EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001IE0933

Parere del Comitato economico e sociale sul tema "I diritti dell'uomo sul lavoro"

GU C 260 del 17.9.2001, p. 79–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001IE0933

Parere del Comitato economico e sociale sul tema "I diritti dell'uomo sul lavoro"

Gazzetta ufficiale n. C 260 del 17/09/2001 pag. 0079 - 0085


Parere del Comitato economico e sociale sul tema "I diritti dell'uomo sul lavoro"

(2001/C 260/14)

Nel corso della sessione plenaria del 30 novembre 2000, il Comitato economico e sociale, ha deciso, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema di cui sopra.

Conformemente all'art. 11, par. 4, e all'art. 19, par. 1, del Regolamento interno, il Comitato ha istituito un Sottocomitato con l'incarico di preparare i lavori in materia.

Il Sottocomitato ha formulato il progetto di parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Putzhammer e del correlatore Gafo Fernandez, in data 11 giugno 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, nel corso della 383a sessione plenaria dell'11 e 12 luglio 2001 (seduta dell'11 luglio), con 120 voti a favore, 10 contrari e 23 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. In data 18 ottobre 2000 il Commissario Lamy ha chiesto al Comitato economico e sociale europeo di elaborare un parere esplorativo sul tema "I diritti dell'uomo sul lavoro".

2. Scopo del parere

2.1. Scopo principale del parere è esporre il punto di vista del Comitato sul tema "Commercio e sviluppo sociale", con l'ausilio di una consultazione della società civile, e farlo confluire nella posizione negoziale dell'Unione europea. Il Comitato ha già affrontato questa problematica in diversi pareri.

2.2. Si potrebbe quindi, specie sulla base di un'analisi dei complessi rapporti fra commercio e sviluppo sociale e fra commercio e lotta contro la povertà, elaborare un approccio globale e chiarire quindi che le norme fondamentali sul lavoro non sono e non devono essere viste dai paesi in via di sviluppo come una politica protezionistica surrettizia da parte dei paesi industrializzati.

2.3. Potrebbe inoltre essere interessante verificare i rapporti fra norme sociali e flussi commerciali e l'interazione fra crescita economica e miglioramento delle condizioni di lavoro.

3. Temi prioritari affrontati nel parere

3.1. Analisi

Il commercio internazionale ha bisogno di regole internazionali, tra cui i diritti fondamentali dei lavoratori. Inoltre, le ampie ripercussioni della globalizzazione sul mondo del lavoro hanno reso più acceso il dibattito sui diritti fondamentali dei lavoratori.

3.1.1. Dopo la seconda guerra mondiale il rapporto intercorrente fra commercio e sviluppo sociale rappresentava un importante aspetto delle relazioni esterne fra i paesi, che venne sancito come principio anche nella Carta dell'Avana dell'Organizzazione per il commercio internazionale. L'accordo doganale e commerciale del 1948 (GATT) diede tuttavia la priorità essenzialmente alla liberalizzazione del commercio quale strumento per la promozione della crescita e dell'occupazione.

3.1.2. Il Comitato sottolinea l'importanza del libero commercio per la crescita economica mondiale. La crescita economica contribuisce in modo fondamentale alla prosperità in termini di ricchezza e di creazione di posti di lavoro e alla riduzione della povertà. Ma è necessario creare le condizioni quadro per una crescita che consenta di conseguire questi obiettivi. A tale proposito il Comitato afferma l'importanza di una crescita sostenibile e socialmente responsabile.

