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Document 52001PC0121(03)
Amended proposal for a Council Decision laying down the multiannual technical guidelines for the research programme of the Coal and Steel Research Fund (COM(2001) 121 final — 2000/0364(CNS)) (Text with EEA relevance)
Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del "Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio" [COM(2001) 121 def. — 2000/0364(CNS)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del "Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio" [COM(2001) 121 def. — 2000/0364(CNS)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 180E del 26.6.2001, p. 15–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del "Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio" [COM(2001) 121 def. — 2000/0364(CNS)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. C 180 E del 26/06/2001 pag. 0015 - 0030
Proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del "Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio"(1) (2001/C 180 E/04) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(2001) 121 def. - 2000/0364(CNS) (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE l'8 marzo 2001) >Testo originale> IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, >Testo modificato> Invariato >Testo originale> visto il trattato che istituisce la Comunità europea, >Testo originale> visto a la decisione .../.../CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del ..., sul le conseguenze finanziarie della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, >Testo modificato> visto il protocollo del trattato di Nizza relativo alle conseguenze finanziarie dello scadere del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, >Testo modificato> vista la decisione [.../...] del Consiglio e in particolare il paragrafo 3 dell'articolo 4, >Testo originale> vista la proposta della Commissione, >Testo modificato> Invariato >Testo originale> visto il parere del Parlamento europeo, >Testo originale> considerando quanto segue: >Testo originale> (1) Gli utili netti provenienti dagli investimenti del patrimonio in liquidazione della CECA sono destinati al "Fondo di ricerca carbone e acciaio" destinato a finanziare progetti di ricerca al di fuori del programma quadro nei settori del carbone e dell'acciaio. >Testo modificato> (1) Gli utili netti provenienti dagli investimenti del patrimonio in liquidazione della CECA, e dopo la chiusura della liquidazione, delle "Disponibilità del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio", sono destinati al "Fondo di ricerca carbone e acciaio" destinato a finanziare esclusivamente progetti di ricerca al di fuori del programma quadro nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio. >Testo originale> (2) Il Fondo di ricerca carbone e acciaio deve essere gestito dalla Commissione secondo principi analoghi a quelli dei vigenti programmi di ricerca tecnica CECA carbone e acciaio e sulla base di orientamenti pluriennali costituenti la prosecuzione ideale di questi programmi CECA, garantendo una forte concentrazione delle attività di ricerca e procurando che orientamenti stessi completino quelli del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico, >Testo modificato> (2) Il Fondo di ricerca carbone e acciaio deve essere gestito dalla Commissione secondo principi analoghi a quelli dei vigenti programmi di ricerca tecnica CECA carbone e acciaio e sulla base di orientamenti pluriennali costituenti la prosecuzione ideale di questi programmi CECA, garantendo una forte concentrazione delle attività di ricerca e procurando che orientamenti stessi completino quelli del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico. >Testo modificato> (3) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto principi del diritto comunitario, >Testo originale> DECIDE: >Testo modificato> HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: >Testo originale> Articolo 1 Gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio, nel prosieguo denominati "orientamenti tecnici", sono stabiliti in allegato. >Testo modificato> Invariato >Testo originale> Articolo 2 Gli orientamenti tecnici pluriennali sono riveduti o completati, all'occorrenza ogni cinque anni e per la prima volta, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008. A tal scopo e al più tardi entro il primo semestre dell'ultimo anno di ciascun periodo quinquennale, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti e propone le modifiche necessarie. Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e proporre qualsiasi modifica necessaria prima della scadenza del periodo quinquennale. >Testo originale> Articolo 3 La presente decisione ha effetto dal 24 luglio 2002. >Testo originale> ALLEGATO >Testo modificato> Invariato >Testo originale> 1. Introduzione >Testo originale> Gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), riuniti in sede di Consiglio, hanno trasferito alla Comunità europea il patrimonio della CECA che è oggetto di liquidazione dopo la scadenza del trattato, il 23 luglio 2002. Essi hanno incaricato lLa Commissione europea si incaricherà di usare tale patrimonio per liquidare tutte le passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e hanno convenuto che tale patrimonio dovrà essere gestito conformemente alle loro istruzioni in maniera tale da completare questo compito e fornire fondi per continuare a finanziare la ricerca nei settori legati alle industrie del carbone e dell'acciaio. >Testo modificato> Gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) hanno trasferito alla Comunità europea il patrimonio della CECA che è oggetto di liquidazione dopo la scadenza del trattato, il 23 luglio 2002. La Commissione europea si incaricherà di usare tale patrimonio per liquidare tutte le passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e tale patrimonio dovrà essere gestito con l'obiettivo di fornire fondi per continuare a finanziare la ricerca nei settori legati alle industrie del carbone e dell'acciaio. >Testo originale> 2. Il programma >Testo modificato> Invariato >Testo originale> 2.1. Obiettivi Come continuazione dei programmi di ricerca e sviluppo tecnico (RST) sul carbone e sull'acciaio della CECA e nel quadro di uno sviluppo sostenibile, è istituito un programma europeo di RST sul carbone e sull'acciaio (qui di seguito designato "il programma") che ha l'obiettivo di sostenere la competitività dell'industria comunitaria del carbone e dell'acciaio. Il programma è coerente con gli obiettivi scientifici, tecnologici e politici dell'Unione europea e completa le attività svolte negli Stati membri e nell'ambito dei programmi comunitari esistenti, come il programma quadro. Sono perseguiti il coordinamento, la complementarità e la sinergia tra questi programmi ed è incoraggiato lo scambio reciproco di informazioni tra i progetti finanziati nell'ambito del programma e progetti affini finanziati nell'ambito del programma quadro. >Testo originale> 2.2. Principi essenziali Il programma fornisce un contributo finanziario a progetti di ricerca, pilota e dimostrativi promuovendo la cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università. Sono anche attuate misure di accompagnamento e azioni preparatorie e di sostegno. Il programma copre i processi di produzione, il trattamento e le proprietà dei prodotti (comprese quelle in servizio), i miglioramenti ambientali e la sicurezza sul posto di lavoro nei settori del carbone e dell'acciaio. Le definizioni di "carbone" e "acciaio" fornite nell'appendice A riprendono quelle del trattato CECA e sono state aggiornate ed ampliate per rispondere all'esigenza di sostenere la competitività dell'industria comunitaria del carbone e dell'acciaio e comprendere prodotti atti ad aumentarla. Le definizioni potranno essere modificate qualora si prevedano altri impatti positivi sulla competitività. >Testo originale> 2.3. Campo di applicazione I presenti orientamenti stabiliscono la struttura e la gestione del programma, il suo contenuto scientifico e tecnico e le priorità in maniera complementare rispetto agli altri programmi esistenti nonché le modalità di partecipazione. Questi orientamenti comprendono gli inviti a presentare proposte per il programma descritto al paragrafo 4.1 e le sue priorità scientifico-tecniche e socio-economiche descritte nelle appendici B e C. Qualsiasi modifica delle appendici B e C segue la procedura descritta al paragrafo 3.1. >Testo originale> 2.4. Partecipazione >Testo originale> Qualsiasi impresa, istituto di ricerca o persona fisica stabilita nel territorio di uno Stato membro della CECA alla data della scadenza di questo trattato e di un nuovo Stato membro della CE, alle condizioni stabilite all'articolo 8 della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede del Consiglio concernente gli aspetti finanziari della scadenza del trattato del carbone e dell'acciaio può partecipare al programma e chiedere un contributo finanziario, a condizione che intenda svolgere un'attività RST o contribuirvi in maniera