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Document 52006IP0109
European Parliament resolution on European contract law and the revision of the acquis: the way forward (2005/2022(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro (2005/2022(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro (2005/2022(INI))
GU C 292E del 1.12.2006, p. 109–112
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro (2005/2022(INI))
Gazzetta ufficiale n. 292 E del 01/12/2006 pag. 0109 - 0112
P6_TA(2006)0109 Diritto europeo dei contratti e revisione dell'acquis: la via da seguire Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto contrattuale europeo e la revisione dell'acquis: prospettive per il futuro (2005/2022(INI)) Il Parlamento europeo, - visto l'articolo 45 del proprio regolamento, - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0055/2006), A. considerando che l'iniziativa in materia di diritto contrattuale europeo descritta dalla Commissione nella comunicazione dell' 11 ottobre 2004 (COM(2004)0651) e su cui la Commissione ha riferito nella prima relazione annuale sullo stato d'avanzamento (COM(2005)0456) dovrebbe costituire essenzialmente un esercizio di migliore attività legislativa a livello dell'Unione, ma non è assolutamente chiaro dove porterà in termini di risultati pratici e se darà luogo a uno o più strumenti vincolanti e su quale base giuridica, B. considerando che, nonostante la Commissione neghi che questo sia il proprio obiettivo, è chiaro che molti ricercatori e parti in causa che lavorano sul progetto ritengono che il risultato di lungo termine sarà la redazione di un codice in materia di obbligazioni o perfino di un vero e proprio codice civile europeo e che in ogni caso il progetto è di gran lunga la più importante iniziativa intrapresa nel campo del diritto civile, C. considerando che la decisione di lavorare in direzione e per tale codice deve essere presa dalle autorità politiche, poiché la stessa decisione di optare per un codice è politica e il suo contenuto, per quanto giuridico, si basa su obiettivi sociali e politici; considerando che in futuro potrebbe esistere la volontà politica di adottare tale codice, è essenziale che l'attuale lavoro sia condotto bene e con l'appropriato apporto politico, D. considerando che, anche se l'iniziativa nella sua forma attuale si limita alla razionalizzazione e al riassetto dell'"acquis" nel campo della protezione dei consumatori e alla presentazione di modelli volontari di termini e condizioni contrattuali, è essenziale che le autorità politiche diano un contributo appropriato a tale processo; nel contesto, potrebbe servire da modello l'esperienza recente dei Paesi Bassi con l'adozione di un nuovo codice civile, E. considerando che, se l'obiettivo è quello di rivedere l'"acquis" in materia di protezione dei consumatori al fine di accrescere la fiducia del pubblico nel mercato interno, è opportuno adottare un elevato livello di protezione dei consumatori, F. considerando che il prodotto finale dell'iniziativa dovrebbe essere aperto ad emendamenti da parte del legislatore europeo e formalmente da esso adottato, G. considerando che l'"acquis" vigente in materia di protezione dei consumatori rappresenta un settore peculiare del diritto comunitario, che riflette lo sforzo del legislatore comunitario di fornire un elevato livello di protezione dei consumatori conformemente ai trattati, e che, sebbene sia evidente che l'iniziativa in materia di diritto contrattuale europeo persegue l'obiettivo più ambizioso di garantire e sviluppare la coerenza del diritto contrattuale nel suo insieme, ciò non dovrebbe comportare una diluizione dei valori centrali dell'"acquis" vigente in materia di protezione dei consumatori, Principi ed obiettivi fondamentali 1. ribadisce la convinzione, già espressa nelle sue risoluzioni del 26 maggio 1989 [1], del 6 maggio 1994 [2], del 15 novembre 2001 [3] e del 2 settembre 2003 [4], secondo cui un mercato interno omogeneo non può essere pienamente funzionale se non si compiono ulteriori passi verso l'armonizzazione del diritto civile; 2. invita la Commissione ad avvalersi senza indugio dell'attività dei gruppi di ricerca in materia di definizione del diritto contrattuale europeo e della rete per un quadro comune di riferimento (rete QCR [5]), al fine di utilizzarne i risultati innanzitutto per la revisione dell'"acquis" nel settore del diritto civile e successivamente per lo sviluppo di un diritto civile comunitario; Questioni giuridiche sostanziali 3. sottolinea la necessità che il quadro comune di riferimento proposto e il futuro diritto contrattuale non siano destinati a favorire unilateralmente un gruppo ristretto di partecipanti agli atti giuridici; 4. ricorda alla Commissione che il termine "impresa" va ben oltre il concetto di "grandi società", poiché comprende le piccole imprese — che possono essere formate anche da una sola persona — che richiedono spesso contratti "su misura", adattati ai loro bisogni e che tengano conto della loro relativa vulnerabilità quando devono negoziare con le grandi imprese; 5. rileva che il diritto in fase di elaborazione deve essere applicabile non solo alle operazioni contrattuali tra imprese (business-to-business) ma anche a quelle tra imprese e consumatori; 6. invita la Commissione a distinguere, ove necessario, tra le disposizioni giuridiche applicabili alle operazioni tra imprese e quelle applicabili alle operazioni tra imprese e consumatori e a separare sistematicamente i due settori; 7. sottolinea che è importante tener conto del principio fondamentale della libertà di concludere un contratto, in particolare nel settore business-to-business; 8. sottolinea l'importanza di tenere in considerazione il modello sociale europeo nell'armonizzazione del diritto contrattuale; 9. chiede che siano rispettati le tradizioni e gli ordinamenti giuridici diversi; 10. invita la Commissione a definire, in modo adeguato e preciso nelle