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Document 51999DC0752

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'attuazione della legislazione comunitaria sui rifuiti direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati e direttiva 86/278/CEE concernente i fanghi di depurazione per il periodo (1995 - 1997)

/* COM/99/0752 def. */

51999DC0752

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'attuazione della legislazione comunitaria sui rifuiti direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati e direttiva 86/278/CEE concernente i fanghi di depurazione per il periodo (1995 - 1997) /* COM/99/0752 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA SUI RIFIUTI Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati e direttiva 86/278/CEE concernente i fanghi di depurazione PER IL PERIODO 1995 - 1997

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA SUI RIFIUTI Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati e direttiva 86/278/CEE concernente i fanghi di depurazione PER IL PERIODO 1995 - 1997

INDICE

INTRODUZIONE

DIRETTIVA 75/442/CEE relativa ai rifiuti

I. Introduzione

II. Relazione basata sulle risposte al questionario

Allegato

DIRETTIVA 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

I. Introduzione

II. Relazione basata sulle risposte al questionario

DIRETTIVA 75/439/CEE concernente gli oli usati

I. Introduzione

II. Relazione basata sulle risposte al questionario

Allegato

DIRETTIVA 86/278/CEE concernente i fanghi di depurazione

I. Introduzione

II. Relazione basata sulle risposte al questionario

Allegato

CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di informare le altre istituzioni comunitarie, gli Stati membri e l'opinione pubblica sull'attuazione della legislazione sui rifiuti nel periodo 1995 - 1997, in particolare l'attuazione delle seguenti direttive:

- Direttiva 75/442/CEE [1] relativa ai rifiuti - Direttiva 91/689/CEE [2] relativa ai rifiuti pericolosi (che sostituisce la direttiva 78/319/CEE) - Direttiva 75/439/CEE [3] concernente l'eliminazione degli oli usati - Direttiva 86/278/CEE [4] concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

[1] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47 modificata dalla direttiva 91/156/CEE (GU L 78 del 18.3.1991, pag. 32).

[2] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

[3] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 31 modificata dalla direttiva 87/101/CEE (GU L 42 del 22.12.1986, pag. 43).

[4] GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.

Si tratta della prima relazione a norma dell'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE [5] per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente e concerne il periodo 1995 - 1997. La Commissione ha già pubblicato una relazione sull'attuazione delle direttive 75/439/CEE, 75/442/CEE, 78/319/CEE e 86/278/CEE per il periodo 1990 - 1994 [6].

[5] GU L 377 del 23.12.1991, pag. 48.

[6] COM(97) 23 def. del 27 febbraio 1997.

La direttiva 91/692/CEE prescrive che gli Stati membri presentino relazioni elaborate sulla base di questionari. I questionari relativi alle direttive 75/439/CEE sugli oli usati, 75/442/CEE sui rifiuti e 86/278/CEE sui fanghi da depurazione sono stati adottati con decisione 94/741/CE [7] della Commissione, del 24 ottobre 1994. Il questionario per la direttiva 91/689/CEE è stato adottato in ritardo [8] e gli Stati membri non erano legalmente tenuti a inviare la relativa relazione, ma sono stati invitati a farlo per garantire la continuità con la relazione precedente.

[7] GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42.

[8] GU L 256 del 19.9.1997, pag. 13.

La direttiva 91/692/CEE prevede che la Commissione pubblichi una relazione di sintesi per consentire agli Stati membri e alla Commissione di valutare i progressi compiuti nell'attuazione delle direttive sulla gestione dei rifiuti in tutta la Comunità e, nel contempo, fornire all'opinione pubblica informazioni sulla situazione dell'ambiente. Le relazioni degli Stati membri rappresentano la principale fonte di informazioni e, quindi, per questa relazione sono molto importanti la qualità e la puntualità con cui vengono forniti i dati nazionali.

Gli Stati membri dovevano presentare la propria relazione entro il 30 settembre 1998. Le relazioni austriaca, finlandese e danese sono pervenute nell'ottobre 1998. Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno inviato la propria relazione con ritardo a volte notevole.

Grecia, Italia e Spagna non hanno presentato alcuna delle relazioni richieste. Il Portogallo non ha inviato la relazione sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi e sugli oli usati, mentre i Paesi Bassi non hanno presentato la relazione sui fanghi di depurazione (situazione del maggio 1999). La Commissione ha avviato nei confronti di questi paesi le procedure previste dall'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea.

La tabella 1 presenta una panoramica dei contributi nazionali per questa relazione. La tabella 2 mostra la corrispondenza tra i livelli NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) e le unità amministrative nazionali citate nelle tabelle che seguono.

Cooperazione con il Centro tematico europeo sui rifiuti (European Topic Centre on Waste - ETC/W)

Per la prima volta la relazione concernente i rifiuti è stata elaborata in cooperazione con l'ETC/W, che ha curato in particolare la presentazione dei dati sui rifiuti forniti nei questionari.

Il Centro tematico è stato istituito nel giugno 1997 dall'Agenzia europea dell'ambiente per fornire consulenza all'Agenzia nell'espletamento dei suoi compiti e, specificatamente, per svolgere una parte del programma pluriennale di lavoro dell'Agenzia. Il Centro vantava già esperienza e aveva già avviato una stretta cooperazione con tutti gli Stati membri dell'Agenzia, attraverso la rete EIONET (European Environmental Information and Observation Network), la creazione, lo sviluppo e il coordinamento di una rete per la raccolta, il trattamento e l'analisi dei dati sull'ambiente e, in particolare, i Centri di riferimento nazionali per i rifiuti.

Nell'ambito della cooperazione con l'ETC/W saranno create basi di dati per le future relazioni. La cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e la Commissione in materia di relazioni è stata ora sancita dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1210/90 [9].

[9] GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1).

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 1: Panoramica dei dati ricevuti dagli Stati membri (maggio 1999)

// Dati non pervenuti

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2: Corrispondenza tra i livelli di NUTS e le unità amministrative nazionali

I totali nazionali relativi a un livello prendono in considerazione anche i livelli superiori (ad es. cfr. Belgio: nella NUTS 2 figurano 10 province e un'unità, Bruxelles, che rientra anche nella NUTS 1).

DIRETTIVA 75/442/CEE SUI RIFIUTI, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 91/156/CEE

I. INTRODUZIONE

La direttiva 75/442/CEE [10] rappresenta il quadro legislativo della politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Entrata in vigore nel 1977, è stata poi modificata dalla direttiva 91/156/CEE [11] per tener conto dei principi guida indicati nella strategia comunitaria relativa alla gestione dei rifiuti del 1989. Il riesame della strategia del 30 luglio 1996 [12] ne ha confermato i principali elementi adattandola ai requisiti previsti per il quinquennio successivo.

[10] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47.

[11] GU L 78 del 18.3.1991, pag. 32.

[12] COM(96) 399 def. del 30.7.1996.

Le principali disposizioni della direttiva 75/442/CEE, nel suo testo modificato, sono in particolare:

- la definizione del termine "rifiuto", ulteriormente sviluppata nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito mediante decisione 94/3/CE [13] della Commissione, e di altri termini relativi alla gestione dei rifiuti (articolo 1)

[13] GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15.

- la gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti: prevenzione dei rifiuti, ricupero, smaltimento sicuro (articoli 3 e 4)

- il principio della prossimità e dell'autosufficienza in materia di smaltimento definitivo dei rifiuti e la creazione di una rete integrata di impianti di smaltimento (articolo 5)

- l'obbligo, da parte degli Stati membri, di elaborare piani di gestione dei rifiuti, elemento fondamentale per la realizzazione di questa politica (articolo 7)

- la procedura di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di smaltimento e ricupero (articolo 9 e 10)

- il principio "chi inquina paga" (articolo 15)

- i requisiti concernenti le relazioni (articolo 16)

La relazione di sintesi che segue si basa sul questionario adottato con decisione 94/741/CE [14] della Commissione del 24 ottobre 1994. Ai sensi della direttiva 91/692/CEE [15], gli Stati membri erano tenuti a presentare la propria relazione sul periodo 1995 - 1997 entro il 30 settembre 1998. Poiché Grecia, Italia, Portogallo e Spagna non hanno inviato alcuna relazione, la relazione di sintesi si riferisce solo a undici Stati membri. In Belgio non esiste una legislazione federale sui rifiuti che recepisca questa direttiva. Ciascuna delle tre regioni (Vallonia, Fiandre e Bruxelles) attua la legislazione europea in materia di rifiuti in maniera indipendente. Solo la Vallonia e le Fiandre hanno presentato la relazione.

[14] GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42.

[15] GU L 377 del 23.12.1991, pag. 48.

Oltre all'elemento di cui alla prima parte del questionario (RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE), per tutti i 15 Stati membri è stata valutata l'attuazione della definizione di rifiuto e del Catalogo europeo dei rifiuti.

II. RELAZIONE BASATA SULLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO (DECISIONE 94/741/CE DELLA COMMISSIONE)

RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE

1. Diritto nazionale

Gli undici Stati membri che hanno presentato le proprie relazioni (due regioni del Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito) hanno confermato di aver fornito alla Commissione informazioni particolareggiate sulle leggi e i regolamenti attualmente in vigore che recepiscono nel diritto nazionale la direttiva 75/442/CEE (versione modificata) relativa ai rifiuti.

Definizione di "rifiuto" e Catalogo europeo dei rifiuti - Articolo 1, lettera a)

Ai sensi della direttiva 75/442/CEE, per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (articolo 1, lettera a), primo comma). In applicazione dell'articolo 1, lettera a), secondo comma, la Commissione ha adottato la decisione 94/3/CE che istituisce il Catalogo europeo dei rifiuti (CER).

Da molto tempo ormai la mancanza di convergenza nelle definizioni nazionali e la mancanza di conformità al diritto comunitario rappresentano un grosso problema nel campo della gestione dei rifiuti. Secondo la Commissione la divergenza tra le nozioni di rifiuto adottate dai vari Stati membri e la redazione di elenchi diversi dei rifiuti ostacolano notevolmente l'attuazione della legislazione comunitaria e intaccano il duplice obiettivo perseguito dalla definizione comunitaria dei rifiuti, vale a dire la protezione dell'ambiente e il funzionamento del mercato interno.

Dal 1996 la maggior parte degli Stati membri ha deciso di recepire la definizione comunitaria di "rifiuto", ma permangono ancora alcune divergenze di diversa natura, che vanno da dettagli specifici senza alcun impatto rilevante in termini pratici fino a notevoli deviazioni dal diritto comunitario.

Secondo la Commissione, per conformarsi alla definizione comunitaria di rifiuto, specificatamente alla definizione di "rifiuto" di cui all'allegato I della direttiva 75/442/CEE del Consiglio e al Catalogo europeo dei rifiuti, tre elementi devono essere recepiti nella legislazione nazionale.

Partendo da tale base, la Commissione nota che solo cinque Stati membri (Danimarca [16], Finlandia [17], Italia [18], Spagna [19] e Svezia [20]) hanno correttamente recepito tutti gli elementi pertinenti della definizione di "rifiuto".

[16] Regolamento n. 299 del ministero dell'Ambiente, del 30 aprile 1997, sui rifiuti.

[17] Legge sui rifiuti 1072/1993. Decreto sui rifiuti 1390/1993. Decisione del ministero dell'Ambiente 867/1996 relativa all'elenco dei rifiuti più comuni e dei rifiuti pericolosi.

[18] Decreto legislativo n. 22 sull'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, del 5 febbraio 1997.

[19] Legge 10/1998 sui rifiuti, del 21 aprile.

[20] Codice ambientale (SFS 1998:808) dell'11 giugno 1998 (entrata in vigore: 1º gennaio 1999). Ordinanza (SFS 1998:902) del 26 giugno 1998.

In Belgio, le Fiandre [21] e la Vallonia [22] hanno recepito correttamente i tre elementi della definizione, mentre la regione di Bruxelles [23] non ha introdotto il Catalogo europeo dei rifiuti.

[21] Decreto del 20 aprile 1994, che modifica il decreto del 2 luglio 1981 concernente la gestione dei rifiuti. Ordinanza del governo fiammingo che istituisce il regolamento fiammingo sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti (VLAREA) del 17 dicembre 1997.

[22] Decreto sui rifiuti del 27 giugno 1996. Ordinanza del governo vallone, del 10 luglio 1997, che istituisce un catalogo dei rifiuti.

[23] Ordinanza sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti, del 7 marzo 1991.

L'Austria non ha recepito correttamente la definizione comunitaria di rifiuto. Nel diritto austriaco per rifiuto si intendono "[_] beni mobili di cui il proprietario o detentore intendano disfarsi o di cui si sono disfatti o per i quali la qualifica e il trattamento come rifiuti sono necessari in vista del pubblico interesse. Nelle eccezioni a questa definizione rientrano merci nuove ancora in uso e merci che vengono utilizzate o riciclate nello stesso posto in cui vengono prodotte. Sono previste esenzioni specifiche per i rifiuti agricoli. Una merce qualificata come rifiuto e sottoposta a processo di ricupero (merce "vecchia") viene considerata rifiuto nella misura in cui essa, o le sostanze da essa ricuperate, sono state sottoposte a una procedura di utilizzazione o ricupero autorizzata". Gli oli usati non rientrano nella definizione di rifiuto [24].

[24] Articolo 2.1, legge sulla gestione dei rifiuti del 6 giugno 1990.

La Francia non ha recepito completamente la definizione comunitaria di rifiuto e il corrispondente allegato I sulle categorie di rifiuti né ha adottato il Catalogo europeo dei rifiuti. Secondo la legislazione francese per rifiuto si intende "[...] qualsiasi residuo del processo di produzione, trasformazione o utilizzazione, qualsiasi sostanza, materiale, prodotto o, più generalmente, qualsiasi bene mobile abbandonato o che il detentore intenda abbandonare". [25] È quanto meno dubbio se il termine "abbandonare" sia equivalente a "disfarsi"; in questa definizione manca inoltre il requisito della direttiva secondo cui una sostanza di cui il detentore debba disfarsi costituisca un rifiuto.

[25] Articolo 1.2, legge n. 75-633 sull'eliminazione dei rifiuti e il ricupero dei materiali, del 15 luglio 1975 (e successive modifiche).

I Paesi Bassi non hanno recepito la definizione di rifiuto che, ai sensi della legislazione olandese, è inteso come "tutte le sostanze, i preparati o altri prodotti di cui il detentore si disfi, intenda o debba disfarsi in vista del loro smaltimento o ricupero". [26] Nemmeno l'allegato I relativo alle categorie di rifiuti e il Catalogo europeo dei rifiuti sono stati recepiti nel diritto olandese.

[26] Articolo 1.1, legge sulla gestione ambientale (1993).

La Germania ha recepito l'allegato relativo alle categorie di rifiuti e il Catalogo europeo dei rifiuti ma si allontana dalla definizione comunitaria in quanto, nel diritto tedesco, per rifiuto si intendono "[...] tutti gli oggetti che rientrano in uno dei gruppi riportati nell'allegato I e di cui il possessore si disfi, intenda o debba disfarsi". I "Rifiuti destinati al ricupero" sono i rifiuti che vengono ricuperati; i rifiuti non ricuperati sono definiti "rifiuti destinati allo smaltimento". [27]

[27] Articolo 3.1, legge sulla riduzione, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti, del 27 settembre 1994.

La Grecia ha introdotto l'allegato I relativo alle categorie di rifiuti e il Catalogo europeo dei rifiuti, ma non ha recepito la definizione di rifiuto in quanto tale, prevedendo solo la definizione di "rifiuto solido" mediante un rimando alla definizione di rifiuto pericoloso. [28]

[28] Decisione 69728/824 sulle misure e le condizioni per la gestione dei rifiuti solidi, del 17 maggio 1996.

Il diritto irlandese ha recepito alla lettera la definizione comunitaria di rifiuto, introducendo tuttavia un elemento estraneo alla definizione comunitaria, vale a dire una presunzione iuris tantum secondo cui qualsiasi oggetto di cui ci si disfi come rifiuto è considerato un rifiuto. [29]

[29] Articolo 4.1. lettera a), legge sulla gestione dei rifiuti (Waste Management Act), 1996.

Il diritto del Lussemburgo definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato 1 della presente legge e, in generale, qualsiasi bene mobile abbandonato o che il detentore abbia deciso di abbandonare o di cui debba disfarsi. Ai sensi della presente legge sono considerati rifiuti anche i prodotti e le sostanze destinati al ricupero, finché essi, e le materie prime secondarie o l'energia ricavata dal trattamento di ricupero, non vengono reintrodotti nel circuito economico". [30] Il Catalogo europeo dei rifiuti non è stato recepito, mentre l'allegato I sulle categorie di rifiuti costituisce parte integrante del diritto lussemburghese.

[30] Articolo 3. lettera a), legge sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti, del 17 giugno 1994.

Il Portogallo ha introdotto nel proprio diritto la definizione di rifiuto e il Catalogo europeo dei rifiuti, mentre ha omesso di recepire l'allegato I sulle categorie di rifiuti. [31]

[31] Decreto legge 239/97 del 9 settembre 1997. Regolamento n. 818/97 del 5 settembre 1997.

Il Regno Unito ha recepito la definizione di rifiuto e l'allegato I sulle categorie di rifiuti, ma non ha ancora adottato il Catalogo europeo dei rifiuti. [32]

[32] Regolamenti sulla licenza della gestione dei rifiuti (Waste Management Licensing Regulations), 1994 (1994 No. 1056). Ordinanza sui rifiuti e il terreno contaminato (Irlanda del Nord) del 1997 (Waste and Contaminated Land (Northern Ireland) Order), del 26 novembre 1997. Statuto giuridico dell'Irlanda del Nord (Statutory Instruments of Northern Ireland), 1997 n. 2778 (N.I.19). Regolamenti sui rifiuti, della Pubblica sanità di Gibilterra (Gibraltar's Public Health Waste Regulations) del 1995.

2. Autorità competenti - Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri devono stabilire o designare le autorità responsabili dell'attuazione della direttiva.

La tabella 1 presenta una panoramica delle diverse strutture delle amministrazioni nazionali competenti per i rifiuti. Il numero di autorità e le rispettive competenze variano notevolmente nell'Unione europea.

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

1. Piani di gestione dei rifiuti - Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo (1), le autorità competenti devono elaborare piani di gestione dei rifiuti che contemplino, in particolare, il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire, i requisiti generali, le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare e i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento. L'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e l'articolo 14 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio richiedono inoltre piani di gestione dei rifiuti specifici per questi tipi di rifiuti. I piani di gestione dei rifiuti sono un elemento chiave dell'approccio seguito dalla Comunità in materia di rifiuti.

La tabella 2 presenta una sintesi dei piani di gestione dei rifiuti esistenti. I piani presentati variano notevolmente per struttura, contenuto e livello di dettaglio. Causa di tali divergenze è che questi piani vengono elaborati a un diverso livello nazionale, regionale e locale; un ulteriore motivo è riconducibile al diverso grado di esperienza degli Stati membri nella pianificazione della gestione dei rifiuti.

La qualità dei piani di gestione dei rifiuti nazionali nell'Unione europea è ancora insoddisfacente. In base ai piani notificati alla Commissione, sono state avviate varie procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri per inadempienza delle varie disposizioni sui piani di gestione dei rifiuti. La Grecia e il Lussemburgo non hanno ancora notificato alcun piano di gestione dei rifiuti. I piani di gestione dei rifiuti notificati dagli altri Stati membri, ad eccezione dell'Austria, non coprono tutti i tipi di rifiuti o l'intero territorio dello Stato membro. Dalle discussioni con gli Stati membri è emerso l'interesse ad avere orientamenti europei sulla pianificazione della gestione dei rifiuti. Il Centro tematico europeo sui rifiuti sta preparando un orientamento per i piani di gestione dei rifiuti che sarà un utile strumento per migliorare e adeguare il livello di pianificazione della gestione dei rifiuti di tutti gli attuali e futuri Stati membri.

La collaborazione tra Stati membri di cui all'articolo 7 paragrafo (2) è stata realizzata tra Finlandia, Norvegia e Svezia in merito allo smaltimento definitivo di rifiuti urbani e tra Regno Unito e Repubblica d'Irlanda in merito all'incenerimento di rifiuti ospedalieri nel Regno Unito.

2. Particolari sulla prevenzione e il ricupero dei rifiuti - Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 3 paragrafo (1) della direttiva e della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per promuovere la prevenzione (riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti) e il ricupero dei rifiuti (preferibilmente mediante riciclo, riutilizzo e ricupero di energia).

In Belgio, la regione delle Fiandre ha avviato tre programmi per promuovere la prevenzione dei rifiuti. Il primo concerne progetti volti ad individuare i problemi ambientali nei vari settori industriali e a formulare orientamenti. Il secondo programma concerne progetti volti a dimostrare la fattibilità delle misure preventive in almeno due aziende dello stesso settore e il terzo concerne la preparazione di inventari dei flussi di rifiuti e lo sviluppo di misure e piani di prevenzione dei rifiuti. La Vallonia ha fatto riferimento al piano di gestione dei rifiuti "plan wallon des déchets, Horizon 2010".

La Francia ha fatto riferimento all'attuazione giuridica, ma non ha fornito dettagli sulla realizzazione pratica.

Anche la Danimarca ha confermato il recepimento dell'articolo 3 nella legislazione generale sulla protezione dell'ambiente rimandando inoltre ai piani nazionali relativi alle tecnologie pulite e alla riutilizzazione dei rifiuti.

La Germania ha elencato i testi giuridici concernenti la prevenzione e il riciclo. L'obbligo basilare di minimizzare la produzione dei rifiuti e di ricuperarli viene dimostrato nel corso della procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della legge federale sul controllo delle immissioni. Per quanto riguarda l'informazione, le autorità locali devono fornire informazioni sui prodotti che riducono al minimo la generazione dei rifiuti e l'utilizzo di materiali riciclati; le imprese devono nominare un "consulente in materia di rifiuti" e le imprese specializzate possono controllare gli operatori nel campo della gestione dei rifiuti.

In Irlanda i piani di gestione dei rifiuti (ai sensi dell'articolo 7) devono contemplare obiettivi tesi a prevenire o minimizzare la produzione o la nocività dei rifiuti, specificando le misure da adottare per raggiungere detti obiettivi (sezione 22 della legge sulla gestione dei rifiuti (Waste Management Act) del 1996). Una persona che svolga un'attività agricola, commerciale o industriale, compresa la fabbricazione di qualsiasi prodotto, deve inoltre tenere debitamente conto della necessità di prevenire o ridurre al minimo la produzione di rifiuti, anche nella fase di progettazione del prodotto (sezione 28 della legge sulla gestione dei rifiuti (Waste Management Act) del 1996). Il ministro ha la facoltà di specificare misure di prevenzione e minimizzazione.

