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Document 52006DC0499

    Comunicazione della Commissione al Consiglio - Possibilità di pesca per il 2007 Dichiarazione politica della Commissione europea

    /* COM/2006/0499 def. */

    52006DC0499

    Comunicazione della Commissione al Consiglio - Possibilità di pesca per il 2007 Dichiarazione politica della Commissione europea /* COM/2006/0499 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 15.9.2006

    COM(2006) 499 definitivo

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

    Possibilità di pesca per il 2007 Dichiarazione politica della Commissione europea

    INDICE

    1. Introduzione 3

    1.1. Principi direttivi del processo decisionale nell’ambito della politica comune della pesca 3

    1.2. Impegni internazionali 4

    1.3. Altri impegni specifici 4

    2. Proposte di regolamenti relativi alle possibilità di pesca per il 2007 5

    3. Priorità alla programmazione a lungo termine 5

    4. Una base coerente per l’adozione delle decisioni in materia di TAC 5

    4.1. Stock sfruttati in modo compatibile con un rendimento massimo sostenibile 6

    4.2. Stock sfruttati oltre i livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibilema che rientrano ancora nei limiti biologici di sicurezza 7

    4.3. Stock oltre i limiti biologici di sicurezza 7

    4.4. Stock soggetti a piani a lungo termine 8

    4.5. Specie con un ciclo vitale breve 9

    4.6. Stock di cui non si conosce lo stato ma che non presentano un rischio biologico elevato 9

    5. Casi particolari 10

    5.1. Stock di merluzzo bianco soggetti a piani di ricostituzione 10

    5.2. Stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico 10

    5.3. Specie di acque profonde 10

    5.4. Pesca multispecifica 11

    5.5. Stock di scampi 11

    5.6. Melù 12

    5.7. Nuovi TAC 12

    6. Misure tecniche 12

    7. Gestione dello sforzo di pesca 12

    8. Conclusioni 13

    1. INTRODUZIONE

    La comunicazione n. COM(2006) 246 della Commissione “Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca” propone un nuovo metodo di lavoro per l’adozione, da parte della Comunità europea, delle decisioni che stabiliscono le possibilità di pesca annue. In base a questo nuovo approccio la Commissione elabora, nel primo semestre di ogni anno, una dichiarazione politica di intenti riguardante le proposte relative ai TAC e ai contingenti per l’anno successivo. Affinché le parti interessate possano partecipare a tutte le fasi di elaborazione ed attuazione della politica della pesca, la Commissione illustra nel presente documento le proposte che intende presentare in materia di possibilità di pesca per il 2007.

    In questa fase non vengono prospettate cifre specifiche per TAC e contingenti, in quanto le valutazioni e le previsioni quantitative relative a diversi stock saranno disponibili solo nel terzo trimestre, dopo che saranno stati analizzati i dati degli ultimi rilevamenti. La presente comunicazione illustra pertanto l’analisi formulata dalla Commissione prima di disporre dei pareri scientifici sullo stato degli stock per il 2007. Le dichiarazioni in essa contenute si limitano a questioni di principio inerenti alla fissazione dei TAC e dei livelli di sforzo. Tali principi saranno applicati dopo che saranno stati resi noti i pareri scientifici definitivi. Tuttavia, se alla presentazione dei pareri definitivi dovessero insorgere circostanze impreviste, la Commissione potrà formulare le proprie proposte sulla base di tali pareri.

    Per le numerose specie i cui volumi di cattura dipendono fortemente dall’abbondanza delle classi di età recentemente reclutate non è possibile formulare previsioni con due anni di anticipo. Per gli stock ittici sfruttati in modo più sostenibile (come nel caso di diverse specie pelagiche) sarà invece possibile, in futuro, anticipare le discussioni relative ai TAC. Il presente documento stabilisce i principi fondamentali per la proposta dei TAC e delle condizioni associate per il 2007, sulla base dei risultati delle valutazioni scientifiche e delle previsioni che saranno formulate nel corso del 2006.

    1.1. Principi direttivi del processo decisionale nell’ambito della politica comune della pesca

    Le possibilità di pesca annuali devono essere fissate nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca[1], che mira a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che socioambientale.