sue future proposte, le modalità di interazione delle stesse con le norme comunitarie in materia di conflitti di legislazioni e con gli ordinamenti giuridici nazionali, segnatamente per quanto riguarda le condizioni che determinano la validità della scelta della legislazione applicabile, le disposizioni inderogabili e il ruolo della lex fori; 11. rileva che disposizioni giuridiche troppo dettagliate su singoli aspetti del diritto contrattuale comportano il rischio di non saper reagire in modo flessibile alle mutate circostanze giuridiche ed è quindi favorevole all'adozione di norme generali, compresi i concetti giuridici che non sono definiti con precisione, assicurando ai tribunali la necessaria discrezionalità nei giudizi; 12. chiede alla Commissione di effettuare uno studio approfondito sull'impatto giuridico ed economico delle misure legislative concernenti il diritto civile; Questioni di carattere procedurale 13. accoglie con favore la prima relazione annuale della Commissione sullo stato di avanzamento e ne approva l'approccio ben meditato e moderato alla revisione dell'"acquis" in materia di protezione dei consumatori; 14. invita la Commissione nel suo complesso, sotto la responsabilità diretta della direzione generale "Giustizia, libertà e sicurezza" e con il coinvolgimento delle direzioni generali "Mercato interno e servizi" e "Salute e tutela dei consumatori", a partecipare a questa attività e a mettere a disposizione le risorse materiali e umane necessarie, data l'importanza e l'ampiezza del progetto; 15. invita la Commissione a presentare senza indugio un piano legislativo chiaro contenente i futuri strumenti giuridici mediante i quali intende utilizzare negli atti giuridici i risultati dell'attività dei gruppi di ricerca e della rete QCR; 16. invita la Commissione a presentare al Parlamento un piano formale per la consultazione accresciuta del Parlamento man mano che il lavoro procede, e per l'attuazione finale dei risultati del lavoro dei ricercatori e della rete QCR; 17. invita la Commissione ad assicurare che i risultati ottenuti dalla rete siano tenuti in debita considerazione dai gruppi di ricerca nell'ambito della loro attività; 18. sostiene la Commissione nei suoi sforzi volti a migliorare il processo legislativo, ma ottolinea che il lavoro dei ricercatori nello sviluppo del QCR deve seguire orientamenti chiari definiti dal legislatore UE; 19. invita la Commissione a contribuire a illustrare i processi a livello di ricerca e parti interessate, elaborando un diagramma organizzativo e/o uno schema operativo che identifichi chiaramente tutti i singoli gruppi, i gruppi di lavoro e le parti coinvolte, indicando il loro ruolo e la loro posizione nei processi; 20. ritiene auspicabile che, alla luce della relazione finale dei ricercatori, la Commissione presenti al Parlamento le diverse opzioni giuridiche possibili e ricorda che il QCR potrà essere approvato definitivamente solo dopo la convalida politica da parte del Parlamento europeo e del Consiglio; 21. invita la Commissione a tenerlo costantemente informato, con relazioni ad intervalli almeno trimestrali, circa i risultati ottenuti e l'avanzamento dell'attività dei gruppi di ricerca e della rete QCR; 22. chiede che almeno i seguenti tre tipi di informazioni figurino nelle relazioni trimestrali: a) sintesi dei principali risultati ottenuti fino a quel momento dai gruppi di lavoro, b) reazioni dei gruppi di ricerca e c) comunicazione della Commissione sulle modalità per far confluire tali risultati nella sua ulteriore attività; 23. invita la Commissione ad agire nel quadro di una cooperazione il più stretta possibile con il Parlamento, in ogni fase della procedura di sviluppo del QCR; è del parere che dovrebbe essere consultato formalmente prima sulla struttura del progetto e successivamente su ogni titolo o sezione del QCR (a seconda della sua struttura finale) nel corso della finalizzazione, prima di essere consultato sullo strumento finale; 24. invita la Commissione a consultare il Parlamento prima di adottare ulteriori misure a livello di programmazione; 25. invita la Commissione a lasciare più tempo ai rappresentanti degli interessi basati sulla pratica perché possano preparare e discutere la complessa materia riguardante l'attività dei gruppi di lavoro della rete QCR; 26. chiede che le organizzazioni che rappresentano i gruppi d'interesse nella rete QCR possano decidere autonomamente quali rappresentanti partecipano alle riunioni; 27. incarica la propria commissione giuridica e le commissioni consultate per parere sul diritto contrattuale europeo di seguire in maniera continuativa l'attività della Commissione, dei gruppi di ricerca e della rete e, se del caso, di esprimere pareri sui risultati regolarmente pubblicati dalla Commissione; 28. esorta ogni Presidenza del Consiglio ad organizzare un forum in cooperazione con la Commissione e il Parlamento europeo, nell'ambito del quale possano essere presentati e discussi i risultati dell'attività svolta; 29. intraprende, per fornire a tale ambizioso progetto a lungo termine la visibilità e l'attenzione che merita, un'attenta riflessione su come deve essere trattato nell'ambito del Parlamento stesso e, di conseguenza, propone l'istituzione di un gruppo parlamentare di progetto, dotato di risorse finanziarie adeguate, al fine di gestire tale progetto a lungo termine nell'arco dell'attuale legislatura, e in grado di riflettere la cooperazione rafforzata tra le commissioni; * * * 30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. [1] GU C 158 del 26.6.1989, pag. 400. [2] GU C 205 del 25.7.1994, pag. 518. [3] GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 538. [4] GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 95. [5] Rete di coloro che rappresentano gli interessi delle organizzazioni dei consumatori, dell'industria, delle imprese e delle professioni legali (rete QCR). --------------------------------------------------