Il Lussemburgo ha attuato le misure con l'articolo 6 della legge sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti del 17 giugno 1994. Il ministero dell'Ambiente ha adottato le seguenti iniziative concrete: - un progetto pilota sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici - la promozione del compostaggio individuale - la raccolta differenziata e campagne di informazione sui rifiuti domestici pericolosi - un sistema di tassazione per i rifiuti domestici (per il 15% della popolazione e con il conseguimento di una riduzione del 50% dei rifiuti) - gli stabilimenti classificati devono preparare un piano di prevenzione e gestione dei rifiuti.

I Paesi Bassi non hanno risposto a questa domanda.

L'Austria ha risposto che erano già state presentate le informazioni dettagliate sulle misure tese a promuovere la prevenzione e il ricupero dei rifiuti.

La Finlandia ha fatto riferimento all'attuazione giuridica senza fornire ulteriori dettagli pratici.

La Svezia ha rimandato solo alla legislazione notificata, senza dare ulteriori informazioni.

Il Regno Unito ha confermato l'attuazione senza ulteriori spiegazioni. Nella relazione precedente il Regno Unito aveva dichiarato di aver recepito i requisiti previsti, ad eccezione dell'Irlanda del Nord.

Ø La regione belga delle Fiandre e il Lussemburgo hanno avviato programmi o azioni specifici volti a favorire la prevenzione e il ricupero. La Germania e l'Irlanda hanno descritto le modalità di attuazione degli obiettivi nelle procedure di gestione dei rifiuti (procedure di autorizzazione e piani di gestione dei rifiuti), mentre gli altri Stati membri hanno solo confermato il recepimento dei requisiti nel diritto nazionale. Non è chiaro se e in che misura la prevenzione abbia avuto successo, e non esiste una formula che consenta di calcolare la riuscita delle misure adottate e fare opportuni raffronti.

3. Autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti - Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 5 paragrafo (1), gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che consenta alla Comunità e agli Stati membri di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3(a)(i) del regolamento (CEE) n. 259/93, gli Stati membri possono vietare la spedizione di rifiuti per lo smaltimento.

Belgio: le Fiandre non hanno notificato alcuna misura. La cooperazione con gli altri Stati membri si realizza caso per caso, senza una precisa strutturazione. La Vallonia ha avviato iniziative di cooperazione con le regioni limitrofe nell'ambito della preparazione del piano di gestione dei rifiuti Horizon 2010. In Belgio entrambe le regioni esportavano il 4% dei rifiuti pericolosi, di cui il 96,3% destinato al riciclo, il 3,4% all'incenerimento con ricupero dell'energia e lo 0,3% all'incenerimento (cfr. figura 2). Nello smaltimento dei rifiuti pericolosi, il Belgio ha raggiunto un grado di autosufficienza del 99,97%.

La Danimarca ha rimandato alla relazione precedente, in cui aveva dichiarato di disporre di capacità di smaltimento sufficienti e di prevedere, in particolare mediante l'adozione di piani di gestione e accordi di cooperazione tra aziende di smaltimento dei rifiuti, l'utilizzo ottimale delle capacità e uno smaltimento valido dal punto di vista ambientale.

La Germania ha adottato le seguenti misure: piani di gestione dei rifiuti che coprono l'intero territorio, coordinamento tra i Länder, cooperazione tra gli operatori dei vari Länder e tra i Länder stessi nel campo della gestione dei rifiuti. La cooperazione con gli altri Stati membri è stata avviata dal Land Meclemburgo-Pomerania occidentale nel quadro della Convenzione MARPOL e dalla Bassa Sassonia e Brema con le province olandesi. Per quanto riguarda il grado di autosufficienza, nel 1995 la Germania ha esportato lo 0,3% circa (1,1 milioni di tonnellate) di rifiuti per il ricupero (85%) e lo smaltimento (15%); nel 1996 la Germania ha esportato circa 1,22 milioni di tonnellate, di cui il 90,8% destinato al ricupero. Queste informazioni non sono state esposte nelle tabelle (cfr. tabelle 3.1 e 3.2).

Nella relazione precedente, la Francia aveva dichiarato di voler soprattutto organizzare il trasporto dei rifiuti. Nella presente relazione sono state indicate misure per i rifiuti ospedalieri e sanitari, senza spiegare i cambiamenti necessari per il principio dell'autosufficienza. Complessivamente la Francia ha dichiarato di aver raggiunto un grado di autosufficienza del 99,95%, ma riferito solo ai rifiuti pericolosi (2000 tonnellate su 4 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi sono state esportate per lo smaltimento). Questi dati non figurano nella tabella relativa ai rifiuti pericolosi (cfr. tabella 3.1).

In Irlanda le misure per creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento devono costituire parte integrante dei piani statali e locali di gestione dei rifiuti. Considerato il principio della responsabilità del produttore, la gestione dei rifiuti industriali compete, in prima istanza, all'industria stessa. Il ministro dell'Ambiente può promuovere o sostenere (anche mediante un'assistenza finanziaria) la creazione di opportune strutture per la gestione dei rifiuti. Tra il 1994 e il 1999, con il Programma operativo per i servizi ambientali finanziato dall'Unione europea, sono stati stanziati circa 15,4 milioni di euro per l'approntamento di strutture per il ricupero dei rifiuti e la gestione dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti pericolosi per i quali sono necessari processi di incenerimento ad alta temperatura possono essere esportati dall'Irlanda nel Regno Unito (nell'ambito del Piano di gestione britannico del 1996 per l'esportazione e l'importazione dei rifiuti). In base alla tabella 3.2 e alla figura 2, il 23% dei rifiuti pericolosi è stato esportato e, di essi, il 47% è stato destinato al riciclo, il 36% all'incenerimento, l'11% depositato in discarica e il 6% sottoposto ad altri trattamenti. Nello smaltimento dei rifiuti pericolosi, l'Irlanda ha raggiunto un grado di autosufficienza di solo il 67% (~ 54600 tonnellate).

Il Lussemburgo ha presentato un elenco degli impianti di smaltimento sul proprio territorio. Esso esporta il 70% circa dei rifiuti pericolosi (~ 99000 tonnellate), di cui il 53% per il riciclo e il 47% per lo smaltimento. In seguito a un progetto di ripristino, la quantità di rifiuti pericolosi esportata nel 1996 e nel 1995 si è rispettivamente raddoppiata e triplicata con la spedizione nei Paesi Bassi di terreno contaminato destinato all'incenerimento. Nello smaltimento dei rifiuti pericolosi, il Lussemburgo ha raggiunto un grado di autosufficienza dell'1% soltanto (476 tonnellate).

I Paesi Bassi hanno inserito questa rete nei piani di gestione dei rifiuti.

L'Austria valuta regolarmente le capacità di smaltimento esistenti e necessarie (es. Piano federale di gestione dei rifiuti (Bundesabfallwirtschaftsplan) del 1998). Con un totale di 46.485.000 tonnellate di rifiuti prodotti all'anno, l'Austria ha raggiunto un grado di autosufficienza superiore al 99%. Non sono stati forniti dettagli sulla destinazione delle 1.278 tonnellate di rifiuti esportate annualmente.

La Finlandia ha integrato il principio della prossimità e dell'autosufficienza nella legge sui rifiuti, sancendolo ulteriormente nel piano nazionale di gestione dei rifiuti adottato dal Consiglio di Stato nel giugno 1998. L'esportazione di rifiuti per lo smaltimento finale è ammessa solo verso altri paesi della Comunità europea o verso paesi EFTA. La Finlandia ha confermato la quasi completa autosufficienza per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ad eccezione dei casi in cui non sono disponibili impianti di trattamento per determinati tipi di rifiuti; la cooperazione con i paesi limitrofi (Svezia, Norvegia, Estonia) e la verifica di nuovi metodi di smaltimento o altri scopi sperimentali. Circa 3.000 - 10.000 tonnellate di rifiuti pericolosi vengono importate annualmente soprattutto per incenerimento ad alta temperatura.

La Svezia non ha adottato misure per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento. Essa, tuttavia, non ha rapporti di collaborazione e, in termini generali, ha raggiunto il 100% dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti. Nel 1996 ha esportato 24.000 tonnellate di rifiuti mentre ne ha importate 115.000.

Nel Regno Unito l'articolo 5, paragrafo 1 è stato recepito nella strategia nazionale sui rifiuti per l'Inghilterra e il Galles (Making Waste Work) e nei relativi orientamenti in materia di pianificazione per l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord, adottati nel 1995 e che verranno riveduti prima della fine del 1999. Nel piano di gestione britannico per l'esportazione e l'importazione dei rifiuti, l'esportazione di rifiuti è stata vietata dal 1º giugno 1997. Anche l'importazione di rifiuti è vietata, ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla Repubblica d'Irlanda e dal Portogallo e destinati all'incenerimento ad alta temperatura. Prima di vietare l'esportazione dei rifiuti (dal 1995 al 1997), il Regno Unito aveva raggiunto un grado di autosufficienza compreso tra il 98,2 e il 98,5%.

Ø La maggior parte degli Stati membri ha dichiarato di aver raggiunto un grado di autosufficienza del 99% circa nello smaltimento dei rifiuti/rifiuti pericolosi. Solo l'Irlanda e il Lussemburgo hanno esportato rispettivamente il 33% e il 99% dei rifiuti pericolosi destinandoli allo smaltimento.

4. Particolari sulla produzione e il trattamento - Articolo 7, paragrafo 1

Il questionario chiedeva agli Stati membri di fornire informazioni sulla produzione e la gestione dei rifiuti suddivisi nelle categorie: rifiuti domestici, rifiuti pericolosi e altri rifiuti.

Per quanto riguarda la comparabilità i dati forniti dagli Stati membri, sono emersi i seguenti problemi:

· i dati relativi all'incenerimento come operazione di smaltimento e all'incenerimento con ricupero di energia non consentono un raffronto completo a causa della diversità implicita nei criteri adottati dai vari Stati membri nel classificare queste operazioni;

· per quanto riguarda la tabella 3.1 concernente i rifiuti domestici, i dati forniti da alcuni Stati membri potrebbero riguardare anche rifiuti commerciali, industriali e di enti pubblici di simile natura;

· i dati forniti dall'Irlanda nelle risposte ai questionari relativi alla direttiva 75/442/CEE e alla direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi sono divergenti;

· in alcuni casi, sommando tutti i rifiuti sottoposti a trattamento si ottiene un valore superiore al totale dei rifiuti raccolti; questa incongruenza può avere due cause: o i dati non sono esatti oppure, prima di essere ricuperati o smaltiti, i rifiuti vengono depositati temporaneamente.

Per quanto riguarda i rifiuti domestici/urbani (cfr. tabella 3.1, figure 1 e 4), in riferimento alla Grecia, all'Italia, al Portogallo e alla Spagna sono stati utilizzati i dati forniti nel compendio ambientale OCSE del 1997 così da ottenere un quadro più completo di tutta l'Unione europea. La quantità di rifiuti domestici prodotti per persona in un anno varia da 200 a 500 kg. Probabilmente questa notevole escursione si spiega con il fatto che alcuni Stati membri, come richiesto, hanno fornito dati sui rifiuti domestici, mentre altri hanno fatto riferimento ai rifiuti urbani, che possono comprendere anche rifiuti assimilati ai rifiuti domestici ma provenienti dai settori del commercio, dell'industria e dagli enti pubblici.

La percentuale dei rifiuti destinati al riciclo varia dallo 0 al 44%. Tre Stati membri soltanto hanno raggiunto una percentuale di riciclo di circa il 40%, mentre in tre altri Stati membri il riciclo dei rifiuti non viene affatto eseguito; da questi dati si ottiene una percentuale media del 15%. L'incenerimento, con o senza ricupero di energia, ha assunto un ruolo importante nella gestione dei rifiuti domestici in otto Stati membri (dal 15 al 56%, con una media del 19%). L'operazione più comune, con una media del 60%, resta ancora la collocazione a discarica.

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi (cfr. tabella 3.2, figure 2 e 4), non è stato possibile evincere da altre fonti i dati relativi a Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, mentre per l'Irlanda sono stati utilizzati i dati più dettagliati forniti nella relazione concernente la direttiva 91/689/CEE. Con il 50% l'Irlanda ha raggiunto la massima percentuale di riciclo, in altri tre Stati membri la percentuale arriva al 30%, mentre per i restanti è inferiore al 20%. In Danimarca il riciclo dei rifiuti non viene affatto praticato. Rispetto ai dati relativi ai rifiuti domestici, la percentuale dei rifiuti collocati a discarica è inferiore, vale a dire il 35%, mentre per un altro 35% la destinazione dei rifiuti è "altro trattamento" o "non specificata". Belgio, Irlanda e Lussemburgo hanno esportato rispettivamente il 4, il 23 e il 70% di tutti i rifiuti pericolosi.

La voce "Altri rifiuti" rappresenta la parte più cospicua dei rifiuti prodotti (cfr. tabella 3.3, figure 3 e 4). In questa classificazione gli Stati membri hanno inserito frazioni diverse o non hanno fornito alcun dato e, quindi, non è possibile tracciare un quadro ben definito di questi "altri rifiuti" e della relativa gestione. Le cause sono riconducibili al fatto che gli Stati membri non sapevano come rispondere, anche perché il questionario non forniva alcuna indicazione specifica, oppure non avevano dati disponibili relativi a questo settore. Nella voce "altri rifiuti" la Finlandia ha inserito rifiuti industriali, rifiuti generati dall'erogazione di energia e acqua, rifiuti prodotti da attività edilizia e di demolizione, rifiuti minerari e rifiuti agricoli, giungendo a un totale di 12,9 tonnellate di "altri rifiuti" per persona all'anno. In Irlanda, per contro, sono state prodotte solo 1,4 tonnellate di rifiuti per persona all'anno.

Ø Il grado in cui i vari Stati membri effettuano il riciclo dei rifiuti varia notevolmente. In alcuni Stati membri non si pratica ancora la raccolta differenziata con la relativa promozione del riciclo e i rifiuti vengono semplicemente smaltiti. Altri Stati membri fanno largo ricorso all'incenerimento ma, anche se effettuato con ricupero dell'energia (per il quale vengono adottati criteri diversi nei vari paesi), ai fini del ricupero stesso l'incenerimento resta un'opzione subottimale. La legislazione attuale e le iniziative previste a livello europeo, come quelle concernenti gli oli usati, le batterie, gli imballaggi, i veicoli fuori uso, i rifiuti elettrici ed elettronici, i fanghi di depurazione e il compostaggio puntano in particolare sulla raccolta differenziata alla fonte e sul raggiungimento di elevate percentuali di riciclo.

5. Norme generali relative alla concessione di dispense dall'autorizzazione - Articolo 11

Ai sensi dell'articolo 11, gli Stati membri possono dispensare dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10 gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione o che recuperano i rifiuti.

Nella regione belga delle Fiandre, in Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia nessuno stabilimento o impresa è stato dispensato dall'autorizzazione.

In Belgio, nella regione vallona, è stata introdotta la possibilità di concedere deroghe al sistema di autorizzazione, ma la relativa legislazione non è ancora entrata in vigore.

In Irlanda sono state adottate norme generali che prevedono la concessione di dispense dall'autorizzazione; tali norme sono sancite dall'articolo 4 e dal secondo prospetto delle norme del 1998 sulla gestione dei rifiuti - autorizzazione (Waste Management (Permit) regulations 1998).

Il Lussemburgo ha recepito la possibilità di concedere deroghe al sistema dell'autorizzazione attraverso l'articolo 11 della legge sui rifiuti del 17 giugno 1994.

Il Regno Unito ha adottato norme generali che consentono la concessione di dispense dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione.

Ø Alcuni Stati membri hanno accolto la possibilità di dispensare dall'autorizzazione obbligatoria, ma non hanno fornito indicazioni sui motivi né sui vantaggi ottenuti dagli stabilimenti o dalle autorità competenti, né hanno illustrato esperienze in merito all'attuazione di queste norme.

6. Tenuta dei registri - Articolo 14 e articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE

Ai sensi dell'articolo 14 gli stabilimenti e le imprese che provvedono al ricupero o allo smaltimento dei rifiuti devono tenere un registro sui rifiuti e sulla gestione dei rifiuti e, dietro richiesta, devono fornire le informazioni registrate alle autorità competenti.

L'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE prevede, inoltre, che anche i produttori di rifiuti pericolosi, gli stabilimenti e le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi devono tenere un registro e, su richiesta, devono fornire le relative informazioni alle autorità competenti.

In Belgio, la legislazione fiamminga contempla l'obbligo di tenere di un registro ai sensi dell'articolo 5.2.1.2 paragrafo 4 del decreto Vlarem II. Secondo l'articolo 5.2.1.2, paragrafo 6 di tale decreto, i responsabili devono essere in grado di notificare all'autorità competente la produzione totale di rifiuti entro un breve arco di tempo. Gli stabilimenti che rientrano nella categoria 1 del decreto Vlarem I sono tenuti a nominare un coordinatore ambientale cui compete anche la responsabilità di tenere l'apposito registro. Gli stabilimenti tenuti a produrre una relazione ambientale annuale devono inserire nell'apposita sezione i dati relativi ai rifiuti e riportati nel registro. Ai sensi dell'articolo 4.1.4.2 del decreto Valero II, i responsabili sono tenuti a conservare i dati per un periodo minimo di 5 anni e a metterli a disposizione delle autorità competenti. Da questa risposta non è possibile capire se il registro contenga solo informazioni sui quantitativi di rifiuti prodotti o se, come richiesto, ne riporti anche la natura, l'origine, la destinazione, ecc.

Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE, nella regione fiamminga la catalogazione e l'identificazione dei rifiuti pericolosi sono richieste ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del decreto fiammingo sulla gestione dei rifiuti. L'articolo 5.2.1.2 del decreto prescrive che gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti tengano un registro in cui indicare i rifiuti in arrivo e quelli sottoposti a trattamento. Nello stesso articolo vengono inoltre specificati i dati richiesti per i vari tipi di rifiuti. L'articolo 17 del decreto sulla gestione dei rifiuti prevede che i produttori di rifiuti industriali tengano un registro in cui indicare i rifiuti prodotti e prescrive la stesura di una relazione annuale, da redigere utilizzando un modulo standard come prescritto dal decreto ministeriale del 19 novembre 1990 concernente le relazioni sui rifiuti. L'obbligo previsto per i produttori di rifiuti pericolosi viene recepito solo per i rifiuti industriali, mentre non viene fatto alcun riferimento all'operazione di trasporto dei rifiuti pericolosi.

Per quanto riguarda l'articolo 14, la regione vallona prevede solo la tenuta di registri per determinate frazioni di rifiuti, quali i rifiuti pericolosi, i rifiuti animali, i rifiuti ospedalieri e i fanghi di depurazione. Per quanto riguarda l'articolo 4 paragrafo (2) della direttiva 91/689/CEE, l'obbligo di tenere un registro è previsto per tutti i produttori o gli stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta, trattamento, ricupero e smaltimento di rifiuti pericolosi. Il registro deve essere tenuto come prescritto dall'Ufficio vallone per i rifiuti e il relativo contenuto è definito dall'articolo 60. Non è previsto l'obbligo di tenere un registro per gli stabilimenti che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi.

In Danimarca l'articolo 14 viene recepito dagli articoli da 15 a 19 del regolamento n. 299 del 30 aprile 1997 del ministero dell'Ambiente sui rifiuti. Gli stabilimenti elencati nell'allegato 7 di tale regolamento sono tenuti a istituire un registro in cui riportare le informazioni principali relative ai rifiuti e alla gestione dei rifiuti (tra cui: tipo di rifiuti, frazione, origine, quantità e materiali riciclati, sottoposti a trattamento con ricupero di energia o smaltiti). Gli stabilimenti che effettuano il trattamento dei rifiuti pericolosi sono altresì tenuti a registrare il codice indicato nel Catalogo europeo dei rifiuti. Questi dati dovranno poi essere presentati all'Agenzia di protezione dell'ambiente (EPA).

Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE, i produttori di rifiuti pericolosi sono tenuti a notificare alla giunta comunale informazioni quali il tipo, la qualità, l'imballaggio, la composizione e le caratteristiche dei rifiuti (articolo 50 del regolamento n. 299 del ministero dell'ambiente, del 30 aprile 1997, relativo ai rifiuti). Gli stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale hanno inoltre l'obbligo di tenere un registro in cui indicare quantità e tipo di rifiuti pericolosi, relativo produttore e luogo di consegna. Il registro deve essere conservato per cinque anni. Gli stabilimenti che effettuano il trattamento dei rifiuti pericolosi si devono registrare e devono fornire informazioni sui rifiuti, corredate di dati sul riciclo e lo smaltimento, all'Agenzia di protezione dell'ambiente.

In Germania gli stabilimenti che effettuano operazioni di ricupero o smaltimento sono tenuti a istituire un registro in cui indicare le informazioni di cui all'articolo 14 (TA-Abfall/TA-Siedlungsabfall). La legislazione relativa ai rifiuti prescrive, inoltre, che i produttori (gestori di un impianto), gli stabilimenti che effettuano operazioni di ricupero e smaltimento e quelli che provvedono alla raccolta e al trasporto di rifiuti adottino le cosiddette "procedure probatorie" (Nachweisverfahren). Si tratta di procedure, peraltro obbligatorie per i rifiuti pericolosi, che vengono espletate in due fasi: un controllo preliminare in cui si verifica la liceità dell'azione da svolgere, e un controllo finale volto a verificare l'avvenuta esecuzione. Coloro che producono più di 2000 kg di rifiuti pericolosi o 2000 tonnellate di rifiuti all'anno (per ogni frazione) sono tenuti a stendere un bilancio in cui siano indicati i tipi di rifiuti, le quantità e le procedure di gestione. La Germania ha quindi adottato un sistema di registrazione non conforme all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE.

La legislazione francese prevede l'obbligo di registrazione per gli stabilimenti e le imprese che effettuano operazioni di ricupero e smaltimento e per i produttori di rifiuti. Tale obbligo riguarda solo gli stabilimenti che gestiscono rifiuti pericolosi (come l'amianto, il piombo, i solventi clorurati, gli oli usati e i rifiuti prodotti dall'industria petrolifera). Sembra che l'obbligo di tenere i registri non si applichi agli stabilimenti che effettuano operazioni di ricupero o smaltimento di rifiuti non pericolosi né a quelli che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi.

In Irlanda l'Agenzia di protezione dell'ambiente (Environmental Protection Agency) prevede che le attività di gestione dei rifiuti vengano svolte conformemente alle Guidance Notes (Note orientative) che, per quanto attiene alla tenuta di registri, prevedono formati standardizzati. L'Irlanda ha tuttavia fatto riferimento ai regolamenti sulla gestione dei rifiuti del 1998, istituiti dopo il periodo coperto dalla relazione. Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE, l'Irlanda ha confermato la relativa attuazione senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni. Queste informazioni non consentono di valutare il grado di attuazione delle direttive.

