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Document 32023R1113

Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/53/2022/REV/1

GU L 150 del 9.6.2023, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj

9.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/1113 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2023

riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito sostanziali modifiche (5). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Il regolamento (UE) 2015/847 è stato adottato per garantire che le prescrizioni del gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) relative ai prestatori di servizi di trasferimenti elettronici, in particolare l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento, di corredare i trasferimenti di fondi di dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario, siano applicate uniformemente in tutta l’Unione. Le ultime modifiche, introdotte nel giugno 2019, delle norme del GAFI sulle nuove tecnologie, al fine di regolamentare le attività virtuali e i prestatori di servizi per le attività virtuali, hanno previsto obblighi nuovi e analoghi per i prestatori di servizi per le attività virtuali, allo scopo di facilitare la tracciabilità dei trasferimenti di tali attività. In aggiunta a tali modifiche, i prestatori di servizi di attività virtuali devono corredare i trasferimenti di attività virtuali di dati informativi sui cedenti e sui cessionari di tali trasferimenti. I prestatori di servizi di attività virtuali inoltre sono tenuti ad ottenere, conservare e condividere tali dati informativi con la controparte all’altro capo del trasferimento di attività virtuali e metterli a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta.

(3)

Dato che attualmente il regolamento (UE) 2015/847 si applica solo ai trasferimenti di fondi, vale a dire banconote e monete, moneta scritturale, e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è opportuno estendere l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/847 al fine di includere anche il trasferimento di attività virtuali.

(4)

I flussi di denaro illecito derivanti da trasferimenti di fondi e attività virtuali possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell’Unione nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano a essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. La solidità, l’integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e attività virtuali e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l’origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi o attività virtuali a scopo di finanziamento di attività criminose o del terrorismo.

(5)

A meno che non siano adottate determinate misure di coordinamento a livello dell’Unione, è probabile che i riciclatori e i finanziatori del terrorismo traggano vantaggio dalla libertà di circolazione dei capitali all’interno dello spazio finanziario integrato dell’Unione per sostenere le proprie attività criminose. La cooperazione internazionale nel quadro del GAFI e l’attuazione delle sue raccomandazioni a livello globale si prefiggono di impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo mediante il trasferimento di fondi o attività virtuali.

(6)

In ragione della portata dell’azione che deve essere intrapresa, l’Unione dovrebbe garantire l’applicazione uniforme in tutta l’Unione delle norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottate dal GAFI il 16 febbraio 2012 e in seguito riviste il 21 giugno 2019 («raccomandazioni riviste del GAFI») e, in particolare, della raccomandazione 15 del GAFI relativa alle nuove tecnologie, della raccomandazione 16 del GAFI relativa ai trasferimenti elettronici e delle note interpretative riviste riguardanti tali raccomandazioni e, in particolare, dovrebbe evitare che vi siano discriminazioni o discrepanze tra, da un lato, i pagamenti o i trasferimenti di attività virtuali effettuati all’interno di uno Stato membro e, dall’altro, i pagamenti o i trasferimenti di attività virtuali transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell’azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi e attività virtuali potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e dei servizi per le attività virtuali a livello dell’Unione e potrebbe danneggiare di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

(7)

Al fine di promuovere un approccio uniforme a livello internazionale e accrescere l’efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l’ulteriore azione dell’Unione dovrebbe tener conto degli sviluppi internazionali, in particolare delle raccomandazioni riviste del GAFI.

(8)

La loro portata globale, la velocità con cui le operazioni possono essere effettuate e l’eventuale anonimato offerto dal loro trasferimento rendono le attività virtuali particolarmente esposte al rischio di usi impropri a fini illeciti, anche in situazioni transfrontaliere. Al fine di affrontare efficacemente i rischi posti dall’uso improprio delle attività virtuali a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, l’Unione dovrebbe promuovere l’applicazione a livello globale delle norme attuate ai sensi del presente regolamento e lo sviluppo della dimensione internazionale e intergiurisdizionale del quadro di regolamentazione e vigilanza per i trasferimenti di attività virtuali in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

(9)

La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), risultante dalla modifica di cui alla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha introdotto una definizione di valute virtuali e ha riconosciuto i prestatori di servizi la cui attività consiste nella prestazione di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale tra i soggetti tenuti, ai sensi del diritto dell’Unione, al rispetto degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Recenti sviluppi internazionali, in particolare nel quadro del GAFI, implicano ora la necessità di disciplinare ulteriori categorie di prestatori di servizi per le attività virtuali non ancora contemplati e di ampliare l’attuale definizione di valuta virtuale.

(10)

La definizione di cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) corrisponde alla definizione di attività virtuali contenuta nelle raccomandazioni riviste del GAFI e l’elenco dei servizi per le cripto-attività e dei prestatori di servizi per le cripto-attività contemplati da tale regolamento comprende anche i prestatori di servizi per le attività virtuali che potrebbero sollevare preoccupazioni in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che sono identificati come tali dal GAFI. Al fine di garantire la coerenza del diritto dell’Unione in tale settore, il presente regolamento dovrebbe utilizzare le stesse definizioni di cripto-attività, servizi per le cripto-attività e prestatori di servizi per le cripto-attività utilizzate nel regolamento (UE) 2023/1114.

(11)

L’attuazione e l’applicazione del presente regolamento rappresentano modalità pertinenti ed efficaci per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

(12)

Il presente regolamento non è inteso a imporre oneri o costi inutili ai prestatori di servizi di pagamento, ai prestatori di servizi per le cripto-attività e ai soggetti che ricorrono ai loro servizi. A tale riguardo, è opportuno che l’approccio preventivo sia mirato e proporzionato e sia in piena conformità con la libera circolazione dei capitali, che è garantita in tutta l’Unione.