sostanziale. >Testo modificato> Qualsiasi impresa, istituto di ricerca o persona fisica stabilita nel territorio di uno Stato membro della CECA alla data della scadenza di questo trattato e di un nuovo Stato membro della CE, alle condizioni stabilite all'articolo 7 della decisione [.../...] del Consiglio che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione del protocollo, allegato al trattato di Nizza, relativo agli aspetti finanziari della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, può partecipare al programma e chiedere un contributo finanziario, a condizione che intenda svolgere un'attività RST o contribuirvi in maniera sostanziale. >Testo originale> 2.4.1. Partecipazione dei paesi candidati all'adesione all'UE Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche dei paesi candidati all'adesione all'UE hanno diritto a partecipare al programma senza ricevere un contributo finanziario. Queste condizioni sono soggette a modifica, conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti Accordi europei e nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione. >Testo modificato> Invariato >Testo originale> 2.4.2. Partecipazione di paesi terzi Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche di paesi terzi hanno diritto a partecipare al programma in base a decisioni prese progetto per progetto e senza ricevere un contributo finanziario, qualora ciò sia nell'interesse della Comunità europea. >Testo originale> 2.5. Progetti, misure di accompagnamento ed altre azioni ammissibili >Testo originale> Nell'ambito del programma possono essere finanziati progetti di ricerca, pilota e dimostrativi, misure di accompagnamento e azioni di sostegno e preparatorie. >Testo originale> Un progetto di ricerca mira a coprire studi o lavori sperimentali per acquisire nuove conoscenze e facilitare il conseguimento di specifici obiettivi pratici, quali la creazione di nuovi prodotti, processi o servizi di produzione. >Testo originale> Un progetto pilota è caratterizzato dalla costruzione, dal funzionamento e dallo sviluppo di un impianto o di una parte significativa di esso su una scala adeguata e usando opportune grandi componenti al fine di verificare la praticabilità di risultati teorici o di laboratorio e/o di aumentare l'affidabilità dei dati tecnici ed economici necessari per passare alla fase di dimostrazione e, in alcuni casi, alla fase industriale e/o commerciale. >Testo originale> Un progetto dimostrativo è caratterizzato dalla costruzione e/o dal funzionamento di un impianto su scala industriale o di una parte significativa di esso che consenta di riunire tutti i dati tecnici ed economici necessari per passare allo sfruttamento industriale e/o commerciale della tecnologia con il minore rischio possibile. >Testo originale> Le misure di accompagnamento concernono la promozione dell'uso delle conoscenze acquisite, il raggruppamento di progetti, la diffusione dei risultati, l'incoraggiamento alla formazione e alla mobilità dei ricercatori in relazione a progetti finanziati dal programma. >Testo originale> Le azioni di sostegno e preparatorie sono quelle attinenti alla gestione razionale ed efficace del programma, come il monitoraggio e la valutazione periodici di cui al paragrafo 6, studi o networking di progetti correlati finanziati dal programma e dal programma quadro. Le azioni di sostegno e preparatorie sono svolte su iniziativa della Commissione. >Testo modificato> Le azioni di sostegno e preparatorie sono quelle attinenti alla gestione razionale ed efficace del programma, come il monitoraggio e la valutazione periodici di cui al paragrafo 5, studi o networking di progetti correlati finanziati dal programma e dal programma quadro. Le azioni di sostegno e preparatorie sono svolte su iniziativa della Commissione. >Testo originale> 3. Gestione del programma >Testo modificato> Invariato >Testo originale> Il programma è gestito dalla Commissione. Sono istituiti un gruppo di esperti e due gruppi consultivi per assistere la Commissione: a) il gruppo di esperti carbone e acciaio descritto al paragrafo 3.1; b) il gruppo consultivo carbone e il gruppo consultivo acciaio descritti al paragrafo 3.2. 3.1. Il gruppo di esperti carbone e acciaio La Commissione è assistita da un gruppo di esperti, designato il gruppo di esperti carbone e acciaio, composto di rappresentanti dell'amministrazione degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Il gruppo di esperti assiste la Commissione in materia di: a) ripartizione dei fondi; b) elaborazione del mandato per il monitoraggio e la valutazione del programma di cui al paragrafo 5; c) qualsiasi aggiornamento delle appendici B e C ai presenti orientamenti; d) altre questioni attinenti al programma. La Commissione fornisce al gruppo informazioni complete su il programma, i progressi e l'impatto, misurato o previsto, di tutte le azioni RST finanziate. 