Il Lussemburgo ha recepito il disposto comunitario nell'articolo 14 della legge del 17 giugno 1994 relativa ai rifiuti. Gli articoli 10 e 11 di questo testo elencano gli stabilimenti tenuti a istituire un registro e che possono ottenere l'esenzione. Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE, l'obbligo di tenere i registri da parte degli stabilimenti che effettuano operazioni di raccolta, trasporto, ricupero e smaltimento di rifiuti e rifiuti pericolosi è contemplato dalla legge sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti. L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento dell'11 dicembre 1996 sui rifiuti pericolosi prevede un obbligo analogo per i produttori di rifiuti pericolosi. Attualmente non è ancora stato redatto un modulo standard.

Nei Paesi Bassi l'obbligo di tenere i registri è contemplato dall'articolo 8, paragrafo 14 della legge sulla gestione ambientale. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 13 della stessa legge, l'autorizzazione ambientale rilasciata ai produttori può prevedere l'obbligo di tenere i registri. I Paesi Bassi hanno inoltre confermato l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE. Ai sensi della legge sulla gestione ambientale gli stabilimenti sono tenuti a notificare la consegna e a registrare il ricevimento di rifiuti pericolosi, per il cui trasporto è prescritto un documento che ne riporti il percorso. Non sono state fornite informazioni sull'eventuale obbligo di tenere i registri da parte dei produttori di rifiuti pericolosi.

Il decreto austriaco sui rifiuti prevede che gli stabilimenti, le imprese e i produttori debbano tenere un registro in cui indicare il tipo, la quantità, l'origine e la destinazione dei rifiuti. Il registro deve poi essere conservato per sette anni. Per i rifiuti pericolosi è inoltre previsto un "sistema di documenti di accompagnamento".

In Finlandia, gli operatori tenuti a chiedere l'autorizzazione a effettuare le operazioni sui rifiuti devono presentare alle autorità di controllo una sintesi annuale dei dati sui rifiuti, secondo un modulo standard. Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE, i titolari di tali autorizzazioni, i produttori di rifiuti pericolosi (esclusi i nuclei familiari) e i trasportatori di rifiuti pericolosi a livello commerciale devono tenere un registro in cui indicare quantità, tipo, qualità e origine di tutti i rifiuti così come informazioni su raccolta, deposito, trasporto, ricupero, smaltimento, luogo e data di consegna (legge sui rifiuti, sezione 51, paragrafo 3). I titolari delle autorizzazioni devono presentare alle autorità di vigilanza relazioni annuali sui rifiuti preparate su moduli standard. La consegna di rifiuti pericolosi destinati al ricupero o allo smaltimento dovrà essere documentata mediante la compilazione di un modulo di identificazione recante informazioni dettagliate sui rifiuti, che dovrà essere poi conservato per tre anni.

La Svezia ha fatto riferimento al codice ambientale svedese e all'ordinanza svedese sui rifiuti pericolosi, che contempla l'obbligo di tenere un registro. Sulla base di queste informazioni non è possibile valutare il grado di attuazione delle direttive.

Il Regno Unito ha fatto riferimento alle informazioni fornite nella relazione precedente. Nel Regno Unito gli stabilimenti e le società che effettuano operazioni di ricupero e smaltimento sono tenuti a istituire un registro, mentre i produttori di rifiuti, nel momento in cui provvedono al trasferimento degli stessi, devono compilare e conservare un apposito documento in cui siano indicati tipo e quantità dei rifiuti. Essi sono inoltre tenuti a conservarne una copia con una descrizione più dettagliata della natura e dell'origine dei rifiuti. Su richiesta, queste informazioni devono essere fornite alle autorità competenti. Per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE, tutti gli stabilimenti che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi devono disporre di documenti di accompagnamento. I produttori di rifiuti pericolosi devono registrare tutti i documenti di accompagnamento emessi all'atto del trasferimento dei rifiuti.

Ø Gli Stati membri hanno attuato le disposizioni inerenti alla registrazione in maniera diversa e risulta quindi difficile valutare la loro effettività. Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi non hanno recepito correttamente tutti gli elementi di questa disposizione. L'Irlanda e la Svezia, invece, hanno fornito informazioni di scarsa entità che non consentono di effettuare alcuna valutazione.

Allegato I

Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 1: Numero e competenza delle autorità nazionali designate ai sensi dell'articolo 6 in ciascuno dei livelli di NUTS (questionario, domanda I, 2)

// Dati non pervenuti

Note:

1) N indica un tipo di autorità ed è anche l'abbreviazione di NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (Eurostat).

2) Il numero delle autorità viene indicato in forma abbreviata. N2=5, ad esempio, significa 5 autorità/istituzioni per la NUTS 2.

3) I dati riguardano solo la regione fiamminga.

4) Le informazioni fornite dalla Francia sono state adeguate in base alle NUTS ufficiali, sia per livello che per nomenclatura.

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2: Sintesi dei piani di gestione dei rifiuti preparati dagli Stati membri (questionario, domanda II, 1c), continua alla pagina seguente

// Relazione non pervenuta

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2: Sintesi dei piani di gestione dei rifiuti preparati dagli Stati membri (questionario, domanda II, 1c)

// Relazione non pervenuta

Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3.1: Dati relativi ai rifiuti domestici (questionario, domanda II, 4)

>SPAZIO PER TABELLA>

Nota:

1) I dati riguardano solo la regione fiamminga e la regione vallona (è esclusa la regione di Bruxelles).

2) Il dato comprende sia i rifiuti sottoposti a semplice incenerimento sia quelli sottoposti a incenerimento con ricupero di energia.

3) Dati desunti dal compendio ambientale OCSE 1997; 3+) e da una lettera del 17.9.1998 inviata all'AEA dall'Instituto dos Residuos, Portogallo, e da una lettera del 7.10.1998 inviata al Centro tematico europeo sui rifiuti (ETC/W).

4) Questi dati corrispondono a una media tra rifiuti urbani e rifiuti domestici.

5) Questi dati riguardano i rifiuti urbani.

6) Si stima che questi dati corrispondano al 40% dei rifiuti urbani totali.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Figura 1: percentuali relative alla gestione dei rifiuti domestici (fonte: tabella 3.1).

Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3.2: Dati relativi ai rifiuti pericolosi (questionario, domanda II, 4).

>SPAZIO PER TABELLA>

Note:

1) All'interno dello Stato membro.

2) Fuori dallo Stato membro.

3) Il dato comprende sia i rifiuti sottoposti a semplice incenerimento sia quelli sottoposti a incenerimento con ricupero di energia.

4) I dati riguardano solo la regione fiamminga e la regione vallona (è esclusa la regione di Bruxelles).

5) Dati desunti dalle risposte al questionario relativo alla direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Figura 2: percentuali relative ai tipi di trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi negli Stati membri (fonte: tabella 3.2)

Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3.3: Dati relativi agli altri rifiuti (questionario, domanda II, 4)

La maggior parte degli Stati membri non ha specificato le frazioni di rifiuti comprese nella voce "altri rifiuti"

(fanghi, rifiuti industriali, rifiuti derivanti dall'erogazione di energia e acqua, rifiuti minerari, rifiuti agricoli, rifiuti edili).

>SPAZIO PER TABELLA>

Nota:

1) Il dato comprende sia rifiuti messi in discarica sia altri rifiuti.

2) Il dato comprende 17,8 milioni di tonnellate di suolo sottoposto a riciclo.

3) I dati comprendono rifiuti minerari e agricoli.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Figura 3: Percentuali relative alla gestione di altri rifiuti (fonte: tabella 3.3)

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Figura 4: produzione di rifiuti per persona all'anno; tutti i tipi di rifiuti (fonte: tabelle 3)

DIRETTIVA 91/689/CEE RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI

I. INTRODUZIONE

Oltre alla direttiva 75/442/CEE [33], che costituisce la normativa quadro della politica comunitaria in materia di gestione di tutti i rifiuti, la direttiva 91/689/CEE [34] contempla strumenti di gestione e monitoraggio più rigorosi per i rifiuti pericolosi. La direttiva 91/689/CEE ha sostituito la direttiva 78/319/CEE relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

[33] Cfr. relazione relativa alla direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.

[34] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

La direttiva 91/689/CEE contiene gli elementi principali necessari per garantire una valida gestione, dal punto di vista ambientale, dei rifiuti pericolosi, in particolare:

- la definizione del termine "rifiuto pericoloso" (articolo 1), ulteriormente sviluppata nell'elenco dei rifiuti pericolosi istituito mediante decisione 94/904/CE [35] del Consiglio

[35] GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14.

- il divieto di mescolare diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (articolo 2)

- la procedura di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi (articolo 3)

- le ispezioni periodiche e l'obbligo, da parte dei produttori di rifiuti pericolosi, di tenere un registro (articolo 4)

- sistemi adeguati di imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi durante la raccolta, il trasporto e il deposito temporaneo (articolo 5)

- l'obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti concernenti i rifiuti pericolosi (articolo 6)

Le disposizioni di questa direttiva non si applicano ai rifiuti pericolosi domestici.

La relazione che segue si basa sul questionario adottato con la decisione 97/622/CE [36] della Commissione del 27 maggio 1997. La Commissione chiedeva agli Stati membri di fornire informazioni sull'attuazione della direttiva 91/689/CEE al fine di garantire una continuità con la relazione precedente concernente il periodo 1990 - 1994 [37].

[36] GU L 256 del 19.9.1997, pag. 13.

[37] COM(97) 23 def. del 27 febbraio 1997.

Benché non esistesse l'obbligo di fornire informazioni relative al periodo 1995-1997, nove Stati membri (Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia) hanno provveduto a inviare il proprio rapporto. In Belgio non esiste una legislazione federale sui rifiuti che recepisca questa direttiva. Ciascuna delle tre regioni (Vallonia, Fiandre e Bruxelles) attua la legislazione europea in materia di rifiuti in maniera indipendente. Solo la Vallonia e le Fiandre hanno presentato la relazione. Per la Germania e il Regno Unito alcuni dati e alcune informazioni sui rifiuti pericolosi sono stati estrapolati dai questionari relativi alla direttiva 75/442/CEE.

Oltre a quanto indicato nella prima parte del questionario (RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE), questa relazione comprende una valutazione dell'attuazione della definizione di rifiuto pericoloso e dell'elenco dei rifiuti pericolosi nei 15 Stati membri.

II. RELAZIONE BASATA SULLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO (DECISIONE 97/622/CE DELLA COMMISSIONE)

RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE

(Domande 1 e 2)

I nove Stati membri hanno confermato di aver fornito alla Commissione informazioni sulle leggi e i regolamenti in vigore che recepiscono nel diritto nazionale la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi. Solo la Vallonia ha dichiarato di non aver ancora presentato la legislazione di recepimento dell'elenco di rifiuti pericolosi.

Definizione di "rifiuto pericoloso" ed elenco dei rifiuti pericolosi

Nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, la definizione di "rifiuti pericolosi" rimanda all'elenco di rifiuti pericolosi istituito mediante decisione 94/904 del Consiglio. La Commissione ritiene quindi che il recepimento dell'elenco di rifiuti pericolosi nella legislazione nazionale degli Stati membri costituisca un elemento indispensabile per l'attuazione della definizione di rifiuti pericolosi. È inoltre necessario che gli Stati membri recepiscano gli allegati I, II e III della direttiva 91/689 del Consiglio.

Per valutare la conformità della legislazione nazionale alla definizione comunitaria di rifiuti pericolosi, bisogna tenere presente altri due aspetti. In primo luogo, l'adozione da parte degli Stati membri di misure più rigorose, vale a dire l'inserimento nella definizione di rifiuti pericolosi di rifiuti che possiedono le caratteristiche indicate nell'allegato III e che, quindi, sono considerati pericolosi dagli Stati membri. L'articolo 1, paragrafo 4 secondo comma della direttiva contempla la possibilità di inserire altre voci nell'elenco di rifiuti pericolosi, a condizione che tali casi vengano notificati alla Commissione e che ciò si conforma a quanto previsto dall'articolo 176 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il secondo aspetto riguarda l'esclusione dei rifiuti pericolosi di origine domestica dall'applicazione della direttiva; ciò non esclude, tuttavia, la possibilità che i rifiuti domestici siano pericolosi.

La Commissione ha rilevato che solo quattro Stati membri, Finlandia [38], Grecia [39], Lussemburgo [40] e Spagna [41], hanno recepito correttamente tutti gli elementi principali compresi nella definizione di rifiuti pericolosi.

[38] Legge sui rifiuti 1072/1993. Decreto sui rifiuti 1390/1993. Decisione 867/1996 del ministero dell'Ambiente relativa all'elenco dei rifiuti più comuni e dei rifiuti pericolosi.

[39] Decisione 19396/1546 sulle misure e le condizioni per la gestione dei rifiuti pericolosi, del 18 luglio 1997.

[40] Legge sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti, del 17 giugno 1994. Regolamento sui rifiuti pericolosi, dell'11 dicembre 1996.

[41] Legge 10/1998 sui rifiuti, del 21 aprile, decreto reale 952/1997 che modifica il regolamento sull'attuazione della legge 20/1986 del 14 maggio sui rifiuti tossici e pericolosi (adottato con decreto reale 833/1988 del 20 luglio).

L'Austria non ha ripreso né gli allegati sui rifiuti pericolosi né l'elenco di rifiuti pericolosi. Ai sensi della legislazione austriaca "le sostanze pericolose sono rifiuti il cui trattamento richiede particolare prudenza e particolari misure a favore dell'interesse pubblico e il cui trattamento normale presuppone misure supplementari o un maggior grado di prudenza rispetto al trattamento dei rifiuti domestici" [42].

[42] Articolo 2.5, legge sulla gestione dei rifiuti, del 6 giugno 1990.

I Paesi Bassi non hanno recepito tutti gli elementi compresi nella definizione di rifiuti pericolosi. [43]

[43] Decreto dell'8 dicembre 1997 sulla classificazione dei rifiuti pericolosi e degli oli usati.

In Belgio la regione vallona [44] e la regione di Bruxelles [45] hanno recepito correttamente tutti i principali elementi della definizione di rifiuti pericolosi, mentre la regione fiamminga [46] non ha recepito gli allegati I e II della direttiva 91/689 del Consiglio.

[44] Decreto sui rifiuti del 27 giugno 1996. Ordinanza del governo vallone, del 10 luglio 1997, che istituisce un catalogo dei rifiuti.

[45] Ordinanza sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti, del 7 marzo 1991. Ordinanza che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi, del 9 maggio 1996.

[46] Decreto del 20 aprile 1994, che modifica il decreto del 2 luglio 1981 concernente la gestione dei rifiuti. Ordinanza del governo fiammingo che istituisce il regolamento fiammingo sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti (VLAREA), del 17 dicembre 1997.

La legislazione della Danimarca [47], del Portogallo [48] e della Svezia [49], che in linea con il diritto comunitario contempla altri elementi rilevanti sopra indicati, non recepisce tuttavia gli allegati I e II della direttiva.

[47] Regolamento del ministero dell'Ambiente n. 299 del 30 aprile 1997 sui rifiuti.

[48] Decreto legge 239/97 del 9 settembre 1997. Regolamento n. 818/97 del 5 settembre 1997.

[49] Ordinanza sui rifiuti pericolosi (SFS 1996:971) del 26 settembre 1996.

Francia [50] e Germania [51] hanno recepito solo l'elenco di rifiuti in quanto tale, ma non la definizione contemplata dall'articolo 1, paragrafo 4 primo comma della direttiva, né gli allegati da I a III. La legislazione nazionale di questi due paesi non prevede ulteriori voci nel catalogo dei rifiuti pericolosi. È importante notare che, adottando la definizione "rifiuti industriali speciali", la legislazione francese si discosta dalla terminologia comunitaria che li definisce "rifiuti pericolosi"; nella legislazione tedesca compare invece la definizione "rifiuti sottoposti a vigilanza speciale".

[50] Legge n. 75-633 sull'eliminazione dei rifiuti e il ricupero dei materiali, del 15 luglio 1975 (testo modificato dalla legge n. 92-646, del 13 luglio 1992). Decreto n. 97-517 sulla classificazione dei rifiuti pericolosi, del 15 maggio 1997.

[51] Legge sulla riduzione, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti, del 27 settembre 1994. Ordinanza sulla determinazione dei rifiuti soggetti a vigilanza speciale, 10 settembre 1996.

L'Irlanda ha provveduto a recepire nella legislazione nazionale tutti i principali elementi della definizione di rifiuti pericolosi, ma non ha introdotto il catalogo di rifiuti pericolosi. [52]

[52] Legge sulla gestione dei rifiuti (Waste Management Act), 1996.

La legislazione italiana ha recepito la definizione di rifiuti pericolosi ma con una differenza, in quanto esclude i rifiuti domestici [53] che, tuttavia, come già detto, possono essere pericolosi.

[53] Decreto legislativo n. 22 sull'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, del 5 febbraio 1997, modificato con decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997.

Solo parziale è la conformità tra la legislazione del Regno Unito e la definizione di rifiuti pericolosi. Gli allegati I e II della direttiva non sono stati recepiti nella legislazione dell'Inghilterra, della Scozia e del Galles [54] né in quella dell'Irlanda del Nord [55]. Inoltre, ad entrambi i livelli la normativa si riferisce a "rifiuti speciali" e non a "rifiuti pericolosi" come nel diritto comunitario, facendo un uso errato della terminologia. La legislazione britannica, inoltre, esclude i rifiuti domestici dalla definizione di rifiuti pericolosi allontanandosi quindi dal diritto comunitario.

[54] Statuto giuridico Norme sui rifiuti speciali 1997 (Statutory Instrument the Special Waste Regulations 1996), modificato con Statuto giuridico 1996 n. 2019 Norme sui rifiuti speciali (modificate) 1996 (Statutory Instrument 1996 No. 2019 The Special Waste (Amended) Regulations 1996).

[55] Progetto norme Irlanda del Nord, 1998 (Draft Statutory Rules of Northern Ireland).

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

1. Considerazione del termine "rifiuti pericolosi" nei vari Stati membri - Articolo 1, paragrafo 4

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, per rifiuti pericolosi si intende, oltre all'elenco di rifiuti pericolosi, qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III (infiammabile, corrosivo, comburente, nocivo, ecc.). Tali casi saranno notificati alla Commissione.

La regione fiamminga del Belgio, la Danimarca, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, la Finlandia, la Svezia e la Germania hanno notificato, tra i rifiuti pericolosi, alcuni tipi di rifiuti oltre quelli già previsti.

La regione vallona del Belgio, l'Irlanda, la Francia, la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito non hanno notificato altri rifiuti pericolosi.

Ø La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442 CEE, sta riesaminando queste informazioni al fine di adeguare all'elenco europeo dei rifiuti pericolosi. Fino all'inizio del 1999 la Commissione aveva ricevuto 471 notifiche dagli Stati membri. Il primo adeguamento della decisione 91/904/CEE, dopo il riesame di 282 di queste notifiche, avverrà nel 1999.

2. Rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari - Articolo 1, paragrafo 5

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, i rifiuti domestici sono esenti dall'applicazione di questa direttiva. Purtroppo il questionario chiedeva se gli Stati membri prevedessero una distinzione tra rifiuti pericolosi domestici e rifiuti pericolosi non domestici. Lo scopo di questa domanda non è chiaro, e altrettanto oscuro è il significato delle risposte formulate come "sì" o "no".

Per quanto riguarda il Belgio, la regione fiamminga contempla tale distinzione nel decreto fiammingo sui rifiuti domestici pericolosi. L'articolo 1, paragrafo 1 presenta una definizione dettagliata dei rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari.

La regione vallona del Belgio, la Danimarca e la Francia hanno risposto "no" senza fornire ulteriori chiarimenti.

In Irlanda non viene ancora effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi. I centri di conferimento dei rifiuti accettano determinati tipi di rifiuti.

Nella legislazione lussemburghese i rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari sono elencati al capitolo 20 (rifiuti urbani e rifiuti assimilati derivanti da attività commerciali, industriali e amministrative, comprese le frazioni destinate alla raccolta differenziata; si veda anche l'elenco dei rifiuti pericolosi) dell'allegato IV del regolamento sui rifiuti pericolosi dell'11 dicembre 1996.

Ai sensi della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti, i rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie vengono definiti "Problemstoff" (sostanza problematica). Alle autorità locali compete la raccolta differenziata di questi rifiuti almeno due volte all'anno.

In Finlandia i comuni provvedono a organizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie (legge sui rifiuti, sezione 13). Per le famiglie non sussiste l'obbligo di tenere un registro dei rifiuti pericolosi. Le disposizioni concernenti l'imballaggio e l'etichettatura, oltre a specifiche modalità di identificazione, si applicano solo dopo la consegna dei rifiuti pericolosi agli enti municipali.

In Svezia ogni comune può stabilire che i rifiuti pericolosi vengano raccolti separatamente dagli altri rifiuti domestici. Le frazioni destinate a raccolta differenziata sono considerate rifiuti pericolosi.

Nei Paesi Bassi è stato adottato il logo "Small Chemical Waste" (SCW - piccoli rifiuti chimici) che serve per identificare i rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie differenziandoli dagli altri rifiuti domestici. Secondo il decreto SCW i produttori e gli importatori sono tenuti ad applicare questo logo sui prodotti che, una volta scartati, sono destinati a divenire rifiuti.

In Italia e nel Regno Unito, contrariamente a quanto previsto dal diritto comunitario, i rifiuti domestici non rientrano nella definizione di rifiuti pericolosi.

Ø Cinque Stati membri (Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia) e la regione fiamminga del Belgio hanno dichiarato di aver istituito procedure di raccolta differenziata per i rifiuti domestici pericolosi. Essendo la domanda alquanto imprecisa, non sono disponibili informazioni relative alla Danimarca, alla Francia e alla Vallonia. L'Irlanda non ha ancora provveduto a introdurre la raccolta differenziata, mentre in Italia e nel Regno Unito i rifiuti domestici sono esclusi dalla definizione di rifiuti pericolosi.

3. Catalogazione e identificazione dei rifiuti pericolosi messi in discarica - Articolo 2, paragrafo 1

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, in ogni luogo in cui siano messi in discarica i rifiuti pericolosi, questi ultimi devono essere catalogati e identificati.

Nella regione vallona del Belgio le informazioni inerenti alla messa in discarica dei rifiuti pericolosi devono essere riportate sul documento di trasporto. Il gestore della discarica è tenuto ad archiviare copie dei documenti di trasporto, aggiungendo tutti i dati rilevanti. Nella regione fiamminga, l'articolo 5.2.1.2 del decreto Vlarem II prescrive che i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti registrino i rifiuti che vengono accettati e trattati. Ai sensi dell'articolo 5.2.4.1.1, paragrafo 2 dello stesso decreto una discarica può accettare rifiuti pericolosi solo se sono noti elementi quali l'origine, le caratteristiche, il contenuto e il comportamento alla lisciviazione.

In Danimarca gli stabilimenti che effettuano il trattamento di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di tenere un registro in cui sia indicato il tipo di rifiuti (n. del catalogo dei rifiuti). Pare che non siano previsti requisiti specifici in merito ai luoghi in cui avviene la collocazione a discarica dei rifiuti pericolosi.

In Francia l'autorizzazione a gestire una discarica prevede l'obbligo di tenere un registro in cui indicare i rifiuti accettati e quelli respinti.

