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Document 52001PC0113

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri [COM(2001) 113 def. — 2001/0062(CNS)]

GU C 180E del 26.6.2001, p. 199–201 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0113

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri [COM(2001) 113 def. — 2001/0062(CNS)]

Gazzetta ufficiale n. C 180 E del 26/06/2001 pag. 0199 - 0201


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Introduzione

L'attuale meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri è stato istituito con il regolamento n. 1969/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, mediante il quale si sono unificati in un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine due meccanismi finanziari comunitari: il concorso finanziario a medio termine [1] e il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri [2].

[1] Decisione 71/143/CEE del Consiglio (GU L 73 del 27.3.1971), modificata da ultimo dalla decisione 86/656/CEE (GU L 382 del 31.12.1986).

[2] Regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio (GU L 73 del 19.3.1981), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1131/85 (GU L 118 del 1°.5.1985).

Il Consiglio europeo del 16 giugno 1997 ha adottato una risoluzione sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria. Tale meccanismo permetterà di accertare se gli Stati membri che desiderino adottare l'euro dopo il 1° gennaio 1999 abbiano soddisfatto determinati criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato. Il 1° settembre 1998 la Banca centrale europea e le banche centrali statali degli Stati membri non aderenti alla zona euro hanno stipulato un accordo per stabilire le modalità di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria.

Il meccanismo di sostegno finanziario può essere attivato dal Consiglio in seguito all'iniziativa di uno Stato membro la cui bilancia dei pagamenti correnti o dei movimenti di capitali sia in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà, oppure in seguito a iniziativa della Commissione grazie al ruolo conferitole dall'articolo 119 del trattato, che resta in vigore nella terza fase dell'Unione economica e monetaria per gli Stati membri che fruiscono di deroga [3].

[3] Ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE.

Esaminata la situazione dello Stato membro interessato, il Consiglio può decidere sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sull'importo e durata media, sulle modalità e sulle condizioni di politica economica a cui sarà subordinato il sostegno finanziario a medio termine. Inoltre, il Consiglio decide l'eventuale finanziamento da parte degli Stati membri di tutto o parte del sostegno finanziario a medio termine. Il meccanismo di sostegno finanziario consente non solo di accordare in tempi brevi una sostanziale assistenza finanziaria, ma anche, per il suo carattere condizionale, di rafforzare la fiducia dei mercati finanziari nella capacità del paese in difficoltà di risanare la propria situazione.

Dall'entrata in vigore del regolamento del Consiglio del 24 giugno 1988, il meccanismo unico è stato attivato due volte per due diversi Stati membri. Il primo ricorso a tale meccanismo, nel 1991, ha consentito di concedere un prestito di 2,2 miliardi di euro da versare in tre quote (di cui è stata erogata solo la prima, di 1 miliardo); la seconda decisione adottata dal Consiglio nel gennaio 1993, ai sensi del regolamento, riguardava la concessione di un prestito di 8 miliardi di euro erogabili in quattro quote (di cui sono state versate solo le prime due, ciascuna di due miliardi di euro).

Esame del meccanismo unico di sostegno finanziario

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento vigente, dal 1988 il Consiglio ha esaminato a più riprese, in base a relazioni della Commissione, previo parere del Comitato economico e finanziario [4] e previa consultazione del Parlamento europeo, se il meccanismo istituito risultasse ancora adeguato, nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che ne avevano determinato l'istituzione.

[4] Dal 1° gennaio 1999 è istituito un Comitato economico e finanziario, in sostituzione del Comitato monetario.

Nell'ottobre 1997, esaminando la relazione della Commissione sul meccanismo di sostegno finanziario, il Consiglio ha adottato conclusioni [5] secondo le quali il meccanismo continuava a rispondere alle esigenze che ne avevano determinato l'istituzione ma era peraltro opportuno riesaminare la questione tenendo conto della terza fase dell'Unione economica e monetaria.

[5] Sessione 2032 del Consiglio Ecofin, del 13 ottobre 1997.

Nella relazione [6] del novembre 1999 presentata al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esame del meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri, la Commissione si è espressa a favore del mantenimento di tale strumento, ritenendo tuttavia opportuno sopprimere l'opzione secondo la quale i prestiti concessi possono essere finanziati totalmente o in parte dagli Stati membri e riducendo da 16 a 12 miliardi di euro il massimale previsto.

[6] COM(1999)628 def. del 26.11.1999.

Nel suo parere [7] del 14 luglio 2000 su tale relazione della Commissione, il Comitato economico e finanziario ha dichiarato di condividere la posizione da questa assunta nelle sue conclusioni.