3.2. I gruppi consultivi tecnici Il gruppo consultivo carbone (qui di seguito "GC carbone") e il gruppo consultivo acciaio (qui di seguito "GC acciaio") sono gruppi consultivi tecnici, indipendenti l'uno dall'altro, istituiti per assistere la Commissione. Per gli aspetti attinenti alla RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo: a) fornisce consulenza sullo sviluppo generale del programma, compresa la documentazione informativa e la preparazione dei nuovi orientamenti; b) contribuisce a garantire la coerenza e ad evitare duplicazioni con altri programmi di RST a livello comunitario e nazionale; c) partecipa all'elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST; d) fornisce consulenza sui lavori effettuati su progetti specifici; e) fornisce consulenza circa la definizione delle priorità del programma; f) fornisce consulenza sulla preparazione di un manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST; g) fornisce consulenza su altre misure, ove richiesto dalla Commissione; h) fornisce consulenza su altre misure, ove richiesto dalla Commissione. Ciascun gruppo consultivo si compone di trenta membri al massimo, nominati dalla Commissione che agiscono a titolo personale per la durata dei presenti orientamenti. Le nomine possono essere ritirate. La Commissione prende in considerazione proposte di nomina ricevute in una (o più) delle seguenti maniere: proposta degli Stati membri; proposte delle organizzazioni di cui ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2; in risposta ad un invito a presentare la candidatura per inclusione in un elenco di possibili membri. I membri devono essere attivi nel settore di cui si tratta e conoscere le priorità industriali. In ciascun gruppo consultivo, si deve garantire un'esperienza equilibrata ed appropriata e la massima rappresentazione geografica possibile. È gradita la presenza di almeno un membro di ciascun paese interessato. Le riunioni dei gruppi consultivi sono presiedute dalla Commissione che assicura anche le funzioni di segreteria. Ove necessario, il presidente può chiedere ai membri di votare; ogni membro ha diritto a un voto. Il presidente può invitare, ove opportuno, esperti a partecipare alle riunioni. I due gruppi consultivi si riuniscono in riunioni congiunte, ove necessario, per fornire consulenza su questioni che interessano i due settori. 3.2.1. Il gruppo consultivo carbone Per il periodo coperto dai presenti orientamenti, la composizione del gruppo consultivo carbone è la seguente: >SPAZIO PER TABELLA> I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche nell'estrazione e/o nell'impiego del carbone. 3.2.2. Il gruppo consultivo acciaio Per il periodo coperto dai presenti orientamenti, la composizione del gruppo consultivo acciaio è la seguente: >SPAZIO PER TABELLA> I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: materie prime; lavorazione del ferro; fabbricazione dell'acciaio; colata continua; laminazione a freddo e/o a caldo; finitura dell'acciaio e/o trattamento di superficie; sviluppo di tipi e/o prodotti di acciaio; applicazioni e proprietà dell'acciaio; questioni ambientali e/o sociali. >Testo originale> 4. Attuazione del programma 4.1. Invito a presentare proposte È stabilito un invito aperto in permanenza con una data limite per la presentazione ai fini della valutazione fissata al 15 settembre di ogni anno, a partire dal 2002 fino al 2007. La Commissione prepara e rende pubblicamente disponibile un pacchetto di informazioni per i proponenti e le parti interessate contenente informazioni pratiche su il programma, modalità di partecipazione e gestione delle proposte e dei progetti, moduli di candidatura, regole per la presentazione delle proposte, contratti modello, costi ammissibili, importo massimo ammissibile dei finanziamenti e modalità di pagamento. Le domande devono essere presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel pacchetto di informazioni che si può ottenere rivolgendosi alla Commissione. I progetti devono trattare la produzione e/o la trasformazione di carbone, ferro e acciaio e/o le proprietà, la fabbricazione e l'impiego di prodotti di carbone e di acciaio. Le priorità scientifico-tecniche e socio-economiche per il periodo coperto dai presenti orientamenti si trovano nelle appendici B e C, rispettivamente per la RST carbone e la RST acciaio. 