L'Irlanda ha confermato di aver accolto l'articolo 2, paragrafo 1 nella sezione 41 (2) (ix) della legge del 1996 sulla gestione dei rifiuti.

In Lussemburgo l'articolo 2, paragrafo 1 è stato ripreso dall'articolo 3 del regolamento dell'11 dicembre 1996 sui rifiuti pericolosi; non sono state fornite ulteriori informazioni.

Nei Paesi Bassi le autorizzazioni per le discariche contemplano l'obbligo di identificare, pesare e registrare tutti i rifiuti pericolosi che vengono depositati in discarica.

L'Austria ha fornito informazioni sull'obbligo di registrare la raccolta e il trattamento di tutti i rifiuti e sulla raccolta continua dei documenti di accompagnamento relativi ai rifiuti pericolosi.

In Finlandia il gestore di una discarica deve registrare il posto esatto, all'interno della discarica, in cui vengono depositati i rifiuti pericolosi (decisione del Consiglio di Stato sulle discariche (861/1997), sezione 7, paragrafo 6).

In Svezia la procedura di rilascio delle autorizzazioni per la gestione di discariche prevede anche la catalogazione e l'identificazione dei rifiuti pericolosi messi in discarica.

Nel Regno Unito, a parte i documenti di accompagnamento obbligatori per tutti gli stabilimenti che effettuano operazioni di smaltimento (e trasporto) di rifiuti pericolosi, gli impianti preposti a questo tipo di operazioni devono tenere un registro in cui indicare il luogo in cui vengono depositati i rifiuti (queste informazioni sono state desunte dalla relazione concernente l'attuazione della direttiva 75/442/CEE).

Ø Pare che Austria e Danimarca abbiano incorporato questo obbligo nel requisito più generico previsto dall'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE relativo agli stabilimenti e alle imprese che effettuano operazioni di ricupero e smaltimento.

4. Mescolanza di rifiuti pericolosi - Articolo 2, paragrafi 2 e 4

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4, gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non devono mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Sono ammesse deroghe solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e, in particolare, per rendere più sicuri lo smaltimento o il ricupero dei rifiuti suddetti. I rifiuti già mescolati con altri rifiuti devono essere separati se l'operazione è tecnicamente ed economicamente fattibile e necessaria per motivi di sicurezza legati alla salute umana e per salvaguardare l'ambiente.

Belgio: la regione vallona ha ripreso il testo di questi articoli, la regione fiamminga ha recepito il disposto della direttiva nell'articolo 23, paragrafi da 3 a 5 del decreto sulla gestione dei rifiuti (20 aprile 1994). L'articolo 5.2.1.7, paragrafo 2, l'articolo 5.2.2.5.2, paragrafi da 1 a 3 e l'articolo 5.2.2.6.5, paragrafi da 1 a 3 del decreto Vlarem, in cui vengono definite le condizioni operative relative agli impianti per il trattamento dei rifiuti, prevedono ulteriori misure specifiche.

La Danimarca non ha descritto le disposizioni attuate, ma ha fatto riferimento a una lettera del 18/7/96 in cui dichiarava di aver recepito questo articolo nell'articolo 53 del "bekendtgørelse" n. 581 del 24 giugno 1996.

In Francia è vietato smaltire determinati rifiuti industriali (elencati nel decreto del 15 maggio 1997) insieme ad altre categorie di rifiuti. Le discariche per i rifiuti urbani non possono accettare determinate categorie di rifiuti industriali e di rifiuti pericolosi. Inoltre i rifiuti industriali non possono essere bruciati in un impianto di incenerimento per rifiuti urbani. Nel caso di incenerimento di rifiuti urbani con determinati rifiuti industriali prevalgono i requisiti più severi.

L'Irlanda ha confermato di aver recepito l'articolo 2 unitamente ai paragrafi da 2 a 4 nel "Waste Management Regulation" (regolamento sulla gestione dei rifiuti), in particolare nei seguenti articoli: articolo 37 (Licenze) 1997, articolo 22 (Rifiuti pericolosi) 1998, articolo 8 (Movimento dei rifiuti pericolosi) 1998 e articolo 18, paragrafo 1 (Autorizzazione) 1998); non ha fornito ulteriori informazioni.

In Lussemburgo il divieto di mescolare vari tipi di rifiuti è sancito dall'articolo 7, paragrafo 4 della legge sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti e, più specificatamente, l'articolo 2 con i paragrafi 2, 3 e 4 è stato ripreso dall'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento dell'11 dicembre 1996 sui rifiuti pericolosi. I rifiuti pericolosi possono essere mescolati per motivi di sicurezza, a condizione che si disponga di un'apposita autorizzazione rilasciata dal ministero dell'Ambiente.

L'Austria proibisce di mescolare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti, sostanze od oli usati in tre casi: quando ciò ostacolerebbe il necessario trattamento dei rifiuti o la loro individuazione, quando così facendo si supererebbero i valori limite fissati per i rifiuti o gli impianti, e quando i rifiuti vengono sottoposti a trattamento in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3. È ammesso il trattamento comune di vari tipi di rifiuti in un impianto quando lo stesso trattamento è ammesso per ogni singolo tipo di rifiuti. È inoltre permessa la raccolta congiunta di vari tipi di rifiuti o di rifiuti con diverso tenore di sostanze pericolose a condizione che non abbiano luogo reazioni chimiche e che siano permessi il normale riciclo o trattamento dei rifiuti.

La Finlandia ammette la mescolanza di vari tipi di rifiuti pericolosi e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi solo se necessaria per il ricupero o lo smaltimento dei rifiuti e se non comporta problemi di sicurezza. La mescolanza o l'unione dei rifiuti prima di destinarli a un'operazione di smaltimento (indicate da D1 a D12) è considerata operazione di smaltimento. Il divieto di mescolare i rifiuti previsto dalla Finlandia non è quindi rigoroso come quello contemplato dalla direttiva 91/689/CEE che consente la mescolanza dei rifiuti solo per motivi di sicurezza. Il disposto che prevede la separazione di rifiuti già mescolati non è conforme alla legislazione comunitaria.

In Svezia il disposto dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 4, è ripreso nell'ordinanza sui rifiuti pericolosi (SFS 1996:971).

Nei Paesi Bassi questi requisiti di legge sono sanciti dall'articolo 2, secondo, terzo e quarto comma, del decreto sulla separazione e divisione dei rifiuti pericolosi (gazzetta ufficiale n. 72 del 1998) inviato alla Commissione con lettera del 15 settembre 1998.

Ø Dalle spiegazioni fornite emerge che il divieto generale di mescolare rifiuti pericolosi (articolo 2, paragrafi da 2 a 4) trova un'attuazione meno rigorosa in Francia e in Austria, dove è previsto solo in casi specifici, e in Finlandia, dove i rifiuti possono essere mescolati in caso di necessità ai fini del ricupero e dello smaltimento e sempre che tale operazione non crei problemi di sicurezza.

5. Norme nazionali generali che sostituiscono i requisiti relativi alle operazioni di ricupero - Articolo 3, paragrafo 2

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, uno Stato membro può dispensare dal sistema di autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti pericolosi se lo Stato membro adotta determinate norme specifiche e qualora sia garantita la protezione della salute umana e dell'ambiente. Questi stabilimenti e queste imprese devono essere registrati presso le autorità competenti.

Nessuno degli Stati membri che hanno risposto al questionario ha adottato norme generali relative all'esenzione dal sistema di autorizzazione per gli stabilimenti e le imprese che provvedono al ricupero di rifiuti pericolosi.

1.

6. Controlli periodici dei produttori di rifiuti pericolosi - Articolo 4, paragrafo 1

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, oltre agli stabilimenti e alle imprese, anche i produttori di sostanze pericolose devono essere sottoposti a controlli periodici.

Belgio: nella regione vallona i produttori di rifiuti pericolosi vengono sottoposti a un controllo generico mirante a verificare l'attuazione della legislazione ambientale da parte degli stabilimenti registrati. Di norma questi controlli si svolgono almeno una volta all'anno. Nelle Fiandre le ispezioni vengono eseguite dall'Amministrazione per la gestione dell'ambiente, della natura, del terreno e dei rifiuti (AMINAL) e la loro frequenza dipende dal grado di priorità assegnato alla pratica.

In Danimarca l'ispezione dei produttori di rifiuti pericolosi rientra nell'ambito dell'ispezione comunale generale.

La Francia ha dichiarato che ogni operazione di consegna di rifiuti pericolosi a un impianto di smaltimento viene controllata, che gli impianti speciali vengono ispezionati almeno una volta all'anno e che, da una a tre volte all'anno, devono essere rilasciate dichiarazioni inerenti alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti.

In Irlanda le singole autorità competenti stabiliscono la frequenza dei controlli in base al tipo di struttura e ai rifiuti in questione (sezione 15, articolo 1, lettera b) del "Waste Management Act 1996" - legge sulla gestione dei rifiuti).

In Austria coloro che producono rifiuti pericolosi (almeno una volta all'anno) devono essere registrati. Le operazioni di gestione dei rifiuti pericolosi sono iscritte in un registro federale e i dati vengono controllati regolarmente. Le ispezioni vengono effettuate secondo necessità (presenza di incongruenze nei registri, per settore, ecc.).

In Lussemburgo compete ai funzionari della polizia, alle autorità doganali e all'amministrazione ambientale controllare le infrazioni commesse in violazione della legislazione generale sui rifiuti e della legislazione sui rifiuti pericolosi. I controlli vengono effettuati regolarmente, ma senza una frequenza specifica.

I Paesi Bassi hanno dichiarato di aver provveduto all'attuazione di questo articolo. La frequenza dei controlli dipende dal potenziale grado di rischio degli stabilimenti, che costituisce anche il criterio in base al quale vengono redatti i piani di ispezione delle province.

In Finlandia è compito dei centri ambientali regionali e delle autorità ambientali locali verificare l'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti. La sezione 54 della legge sui rifiuti e la sezione 23 del decreto sui rifiuti prevedono norme specifiche sui controlli e sulla loro esecuzione, mentre la frequenza viene decisa di volta in volta dall'autorità di controllo in base al grado di necessità.

In Svezia le autorità responsabili dell'esecuzione dei controlli provvedono a realizzare piani di controllo annuali, tengono i registri in cui vengono indicate le attività per le quali è previsto il controllo e valutano regolarmente i risultati delle ispezioni.

Ø Dalle risposte date si desume che le amministrazioni nazionali non controllino tutti i produttori di rifiuti pericolosi, ma provvedano a ispezionare solo i casi più rilevanti.

7. Registro dei rifiuti - Articolo 4, paragrafo 2

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, oltre agli stabilimenti e alle imprese anche i produttori e tutti gli stabilimenti e imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi devono tenere un registro in cui indicare informazioni particolareggiate sui rifiuti pericolosi (articolo 14 della direttiva 75/442/CEE) e, dietro richiesta, devono fornire tali informazioni alle autorità competenti.

Le risposte sono state inserite nella relazione concernente la direttiva 75/442/CEE sui rifiuti (cfr. pag. 18) in quanto in parte coincidenti.

8. Misure atte a garantire che i rifiuti pericolosi siano adeguatamente imballati ed etichettati - Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi devono essere adeguatamente imballati ed etichettati in conformità alle norme internazionali e comunitarie in vigore.

Per quanto riguarda il Belgio, nella Vallonia gli stabilimenti che effettuano operazioni di trasporto, raccolta, trattamento, ricupero e smaltimento di rifiuti pericolosi devono avere un'autorizzazione in cui vengono definite anche le misure relative all'imballaggio e all'etichettatura. La regione fiamminga ha recepito queste norme nell'articolo 23, paragrafo 2 del decreto sulla gestione dei rifiuti; tale articolo stabilisce che durante la raccolta, il trasporto e il deposito temporaneo, i rifiuti devono essere adeguatamente imballati e/o depositati conformemente alle norme internazionali ed europee. Il decreto del 1º febbraio 1995 sul riconoscimento delle imprese di raccolta e sulla registrazione delle imprese di trasporto contempla anche disposizioni inerenti alle imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti pericolosi.

La Danimarca ha confermato di aver attuato questo articolo facendo riferimento a una lettera del 18/7/96 in cui si dichiara che l'articolo 5, paragrafo 1 è stato recepito nell'articolo 54 del "bekendtgørelse no 581" del 24 giugno 1996.

La Francia ha fornito solo una descrizione delle norme relative all'imballaggio, all'etichettatura e al trasporto di rifiuti ospedalieri e sanitari infetti.

L'Irlanda ha confermato l'attuazione dell'articolo senza fornire ulteriori particolari o chiarimenti.

In Lussemburgo queste disposizioni sono state recepite dall'articolo 5 del regolamento dell'11 dicembre 1996 sui rifiuti pericolosi.

Il "Gefahrgutbeförderungsgesetz" austriaco recepisce le norme sull'imballaggio e sull'etichettatura adeguata per i rifiuti pericolosi.

In Finlandia i rifiuti pericolosi devono essere raccolti, imballati ed etichettati in modo tale da poterne effettuare una gestione adeguata evitando danni alla salute e all'ambiente. L'imballaggio dei rifiuti pericolosi deve recare il nome del rifiuto e del relativo detentore, insieme a qualsiasi altra informazione e avvertenza necessaria per la sicurezza e per un'adeguata organizzazione della gestione dei rifiuti. Queste disposizioni devono essere ulteriormente specificate nella decisione del Consiglio di Stato. Le disposizioni e i regolamenti inerenti al trasporto di sostanze pericolose si applicano anche al trasporto dei rifiuti pericolosi.

In Svezia le operazioni di imballaggio e di etichettatura devono essere effettuate in conformità alle regole sul trasporto delle merci pericolose.

Nei Paesi Bassi le norme relative al trasporto dei preparati pericolosi, in cui rientrano anche i rifiuti pericolosi, sono contemplate dalla relativa legislazione. Queste norme vengono definite a livello internazionale (es. ADNR). Per il deposito dei rifiuti pericolosi è prescritta un'autorizzazione in cui vengono definite anche le norme di sicurezza (prevenzione di incendi ed esplosioni secondo gli orientamenti forniti dal Comitato sulla prevenzione degli infortuni (orientamenti CPR 15-1 e 15-2) e i requisiti inerenti alla tutela del suolo e delle acque sotterranee.

Ø Per quanto riguarda l'adeguatezza dell'imballaggio e dell'etichettatura dei rifiuti pericolosi, la Francia ha dichiarato di aver attuato questa norma solo per i rifiuti ospedalieri e sanitari infetti.

9. Piani di gestione dei rifiuti e statistiche sui rifiuti - Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, le autorità competenti devono elaborare, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi. Come richiesto nell'articolo 6, paragrafo 2, è stato preparato e distribuito agli Stati membri uno "Studio comparato dei piani di gestione dei rifiuti pericolosi" (relazione finale del luglio 1997 - "Comparative Study on Plans for the Management of Hazardous Waste" - Final Report of July 1997).

I dati e le informazioni sui piani di gestione dei rifiuti sono stati inseriti nella relazione sulla direttiva 75/442/CEE.

10. Deroga temporanea alla direttiva in questione - Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 7, nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente, provvedendo a informarne la Commissione.

Nessuno degli Stati membri ha applicato l'articolo 7.

11. In aggiunta al questionario - Articolo 8, paragrafo 3

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, per ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi e che è suscettibile di essere parte della rete integrata di cui all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni comprendenti: nome e indirizzo, sistema di trattamento dei rifiuti, tipo e quantità dei rifiuti che possono essere trattati. Tali informazioni devono essere comunicate ogni anno nella forma prescritta nella decisione 96/302/CE [56]. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.

[56] GU L 116 dell'11.5.1996, pag. 26.

Fino al mese di maggio 1999 erano pervenute alla Commissione informazioni da tutti gli Stati membri ad eccezione dell'Italia. Solo la Germania ha provveduto ad aggiornare le informazioni comunicate, mentre gli altri Stati membri hanno comunicato i propri dati solo una volta.

Non tutti gli Stati membri hanno comunicato le informazioni in modo completo oppure nella giusta forma. La Grecia ha indicato solo nome e indirizzo degli impianti, mentre la Germania ha fornito tutti i dati richiesti. Le informazioni in merito ai rifiuti che possono essere sottoposti a trattamento sono state tuttavia comunicate seguendo i codici LAGA e non il catalogo europeo dei rifiuti. Per quanto riguarda le informazioni fornite dal Regno Unito, manca solo il tipo di rifiuti che vengono trattati negli impianti in Inghilterra. Anche la Francia non ha inviato dati sui tipi di rifiuti trattati. Le informazioni presentate dall'Irlanda e dal Portogallo in merito ai tipi di rifiuti trattati non sono state comunicate in modo sistematico e, per quanto riguarda il Portogallo, per alcuni impianti mancano anche i dati sul sistema di trattamento. Tutti gli altri Stati membri hanno comunicato le informazioni nella forma richiesta.

La Commissione sta valutando la possibilità di rendere accessibili le informazioni sugli impianti per il trattamento dei rifiuti sotto forma di base di dati. Le informazioni potrebbero essere inoltrate all'Agenzia europea dell'ambiente affinché le inserisca nel suo sistema di dati o in quello del centro tematico europeo sui rifiuti (ETC/W).

DIRETTIVA 75/439/CEE CONCERNENTE GLI OLI USATI, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 87/101/CEE

I. INTRODUZIONE

La direttiva 75/439/CEE [57], modificata, prevede misure volte a garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente.

[57] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 31, modificata dalla direttiva 87/101/CEE (GU L 42 del 22.12.1986, pag. 43).

I principali elementi della direttiva 75/439/CEE, modificata, sono:

- la definizione del termine "olio usato" e della terminologia [58] adottata nell'ambito della gestione degli oli usati, tra cui i termini "eliminazione" (qualsiasi operazione di trattamento/manipolazione), "trattamento" (rigenerazione e combustione), "rigenerazione" (raffinazione in oli base), "combustione" (utilizzazione come combustibile) e "raccolta" (articolo 1);

[58] La terminologia adottata nella direttiva sugli oli usati è diversa da quella della direttiva 75/442/CEE.

- l'obiettivo generale della gestione degli oli usati, che è quello di evitare danni all'uomo o all'ambiente (articolo 2);

- la gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti: la priorità viene attribuita in primo luogo al trattamento degli oli usati eseguito mediante rigenerazione; se ciò non fosse possibile, si dovrà procedere alla combustione degli oli usati secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale oppure, in caso di impossibilità ad attuare i primi due sistemi di gestione, si dovrà garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento o deposito controllati (articolo 3);

- il divieto di scarico degli oli usati nelle acque, di effettuare operazioni di scarico che abbiano effetti nocivi per il suolo, di scarico incontrollato e di trattamento degli oli usati che provochino un inquinamento dell'aria superiore ai livelli fissati per le emissioni (articolo 4);

- l'attuazione di programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento affinché gli oli usati siano, per quanto possibile, adeguatamente immagazzinati e raccolti; gli Stati membri possono decidere di destinare gli oli usati a uno qualsiasi dei metodi di trattamento (articolo 5);

- la procedura di autorizzazione per le imprese, la definizione di disposizioni inerenti al trattamento e alla combustione (valori di emissione per gli impianti aventi una potenza termica assorbita di almeno 3 MW, controllo adeguato per gli impianti con una potenza termica assorbita inferiore a 3 MW) (articoli 6, 7, 8);

- requisiti specifici per PCB/PCT (articolo 10);

- i requisiti concernenti la tenuta di registri, la comunicazione di informazioni alle autorità competenti, i controlli periodici, la verifica dell'evoluzione dello stato della tecnica e le autorizzazioni concesse (articoli 11, 12, 13).

La relazione di sintesi che segue si basa sul questionario adottato con la decisione 94/741/CE [59] del 24 ottobre 1994. Ai sensi della direttiva 91/692/CEE [60], gli Stati membri erano tenuti a presentare le rispettive relazioni sul periodo 1995 - 1997 entro il 30 settembre 1998. Poiché Grecia, Italia, Portogallo e Spagna non hanno inviato alcuna relazione, la relazione di sintesi si riferisce solo a undici Stati membri.

[59] GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42.

[60] GU L 377 del 23.12.1991, pag. 48.

Alcuni aspetti trattati nei contributi nazionali vengono confrontati con le informazioni desunte dallo studio "Economics of Waste Oils Regeneration" [61], che presenta una panoramica della gestione degli oli usati attuata nei quindici Stati membri.

[61] Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, L'Aia, 29 gennaio 1997.

II. RELAZIONE BASATA SULLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO (DECISIONE 94/741/CE DELLA COMMISSIONE)

RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE

1. Diritto nazionale

Gli undici Stati membri che hanno presentato le proprie relazioni (due regioni del Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito) hanno confermato di aver fornito alla Commissione informazioni particolareggiate sulle leggi e i regolamenti attualmente in vigore che recepiscono nel diritto nazionale la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati (modificata).

2. Disposizioni inerenti alla rigenerazione dell'olio usato - Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 7, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie ad assicurare che il funzionamento dell'impianto di rigenerazione non causi all'ambiente un danno che potrebbe essere evitato (articolo 7, lettera a)). Inoltre gli Stati membri devono assicurare che gli oli base ottenuti dalla rigenerazione non costituiscano rifiuti pericolosi e non contengano PCB/PCT in concentrazioni superiori ai limiti di 50 parti per milione (ppm) (articolo 7, lettera b)).

Belgio: la regione vallona non ha adottato misure ai sensi dell'articolo 7 e ha dichiarato che gli oli usati vengono in parte rigenerati sul proprio territorio ma, prevalentemente, nelle Fiandre; queste informazioni non corrispondono a quelle della tabella 1 secondo cui la rigenerazione è assente in Vallonia e pari allo 0,2% nelle Fiandre. Nelle Fiandre queste disposizioni sono disciplinate dai paragrafi 5.2.2.8 e 5.2.3.5 del decreto Vlarem II.

La Danimarca ha confermato di aver adottato le misure necessarie e, comunque, non provvede alla rigenerazione degli oli usati.

In Germania le misure atte a garantire che la rigenerazione non rechi danno all'ambiente sono sancite dalla legge sulla gestione dei rifiuti e dalla legge federale sul controllo delle immissioni. Il disposto dell'articolo 7, lettera b) è stato recepito nell'ordinanza del 1987 sugli oli usati.

La Francia non ha adottato misure ai sensi dell'articolo 7, ma ha dichiarato che nel testo dell'articolo 2 del decreto del 21 novembre 1979 viene data priorità alla rigenerazione.

In Irlanda gli oli usati non vengono rigenerati.

In Lussemburgo l'articolo 7 della direttiva viene recepito nel regolamento del 30 novembre 1989 relativo agli oli usati. Gli impianti di rigenerazione degli oli usati sono inoltre soggetti al disposto della legge del 17 giugno 1994 sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti, che introduce anche un meccanismo di autorizzazioni in cui vengono fissate le singole condizioni operative (cfr. relazione precedente). In Lussemburgo non esistono, tuttavia, impianti di rigenerazione degli oli usati a cui applicare queste disposizioni.