[7] Doc. CEF/ECFIN/312 def. del 31 maggio 1999.

Nel suo esame [8] della relazione della Commissione, il Parlamento europeo si è dichiarato favorevole al mantenimento dello strumento di sostegno finanziario ed a modifiche del quadro giuridico di riferimento di tale meccanismo, in modo da tener conto dell'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria. Il Parlamento ha espresso il proprio appoggio alla raccomandazione della Commissione di ridurre l'attuale massimale dei prestiti da 16 a 12 miliardi di euro e nel contempo ha chiesto alla Commissione di studiare la possibilità d'istituire un adeguato meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti dei paesi candidati, da includere nella strategia di preadesione.

[8] Relazione della Commissione per i problemi economici e monetari dell'11 ottobre 2000 (A5-0277/2000 finale).

Il Consiglio ha esaminato lo strumento di sostegno finanziario in base alla relazione della Commissione e ai pareri del Comitato economico e finanziario e del Parlamento europeo e ha presentato le proprie conclusioni nella sessione del 14 dicembre 2000. Il Consiglio si è dichiarato favorevole al mantenimento del meccanismo e all'adeguamento del quadro giuridico di riferimento. Inoltre, il Consiglio ha auspicato una modifica del regolamento attuale, così da prevedere il ricorso esclusivo al mercato dei capitali per finanziare i prestiti che vengono erogati nell'ambito del meccanismo in oggetto, e ha ritenuto opportuno ridurre il massimale da 16 a 12 miliardi di euro. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di presentare tempestivamente una proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 1969/88 in tal senso.

Osservazioni sui singoli articoli

L'articolo 1 prevede le seguenti modifiche:

- Dall'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria (1° gennaio 1999) possono ancora beneficiare del meccanismo in oggetto soltanto gli Stati membri ai quali è stata concessa la deroga alla partecipazione all'UEM.

- Data la considerevole riduzione del numero di Stati membri che possono beneficiare del meccanismo, il massimale dei prestiti da erogare viene ridotto da 16 a 12 miliardi di euro.

- Lo sviluppo delle tecniche finanziarie in uso sui mercati dei capitali e presso le istituzioni finanziarie, ed inoltre l'intento di giungere a costi di finanziamento più vantaggiosi per gli Stati membri beneficiari, rendono auspicabile estendere l'autorizzazione della Commissione di effettuare "operazioni di scambio di debiti e/o di tassi di interesse" (operazioni di swap).

L'articolo 2 riguarda ora specificamente gli Stati membri beneficiari di deroga, e precisa uno dei ruoli assunti per l'attuazione del meccanismo dal "Comitato economico e finanziario" (che ha sostituito il "Comitato monetario" dall'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, come stabilito all'articolo 114, paragrafo 2 del trattato).

Gli articoli 3 e 4 precisano le modalità d'attuazione del meccanismo, tenuto conto della nuova numerazione degli articoli del trattato in seguito alla ratifica del Trattato di Amsterdam.

L'articolo 5 precisa il ruolo rispettivo della Commissione e del Comitato economico e finanziario nel verificare le misure di politica economica che dovrà adottare lo Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità.

L'articolo 6 introduce il principio della compatibilità fra i prestiti concessi nell'ambito rispettivamente del meccanismo e dell'apertura di una linea di credito a brevissimo termine eventualmente accordata dalla Banca centrale europea. Tale apertura è stata prevista nell'accordo del 1° settembre 1998 tra la Banca centrale europea e le banche centrali statali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, riguardante le modalità di funzionamento del meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria.

L'articolo 7 precisa le modalità per contrarre e concedere prestiti nell'ambito del meccanismo in oggetto, integrando come segue le modalità previste nel regolamento n. 1969/88:

- L'articolo 1 della presente proposta prevede di estendere l'autorizzazione della Commissione ad effettuare operazioni di scambio di debiti e/o di tassi di interesse (swap). Se, per ottenere costi di finanziamento più vantaggiosi, la Commissione sceglie di trasformare i prestiti contratti in scambi di debiti e/o di tassi d'interesse, nell'operazione di finanziamento dei prestiti concessi viene introdotto un rischio commerciale, derivante esclusivamente dal rischio d'inadempienza della controparte dell'operazione di swap conclusa dalla Commissione. Va osservato che il rischio è più grave quando le operazioni di swap concluse implicano uno scambio di capitali (swap di valuta) piuttosto che soltanto uno scambio del tipo di tasso d'interesse (swap di tassi d'interesse).