3.1.3. I dati dell'OMC indicano che i paesi in via di sviluppo (eccetto i paesi in stato di guerra e gli ex- Stati comunisti) che partecipano al libero scambio mondiale hanno registrato una crescita delle esportazioni la cui media annua è passata dal 4,3 % negli anni '80 al 6,4 % negli anni '90. Se è vero che la percentuale delle esportazioni rispetto al PIL dei paesi in via di sviluppo è complessivamente aumentata, tale aumento riguarda però solo 13 paesi (tre in America latina e dieci in Estremo oriente e nel Sud-est asiatico). Quanto alla loro forza economica e al livello di sviluppo questi ultimi si sono avvicinati ai paesi industrializzati avanzati. Negli altri paesi in via di sviluppo le esportazioni riguardano soprattutto le materie prime e non i prodotti industriali. Una ragione è data dalla modesta apertura dei mercati dei paesi sviluppati ai prodotti agricoli dei paesi in via di sviluppo, mentre l'industria manufatturiera incontra difficoltà tecnologiche e ostacoli tecnici ad essere competitiva in tali mercati.

3.1.4. Il rapporto Unctad "Commercio e sviluppo" del 1997 mostra che l'accesso al mercato e la liberalizzazione del commercio non portano automaticamente ad una maggiore crescita economica nei paesi in via di sviluppo. Ciò è dovuto alla diminuzione del prezzo delle materie prime, alla crescita economica modesta nei paesi industrializzati negli anni '90, nonché alla rigidità dei programmi fiscali e di stabilizzazione dei prezzi dei paesi in via di sviluppo, che ha indebolito la domanda interna.

3.1.5. Interessi opposti e percezioni divergenti non possono mettere in dubbio il fatto che la globalizzazione dovrebbe portare ad un miglioramento generalizzato della qualità della vita. È tuttavia dimostrato che la crescita economica non comporta sempre un miglioramento degli indicatori dello sviluppo (per es. povertà, livello di istruzione, tasso di mortalità infantile, accesso generalizzato alle prestazioni sanitarie). Anche se una crescita più sostenuta continua ad imprimere la spinta necessaria ad un miglioramento della situazione occupazionale, essa non è automaticamente sinonimo di maggiore occupazione e di minore povertà. Vi sono diversi regimi di crescita. Se la crescita, come è avvenuto in Brasile, in Colombia, in Kenia o in Sudafrica, comporta grandi disparità sociali in termini di retribuzioni e di reddito, la povertà tende ad aumentare e, in seguito, la crescita è ostacolata(1).

3.1.6. In molte parti del mondo non si è riusciti a ridurre sensibilmente né la povertà né il divario tra i paesi poveri e quelli ricchi in termini di sviluppo e di benessere. Nel 1960 il prodotto interno lordo pro capite dei 20 Stati più ricchi del mondo era 18 volte superiore a quello dei 20 Stati più poveri. Nel 1995 il divario era salito a 37 volte. Oltre 80 paesi hanno oggi un reddito pro capite inferiore, in termini reali, a 10 anni fa(2).

3.1.7. Secondo il rapporto sull'occupazione mondiale per il 2000, un terzo della popolazione mondiale desiderosa di svolgere un lavoro rimane disoccupata o sottooccupata. Oltre tre miliardi di persone (ovvero circa la metà della popolazione mondiale) vivono oggi con meno di 2 dollari USA al giorno(3).

3.2. L'importanza di introdurre norme fondamentali sul lavoro quali principi di ordinamento economico e sociale

3.2.1. Molti fattori possono portare ad un miglioramento della situazione economica e sociale descritta nel capitolo precedente. Uno strumento importante sono ad esempio le norme fondamentali sul lavoro dell'OIL definite nel 1998 a livello internazionale, che

- promuovono la formazione di un'economia sociale di mercato, delle sue basi giuridiche e delle sue istituzioni;

- comportano un maggior riconoscimento delle associazioni di imprenditori e dei sindacati, contribuendo in tal modo a formare una società civile;

- tendenzialmente migliorano la posizione dei gruppi emarginati e la loro situazione sociale ed economica (lavoratori senza contratto, minori, donne, lavoro forzato);

- conseguono effetti distributivi positivi per le lavoratrici (nel settore formale).