I Paesi Bassi hanno dichiarato di non rigenerare oli usati.

L'Austria non ha recepito queste disposizioni perché la rigenerazione non viene effettuata a causa degli esigui quantitativi.

Finlandia e Svezia hanno confermato l'adozione delle misure di cui all'articolo 7, senza fornire ulteriori informazioni. Entrambi questi paesi non provvedono, se non in minima parte, alla rigenerazione degli oli usati.

Il Regno Unito ha rimandato alla relazione precedente in cui vengono menzionate le parti I e II della legge sulla protezione dell'ambiente (EPA 1990) e le norme sulla protezione dell'ambiente 1991 (procedure e sostanze) SI n. 472, modificate dalle norme del 1994 sulle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti (regolamento 14).

Ø Fiandre, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno pertanto confermato di aver attuato l'articolo 7 senza fornire ulteriori informazioni in merito al tipo e alla qualità delle misure, mentre Vallonia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Austria non hanno recepito questa disposizione. La Francia, pur provvedendo alla rigenerazione degli oli usati, non ha adottato tali disposizioni.

3. Misure nazionali più rigorose - Articolo 16

Ai sensi dell'articolo 16, gli Stati membri possono adottare misure di protezione dell'ambiente più rigorose di quelle previste dalla direttiva.

In Belgio, la Vallonia ha dichiarato di aver adottato misure più rigorose per quanto concerne l'articolo 4 (divieti). Si tratta di misure più dettagliate e precise inerenti alla gestione degli oli usati. La regione fiamminga ha dichiarato che tali misure sono comprese negli articoli 5.2.2.8.3 e 5.2.3.5.2 del decreto Vlarem II.

La Danimarca ha dichiarato di aver adottato misure più rigorose, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

In Germania sono state adottate misure più rigorose per la tutela dell'ambiente, in particolare nell'ordinanza sugli impianti di incenerimento dei rifiuti (17. BimschV).

La Francia non ha adottato misure più rigorose.

L'Irlanda non ha ritenuto di dover adottare misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva.

In Lussemburgo la legge del 17 giugno 1994, relativa alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, privilegia la rigenerazione dei materiali in generale e, per deduzione, degli oli usati. L'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia è previsto unicamente per i rifiuti che possono essere riutilizzati solo per la produzione di calore. La Commissione ha ricevuto notifica dei provvedimenti adottati (relazione precedente).

I Paesi Bassi hanno dichiarato di aver stabilito requisiti per il tenore degli idrocarburi alogenati e dei PCB, secondo la definizione di oli usati. Vengono inoltre applicati limiti al tenore degli idrocarburi alogenati e dei PCB qualora questi vengano impiegati come combustibile o nella fabbricazione di combustibili. Tali limiti valgono per tutti i combustibili.

L'Austria ha dichiarato di aver adottato misure più rigorose e di aver notificato alla Commissione le norme pertinenti.

Finlandia e Svezia hanno confermato di aver adottato misure più rigorose, ma non hanno fornito ulteriori particolari.

Come già riferito nella relazione precedente, il Regno Unito non ha ritenuto di dover adottare misure più rigorose.

Ø Ad eccezione di Francia, Irlanda e Regno Unito, tutti gli Stati membri hanno dichiarato di aver adottato misure di protezione dell'ambiente più rigorose di quelle previste dalla direttiva. Tali misure spaziano dall'assegnazione di una maggiore priorità alla rigenerazione (Lussemburgo), alla definizione di valori limite più severi per le emissioni (Germania) fino all'imposizione di valori più bassi per il tenore di PCB (Paesi Bassi); negli altri casi le misure non sono state ulteriormente specificate.

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

1. Gestione degli oli usati - Articoli 2 e 3

Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare misure necessarie per garantire la gestione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente. Ai sensi dell'articolo 3, la priorità sarà data in primo luogo alla rigenerazione, quindi alla combustione e, da ultimo, alla distruzione innocua (trattamento) o all'eliminazione (per quanto riguarda i vincoli, si veda la domanda 2)

La figura 1 presenta una sintesi delle modalità di gestione degli oli usati seguite nel 1994/1995, elaborata per i quindici Stati membri nello studio "Economics of Waste Oils Regeneration" [62] (in appresso denominato "lo studio") realizzato da Coopers & Lybrand. La figura presenta le percentuali medie di oli usati prodotti (48%) e raccolti (75,6%) e le percentuali sottoposte a rigenerazione (36%) e a combustione (64%). Ai fini della gestione degli oli usati, il percorso D (ri-raffinazione) è considerato dalla Commissione come "rigenerazione" mentre i percorsi A (olio non trattato per uso energetico), B (uso energetico dopo un trattamento limitato) e C (trasformazione in olio combustibile) vengono considerati "combustione".

[62] Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, L'Aia, 29 gennaio 1997.

Si espongono le seguenti osservazioni in merito alla comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri per questa relazione.

· I dati sono stati spesso forniti senza unità di misura o in unità di misure diverse come tonnellate e metri cubi; ai fini della conversione si è considerata una densità di 0,9 t/m³

· I dati relativi agli oli usati variano notevolmente e riguardano tra il 33 e il 66% degli li immessi sul mercato. Si tratta solo di una stima che, tuttavia, ha importanza fondamentale per la valutazione; per poter avere dati comparabili, ai fini di questa relazione si è quindi stimato che, in tutti gli Stati membri, gli oli usati prodotti fossero pari al 50% degli oli immessi sul mercato.

La tabella 1 presenta i dati forniti relativamente alla gestione degli oli usati. Nella figura 2 viene indicata la quota di gestione degli oli usati calcolata partendo dal presupposto che il 50% degli oli immessi sul mercato corrisponda agli oli usati. Si è scelto questo tipo di presentazione per dimostrare che ancora un'enorme quantità di oli usati non viene destinata alla raccolta differenziata e, quindi, non viene gestita in modo adeguato. I dati relativi al 1994/1995 e che riguardano la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna sono stati desunti dallo studio e aggiunti alle informazioni disponibili in modo da poter presentare la situazione media della gestione degli oli usati nel 1997 relativa a tutti i quindici Stati membri.

La figura 3 mostra i quantitativi di oli immessi sul mercato, di oli usati e di oli usati sottoposti a trattamento (rigenerazione, combustione e deposito) nel 1997 per 1000 abitanti. Gli oli usati dovrebbero corrispondere al 50% circa degli oli immessi sul mercato.

Le due regioni del Belgio non hanno comunicato i dati relativi agli oli immessi sul mercato. In base ai dati forniti dalle Fiandre, il tasso di raccolta è del 100% circa, mentre nella regione vallona la raccolta riguarda il 50% circa degli oli usati. Gli oli usati raccolti vengono sottoposti a combustione (percorso B). Il dato del Belgio relativamente agli oli usati è estremamente elevato a causa delle informazioni fornite dalla regione fiamminga che prevede una definizione più ampia degli oli usati (comprendenti, ad esempio, fanghi, filtri dell'olio, materiali per pulizia e imballaggi impregnati di olio e grasso, ecc.) rispetto agli altri paesi. I dati presentati si basano inoltre sulla relazione annuale di tutti gli operatori economici, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti, ed è quindi probabile che si siano verificati doppioni.

In Danimarca il tasso di raccolta è passato dal 100% circa del 1995 all'84% nel 1997 (sempre partendo dal presupposto che gli oli usati corrispondano al 50% degli oli immessi sul mercato). Tutti gli oli usati sono stati sottoposti a combustione e, in base alle informazioni fornite nello studio, il 50% degli oli è stato sottoposto a ri-trattamento (percorso C) mentre il 25% è stato destinato ai trattamenti previsti nei percorsi A e B.

In Germania la raccolta ha riguardato una percentuale compresa tra l'83 e il 90% degli oli usati (sempre supponendo che gli oli usati corrispondano al 50% degli oli immessi sul mercato e non al 66% come invece era stato indicato). Il 51% degli oli prodotti è stato sottoposto a rigenerazione (tendenza leggermente calante rispetto al 1994) e il 32% a combustione.

La percentuale di oli raccolti in Francia è aumentata passando dal 51 al 55% (partendo dal presupposto che gli oli usati corrispondano al 50% degli oli immessi sul mercato e non al 42% come indicato). La percentuale di rigenerazione è calata costantemente dal 26 al 18% circa, con un aumento della combustione dal 29 al 38%. Nella relazione precedente era già stato evidenziato un calo della percentuale di rigenerazione nel periodo 1990 - 1994.

In Irlanda la percentuale di oli usati raccolti varia tra il 36 e il 39% (supponendo che gli oli usati siano pari al 50% e non al 33% degli oli immessi sul mercato), tutti sottoposti a combustione.

Il Lussemburgo non ha fornito informazioni sui quantitativi di oli immessi sul mercato. Si è quindi partiti dal presupposto che gli oli usati corrispondano al quantitativo raccolto, il che coincide con una percentuale di raccolta del 100%. Il Lussemburgo ha dichiarato che tutti gli oli usati venivano esportati per la rigenerazione. Si tratterebbe quindi di un aumento notevole rispetto alla relazione precedente in cui veniva segnalata una percentuale di rigenerazione del 50%. I dati contraddicono quelli dello studio da cui emerge che, nel 1994/1995, gli oli usati venivano sottoposti a combustione mediante i processi raggruppati nei percorsi A e B.

La percentuale di raccolta nei Paesi Bassi è aumentata dal 35% del 1995 al 52% del 1997 (supponendo che il 50% degli oli immessi sul mercato diventino poi oli usati e non il 37 e il 45% come indicato). Gli oli raccolti vengono interamente destinati alla combustione.

L'Austria ha comunicato solo le stime relative agli oli immessi sul mercato e agli oli usati. La percentuale di raccolta è scesa dal 92% del 1995 al 78% del 1997. Gli oli raccolti vengono interamente destinati alla combustione.

Nel 1997 la Finlandia ha raccolto il 97% degli oli usati, di cui solo il 4% sono stati rigenerati, il 68% sottoposti a combustione e il 25% immagazzinati temporaneamente.

I dati forniti dalla Svezia sono stime approssimative, per cui si presuppone che la percentuale di raccolta, considerando un tasso di produzione di oli usati pari al 50%, sia del 100%. Gli oli usati raccolti vengono destinati alla combustione (l'89% lungo il percorso B, l'11% lungo il percorso A).

Anche i dati del Regno Unito sono stime dalle quali si evince che la percentuale di raccolta varierebbe tra il 94 e il 97% degli oli usati (considerando che questi ultimi corrispondono al 50% e non al 55% degli oli immessi sul mercato). Il 7% viene rigenerato e l'89% portato a combustione. Si presume che la differenza tra gli oli rigenerati e quelli raccolti venga depositata in discarica.

Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno presentato alcuna relazione, i dati di seguito riportati sono stati desunti dallo studio [63] e si riferiscono all'anno 1994/1995.

[63] Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, L'Aia, 29 gennaio 1997.

In Grecia è stato raccolto in modo differenziato e rigenerato solo l'8% degli oli usati. Il restante 92% è stato raccolto in modo illecito e venduto come combustibile senza alcun trattamento.

La Spagna presenta una percentuale di raccolta del 44%, di cui il 14% rigenerato e il 26% combusto (il 25% sul percorso B e il 43% sul percorso A).

Nel 1994 l'Italia ha raggiunto una percentuale di raccolta del 58%, di cui il 48% destinato alla rigenerazione e il 10% alla combustione.

Il Portogallo presenta una percentuale di raccolta del 25%, interamente destinata alla combustione (percorso A).

Ø Per renderla comparabile con la figura 1 occorre correggere i dati della figura 2 (fattore 50/48 per la percentuale di raccolta e fattore 100/71 per la rigenerazione e la combustione). La percentuale di raccolta differenziata risulterebbe lievemente diminuita dal 74,6% del 74% (71% x 50/48) dal 1994/1995 al 1997. Nel 1997 gli oli rigenerati hanno raggiunto il 24% (17% x 50/48) contro il 36% del 1994/1995, mentre la combustione è aumentata passando dal 64% al 75% (53% x 100/71).

Considerato che, dal 1994 al 1997, la gestione degli oli usati non ha segnato alcun notevole miglioramento in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna tra il 1994/1995 e il 1997, in questo campo si è addirittura verificato un peggioramento in tutta l'Unione europea.

2. Vincoli concernenti la rigenerazione e la combustione degli oli usati - Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri devono dare priorità innanzitutto alla rigenerazione degli oli usati e, in secondo luogo, alla combustione degli oli usati secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale. Qualora la presenza di tali vincoli non consenta di procedere né alla rigenerazione né alla combustione, gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento controllato degli oli usati (articolo 3, paragrafo 3).

Belgio: la regione vallona ha dichiarato che la presenza di vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo ha limitato la rigenerazione ma non la combustione degli oli usati e che sono state adottate misure ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3; non ha tuttavia fornito ulteriori indicazioni su tali vincoli. Nelle Fiandre non sussistono invece vincoli tali da impedire la rigenerazione e la combustione.

In Danimarca a tutt'oggi non vi sono elementi sul piano tecnico ed economico che giustifichino la rigenerazione degli oli usati e finora è stato avviato solo un progetto di studio. Gli oli usati, dopo la raffinazione, vengono combusti e utilizzati per il riscaldamento locale. Sono previsti sussidi per le imprese locali di raccolta degli oli usati, che vengono erogati sotto forma di abbuoni sulle spese energetiche e per l'alimentazione di CO2 quando gli oli usati vengono conferiti agli impianti di riscaldamento centralizzati.

La Germania ha definito il quadro economico e organizzativo in modo tale da garantire che l'industria raggiunga le condizioni tecniche necessarie per la rigenerazione degli oli usati. Non sono stati citati vincoli di alcuna natura.

La Francia ha dichiarato che non esistono vincoli di fondo ma che, per i motivi di seguito esposti, si predilige la combustione degli oli usati con il ricupero energetico nei forni da cemento. In Francia esiste solo un impianto per la rigenerazione degli oli usati. I produttori di oli base, inoltre, non ritengono auspicabile sviluppare le tecniche di rigenerazione. A favore della combustione gioca anche un aspetto economico: attualmente si assiste a una produzione eccessiva di oli base e, dai primi risultati ottenuti da un'analisi sul ciclo di vita, è emerso che la combustione degli oli usati potrebbe essere la soluzione migliore per la protezione dell'ambiente.

L'Irlanda non ha avuto problemi di carattere tecnico, economico od organizzativo che le abbiano impedito di privilegiare la rigenerazione e la combustione. I motivi per cui l'Irlanda non predilige la rigenerazione non sono ben chiari.

Attualmente non esistono in Lussemburgo vincoli che possano impedire la rigenerazione e la combustione degli oli usati, ma non esistono nemmeno impianti di rigenerazione né di combustione. Le aziende di raccolta degli oli usati hanno contatti con impianti di rigenerazione situati all'estero. Si procede alla combustione solo quando la qualità degli oli usati e le tecniche non consentono la rigenerazione.

I Paesi Bassi hanno fatto notare che, all'inizio degli anni ottanta, la politica del governo mirava a rigenerare gli oli usati in un impianto centrale di trattamento (CBE). Questo trattamento non si è mai potuto realizzare per l'esistenza di vincoli di ordine economico. Nel 1986 si è determinata una svolta e, in collaborazione con i produttori di oli, si è cercato di realizzare un CBE per gli oli usati con l'obiettivo di produrre combustibili (in particolare gasolio per la navigazione). A tal fine è stata concessa un'autorizzazione ad un'impresa che, tuttavia, non si avvale ancora di tale licenza perché le imprese di raccolta non sono disposte a inviare l'olio a questa struttura, ma preferiscono ricorrere ad altri sbocchi all'estero. Attualmente gli oli usati vengono centrifugati e il prodotto ottenuto viene venduto come combustibile o come miscela adatta alla produzione di combustibile.

L'incenerimento degli oli usati non trattati è quasi inesistente; oli usati si trovano anche nelle tele filtranti, nell'acqua di sentina, nei filtri dell'olio e nei separatori dell'olio, ecc.: questi rifiuti sono trattati come rifiuti nocivi e non come oli usati e vengono eliminati principalmente negli inceneritori.

In Austria i quantitativi di oli usati sono troppo esigui perché il processo di rigenerazione possa essere economicamente vantaggioso.

In Finlandia non esistono vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo tali da impedire di dare priorità in primo luogo alla rigenerazione e in second'ordine alla combustione.

La Svezia ha indicato la presenza dei seguenti vincoli: problemi di commercializzazione dovuti all'obbligo di etichettare gli oli rigenerati, tranne nel caso in cui l'olio base sia idrogenato; la necessità di avere quantitativi elevati, in modo da garantire che gli alti costi dovuti agli investimenti necessari siano coperti da un ritorno adeguato; i residui generati dal processo basato sull'acido solforico (-) hanno causato gravi problemi a un impianto precedentemente operativo.

Nel Regno Unito la rigenerazione degli oli usati viene praticata in misura molto esigua. Questo processo richiede infatti ingenti investimenti. La concorrenza principale deriva dalle aziende che ricuperano energia dagli oli usati, a cui si aggiunge la concorrenza in atto tra le compagnie petrolifere e che impedisce di privilegiare la rigenerazione. Non esistono invece vincoli alla combustione. Per l'eliminazione sicura, l'immagazzinamento o il deposito degli oli usati è previsto un meccanismo di licenze (Waste Management Licensing Regulation 1994 - regolamento sulle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti). I titolari di licenza sono tenuti a prevedere una gestione degli oli usati tale da non recare danno all'ambiente e alla salute umana (legge sulla protezione dell'ambiente, 1990, sezione 34).

Ø Sembra che i principali vincoli esistenti a livello nazionale e che impediscono di privilegiare la rigenerazione siano di natura economica: la necessità di avere un quantitativo minimo di oli usati raccolti perché la rigenerazione sia economicamente conveniente (secondo lo studio [64] si dovrebbero rigenerare da 60.000 a 80.000 tonnellate di oli usati all'anno), l'accesa concorrenza tra rigenerazione e combustione e l'assenza di misure di incitamento. C'è anche motivo di ritenere che alcuni Stati membri non intendano privilegiare effettivamente la rigenerazione. La Francia, ad esempio, ha dichiarato che, a proprio avviso, la combustione è la soluzione migliore dal punto di vista ambientale.

[64] Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, L'Aia, 29 gennaio 1997.

Ø Dallo studio [65] è inoltre emerso che, a livello europeo, i principali vincoli consistono nella mancanza di una priorità assoluta attribuita alla rigenerazione, nella presenza di linee politiche divergenti e nella mancanza di cooperazione tra gli Stati membri; esiste poi un eccesso generalizzato di capacità produttive di lubrificanti e una scarsa competitività della rigenerazione.

[65] Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, L'Aia, 29 gennaio 1997.

3. Programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento - Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri devono attuare programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento affinché gli oli usati siano, per quanto possibile, adeguatamente immagazzinati e raccolti.

Belgio: la regione vallona non ha organizzato campagne d'informazione specifiche sugli oli usati, ma iniziative più generiche mirate a sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti domestici e la protezione dell'ambiente, che si sono concretizzate attraverso vari programmi attuati durante le cosiddette "settimane verdi". La regione fiamminga non ha organizzato alcuna campagna d'informazione dell'opinione pubblica.

Danimarca, Irlanda e Svezia non hanno condotto campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

In Germania spetta ai Länder e alle autorità locali informare e sensibilizzare l'opinione pubblica. Gli enti locali sono tenuti a informare i produttori di oli usati sui sistemi appropriati di gestione dei rifiuti e le relative strutture. Sono stati emessi comunicati stampa e sono state realizzate trasmissioni radiofoniche e televisive, pubblicazioni ed esposizioni. I commercianti hanno l'obbligo di informare l'utilizzatore finale in merito alla gestione adeguata degli oli usati e di raccogliere gli oli usati che vengono loro conferiti, garantendo così un sistema di raccolta continuativo e completo.

In Francia l'ADEME, l'agenzia per l'energia e l'ambiente, organizza iniziative permanenti con lo scopo di informare le imprese di raccolta degli oli usati e gli operatori del settore automobilistico. Gli utenti finali possono chiedere informazioni sui punti di raccolta degli oli usati rivolgendosi a un "numero verde".

In Lussemburgo sono state avviate numerose iniziative nell'ambito della campagna Superdreckskäscht organizzata dal ministero dell'Ambiente, tra cui la realizzazione di spot e pubblicità radiofoniche, nella stampa e nei cinema, oltre alla partecipazione ad alcune fiere. La campagna rivolta ai cittadini è stata intitolata "Superdreckskäscht fir Biirger" mentre quella per il settore commerciale è stata chiamata "Superdreckskäscht fir Betriiber". Queste due iniziative sono state lanciate nel 1994, ma non hanno comunque contribuito a un aumento sensibile dei quantitativi di oli usati raccolti tra il 1995 e il 1997.

I Paesi Bassi hanno riferito di una campagna d'informazione, alla quale hanno partecipato vari mezzi d'informazione, incentrata sui piccoli rifiuti chimici di cui gli oli usati fanno parte. È stato inoltre pubblicato un opuscolo sulla gestione degli oli usati.

L'Austria ha provveduto a informare l'opinione pubblica con comunicazioni, discorsi, comunicati stampa e schede informative.

Le campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica finlandese sono state organizzate dalla Ekokem Oy Ab (Ente nazionale per il trattamento dei rifiuti pericolosi) e comprendono le seguenti iniziative: - con le imprese di raccolta degli oli lubrificanti usati la Ekokem ha organizzato campagne rivolte ai comuni per promuovere la raccolta degli oli lubrificanti; - nel 1995 la Ekokem, insieme alle imprese di raccolta, ha organizzato una campagna sui pozzi separatori di olio e i relativi residui; - sulla stampa specializzata sono stati pubblicati vari articoli sulla separazione degli oli; - le autorità locali e regionali hanno organizzato la distribuzione di volantini; - la Ekokem organizza corsi di formazione aperti ai dipendenti di società, comuni, ecc. Il successo di queste iniziative va individuato soprattutto nella sistematicità con cui ora le piccole imprese provvedono alla raccolta di questi rifiuti.

Nel 1995 è stata lanciata nel Regno Unito la "Oil Care Campaign" nell'ambito di una iniziativa volta a ridurre l'inquinamento causato dagli oli. La campagna persegue la finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dell'inquinamento causato dall'olio e le possibili modalità di prevenzione attuabili mediante oculate operazioni di trasferimento e immagazzinamento nonché una maggiore attività di ricupero e riciclo. La campagna promuove la "Oil Bank Helpline", cui i cittadini possono rivolgersi per avere informazioni sulla più vicina "banca di riciclo dell'olio", la "Emergency Hotline" cui vanno segnalati i casi di inquinamento, e il codice "Oil Care Code" che costituisce una semplice guida alla prevenzione dell'inquinamento causato dall'olio, destinata alle famiglie e ai commercianti. La Helpline viene reclamizzata con volantini, nei manuali concernenti la manutenzione delle autovetture e sulla maggior parte dei contenitori per l'olio. Per il 1999 è prevista la produzione di vari materiali d'informazione.

