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Document 52006XC0225(04)
Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid (Text with EEA relevance)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 47 del 25.2.2006, p. 13–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 47/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(2006/C 47/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto: XT 27/01
Stato membro: Italia
Regione: Marche
Titolo del regime di aiuti: Reg. (CE) n. 68/2001 — Approvazione regime di aiuti di Stato alla formazione professionale — Modalità di attuazione e di finanziamento delle azioni di formazione professionale rivolte a lavoratori occupati
Base giuridica: Deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 22.5.2001
Spesa annua prevista fino al 31.12.2006: 70 miliardi di LIT
Intensità massima dell'aiuto:
Grandi imprese |
Formazione specifica |
Formazione generale |
Zone non assistite |
25 |
50 |
Zone assistite |
30 |
55 |
Piccole e medie imprese |
Formazione specifica |
Formazione generale |
Zone non assistite |
35 |
70 |
Zone assistite |
40 |
75 |
Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati:
— |
qualsiasi lavoratore di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di sei mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto); |
— |
qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro; |
— |
Qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica; |
— |
qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non più di sei mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene chiesto l'aiuto); |
— |
qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente; |
— |
qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto). |
Qualora l'aiuto riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
Il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari. |
Data di applicazione: Giugno 2001
Durata del regime:
Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto riguarda la formazione specifica e la formazione generale: per formazione generale si intende quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.
È ritenuta formazione «generale»:
La formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
La formazione (aziendale) riguardante i profili professionali contenuti nel tabulato regionale delle qualifiche e delle professioni ovvero quelli per i quali si chiede l'inserimento
Settore economico interessato: Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Regione Marche |
Servizio formazione professionale e problemi del lavoro |
Via Tiziano 44 |
I-60125 Ancona |