4.2. Contenuto delle proposte Ogni proposta deve contenere una descrizione dettagliata del progetto proposto e informazioni complete su obiettivi, partnership e dettagli sul ruolo di ciascun partner, struttura di gestione, risultati previsti e prospettive per la loro applicazione, stima dei benefici industriali, economici, sociali e ambientali previsti. Il costo totale proposto e la sua ripartizione devono essere realistici ed effettivi e ci si attende dal progetto un rapporto favorevole costi/benefici. 4.3. Valutazione e selezione delle proposte La Commissione garantisce una valutazione riservata, leale ed equa delle proposte. La Commissione prepara e pubblica un manuale per la valutazione e la selezione delle proposte di RST, come specificato al paragrafo 3.2 f). La valutazione è svolta sotto la responsabilità e il coordinamento della Commissione. 1. Dopo ricevimento, registrazione e verifica dell'ammissibilità delle proposte, la Commissione valuta le proposte assistita da esperti indipendenti e stabilisce una classifica delle proposte; 2. La Commissione stabilisce l'elenco delle proposte selezionate; 3. La Commissione consulta il gruppo consultivo interessato e il gruppo di esperti descritti al paragrafo 3.1; 4. La Commissione decide sulla selezione dei progetti e sull'assegnazione dei fondi. La Commissione può istituire gruppi tecnici che la assistano nel monitoraggio dei progetti e delle attività di ricerca. 4.4. Contratti Le proposte selezionate secondo la procedura di cui al paragrafo 4.3 sono oggetto di un contratto. I contratti sono basati sul contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, delle diverse attività in questione. I contratti definiscono il contributo finanziario nell'ambito del programma, stabilito sulla base dei costi ammissibili e le modalità di dichiarazione dei costi, chiusura dei conti e audit. 4.5. Contributo finanziario ai progetti Il programma si basa su contratti di RST a ripartizione finanziaria. Il contributo finanziario totale, compreso qualsiasi altro finanziamento pubblico supplementare è conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, quali definite nel pertinente codice degli aiuti. Il contributo finanziario totale massimo, in percentuale dei costi ammissibili definiti al paragrafo 4.6 è: a) per progetti di ricerca: fino al 60 %; b) per progetti pilota e dimostrativi: fino al 40 %; c) per misure di accompagnamento, azioni di sostegno e preparatorie fino al 100 %. 4.6. Costi ammissibili I costi ammissibili coprono soltanto i costi reali dei lavori eseguiti nell'ambito del contratto. I contraenti, i contraenti associati e i subcontraenti non possono rivendicare il costo che figura in preventivo o il costo commerciale. I costi ammissibili sono ripartiti nelle quattro categorie seguenti: 4.6.1. Apparecchiatura L'apparecchiatura acquistata o in locazione (leased) che può essere direttamente correlata al progetto può essere addebitata come costo diretto. I costi ammissibili per l'apparecchiatura in locazione non superano i costi ammissibili del suo acquisto. 4.6.2. Personale I costi delle ore effettive dedicate al progetto da parte unicamente del personale scientifico, in possesso di laurea o del personale tecnico e dei lavoratori manuali alle dirette dipendenze del contraente possono essere imputati. Qualsiasi costo di personale supplementare, ad esempio borse, deve essere preventivamente approvato per iscritto dalla Commissione. Tutto il tempo di personale imputato deve essere registrato e certificato. 4.6.3. Costi operativi I costi operativi comprendono l'assistenza a terzi, i costi di viaggio e di soggiorno del personale ammissibile addetto al progetto ed altri costi operativi che comprendono esclusivamente i costi di: a) materie prime; b) materiali di secondaria importanza di consumo regolare; c) uso di materiali di consumo; d) energia (usata direttamente per il progetto); e) manutenzione o riparazione di apparecchiature usate specificamente per il progetto; f) trasporto di apparecchiature o prodotti per il progetto e nel corso della durata di esso; g) modifica e trasformazione di apparecchiature esistenti nella misura necessaria per eseguire correttamente il progetto; h) servizi informatici; i) affitto di apparecchiatura usata specificamente per il progetto; j) analisi miscellanee; k) esami e test speciali. 