Ø Belgio, Danimarca, Irlanda e Svezia non hanno osservato questa disposizione.

4. Particolari sulle imprese che raccolgono gli oli usati

La domanda n. 4 chiedeva agli Stati membri di fornire informazioni sulle imprese che raccolgono gli oli usati. La struttura in base alla quale si configura la gestione degli oli usati presenta notevoli divergenze tra i vari Stati membri, sia per quanto riguarda il livello e il numero delle autorità competenti, sia per quanto riguarda il numero delle imprese. Eccezion fatta per la Danimarca, tutti gli Stati membri che hanno inviato la relazione hanno istituito sistemi di autorizzazioni e licenze.

5. Destinazione degli oli usati a uno dei metodi di trattamento - Articolo 5, paragrafo 3

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere di destinare gli oli usati a uno dei metodi di trattamento (rigenerazione e combustione).

Le regioni vallona e fiamminga del Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo, l'Austria, la Svezia e il Regno Unito non hanno destinato gli oli usati ad alcun tipo di trattamento.

In Francia gli oli usati sono stati destinati agli impianti controllati di rigenerazione o combustione.

I Paesi Bassi hanno dichiarato che 5 società sono autorizzate a centrifugare gli oli usati in virtù di un permesso rilasciato dalle province. I permessi vengono rilasciati solo se sono soddisfatti i requisiti relativi alla protezione della salute e dell'ambiente; il controllo è realizzato dalle autorità provinciali. Oltre agli oli usati questi impianti possono ricevere anche altri tipi di rifiuti.

In Finlandia, oltre alla decisione 101/1997 del Consiglio di Stato in cui viene fissata la gerarchia e data priorità alla rigenerazione, al ricupero dell'energia e all'eliminazione sicura degli oli usati, la Ekokem Oy Ab (Ente nazionale per il trattamento dei rifiuti pericolosi) raccomanda di suddividere gli oli nelle seguenti categorie: a) oli pesanti per motori, b) oli lubrificanti quali oli idraulici e oli per ingranaggi non contenenti PCB, c) oli lubrificanti contenenti acqua, d) oli vegetali ed e) altri oli usati, ad esempio oli contenenti PCB, combustibili e oli di cala. Per gli oli usati compresi nelle categorie da a) a d) la priorità va data in primo luogo alla rigenerazione e, in second'ordine, al ricupero dell'energia, mentre gli oli usati indicati nella categoria e) sono da eliminare in modo sicuro. Le aziende inviano una sintesi contabile annuale alle autorità di controllo; tale obbligo è di norma indicato nelle autorizzazioni rilasciate. Gli impianti per la gestione degli oli usati vengono ispezionati almeno una volta ogni tre anni.

Ø Dalla relazione nazionale risulta che solo la Finlandia ha provveduto ad applicare l'articolo 5, paragrafo 3.

6. Particolari sulle imprese che gestiscono (nel questionario "eliminano") gli oli usati

Ai sensi dell'articolo 6, le imprese che gestiscono gli oli usati (ovvero provvedono alla loro rigenerazione, alla combustione o all'eliminazione) debbono ottenere un'autorizzazione. La domanda 6 chiedeva agli Stati membri di fornire informazioni sulle imprese che gestiscono solo oli usati e su quelle che invece gestiscono oli usati e altri rifiuti. La struttura dei sistemi di gestione degli oli usati adottati dalle imprese che provvedono alla raccolta degli oli usati presenta notevoli differenze tra i vari Stati membri, sia in ordine al livello e al numero delle autorità competenti sia per quanto riguarda il numero delle imprese.

Ø In Irlanda e nei Paesi Bassi gli oli usati non sono considerati "rifiuti" e, quindi, non sono state rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 6. Questo modo di procedere non è conforme alla legislazione comunitaria e, inoltre, non è chiaro perché almeno per le imprese che trattano gli oli usati non si debba prevedere un sistema di autorizzazioni. Probabilmente ciò è riconducibile a un malinteso sul termine "eliminazione" che, nel contesto degli oli usati, non significa incenerimento senza ricupero di energia o collocazione a discarica.

7. Valori limite fissati per la combustione - Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri si accertano che, nel caso di combustione degli oli in impianti di potenza termica assorbita pari ad almeno 3 MW, siano rispettati i valori limite stabiliti nell'allegato. Gli Stati membri possono in qualunque momento fissare valori limite più rigorosi oppure valori limite per sostanze e parametri diversi da quelli elencati nell'allegato.

La tabella 2 presenta i valori limite di emissione fissati a livello europeo e nazionale per gli impianti di combustione aventi una potenza termica assorbita pari ad almeno 3 MW. La direttiva prevede due opzioni per determinate sostanze e gli Stati membri devono indicare quale di queste opzioni si applica al proprio paese.

Irlanda e Paesi Bassi non hanno adottato i valori limite, sempre per il fatto che, in violazione del disposto della direttiva, gli oli usati trattati e rivenduti come combustibili non sono più considerati "rifiuti".

I valori limite previsti dalla Francia sono in linea con la direttiva.

La Svezia non ha risposto alla domanda.

Austria, Danimarca, Finlandia e Germania hanno fissato valori limite più rigorosi. L'Austria ha definito valori limite anche per altre sostanze.

I valori limite relativi all'anidride solforosa e alla polvere, la cui definizione compete agli Stati membri, variano tra 50 e 1700 mg/Nm3 per l'anidride solforosa e tra 10 e 100 mg/Nm3 per la polvere.

Solo l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Germania e il Regno Unito hanno fissato valori limite diversi o uguali anche per gli impianti di potenza termica assorbita inferiore a 3 MW.

Numero e livello delle autorità di controllo per la combustione degli oli usati variano tra i diversi Stati membri.

Ø Irlanda e Paesi Bassi e forse anche Francia e Svezia, non sono in regola con le disposizioni concernenti i valori limite di emissione relativi alla combustione degli oli usati.

8. Quantitativi minimi che impongono la tenuta di registri sugli oli usati - Articolo 11

Ai sensi dell'articolo 11, ogni Stato membro deve specificare la quantità di oli usati (in misura comunque non superiore a 500 litri all'anno) che impone alle imprese (che producono, raccolgono e/o eliminano gli oli usati) la tenuta di un registro. Le informazioni indicate nel registro devono essere comunicate alle autorità competenti, a loro richiesta.

Danimarca e Francia non hanno indicato un quantitativo minimo; le cause possono essere due: o non esiste l'obbligo di tenuta del registro, oppure l'obbligo non è vincolato al quantitativo di oli usati.

La regione vallona del Belgio, l'Austria, la Finlandia e il Regno Unito prevedono l'obbligo di tenuta dei registri per tutte le imprese che trasferiscono oli usati (quantitativo minimo = 0).

Il Lussemburgo ha dichiarato che nella legislazione sui rifiuti pericolosi è fissato un quantitativo minimo, ma non ha fornito ulteriori particolari.

Nella regione fiamminga del Belgio e in Irlanda il quantitativo minimo è pari a 500 litri, mentre in Germania corrisponde a 100 litri di oli usati.

I Paesi Bassi, contrariamente al disposto di questa direttiva e all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, hanno dichiarato di non prescrivere ai produttori di oli usati l'obbligo di tenere un registro.

9. e 10. Indennità concesse alle imprese che raccolgono ed eliminano gli oli usati - Articolo 14

Ai sensi dell'articolo 14, quale contropartita degli obblighi che gli Stati membri impongono alle imprese di raccolta e/o eliminazione, queste ultime possono beneficiare di indennità per i servizi resi.

Nella regione vallona e nella regione fiamminga del Belgio, in Danimarca, in Germania, in Irlanda, nel Lussemburgo, in Austria, in Svezia e nel Regno Unito non vengono concesse indennità.

Per coprire i costi di raccolta, la Francia ha istituito un'imposta. Lo strumento fiscale relativo agli oli usati è stato integrato in uno strumento fiscale più orizzontale applicato alle attività inquinanti.

Nei Paesi Bassi a scadenze mensili viene fissata una tariffa massima, sulla base dei costi e dei gettiti dopo il trattamento. Le imprese di raccolta non possono addebitare ai produttori un importo superiore a tale tariffa mensile, che varia tra 0,04 e 0,07 euro al litro per la raccolta e il trattamento. È impossibile scorporare queste due voci, perché le imprese di raccolta si occupano anche del trattamento.

La Finlandia concede indennità per le operazioni di raccolta ed eliminazione. La Ekokem Oy Ab paga indennità che variano in media da 1,7 a 2,54 milioni di euro all'anno (~ 2,04 milioni di euro nel 1997). Ai sensi della legge 894/1986 sui costi degli oli usati, produttori e importatori sono tenuti a pagare un costo di ~ 0,04 euro al chilogrammo per gli oli lubrificanti e i grassi.

Allegato II

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Figura 1: Schema sintetico della gestione degli oli usati nei 15 Stati membri nel 1994/1995 Fonte: Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, L'Aia, 29 gennaio 1997

Direttiva 75/439 sugli oli usati

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Tabella 1: Dati relativi agli oli usati (Questionario, domanda II, 1c), continua alla pagina successiva

Note:

1) Differenza di tempo tra la raccolta e la combustione.

2) I dati si riferiscono alla Vallonia e alle Fiandre, ma non a Bruxelles.

3) Olio con acqua.

4) Il 40-60% circa del quantitativo viene sottoposto a combustione in Vallonia ma è prodotto fuori dalla regione.

5) Immagazzinamento temporaneo.

6) Calcolo stimato come olio greggio.

Direttiva 75/439 sugli oli usati

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 1: Dati relativi agli oli usati (questionario, domanda II, 1c), continua alla pagina successiva

>SPAZIO PER TABELLA>

Note:

1) Vengono immagazzinati solo quantitativi esigui di oli usati.

2) Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, L'Aia, 29 gennaio 1997.

3) La conversione da m3 a tonnellate è stata eseguita considerando una densità dell'olio di 0,9 t/m3.

4) Il Lussemburgo esporta completamente gli oli usati per sottoporli alla rigenerazione.

Direttiva 75/439 sugli oli usati

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Tabella 1: Dati relativi agli oli usati (Questionario, domanda II, 1c)

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Note:

1) Oli sottoposti a combustione dopo il trattamento.

2) Dati da prendere con cautela perché gli oli usati possono avere un tenore di olio variabile dal 2 al 98%.

3) La conversione da m3 a tonnellate è stata eseguita considerando una densità dell'olio di 0,9 t/m3.

4) I quantitativi dei rifiuti sono dati stimati.

5) Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, L'Aia, 29 gennaio 1997.

6) Quantità di olio pre-trattato (dopo aver rimosso residui e sedimenti).

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Figura 2: percentuali relative alla gestione degli oli usati calcolate in base all'ipotesi che il 50% degli oli immessi sul mercato consiste in oli usati (fonte: tabella 1).

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Figura 3: quantità di oli immessi nel mercato e diversi trattamenti, espressi in tonnellate all'anno per 1000 abitanti (fonte: tabella 1).

Direttiva 75/439 sugli oli usati

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Tabella 2: Valori limite fissati in relazione alle sostanze elencate nell'allegato alla direttiva (questionario, domanda II, 7a). La direttiva presenta due opzioni: l'opzione 1: Cr, Cu e V = 1,5 mg/Nm3 e Pb = 5 mg/Nm3 oppure l'opzione 2: Cr, Cu, V e Pb = 5 mg/Nm3

Dati non pervenuti da Grecia, Italia, Portogallo e Spagna // n.r.: nessuna risposta

Note:

1) Il dato riguarda solo le Fiandre.

2) Non sono stati fissati limiti nazionali.

3) In caso di combustione mista, il valore limite è pari a 20 mg/Nm3.

4) Attualmente non sono previsti valori limite a livello europeo. Spetta agli Stati membri fissare i valori limite.

5) Gli oli usati sottoposti a trattamento non sono considerati "rifiuti" (si applicano valori limite di emissione inferiori).

6) Il dato non riguarda gli impianti di potenza termica assorbita inferiore a 0,4 MW in cui vengono sottoposti a combustione gli oli usati prodotti in loco.

DIRETTIVA 86/278/CEE SUI FANGHI DI DEPURAZIONE

I. INTRODUZIONE

La direttiva 86/278/CEE [66] concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura, oltre a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione al fine di evitare effetti nocivi sul suolo, la vegetazione, gli animali e l'uomo, è volta a favorirne la corretta utilizzazione dei fanghi in agricoltura.

[66] GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.

Le principali disposizioni della direttiva 86/278/CEE sono in particolare:

- la definizione dei termini "fanghi" (fanghi di depurazione, fanghi delle fosse settiche e altri fanghi), "trattamento" (trattamento biologico, chimico o termico, deposito a lungo termine o altro opportuno procedimento che ne riduca in maniera rilevante il potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione) e "utilizzazione" (spandimento dei fanghi sul suolo o qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e nel suolo - Articolo 2);

- la definizione dei valori di concentrazione ammissibili per i metalli pesanti nei suoli, nei fanghi e le quantità massime annue dei metalli pesanti che possono essere introdotte nel suolo (Articolo 4);

- il divieto di superare le concentrazioni di metalli pesanti nei terreni (Articolo 5);

- l'obbligo di trattare i fanghi (Articolo 6);

- il divieto di utilizzare i fanghi su determinate colture e prima che sia trascorso un certo periodo (Articolo 7);

- il principio secondo cui l'utilizzazione dei fanghi deve tener conto del fabbisogno delle piante (Articolo 8);

- i metodi di campionatura e di analisi dei fanghi e dei terreni (Articolo 9);

- l'obbligo, da parte degli Stati membri, di tenere registri aggiornati in cui indicare i quantitativi di fango prodotto, quelli forniti per uso agricolo, i luoghi di utilizzazione e altre informazioni (Articolo 10);

- i requisiti concernenti le relazioni (Articolo 17).

L'articolo 17 della direttiva stabilisce che, a scadenze quadriennali a decorrere dai primi cinque anni dalla notifica della direttiva, gli Stati membri preparino una relazione di sintesi sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura.

Poiché la direttiva è stata notificata il 17 giugno 1986, gli Stati membri dovevano presentare la prima relazione, relativa al periodo 1987-1990, entro il 17 giugno 1991. Sei Stati membri, Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito, hanno inviato il loro rapporto nel 1991/92. La Commissione non ha ritenuto utile pubblicare informazioni così incomplete e divergenti per forma e contenuto.

Sempre in base all'articolo 17 della direttiva 86/278/CEE, la seconda relazione, concernente gli anni dal 1991 al 1994, avrebbe dovuto essere inviata entro il 17 giugno 1995. Cinque Stati membri - Belgio, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito - hanno presentato la relazione. La Commissione ha pubblicato una relazione di sintesi [67] il 27 febbraio 1997.

[67] COM(97) 23 def.

L'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE [68] del Consiglio per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ha modificato l'articolo 17 della direttiva 86/278/CEE. Gli Stati membri devono ora preparare una relazione a scadenza triennale, la prima delle quali relativa al periodo 1995-1997. La Commissione, con la decisione 94/741/CE del 24 ottobre 1994 presa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE, ha adottato un questionario per l'elaborazione delle relazioni degli Stati membri. In questa relazione di sintesi si segue lo stesso formato.

[68] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

Il Belgio (regioni fiamminga e vallona), la Danimarca, la Germania, la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito hanno inviato la loro relazione. La relazione di sintesi si basa sul contributo offerto da questi paesi. Nonostante varie lettere di sollecito inviate dai servizi della Commissione, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Spagna non hanno inviato alcuna relazione (situazione del maggio 1999). L'Austria ha presentato una relazione sui nove Länder. La Commissione ha invitato le autorità austriache a preparare un'unica relazione nazionale basata sui dati regionali disponibili. Attualmente (ottobre 1999) la relazione nazionale non è ancora disponibile.

II. RELAZIONE BASATA SULLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO (DECISIONE 94/741/CE DELLA COMMISSIONE)

RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

1. Ordinamento nazionale

La precedente relazione di sintesi, concernente il periodo 1991-1994, evidenziava alcuni casi di recepimento incompleto o non corretto della direttiva a opera di alcuni Stati membri. Dalle informazioni prevenute entro la fine del 1998 risulta che tutti questi casi sono stati risolti in modo soddisfacente per la Commissione.

In particolare, la regione vallona (Belgio) ha adottato un Arrêté in data 12 gennaio 1995 che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione e dei fanghi residui delle fosse settiche conformemente alla direttiva. In seguito a osservazioni espresse dalla Commissione, la Francia ha adottato il Décret n° 97-1133 dell'8 dicembre 1997 e l'Arrêté dell'8 gennaio 1998 che sanciscono il recepimento della direttiva con soddisfazione della Commissione. Il 12 giugno 1998 l'Irlanda ha notificato di aver adottato lo "Statutory Instrument No. 148" del 1998, norme sulla gestione dei rifiuti (utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), che modifica leggermente e abroga lo "Statutory Instrument No. 183" del 1991, norme sulle Comunità europee (utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura). Il Portogallo ha inviato il decreto (Portaria) n. 176/96 e il decreto n. 177/96 del 3 ottobre 1996 di attuazione del Decreto-Lei n. 446/91 del 22 novembre 1991 a completamento del recepimento della direttiva nella legislazione portoghese.

Per quanto concerne i tre nuovi Stati membri che prima del 1994 non facevano ancora parte della Comunità, si fa notare che l'Austria ha una struttura federale e la gestione dei fanghi compete ai vari Länder. La Commissione ha ricevuto informazioni relative alle misure di attuazione adottate in sei dei nove Länder (Burgenland, Carinzia, Austria Inferiore, Austria Superiore, Stiria e Vorarlberg). La Finlandia ha provveduto a notificare la decisione n. 282 del Consiglio di Stato del 14 aprile 1994 sull'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. La Svezia ha recepito la direttiva con l'ordinanza che definisce le norme in materia di protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (SNFS 1994:2 del 30 maggio 1994). La valutazione della conformità di questi Stati membri alla direttiva non è ancora stata completata.

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

1. Condizioni specifiche in caso di utilizzo dei fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi - Articolo 3, paragrafo 2

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi possono essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle condizioni che lo Stato membro interessato può ritenere necessarie per garantire la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.

In Belgio, la regione vallona prescrive che l'utilizzazione dei fanghi residui delle fosse settiche in agricoltura soddisfi le necessità delle piante. Viene fissato un limite di 400 kg di azoto per ha/anno ed è inoltre prevista una condizione specifica secondo cui è possibile trattare con fanghi delle fosse settiche solo un terzo della superficie totale di una determinata azienda agricola.

Fiandre e Danimarca non hanno fornito informazioni.

In Finlandia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia e nel Regno Unito i fanghi residui delle fosse settiche devono rispettare le stesse condizioni di quelli degli impianti di depurazione.

In Germania i fanghi delle fosse settiche devono essere conferiti a un impianto per il trattamento delle acque reflue e non possono essere utilizzati in agricoltura.

In Francia i fanghi residui delle fosse settiche devono essere interrati subito dopo lo spandimento sul terreno.

In Irlanda è ammessa l'utilizzazione dei fanghi residui delle fosse settiche sui prati, a condizione che non vengano adibiti al pascolo nei sei mesi successivi.

2. Valori limite per la concentrazione di metalli pesanti nei suoli e nei fanghi e quantitativi massimi applicabili - Articolo 5

Gli Stati membri vietano l'utilizzazione dei fanghi qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite di cui all'allegato I A (articolo 5, paragrafo 1). Inoltre gli Stati membri devono fissare i quantitativi massimi di fanghi e i valori limite dei metalli pesanti nei fanghi in conformità all'allegato I B (articolo 5, paragrafo 2, lettera a)). Essi devono altresì curare che vengano rispettati i valori limite dei quantitativi di metalli immessi nel suolo per unità di superficie e per unità di tempo, quali figurano nell'allegato I C (articolo 5, paragrafo 2, lettera b)).

Le tabelle da 1 a 3 e le figure 1 e 2 presentano i valori limite per la concentrazione di metalli pesanti definiti dagli Stati membri in conformità agli allegati I A, I B e I C della direttiva.

I valori limite previsti dalle Fiandre in riferimento alla concentrazione di mercurio e zinco nei terreni su cui è ammessa l'utilizzazione dei fanghi non sono conformi all'allegato I A della direttiva.

In Svezia il quantitativo massimo annuo viene calcolato su un periodo settennale.

Allegato 1B e quantità massima di fanghi (espressa in materia secca) applicabile al suolo - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Belgio: nella regione vallona la quantità massima viene determinata applicando una formula in cui viene effettuato un raffronto tra la concentrazione effettiva dei metalli pesanti presenti nei fanghi e i valori ammissibili. La quantità massima ammissibile in tre anni è pari a 6 tonnellate per ettaro sui terreni destinati al pascolo e a 12 tonnellate per ettaro sui terreni arabili. Nelle Fiandre è consentita una quantità massima di fanghi di depurazione pari a 4 tonnellate ogni due anni sui terreni arabili e a 2 tonnellate ogni due anni sui terreni destinati al pascolo.

In Danimarca è possibile applicare 10 tonnellate di fanghi per ettaro all'anno.

In Germania si possono impiegare fino a 5 tonnellate per ettaro in tre anni.

In Irlanda è possibile utilizzare fino a 2 tonnellate all'anno di fanghi di depurazione su ogni ettaro di terreno agricolo.

Il Lussemburgo ha fissato in 3 tonnellate per ettaro all'anno la quantità massima di fanghi utilizzabili in agricoltura.

In Portogallo la quantità massima di fanghi utilizzabili in agricoltura è limitata, in linea di principio, a 6 tonnellate per ettaro e all'anno, ma può essere maggiore se è minore il tenore di metalli pesanti.

Finlandia, Francia, Svezia e Regno Unito hanno scelto la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ad es. per fissare i quantitativi massimi annui di fanghi su una media decennale (settennale in Svezia).

Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti, autorizzati sui terreni i cui raccolti sono destinati esclusivamente al consumo animale - Allegato I A, nota 1

In Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo e in Svezia non sono permessi valori meno rigorosi.

In Portogallo valgono i limiti riportati nella tabella 1 di questa relazione; tali limiti riguardano terreni con un valore pH maggiore di 7 e i cui raccolti sono destinati al consumo animale.

Nel Regno Unito sono consentiti valori meno rigorosi per tutti i metalli, conformemente all'allegato I A, nota 1, in 10 siti. Si tratta di terreni situati in prossimità di impianti di depurazione e che in passato venivano utilizzati come terreni di applicazione dei fanghi. Si stima che questi siti abbiano una superficie totale pari a 2.516 ettari.

Valori limite meno rigorosi per la concentrazione di metalli pesanti autorizzati su terreni aventi un pH superiore a 7 - Allegato I A, nota 2

In Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Svezia non sono consentiti valori meno rigorosi.

La Finlandia non ha fornito informazioni in merito.

In Portogallo i limiti relativi ai terreni con un pH superiore a 7 i cui raccolti sono destinati esclusivamente al consumo animale figurano nella tabella 1 della presente relazione.

