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Document 52006IG1229(01)

Iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi

GU C 321 del 29.12.2006, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 321/45


Iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi

(2006/C 321/15)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(2)

Nella dichiarazione sulla solidarietà contro il terrorismo del 25 marzo 2004 i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea hanno dichiarato che è loro ferma intenzione che gli Stati membri mobilitino tutti gli strumenti di cui dispongono per prestare assistenza a uno Stato membro o a uno Stato aderente sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico.

(3)

In seguito agli attacchi dell'11 settembre 2001, le unità speciali d'intervento di tutte le autorità di contrasto degli Stati membri hanno già intrapreso attività di cooperazione sotto l'egida della Task Force dei capi di polizia. Dal 2001 la loro rete, detta «Atlas», ha tenuto vari seminari ed effettuato studi, scambi di materiali ed esercitazioni comuni.

(4)

Nessun singolo Stato membro dispone di tutti i mezzi, di tutte le risorse e di tutte le competenze specifiche che si richiedono per affrontare efficacemente situazioni di crisi su vasta scala, di qualunque tipo esse siano, che esigono un intervento speciale. Riveste pertanto importanza cruciale che ogni Stato membro abbia la possibilità di chiedere l'assistenza di un altro Stato membro.

(5)

La presente decisione stabilisce alcune norme generali in materia di responsabilità, anche in materia di responsabilità penale, volte a definire un quadro giuridico nelle circostanze in cui gli Stati membri interessati decidano di chiedere e fornire assistenza. La disponibilità di tale quadro giuridico e di una dichiarazione che indichi le autorità competenti consentirà agli Stati membri di reagire rapidamente e risparmiare tempo al sopraggiungere di una situazione di crisi,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali volte a consentire ad unità speciali d'intervento di uno Stato membro di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro (in seguito denominato lo «Stato membro richiedente») ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta ed esse abbiano deciso di accoglierla per far fronte a una situazione di crisi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione s'intende per:

1)

«unità speciale d'intervento»: qualsiasi autorità di contrasto di uno Stato membro specializzata nel controllo di situazioni di crisi;

2)

«situazione di crisi»: qualsiasi situazione provocata dall'uomo in uno Stato membro che rappresenti una seria minaccia fisica diretta per persone o istituzioni in detto Stato membro, in particolare la cattura di ostaggi, i dirottamenti aerei ed eventi simili.

Articolo 3

Assistenza a un altro Stato membro

1.   Uno Stato membro può chiedere l'assistenza di un'unità speciale d'intervento di un altro Stato membro per far fronte a una situazione di crisi. Uno Stato membro può accogliere o respingere tale richiesta o proporre un tipo di assistenza diverso.

2.   Fatto salvo l'accordo tra gli Stati membri interessati, l'assistenza può consistere nella fornitura di attrezzature o competenze specifiche allo Stato membro richiedente o nella condotta di operazioni sul suo territorio.

3.   Nel caso di azioni sul territorio dello Stato membro richiedente i funzionari dell'unità speciale d'intervento:

a)

sono autorizzati ad operare in funzione di supporto sul territorio dello Stato membro richiedente;

b)

operano sotto la responsabilità e la direzione dello Stato membro richiedente e nel rispetto della sua legislazione;

c)

operano nei limiti dei poteri di cui dispongono in virtù della loro legislazione nazionale.

Articolo 4

Norme generali in materia di responsabilità

1.   Ove, in applicazione della presente decisione, funzionari di uno Stato membro operino sul territorio di un altro Stato membro, quest'ultimo è responsabile dei danni da essi causati nel corso delle loro operazioni.

2.   In deroga al paragrafo 1, ove i danni siano il risultato di azioni che sono contrarie a direttive impartite dallo Stato membro richiedente o che vanno al di là dei poteri assegnati ai funzionari interessati in virtù della loro legislazione nazionale, si applicano le seguenti norme:

a)

uno Stato membro sul cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari;

b)

uno Stato membro i cui funzionari hanno causato danni a terzi sul territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto;

c)

fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto alla lettera b), ciascuno Stato membro rinuncia, nelle circostanze di cui al presente paragrafo, a chiedere a un altro Stato membro il rimborso dei danni da esso subiti.

Articolo 5

Responsabilità penale

Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 3, i funzionari che operano sul territorio di un altro Stato membro sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda i reati di cui siano vittime o che essi commettano.

Articolo 6

Riunioni e formazione comune

Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità competenti tengano riunioni e organizzino formazioni ed esercitazioni comuni, ove necessario, al fine di scambiare le loro esperienze, le loro competenze specifiche e le informazioni generali, pratiche e tecniche sulla fornitura di assistenza in situazioni di crisi.

Articolo 7

Costi

Ciascuno Stato membro sostiene i costi ad esso incombenti, salvo se altrimenti concordato tra gli Stati membri interessati.

Articolo 8

Relazione con altri strumenti

1.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali in vigore il … (3), nella misura in cui tali accordi o intese consentono di estendere o ampliare gli obiettivi della presente decisione tra gli Stati membri.

2.   Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo … (3), nella misura in cui tali accordi o intese consentono di estendere o ampliare gli obiettivi della presente decisione tra gli Stati membri.

3.   Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

4.   Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione degli accordi o delle intese di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 9

Disposizioni finali

Ogni Stato membro, anteriormente a … (3), attesta in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio quali sono le autorità incluse nella definizione di «unità speciale d'intervento» e quali sono le autorità competenti abilitate a chiedere e rilasciare autorizzazioni per la fornitura di assistenza di cui all'articolo 3. La dichiarazione può essere modificata in qualunque momento.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il … (4)

Fatto a Bruxelles, addì …

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C …

(2)  Parere espresso il … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  …

(4)  …


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