Per ridurre al minimo questo rischio per la Comunità europea, la Commissione seleziona accuratamente le controparti delle sue operazioni di swap in base alle analisi del loro rischio di credito (in termini di solvibilità e di liquidità) effettuate da agenzie di rating specializzate in questo settore (per esempio Standard&Poor's, Moody's). Sulla scorta delle analisi di queste società di rinomanza internazionale, per le sue operazioni di swap la Commissione sceglie esclusivamente controparti che abbiano ottenuto un buon rating di credito.

- A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento, il Consiglio decide sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sulla durata media, l'importo complessivo e l'ammontare delle quote successive che consentano allo Stato membro beneficiario di ottenere l'importo complessivo del prestito. La definizione di tali modalità da parte del Consiglio lascia un margine di manovra per quanto riguarda le modalità delle quote da versare, in particolare la valuta, la scadenza e il tipo di tasso d'interesse.

Quando intenda riscuotere una quota del prestito complessivo accordatogli dalla Comunità nell'ambito del meccanismo in oggetto, lo Stato membro beneficiario può comunicare alla Commissione i suoi desiderata riguardo alle modalità suddette, e la Commissione procederà a versamenti in modo quanto più possibile rispondente alla richiesta. Tuttavia, se i desiderata risultino poco opportuni o irrealizzabili date le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati, la Commissione si riserva la possibilità d'informarne lo Stato membro beneficiario e di proporre per il finanziamento soluzioni alternative.

L'articolo 8 definisce il metodo di calcolo degli importi da imputare sul massimale dei prestiti da concedere nell'ambito del meccanismo.

L'articolo 9 indica il processo decisionale da seguire per accordare prestiti nell'ambito del meccanismo.

L'articolo 10 affida alla Commissione la gestione dei prestiti.

Il regolamento n. 1969/88 affidava la gestione di tali prestiti al Fondo europeo di cooperazione monetaria. Con l'inizio della seconda fase dell'Unione economica e monetaria, il Fondo europeo di cooperazione monetaria è stato dissolto a norma dell'articolo 117, paragrafo 2 del trattato, e i suoi compiti sono stati assunti dall'Istituto monetario europeo, costituito ai sensi del medesimo articolo.

L'articolo 123, paragrafo 2 del trattato prevede che la Banca centrale europea, non appena istituita, assuma se necessario i compiti dell'Istituto monetario europeo, che nello stesso momento viene posto in liquidazione. A norma di tali disposizioni, da allora la Banca centrale europea è responsabile della gestione dei prestiti previsti nell'ambito del meccanismo di sostegno a medio termine. Tuttavia, dato il suo carattere essenzialmente amministrativo, tale gestione non rientra fra i compiti essenziali affidati alla BCE. Quindi, a fini di semplificazione e di efficacia si raccomanda di affidare alla Commissione anche la gestione della concessione dei prestiti (considerato che la Commissione gestisce, a nome della Comunità europea, la procedura finalizzata a contrarre i corrispondenti prestiti).

L'articolo 11 precisa con quale frequenza la Commissione presenterà una relazione intesa ad accertare se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato, nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che ne hanno determinato l'istituzione. Le modifiche rispetto al regolamento n. 1969/88 sono esposte qui di seguito.

- Nel regolamento era stabilita la data entro la quale la Commissione doveva presentare la prima relazione sul meccanismo in oggetto. Il Consiglio ha poi stabilito le date per le relazioni successive. Sembra più opportuno che la periodicità con la quale la Commissione dovrà presentare le sue relazioni venga stabilita nel regolamento.

- Il regolamento prevede attualmente che la relazione della Commissione sul meccanismo di sostegno a medio termine formi oggetto di parere del Comitato economico e finanziario e di consultazione del Parlamento europeo, prima che il Consiglio possa procedere al suo esame. Dato il carattere essenzialmente tecnico della relazione della Commissione, ai fini dell'efficienza sembra opportuno limitarsi a consultare il Comitato economico e finanziario prima di presentare la relazione al Consiglio.

L'articolo 12 abroga il regolamento (CEE) n. 1969/88.

2001/0062 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [9], presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

[9] GU C del , p. .

visto il parere del Parlamento europeo [10],

[10] GU C del , p. .

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma del trattato prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, il Consiglio gli conceda un concorso reciproco, in seguito a raccomandazione trasmessagli dalla Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario. L'articolo 119 non definisce lo strumento d'applicazione del concorso reciproco previsto.

(2) È necessario che a un'operazione di prestito a uno Stato membro si possa procedere in tempo per consentirgli di adottare tempestivamente e in normali condizioni di cambio le misure di politica economica tali da prevenire il manifestarsi di una crisi acuta nella bilancia dei pagamenti e da sostenere i suoi sforzi di convergenza.