    La Comunità intende conseguire tali obiettivi applicando progressivamente alla gestione della pesca una strategia basata sugli ecosistemi, atta a contribuire all’efficienza e alla redditività del settore e a garantire un equo tenore di vita a quanti dipendono dall’attività di pesca.

    La sostenibilità economica e sociale non può prescindere dalla sostenibilità biologica: non vi è attività di pesca se non vi sono risorse ittiche. Per questo motivo la Commissione ha posto la sostenibilità biologica al centro del processo decisionale in materia di pesca.

    Tuttavia non sempre i pareri scientifici sulla sostenibilità vengono tradotti in proposte di regolamento, e questo per due ragioni. In primo luogo, le previsioni scientifiche sono talvolta poco attendibili; la loro diretta applicazione comporterebbe notevoli variazioni delle possibilità di pesca da un anno all’altro, che in molti casi potrebbero risultare superiori a quelle effettivamente necessarie per ottenere i vantaggi auspicati in termini di conservazione delle risorse. La seconda ragione è di tipo politico: nonostante lo stato di depauperamento o di sovrasfruttamento di numerosi stock, la Commissione e gli Stati membri hanno ritenuto accettabile assumere un rischio biologico relativamente elevato, consentendo uno sforzo di pesca superiore a quello sostenibile a breve termine, al fine di garantire una certa continuità delle attività alieutiche. Le necessarie misure correttive dovrebbero essere applicate in modo graduale, a condizione che sia possibile ridurre progressivamente la mortalità per pesca.

    1.2. Impegni internazionali

    Oltre che degli obiettivi fissati dalla politica comune della pesca, le decisioni annuali dell’UE in materia di pesca dovrebbero tener conto degli impegni politici assunti a livello internazionale, come l’obbligo di ricondurre gli stock ittici a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile[2]. Il dibattito su tale priorità, che forma oggetto di una specifica comunicazione della Commissione[3], non è ancora esaurito. Tuttavia è necessario che la Comunità si adoperi per consentire la progressiva attuazione di questo impegno politico, o eviti quanto meno di adottare decisioni che siano in contrasto con esso.

    Nell’ambito di alcune organizzazioni regionali per la gestione della pesca e in taluni contesti bilaterali o multilaterali sono stati assunti impegni a lungo termine cui ha aderito la Comunità. Si pensi, ad esempio, alle riduzioni dello sforzo di pesca per le specie di acque profonde decise dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale, alle misure di ricostituzione adottate per l’ippoglosso nero dall’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nordoccidentale e agli accordi di gestione a lungo termine sottoscritti dalla Comunità europea e dalla Norvegia. Le decisioni della Comunità che stabiliscono le possibilità di pesca dovrebbero tener conto di tali impegni.

    1.3. Altri impegni specifici

    Oltre ai suddetti impegni a lungo termine, la Commissione e il Consiglio hanno recentemente emanato una serie di dichiarazioni riguardanti le possibilità di pesca per il 2007, tra cui:

    - la dichiarazione del dicembre 2005 con cui il Consiglio invita la Commissione a proporre una riduzione dello sforzo di pesca per le specie di acque profonde, in linea con gli impegni internazionali della Comunità, e a proporre una strategia pluriennale volta a riportare progressivamente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili;

    - le dichiarazioni del dicembre 2005 e 2004 con cui il Consiglio riafferma il proprio impegno a promuovere la sostenibilità e a procedere ad ulteriori adeguamenti annuali secondo le indicazioni fornite dai pareri scientifici, al fine di ricondurre tutti gli stock entro limiti biologici di sicurezza.

    2. PROPOSTE DI REGOLAMENTI RELATIVI ALLE POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2007

    Per il 2007 la Commissione intende preparare tre proposte distinte di regolamenti relativi alle possibilità di pesca. Le proposte riguardanti la pesca in acque profonde e gli stock ittici del Mar Baltico saranno presentate nel settembre 2006. Esse terranno conto della relazione consultiva del CIEM, pubblicata nel giugno 2006, e del relativo parere dello CSTEP, nonché dei risultati delle successive consultazioni con le parti interessate. Le possibilità di pesca per i rimanenti stock formeranno oggetto di una proposta che sarà presentata a fine novembre 2006.