3.2.2. Il commercio mondiale deve portare frutti per tutti. Non si deve arrivare ad una concorrenza rovinosa fra paesi in via di sviluppo, caratterizzata da vantaggi comparativi basati esclusivamente su salari più bassi e sullo sfruttamento della manodopera: in molti casi essi non possono infatti competere con la qualità di produzione dei paesi industrializzati. Per fare uscire i paesi più poveri da questo circolo vizioso, si devono porre le basi per una maggiore produttività e capacità d'innovazione, fattori che hanno come punto di partenza l'uomo nel mondo del lavoro. Il mancato rispetto della libertà di associazione e la violazione del diritto alla contrattazione collettiva non costituiscono dei veri vantaggi comparativi per i paesi in via di sviluppo.

Gli investimenti diretti stranieri preferiscono quindi i mercati dinamici che offrono un ambiente stabile. Secondo i dati dell'OCSE, ad eccezione di paesi quali la Cina e l'Indonesia, nel 1998 il 55 % degli investimenti stranieri diretti è stato effettuato in paesi in via di sviluppo con un contesto sociopolitico in miglioramento, come ad esempio Brasile, Messico e Singapore. Ai 48 paesi in via di sviluppo più poveri è andato invece complessivamente solo l'1 % degli investimenti stranieri diretti.

3.2.3. Le forme di lavoro minorile che comportano sfruttamento e il lavoro forzato impediscono uno sviluppo economico sostenibile in quanto determinano un'insufficiente qualificazione della popolazione. Si punta solo al vantaggio comparativo dei salari minimi o inesistenti, senza voler accrescere la produttività del lavoro. Sul mercato del lavoro la liberalizzazione del commercio e le nuove tecnologie hanno in ogni caso ridotto la domanda di manodopera scarsamente qualificata. Il ritmo dell'attività economica e il cambiamento tecnologico necessitano di innovazione e di sapere - il che significa che il capitale umano diventa sempre più importante. Un esempio di come sia possibile aiutare a rispettare il divieto del lavoro minorile è fornito dal Programma internazionale per l'abolizione del lavoro dei bambini (IPEC), avviato nel 1991. La comunità internazionale interpreta la partecipazione al programma IPEC come un segnale dell'impegno dei paesi interessati a favore dell'abolizione del lavoro minorile. È diventato il maggiore programma di cooperazione tecnica dell'OIL e dimostra che, con la volontà politica, le norme fondamentali sul lavoro possono essere attuate in modo trasparente tramite la cooperazione(4).

3.2.4. La dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro fa espresso riferimento ai lavoratori migranti che lavorano legalmente nello stato ospite. Molti di questi lavoratori operano in paesi o in settori economici nei quali sussistono particolari divieti per gli stranieri relativamente alla costituzione di sindacati o all'accesso a tali organizzazioni (per es. in Kuwait), una chiara delimitazione del campo di validità delle leggi sul lavoro (per es. nel Kirghistan) o eccessive limitazioni del mandato nelle organizzazioni professionali (per es. in Mauritania, in Nicaragua, nel Ruanda o in Venezuela). In tale contesto le norme fondamentali sul lavoro possono rappresentare una tutela minima globale per i lavoratori migranti(5).

3.2.5. La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva mettono i lavoratori nella condizione di poter ottenere un livello salariale corrispondente alla produttività del loro lavoro. Ciò non modifica le differenze fra i redditi dei lavoratori a livello mondiale, il cui livello può, tuttavia, convergere poco per volta. Continua quindi a sussistere un vantaggio comparativo. D'altro canto, la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva potrebbero rafforzare la capacità innovativa e l'occupabilità dei lavoratori, nonché il loro attaccamento a lungo termine alla stessa società.

3.2.6. Il rispetto delle norme fondamentali sul lavoro dell'OIL viene anche sempre più sostenuto dalla nuova coscienza dei consumatori, maggiormente interessati a prodotti i cui metodi di produzione rispondono ai criteri del commercio equo e solidale.

