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Document 52005AG0024

Posizione comune (CE) n. 24/2005 definita dal Consiglio il 18 aprile 2005, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

GU C 172E del 12.7.2005, p. 26–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 172/26


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 24/2005

definita dal Consiglio il 18 aprile 2005

in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

(2005/C 172 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(2)

La comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede l'introduzione di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d'azione (4) che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore, alle vibrazioni e a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.

(3)

Come primo passo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2002/44/CE, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (5). Successivamente, il 6 febbraio 2003, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (6). Quindi, il 29 aprile 2004, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (7).

(4)

Si ritiene ora necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati alle radiazioni ottiche, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare i danni agli occhi e alla cute. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

(5)

La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e lascia quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più severe per la protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori limite di esposizione inferiori. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

(6)

È opportuno che un sistema di protezione contro i rischi di radiazioni ottiche si limiti a definire, senza entrare in eccessivo dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare, al fine di permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.

(7)

La riduzione dell'esposizione alle radiazioni ottiche può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle posizioni di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. Conformemente ai principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (8), le misure di protezione collettiva sono prioritarie rispetto alle misure di protezione individuale.

(8)

I datori di lavoro dovrebbero adeguarsi ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

(9)

Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, quest'ultima si applica pertanto all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

(10)

La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

(11)

Un approccio complementare alla promozione di migliori principi normativi e di un elevato livello di protezione può essere assicurato laddove i prodotti realizzati dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro siano conformi a norme armonizzate volte a proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori dai rischi inerenti a tali prodotti; di conseguenza, non è necessario che i datori di lavoro ripetano le misure o i calcoli già effettuati dal fabbricante per determinare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di dette attrezzature, secondo quanto specificato nelle direttive comunitarie applicabili.

(12)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(13)

L'aderenza ai valori limite di esposizione dovrebbe fornire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti sulla salute che possono derivare dall'esposizione alle radiazioni ottiche. Tuttavia, poiché nel caso di esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche non si ritiene opportuno applicare valori limite di esposizione o effettuare controlli tecnici, sono cruciali per la valutazione del rischio e la riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione al sole le misure preventive, compresa l'informazione e la formazione dei lavoratori.

(14)

Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (10), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, i prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente direttiva, che è la diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche durante il lavoro.

2.   La presente direttiva riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche.

3.   La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all'insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve disposizioni più rigorose e/o più specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda comprese tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

i)

radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

ii)

radiazioni visibili: radiazioni ottiche di a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

iii)

radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1 400 nm), IRB (1 400-3 000 nm) e IRC (3 000 nm-1 mm);

b)

laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;

c)

radiazione laser: radiazione ottica da un laser;

d)

radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;

e)

valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sulla salute conosciuti;

f)

irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);

g)

esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);

h)

radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr -1);

i)

livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

Articolo 3

Valori limite di esposizione

1.   I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti diverse dalle radiazioni emesse da sorgenti naturali di radiazioni ottiche sono riportati nell'allegato I.

2.   I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato II.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 4

Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

1.   Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in caso di lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, valuta e, se necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori, in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre l'esposizione ai limiti applicabili. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normalizzazione (CEN), per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, la valutazione, la misurazione e/o il calcolo sono effettuati in base alle linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione la valutazione può tenere conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie.

2.   Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in caso di lavoratori esposti a sorgenti naturali di radiazioni ottiche, valuta i rischi per la salute e la sicurezza in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre al minimo tali rischi.

3.   La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui al paragrafo 1 e la valutazione di cui al paragrafo 2 sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalle valutazioni, così come i dati ottenuti dalla misurazione e/o dal calcolo del livello di esposizione di cui al paragrafo 1, sono conservati in forma idonea a consentirne la successiva consultazione.

4.   A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a)

il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;

b)

l'esposizione alle radiazioni ottiche provenienti da sorgenti naturali;

c)

i valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 della presente direttiva;

d)

qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;

e)

qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;

f)

qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;

g)

l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;

h)

per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

i)

sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche;

j)

una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;

k)

le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

5.   Il datore di lavoro è in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisa quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali; essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi connessi con le radiazioni ottiche non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria la rendano necessaria.

Articolo 5

Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

1.   Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche si basa sui principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE.

2.   Se la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, nel caso di lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative tenendo conto segnatamente:

a)

di altri metodi di lavoro che riducono i rischi derivanti dalle radiazioni ottiche;

b)

della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c)

delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;

d)

degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e)

della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f)

della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;

g)

della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;

h)

delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature, se sono incluse nelle pertinenti direttive comunitarie.

3.   Se la valutazione dei rischi effettuata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ha indicato un rischio per i lavoratori esposti a sorgenti naturali di radiazioni ottiche, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza.

4.   In base alla valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche provenienti da sorgenti artificiali che superino i valori limite di esposizione sono indicati con un'apposita segnaletica a norma della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (11). Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile fattibile e vi sia il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

5.   Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, per quanto riguarda le radiazioni ottiche provenienti da sorgenti artificiali, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. In nessun caso i lavoratori sono esposti a valori che superano i valori limiti di esposizione.

6.   A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti.

Articolo 6

Informazione e formazione dei lavoratori

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente direttiva, con particolare riguardo:

a)

alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;

b)

ai valori limite di esposizione e ai potenziali rischi associati;

c)

ai risultati della valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione alle radiazioni ottiche effettuati a norma dell'articolo 4 della presente direttiva, corredati di una spiegazione del loro significato e dei potenziali rischi;

d)

alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

e)

alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;

f)

alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;

g)

all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Articolo 7

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 8

Sorveglianza sanitaria

1.   Fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori in relazione all'esito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente direttiva allorché ne risulti un notevole rischio per la loro salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle legislazioni e/o prassi nazionali.