    3. PRIORITÀ ALLA PROGRAMMAZIONE A LUNGO TERMINE

    La gestione della pesca comporta la necessità di adottare decisioni che garantiscano un buon equilibrio tra benefici immediati e benefici a lungo termine. A tal fine occorre una programmazione di ampio respiro che definisca gli obiettivi a lungo termine e le modalità per conseguirli. Un esempio specifico al riguardo è rappresentato dai piani di ricostituzione, il cui obiettivo immediato è ricondurre gli stock a livelli biologici di sicurezza. Avendo carattere prioritario, i piani a lungo termine devono essere attuati su base annuale. I piani di ricostituzione, i piani a lungo termine e i piani di gestione adottati nell’ambito della normativa comunitaria essi devono essere monitorati su base annuale e i TAC proposti devono essere conformi a tali piani. Lo stesso vale per gli accordi di gestione a lungo termine conclusi con paesi terzi quali la Norvegia.

    La Commissione continuerà a elaborare e a proporre accordi di gestione a lungo termine.

    4. UNA BASE COERENTE PER L’ADOZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI TAC

    Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) fornisce alla Comunità pareri in materia di sostenibilità biologica. Esso può attingere alle informazioni provenienti dalle competenti organizzazioni scientifiche regionali, quali il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). Per stabilire possibilità di pesca compatibili con le esigenze di sostenibilità biologica la Commissione si basa prevalentemente sui pareri formulati da tale comitato.

    Le misure di gestione dovrebbero essere commisurate al rischio biologico esistente ed essere eque rispetto alle varie parti interessate e comunità di pesca. A tal fine la Commissione ha classificato gli stock in diverse categorie in funzione del rischio biologico rilevato dallo CSTEP. Per ciascuna di queste categorie vengono proposte analoghe misure di gestione. Una rassegna delle principali categorie è riportata nel prosieguo.

    Per tutti gli stock appartenenti alla medesima categoria la Commissione intende proporre possibilità di pesca sulla base degli orientamenti illustrati nei singoli paragrafi, tenendo conto delle eventuali interazioni della pesca multispecifica. In alcuni casi sarà necessario procedere a un adeguamento delle possibilità di pesca per tener conto delle esigenze di conservazione di altri stock catturati nell’ambito della stessa attività di pesca, come del caso della pesca della passera e della sogliola nel Mare del Nord e della pesca del nasello e dello scampo (cfr. paragrafo 5.5). Le attività di pesca multispecifiche dirette alla cattura dell’aringa e dello spratto continueranno ad essere gestite mediante la fissazione di un limite per le catture accessorie.

    In linea di principio la Commissione si sforza di stabilizzare le possibilità di pesca limitando le variazioni annuali dei TAC a un massimo del 15%. Ciò può risultare impossibile nei casi in cui sia necessario adottare con urgenza misure di conservazione particolarmente rigorose per evitare l’esaurimento degli stock, anche se tale situazione si verifica assai di rado. Nel caso in cui un parere scientifico definitivo raccomandi l’adozione di misure di conservazione particolarmente urgenti e rigorose per scongiurare il rischio di collasso di un’attività di pesca, la Commissione formulerà le proprie proposte tenendo conto di tale parere.

    4.1. Stock sfruttati in modo compatibile con un rendimento massimo sostenibile

    Descrizione: si tratta di stock ittici il cui tasso annuo di mortalità per pesca risulta compatibile con un livello atto a garantire il rendimento massimo a lungo termine. La mortalità per pesca di tali stock va mantenuta in prossimità dei livelli attuali, evitando variazioni annuali dei TAC superiori al 15%.

    Stock comunitari che potrebbero rientrare in questa categoria: passera di mare nella zona VII, rombo giallo nelle zone VIIIc e IXa.

    Possibilità di pesca per il 2007 : TAC fissato:

    - in base ai volumi di cattura previsti dallo CSTEP, corrispondenti a un indicatore Fmsy[4], con una variazione massima del 15%, in più o in meno, rispetto al TAC del 2006.