3.2.7. A livello sia multilaterale che bilaterale le norme internazionali sul lavoro sono sempre più spesso oggetto di trattative:

- al Vertice mondiale per lo sviluppo sociale del 1995 a Copenaghen i capi di Stato e di governo si sono impegnati a rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori:

- la libertà di associazione e il diritto di sciopero

- la libertà dal lavoro forzato o coatto

- il divieto del lavoro minorile

- le pari opportunità sul lavoro;

- alla Conferenza ministeriale tenuta a Singapore nel 1996 si è deciso di avviare una collaborazione fra i segretariati dell'OMC e dell'OIL sulla dimensione sociale del commercio mondiale; non si è però giunti ad una collaborazione effettivamente formale;

- nel 1998, con la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro, si è raggiunto un consenso a livello globale sulla necessità di un livello minimo generalmente accettato, per evitare che la concorrenza mondiale peggiori le condizioni di vita e di lavoro. Tale livello minimo è stato definito universalmente ed è solo ad esso che viene fatto riferimento in seguito. All'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) è stato assegnato il compito di fornire assistenza tecnica, programmi finanziari di aiuto e controllo delle Convenzioni dell'OIL ratificate per promuovere l'attuazione delle norme fondamentali sul lavoro. Ma anche nei paesi che non hanno ratificato le Convenzioni, l'OIL può analizzare la situazione relativa alle norme fondamentali sul lavoro. La ratifica delle Convenzioni dell'OIL conferisce loro il carattere delle norme costituzionali e finora circa 150 dei 184 Stati membri hanno sottoscritto in modo vincolante le 8 convenzioni fondamentali dell'OIL che rientrano nei 4 gruppi di norme sul lavoro menzionati sopra;

- sia il preambolo sia l'articolo 50 del nuovo Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000 contengono riferimenti in merito al rapporto tra gli scambi e le norme fondamentali sul lavoro. Gli obiettivi principali dell'accordo sono la lotta contro la povertà, uno sviluppo sostenibile e una graduale integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale, mentre i paesi ACP sono tenuti ad elaborare una strategia nel campo della politica di sviluppo;

- l'accordo di libero scambio tra l'UE e il Sudafrica e le direttive dell'UE per i negoziati in vista della conclusione di un accordo di libero scambio con il Mercosur includono per la prima volta delle norme fondamentali sul lavoro e il loro controllo in relazione al libero commercio;

- i sistemi delle preferenze generalizzate dell'UE e degli USA offrono incentivi supplementari ai paesi in via di sviluppo che rispettano le norme fondamentali sul lavoro.

- Le dimostrazioni successive alla Terza conferenza ministeriale di Seattle mostrano che i diritti fondamentali dell'uomo sul lavoro rappresentano un punto centrale del dibattito pubblico e non devono quindi scomparire dall'agenda politica.

3.2.8. L'attuazione delle norme fondamentali sul lavoro e la realizzazione di altri progressi in campo sociale nei paesi in via di sviluppo richiede tempo e denaro, per non parlare dell'impegno politico da parte dei governi e del sostegno della società civile a tale processo a livello mondiale. Il Comitato ritiene pertanto che sia necessario accompagnare molto gradualmente questo processo con misure di sostegno dell'Unione europea e di altri organismi internazionali.

3.3. L'impegno per una "Agenda sociale" nella prospettiva di una nuova tornata di negoziati

3.3.1. I paesi industrializzati si sforzano di far progredire la liberalizzazione del commercio in seno all'OMC e s'impegnano quindi a convincere i paesi in via di sviluppo a partecipare a novembre ad un nuovo ciclo di negoziati nel Qatar. Si dovrebbe trattare di un "round dello sviluppo" inteso a offrire particolari concessioni di mercato ai paesi in via di sviluppo e a sostenere l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale, affrontando l'aspetto dello sviluppo del commercio. Il Comitato è favorevole all'idea di un'"agenda sociale" internazionale e interistituzionale da elaborare parallelamente all'agenda dell'OMC. Le misure che seguono devono costituire componenti fondamentali di tale pacchetto di trattative.

