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Document 52006XC0601(04)

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 128 del 1.6.2006, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/18


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 128/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«PAIO DE BEJA»

CE N.: PT/0230/08.04.2002

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello stato membro:

Nome:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Indirizzo:

Av. Afonso Costa, n.ο 3, P-1949-002 Lisboa

Tel.:

(351) 218 44 22 00

Fax:

(351) 218 44 22 02

e-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Cooperativa Agrícola de Beja, CRL

Indirizzo:

Rua Mira Fernandes, n.o 2

Apartado 14

P-7801-901 Beja

Tel.:

(351) 284 32 20 51

Fax:

(351) 284 32 28 97

e-mail:

coopagri.beja@mail.telepac.pt

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2 — Prodotti a base di carne

4.   Disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1   Nome: «PAIO DE BEJA»

4.2   Descrizione: salume generalmente affumicato con legna di leccio, costituito di carne e grasso provenienti dal sezionamento di suini di razza alentejana, con aggiunta di sale, pasta di paprica, spicchi di aglio secchi tritati, cumino, paprica e pepe. Come involucro viene utilizzato budello naturale e salato di suino. È un insaccato grosso, diritto, a sezione cilindrica, di lunghezza fra 12 e 20 cm e di diametro fra 6 e 15 cm. L'aspetto è brillante e leggermente rugoso, il colore rossastro e bianco, la consistenza da semi-dura a dura. Viene chiuso mediante torsione e legato con filo di cotone alle due estremità. Al taglio presenta un colore da rossastro a rosato a chiazze bianche e l'impasto, perfettamente legato, è di aspetto omogeneo. Il grasso, brillante e di colore madreperlaceo, è aromatico e di sapore gradevole. L'insaccato ha sapore gradevole, appena salato e talvolta leggermente piccante. L'aroma è gradevole, delicatamente affumicato.

4.3   Zona geografica: La zona geografica di produzione della materia prima destinata alla lavorazione del Paio de Beja, naturalmente delimitata dai querceti (Montado), è circoscritta ai comuni di Abrantes, Alandroal, Alcácer do Sal (tranne la freguesia di Santa Maria do Castelo), Alcoutim, Aljezur (freguesias di Odeceixe, Bordeira, Rogil e Aljezur), Aljustrel, Almodôvar, Alter do Chão, Alvito, Arraiolos, Arronches, Avis, Barrancos, Beja, Borba, Campo Maior, Castelo Branco, Castelo de Vide, Castro Marim (freguesias di Odeleite e Azinhal), Castro Verde, Chamusca, Coruche, Crato, Cuba, Elvas (tranne la freguesia di Caia e S. Pedro), Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Fronteira, Gavião, Grândola (tranne la freguesia di Melides), Idanha-a-Nova, Lagos (freguesia di Bensafrim), Loulé (freguesias di Ameixial, Salir, Alte, Benafim e Querença), Marvão, Mértola, Monchique (freguesias di Monchique, Marmelete e Alferce), Monforte, Montemor-o-Novo, Mora, Moura, Mourão, Nisa, Odemira (tranne le freguesias di Vila Nova de Mil Fontes e S. Teotónio), Ourique, Penamacor, Ponte de Sôr, Portalegre, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Sabugal, Santiago do Cacém (tranne la freguesia di Santo André), Sardoal, São Brás de Alportel, Serpa, Sines, Silves (freguesias di S. Marcos, S. Bartolomeu de Messines e Silves), Sousel, Tavira (freguesia di Cachopo), Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira, Vila Velha de Ródão e Vila Viçosa. In considerazione della peculiarità dei condimenti, del metodo locale di produzione e delle caratteristiche organolettiche del prodotto, la zona geografica di trasformazione, maturazione, taglio e condizionamento è naturalmente circoscritta al comune di Beja.

4.4   Prova dell'origine: Il Paio de Beja può essere prodotto esclusivamente in impianti di trasformazione debitamente riconosciuti, ubicati nella zona di trasformazione e autorizzati dall'associazione. La materia prima proviene da suini di razza alentejana allevati in aziende agropastorali che dispongono di zone boschive di lecci e/o querce da sughero compatibili con i sistemi di produzione da estensivi a semi-estensivi, caratterizzati dalla predominanza dell'allevamento all'aperto. Gli animali sono iscritti nel Libro genealogico della razza alentejana. I suini sono macellati e sezionati in impianti riconosciuti, situati in entrambi i casi nella zona geografica di produzione. Le aziende agricole, gli impianti di macellazione, di sezionamento e di produzione del Paio de Beja sono debitamente affiliati all'associazione e soggetti a controllo da parte di un ente autonomo. Questo sistema garantisce la tracciabilità completa del prodotto, permettendo di effettuare in qualsiasi momento la prova della sua origine, dall'azienda agricola fino ad ogni singola unità venduta, immancabilmente contrassegnata da marchio di certificazione a sua volta munito di numero di serie.