    Osservazioni: in questa categoria rientrerebbero anche l’aringa nelle zone IV e IIIa, il merluzzo carbonaro nelle zone IV, VI e IIIa(N) e l’eglefino nelle zone e IV e IIIa; tuttavia questi stock formano oggetto di un piano di gestione congiunta con la Norvegia che produrrà un effetto analogo (nel corso del 2006 saranno riesaminate le disposizioni applicabili all’eglefino del Mare del Nord).

    4.2. Stock sfruttati oltre i livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile ma che rientrano ancora nei limiti biologici di sicurezza

    Descrizione: appartengono a questa categoria gli stock che, benché non soggetti, a breve o lungo termine, a rischio di esaurimento per mancato reclutamento, presentano un tasso di mortalità per pesca superiore a Fmsy. Essa comprende inoltre gli stock che rientrano nei limiti biologici di sicurezza ma per i quali non è ancora possibile definire la mortalità per pesca rispetto a quella atta a consentire il rendimento massimo, nonché gli stock sfruttati oltre i livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile ma per i quali non sono stati ancora definiti limiti biologici di sicurezza. La mortalità per pesca di questi stock non deve aumentare e le variazioni dei TAC non devono superare il 15%. Un aumento della mortalità per pesca sarebbe in contrasto sia con il piano d’azione di Johannesburg che con l’approccio precauzionale.

    Stock comunitari che potrebbero rientrare in questa categoria: merlano nella zona VIIe-k, aringa nel Mar Baltico, sogliola nella zona IIIa, rana pescatrice nelle zone VIIIc e IXa, aringa nell’unità di gestione 3 del Mar Baltico, spratto nelle sottodivisioni 22-32 del Mar Baltico.

    Possibilità di pesca per il 2007: TAC fissato:

    - in base ai volumi di cattura previsti dallo CSTEP, corrispondenti al valore più elevato tra (a) un indicatore Fmsy oppure (b) una mortalità per pesca invariata, ma:

    - con una variazione massima del 15%, in più o in meno, rispetto al TAC del 2006.

    4.3. Stock oltre i limiti biologici di sicurezza

    Descrizione: in questa categoria rientrano stock soggetti, a breve o lungo termine, a rischio di esaurimento per mancato reclutamento: la mortalità per pesca di tali stock è superiore a Fpa o le loro dimensioni sono inferiori a Bpa., o entrambe le cose[5]. Questa categoria comprende inoltre le specie per le quali si dispone di pochi dati ma che, in base ai parametri del ciclo vitale e alle caratteristiche delle attività di pesca, risultano chiaramente sfruttate a livelli non sostenibili.

    Si distinguono tre sottocategorie. Nella prima rientrano le specie il cui ciclo vitale è così breve da richiedere un adeguamento delle possibilità di pesca nel corso dell’anno. Nella seconda, le specie il cui ciclo vitale è talmente lungo da renderle vulnerabili allo sfruttamento e da richiedere misure speciali, come nel caso delle specie di acque profonde. In una categoria distinta vengono infine classificati gli stock che si trovano talmente al di sotto dei limiti biologici di sicurezza da richiedere misure di ricostituzione (le misure applicabili agli stock delle suddette categorie sono descritte rispettivamente nei paragrafi 5, 4.5, 5.3 e 4.4).

    Stock comunitari che potrebbero rientrare in questa categoria: sogliola nella zona VIId, elasmobranchi demersali nelle zone IV, IIIa e VIId (razza chiodata, razza bavosa, squadri), rana pescatrice nelle zone VIIb-k e VIIIab, rombo giallo nelle zone VIIb,c,e-k e VIIIabd, passera di mare nella zona VIIfg, passera di mare nella zona VIIe, sogliola nella zona VIIfg, aringa del mar Celtico, aringa nelle zone VIaS e VIIbc, aringa nelle divisioni 25-29 e 32 del Mar Baltico (escluso il Golfo di Riga).