(3) Ogni operazione di prestito a uno Stato membro deve essere subordinata all'adozione da parte sua di misure di politica economica tali da ristabilire od assicurare una situazione sostenibile della sua bilancia dei pagamenti e commisurate alla gravità e all'evolversi della situazione di questa.

(4) È necessario prevedere in anticipo procedure e strumenti adeguati per consentire alla Comunità e agli Stati membri di fornire in tempi brevi, se necessario, un sostegno finanziario a medio termine, in particolare quando le circostanze esigano un'azione immediata.

(5) Per assicurare il finanziamento del sostegno accordato, la Comunità deve essere in grado di avvalersi del suo credito per prendere a prestito fondi da mettere a disposizione, in forma di prestiti, degli Stati membri interessati. Operazioni di questo tipo sono necessarie per conseguire gli obiettivi della Comunità quali sono definiti nel trattato, in particolare lo sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità.

(6) A tale scopo è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio [11] un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

[11] GU L 178 dell'8.7.1988.

(7) Dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri partecipanti al sistema della moneta unica non possono più beneficiare del sostegno finanziario a medio termine. Nondimeno, è necessario preservare il meccanismo di sostegno finanziario per rispondere non soltanto alle esigenze potenziali degli Stati membri ai quali si applica attualmente una deroga per la partecipazione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, ma anche alle esigenze dei nuovi Stati membri, sintantoché non abbiano adottato la moneta unica.

(8) L'introduzione della moneta unica ha comportato una consistente riduzione del numero di Stati membri che possono ricorrere al meccanismo in oggetto, il che giustifica una riduzione dell'attuale massimale di 16 miliardi di euro. Tuttavia, il massimale dei prestiti da concedere va mantenuto a un livello abbastanza alto da consentire di far fronte in misura adeguata alle esigenze simultanee di più Stati membri. Una riduzione del massimale da 16 a 12 miliardi di euro sembra di natura tale da rispondere a tali preoccupazioni.

(9) L'evidente squilibrio tra il numero di paesi potenzialmente beneficiari dei prestiti nella terza fase dell'Unione economica e monetaria e il numero di paesi che possano finanziare tali prestiti rende difficile continuare ad assicurare il finanziamento diretto dei prestiti che vengono concessi da parte dell'insieme degli altri Stati membri. È quindi opportuno che i prestiti siano finanziati esclusivamente ricorrendo al mercato dei capitali o alle istituzioni finanziarie, che hanno raggiunto ormai uno stadio di sviluppo e di maturità tale da consentire la loro disponibilità per simili finanziamenti.

(10) Inoltre, sulla scorta dell'esperienza acquisita si devono precisare le modalità di utilizzo del meccanismo, tenendo conto anche dello sviluppo dei mercati finanziari internazionali nonché delle possibilità e delle costrizioni di ordine tecnico inerenti al ricorso a tali fonti di finanziamento.

(11) Spetta al Consiglio decidere sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sulla sua durata media, l'importo globale e l'ammontare delle quote successive. È opportuno tuttavia che le modalità di tali quote, in particolare la valuta, la durata e il tipo di tasso d'interesse, siano stabilite di comune accordo fra lo Stato membro beneficiario e la Commissione. Se ritenga che le modalità dei prestiti desiderate dallo Stato membro interessato comportino un finanziamento incompatibile con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati dei capitali o dalle istituzioni finanziarie, la Commissione deve essere in grado di proporre per il finanziamento modalità alternative.

(12) Per finanziare i prestiti che verranno concessi a norma del presente regolamento, la Commissione deve essere autorizzata a contrarre prestiti, a nome della Comunità europea, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie. Lo sviluppo delle tecniche di finanziamento in uso su tali mercati o presso tali istituzioni ha generalizzato il ricorso agli strumenti derivati, in particolare agli scambi di debiti e/o di tassi d'interesse (operazioni di swap). Perché i prestiti che verranno concessi nell'ambito del meccanismo in oggetto possano beneficiare di un costo di finanziamento più vantaggioso, la Commissione deve avere la possibilità di utilizzare anche tali strumenti finanziari.

(13) È necessario adattare di conseguenza il meccanismo di sostegno finanziario istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.

(14) Per l'adozione del presente regolamento, che prevede la concessione di prestiti comunitari unicamente mediante ricorso ai mercati dei capitali, escludendo il finanziamento di detti prestiti da parte degli altri Stati membri, il trattato non prevede altri poteri d'azione oltre a quelli di cui all'articolo 308.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene istituito un meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine inteso a consentire la concessione di prestiti a uno o più Stati membri che si trovano in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Possono beneficiare di tale meccanismo comunitario soltanto gli Stati membri ai quali è stata accordata deroga, ai sensi dell'articolo 122 del trattato, per la partecipazione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

L'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell'ambito di tale meccanismo è limitata a 12 miliardi di euro.