2.   Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma del paragrafo 1 sia tenuta e aggiornata una documentazione sanitaria individuale. La documentazione sanitaria contiene una sintesi dei risultati della sorveglianza sanitaria effettuata. Essa è conservata in una forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione, nel rispetto della riservatezza necessaria. Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia della documentazione appropriata, tenendo conto della riservatezza necessaria. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione sanitaria che lo riguarda.

3.   Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli che un lavoratore soffre di una malattia o effetto nocivo sulla salute identificabili, che un medico o uno specialista di medicina del lavoro attribuisce all'esposizione a radiazioni ottiche sul luogo di lavoro:

a)

il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;

b)

il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico;

c)

il datore di lavoro:

sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4;

sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi a norma dell'articolo 5;

tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di altra persona adeguatamente qualificata, ovvero dell'autorità competente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma dell'articolo 5, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano il rischio di un'esposizione superiore ai pertinenti valori limite di esposizione;

organizza una sorveglianza sanitaria continua e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. In tali casi il medico competente o lo specialista di medicina del lavoro, ovvero l'autorità competente, può proporre che i soggetti esposti siano sottoposti a esame medico.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Modifiche tecniche

1.   Le modifiche dei valori limite di esposizione, di cui agli allegati, sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato.

2.   Le modifiche degli allegati di carattere strettamente tecnico e conformi:

a)

all'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

b)

al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche europee o internazionali armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze relative all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche,

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Relazione

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali.

Ogni cinque anni la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in merito al contenuto di tali relazioni, alla valutazione degli sviluppi nel settore in questione, nonché a qualsiasi azione che può essere giustificata dalle nuove conoscenze scientifiche.

Articolo 13

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al … (12). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., addì ... .

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12, e GU C 230 del 19.8.1994, pag. 3.

(2)  GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9.5.1994, pag. 146), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 18 aprile 2005 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167.

(5)  GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.

(6)  GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.

(7)  GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.

(8)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(11)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

(12)  Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO I

RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI

I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche, pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le formule seguenti. Le formule da usare dipendono dal tipo della radiazione emessa dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione indicati nella tabella 1.1. Per una determinata sorgente di radiazioni ottiche possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione.

Le lettere da a) a o) si riferiscono alle corrispondenti righe della tabella 1.1.

a)

Formula

(Heff è pertinente solo nell'intervallo da 180 a 400 nm)

b)

Formula

(HUVA è pertinente solo nell'intervallo da 315 a 400 nm)

c), d)

Formula

(LB è pertinente solo nell'intervallo da 300 a 700 nm)

e), f)

Formula

(EB è pertinente solo nell'intervallo da 300 a 700 nm)

da g) a l)

Formula

(cfr. tabella 1.1 per i valori appropriati di λ1 e λ2)

m), n)

Formula

(EIR è pertinente solo nell'intervallo da 780 a 3 000 nm)

o)

Formula

(Hskin è pertinente solo nell'intervallo da 380 a 3 000 nm)

Ai fini della direttiva, le formule di cui sopra possono essere sostituite dalle seguenti espressioni e dall'utilizzo dei valori discreti che figurano nelle tabelle successive:

a)

Formula

e Heff = Eeff · Δt

b)

Formula

e HUVA = EUVA · Δt

c), d)

Formula

 

e), f)

Formula

 

da g) a l)

Formula

(cfr. tabella 1.1 per i valori appropriati di λ1 e λ2)

m), n)

Formula

 

o)

Formula

e Hskin = Eskin·Δt

Note

El (λ,t), El

irradianza spettrale o densità di potenza spettrale: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie, espressa in watt su metro quadrato per nanometro [W m-2 nm-1]; i valori di El (λ,t) ed Eλ sono il risultato di misurazioni o possono essere forniti dal fabbricante delle attrezzature;

Eeff

irradianza efficace (gamma UV): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UV da 180 a 400 nm, ponderata spettralmente con S (λ), espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

H

esposizione radiante: integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato [J m-2];

Heff

esposizione radiante efficace: esposizione radiante ponderata spettralmente con S (λ), espressa in joule su metro quadrato [J m- 2];

EUVA

irradianza totale (UVA): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

HUVA

esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in joule su metro quadrato [J m-2];

S (λ)

fattore di peso spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda degli effetti sulla salute delle radiazioni UV sull'occhio e sulla cute (tabella 1.2) [adimensionale];

t, Δt

tempo, durata dell'esposizione, espressi in secondi [s];

λ

lunghezza d'onda, espressa in nanometri [nm];

Δ λ

larghezza di banda, espressa in nanometri [nm], degli intervalli di calcolo o di misurazione;

Ll (λ), Lλ

radianza spettrale della sorgente, espressa in watt su metro quadrato per steradiante per nanometro [W m-2 sr–1 nm-1];

R (λ)

fattore di peso spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda delle lesioni termiche provocate sull'occhio dalle radiazioni visibili e IRA (tabella 1.3) [adimensionale];

LR

radianza efficace (lesione termica): radianza calcolata ponderata spettralmente con R (λ), espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 sr–1];

B (λ)

ponderazione spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda della lesione fotochimica provocata all'occhio dalla radiazione di luce blu (tabella 1.3) [adimensionale];

LB

radianza efficace (luce blu): radianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ), espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 sr -1];

EB

irradianza efficace (luce blu): irradianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ) espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

EIR

irradianza totale (lesione termica): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda dell'infrarosso da 780 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

Eskin

irradianza totale (visibile, IRA e IRB): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda visibili e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

Hskin

esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di lunghezze d'onda visibili e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in joule su metro quadrato (J m-2);

α

angolo sotteso: angolo sotteso da una sorgente apparente, visto in un punto nello spazio, espresso in milliradianti (mrad). La sorgente apparente è l'oggetto reale o virtuale che forma l'immagine retinica più piccola possibile.

Tabella 1.1

Valori limite di esposizione per radiazioni ottiche non coerenti

Indice

Lunghezza d'onda (nm)

Valori limite di esposizione

Unità

Commenti

Parte del corpo

Rischio

a.