4.6.4. Costi indiretti Tutte le altre spese ("costi generali") che possono presentarsi in relazione al progetto e che non sono specificamente identificate nelle categorie precedenti sono coperti da una somma forfettaria pari al 30 % della spesa di personale ammissibile. 4.7. Relazioni tecniche Ciascun contratto della Commissione è oggetto di relazioni da parte del/dei contraente/i. Per i progetti di RST, si devono presentare relazioni tecniche semestrali che documentino i progressi tecnici compiuti. Dopo completamento dei lavori, si deve fornire una relazione finale comprendente la valutazione dello sfruttamento e dell'impatto. Questa relazione sarà pubblicata dalla Commissione integralmente o sotto forma di riassunto, a seconda della pertinenza strategica del progetto di RST. La decisione è presa dalla Commissione, previa consultazione ove necessario, del gruppo consultivo pertinente. Le relazioni finali delle misure di accompagnamento possono, ove opportuno, essere pubblicate. 5. Esami annuali, monitoraggio e valutazione del programma La Commissione effettua un esame annuale delle attività del programma e dei progressi dei lavori di RST. La relazione contenente l'esame annuale è trasmessa al gruppo di esperti. È effettuato un monitoraggio del programma, compresa una stima dei benefici previsti; la relazione di monitoraggio è elaborata entro la fine del 2006. La relazione è trasmessa ai gruppi consultivi, al gruppo di esperti e al Consiglio. Dopo completamento dei progetti finanziati nel periodo coperto dai presenti orientamenti, è effettuata una valutazione del programma. Si devono anche valutare i benefici della RST per la società e per i settori pertinenti. La relazione di valutazione è pubblicata. La Commissione elabora il mandato per l'esame annuale, il monitoraggio e la valutazione; in questi due compiti la Commissione è assistita dal gruppo di esperti di cui al paragrafo 3.1. Sia il monitoraggio che la valutazione sono effettuati da gruppi di esperti altamente qualificati nominati dalla Commissione. 6. Clausola transitoria La Commissione prende opportune misure per garantire una transizione fluida dai programmi di RST CECA al programma. I contratti CECA ancora in corso alla scadenza del trattato CECA sono gestiti dalla Commissione conformemente ai loro specifici obblighi contrattuali, nell'ottica di armonizzare la gestione dei contratti CECA e del programma. >Testo originale> Appendice A >Testo modificato> Invariato >Testo originale> Definizione delle espressioni "carbone" e "acciaio" >Testo originale> 1) Carbone a) Carbon fossile b) Bricchette di carbon fossile c) Coke e semi-coke derivati dal carbon fossile d) Lignite e) Bricchette di lignite f) Coke e semi-coke derivati dalla lignite. >Testo originale> Il termine "carbon fossile" comprende i carboni di alto rango e i carboni "A" di rango inferiore (carboni sub-bituminosi) del "Sistema di codificazione internazionale del carbone" della Commissione economica per l'Europa per le Nazioni Unite(2). Il termine "lignite" comprende i carboni di basso rango "C" (orto-ligniti) e i carboni di basso rango "B" (meta-ligniti) della stessa classificazione. Per la lignite non destinata alla fabbricazione di bricchette e semi-coke, il programma si applica soltanto alla produzione di elettricità o alla produzione combinata di calore ed elettricità. >Testo modificato> Il termine "carbon fossile" comprende i carboni di alto rango e i carboni "A" di rango inferiore (carboni sub-bituminosi) del "Sistema di codificazione internazionale del carbone" della Commissione economica per l'Europa per le Nazioni Unite. Il termine "lignite" comprende i carboni di basso rango "C" (orto-ligniti) e i carboni di basso rango "B" (meta-ligniti) della stessa classificazione. Per la lignite non destinata alla fabbricazione di bricchette e semi-coke, il programma si applica soltanto alla produzione di elettricità o alla produzione combinata di calore ed elettricità. >Testo originale> 2) Ferro e acciaio a) Materie prime per la produzione di ferro e acciaio come minerale di ferro, acciaio spugnoso e rottami di ferro b) Ghisa (compresa ghisa liquida) e ferroleghe c) Prodotti di ferro grezzi e semilavorati, acciaio ordinario o speciale (compresi i prodotti per il reimpiego e la rilaminazione) come getti di acciaio liquidi di colata continua o ottenuti con processi diversi e prodotti semilavorati come blumi, billette, barre, bramme e nastri d) Prodotti finiti a caldo di ferro, acciai ordinari e speciali (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri), come rotaie, palancole, prodotti