2. La Commissione è autorizzata, in applicazione di una decisione che il Consiglio adotterà a norma dell'articolo 3 e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, a contrarre prestiti a nome della Comunità economica europea sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, nonché scambi di debiti e/o di tassi d'interesse intesi a trasformare i prestiti contratti.

Articolo 2

Uno Stato membro beneficiario di deroga che intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, consulta preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri per esaminare, fra l'altro, le possibilità offerte dal meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine. Tale consultazione avviene in sede di Comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. Il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine può essere attivato dal Consiglio per iniziativa:

(a) della Commissione, che agirà a norma dell'articolo 119 del trattato in accordo con lo Stato membro che desidera ricorrere al finanziamento comunitario;

(b) di uno Stato membro che si trova in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali.

2. Previo esame della situazione dello Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine e del programma di riassetto o di accompagnamento da esso presentato a sostegno della sua domanda, il Consiglio decide, di norma nel corso della medesima sessione:

(a) sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sul suo importo e durata media;

(b) sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine, nell'intento di ripristinare o assicurare una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;

(c) sulle modalità del prestito o della linea di credito, il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.

Articolo 4

In caso d'introduzione o reintroduzione, nel corso della durata del sostegno finanziario, di restrizioni ai movimenti di capitali in applicazione dell'articolo 120 del trattato, le condizioni e modalità del sostegno vengono riesaminate a norma dell'articolo 119 del trattato.

Articolo 5

La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto o di accompagnamento e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

Il Consiglio decide le eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.

Articolo 6

I prestiti che vengono accordati a titolo del sostegno finanziario a medio termine possono fungere da consolidamento di un sostegno accordato dalla Banca centrale europea nell'ambito della linea di credito a brevissimo termine.

Articolo 7

1. Le operazioni di assunzione e di corrispondente erogazione di prestiti, di cui all'articolo 1, vengono eseguite con la medesima data di valuta e non devono comportare per la Comunità né modifica della scadenza né rischio di cambio o di tasso d'interesse né qualsiasi altro rischio commerciale.

Se i prestiti contratti dalla Comunità formano oggetto di scambio di debiti o di tassi d'interesse, il rischio commerciale insito in un'operazione di tal genere deve esser ridotto al minimo, mediante ricorso a una controparte avente un rating di credito molto elevato.

Le operazioni relative a prestiti contratti, da pagare o da rimborsare nella moneta di uno Stato membro che beneficia di deroga possono esser concluse soltanto previa consultazione delle autorità competenti di tale Stato.

Le modalità delle quote che la Comunità eroga successivamente nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario vengono negoziate fra lo Stato membro e la Commissione. Se la Commissione ritiene che le modalità desiderate dallo Stato membro comportino finanziamenti comunitari incompatibili con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati finanziari o tali da compromettere su questi medesimi mercati la reputazione della Comunità in quanto mutuataria, essa si riserva il diritto di opporre un rifiuto e di proporre una soluzione alternativa.

Se uno Stato membro beneficia di un prestito comprendente una clausola di rimborso anticipato e decide di avvalersi di questa facoltà, la Commissione adotta le disposizioni necessarie.

2. A richiesta dello Stato membro debitore e se le circostanze consentono di migliorare il tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere a modifiche del finanziamento o alla revisione delle condizioni finanziarie relative alla totalità o ad una parte dei prestiti concessi inizialmente.

Le operazioni di modifica o revisione vanno effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non devono portare a una proroga della durata media dei prestiti che ne formano oggetto né a un aumento dell'importo, al tasso di cambio vigente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

3. Le spese a cui la Comunità deve far fronte per concludere ed effettuare ogni operazione sono a carico dallo Stato membro beneficiario.

4. Il Comitato economico e finanziario viene informato dello svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma e al paragrafo 2, primo comma.

Articolo 8

Per l'applicazione dei massimali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, le operazioni di prestito sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui vengono concluse. Le operazioni di rimborso sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui è stato concluso il corrispondente prestito.

Articolo 9

Il Consiglio adotta le decisioni di cui agli articoli 3 e 5 a maggioranza qualificata, in base a una proposta presentatagli dalla Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario.

Articolo 10

La Commissione adotta le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti.

Articolo 11

Il Consiglio esamina ogni tre anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 1969/88 è abrogato.

Articolo [13...]

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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