180-400

(UVA, UVB e UVC)

Heff = 30

Valore giornaliero 8 ore

[J m-2]

 

occhio

cornea

congiuntiva

cristallinocute

fotocheratite

congiuntivite

catarattogenesi

eritema

elastosi

tumore della cute

b.

315-400

(UVA)

HUVA = 104

Valore giornaliero 8 ore

[J m-2]

 

occhio

cristallino

catarattogenesi

c.

300-700

(Luce blu)

nota 1

Formula

LB: [W m-2 sr-1]

t: [secondi]

per α ≥ 11 mrad

occhio

retina

fotoretinite

per t ≤ 10 000 s

d.

300-700

(Luce blu)

nota 1

LB = 100

per t > 10 000 s

[W m-2 sr-1]

e.

300-700

(Luce blu)

nota 1

Formula

EB: [W m-2]

t: [secondi]

per α < 11 mrad

nota 2

per t ≤ 10 000 s

f.

300-700

(Luce blu)

nota 1

EB = 0.01

t >10 000 s

[W m-2]

g.

380-1 400

(Visibile e IRA)

Formula

[W m-2 sr-1]

Cα = 1,7 per

α ≤ 1,7 mrad

Cα = α per

1,7 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 per

α > 100 mrad

λ1 = 380; λ2= 1 400

occhio

retina

ustione retinica

per t >10 s

h.

380-1 400

(Visibile e IRA)

Formula

LR:[W m-2 sr-1]

t: [secondi]

per 10 μs ≤ t ≤ 10 s

i.

380-1 400

(Visibile e IRA)

Formula

[W m-2 sr-1]

per t <10 μs

j.

780-1 400

(IRA)

Formula

[W m-2 sr-1]

Cα = 11 per

α ≤ 11 mrad

Cα = α per

11≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 per

α > 100 mrad

(campo di vista per la misurazione: 11 mrad)

λ1 = 780; λ2= 1 400

occhio

retina

ustione retinica

per t > 10 s

k.

780-1 400

(IRA)

Formula

LR: [W m-2 sr-1]

t: [secondi]

per 10 μs ≤ t ≤ 10 s

l.

780-1 400

(IRA)

Formula

[W m-2 sr-1]

per t < 10 μs

m.

780-3 000

(IRA e IRB)

EIR = 18 000 t-0.75

per t ≤ 1 000 s

E: [Wm-2]

t: [secondi]

 

occhio

cornea

cristallino

ustione corneale

catarattogenesi

n.

780-3 000

(IRAe IRB)

EIR = 100

per t > 1 000 s

[W m-2]

o.

380-3 000

(visibile, IRA e IRB)

Hskin = 20 000 t0.25

per t < 10 s

H: [J m-2]

t: [secondi]

 

cute

ustione

Nota 1: L'intervallo di lunghezze d'onda 300-700 nm copre in parte gli UVB, tutti gli UVA e la maggior parte delle radiazioni visibili; tuttavia il rischio associato è normalmente denominato rischio da «luce blu». In senso stretto la luce blu riguarda soltanto approssimativamente l'intervallo 400-490 nm.

Nota 2: Per la fissazione costante di sorgenti piccolissime che sottendono angoli <11 mrad, LB può essere convertito in EB.. Ciò si applica di solito solo agli strumenti oftalmici o all'occhio stabilizzato sotto anestesia. Il «tempo di fissazione» massimo è dato da tmax = 100/Eb dove Eb è espressa in W m-2. Considerati i movimenti dell'occhio durante compiti visivi normali questo valore non supera i 100 s.


Tabella 1.2

S (λ) [adimensionale], da 180 nm a 400 nm

λ in nm

S (λ)