3.3.1.1. Appoggio all'iniziativa di Kofi Annan "Il patto globale: una sfida per l'economia". L'OIL, con la maggior parte degli Stati membri e i rispettivi partner commerciali, cerca di convincere le imprese a rispettare gli standard minimi ambientali e lavorativi riconosciuti a livello internazionale. Il patto globale non va però inteso come un codice di comportamento e non contiene quindi nessuna procedura per vigilare sul rispetto dell'impegno assunto volontariamente dalle imprese. Si tratta comunque di un importante strumento di promozione di questi valori.

3.3.1.2. Garantire il rispetto delle norme internazionali di lavoro e ambientali, o di altro genere. L'idea è che un meccanismo di monitoraggio tale da associare i punti di contatto nazionali favorisca l'osservanza di tali orientamenti. Anche i codici di comportamento su base volontaria possono essere una valida alternativa per garantire un'attuazione efficace a livello di impresa.

3.3.1.3. Misure di sostegno, quali riconoscimenti internazionali o accesso preferenziale alle istituzioni internazionali di credito pubblico, alle imprese multinazionali che si impegnano a rispettare le norme internazionali sul lavoro mediante un codice di condotta vincolante concordato su base volontaria o mediante etichettature attestanti la sostenibilità sociale dei prodotti che obblighino a rispettare le norme internazionali sul lavoro di cui nella dichiarazione tripartita dell'OIL.

3.3.1.4. In linea di principio il rispetto delle norme internazionali sul lavoro e il relativo controllo dovrebbero essere progressivamente inseriti negli accordi bilaterali di libero scambio dell'Unione europea. L'attuale sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione europea garantisce vantaggi preferenziali ai paesi che rispettino le Convenzioni dell'OIL sulla libertà di associazione, sul diritto di sciopero e sull'età minima lavorativa (Convenzioni dell'OIL no 87, 98 e 138). Nel caso della Birmania, dopo un periodo di osservazione di 10 anni, l'Unione europea ha revocato i vantaggi preferenziali supplementari, dato che erano emerse gravi violazioni dei diritti dell'uomo dovute al lavoro forzato e al lavoro minorile. La leva economica degli incentivi deve essere rafforzata. Questo sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione europea che promette una riduzione dei dazi doganali ai paesi che rispettino le norme internazionali sul lavoro dev'essere approfondito ed ampliato mediante ulteriori incentivi. A tal fine si dovrebbero effettuare urgentemente degli studi di fattibilità.

3.3.1.5. L'iniziativa "Everything but Arms" decisa dal Consiglio dell'UE, ovvero l'immediata soppressione dei dazi dell'UE e delle limitazioni alle importazioni per i 49 paesi meno sviluppati del mondo, viene accolta con favore dal Comitato come importante passo per andare incontro ai paesi in via di sviluppo. In futuro tali concessioni devono essere estese ulteriormente in connessione con il rispetto delle norme fondamentali dell'OIL.

3.3.1.6. Nella prossima tornata negoziale dell'OMC con i paesi in via di sviluppo vanno inseriti nell'agenda negoziale altri aspetti che li aiutino a migliorare la loro situazione economica e sociale, tra cui

- la rinegoziazione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS);

- un migliore accesso al mercato per le esportazioni dei paesi in via di sviluppo;

- un esonero globale, subordinatamente al rispetto di taluni requisiti obiettivi e verificabili, dei paesi in via di sviluppo da determinati obblighi di liberalizzazione conformemente alle norme OMC per tener conto in misura adeguata del diverso grado di sviluppo;

- sostegno ai paesi in via di sviluppo nell'utilizzo del meccanismo per la composizione delle controversie relative al commercio;

Il Comitato si soffermerà su queste raccomandazioni in un parere che sta elaborando sulla "Preparazione della 4a Conferenza ministeriale dell'OMC nel Qatar - Posizione del CES".