Valori limite meno rigorosi per le quantità annue di metalli pesanti introdotte nei suoli destinati alla coltura foraggiera - Allegato I C, nota 1

In Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Svezia non sono permessi valori meno rigorosi.

Nel Regno Unito sono consentiti valori meno rigorosi per tutti i metalli, conformemente all'allegato I C, nota 1, in 10 siti. Si tratta di terreni situati in prossimità di impianti di depurazione e che venivano in passato utilizzati come terreni di applicazione dei fanghi. Si stima che questi siti abbiano una superficie totale pari a 2.516 ettari.

3. Descrizione delle tecniche di trattamento dei fanghi - Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, (fatto salvo l'articolo 7) i fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, secondo le condizioni da essi definite, l'utilizzazione di fanghi non trattati in caso di iniezione o di interramento nel suolo.

Belgio: nella regione vallona i fanghi vengono sottoposti a digestione, a stabilizzazione aerobica, a disidratazione meccanica e poi termica oppure condizionati con la calce o con polielettroliti. La regione fiamminga non fornisce indicazioni in merito.

In Danimarca i fanghi vengono sottoposti a digestione in una camera termica o in un bioreattore, stabilizzati mediante aerazione, destinati a compostaggio (in condizioni controllate per due settimane a una temperatura di 55 °C), condizionati con la calce o pastorizzati a una temperatura di 70 °C per un'ora.

In Finlandia i fanghi vengono sottoposti a digestione in condizioni anaerobiche, quindi vengono stabilizzati mediante aerazione o condizionati con la calce oppure destinati al compostaggio.

In Francia la stabilizzazione avviene mediante aerazione prolungata, in condizioni aerobiche o anaerobiche; quindi i fanghi vengono condizionati con la calce, destinati al compostaggio oppure sottoposti a disidratazione termica.

In Germania vengono applicate varie tecnologie tra cui la digestione anaerobica, la stabilizzazione in condizioni aerobiche, il condizionamento con la calce, ecc. Normalmente i fanghi vengono sottoposti a varie tecniche tra queste elencate.

In Irlanda i fanghi vengono disidratati su tavole filtranti e immagazzinati per 6 mesi, oppure digeriti in condizioni anaerobiche.

In Lussemburgo i fanghi vengono sottoposti a digestione, poi condizionati con la calce o con sali di ferro. Per il drenaggio vengono utilizzati dispositivi meccanici. Ai fanghi che non vengono condizionati con la calce vengono aggiunti polielettroliti per facilitare il drenaggio.

In Portogallo le tecnologie adottate prevedono l'utilizzo di letti disidratanti (drenaggio su letti di sabbia ed evaporazione dell'umidità), ispessimento, disidratazione meccanica (filtri a nastro, presse filtranti, filtri a vuoto o centrifughe) e vari processi di stabilizzazione.

In Svezia vengono adottate le seguenti tecniche: ispessimento (per gravità, galleggiamento), stabilizzazione (anaerobica, aerobica, calce), condizionamento (centrifuga, filtro orizzontale a nastro, essiccazione all'aria), essiccazione termica e compostaggio.

Nel Regno Unito si ricorre alla digestione in condizioni anaerobiche per via mesofila o per via termofila, al compostaggio, alla stabilizzazione con la calce, all'immagazzinamento liquido, al drenaggio con immagazzinamento e alla disidratazione termica.

Frequenza di analisi dei fanghi - Allegato II A, paragrafo 1:

Ai sensi dell'articolo 6, lettera b), i produttori di fanghi di depurazione devono fornire regolarmente agli utilizzatori tutte le informazioni di cui all'allegato II A (analisi dei fanghi).

Nella regione vallona del Belgio la frequenza delle analisi dipende dalle dimensioni dell'impianto di trattamento: un'analisi all'anno per gli impianti che trattano meno di 5.000 abitanti equivalenti (ae), fino a un massimo di un'analisi al mese per gli impianti con una capacità superiore a 100.000 ae. La regione fiamminga non indica alcuna frequenza di analisi.

In Danimarca, Irlanda, Portogallo e nel Regno Unito le frequenze sono le stesse indicate nella direttiva.

In Finlandia la frequenza di analisi dipende dalle dimensioni dell'impianto che esegue il trattamento: un'analisi all'anno, se l'impianto tratta meno di 200 abitanti equivalenti (ae), fino a un massimo di un'analisi al mese per gli impianti di capacità superiore a 100 000 ae. Queste frequenze possono essere meno rigorose se la qualità delle acque trattate non varia notevolmente con il passare del tempo.

In Francia la frequenza di analisi varia da due volte all'anno, per gli impianti di piccole dimensioni, a una frequenza settimanale per gli impianti più grandi.

In Germania la frequenza è uguale a quella indicata nella direttiva anche se, nei singoli casi, si può raggiungere una frequenza massima di sei volte all'anno.

In Lussemburgo la frequenza varia da una volta all'anno, per i piccoli impianti (con meno di 5.000 ae), fino a sei volte all'anno per gli impianti di capacità maggiore (oltre 50.000 ae).

In Svezia la frequenza dipende dalle dimensioni dell'impianto di depurazione delle acque e varia da una volta all'anno per gli impianti che trattano da 200 a 2.000 ae fino a una volta al mese per gli impianti che oltrepassano 20.000 ae.

Misure specifiche per l'iniezione o l'interramento nel suolo di fanghi non trattati - Articolo 6, lettera a)

Nella regione vallona del Belgio i fanghi non trattati devono essere interrati direttamente nel suolo subito dopo lo spandimento. Per i fanghi trattati l'interramento deve avvenire entro 24 ore. La regione fiamminga non fornisce indicazioni in merito.

Danimarca, Irlanda e Regno Unito non hanno adottato alcuna misura specifica.

In Finlandia, in Germania e in Lussemburgo è vietato applicare sul terreno fanghi non trattati.

In Francia è possibile spandere sul terreno, senza sottoporli a precedente trattamento, solo i fanghi residui di fosse settiche e i fanghi prodotti da piccoli impianti di depurazione (meno di 200 ae).

In Portogallo, per iniettare o interrare nel suolo fanghi non trattati occorre un'autorizzazione specifica congiunta rilasciata dal ministero dell'Ambiente e dal ministero dell'Agricoltura.

In Svezia i fanghi non trattati possono essere utilizzati a condizione che vengano interrati entro 24 ore al massimo dopo lo spandimento e che la loro utilizzazione non rechi disturbo ai residenti.

3. Periodi in cui è vietata l'utilizzazione prima di procedere al pascolo o alla raccolta del foraggio - Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 7, gli Stati membri devono vietare l'utilizzazione dei fanghi: su pascoli o sulle colture foraggiere almeno tre settimane (che possono comunque variare in base alle circostanze) prima di procedere al pascolo o alla raccolta del foraggio, sui terreni destinati all'orticoltura o alla frutticoltura (salve le colture di alberi da frutto) e sui terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto col terreno (e sono normalmente consumati crudi), nei dieci mesi precedenti il raccolto.

La regione vallona in Belgio prevede che trascorrano sei settimane prima di procedere al pascolo su terreni o su colture foraggiere. È vietato utilizzare il fango nelle foreste e nelle aree naturali protette. La regione fiamminga non ha fornito informazioni in merito.

In Danimarca è vietata l'utilizzazione dei fanghi per un anno sui terreni da destinare al pascolo o sulle colture foraggiere prima del raccolto.

In Finlandia devono trascorrere cinque anni prima di poter coltivare patate, tuberi commestibili e verdure su terreni trattati con i fanghi. L'utilizzazione dei fanghi è ammessa solo sui terreni destinati alla coltivazione di grano, barbabietole da zucchero, colture oleose o colture non destinate al consumo umano o animale.

In Francia bisogna attendere sei settimane, che possono essere ridotte a tre nel caso dei fanghi igienizzati.

In Germania non è ammessa l'utilizzazione di fanghi sui pascoli. Prima di seminare colture foraggiere, mais verde e mais insilato, i fanghi devono essere accuratamente interrati.

In Irlanda, Portogallo e nel Regno Unito valgono le stesse disposizioni della direttiva, vale a dire un divieto di tre settimane prima di procedere al pascolo o al raccolto.

In Lussemburgo è previsto un periodo di attesa di un mese.

In Svezia è previsto un periodo di 10 mesi.

4. Valori limite o altre misure per i suoli con un pH inferiore a 6 - Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 8, in caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH è inferiore a 6, gli Stati membri devono tener conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle piante e diminuire, se del caso, i valori limite fissati in conformità all'allegato I A.

Belgio: la Vallonia vieta l'utilizzo dei fanghi su suoli con pH inferiore a 6. Le Fiandre non hanno fornito informazioni in merito.

Danimarca, Irlanda e Svezia non prevedono norme specifiche a questo proposito.

In Finlandia i fanghi possono essere utilizzati su suoli con pH superiore a 5,8 o 5,5, a condizione che siano stati stabilizzati con la calce.

In Francia, sui terreni con un pH compreso tra 5 e 6, è previsto un quantitativo annuo ridotto per il cadmio (15 g/ha/anno), il cromo (1.200 g/ha/anno), il rame (1.200 g/ha/anno), il mercurio (12 g/ha/anno), il piombo (900 g/ha/anno) e lo zinco (3.000 g/ha/anno).

In Germania, per i terreni con un pH compreso tra 5 e 6 sono previsti valori limite ridotti per quanto concerne la concentrazione di cadmio (1 mg/kg dm) e zinco (150 mg/kg dm). Non è ammessa l'utilizzazione di fanghi sui suoli con un pH inferiore a 5.

In Lussemburgo, se il suolo ha un pH inferiore a 6, i fanghi devono avere un pH uniforme superiore a 7. In questi casi si utilizzano di solito fanghi stabilizzati con la calce (aventi un pH superiore a 12).

In Portogallo, se il pH è inferiore a 5,5 sono ammessi limiti ridotti (cfr. tabella 1 di questa relazione).

Nel Regno Unito vengono adottati valori limite ridotti per il rame, il nickel e lo zinco al fine di tenere conto dell'aumentata mobilità di questi metalli pesanti sui terreni con un pH basso.

6. Analisi dei suoli relativa a parametri diversi dal pH e dai metalli pesanti - Allegato II B, paragrafo 1

Ai sensi dell'articolo 9, i terreni su cui vengono utilizzati i fanghi devono essere analizzati secondo lo schema di cui all'allegato II B. Gli Stati membri devono accertarsi che la concentrazione di metalli pesanti nei terreni non superi il valore limite. A tal fine devono decidere quali siano le analisi da effettuare e stabilire la frequenza e i parametri su cui tali analisi devono vertere (pH e metalli pesanti sono parametri obbligatori).

Nella regione vallona del Belgio, in Danimarca, in Finlandia, in Francia, in Irlanda, in Lussemburgo, in Svezia e nel Regno Unito è prevista solo l'analisi del pH e dei metalli pesanti.

Nella regione fiamminga vengono misurati anche i seguenti parametri: materia secca, materia organica, azoto, fosfato, EOX (composti organici alogenati estraibili) e olio minerale. L'autorità competente può decidere di far svolgere ulteriori analisi relative a: idrocarburi monociclici aromatici, idrocarburi policiclici aromatici e altre sostanze organiche.

In Germania le analisi devono vertere anche su fosfato, potassio e magnesio.

Il Portogallo prescrive anche l'analisi del tenore di azoto e fosforo.

Frequenze minime di analisi del suolo - Allegato II B, paragrafo 2

Le analisi devono essere eseguite ogni dieci anni nella regione vallona del Belgio, in Irlanda, in Francia e in Germania e ogni venti anni nel Regno Unito mentre, nelle Fiandre, sono previste quando vengono utilizzate dieci tonnellate di materia secca per ettaro.

Danimarca e Portogallo non hanno fornito informazioni in merito.

In Finlandia non è prevista una frequenza minima specifica: i suoli devono essere analizzati ogni qualvolta vi sia motivo di ritenere che i valori minimi siano stati superati.

In Lussemburgo i suoli devono essere analizzati prima di effettuare qualsiasi operazione di utilizzazione dei fanghi.

In Svezia pochissimi terreni presentano concentrazioni che si avvicinano o raggiungono i limiti inferiori e, quindi, le analisi vengono eseguite solo in caso di probabile superamento del valore limite del tenore di uno o più metalli pesanti nel terreno in questione.

7. Quantitativi di fango prodotti, di fanghi utilizzati in agricoltura e concentrazione media dei metalli pesanti contenuti nei fanghi - Articolo 10

Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, gli Stati membri provvedono a tenere aggiornati i registri in cui, tra le altre informazioni, sono annotati i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo, la concentrazione di metalli pesanti e sostanze nutritive.

Le tabelle 4 e 5 e la figura 3 presentano i dati pervenuti alla Commissione.

8. Esenzioni concesse per gli impianti di depurazione di capacità ridotta - Articolo 11

Ai sensi dell'articolo 11, gli Stati membri possono esentare dall'articolo 6, lettera b) e dall'articolo 10, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e paragrafo 2, i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue aventi una capacità di trattamento corrispondente a 5.000 abitanti equivalenti e destinati essenzialmente al trattamento delle acque reflue domestiche.

La regione vallona, la Danimarca, la Francia, la Svezia e il Regno Unito non prevedono esenzioni.

La regione fiamminga e il Portogallo non hanno risposto alla domanda.

In Finlandia sono previste esenzioni per gli impianti di depurazione delle acque reflue con una capacità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti. Circa 450 impianti usufruiscono di questa esenzione.

In Germania sono concesse esenzioni agli impianti destinati al trattamento delle acque reflue e aventi una capacità inferiore a 1.000 abitanti equivalenti.

In Irlanda è prevista un'esenzione generale per gli impianti di capacità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti.

Allegato III

Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione

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Tabella 1: Valori limite relativi alla concentrazione di metalli pesanti nel suolo (mg/kg di materia secca)

// Dati non pervenuti

Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione

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Tabella 2: Valori limite relativi alla concentrazione di metalli pesanti nei fanghi (mg/kg di materia secca)

// Dati non pervenuti

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Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione

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Tabella 3: Carico medio annuo massimo di metalli pesanti per i terreni agricoli (g/ha/anno)

// Dati non pervenuti

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Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione

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Tabella 4: Quantitativi di fanghi prodotti e utilizzati in agricoltura (tonnellate di materia secca)

// Dati non pervenuti

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Figura 3 - Percentuale dei fanghi utilizzati in agricoltura rispetto al totale dei fanghi prodotti negli impianti di depurazione delle acque reflue. (fonte: tabella 4)

Direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione

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Tabella 5: Concentrazione media di metalli pesanti presenti nei fanghi (mg/kg di materia secca)

// Dati non pervenuti

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CONCLUSIONI

La presente relazione ha lo scopo di informare il Consiglio, il Parlamento europeo, gli Stati membri e l'opinione pubblica sui progressi conseguiti nell'ambito dell'attuazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE e 86/278/CEE.

Le quattro direttive per le quali sono state elaborate le relazioni in base alla direttiva 91/692/CEE che disciplina la materia differiscono tra loro sia per contenuto che per struttura. Mentre le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE stabiliscono le norme disposizioni generali e fondamentali relative a tutti i tipi di rifiuti e ai rifiuti pericolosi, le direttive 75/439/CEE e 86/278/CEE disciplinano flussi di rifiuti specifici, in particolare gli oli usati e i fanghi di depurazione, e prevedono requisiti diversi proprio a causa della diversità dei tipi di rifiuti e dei problemi che ne derivano.

Fin qui si è proceduto quindi a una valutazione distinta delle risposte date ai questionari, analizzandole direttiva per direttiva; in queste conclusioni si cerca invece di presentare una sintesi orizzontale che abbracci tutte le direttive e la relativa attuazione.

Definizione di rifiuti

Le definizioni, in particolare la definizione dei termini "rifiuti", "rifiuti pericolosi" e la terminologia relativa alla gestione dei rifiuti, tra cui "riciclo, ricupero e smaltimento", costituiscono le fondamenta di tutta la politica europea in materia di gestione dei rifiuti e del funzionamento del mercato interno in questo campo.

Solo cinque Stati membri (Danimarca, Spagna, Italia, Finlandia e Svezia) hanno recepito correttamente la definizione del termine "rifiuto" e il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) nell'ordinamento nazionale. Quattro Stati membri (Grecia, Spagna, Lussemburgo e Finlandia) hanno dato corretta attuazione alla definizione di rifiuti pericolosi e all'elenco dei rifiuti pericolosi. Ne deriva che in effetti solo la Spagna e la Finlandia hanno recepito correttamente le definizioni comunitarie relative alla terminologia dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, gli Stati membri possono notificare qualsiasi altro rifiuto che possieda una delle caratteristiche "pericolose" di cui all'allegato III. Fino all'inizio del 1999 la Commissione aveva ricevuto 471 notifiche, in base alle quali si procederà a un riesame dell'elenco dei rifiuti pericolosi e a un suo adeguamento (peraltro necessario per motivi pratici) al Catalogo europeo dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, i rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei familiari sono esenti dall'applicazione della direttiva 91/689/CEE. Contrariamente al diritto comunitario, l'Italia e il Regno Unito hanno escluso dalla definizione di rifiuti pericolosi anche i rifiuti domestici.

Gli oli usati vengono classificati come rifiuti pericolosi nei capitoli 12 e 13 dell'elenco dei rifiuti pericolosi. La terminologia adottata nella direttiva 75/439/CEE sugli oli usati (tra cui i termini "eliminazione", "trattamento", "rigenerazione" e "combustione") si discosta da quella delle direttive quadro e della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti. In questo contesto, l'espressione "eliminazione degli oli usati" abbraccia qualsiasi trattamento (trattamento, distruzione, immagazzinamento e deposito), mentre per "smaltimento dei rifiuti" si intendono le operazioni di cui all'allegato II A, quali incenerimento senza ricupero di energia o messa in discarica. È necessario rimediare a questa divergenza, che sembra aver generato confusione quanto meno nella domanda 6, in cui venivano chiesti particolari sulle imprese che "eliminano gli oli usati". Inoltre, in Irlanda e nei Paesi Bassi gli oli usati trattati non vengono considerati "rifiuti" ma combustibile e, quindi, la direttiva non viene applicata per quanto concerne i valori limite di emissione.

Nella direttiva 86/278/CEE, per "utilizzazione" dei fanghi di depurazione si intende "lo spandimento dei fanghi sul suolo o qualsiasi altra applicazione dei fanghi sul suolo e nel suolo". Secondo questa definizione e le disposizioni contemplate dalla direttiva 86/278/CEE, l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura va considerata operazione di ricupero conforme alla definizione di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE (R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura).

Gerarchia dei principi

La gerarchia dei principi - prevenzione, riciclo, ricupero di energia, smaltimento sicuro - è descritta negli articoli 3 e 4 della direttiva 75/442/CEE ed è stata successivamente confermata nella strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti del 1996. L'articolo 3 della direttiva 75/439/CEE traccia la scala dei principi relativa agli oli usati: rigenerazione, combustione e distruzione innocua/deposito controllato.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, le domande 2 e 4 chiedevano di indicare le misure adottate per favorire la prevenzione e il ricupero e i particolari sulla produzione e il trattamento dei rifiuti. Non è chiaro se, e in che misura, la prevenzione dei rifiuti abbia avuto successo tra il 1995 e il 1997; non esiste inoltre una formula che consenta di calcolare la riuscita delle misure adottate, così da fare opportuni raffronti. Solo la regione belga delle Fiandre e il Lussemburgo hanno avviato programmi o azioni specifici volti a incoraggiare questi due obiettivi. La Germania e l'Irlanda hanno descritto le modalità di attuazione degli obiettivi nelle procedure di gestione dei rifiuti, mentre gli altri Stati membri ne hanno solo confermato il recepimento nell'ordinamento nazionale.

Le operazioni di riciclo sono effettuate con più o meno successo nei vari Stati membri. La percentuale media di riciclo dei rifiuti domestici nei quindici Stati membri è pari al 15% (con un'escursione che va dallo 0 al 44% tra i singoli Stati membri). Il riciclo dei rifiuti pericolosi in undici Stati membri ha segnato una percentuale media del 19% circa, mentre per gli "altri rifiuti" si arriva al 60%. Quest'ultimo dato va preso con cautela perché le informazioni sono pervenute solo da otto Stati membri e, inoltre, non riguardano nemmeno le stesse frazioni di rifiuti.

A livello europeo non esistono criteri precisi in base ai quali tracciare una chiara linea di demarcazione tra incenerimento con e senza ricupero di energia; queste due operazioni, quindi, devono essere considerate come un unico caso. Per quanto riguarda i rifiuti domestici, la Danimarca e il Lussemburgo hanno raggiunto un tasso di incenerimento del 56%, contro una percentuale media del 19%. Anche con il ricupero di energia, l'incenerimento rappresenta solo un'alternativa subottimale in materia di ricupero. A livello europeo si devono prevedere iniziative, sia per il presente che per il futuro, che si incentrino maggiormente sulla raccolta differenziata alla fonte e sul raggiungimento di un elevato tasso di riciclo.

Il metodo più comune per la gestione dei rifiuti domestici continua a essere la collocazione a discarica con una media del 62%, che però scende al 35% quando si passa ai rifiuti pericolosi e al 17% per gli "altri rifiuti". Nello smaltimento dei rifiuti la maggior parte degli Stati membri ha raggiunto un livello di autosufficienza superiore al 99%, mentre l'Irlanda e il Lussemburgo hanno esportato rispettivamente il 36% e il 99% dei rifiuti pericolosi da smaltire.

Nella gestione adeguata degli oli usati riveste particolare importanza la raccolta differenziata. Più la quota raccolta è elevata, minori saranno i quantitativi di oli usati che verranno semplicemente depositati in discarica o persino versati sul suolo o nei sistemi di canalizzazione, con i notevoli rischi che ciò comporta per la salute umana e l'ambiente. Il tasso medio di raccolta (partendo dal presupposto che gli oli usati corrispondono alla metà degli oli immessi sul mercato) è del 71% circa, mentre la restante percentuale del 29% non viene destinata a una gestione adeguata.

La gerarchia dei principi definiti per la gestione degli oli usati, vale a dire rigenerazione, combustione e distruzione innocua o deposito controllato, non trova tuttora attuazione. Degli undici Stati membri che hanno inviato la relazione, solo Germania, Francia e Lussemburgo hanno dichiarato di rigenerare gran parte degli oli usati raccolti (rispettivamente ~ 60%, dal 50 al 30%, 100%). La percentuale degli oli usati rigenerati registra tuttavia un calo in Germania ed è sensibilmente diminuita in Francia; per quanto riguarda il Lussemburgo, non è stato possibile verificare il dato ideale del 100% che, quindi, potrebbe essere dovuto a una diversa interpretazione del termine "rigenerazione".