180

0,0120

181

0,0126

182

0,0132

183

0,0138

184

0,0144

185

0,0151

186

0,0158

187

0,0166

188

0,0173

189

0,0181

190

0,0190

191

0,0199

192

0,0208

193

0,0218

194

0,0228

195

0,0239

196

0,0250

197

0,0262

198

0,0274

199

0,0287

200

0,0300

201

0,0334

202

0,0371

203

0,0412

204

0,0459

205

0,0510

206

0,0551

207

0,0595

208

0,0643

209

0,0694

210

0,0750

211

0,0786

212

0,0824

213

0,0864

214

0,0906

215

0,0950

216

0,0995

217

0,1043

218

0,1093

219

0,1145

220

0,1200

221

0,1257

222

0,1316

223

0,1378

224

0,1444

225

0,1500

226

0,1583

227

0,1658

228

0,1737

229

0,1819

230

0,1900

231

0,1995

232

0,2089

233

0,2188

234

0,2292

235

0,2400

236

0,2510

237

0,2624

238

0,2744

239

0,2869

240

0,3000

241

0,3111

242

0,3227

243

0,3347

244

0,3471

245

0,3600

246

0,3730

247

0,3865

248

0,4005

249

0,4150

250

0,4300

251

0,4465

252

0,4637

253

0,4815

254

0,5000

255

0,5200

256

0,5437

257

0,5685

258

0,5945

259

0,6216

260

0,6500

261

0,6792

262

0,7098

263

0,7417

264

0,7751

265

0,8100

266

0,8449

267

0,8812

268

0,9192

269

0,9587

270

1,0000

271

0,9919

272

0,9838

273

0,9758

274

0,9679

275

0,9600

276

0,9434

277

0,9272

278

0,9112

279

0,8954

280

0,8800

281

0,8568

282

0,8342

283

0,8122

284

0,7908

285

0,7700

286

0,7420

287

0,7151

288

0,6891

289

0,6641

290

0,6400

291

0,6186

292

0,5980

293

0,5780

294

0,5587

295

0,5400

296

0,4984

297

0,4600

298

0,3989

299

0,3459

300

0,3000

301

0,2210

302

0,1629

303

0,1200

304

0,0849

305

0,0600

306

0,0454

307

0,0344

308

0,0260

309

0,0197

310

0,0150

311

0,0111

312

0,0081

313

0,0060

314

0,0042

315

0,0030

316

0,0024

317

0,0020

318

0,0016

319

0,0012

320

0,0010

321

0,000819

322

0,000670

323

0,000540

324

0,000520

325

0,000500

326

0,000479

327

0,000459

328

0,000440

329

0,000425

330

0,000410

331

0,000396

332

0,000383

333

0,000370

334

0,000355

335

0,000340

336

0,000327

337

0,000315

338

0,000303

339

0,000291

340

0,000280

341

0,000271

342

0,000263

343

0,000255

344

0,000248

345

0,000240

346

0,000231

347

0,000223

348

0,000215

349

0,000207

350

0,000200

351

0,000191

352

0,000183

353

0,000175

354

0,000167

355

0,000160

356

0,000153

357

0,000147

358

0,000141

359

0,000136

360

0,000130

361

0,000126

362

0,000122

363

0,000118

364

0,000114

365

0,000110

366

0,000106

367

0,000103

368

0,000099

369

0,000096

370

0,000093

371

0,000090

372

0,000086

373

0,000083

374

0,000080

375

0,000077

376

0,000074

377

0,000072

378

0,000069

379

0,000066

380

0,000064

381

0,000062

382

0,000059

383

0,000057

384

0,000055

385

0,000053

386

0,000051

387

0,000049

388

0,000047

389

0,000046

390

0,000044

391

0,000042

392

0,000041

393

0,000039

394

0,000037

395

0,000036

396

0,000035

397

0,000033

398

0,000032

399

0,000031

400

0,000030


Tabella 1.3

B (λ), R (λ) [adimensionale], da 380 nm a 1 400 nm

λ in nm

B (λ)

R (λ)

300 ≤ λ < 380

0,01

380

0,01

0,1

385

0,013

0,13

390

0,025

0,25

395

0,05

0,5

400

0,1

1

405

0,2

2

410

0,4

4

415

0,8

8

420

0,9

9

425

0,95

9,5

430

0,98

9,8

435

1

10

440

1

10

445

0,97

9,7

450

0,94

9,4

455

0,9

9

460

0,8

8

465

0,7

7

470

0,62

6,2

475

0,55

5,5

480

0,45

4,5

485

0,32

3,2

490

0,22

2,2

495

0,16

1,6

500

0,1

1

500 < λ ≤ 600

100,02·(450 - λ)

1

600 < λ ≤ 700

0,001

1

700 < λ ≤ 1 050

100,002·(700 - λ)

1 050 < λ ≤ 1 150

0,2

1 150 < λ ≤ 1 200

0,2 · 100,02·(1 150 - λ)

1 200 < λ ≤ 1 400

0,02


ALLEGATO II

RADIAZIONI LASER

I valori di esposizione alle radiazioni ottiche pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le formule seguenti. La formula da usare dipende dalla lunghezza d'onda e dalla durata delle radiazioni emesse dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione di cui alle tabelle da 2.2 a 2.4. Per una determinata sorgente di radiazione laser possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione.

I coefficienti usati come fattori di calcolo nelle tabelle da 2.2 a 2.4 sono riportati nella tabella 2.5 e i fattori di correzione per l'esposizione ripetuta nella tabella 2.6.

Formula

Formula

Note:

dP

potenza, espressa in watt [W];

dA

superficie, espressa in metri quadrati [m2];

E(t), E

irradianza o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie generalmente espressa in watt su metro quadrato [W m-2]. I valori E(t) ed E sono il risultato di misurazioni o possono essere indicati dal fabbricante delle attrezzature;

H

esposizione radiante: integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato [J m-2];

t

tempo, durata dell'esposizione, in secondi [s];

λ

lunghezza d'onda, espressa in nanometri [nm];

γ

angolo del cono che limita il campo di vista per la misurazione, espresso in milliradianti [mrad];

γm

campo di vista per la misurazione, espresso in milliradianti [mrad];

α

angolo sotteso da una sorgente, espresso in milliradianti [mrad];

apertura limite: superficie circolare su cui si basa la media dell'irradianza e dell'esposizione radiante;

G

radianza integrata: integrale della radianza su un determinato tempo di esposizione, espresso come energia radiante per unità di area di una superficie radiante per unità dell'angolo solido di emissione, espressa in joule su metro quadrato per steradiante

Tabella 2.1

Rischi delle radiazioni

Lunghezza d'onda [nm]

λ

Campo di radiazione

Organo interessato

Rischio

Tabella dei valori limite di esposizione

da 180 a 400

UV

occhio

danno fotochimico e danno termico

2.2, 2.3

da 180 a 400

UV

cute

eritema

2.4

da 400 a 700

visibile

occhio

danno alla retina

2.2

da 400 a 600

visibile

occhio

danno fotochimico

2.3

da 400 a 700

visibile

cute

danno termico

2.4

da 700 a 1 400

IRA

occhio

danno termico

2.2, 2.3

da 700 a 1 400

IRA

cute

danno termico

2.4

da 1400 a 2 600

IRB

occhio

danno termico

2.2

da 2 600 a 106

IRC

occhio

danno termico

2.2

da 1 400 a 106

IRB, IRC

occhio

danno termico

2.3

da 1 400 a 106

IRB, IRC

cute

danno termico

2.4


Tabella 2.2

Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser — Durata di esposizione breve < 10 s

Lunghezza d'onda (1)[nm]

Apertura

Durata [s]

10-13 — 10-11

10-11 — 10-9

10-9 — 10-7

10-7 — 1.8 ·10-5

1.8 · 10-5 — 5 · 10-5

5 · 10-5 — 10-3

10-3 — 101

UVC

180-280

1 mm per t<0.3 s; 1.5 · t0.375 per 0.3<t<10 s

E = 3 ·1010 · [W m-2] (2)

H = 30 [J m-2]

UVB

280-302

303

H = 40 [J m-2]

se t < 2.6 · 10-9 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (3)