    Possibilità di pesca per il 2007: TAC fissato:

    - in linea di massima, in base ai volumi di cattura previsti dallo CSTEP ritenuti atti a ricondurre lo stock entro limiti biologici di sicurezza per il 2008, con una variazione massima del 15%, in più o in meno, rispetto al TAC del 2006,

    - in nessun caso, tuttavia, il TAC sarà fissato ad un livello che potrebbe dar luogo a un aumento della mortalità per pesca o a una riduzione della biomassa riproduttiva, anche se ciò può comportare la necessità di un ridimensionamento del TAC superiore al 15% (in linea con gli impegni assunti dal Consiglio e dalla Commissione per l’attuazione graduale della sostenibilità – si veda a questo riguardo il paragrafo 1.3).

    4.4. Stock soggetti a piani a lungo termine

    Descrizione: a questa categoria appartengono stock cui si applicano misure di gestione a lungo termine, quali piani di ricostituzione per gli stock soggetti ad elevatissimo rischio biologico (vale a dire che rischiano o che hanno recentemente rischiato di subire una riduzione della capacità riproduttiva). Se la Commissione ha proposto o il Consiglio ha adottato un piano di ricostituzione o un piano a lungo termine, il TAC proposto dalla Commissione dovrà conformarsi al piano in questione. Analogamente, se la Comunità ha concordato misure di gestione a lungo termine con paesi terzi, i TAC saranno fissati tenendo conto di tali misure.

    Stock comunitari che potrebbero rientrare in questa categoria: merluzzo bianco nelle zone VIIa, VIa(N), IV, IIIa(N) e IIIaS (Kattegat); stock settentrionali e meridionali di nasello; sogliola nella zona VIIIab e sogliola nella zona VIIe; scampo nelle zone VIIIc e IXa; merluzzo bianco nel Mar Baltico (divisioni 22-24 e 25-30); passera di mare e sogliola nella zona IV.

    Stock condivisi che potrebbero rientrare in questa categoria: merluzzo carbonaro nelle zone IV, IIIa e VI; eglefino nelle zone IV e IIIa, eventualmente passera di mare nella zona IV; aringa nelle zone IV, VIId e IIIa.

    Possibilità di pesca per il 2007: le possibilità di pesca devono essere fissate in funzione dei pertinenti piani di ricostituzione o, nel caso in cui tali piani non siano stati ancora adottati dal Consiglio, in base alle proposte della Commissione.

    Osservazioni: qualora i pareri scientifici non siano sufficientemente esaurienti da consentire l’applicazione quantitativa del piano di ricostituzione, occorre seguire un’altra strategia. Ciò potrebbe verificarsi per diversi stock di merluzzo bianco, il cui caso specifico è preso in esame nel paragrafo 5.1.

    4.5. Specie con un ciclo vitale breve

    Descrizione: alcuni stock di pesci di piccole dimensioni sono soggetti ad elevati livelli di mortalità naturale, per cui lo stock è prevalentemente costituito da individui di un’unica classe di età. La gestione di queste specie comporta la necessità di adottare decisioni tempestive nel corso dell’anno, adeguando le possibilità di pesca annuali alla consistenza della nuova classe di età.

    Stock comunitari che potrebbero rientrare in questa categoria: cicerello nella zona IV, acciuga nella zona VIII, acciuga nella zona IX, spratto nella zona IV, busbana norvegese nelle zone IV e IIIa.

    Possibilità di pesca per il 2007:

    Per il cicerello nel Mare del Nord, la Commissione proporrà di ripetere la procedura di valutazione e di revisione annuale adottata per il 2006 (allegato IID del regolamento (CE) n. 51/2006), fatti salvi possibili adeguamenti da stabilire a seguito di consultazioni.

    Per l’acciuga nel Golfo di Guascogna , la Commissione proporrà un TAC iniziale atto a mantenere le dimensioni dello stock riproduttivo a un livello precauzionale (Bpa) nel periodo della riproduzione nel 2007; il TAC sarà riesaminato nel corso dell’anno sulla base dei rilevamenti effettuati in primavera.

    Per l’acciuga nella zona IX, la Commissione proporrà di mantenere un TAC equivalente a quello del 2006, salvo qualora si dovessero riscontrare problemi di conservazione nell’ultima parte dell’anno.