(13)

Nella strategia riveduta dell’Unione per la lotta al finanziamento del terrorismo del 17 luglio 2008 («strategia riveduta») si afferma che occorre continuare ad adoperarsi per prevenire il finanziamento del terrorismo e controllare il modo in cui i soggetti sospettati di terrorismo utilizzano le proprie risorse finanziarie. Si riconosce che il GAFI è costantemente impegnato a migliorare le sue raccomandazioni e che sta elaborando un’interpretazione condivisa di come queste dovrebbero essere attuate. Nella strategia riveduta si osserva inoltre che l’attuazione delle raccomandazioni riviste del GAFI da parte di tutti i membri del GAFI e dei membri di organismi regionali analoghi al GAFI è valutata a intervalli regolari e che è pertanto importante che l’attuazione ad opera degli Stati membri avvenga secondo un’impostazione comune.

(14)

Oltre a ciò, la Commissione, nella sua comunicazione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha individuato sei settori prioritari che richiedono un’azione urgente volta a migliorare il regime dell’Unione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, compresa l’istituzione nell’Unione di un quadro normativo coerente per tale regime al fine di ottenere norme più dettagliate e armonizzate, in particolare per affrontare le implicazioni dell’innovazione tecnologica e degli sviluppi nelle norme internazionali ed evitare un’attuazione divergente delle norme esistenti. I lavori a livello internazionale suggeriscono la necessità di ampliare il perimetro dei settori o dei soggetti che rientrano in tale regime e di valutare in che modo esso si dovrebbe applicare ai prestatori di servizi per le cripto-attività finora non contemplati.

(15)

Per prevenire il finanziamento del terrorismo, sono state adottate misure con lo scopo di congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui i regolamenti (CE) n. 2580/2001 (10), (CE) n. 881/2002 (11) e (UE) n. 356/2010 (12) del Consiglio. Al medesimo scopo, sono state inoltre adottate misure volte a tutelare il sistema finanziario dalla canalizzazione di fondi e di risorse economiche intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 contiene una serie di misure in materia. Tuttavia, tali misure non impediscono completamente ai terroristi o ad altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

(16)

La tracciabilità dei trasferimenti di fondi e cripto-attività può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché per attuare le misure restrittive, in particolare quelle imposte dai regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) n. 356/2010. Per assicurare che attraverso tutto l’iter del pagamento o del trasferimento di cripto-attività siano trasmessi i dati informativi è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di corredare i trasferimenti di fondi di dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario e ai prestatori di servizi per le cripto-attività l’obbligo di corredare i trasferimenti di cripto-attività di dati informativi relativi al cedente e al cessionario.

(17)

Taluni trasferimenti di cripto-attività comportano specifici fattori ad alto rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e altre attività criminali, in particolare i trasferimenti relativi a prodotti, operazioni o tecnologie concepite per migliorare l’anonimato, compresi portafogli privacy, mixer o tumbler. Al fine di garantire la tracciabilità di tali trasferimenti, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) (ABE), dovrebbe chiarire, in particolare, in che modo i prestatori di servizi per le cripto-attività debbano tenere conto dei fattori di rischio elencati nell’allegato III della direttiva (UE) 2015/849, anche quando effettuano operazioni con soggetti non dell’Unione che sono non regolamentati, registrati o autorizzati in alcun paese terzo, o con indirizzi auto-ospitati. Qualora siano individuate situazioni di rischio più elevato, l’ABE dovrebbe emanare orientamenti che specifichino le misure rafforzate di adeguata verifica che i soggetti obbligati dovrebbero prendere in considerazione per attenuare tali rischi, compresa l’adozione di procedure adeguate, quali l’uso di strumenti analitici di tecnologia a registro distribuito (DLT), per individuare l’origine o la destinazione delle cripto-attività.

(18)

È opportuno che il presente regolamento si applichi fatte salve le misure restrittive nazionali e le misure restrittive dell’Unione imposte dai regolamenti basati sull’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quali i regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) n. 356/2010, e i regolamenti (UE) n. 267/2012 (14), (UE) 2016/1686 (15) e (UE) 2017/1509 (16) del Consiglio, che possono richiedere ai prestatori di servizi di pagamento di ordinanti e beneficiari, ai prestatori di servizi per le cripto-attività dei cedenti e dei cessionari, ai prestatori intermediari di servizi di pagamento nonché ai prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività di adottare provvedimenti per congelare determinati fondi e cripto-attività o di osservare restrizioni specifiche in ordine a determinati trasferimenti di fondi o di cripto-attività. I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero disporre di politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione di tali misure restrittive, comprese misure di accertamento rispetto agli elenchi dell’Unione e nazionali delle persone designate. L’ABE dovrebbe emanare orientamenti che specifichino tali politiche, procedure e controlli interni. Si prevede che i requisiti del presente regolamento in materia di politiche, procedure e controlli interni relativi alle misure restrittive saranno abrogati nel prossimo futuro da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

(19)

Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento dovrebbe avvenire in piena conformità con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). È opportuno che un ulteriore trattamento dei dati personali per scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di importante interesse pubblico da tutti gli Stati membri. Nell’applicazione del presente regolamento, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo va effettuato in conformità del capo V del regolamento (UE) 2016/679. È importante che ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi per le cripto-attività operanti in giurisdizioni diverse, con succursali e filiazioni situate al di fuori dell’Unione, non sia impedito di trasferire i dati riguardanti operazioni sospette all’interno della stessa organizzazione, a condizione che applichino adeguate misure di salvaguardia. Inoltre, è opportuno che i prestatori di servizi per le cripto-attività del cedente e del cessionario, i prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario, i prestatori intermediari di servizi di pagamento e i prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività predispongano misure tecniche e organizzative appropriate al fine di proteggere i dati personali in caso di perdita accidentale, alterazione, oppure divulgazione o accesso non autorizzati.