304

H = 60 [J m-2]

se t < 1.3 · 10-8 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

305

H = 100 [J m-2]

se t < 1.0 · 10-7 allora H = 5.6 · 103 t 0.25[J m-2] (4)

306

H = 160 [J m-2]

se t < 6.7 · 10-7 allora H = 5.6 · 103 t 0.25[J m-2] (4)

307

H = 250 [J m-2]

se t < 4.0 · 10-6 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

308

H = 400 [J m-2]

se t < 2.6 · 10-5 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

309

H = 630 [J m-2]

se t < 1.6 · 10-4 allora H = 5.6 · 103 t 0.25[J m-2] (4)

310

H = 103 [J m-2]

se t < 1.0 · 10-3 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

311

H = 1,6·103 [J m-2]

se t < 6.7 · 10-3 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

312

H = 2,5·103 [J m-2]

se t < 4.0 · 10-2 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

313

H = 4,0·103 [J m-2]

se t < 2.6 · 10-1 allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

314

H = 6,3·103 [J m-2]

se t < 1.6 · 100allora H = 5.6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

UVA

315-400

H = 5,6 ·103 t0,25 [J m-2]

Visibile e IRA

400-700

7 mm

H = 1,5·10-4CE [Jm-2]

H = 2,7·104 t0,75 CE [Jm-2]

H = 5·10-3 CE [Jm-2]

H = 18 · t0,75 CE [Jm-2]

700-1 050

H = 1,5·10-4 CA CE [Jm-2]

H=2,7·104 t0,75 CA CE [Jm-2]

H = 5·10-3 CA CE [Jm-2]

H = 18 · t0,75 CA CE [Jm-2]

1 050-1 400

H = 1,5·10-3 CC CE [Jm-2]

H =2,7·105 t0,75 CC CE [Jm-2]

H = 5·10-2 CC CE [Jm-2]

H = 90 · t0,75 CC CE [Jm-2]

IRB e IRC

1 400-1 500

 (4)

E = 1012 [W · m-2] (3)

H = 103 [Jm-2]

H=5,6·103 · t0,25 [Jm-2]

1 500-1 800

E = 1013 [W · m-2] (3)

H = 104 [Jm-2]

1 800-2 600

E = 1012 [W · m-2] (3)

H = 103 [Jm-2]

H=5,6·103 · t0,25 [Jm-2]

2 600-106

E = 1011 [W · m-2] (3)

H=100 [Jm-2]

H = 5,6·103 · t0,25 [Jm-2]


Tabella 2.3

Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser — Durata di esposizione lunga ≥ 10 s

Lunghezza d'onda (5)[nm]

Apertura

Durata [s]

101 — 102

102 — 104

104 — 3 · 104

UVC

180-280

3,5 mm

H = 30 [J m-2]

UVB

280-302

303

H = 40 [J m-2]

304

H = 60 [J m-2]

305

H = 100 [J m-2]

306

H = 160 [J m-2]

307

H = 250 [J m-2]

308

H = 400 [J m-2]

309

H = 630 [J m-2]

310

H = 1,0 103 [J m-2]

311

H = 1,6 103 [J m-2]

312

H = 2,5 103 [J m-2]

313

H = 4,0 103 [J m-2]

314

H = 6,3 103 [J m-2]

UVA

315-400

H = 104 [J m-2]

Visibile

400 — 700

400 — 600

Danno fotochimico (6)

alla retina

7 mm

H = 100 CB [Jm-2]

(γ = 11 mrad) (8)

E = 1CB [Wm-2]; (γ = 1,1 t0,5 mrad) (8)

E = 1CB [Wm-2]

(γ = 110 mrad) (8)

400 — 700

Danno termico (6)

alla retina

se α < 1,5 mrad

allora E = 10 [W · m-2]

se α > 1,5 mrad e t ≤ T2

allora H = 18CE t0,75 [J · m-2]

se α > 1,5 mrad e t > T2

allora E = 18CE T2-0,25 [W · m-2]

IRA

700-1 400

7 mm

se α < 1,5 mrad

allora E = 10 CA CC

se α > 1,5 mrad e t ≤ T2

allora H = 18 CA CC CE t0,75 [J · m-2]

se α > 1,5 mrad e t > T2

allora E = 18 CA CC CE T2-0,25 [W · m-2] (non deve superare 1 000 W · m-2)

IRB & IRC

1 400-106

 (7)

E = 1 000 [Wm-2]


Tabella 2.4

Valori limite di esposizione della cute a radiazioni laser

Lunghezza d'onda (9) [nm]

Apertura

Durata [s]

< 10-9

10-9 — 10-7

10-7 — 10-3

10-3 — 101

101 — 103

103 — 3 · 104

UV

(A, B, C)

180-400

3,5mm

E = 3 · 1010 [W m-2]

Come i limiti di esposizione per l'occhio

Visibile

& IRA

400-700

3,5mm

E = 2 · 1011 [W m-2]

H = 200 CA

[J m-2]

H = 1,1 · 104 CA t 0,25

[J m-2]

E = 2 · 103 CA [W m-2]

700-1 400

E = 2 · 1011 CA [W m-2]

IRB & IRC

1 400-1 500

E = 1012 [W m-2]

Come i limiti di esposizione per l'occhio

1 500-1 800

E = 1013 [W m-2]

1 800-2 600

E = 1012 [W m-2]

2 600-106

E = 1011 [W m-2]


Tabella 2.5

Fattori di correzione applicati e altri parametri di calcolo

Parametri elencati dall'ICNIRP

Regione spettrale valida

(nm)

Valore o descrizione

CA

λ < 700

CA = 1,0

700-1 050

CA = 100,002(λ — 700)

1 050-1 400

CA = 5,0

CB

400-450

CB = 1,0

450-700

CB = 100,02(λ — 450)

CC

700-1 150

CC = 1.0

1 150-1 200

CC = 100,018(λ — 1150)