    Per lo spratto nel Mare del Nord , la Commissione proporrà di proseguire la revisione annuale delle possibilità di pesca sulla base dei rilevamenti effettuati in primavera. Il TAC proposto per il 2007 corrisponderà a quello adottato per il 2006 dopo la revisione annuale, ma sarà soggetto ad ulteriore revisione nel corso del 2007.

    Per la busbana norvegese, la valutazione dello stock dipende soprattutto dai dati che emergeranno dai rilevamenti effettuati in autunno; il TAC proposto dalla Commissione sarà quindi più direttamente basato sui pareri formulati in autunno. Potrebbe inoltre essere proposta una revisione nel corso del 2007.

    4.6. Stock di cui non si conosce lo stato ma che non presentano un rischio biologico elevato

    Descrizione: la scarsa precisione dei dati commerciali relativi alle catture non consente di apprezzare esattamente lo stato di numerosi stock, al punto da impedirne la valutazione. Alcuni altri stock, generalmente di minore importanza economica, sono poco sottoposti a osservazione: essi possono essere prelevati come catture accessorie o nell’ambito di attività di pesca praticate a livello esclusivamente locale. In attesa di disporre di dati più accurati sullo stato di questi stock è opportuno applicare alcuni orientamenti provvisori.

    Stock comunitari che potrebbero rientrare in questa categoria: merlano nella zona IIIa, merlano nelle zone IV e VIId, passera di mare nella zona IIIa, passera di mare nella zona VIId, tutti gli stock di sugarello, cicerello nella zona IIIa, merluzzo bianco nella zona VIIe-k, eglefino nella zona VIIe-k, passera di mare nella zona VIIh-k, passera di mare nella zona VIIbc, tutti gli stock di merluzzo giallo.

    Possibilità di pesca per il 2007: in linea con l’approccio precauzionale, la Commissione proporrà misure volte a prevenire l’espansione dell’attività alieutica in situazioni di elevata incertezza. Nei casi in cui i volumi di cattura recentemente registrati negli Stati membri risultino significativamente inferiori ai contingenti corrispondenti (e in cui non sia provata la sostenibilità di un’espansione dell’attività di pesca) la Commissione proporrà di ridurre i TAC per adeguarli ai recenti livelli di cattura. La riduzione proposta ammonterà al 20% annuo, ma si terrà conto di eventuali altre strategie proposte da organismi scientifici (come l’adeguamento dei TAC ai livelli medi di cattura registrati negli ultimi anni).

    5. CASI PARTICOLARI

    5.1. Stock di merluzzo bianco soggetti a piani di ricostituzione

    Al dicembre 2005 non erano ravvisabili, nella maggior parte delle zone, né una chiara riduzione della mortalità del merluzzo bianco né una ripresa significativa dello stock. Poiché, rispetto al 2004, le misure di gestione non sono state intensificate in misura significativa nel 2005 o nel 2006, la Commissione ha motivo di ritenere che tale situazione persisterà nel 2006. Occorre pertanto riesaminare e rafforzare le attuali misure di conservazione per il merluzzo bianco.

    Per il 2007 la Commissione proporrà per gli stock di merluzzo bianco possibilità di pesca compatibili con le disposizioni del piano di ricostituzione, sempre che lo CSTEP sia in grado di fornire stime quantitative della consistenza degli stock e della mortalità per pesca che consentano la diretta applicazione del piano medesimo. In mancanza delle suddette stime, la Commissione proporrà una riduzione del 25% sia dei TAC che di qualsiasi tipo di sforzo di pesca diretto alla cattura di merluzzo bianco. Essa chiederà inoltre che, nell’esaminare eventuali deroghe al regime dei giorni in mare, siano maggiormente tutelate le esigenze di conservazione.

    Il processo di revisione inizierà nel 2006 con una nuova valutazione, ad opera dello CSTEP, dell’andamento dello sforzo di pesca, delle catture e dei rigetti.

    5.2. Stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico

    La Commissione presenterà tra breve proposte per la ricostituzione e la gestione a lungo termine dei due stock di merluzzo bianco del Mar Baltico. In attesa che vengano portate a termine le discussioni al riguardo (e in linea con tali proposte), la Commissione proporrà per il 2007 TAC corrispondenti al più elevato tra i valori risultanti da: a) una riduzione del 10% della mortalità per pesca e b) una variazione massima del 15% dei TAC.