di fucinatura, barre, vergella, piatti e larghi piatti, nastri e lamiere e tondi e quadri per tubi e) Prodotti finiti di ferro, acciai ordinari o speciali (rivestiti o non rivestiti) come nastri e lamiere laminati a freddo e lamiere magnetiche f) Prodotti della prima trasformazione dell'acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di acciaio di cui sopra, come prodotti tubulari, prodotti trafilati e lucidi, prodotti laminati o lavorati a freddo. >Testo modificato> Invariato >Testo originale> Appendice B La ricerca e lo sviluppo tecnico sono un grande strumento per sostenere gli obiettivi energetici della Comunità in materia di approvvigionamento, conversione e utilizzazione competitive ed ecologiche del carbone comunitario. La crescente dimensione internazionale del mercato del carbone e la scala mondiale dei problemi cui è confrontato significano che l'Unione europea deve assumere un ruolo guida per far fronte alle sfide legate alle moderne tecniche, alla sicurezza in miniera e alla protezione dell'ambiente sulla scena mondiale, predisponendo il trasferimento del know-how necessario per ulteriori progressi tecnologici e migliori condizioni di lavoro (salute e sicurezza) e curando la protezione ambientale. Le priorità per la ricerca carbone sono indicate qui di seguito. 1. Migliorare la posizione competitiva del carbone comunitario L'obiettivo principale è ridurre i costi di produzione totali dell'estrazione mineraria, migliorare la qualità dei prodotti o ridurre i costi dell'impiego del carbone. I progetti di ricerca concernono l'intera catena di produzione del carbone: a) tecniche moderne di prospezione dei giacimenti; b) pianificazione mineraria integrata; c) tecnologie di abbattimento ed estrazione ad alto rendimento e fortemente automatizzate che corrispondono alla particolare geologia dei giacimenti europei di carbon fossile; d) adeguate tecnologie di armatura; e) sistemi di trasporto; f) servizi di alimentazione elettrica, sistemi di comunicazione e informazione, trasmissione, monitoraggio e controllo del processo; g) tecniche di preparazione del carbone orientate alle esigenze dei mercati di consumo; h) conversione del carbone; i) combustione del carbone. I progetti di ricerca mirano anche al progresso scientifico e tecnologico per migliorare la conoscenza del comportamento e il controllo dei giacimenti con riferimento a parametri quali: pressione delle rocce, emissione di gas, rischio di esplosione, aerazione e tutti gli altri fattori che influenzano le operazione minerarie. I progetti di ricerca con questi obiettivi devono presentare prospettive di risultati applicabili a breve-medio termine ad una parte considerevole della produzione comunitaria. 1.1. Priorità È data la priorità a progetti che promuovono: a) l'integrazione di singole tecniche in sistemi e metodi e lo sviluppo di metodi di abbattimento integrati; b) una sostanziale riduzione dei costi di produzione; c) benefici in termini di sicurezza in miniera e ambiente. 2. Salute e sicurezza nelle miniere Gli sviluppi di cui sopra devono essere accompagnati da un adeguato sforzo in materia di sicurezza mineraria, controllo dei gas, aerazione e climatizzazione. Le condizioni di lavoro in sotterraneo richiedono inoltre uno specifico miglioramento degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. 3. Protezione efficiente dell'ambiente e sensibilizzazione del pubblico al carbone come fonte energetica pulita I progetti di ricerca con questo obiettivo mirano a minimizzare l'impatto delle operazioni minerarie e dell'impiego di carbone nella Comunità sull'atmosfera, sull'acqua e sulla superficie in una strategia di gestione integrata anti-inquinamento. In relazione al costante processo di ristrutturazione dell'industria carboniera comunitaria, la ricerca mira anche a minimizzare l'impatto ambientale delle miniere sotterranee destinate alla chiusura. 3.1. Priorità La priorità è data a progetti che concernono: a) la riduzione delle emissioni dei gas serra, in particolare metano, dai giacimenti di carbone; b) il reinserimento nella miniera dei rifiuti minerari, delle ceneri volanti e dei prodotti di desolforazione nonché, se del caso, di altre forme di rifiuti; c) la sistemazione delle scorie di miniera e l'uso industriale dei residui della produzione e del consumo di carbone; d) la protezione della falda freatica e la depurazione delle acque di drenaggio delle miniere; e) la riduzione dell'impatto ambientale degli impianti che usano principalmente carbone e lignite comunitari; f) la protezione degli impianti di superficie dagli effetti di subsidenza a breve e lungo termine; g) la riduzione delle emissioni dovute all'utilizzazione del carbone. 