1 200-1 400

CC = 8,0

T1

λ < 450

T1 = 10 s

450-500

T1 = 10 · [100,02 ( λ — 450)] s

λ > 500

T1 = 100 s

Parametri elencati dall'ICNIRP

Valido per effetto biologico

Valore o descrizione

αmin

tutti gli effetti termici

αmin = 1,5 mrad

Parametri elencati dall'ICNIRP

Intervallo angolare valido

(mrad)

Valore o descrizione

CE

α < αmin

CE = 1,0

αmin < α < 100

CE = α/αmin

α > 100

CE = α2 / (αmin · αmax) mrad

with αmax = 100 mrad

T2

α < 1,5

T2 = 10 s

1,5 < α < 100

T2 = 10 · [10(α — 1,5)/98,5] s

α > 100

T2 = 100 s

Parametri elencati dall'ICNIRP

Intervallo temporale valido per l'esposizione

(s)

Valore o descrizione

γ

t ≤ 100

γ = 11 [mrad]

100 < t < 104

γ = 1,1 t 0, 5 [mrad]

t > 104

γ = 110 [mrad]

Tabella 2.6

Correzione per esposizioni ripetute

Per tutte le esposizioni ripetute, derivanti da sistemi laser a impulsi ripetitivi o a scansione, dovrebbero essere applicate le tre norme generali seguenti:

1.

l'esposizione derivante da un singolo impulso di un treno di impulsi non deve superare il valore limite di esposizione per un singolo impulso della durata di quell'impulso;

2.

l'esposizione derivante da qualsiasi gruppo di impulsi (o sottogruppo di un treno di impulsi) che si verifica in un tempo t non deve superare il valore limite di esposizione per il tempo t;

3.

l'esposizione derivante da un singolo impulso in un gruppo di impulsi non deve superare il valore limite di esposizione del singolo impulso moltiplicato per un fattore di correzione termica cumulativa Cp=N-0,25, dove N è il numero di impulsi. Questa norma si applica soltanto a limiti di esposizione per la protezione da lesione termica, laddove tutti gli impulsi che si verificano in meno di Tmin sono trattati come singoli impulsi.

Parametri

Regione spettrale valida (nm)

Valore o descrizione

Tmin

315 < λ ≤ 400

Tmin = 10-9 s

(= 1 ns)

400 < λ ≤ 1 050

Tmin = 18 · 10-6 s

(= 18 μs)

1 050 < λ ≤ 1 400

Tmin = 50 · 10-6 s

(= 50 μs)

1 400 < λ ≤ 1 500

Tmin = 10-3 s

(= 1 ms)

1 500 < λ ≤ 1 800

Tmin = 10 s

 

1 800 < λ ≤ 2 600

Tmin = 10-3 s

(= 1 ms)

2 600 < λ ≤ 106

Tmin = 10-7 s

(= 100 ns)


(1)  Se la lunghezza d'onda del laser è coperta da due limiti, si applica il più restrittivo.

(2)  Se 1 400≤λ<105 nm: apertura diametro = 1 mm per t ≤ 0,3 s e 1,5 t0,375 mm per 0,3 s < t < 10 s; se 105≤λ<106 nm: apertura diametro = 11 mm.

(3)  Per mancanza di dati a queste lunghezze di impulso, l'ICNIRP raccomanda di usare i limiti di irradianza per 1 ns.

(4)  La tabella riporta i valori di singoli impulsi laser. In caso di impulsi multipli le durate degli impulsi che rientrano in un intervallo Tmin (elencate nella tabella 2.6) devono essere sommate e il valore di tempo risultante deve essere usato per t nella formula: 5,6 · 103t0,25.

(5)  Se la lunghezza d'onda o un'altra caratteristica del laser è coperta da due limiti, si applica il più restrittivo.

(6)  Per sorgenti piccole che sottendono un angolo di 1,5 mrad o inferiore, i doppi valori limiti nel visibile da 400 nm a 600 nm si riducono ai limiti per rischi termici per 10 s <t < T1 e ai limiti per rischi fotochimici per periodi superiori. Per T1 e T2 cfr. tabella 2.5. Il limite di rischio fotochimico per la retina può anche essere espresso come radianza integrata nel tempo G = 106 CB [Jm-2 sr-1] per t > 10 s fino a t = 10 000 s e L = 100 CB [W m-2sr-1] per t > 10 000 s. Per la misurazione di G e L, γm deve essere usato come campo di vista medio. Il confine ufficiale tra visibile e infrarosso è 780 nm come stabilito dalla CIE. La colonna con le denominazioni della lunghezza d'onda ha il solo scopo di fornire un inquadramento migliore all'utente. (Il simbolo G è usato dal CEN; il simbolo Lt dalla CIE, il simbolo Lp dall'IEC e dal Cenelec).

(7)  Per lunghezze d'onda 1 400 — 105 nm: apertura diametro = 3,5 mm; per lunghezze d'onda 105 — 106 nm: apertura diametro = 11 mm.

(8)  Per la misurazione del valore di esposizione γ è così definita: se α (angolo sotteso da una sorgente) > γ (angolo del cono di limitazione, indicato tra parentesi nella colonna corrispondente), allora il campo di vista di misurazione di γm dovrebbe essere il valore dato di γ (se si utilizza un valore superiore del campo di vista, il rischio risulta sovrastimato).

Se α < γ, il valore del campo di vista di misurazione γm deve essere sufficientemente grande da includere completamente la sorgente, altrimenti non è limitato e può essere superiore a γ.

(9)  Se la lunghezza d'onda o un'altra condizione del laser è coperta da due limiti, si applica il più restrittivo.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

L'8 febbraio 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio, in base all'articolo 118 A del trattato che istituisce la Comunità europea, una proposta di direttiva del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.

La proposta intendeva integrare la direttiva 89/391/CEE specificando le modalità di applicazione di talune disposizioni nel caso particolare di un'esposizione ad agenti fisici.

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno formulato i loro pareri rispettivamente il 20 aprile 1994 e il 30 giugno 1993. Il Parlamento europeo ha confermato la sua prima lettura il 16 settembre 1999 (1).