3.3.2. In considerazione del suddetto pacchetto negoziale, risulta chiaro che il tema delle norme fondamentali sul lavoro non è e non deve essere interpretato dai paesi in via di sviluppo come una politica protezionistica dei paesi industrializzati. Se l'Unione europea inserisce il rispetto delle norme fondamentali sul lavoro fra i punti importanti della sua agenda politica, allora deve naturalmente condurre una politica basata su questi principi ed attuarli essa stessa e nelle sue relazioni esterne.

3.3.3. Tutte le organizzazioni internazionali quali l'OIL, l'FMI, l'OMC, l'Unctad e altre che esercitano un'influenza diretta sulla politica dei paesi in via di sviluppo devono assumere una responsabilità sociale. Negli ultimi trent'anni il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno impresso ai paesi in via di sviluppo un indirizzo orientato primariamente all'offerta, subordinando la concessione di prestiti, il sostegno agli investimenti diretti e la cancellazione dei debiti dei paesi poveri bisognosi di riforme, all'adozione di una pertinente politica monetaria, fiscale e salariale restrittiva con la quale si sarebbero dovuti ridurre l'inflazione e i deficit della bilancia dei pagamenti. I programmi di adeguamento strutturale, ovvero la privatizzazione del settore pubblico e la deregolamentazione dei mercati dei prodotti e dei fattori, avrebbero dovuto aumentare il libero commercio e l'efficienza dei mercati. I risultati sono stati limitati in quanto si è conseguita al massimo una crescita economica e occupazionale debole, in parte perfino negativa, contestualmente a un aumento dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo e a un aggravarsi delle disparità dei redditi e quindi della povertà. Tale esito è da attribuirsi anche al limitato sostegno inteso ad accompagnare tali misure con un miglioramento nella capacità di governare tali paesi. Per garantire uno sviluppo economico sostenibile nei paesi in via di sviluppo occorrerà, sulla scorta di queste esperienze, dotare i programmi di adeguamento strutturale delle istituzioni finanziarie internazionali di una "dimensione sociale" (la sola che possa consentire di tener conto della situazione sociale in questi paesi), nonché insistere sul "buon governo" nei paesi interessati. Ciò comprende anche misure di sostegno da parte dei paesi industrializzati per programmi di riduzione del debito.

3.3.4. Per quanto riguarda la società civile, il fermo impegno dell'Unione europea per un'agenda sociale deve essere il punto di partenza per includere le norme fondamentali sul lavoro nei negoziati per un rinnovamento del sistema del commercio internazionale. Per l'introduzione di tali norme minime si dovrebbero concedere ai paesi in via di sviluppo sia aiuti tecnici e finanziari che adeguati periodi transitori. I comitati consultivi misti per gli accordi di libero scambio dell'UE o altri forum potrebbero rappresentare un importante aiuto tecnico a tale scopo. Nel contesto globale esistono già alcuni comitati consultivi misti, come ad esempio gli incontri degli ambienti socioeconomici ACP-UE, i vertici euromediterranei dei consigli economici e sociali ed istituzioni analoghe, incontri periodici con il Forum economico e sociale del Mercosur e il Forum CES del dialogo sociale con il Cile. Lo stesso dicasi per le relazioni con l'India e con alcuni dei paesi candidati.

3.4. In che modo il sistema internazionale può promuovere al meglio l'applicazione universale delle norme fondamentali sul lavoro, compreso un confronto positivo con la liberalizzazione degli scambi degli investimenti?

3.4.1. L'articolazione delle norme fondamentali sul lavoro come principio di precauzione potrebbe tradursi in una dichiarazione comune di un numero quanto più alto possibile di membri dell'OIL-OMC.

3.4.2. A tal fine è assolutamente necessaria una verifica del rapporto fra misure commerciali, liberalizzazione del commercio e norme fondamentali sul lavoro, come proposto nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 1999, in un forum permanente fra l'OIL e l'OMC. Il Comitato ritiene che, per rendere tale forum effettivamente rappresentativo, occorra aprirlo a istituzioni internazionali in materia di sviluppo e/o finanziarie quali l'Unctad, il PNUS, la Banca mondiale. I lavori del forum permanente dovrebbero essere condotti coinvolgendo anche le parti sociali internazionali e altre parti della società civile.