(20)

Non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento i soggetti che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e che operano in base ad un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, nonché i soggetti che forniscono a prestatori di servizi di pagamento unicamente messaggistica o altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e regolamento.

(21)

Le persone che si limitano a fornire infrastrutture ausiliarie, quali i prestatori di servizi di rete e infrastruttura Internet, i prestatori di servizi cloud o gli sviluppatori di software, che consentono a un altro soggetto di prestare servizi di trasferimento di cripto-attività, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che non effettuino trasferimenti di cripto-attività.

(22)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai trasferimenti di cripto-attività da persona a persona effettuati senza il coinvolgimento di un prestatore di servizi per le cripto-attività, o ai casi in cui sia il cedente sia il cessionario sono prestatori di servizi di trasferimento di cripto-attività che agiscono per proprio conto.

(23)

I trasferimenti di fondi sottesi ai servizi di cui all’articolo 3, lettere da a) a m) e lettera o), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. È altresì opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi e di token di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2023/1114, che presentano rischi esigui di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali esclusioni dovrebbero comprendere le carte di pagamento, gli strumenti di moneta elettronica, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici prepagati o postpagati con caratteristiche simili, ove siano utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni o di servizi e il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti. Tuttavia, rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento l’utilizzo di una carta di pagamento, di uno strumento di moneta elettronica, di un telefono cellulare o di altri dispositivi digitali o informatici prepagati o postpagati con caratteristiche simili al fine di effettuare trasferimenti di fondi o di token di moneta elettronica tra persone fisiche che agiscono in qualità di consumatori per scopi diversi dall’attività commerciale, imprenditoriale o professionale. Inoltre, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i prelievi dagli sportelli automatici, i pagamenti di imposte, di sanzioni pecuniarie o di altri tributi, i trasferimenti di fondi effettuati mediante la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati o le cambiali, e i trasferimenti di fondi in cui l’ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.

(24)

Le cripto-attività uniche e non fungibili non sono soggette ai requisiti del presente regolamento a meno che non siano classificate come cripto-attività o fondi ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114.

(25)

Gli sportelli automatici per le cripto-attività («cripto-ATM») possono consentire agli utenti di effettuare trasferimenti di cripto-attività a un indirizzo di cripto-attività depositando contante, spesso senza alcuna forma di identificazione e verifica del cliente. I cripto-ATM sono particolarmente esposti ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in quanto l’anonimato che forniscono e la possibilità di operare con denaro contante di origine sconosciuta li rendono un veicolo ideale per attività illecite. Dato il ruolo dei cripto-ATM nel fornire o agevolare attivamente i trasferimenti di cripto-attività, i trasferimenti di cripto-attività collegati ai cripto-ATM dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(26)

Al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi nazionali di pagamento e a condizione che sia sempre possibile tracciare il trasferimento di fondi risalendo all’ordinante, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare dall’ambito di applicazione del presente regolamento taluni trasferimenti nazionali di fondi di esiguo valore, ivi inclusi i giroconti elettronici usati per l’acquisto di beni e servizi.

(27)

A causa dell’intrinseca natura senza frontiere e della portata globale dei trasferimenti di cripto-attività e della prestazione di servizi per le cripto-attività, non vi sono ragioni oggettive per distinguere il trattamento dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai trasferimenti nazionali da quello connesso ai trasferimenti transfrontalieri. Al fine di rispecchiare tali caratteristiche specifiche, ai trasferimenti nazionali di cripto-attività di valore modesto non dovrebbe essere concessa l’esenzione dall’ambito di applicazione del presente regolamento, in linea con la prescrizione del GAFI secondo cui è opportuno trattare tutti i trasferimenti di cripto-attività come trasferimenti di natura transfrontaliera.

(28)

I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero assicurare che i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario o al cedente e al cessionario non siano assenti o incompleti.

(29)

Per non ostacolare l’efficienza dei sistemi di pagamento e per controbilanciare il rischio di indurre, a fronte di trasferimenti di fondi d’importo esiguo, a transazioni clandestine quale conseguenza di disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione volte a contrastare la potenziale minaccia terroristica, nel caso dei trasferimenti di fondi la cui verifica non è stata ancora effettuata, è opportuno prevedere che l’obbligo di verificare l’accuratezza dei dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario sia imposto unicamente in relazione a trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 EUR, a meno che il trasferimento appaia essere collegato ad altri trasferimenti di fondi che insieme supererebbero i 1 000 EUR, i fondi siano stati ricevuti o pagati in contante o in moneta elettronica anonima od ove vi sia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(30)

Rispetto ai trasferimenti di fondi, i trasferimenti di cripto-attività possono essere effettuati in più giurisdizioni su scala più ampia e a velocità più elevata a causa della loro portata globale e delle loro caratteristiche tecnologiche. Oltre allo pseudo-anonimato delle cripto-attività, tali caratteristiche dei trasferimenti di cripto-attività offrono ai criminali la possibilità di effettuare ingenti trasferimenti illeciti ad alta velocità e di eludere nel contempo gli obblighi di tracciabilità ed evitare l’individuazione strutturando una grande transazione in importi minori, utilizzando molteplici indirizzi DLT apparentemente non correlati, compresi gli indirizzi DLT monouso, e avvalendosi di processi automatizzati. Le cripto-attività sono inoltre, nella maggior parte dei casi, altamente volatili e il loro valore può fluttuare in modo significativo in un arco di tempo molto breve, il che rende più incerto il calcolo delle operazioni collegate. Al fine di riflettere tali caratteristiche specifiche, i trasferimenti di cripto-attività dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti a prescindere dal loro importo e indipendentemente dal fatto che siano trasferimenti nazionali o transfrontalieri.