La Commissione ha presentato una proposta modificata l'8 luglio 1994.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la base giuridica non è più l'ex articolo 118 A bensì l'articolo 137, paragrafo 2, che prevede la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e la consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Con lettera in data 13 gennaio 2000 il Comitato delle regioni ha precisato che non avrebbe presentato alcun parere sulla proposta di direttiva.

La principale caratteristica della proposta consisteva nel fatto che essa combinava in un unico strumento quattro tipi di agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche e campi elettromagnetici), ognuno dei quali formava oggetto di un allegato distinto.

Considerate le caratteristiche molto diverse dei quattro agenti fisici, nel 1999 si è deciso di procedere sulla base di direttive distinte. Le direttive sulle vibrazioni, sul rumore e sui campi elettromagnetici sono già state adottate. Il Consiglio ha quindi deciso di concentrarsi, come quarto ed ultimo elemento, sulle radiazioni ottiche.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 18 aprile 2005 conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVO

La proposta di direttiva, risultante dalla scissione della proposta originaria, mira a contribuire a migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

L'articolo 137, paragrafo 1, del trattato stabilisce che «la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel […] miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori», ecc.

L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato stabilisce che il Consiglio «può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro».

La posizione comune del Consiglio è conforme agli obiettivi dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato nel settore in questione, poiché mira a fissare prescrizioni minime per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche.

La posizione comune rispetta inoltre gli obiettivi proposti dalla Commissione e sostenuti dal Parlamento, pur avendo struttura diversa in conseguenza della scissione della proposta iniziale. Essa include vari emendamenti alla proposta della Commissione approvati dal Parlamento europeo in prima lettura.

2.   Struttura ed elementi chiave

2.1.   Struttura generale

La struttura generale della posizione comune, ad esempio l'introduzione di valori limite di esposizione, gli articoli relativi all'informazione e alla formazione dei lavoratori e alla loro consultazione e partecipazione nonché le disposizioni varie, ricalca il disposto delle direttive sulle vibrazioni, sul rumore e sui campi elettromagnetici ed è altresì in linea con la struttura generale della proposta modificata della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 1, la posizione comune riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche. Non è operata alcuna distinzione tra gli effetti a lungo termine e quelli a breve termine, dal momento che il campo di applicazione della direttiva comprende sia gli effetti nocivi acuti sulla salute sia quelli cronici. Ciò riflette, ad esempio, il dato di fatto che un'eccessiva esposizione alle radiazioni ultraviolette può causare effetti a lungo termine, quali ad esempio i melanomi della cute.

2.2.   Valori limite di esposizione

La posizione comune si basa sull'introduzione di valori limite di esposizione (ELV) quali definiti all'articolo 2 e riportati nelle tabelle degli allegati, conformemente all'articolo 3. Tali valori sono essenzialmente basati sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Nei settori per i quali l'ICNIRP non aveva fissato alcun valore, venivano utilizzati i valori stabiliti dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). Tali linee guida, scientificamente fondate e di impostazione conservativa, sono intese a prevenire gli effetti acuti ed a lungo termine sugli occhi e sulla cute che si possono registrare in caso di esposizione a livelli estremamente elevati. Gli ELV prescritti nelle linee guida dell'ICNIRP corrispondono a quelli fissati da altri organi consultivi scientifici indipendenti che operano in questo settore, segnatamente la Conferenza americana degli igienisti industriali governativi (ACGIH), il Consiglio nazionale per la protezione radiologica (NRPB, Regno Unito) ed il Consiglio sanitario dei Paesi Bassi (Gezondheitsraad).

Gli ELV per le radiazioni non coerenti diverse da quelle emesse da sorgenti naturali di radiazioni ottiche figurano nell'allegato I e gli ELV per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato II.

In caso di esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche non si ritiene opportuno applicare ELV ed effettuare controlli tecnici, per cui sono cruciali, per la valutazione del rischio e la riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ottiche (sole, attività vulcanica, incendi di origine naturale, lampi, ecc.), le misure di prevenzione, compresa l'informazione la formazione dei lavoratori.

2.3.   Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Le disposizioni concernenti l'identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 costituiscono un elemento chiave della posizione comune. Fra gli elementi a cui il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione in occasione della valutazione dei rischi figurano i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente a rischio e le sorgenti multiple di esposizione (articolo 4, paragrafo 4).

L'articolo 4, paragrafo 1, dispone che il datore di lavoro valuti e, se necessario, misuri e/o calcoli i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche. Tale articolo dispone anche quale metodologia debba essere applicata: ove esistano, dovrebbero essere utilizzate le norme e le raccomandazioni dell'IEC, della CIE o del CEN (2) e, ove queste non siano disponibili, dovrebbero essere seguite linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. Per evitare inutili doppioni, la valutazione può tener conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da una pertinente direttiva comunitaria.

2.4.   Misure da adottare in caso di determinazione dell'esistenza di un rischio

La posizione comune intende eliminare o ridurre al minimo i rischi risultanti dall'esposizione a radiazioni ottiche. L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 3, fanno riferimento rispettivamente ai lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche ed ai lavoratori esposti a sorgenti naturali di radiazioni ottiche. In entrambi i casi il datore di lavoro definisce ed attua un programma d'azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative.

Nel caso delle sorgenti artificiali l'articolo 5, paragrafo 2, cita segnatamente, in quanto elementi specifici del programma d'azione, altri metodi di lavoro, la scelta delle attrezzature, misure tecniche di riduzione dell'emissione o la progettazione e la struttura dei luoghi di lavoro. Partendo dal concetto dei valori limite di esposizione, l'articolo 5, paragrafo 5, stabilisce chiaramente che i lavoratori non devono essere esposti a valori superiori agli ELV. Tuttavia, se gli ELV sono comunque superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto degli stessi, individua le cause del superamento degli ELV e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Allorché è stabilita l'esistenza di un rischio, è altresì previsto l'obbligo di identificare, contrassegnandole con un'opportuna segnaletica, le aree interessate, nonché di limitare l'accesso alle medesime (articolo 5, paragrafo 4).