Nella relazione precedente si era già giunti alla conclusione che la direttiva sugli oli usati era stata applicata solo parzialmente e che gli Stati membri si erano astenuti dal dare un'effettiva priorità alla rigenerazione rispetto alla combustione. Nel periodo 1995 - 1997 si segnala persino un ulteriore calo, in particolare per quanto riguarda la priorità che dovrebbe essere assegnata alla rigenerazione.

I vincoli principali sembrano essere di natura economica e si configurano nella necessità di disporre di un quantitativo minimo di oli usati raccolti per far sì che la rigenerazione sia economicamente vantaggiosa; mancano inoltre strumenti di incitamento che promuovano la rigenerazione a discapito della più diffusa combustione. Si ha comunque l'impressione che gli Stati membri non abbiano la decisa volontà di privilegiare la rigenerazione; a questo proposito, la Francia ha dichiarato che la combustione è la soluzione più valida dal punto di vista ambientale.

Per quanto concerne i fanghi di depurazione, si ritiene che la loro utilizzazione come fertilizzanti su terreni agricoli sia la migliore alternativa ambientale, a condizione che non comporti effetti nocivi sull'ambiente, sugli animali e sull'uomo. La direttiva 86/278/CEE è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sull'ambiente. Non vengono segnalati casi di contaminazione dell'uomo, degli animali o delle piante dovuta all'uso dei fanghi in agricoltura conformemente alla direttiva. Pur non essendo possibile escludere completamente la presenza di rischi nelle attività umane, sembra che la direttiva abbia contribuito efficacemente a evitare la diffusione dell'inquinamento dovuto all'utilizzazione dei fanghi.

I fanghi possono essere gestiti in modi diversi, nessuno dei quali è comunque completamente esente da effetti nocivi. Essi possono essere messi in discarica, e questa è la via di smaltimento più seguita in molti Stati membri ma, in un ambiente tendenzialmente anaerobico qual è quello della discarica, la materia organica presente nei fanghi si decompone. Dalla decomposizione vengono generati gas di discarica, tra cui metano e anidride carbonica che favoriscono l'effetto serra, per non parlare dei terribili odori e del colaticcio altamente contaminato che si forma in discarica e che può contaminare le acque freatiche. I fanghi possono anche essere sottoposti a incenerimento e, a parte i costi, già elevati e destinati ad aumentare ulteriormente a causa dell'adozione di tecniche più sofisticate per la depurazione dei gas prodotti dalla combustione, l'incenerimento comporta ulteriori problemi che si configurano nella gestione dei residui, la produzione di anidride carbonica e la distruzione completa della materia organica e delle sostanze nutritive presenti nei fanghi.

La gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti prevede, in prima istanza, la prevenzione della produzione di rifiuti e il loro riutilizzo. Nel caso della depurazione delle acque, non è attualmente possibile realizzare un processo di depurazione efficace senza produrre fanghi. La seconda alternativa in ordine di validità è quindi la riutilizzazione che, in agricoltura, rappresenta lo sbocco naturale dei fanghi di depurazione in quanto completa i cicli nutritivi. In molti Stati membri si assiste, tuttavia, alla diffusione di crescenti sospetti sull'utilizzo dei rifiuti in agricoltura, in particolare dei fanghi. In quest'ultimo caso i sospetti non hanno fondamento scientifico, ma sono alimentati da un numero piuttosto cospicuo di allarmi verificatisi in passato nel settore agroalimentare. Benché questi allarmi non avessero nulla a che vedere con l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, l'associazione tra materia fecale umana e colture alimentari viene percepita come potenzialmente pericolosa e la popolazione reagisce di conseguenza.

I dati forniti dagli Stati membri che hanno inviato la relazione alla Commissione mostrano che solo quattro Stati membri riutilizzano più del 50% dei fanghi in agricoltura. Per cinque Stati membri la percentuale di riutilizzo è compresa tra il 30 e il 50%, mentre in uno scende persino all'11%. Non sarebbe realistico attendersi un tasso di riciclo del 100% poiché non è possibile garantire l'innocuità di tutti i tipi di fanghi. L'ipotesi di un aumento delle quantità di fanghi utilizzate a beneficio dell'agricoltura andrebbe documentata. Soprattutto nei paesi dell'Europa meridionale in cui il terreno ha particolarmente bisogno di materia organica per combattere l'erosione e la desertificazione, la riutilizzazione dei fanghi rappresenta una opzione da valutare attentamente.

Piani di gestione dei rifiuti

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE (così come dell'articolo 14 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), le autorità competenti devono elaborare piani di gestione dei rifiuti che contemplino il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire, i requisiti generali, le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare e i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento. Naturalmente questi piani devono riguardare anche oli usati e fanghi di depurazione.

I piani di gestione dei rifiuti rappresentano un elemento fondamentale della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, ma la loro attuazione e applicazione è ancora insoddisfacente. La Grecia e il Lussemburgo non hanno ancora notificato alcun piano di gestione dei rifiuti. Tutti gli altri Stati membri, ad eccezione dell'Austria, hanno notificato alla Commissione piani di gestione dei rifiuti che, tuttavia, non contemplano tutti i tipi di rifiuti o non coprono l'intero territorio dello Stato membro. Sono state avviate varie procedure d'infrazione nei confronti di questi Stati membri per inadempienza delle varie disposizioni. È inoltre prevista la stesura di orientamenti rivolti alle autorità competenti per cercare di migliorare la qualità della pianificazione concernente la gestione dei rifiuti.

Statistiche sui rifiuti

La disponibilità di statistiche affidabili sui rifiuti consente, da una parte, di assegnare obiettivi realistici ai piani di gestione dei rifiuti e, dall'altra, di valutare la situazione attuale, che è poi lo scopo della presente relazione.

È possibile comparare e valutare i dati solo se gli Stati membri adottano un approccio comune riguardo alla definizione, agli elenchi e alla terminologia relativa alla gestione dei rifiuti. Attualmente non si è ancora giunti a tale situazione e, a questo proposito, sono stati individuati i seguenti problemi:

· i termini "rifiuti domestici" (rifiuti prodotti dai nuclei familiari) e "rifiuti urbani" (rifiuti raccolti dai comuni) vengono spesso utilizzati come sinonimi, ma i rifiuti urbani possono comprendere, oltre ai rifiuti domestici, anche rifiuti analoghi provenienti da attività commerciali, industriali e amministrative;

· non è stato possibile differenziare i dati relativi all'incenerimento effettuato come operazione di smaltimento da quelli concernenti l'incenerimento con ricupero di energia perché non esistono a livello europeo criteri precisi che consentano di tracciare un netto confine tra queste due operazioni;

· gli Stati membri adottano sistemi diversi per valutare la quantità di oli usati (tra il 33% e il 66% degli oli immessi sul mercato).

La maggior parte degli Stati membri non ha ancora istituito basi di dati complete relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti; da qui deriva una carenza di informazioni soprattutto per quanto riguarda gli "altri rifiuti", categoria comprendente tutti i rifiuti che non rientrano nei rifiuti domestici né in quelli pericolosi.

Nel gennaio 1999 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di regolamento relativo alle statistiche sulla gestione dei rifiuti (COM(1999) 31 def.). Detto regolamento ha lo scopo di istituire un quadro comunitario concernente le statistiche, specificando definizioni e classificazioni comuni. Il regolamento, una volta attuato, contribuirà ad una maggiore disponibilità e comparabilità delle statistiche sui rifiuti. Bisogna comunque tenere presente che alla completa attuazione del regolamento si arriverà dopo tre anni dalla sua adozione.

Registri

Un elemento di importanza fondamentale ai fini delle statistiche sui rifiuti sono i registri sui rifiuti e sulla gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE, gli stabilimenti e le imprese che effettuano operazioni di ricupero e smaltimento devono tenere un registro sui rifiuti e la gestione dei rifiuti. Inoltre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/689/CEE anche i produttori di rifiuti pericolosi e gli stabilimenti che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di tenere tali registri. La direttiva, all'articolo 2, paragrafo 1, prescrive inoltre che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) i rifiuti pericolosi, siano tenuti registri specifici.

Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi non hanno attuato correttamente questa disposizione in tutti i suoi aspetti. Irlanda e Svezia hanno fornito informazioni insufficienti a tracciare una valutazione. Per quanto concerne i registri sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi, pare che Austria e Danimarca abbiano inserito tale elemento nel requisito generale previsto dall'articolo 14 della direttiva quadro.

Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 75/439/CEE sugli oli usati, gli Stati membri possono determinare un quantitativo minimo (comunque non superiore a 500 litri), oltre il quale gli stabilimenti che producono, raccolgono e/o trasportano oli usati sono obbligati alla tenuta dei registri. Sono stati fissati limiti che vanno da 0 a 500 litri. I Paesi Bassi non prevedono alcun obbligo di tenere registri da parte dei produttori di oli usati, mentre per la Danimarca e la Francia, che non hanno fissato alcun limite, non è chiaro se i registri debbano essere tenuti a partire da 0 litri o se non debbano essere tenuti affatto.

Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 86/278/CEE, gli Stati membri devono provvedere ad aggiornare i registri sulla produzione e utilizzazione dei fanghi di depurazione, sulle caratteristiche dei fanghi, sui destinatari e i luoghi di utilizzazione. La Commissione fa notare che alcuni Stati membri non comunicano i dati sulla produzione dei fanghi né i quantitativi utilizzati in agricoltura, mentre altri forniscono solo dati approssimativi.

Le quattro direttive prescrivono che questi dati vengano tenuti a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta. L'effetto negativo che deriva da questa disposizione è che le autorità competenti non dispongono di questi dati automaticamente e quando essi occorrono a fini statistici o simili, è necessario parecchio tempo per raccoglierli. Alcuni Stati membri, come la regione belga delle Fiandre, la Danimarca e la Finlandia, prescrivono l'obbligo di presentare una relazione annuale alle autorità competenti in base alla quale è successivamente possibile elaborare statistiche sui rifiuti.

Controllo della gestione dei rifiuti

In primo luogo tutti gli Stati membri devono istituire o designare le autorità competenti in materia di controllo della gestione dei rifiuti. La tabella 1 dell'allegato alla direttiva 75/442/CEE presenta una panoramica generale delle competenze delle varie autorità nazionali. Le tabelle 2, 3,1, 3,2 e 4,2 dell'allegato alla direttiva 75/439/CEE forniscono informazioni sulle responsabilità nel campo degli oli usati. Le competenze variano notevolmente tra gli Stati membri, a causa delle differenze di carattere generale presenti nelle varie strutture amministrative. Le informazioni sono pertanto d'utilità limitata a meno che non vengano forniti maggiori dettagli, quali gli indirizzi, le superfici ricoperte, ecc. in modo da assicurare una maggiore trasparenza e facilitare la raccolta delle informazioni sui rifiuti.

Le direttive sui rifiuti contemplano vari strumenti per controllare l'adeguatezza della gestione dei rifiuti, in particolare autorizzazioni e ispezioni periodiche.

Autorizzazioni

Ai sensi degli articoli 9, 10 e 12 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, gli stabilimenti e le imprese che effettuano operazioni di ricupero o smaltimento devono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. Gli stabilimenti che provvedono alla raccolta e al trasporto dei rifiuti devono essere iscritti presso le competenti autorità. L'articolo 11 stabilisce le condizioni per essere dispensati dall'autorizzazione, che vengono ulteriormente sancite dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. Nessuno degli Stati membri che hanno inviato la relazione ha definito regole generali in merito alle esenzioni dall'autorizzazione per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, mentre alcuni Stati membri hanno ripreso la possibilità di dispensare dalla direttiva quadro, ma nessuno ha fornito dati concreti basati sull'esperienza maturata.

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE le imprese che eliminano gli oli usati (che trattano, distruggono, immagazzinano o depositano gli oli usati) devono ottenere l'autorizzazione. Tutti gli Stati membri che hanno presentato la relazione, ad eccezione della Danimarca, hanno istituito meccanismi di autorizzazione per le imprese che raccolgono gli oli usati.

La direttiva 86/278/CEE stabilisce norme generali sull'uso dei fanghi di depurazione ma non prevede autorizzazioni in materia.

Ispezioni

L'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE prescrive l'esecuzione di adeguati controlli periodici nelle imprese che trasferiscono i rifiuti (comprese le operazioni di raccolta, trasporto, ricupero e smaltimento). L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE estende i controlli ai produttori di rifiuti pericolosi.

L'articolo 13 della direttiva 75/439/CEE prescrive controlli periodici solo per le imprese che eliminano gli oli usati (che li trattano, distruggono, immagazzinano o depositano). Quindi le disposizioni generali delle direttive quadro sono applicabili oltre che ai produttori di oli usati anche alle imprese che li raccolgono e trasportano.

Il questionario riguardava solo le ispezioni dei produttori di rifiuti pericolosi. Le amministrazioni nazionali non dispongono dei mezzi necessari per ispezionare tutti i produttori di rifiuti pericolosi e, quindi, si limitano ai casi salienti.

La direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione non prescrive controlli periodici.

Misure per assicurare il ricupero e lo smaltimento sicuri

Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

La gestione sicura dei rifiuti è anche l'obiettivo dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 4, in cui si vieta di mescolare rifiuti pericolosi, e dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE, secondo cui i rifiuti pericolosi devono essere adeguatamente imballati ed etichettati. La maggior parte degli Stati membri ha provveduto a recepire queste disposizioni quanto meno a livello formale, ad eccezione della Francia, dell'Austria e della Finlandia, che prevedono invece un divieto meno rigoroso. In Francia, inoltre, l'imballaggio e l'etichettatura adeguati sono previsti solo per i rifiuti ospedalieri e sanitari infetti.

Gli articoli 7 e 8 della direttiva 75/439/CEE illustrano le norme generali della direttiva quadro relativa agli oli usati. Ai sensi di tali articoli, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che la rigenerazione degli oli usati non causi all'ambiente un danno che potrebbe essere evitato. Vallonia, Irlanda, Paesi Bassi e Austria, che non provvedono alla rigenerazione degli oli usati, non hanno recepito tali disposizioni. Neanche la Francia le ha recepite, nonostante gli oli usati vengano invece rigenerati.

Ai sensi dell'articolo 8 gli Stati membri devono assicurare l'osservanza dei valori limite di emissione relativi agli impianti di combustione con una potenza termica assorbita superiore a 3 MW. Irlanda e Paesi Bassi non hanno applicato i valori limite di emissione perché ritengono che gli oli usati trattati non siano più da considerarsi "rifiuti". Per quanto riguarda la Francia e la Svezia, si nutrono dubbi in merito all'osservanza della direttiva. Quattro Stati membri (Austria, Danimarca, Finlandia e Germania) hanno applicato valori limite di emissione persino più rigorosi. L'Austria ha previsto valori limite anche per altri parametri. In futuro si prevede di integrare i valori limite di emissione nella direttiva sull'incenerimento dei rifiuti.

I valori limite costituiscono l'elemento più importante della direttiva 86/278/CEE concernente i fanghi di depurazione per cui, oltre alle quantità medie annue di metalli pesanti che possono essere introdotte nel terreno, la direttiva disciplina anche i valori limite di concentrazione dei metalli pesanti presenti nel terreno e nei fanghi.

Gli Stati membri hanno fatto ampio ricorso alla possibilità offerta loro dall'articolo 12 della direttiva secondo cui "qualora le condizioni lo richiedano, gli Stati membri possono adottare misure più severe di quelle previste nella presente direttiva". Sovente gli Stati membri hanno adottato limiti più rigorosi relativamente alla concentrazione dei metalli pesanti presenti nei fanghi rispetto a quelli di cui all'allegato I B della direttiva. Esistono notevoli differenze tra i vari limiti adottati che possono presentare valori anche cento volte superiori o inferiori, nonostante le concentrazioni effettive medie dei metalli pesanti siano grossomodo le stesse in tutta la Comunità. È legittimo chiedersi quali siano le basi scientifiche su cui si fonda un ventaglio di valori così ampio.

Dai dati riportati nella tabella 5 risulta che la qualità dei fanghi è notevolmente migliorata (in media) rispetto a qualche anno fa. Nel contempo, le concentrazioni indicate nell'allegato I B della direttiva non riflettono la bassa presenza effettiva di contaminanti nel fango (almeno nel fango riutilizzato in agricoltura). Ci si chiede quindi come si possa evitare l'utilizzazione di fanghi di scarsa qualità in agricoltura. In effetti, le varie iniziative adottate dagli Stati membri, dimostrano che è possibile prevenire la contaminazione dei fanghi alla fonte, evitando così la diffusione di metalli pesanti nell'ambiente.

La direttiva non fornisce indicazioni in merito ai limiti di concentrazione dei composti organici. Alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione di aver definito limiti soglia per determinati composti organici [69]. La Commissione rileva, comunque, che sono stati fissati valori limite per diversi tipi di composti organici per cui, anche in questo caso, ci si chiede quali siano le basi scientifiche di tale approccio.

[69] Ad esempio, l'Austria e la Germania hanno disciplinato i composti organici alogenati totali (AOX), le diossine e i furani (PCCD/F); la Germania, la Francia e la Svezia hanno disciplinato i PCB; la Danimarca, la Francia e la Svezia gli idrocarburi policiclici aromatici, ecc.

Questa disparità tra le norme, pur essendo compatibile con la direttiva e il trattato, a volte ostacola gli sforzi profusi dalle autorità nazionali affinché l'opinione pubblica non diffidi della riutilizzazione dei fanghi in agricoltura.

Procedure d'infrazione

Nei confronti degli Stati membri che non hanno ottemperato all'obbligo di inviare la relazione sull'attuazione della legislazione in materia di rifiuti, la Commissione ha avviato le procedure previste dall'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea.

La tabella seguente presenta le procedure d'infrazione in corso relative all'attuazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 75/439/CEE. Attualmente non è in corso alcuna procedura d'infrazione per la direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione.

Per quanto riguarda gli oli usati, il caso tedesco riguarda la non conformità all'obbligo contemplato nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo cui bisogna dare priorità alla rigenerazione degli oli usati. Il caso portoghese concerne invece varie questioni di non conformità alla direttiva.

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella: Procedure d'infrazione

LI = Lettera di ingiunzione, PM = Parere motivato, Corte = Pignoramento/Procedimenti avanti alla Corte di giustizia

(1) Sentenza della Corte del 9.9.1999 nella causa C-102/97, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania

Prospettive

L'attuazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 75/439/CEE non è ancora soddisfacente e il numero delle procedure d'infrazione è chiaro indice della situazione attuale. Per quanto riguarda le direttive sui rifiuti e i rifiuti pericolosi, resta ancora molto lavoro da svolgere per armonizzare le definizioni e gli elenchi e costituire basi di dati affidabili che consentano una pianificazione della gestione dei rifiuti a livelli soddisfacenti nel rispetto della gerarchia dei principi.

Per quanto riguarda la direttiva 75/439/CEE, è poco probabile che gli Stati membri si adoperino più attivamente per promuovere in futuro la rigenerazione degli oli usati. Quanto accaduto di recente in Belgio dove si è verificata una contaminazione della catena alimentare animale provocata dalla diossina, che ha dato luogo ad un'ampia diffusione di cibo contaminato di origine animale, sottolinea l'importanza di una corretta applicazione della normativa sui rifiuti, in particolare della direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati. Occorrono nuovi approcci e nuovi strumenti a livello europeo per migliorare la raccolta differenziata e favorire un'adeguata gestione degli oli usati che rispetti le priorità stabilite, oltre a misure atte ad evitare danni alla salute umana e all'ambiente.

La Commissione non riscontra problemi rilevanti per quanto concerne il recepimento formale della direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione negli alimenti nazionali. La direttiva è riuscita a evitare la contaminazione delle colture ad opera di agenti patogeni in seguito all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura. Tuttavia, in pochi Stati membri si raggiunge una percentuale di utilizzazione superiore al 50%, nonostante la qualità dei fanghi in termini di concentrazione di metalli pesanti e sostanze nutritive sia tale da consentire uno sfruttamento maggiore di questi effetti positivi.

Non bisogna dimenticare poi che, secondo le informazioni comunicate alla Commissione [70], entro il 2005 è previsto un aumento del 40% circa della produzione di fanghi e che tale aumento avrà come sbocco naturale l'agricoltura. È quindi molto importante evitare che la riutilizzazione dei fanghi in agricoltura sia ostacolata immotivatamente. Allo stesso tempo è ancor più rilevante disporre di un quadro legislativo comunitario in grado di proteggere efficacemente l'ambiente, in particolare il suolo, dall'inquinamento a lungo termine.

[70] Cfr. relazione della Commissione - Applicazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998; COM(98) 775 def. del 15.1.1999.

Partendo da questa premessa, e al fine di assicurare la fiducia dei consumatori nella riutilizzazione dei fanghi in agricoltura, la Commissione prevede di avviare un riesame esaustivo delle disposizioni contemplate dalla direttiva. Tali disposizioni verranno valutate alla luce della ricerca scientifica svolta dopo l'adozione della direttiva e il riesame avrà lo scopo di garantire un livello adeguato di protezione ambientale. È necessario rassicurare l'opinione pubblica convincendola che la riutilizzazione dei fanghi in agricoltura, se condotta secondo le regole delle migliori pratiche e nel rispetto della direttiva, non presenta rischi gravi per la salute umana e l'ambiente. Inoltre la Commissione terrà conto della necessità di criteri chiari e trasparenti per le analisi di controllo effettuate sui fanghi utilizzati in agricoltura, in modo da evitare che sostanze inquinanti vengano diffuse nell'ambiente o riciclate su colture destinate al consumo umano. Si terrà conto inoltre anche della definizione di fanghi di depurazione in modo da adottare un'interpretazione coerente in tutti i settori della normativa.

Relazioni e questionari futuri

Attualmente i questionari, e di riflesso le relazioni sull'attuazione della legislazione in materia dei rifiuti, riguardano sia il recepimento che l'attuazione pratica della legislazione comunitaria, un'impostazione che andrebbe rivista. In realtà si dubita dell'opportunità di preparare relazioni triennali sull'attuazione della legislazione comunitaria in materia dei rifiuti in cui fornire, soprattutto, informazioni sul recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale. Si dovrebbe inoltre procedere a verificare la conformità giuridica della legislazione nazionale dopo il recepimento delle direttive oppure dopo aver apportato modifiche a livello nazionale; le relazioni dovrebbero riguardare invece maggiormente l'esperienza maturata con l'attuazione pratica della direttiva. Per questo motivo potrebbe essere necessario modificare i questionari adottati con decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, e 97/622/CE del 27 maggio 1997. Inoltre è necessario rivedere l'allegato VI della direttiva 91/692/CEE per adeguarlo all'attuale legislazione comunitaria sui rifiuti che è stata parzialmente modificata.

Le relazioni sull'attuazione della legislazione comunitaria rappresentano uno strumento importante che consente alla Commissione di adempiere al proprio mandato di garante del trattato CE. Bisogna tuttavia notare che le relazioni si basano prevalentemente sui contributi forniti dai vari Stati membri; questa modalità limita chiaramente la possibilità di individuare eventuali omissioni nell'applicazione o la presenza di punti deboli o lacune nell'attuale legislazione comunitaria in materia di rifiuti.

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