(31)

Nei casi di trasferimenti di fondi o di trasferimenti di cripto-attività la cui verifica si considera effettuata, i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività non dovrebbero essere tenuti a verificare l’accuratezza dei dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario in relazione ad ogni trasferimento di fondi, o relativi al cedente e al cessionario in relazione ad ogni trasferimento di cripto-attività, purché siano adempiuti gli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.

(32)

Alla luce degli atti legislativi dell’Unione in materia di servizi di pagamento, segnatamente il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), la direttiva (UE) 2015/2366 e il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), dovrebbe essere sufficiente prevedere che i trasferimenti di fondi all’interno dell’Unione siano accompagnati solo da dati informativi semplificati, quali il numero del conto di pagamento o un codice unico di identificazione dell’operazione.

(33)

Per consentire alle autorità di paesi terzi incaricate della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo di rintracciare la provenienza dei fondi o delle cripto-attività utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi o i trasferimenti di cripto-attività dall’Unione al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi rispettivamente all’ordinante e al beneficiario per quanto riguarda i trasferimenti di fondi e al cedente e al cessionario per quanto riguarda i trasferimenti di cripto-attività. I dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario dovrebbero includere l’identificativo del soggetto giuridico (LEI), o qualsiasi identificativo ufficiale equivalente, quando tale identificativo è fornito dall’ordinante al suo prestatore di servizi di pagamento, in quanto ciò consentirebbe una migliore identificazione delle parti coinvolte in un trasferimento di fondi e potrebbe essere facilmente incluso nei formati di messaggistica di pagamento esistenti, come quello sviluppato dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione per lo scambio elettronico di dati tra enti finanziari. Alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo nei paesi terzi dovrebbe essere garantito l’accesso ai dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario o al cedente e al cessionario, a seconda dei casi, soltanto al fine di prevenire, individuare e indagare in merito al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

(34)

Le cripto-attività esistono in una realtà virtuale senza frontiere e possono essere trasferite a qualsiasi prestatore di servizi per le cripto-attività, indipendentemente dal fatto che tale prestatore sia registrato in una giurisdizione. Molte giurisdizioni non appartenenti all’Unione dispongono di norme in materia di protezione dei dati, e della loro applicazione, diverse da quelle stabilite nell’Unione. Nel trasferire cripto-attività per conto di un cliente a un prestatore di servizi per le cripto-attività non registrato nell’Unione, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente dovrebbe valutare la capacità del prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario di ricevere e conservare le informazioni richieste a norma del presente regolamento in conformità del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando, se del caso, le opzioni disponibili al capo V del regolamento (UE) 2016/679. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe, previa consultazione dell’ABE, emanare orientamenti sull’attuazione pratica dei requisiti in materia di protezione dei dati per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi nel contesto dei trasferimenti di cripto-attività. Potrebbero verificarsi situazioni in cui i dati personali non possono essere trasmessi poiché i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679 non possono essere soddisfatti. L’ABE dovrebbe emanare orientamenti sulle procedure adeguate per determinare se il trasferimento di cripto-attività debba essere eseguito, rifiutato o sospeso in tali casi.

(35)

Le autorità degli Stati membri responsabili della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le autorità di contrasto pertinenti degli Stati membri e a livello dell’Unione dovrebbero intensificare la cooperazione tra loro e con le pertinenti autorità dei paesi terzi, comprese quelle dei paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza e la condivisione delle informazioni e delle migliori prassi.

(36)

Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente dovrebbe garantire che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dal nome del cedente, dall’indirizzo nel registro distribuito del cedente, se un trasferimento di cripto-attività è registrato su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia analoga, dal numero di conto di cripto-attività del cedente, se tale conto esiste e viene utilizzato per effettuare l’operazione, dall’indirizzo del cedente, comprensivo del nome del paese, dal numero del suo documento personale ufficiale e dal suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, da data e luogo di nascita del cedente e, ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio pertinente e purché fornito dal cedente al suo prestatore di servizi per le cripto-attività, dall’attuale LEI o, in sua assenza, da qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente disponibile del cedente. I dati informativi dovrebbero essere presentati in modo sicuro e anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento di cripto-attività.

(37)

Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente dovrebbe inoltre garantire che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dal nome del cessionario, dall’indirizzo nel registro distribuito del cessionario, se un trasferimento di cripto-attività è registrato su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia analoga, dal numero di conto del cessionario, se tale conto esiste e viene utilizzato per effettuare l’operazione, e, ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio pertinente e purché fornito dal cedente al suo prestatore di servizi per le cripto-attività, dall’attuale LEI o, in sua assenza, da qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente disponibile del cessionario. I dati informativi dovrebbero essere presentati in modo sicuro e anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento di cripto attività.

(38)

Per quanto riguarda i trasferimenti di cripto-attività, le prescrizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti i trasferimenti, compresi i trasferimenti di cripto-attività verso o da un indirizzo auto-ospitato, purché sia coinvolto un prestatore di servizi per le cripto-attività.

(39)

In caso di trasferimento verso o da un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe raccogliere i dati informativi sia sul cedente che sul cessionario, solitamente dal suo cliente. Un prestatore di servizi per le cripto-attività non dovrebbe in linea di principio essere tenuto a verificare i dati informativi relativi all’utente dell’indirizzo auto-ospitato. Tuttavia, nel caso di un trasferimento di importo superiore a 1 000 EUR effettuato o ricevuto per conto di un cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività verso o da un indirizzo auto-ospitato, tale prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe verificare se tale indirizzo auto-ospitato sia effettivamente di proprietà del cliente o da questi controllato.