L'ottemperanza ai valori limite di esposizione per le sorgenti artificiali di radiazioni ottiche ed il rispetto sistematico di un approccio precauzionale in relazione alle sorgenti naturali dovrebbero poter offrire un elevato livello di protezione contro ogni eventuale effetto nocivo.

2.5.   Principali differenze rispetto alla proposta modificata della Commissione

Le principali differenze tra la posizione comune e la proposta modificata della Commissione riguardano:

la nuova struttura, per il fatto che le radiazioni ottiche sono trattate in una direttiva particolare;

la ristrutturazione e la ridefinizione dei valori limite di esposizione, inclusa la soppressione dei valori di azione e dei livelli di soglia;

le tabelle e le disposizioni degli allegati che ricalcano le raccomandazioni dell'ICNIRP;

i riferimenti a norme, raccomandazioni e linee guida scientificamente fondate per la valutazione, la misurazione e il calcolo dei livelli di esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche nel contesto della valutazione del rischio;

la soppressione dell'obbligo di considerare talune attività come fonti di rischi aggravati e di dichiararle all'autorità competente;

l'identico livello di protezione offerto ai lavoratori che svolgono la loro attività all'aperto e a quelli che lavorano in ambienti chiusi.

3.   Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

La posizione comune tratta unicamente le radiazioni ottiche e pertanto vari emendamenti del Parlamento europeo non sono pertinenti. Soltanto gli emendamenti 1, 4-21, 25, 27 e 34-36 hanno dovuto essere presi in considerazione prima dell'adozione della posizione comune.

3.1.   Emendamenti del Parlamento europeo adottati dal Consiglio

Gli emendamenti 1, 5, 9, 14, 16 e 25 sono stati integralmente ripresi nella posizione comune quanto meno nello spirito, se non alla lettera.

Inoltre l'emendamento 4 è stato parzialmente integrato nell'articolo 2, lettera e). Anziché riprendere il testo dell'emendamento, il Consiglio ha tuttavia preferito precisare che il rispetto dei valori limite di esposizione garantirà la protezione dei lavoratori contro tutti gli effetti nocivi sulla salute conosciuti.

L'emendamento 10 si riflette, nello spirito, nell'articolo 5, paragrafo 6, anche se il Consiglio non ha ritenuto opportuno far riferimento all'obiettivo esclusivo di misure preventive per i gruppi a rischio particolarmente sensibili.

L'emendamento 12 è stato ripreso, nello spirito, all'articolo 5, paragrafo 1. della posizione comune, che fa ora riferimento all'eliminazione o alla riduzione al minimo dell'esposizione.

L'emendamento 13 è stato in parte ripreso all'articolo 5, paragrafo 5. Il Consiglio non ha ritenuto necessario un riferimento esplicito a misure collettive, in quanto il datore di lavoro deve prendere in considerazione tutte le misure di prevenzione possibili, quando interviene per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione.

L'emendamento 17 è stato ripreso, nello spirito, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera f), che elenca una serie di possibili effetti indiretti dell'esposizione a radiazioni ottiche.

3.2.   Emendamenti del Parlamento europeo respinti dal Consiglio

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno includere gli emendamenti 6, 7, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 34, 35 e 36 nella posizione comune per i seguenti motivi:

non è necessario fissare un livello di soglia o un valore di azione, come previsto nella proposta modificata della Commissione e negli emendamenti 6 e 7, in quanto il rispetto dei valori limite di esposizione raccomandati dall'ICNIRP garantisce già l'assenza di effetti nocivi conosciuti sulla salute. Vi sono pochi settori dell'igiene del lavoro che sono studiati tanto approfonditamente quanto le radiazioni ottiche, o sui quali vige un consenso tanto ampio in seno agli organi consultivi nazionali e internazionali in ordine ai livelli di esposizione considerati sicuri;

l'emendamento 8 non è stato adottato, in quanto non è necessaria una definizione distinta di «stima», oltre alle disposizioni relative alla valutazione di cui all'articolo 4;

l'emendamento 11 non è stato accolto, in quanto, conformemente all'articolo 4, la valutazione deve riguardare il rischio per la salute dei lavoratori e non il livello di esposizione;

l'emendamento 15 concernente la sorveglianza sanitaria non è stato adottato, in quanto il Consiglio ha preferito che la direttiva comporti un riferimento generale all'articolo 14 della direttiva quadro 89/391/CEE, anziché un obbligo eccessivamente vincolante per i lavoratori. Tuttavia, l'articolo 8 della posizione comune comprende una serie di disposizioni relative a misure di sorveglianza sanitaria;

gli emendamenti 18, 19 e 20 sono stati considerati superflui, in quanto la posizione comune non include una disposizione specifica per le deroghe o esenzioni;

il Consiglio ritiene che la disposizione tipo di cui all'articolo 11 riguardante un comitato incaricato di assistere la Commissione sia appropriata e non ha pertanto accolto l'emendamento 21;

l'emendamento 27 è stato considerato superfluo, in quanto la posizione comune non comprende una disposizione specifica per le attività pericolose;

gli emendamenti 34, 35 e 36 non sono stati adottati, in quanto gli allegati sono stati ristrutturati in conformità delle raccomandazioni dell'ICNIRP.

IV.   CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che nel complesso il testo della posizione comune risponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione. Il Consiglio reputa inoltre, tenuto conto del fatto che sono stati preparati testi distinti per ciascuno dei quattro agenti fisici, di aver tenuto conto dei principali obiettivi perseguiti dal Parlamento europeo nei suoi emendamenti alla proposta iniziale della Commissione.


(1)  GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75.

(2)  IEC: Commissione elettrotecnica internazionale;

CIE: Commissione internazionale per lilluminazione;

CEN: Comitato europeo di normazione.


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