organigramma presentato in allegato.

Il 7 settembre 2006, il Parlamento ha approvato un'altra risoluzione sul diritto europeo dei contratti, in cui esprime il suo appoggio per la preparazione di un contratto ampliato QCR che riguardi tutte le questioni generali di diritto dei contratti e non solo la legge sul contratto dei consumatori che la Commissione dovrebbe continuare a rivedere in parallelo con l' acquis .

6. CONCLUSIONI

Per quanto concerne il diritto europeo dei contratti in materia di consumatori comunitari, i risultati inerenti al QCR saranno incorporati, eventualmente, nella revisione dell' acquis per quanto riguarda questo diritto che ha costituito oggetto di un Libro verde della Commissione, pubblicato il 7 febbraio 2007. Esso descrive le soluzioni possibili per una revisione dell' acquis comunitario in materia di tutela dei consumatori.

Secondo la sua concezione originale, il QCR è concepito per essere un “toolbox” o un manuale che la Commissione e il legislatore europeo potrebbero utilizzare nel corso della revisione della legislazione esistente e dell'elaborazione di nuovi strumenti nel settore del diritto dei contratti. Secondo il calendario attuale, i ricercatori dovrebbero presentare il loro progetto QCR per la fine del 2007. La Commissione dovrà scegliere con molta cura le parti di questo progetto che corrispondono agli obiettivi legislativi comuni. Questo processo dovrà essere condotto in consultazione con le altre istituzioni e le parti interessate. La Commissione garantirà che le parti del progetto di ricerca scelto per il QCR (possibilmente modificate) siano coerenti tra di loro e con il follow-up del Libro verde. Dopo analisi dei risultati della consultazione, dell'elaborazione del progetto del QCR e della realizzazione di una valutazione delle incidenze, la Commissione potrebbe presentare le proprie strategie in materia sotto forma di un Libro bianco.

Tuttavia, la portata del QCR rappresenta una questione distinta che dev'essere trattata sin da ora per far progredire i lavori sul QCR, tenuto conto soprattutto della misura in cui questi lavori dovrebbero anche comprendere altri elementi dell' acquis del diritto europeo dei contratti e i temi direttamente pertinenti del diritto generale dei contratti, oltre al diritto dei contratti in materia di consumo.

Durante i lavori sul QCR e il processo di consultazione in corso, esperti della rete QCR e un certo numero di Stati membri hanno preconizzato l'inserimento di taluni argomenti del diritto generale dei contratti che presentano interesse per l' acquis esistente del diritto europeo dei contratti.

Nelle sue risoluzioni del 2006, il Parlamento europeo aveva anche sottolineato l'importanza di questo progetto e chiesto alla Commissione, nel suo insieme, di prendere parte a questi lavori. Aveva inoltre invitato la Commissione a sfruttare i lavori di ricerca in corso per utilizzare successivamente i risultati – diversi da quelli strettamente connessi all' acquis della tutela dei consumatori europei – nell'elaborazione di un diritto civile comunitario. Nella sua risoluzione del mese di settembre 2006, aveva ribadito il suo appoggio alla preparazione di un progetto QCR ampliato riguardante questioni generali di diritto dei contratti, cioè al di là del settore della tutela dei consumatori sulla quale la Commissione dovrebbe continuare a lavorare parallelamente alla revisione dell' acquis.

La Commissione considera il QCR uno strumento propizio ad una migliore regolamentazione. Si tratta di un esercizio a lungo termine che intende garantire la coerenza e la buona qualità della legislazione comunitaria nel settore del diritto dei contratti. Il QCR dev'essere utilizzato per definire chiaramente i termini giuridici, i principi fondamentali e le norme moderne e coerenti del diritto dei contratti per la revisione della legislazione settoriale esistente e per la preparazione di nuovi testi, nel caso fosse necessario. Non è destinato a garantire un'armonizzazione su vasta scala del diritto privato o a trasformarsi in un codice civile europeo.

In vista dell'interesse manifestato dal Consiglio e dal Parlamento e della loro volontà di essere strettamente associati al QCR, sarebbe opportuno che la Commissione conoscesse la loro posizione. Il Parlamento ha già fatto conoscere la sua attraverso le proprie risoluzioni. Pubblicando la presente relazione sullo stato di avanzamento al Consiglio, la Commissione intende ora conoscere la posizione di quest'ultimo riguardo al seguito dei lavori sul QCR; un certo numero di seminari potrebbero essere dedicati ad altri acquis del diritto europeo dei contratti, come le esigenze in materia di informazione, commercializzazione e distribuzione, contenute nella legislazione dei servizi finanziari, o i ritardi di pagamento (nonché la questione delle clausole di riserva di proprietà), o ancora, a temi del diritto generale dei contratti quali le esigenze formali, la validità e l'interpretazione dei contratti in caso di frode, di errore o di presentazione erronea dei fatti.[pic]

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[1] Consiglio "Competitività" dell'Unione europea 28/29 novembre 2005 14155/05 (Press 287)

[2] Nel corso del periodo interessato da questa relazione si sono tenuti 11 seminari, cinque dei quali non riguardavano in particolare temi dei consumatori: contenuto ed effetti di un contratto, problemi connessi con l'e-commercio, autorità di agenti, struttura del QCR, assicurazione.

[3] Cioè elettricità, informazioni e dati (incluso software) ed altre forme di proprietà immateriale.

[4] Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31

[5] Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19

[6] Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83

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