4.5   Metodo di ottenimento: l'insaccato è ottenuto da pezzi di carne del lombo, della coscia e della spalla e da grasso di suini di razza alentejana, tritati a macchina oppure a mano, nella proporzione del 70-90 % di magro e del 10-30 % di grasso. Dopo la tritatura si mescolano in un recipiente la carne, il grasso e i condimenti precedentemente diluiti in acqua (pratica, questa, tipica della regione). Si lascia riposare l'impasto per 1 — 2 giorni in apposite camere frigorifere ad una temperatura non superiore a 10 °C e ad un tasso di umidità vicino all'80/90 %. Si procede quindi a riempire i budelli di suino conservati in salamoia, avendo cura di chiudere e stringere bene le salsicce ottenute. Dopo l'operazione di riempitura si procede all'affumicatura che dura un minimo di 3 giorni e un massimo di 12 giorni (da 5 a 10 giorni d'estate e da 8 a 12 giorni d'inverno). Sul mercato si presenta intero, in pezzi o a fette, sempre preconfezionati all'origine. Per il confezionamento, ove effettuato, si utilizza materiale idoneo, non nocivo e inerte rispetto al prodotto, in ambiente normale, controllato o sotto vuoto. Le operazioni di taglio e confezionamento possono essere effettuate soltanto nella zona geografica di trasformazione onde facilitare la completa tracciabilità del prodotto e consentire eventuali controlli nonché evitare ogni alterazione delle caratteristiche gustative e microbiologiche del prodotto.

4.6   Legame: Testimonianze del consumo di carne suina nell'alimentazione umana sono state trovate nel Basso Alentejo in vestigia che risalgono all'età del bronzo, in prossimità di dolmen e di altri monumenti megalitici. Il consumo di questa carne nella regione è comprovato anche nel secolo IV a.c., durante un periodo di dominazione celtica. I celti contribuirono infatti in misura determinante alla diversificazione delle abitudini alimentari nel Basso Alentejo. Più tardi, il consumo di carne suina si rafforzò ulteriormente a contatto della tradizione romana, all'epoca in cui i romani conquistarono la regione; in essa questi colonizzatori scoprirono alcuni aspetti innovativi: l'alimentazione dei suini a base di ghiande e l'utilizzo di piante aromatiche locali nella confezione di alimenti. Durante il primo millennio d.c. si assiste al fenomeno delle invasioni musulmane. I divieti del Corano non sembrano tuttavia aver inciso sulle abitudini locali. Contributo significativo di questa epoca è senz'altro l'introduzione di spezie nell'arte culinaria locale. Nel corso dei secoli numerosi sono i riferimenti alla presenza di suini nutriti con ghiande dei querceti (Montado), le cui carni, fresche o conservate, sono quelle maggiormente consumate nella regione. Gli animali vivevano in regime estensivo e talvolta, in modo complementare, in recinti comuni chiamati «adúas», ancora presenti fino a pochi anni fa nelle terre alentejane. Il maiale, quindi, ha sempre rivestito grandissima importanza nella gastronomia alentejana, dall'antichità fino ai giorni nostri. La necessità di conservare la carne suina per tutto l'anno ha contribuito in larga misura al diffondersi dell'arte della salumeria di cui il Paio de Beja è un esempio di rilievo. In sintesi, il legame del Paio de Beja con la regione si basa su tre elementi fondamentali: le carni utilizzate provengono da animali di razza autoctona della regione; questi animali sono allevati nei querceti della regione; le carni sono preparate in base ad un metodo particolare, con condimenti, forma di presentazione e caratteristiche sensoriali che lo differenziano dagli altri prodotti della salumeria dell'Alentejo.

4.7   Struttura di controllo:

Nome:

Certialentejo — Certificação de Produtos Agrícolas, LDA

Indirizzo:

Av. General Humberto Delgado, N.o 34 1.a Esq

P-7000-900 Évora

Tel.:

(351) 266 76 95 64

Fax:

(351) 266 76 95 66

e-mail:

certialentejo@net.sapo.pt

L'organismo Certialentejo è stato riconosciuto come rispondente ai requisiti della Norma 45011:2001

4.8   Etichettatura: Figurano obbligatoriamente sull'etichetta le diciture: «PAIO de BEJA — Indicação Geográfica Protegida» ed il rispettivo logo comunitario. L'etichetta deve recare anche il marchio di certificazione che include obbligatoriamente il nome del prodotto e la corrispondente menzione, il nome dell'organismo di controllo e il numero di serie (codice numerico e alfanumerico che garantisce la tracciabilità del prodotto).

4.9   Condizioni nazionali: —


(1)  Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.


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