(40)

Per quanto riguarda i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari che debbano essere inviati tramite un trasferimento raggruppato contenente singoli trasferimenti di fondi dall’Unione all’esterno dell’Unione, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero di conto di pagamento dell’ordinante o del codice unico di identificazione dell’operazione, nonché dei dati informativi completi relativi al beneficiario, purché nel file di raggruppamento siano riportati i dati informativi completi relativi all’ordinante la cui accuratezza deve essere verificata e i dati informativi completi relativi al beneficiario integralmente tracciabili.

(41)

Per quanto riguarda i trasferimenti raggruppati di cripto-attività, la trasmissione raggruppata di dati informativi relativi al cedente e al cessionario dovrebbe essere accettata, purché essa avvenga in modo immediato e sicuro. Non dovrebbe essere consentito trasmettere i prescritti dati informativi dopo il trasferimento, poiché la trasmissione deve avvenire prima o al momento del completamento dell’operazione e i prestatori di servizi per le cripto-attività o altri soggetti obbligati dovrebbero trasmettere i prescritti dati informativi contemporaneamente al trasferimento raggruppato di cripto-attività.

(42)

Al fine di accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario e al fine di individuare operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per rilevare la mancanza o l’incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario. Tali procedure dovrebbero comprendere, se del caso, un controllo dopo o durante i trasferimenti. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento includano i dati informativi richiesti relativi all’operazione nel trasferimento elettronico o nel relativo messaggio per tutta la lunghezza della catena di pagamento.

(43)

Per quanto riguarda i trasferimenti di cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario dovrebbe attuare procedure efficaci per individuare se i dati informativi relativi al cedente o al cessionario sono mancanti o incompleti. Tali procedure dovrebbero comprendere, se del caso, un controllo dopo o durante i trasferimenti. Non dovrebbe essere richiesto che i dati informativi siano allegati direttamente al trasferimento di cripto-attività, purché siano presentati anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento di cripto-attività e siano messi a disposizione delle autorità appropriate su richiesta.

(44)

Considerata la potenziale minaccia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che i trasferimenti anonimi presentano, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di richiedere i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario e imporre ai prestatori di servizi per le cripto-attività di richiedere i dati informativi relativi al cedente e al cessionario. In linea con l’approccio basato sul rischio del GAFI, è opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio, al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore intermediario di servizi di pagamento e il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere dotati di procedure efficaci basate sui rischi, da applicarsi ove i trasferimenti di fondi non siano corredati dei prescritti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario, oppure ove i trasferimenti di cripto-attività non siano corredati dei prescritti dati informativi relativi al cedente o al cessionario, al fine di consentire a tale prestatore di servizi di decidere se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento e di determinare le conseguenti misure che è opportuno adottare.

(45)

I prestatori di servizi per le cripto-attività, come tutti i soggetti obbligati, dovrebbero valutare e monitorare il rischio connesso ai loro clienti, prodotti e canali di distribuzione. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero inoltre valutare il rischio connesso alle loro operazioni, anche quando effettuano trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati. Nel caso in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività sia a conoscenza o si renda conto del fatto che i dati informativi relativi al cedente o al cessionario che utilizza l’indirizzo auto-ospitato sono imprecisi o qualora il prestatore di servizi per le cripto-attività si trovi ad affrontare modelli insoliti o sospetti di operazioni o situazioni di rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati a trasferimenti che coinvolgono indirizzi auto-ospitati, tale prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe attuare, se del caso, misure rafforzate di adeguata verifica per gestire e attenuare adeguatamente i rischi. Il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe tenere conto di tali circostanze nel valutare se un trasferimento di cripto-attività, o qualsiasi operazione correlata, sia inusuale e se debba essere segnalato all’Unità di informazione finanziaria (Financial Information Unit – FIU) in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

(46)

Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel contesto dell’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 e di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni pertinenti.

(47)

Nel valutare i rischi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario o il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività dovrebbero esercitare specifici controlli qualora si rendano conto che i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario ovvero al cedente o al cessionario, a seconda dei casi, mancano o sono incompleti, o qualora un trasferimento di cripto-attività debba essere considerato sospetto in base all’origine o alla destinazione delle cripto-attività in questione, e dovrebbero segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti, a norma degli obblighi di segnalazione di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

(48)

Analogamente ai trasferimenti di fondi tra prestatori di servizi di pagamento, i trasferimenti di cripto-attività che coinvolgono prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività potrebbero facilitare i trasferimenti come elemento intermedio in una catena di trasferimenti di cripto-attività. In linea con le norme internazionali, anche tali prestatori intermediari dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni di cui al presente regolamento, analogamente agli obblighi esistenti a carico dei prestatori intermediari di servizi di pagamento.

(49)

Quando i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario ovvero al cedente o al cessionario mancano o sono incompleti, e quando i trasferimenti di cripto-attività devono essere considerati sospetti in base all’origine o alla destinazione delle cripto-attività in questione, si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi e sui trasferimenti di cripto-attività, fermo restando l’obbligo dei prestatori di servizi di pagamento, dei prestatori intermediari di servizi di pagamento, dei prestatori di servizi per le cripto-attività e dei prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività di respingere o sospendere i trasferimenti di fondi e i trasferimenti di cripto-attività che violino disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale.

(50)

Al fine di garantire la neutralità tecnologica, il presente regolamento non dovrebbe imporre l’uso di una particolare tecnologia per il trasferimento di dati informativi relativi all’operazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Per garantire un’attuazione efficiente delle prescrizioni applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività a norma del presente regolamento, saranno fondamentali le iniziative di definizione delle norme che coinvolgono o sono guidate dal settore delle cripto-attività. Le soluzioni che ne derivano dovrebbero essere interoperabili mediante l’uso di norme a livello internazionale o dell’Unione al fine di consentire un rapido scambio di dati informativi.