    5.3. Specie di acque profonde

    Per le specie di acque profonde sarà presentata una proposta distinta nel settembre 2006. La Commissione è favorevole a un approccio volto a ripristinare gradualmente la sostenibilità degli stock sulla base dei pareri scientifici. Tuttavia la particolare vulnerabilità di tali specie all’eccessivo sfruttamento e l’estrema lentezza del processo di ricostituzione lasciano scarso margine per un approccio graduale.

    I pareri scientifici riguardanti gli stock in questione concordano sulla necessità di ridurre significativamente gli attuali livelli di cattura e di vietare qualsiasi nuova attività di pesca la cui sostenibilità non sia opportunamente comprovata.

    L’entità della riduzione da applicare ai TAC e allo sforzo di pesca varia in funzione degli stock. Per alcune specie, quali la molva azzurra e gli squali di acque profonde, occorre evitare qualsiasi tipo di pesca diretta e ridurre al minimo le catture accessorie. Per altre, quali il granatiere, gli esperti raccomandano riduzioni dello sforzo del 50% circa.

    La Commissione proporrà per il 2007 riduzioni sostanziali dei TAC per le specie di acque profonde, al fine di riportare quanto prima possibile la mortalità per pesca a livelli sostenibili. Le riduzioni dei TAC non saranno limitate al 15% all’anno, ma corrisponderanno al valore ritenuto necessario per ricondurre la mortalità per pesca ai livelli auspicati entro un periodo di tre anni. La Commissione ritiene che una riduzione più graduale dei TAC comporterebbe a lungo termine un rischio inaccettabile di deterioramento degli ecosistemi di acque profonde.

    5.4. Pesca multispecifica

    Se alcuni tipi di pesca sono mirati alla cattura di singole specie, in molti altri vengono contemporaneamente prelevate diverse specie. Benché gli studi volti a quantificare tali interazioni siano ancora in fieri, per alcuni tipi di pesca multispecifica i dati a disposizione sono così chiari che ignorare tali interazioni sarebbe sicuramente incompatibile con una gestione responsabile della pesca.

    È il caso, ad esempio, della pesca dei pleuronettiformi nella parte meridionale del Mare del Nord (dove la passera di mare è per lo più prelevata come cattura accessoria nella pesca della sogliola con sfogliare), della pesca multispecifica del nasello e dello scampo nella zona atlantica iberica e della pesca multispecifica dello spratto e dell’aringa nel Mare del Nord e nello Skagerrak e Kattegat (gestita mediante un contingente di catture accessorie per l’aringa).

    Per la pesca dei pleuronettiformi e per quella del nasello e dello scampo le proposte della Commissione in materia di TAC, contingenti e sforzo di pesca saranno conformi al pertinente regolamento del Consiglio (o alla proposta della Commissione nel caso in cui il regolamento non sia ancora stato adottato). La Commissione proporrà che la pesca dell’aringa e dello spratto continui ad essere gestita mediante un contingente di catture accessorie.

    5.5. Stock di scampi

    Per gli stock di scampi vengono presentati pareri scientifici ogni due anni. Per gli scampi la Commissione proporrà per il 2007 i medesimi TAC del 2006, tranne che per lo scampo nella zona IXa, che forma oggetto del piano di ricostituzione per il nasello e lo scampo.

    5.6. Melù

    La Commissione ha avviato uno scambio di opinioni con gli Stati membri in merito alla ripartizione dei contingenti di melù. I TAC proposti per tale specie risulteranno dall’applicazione dell’accordo tra gli Stati costieri sulla gestione pluriennale dello stock considerato e la ripartizione proposta terrà conto delle discussioni condotte con gli Stati membri.

    5.7. Nuovi TAC

    Può capitare che un parere scientifico sottolinei la necessità di adottare entro breve misure di conservazione per nuove specie. In tal caso la Commissione accoglierà tale parere e consulterà gli Stati membri e le parti interessate, in particolare in materia di ripartizione. Nel 2006 proseguirà il dibattito sulla spigola e lo smeriglio. La Commissione proporrà nuovi TAC solo dopo che saranno state condotte discussioni al riguardo.