3.4.3. Occorre conferire a tale forum permanente la competenza analizzare la correlazione tra liberalizzazione del commercio e sviluppo sociale, al fine di individuare le migliori pratiche e concordare gli strumenti per promuovere un sistema di scambi favorevole allo sviluppo sociale.

4. Programmazione dei lavori del Sottocomitato e relativo seguito

4.1. Considerata la dimensione internazionale del tema e la necessità di avviare un dialogo con i rappresentanti dei paesi terzi, il Sottocomitato ha lavorato in collaborazione con i diversi gruppi del Comitato che mantengono rapporti regolari con tali paesi:

4.1.1. il partenariato euromediterraneo: è in fase di elaborazione una relazione informativa del Comitato sul tema "Commercio internazionale e sviluppo sociale" ed è stata organizzata un'audizione della società civile organizzata egiziana il 5 maggio 2001 ad Alessandria;

4.1.2. le relazioni ACP-UE: il Comitato e i rappresentanti dei paesi ACP stanno elaborando un contributo tematico su "Commercio equilibrato e sviluppo economico e sociale"; è stata organizzata un'audizione degli ambienti economici e sociali di 15 paesi caraibici il 22 e 23 maggio 2001 a Santo Domingo;

4.1.3. l'Associazione internazionale dei consigli economici e sociali e istituzioni analoghe composta di quasi 40 organizzazioni provenienti da varie parti del mondo: quest'anno l'associazione si occupa del tema "Controllare la globalizzazione - un'esigenza per i gruppi più deboli", sul quale il Comitato ha recentemente adottato una relazione informativa (CES 326/2001 fin riv.).

4.1.4. Nel quadro del parere sono state organizzate diverse audizioni, in particolare quella svoltasi a Ginevra presso la sede dell'OIL, con la partecipazione di rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro provenienti dall'Africa, dall'Asia e dall'America latina.

4.2. Si propone di presentare il parere "I diritti umani sul lavoro" in diversi forum nel quadro dell'attuazione della strategia e di proseguire il dialogo avviato con i rappresentanti dei paesi terzi in tale ambito.

4.3. L'Ufficio di presidenza del Comitato ha proposto di organizzare un convegno finale a Bruxelles allo scopo di rendere noti ai mezzi di comunicazione i lavori del Comitato in materia.

Bruxelles, 11 luglio 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) "Globale Trends bei Arbeit, Beschäftigung und Einkommen - Herausforderungen für die soziale Entwicklung" (Tendenze globali in materia di lavoro, occupazione e redditi - Sfide per lo sviluppo sociale), Werner Sengenberger, OIL 2001, Ginevra.

(2) "Globale Trends bei Arbeit, Beschäftigung und Einkommen - Herausforderungen für die soziale Entwicklung" (Tendenze globali in materia di lavoro, occupazione e redditi - Sfide per lo sviluppo sociale), Werner Sengenberger, OIL 2001, Ginevra.

(3) World Employment Report 2001 (Rapporto dell'OIL 2001 sull'occupazione nel mondo) "Life at Work in the Information Economy" ("Vita lavorativa nell'economia dell'informazione"), Ginevra 2001.

(4) Per quanto riguarda il divieto del lavoro minorile, si tratta della definizione di determinati lavori che comportano sfruttamento, come ad esempio la tratta di bambini schiavi in alcuni paesi africani.

(5) Relazione generale nel quadro delle misure adottate in seguito alla dichiarazione dell'OIL, Ginevra 2000.

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamento respinto

Nel corso del dibattito il seguente emendamento, che ha ottenuto più del 25 % dei suffragi espressi, è stato respinto.

Punto 3.3.4

Sostituire con quanto segue la seconda parte del primo periodo:

"... il punto di partenza per promuovere sul piano internazionale l'applicazione universale delle norme fondamentali sul lavoro."

Motivazione

Evidente.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 47, voti contrari: 85, astensioni: 4.

Top