(51)

Allo scopo di assistere i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività nel mettere in atto procedure efficaci per individuare i casi in cui ricevono trasferimenti di fondi o trasferimenti di cripto-attività con dati informativi mancanti o incompleti relativi all’ordinante, al beneficiario, al cedente o al cessionario e nell’intraprendere un’azione efficace per darvi seguito, l’ABE dovrebbe pubblicare orientamenti.

(52)

Per consentire che si intraprendano azioni immediate volte a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario o relativi al cedente e al cessionario loro rivolte dalle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi di pagamento sono stabiliti o dove tali prestatori di servizi per le cripto-attività hanno la sede legale.

(53)

Il numero di giorni lavorativi trascorsi nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante determina il numero di giorni entro cui dare una risposta alle richieste di dati informativi relativi all’ordinante.

(54)

Poiché nelle indagini penali può risultare impossibile reperire i dati necessari o identificare i soggetti coinvolti in un’operazione se non nell’arco di molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario di fondi o di cripto-attività, i prestatori di servizi di pagamento o i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero conservare i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario o relativi al cedente e al cessionario per un certo periodo allo scopo di avere accesso a mezzi di prova essenziali per le indagini e prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La durata di tale periodo dovrebbe essere limitata a cinque anni, dopo di che tutti i dati personali dovrebbero essere cancellati, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale. Se necessario al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e dopo aver effettuato una valutazione della necessità e della proporzionalità della misura, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare o prescrivere la conservazione dei dati per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso e nel pieno rispetto della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Tali misure potrebbero essere riesaminate alla luce dell’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

(55)

Per migliorare la conformità al presente regolamento e conformemente alla comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2010, dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari», è opportuno rafforzare i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di supervisione e di comminare sanzioni. È opportuno prevedere sanzioni e misure amministrative e, data l’importanza della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni e misure effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri ne dovrebbero informare la Commissione e il comitato interno permanente per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(56)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

(57)

Vari paesi e territori non facenti parte del territorio dell’Unione sono membri di un’unione monetaria con uno Stato membro, rientrano nell’area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con l’Unione rappresentata da uno Stato membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di tale Stato membro. Per evitare che l’applicazione del presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quei paesi o territori provochi gravi effetti negativi sulle economie di tali paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi possano essere considerati alla stregua di quelli effettuati all’interno degli Stati membri in questione.

(58)

Visti i potenziali rischi elevati associati agli indirizzi auto-ospitati e la complessità tecnologica e normativa che essi comportano, anche in relazione alla verifica dei dati informativi sulla proprietà, entro il 1o luglio 2026, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di ulteriori misure specifiche per attenuare i rischi posti dai trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati o verso o da soggetti non stabiliti nell’Unione, compresa l’introduzione di eventuali restrizioni, e dovrebbe valutare l’efficacia e la proporzionalità dei meccanismi utilizzati per verificare l’esattezza dei dati informativi relativi alla proprietà degli indirizzi auto-ospitati.

(59)

Attualmente la direttiva (UE) 2015/849 si applica solo a due categorie di prestatori di servizi per le cripto-attività, vale a dire ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e ai prestatori di servizi la cui attività consiste nella prestazione di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale. Al fine di colmare lacune esistenti nel quadro in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di allineare il diritto dell’Unione alle raccomandazioni internazionali, la direttiva (UE) 2015/849 dovrebbe essere modificata per includere tutte le categorie di prestatori di servizi per le cripto-attività quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114, che contempla un ventaglio più ampio di prestatori di servizi per le cripto-attività. In particolare, per assicurare che i prestatori di servizi per le cripto-attività siano sottoposti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari, è opportuno aggiornare l’elenco dei soggetti obbligati includendo i prestatori di servizi per le cripto-attività nella categoria degli istituti finanziari ai fini della direttiva (UE) 2015/849. Inoltre, tenendo conto del fatto che anche gli istituti finanziari tradizionali rientrano nella definizione di prestatori di servizi per le cripto-attività quando offrono tali servizi, l’identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività come istituti finanziari consente di disporre di un unico insieme coerente di norme che si applica ai soggetti che prestano sia servizi finanziari tradizionali che servizi per le cripto-attività. La direttiva (UE) 2015/849 dovrebbe inoltre essere modificata al fine di assicurare che i prestatori di servizi per le cripto-attività siano in grado di attenuare adeguatamente i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti.

(60)

I rapporti instaurati tra i prestatori di servizi per le cripto-attività e i soggetti stabiliti in paesi terzi ai fini dell’esecuzione di trasferimenti di cripto-attività o della prestazione di servizi simili per le cripto-attività presentano analogie con i rapporti bancari di corrispondenza istituiti con un ente rispondente di un paese terzo. Poiché tali rapporti sono caratterizzati da una natura continuativa e ripetitiva, dovrebbero essere considerati un tipo di rapporto di corrispondenza ed essere soggetti a specifiche misure rafforzate di adeguata verifica analoghe, in linea di principio, a quelle applicate nel contesto dei servizi bancari e finanziari. In particolare, al momento di stabilire un nuovo rapporto di corrispondenza con un ente rispondente, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero applicare specifiche misure rafforzate di adeguata verifica al fine di individuare e valutare l’esposizione al rischio di tale rispondente, sulla base della sua reputazione, della qualità della supervisione e dei suoi controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Sulla base delle informazioni raccolte, i prestatori di servizi per le cripto-attività corrispondenti dovrebbero attuare adeguate misure di attenuazione dei rischi, che dovrebbero tenere conto in particolare del potenziale rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rappresentato da soggetti non registrati e non autorizzati. Tale aspetto riveste particolare importanza finché l’attuazione delle norme del GAFI in materia di cripto-attività a livello globale rimane disomogenea, il che comporta rischi e sfide supplementari. L’ABE dovrebbe fornire orientamenti sul modo in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero applicare le misure rafforzate di adeguata verifica e dovrebbe specificare le opportune misure di attenuazione dei rischi, comprese le misure minime da adottare, quando interagiscono con soggetti non registrati o non autorizzati che prestano servizi per le cripto-attività.