    6. MISURE TECNICHE

    Nel 2005 è stata avviata una revisione delle misure tecniche per le acque atlantiche, che probabilmente non sarà conclusa neppure nel 2007. La Commissione intende pertanto prorogare le misure tecniche transitorie definite nell’allegato III del regolamento (CE) n. 51/2006, eventualmente riviste ed aggiornate.

    7. GESTIONE DELLO SFORZO DI PESCA

    Variazioni annuali dello sforzo di pesca sono prescritte da numerosi regolamenti recanti piani di ricostituzione. La Commissione proporrà di modificare il numero di giorni in mare autorizzati, indicati nell’allegato II del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca, come indicato nel prosieguo.

    Allegato IIA (ricostituzione del merluzzo bianco): il numero di giorni in mare deve essere adeguato secondo l’approccio descritto nel paragrafo 5.1., vale a dire in base a quanto prescritto dal pertinente piano di ricostituzione. Nel caso in cui i pareri scientifici non evidenzino una ripresa dello stock, il numero di giorni in mare va ridotto almeno del 25%. Il piano di ricostituzione del nasello e dello scampo (regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio) prevede una riduzione del 10% dei giorni in mare per i tipi di attrezzi e le zone corrispondenti.

    La proposta della Commissione relativa a un piano di ricostituzione della sogliola della Manica occidentale (COM(2003) 819) è ancora in fase di discussione. A meno che l’esame della proposta non conduca a una diversa conclusione entro la fine del 2006, anche per questo stock la Commissione intende confermare la riduzione proposta del 10% dello sforzo di pesca.

    Tali adeguamenti darebbero luogo per il 2007 alla seguente situazione.

    Allegato IIB (nasello e scampo): 216 giorni in mare per i gruppi di attrezzi da 3.a.i. a 3.c. (riduzione del 10% rispetto ai 240 giorni in mare del 2006). La Commissione riesaminerà il campo d’applicazione del regolamento al fine di garantire che in esso rientrino tutte le imbarcazioni che maggiormente contribuiscono alla mortalità per pesca del nasello.

    Allegato IIC (sogliola della Manica occidentale): 194 giorni in mare per i gruppi di attrezzi 3.a. e 3.b. (riduzione del 10% rispetto ai 216 giorni in mare del 2006). Nessun limite sarà applicato alle attività di pesca praticate con reti fisse aventi maglie di dimensioni superiori a 120 mm, sempreché le catture di sogliola non superino i 100 kg.

    I servizi della Commissione stanno elaborando una relazione, destinata al Consiglio e al Parlamento europeo, sull’efficacia del regime di limitazione dello sforzo per gli stock di acque profonde. Alla luce delle conclusioni della relazione verrà proposto un nuovo regime di gestione di tali stock.

    8. CONCLUSIONI

    La Commissione proseguirà l’elaborazione di piani a lungo termine, che dovrebbero costituire lo strumento principale di sviluppo delle politiche nel settore della pesca. I piani adottati devono essere applicati. In attesa che vengano elaborati nuovi piani, la presente comunicazione fornisce orientamenti per la gestione degli stock per i quali non ne sono ancora stati predisposti. La Commissione intende in questo modo garantire un massimo di stabilità al settore della pesca, consentendo nel contempo la ricostituzione degli stock o il mantenimento del loro potenziale produttivo.

    Tale approccio è stato definito per gli stock comunitari. Tuttavia è opportuno che principi analoghi siano applicati dalla Comunità nell’ambito di organizzazioni regionali per la pesca o di accordi bilaterali. Anche in questo caso occorre privilegiare l’elaborazione di misure di gestione a lungo termine.

    [1] Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    [2] Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, Johannesburg, settembre 2002.

    [3] COM(2006).

    [4] La mortalità per pesca che, a lungo termine, darà luogo al rendimento massimo sostenibile di uno stock.

    [5] La mortalità per pesca (Fpa) e la biomassa dello stock riproduttivo (Bpa) che il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare considera compatibili con l’approccio precauzionale.

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