4. Gestione della dipendenza esterna dall'approvvigionamento di energia I progetti di ricerca con questo obiettivo concernono le prospettive di approvvigionamento energetico a lungo termine e la valorizzazione in termini economici, energetici e ambientali, delle risorse carboniere che non possono essere estratte in maniera economica con le tecniche minerarie convenzionali. I progetti comprendono studi, definizione di strategie, ricerca fondamentale e applicata e sperimentazione di tecniche innovative che offrono prospettive di valorizzazione delle risorse carboniere della Comunità. La preferenza è anche data a progetti che integrano tecniche complementari come adsorbimento di metano o biossido di carbonio, estrazione di metano dal letto di carbone, gassificazione del carbone in sotterraneo, ecc. >Testo modificato> Invariato >Testo originale> Appendice C Con l'obiettivo generale di aumentare la competitività e contribuire allo sviluppo sostenibile, la RST conferisce particolare importanza allo sviluppo di tecnologie nuove o migliorate per garantire una produzione di acciaio e prodotti derivati economica, pulita e sicura, caratterizzata da prestazioni sempre migliori, idoneità all'impiego, soddisfazione dei clienti, maggiore durata, recupero agevole e riciclo. 1. Tecniche nuove e migliorate di fabbricazione dell'acciaio e di finitura La RST deve mirare a migliorare i processi di produzione dell'acciaio per aumentare sia la qualità del prodotto che la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell'impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse devono costituire parte integrante degli sviluppi. Argomenti da trattare: a) processi di riduzione del minerale di ferro; b) processi di fabbricazione della ghisa; c) processi del forno elettrico ad arco; d) processi di fabbricazione dell'acciaio; e) tecniche di metallurgia secondaria; f) tecniche di colata continua e di colata semifinita, con e senza laminazione diretta; g) tecniche di laminazione, finitura e rivestimento; h) tecniche di laminazione a caldo e freddo, processi di decapaggio e finitura; i) strumentazione di processo, controllo e automazione; j) manutenzione e affidabilità delle linee di produzione. 2. Sviluppo e utilizzazione dell'acciaio La RST sull'utilizzazione dell'acciaio è essenziale per affrontare le sfide delle future esigenze dei consumatori e creare nuove opportunità di mercato. Argomenti da trattare: a) nuovi tipi di acciaio per applicazioni complesse; b) proprietà dell'acciaio, ad esempio proprietà meccaniche a basse ed alte temperature come resistenza e resilienza, fatica, usura, scorrimento, corrosione e resistenza alla frattura; c) prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore e alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio; d) acciaio contenente compositi e strutture sandwich; e) modelli di simulazione predittiva delle microstrutture e delle proprietà meccaniche; f) sicurezza strutturale e metodi di progettazione, in particolare con riferimento a incendi e terremoti; g) tecnologie concernenti la lavorazione, la saldatura e la giunzione di acciaio e altri materiali; h) normalizzazione di prove e metodi di valutazione; 3. Conservazione di risorse e miglioramento delle condizioni di lavoro La conservazione di risorse, la tutela dell'ecosistema e gli aspetti di sicurezza devono costituire parte integrante dei lavori di RST sia per la produzione di acciaio che per il suo impiego. Argomenti da trattare: a) tecniche di riciclo dell'acciaio dismesso di varia provenienza e classificazione del rottame di acciaio; b) tipi di acciaio e progettazione di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole del rottame di acciaio e la sua riconversione in acciaio utilizzabile; c) controlli e protezione dell'ambiente sul posto di lavoro e nelle vicinanze; d) recupero di siti siderurgici; e) miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità della vita sul posto di lavoro; f) metodi ergonomici; g) salute e sicurezza sul posto di lavoro; h) riduzione dell'esposizione alle emissioni sul lavoro. >Testo modificato> Invariato (1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 254. (2) International Codification System for Medium and High Rank Coals (1988), International Classification of In-Seam Coals (1998) and International Codification System for Low-Rank Coals Utilisation (1999).