(61)

Il regolamento (UE) 2023/1114 ha istituito un quadro normativo globale per i prestatori di servizi per le cripto-attività, il quale armonizza le norme relative all’autorizzazione e all’attività dei prestatori di servizi per le cripto-attività in tutta l’Unione. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi, la direttiva (UE) 2015/849 dovrebbe essere modificata per eliminare gli obblighi di registrazione in relazione alle categorie di prestatori di servizi per le cripto-attività che saranno soggetti a un regime di autorizzazione unico a norma del regolamento (UE) 2023/1114.

(62)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche mediante l’attuazione delle norme internazionali e garantendo la disponibilità di dati informativi di base sugli ordinanti e sui beneficiari dei trasferimenti di fondi, nonché sui cedenti e sui cessionari dei trasferimenti di cripto-attività, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(63)

Il presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). Esso rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale (articolo 47) e il principio ne bis in idem.

(64)

Al fine di garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2023/1114, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento. Entro tale data gli Stati membri dovrebbero inoltre recepire le modifiche della direttiva (UE) 2015/849.

(65)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 settembre 2021 (24),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o nel trasferimento di cripto-attività sia stabilito o abbia la sede legale nell’Unione, a seconda dei casi. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme in materia di politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione di misure restrittive nel caso in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nel trasferimento di fondi o nel trasferimento di cripto-attività sia stabilito o abbia la sede legale nell’Unione, a seconda dei casi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell’Unione. Esso si applica anche ai trasferimenti di cripto-attività, compresi i trasferimenti di cripto-attività eseguiti per mezzo di cripto-ATM, se il prestatore di servizi per le cripto-attività o il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività del cedente o del cessionario ha la sede legale nell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi elencati all’articolo 3, lettere da a) a m) e lettera o), della direttiva (UE) 2015/2366.

3.   Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi o ai trasferimenti di token di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2023/1114, effettuati utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica, un telefono cellulare od ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il pagamento di beni o servizi; e

b)

il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti generati dall’operazione.

Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di pagamento, lo strumento di moneta elettronica, il telefono cellulare od ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi o di token di moneta elettronica tra persone fisiche che agiscono in qualità di consumatori per scopi diversi dalla loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

4.   Il presente regolamento non si applica ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di convertire i documenti cartacei in dati elettronici e che vi procedono a norma di un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, né ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di fornire ai prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento.

Il presente regolamento non si applica a un trasferimento di fondi qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

esso comporta il prelievo di contante da parte dell’ordinante dal proprio conto di pagamento;

b)

esso costituisce un trasferimento di fondi a un’autorità pubblica per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro;

c)

l’ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto;

d)

esso è effettuato con la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati.

Il presente regolamento non si applica a un trasferimento di cripto-attività qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

il cedente e il cessionario sono entrambi prestatori di servizi per le cripto-attività che agiscono per proprio conto;

b)

il trasferimento costituisce un trasferimento di cripto-attività da persona a persona effettuato senza il coinvolgimento di un prestatore di servizi per le cripto-attività.

I token di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2023/1114 sono considerati alla stessa stregua delle cripto-attività ai sensi del presente regolamento.

5.   Uno Stato membro può decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel proprio territorio sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o prestazione di servizi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto alla direttiva (UE) 2015/849;

b)

il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario, mediante un codice unico di identificazione dell’operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o prestazione di servizi;

c)

l’importo del trasferimento di fondi non superi 1 000 EUR.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849;

2)

«riciclaggio»: le attività di riciclaggio di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849;

3)

«ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

4)

«beneficiario»: il soggetto destinatario finale del trasferimento di fondi;

5)

«prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all’articolo 32 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/110/CE che prestano servizi di trasferimento di fondi;

6)

«prestatore intermediario di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento, che non è il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario e che riceve ed effettua un trasferimento di fondi per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento;

7)

«conto di pagamento»: un conto di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 12), della direttiva (UE) 2015/2366;

8)

«fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366;

9)

«trasferimento di fondi»: un’operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

a)

bonifico, quale definito all’articolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366;

b)

addebito diretto, quale definito all’articolo 4, punto 23), della direttiva (UE) 2015/2366;

c)

rimessa di denaro, quale definita all’articolo 4, punto 22), della direttiva (UE) 2015/2366, nazionale o transfrontaliera;

d)

trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica, un telefono cellulare od ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili;

10)

«trasferimento di cripto-attività»: un’operazione volta a spostare le cripto-attività da un indirizzo nel registro distribuito, da un conto di cripto-attività o da altro dispositivo che consenta la conservazione delle cripto-attività a un altro, effettuata da almeno un prestatore di servizi per le cripto-attività che agisce per conto di un cedente o di un cessionario, indipendentemente dal fatto che il cedente e il cessionario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente e quello del cessionario coincidano;

11)

«trasferimento raggruppato»: insieme di singoli trasferimenti di fondi o di trasferimenti di cripto-attività che sono inviati in gruppo;

12)

«codice unico di identificazione dell’operazione»: una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o determinata da un prestatore di servizi per le cripto-attività, che consenta la tracciabilità dell’operazione fino all’ordinante e al beneficiario o la tracciabilità del trasferimento di cripto-attività fino al cedente e al cessionario;

13)

«trasferimento di cripto-attività da persona a persona»: trasferimento di cripto-attività senza il coinvolgimento di alcun prestatore di servizi per le cripto-attività;

14)

«cripto-attività»: cripto-attività ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, tranne quando rientra nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, di tale regolamento o è altrimenti qualificata come fondi;

15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, che presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), di tale regolamento;

16)

«prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività»: prestatore di servizi per le cripto-attività, che non è il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente o del cessionario e che riceve ed effettua un trasferimento di cripto-attività per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente o del cessionario o di un altro prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività;

17)

«sportelli automatici per le cripto-attività» o «cripto-ATM»: terminali elettronici fisici od online che consentono a un prestatore di servizi per le cripto-attività di svolgere, in particolare, l’attività di servizi di trasferimento di cripto-attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), lettera j), del regolamento (UE) 2023/1114;

18)

«indirizzo nel registro distribuito»: codice alfanumerico che identifica un indirizzo su una rete che utilizza la tecnologia a registro distribuito (DLT) o una tecnologia simile in cui le cripto-attività possono essere inviate o ricevute;

19)

«conto di cripto-attività»: conto detenuto da un prestatore di servizi per le cripto-attività a nome di una o più persone fisiche o giuridiche e che può essere utilizzato per l’esecuzione di trasferimenti di cripto-attività;

20)

«indirizzo auto-ospitato»: un indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti:

a)

un prestatore di servizi per le cripto-attività;

b)

un soggetto non stabilito nell’Unione che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività;

21)

«cedente»: il soggetto detentore di un conto di cripto-attività presso un prestatore di servizi per le cripto-attività, un indirizzo nel registro distribuito o un dispositivo che consenta la conservazione delle cripto-attività, e che autorizza un trasferimento di cripto-attività da tale conto, indirizzo nel registro distribuito o dispositivo o, in mancanza di tale conto, indirizzo nel registro distribuito o dispositivo, un soggetto che dà ordine di trasferire le cripto-attività o avvia il trasferimento;

22)

«cessionario»: il soggetto destinatario finale del trasferimento di cripto-attività;

23)

«identificativo del soggetto giuridico» o «LEI»: codice di riferimento alfanumerico unico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico;

24)

«tecnologia a registro distribuito» o «DLT)»: tecnologia a registro distribuito quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2023/1114;

CAPO II

Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento

Sezione 1

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante

Articolo 4

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

1.   Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all’ordinante:

a)

il nome dell’ordinante;

b)

il numero di conto di pagamento dell’ordinante;

c)

l’indirizzo dell’ordinante, comprensivo del nome del paese, il numero del suo documento personale ufficiale e il suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, la data e il luogo di nascita dell’ordinante; e

d)

ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio per i pagamenti pertinente, l’attuale LEI dell’ordinante purché fornito dall’ordinante al suo prestatore di servizi di pagamento o, in sua assenza, qualsiasi identificatore ufficiale equivalente disponibile.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario:

a)

il nome del beneficiario;

b)

il numero di conto di pagamento del beneficiario; e

c)

ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio per i pagamenti pertinente, l’attuale LEI del beneficiario purché fornito dall’ordinante al suo prestatore di servizi di pagamento o, in sua assenza, qualsiasi identificatore ufficiale equivalente disponibile.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), qualora i trasferimenti non siano effettuati in favore di un conto o a partire da un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che il trasferimento di fondi sia accompagnato da un codice unico di identificazione dell’operazione, invece che dal numero di conto di pagamento.

4.   Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante verifica l’accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 3, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

5.   Si considera che la verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:

a)

l’identità dell’ordinante è stata verificata conformemente all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’articolo 40 di tale direttiva;

b)

all’ordinante si applica l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

6.   Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 5 e 6, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non esegue trasferimenti di fondi prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.

Articolo 5

Trasferimenti di fondi all’interno dell’Unione

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella catena di pagamento siano stabiliti nell’Unione, i trasferimenti di fondi sono accompagnati almeno dal numero di conto di pagamento dell’ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 3, dal codice unico di identificazione dell’operazione, fatti salvi, se del caso, gli obblighi informativi di cui al regolamento (UE) n. 260/2012.

2.   In deroga al paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di dati informativi, mette a disposizione quanto segue:

a)

in caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, qualora tali trasferimenti siano effettuati mediante un’unica operazione o con più operazioni che sembrino collegate, i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario conformemente all’articolo 4;

b)

in caso di trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in questione, superino i 1 000 EUR, almeno:

i)

i nomi dell’ordinante e del beneficiario; e

ii)

i numeri di conto di pagamento dell’ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell’operazione.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, in caso di trasferimenti di fondi di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all’ordinante, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante:

a)

abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; o

b)

abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 6

Trasferimenti di fondi all’esterno dell’Unione

1.   Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari sono stabiliti fuori dell’Unione, l’articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati siano stati verificati conformemente all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto di pagamento dell’ordinante o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 3, del codice unico di identificazione dell’operazione.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi, se del caso, i dati informativi richiesti ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell’Unione, i trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, sono accompagnati almeno da:

a)

i nomi dell’ordinante e del beneficiario; e

b)

i numeri di conto di pagamento dell’ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell’operazione.

In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all’ordinante di cui al presente paragrafo, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante:

a)

abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; o

b)

abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sezione 2

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario

Articolo 7

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario

1.   Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci per accertare – in relazione ai dati informativi sull’ordinante e sul beneficiario – che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario:

a)

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 5;

b)

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a) e b);

c)

in caso di trasferimenti raggruppati ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere a) e b), in relazione a tale file di raggruppamento.

3.   Nel caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, indipendentemente dal fatto che tali trasferimenti siano effettuati con una singola operazione o con più operazioni che sembrano collegate, prima di effettuare l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l’accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario di cui al paragrafo 2 del presente articolo, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 83 e 84 della direttiva (UE) 2015/2366.

4.   Nel caso di trasferimenti di fondi di importo non superiore a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a verificare l’accuratezza dei dati informativi relativi al beneficiario, salvo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

a)

effettui il pagamento di fondi in contante o in moneta elettronica anonima; o

b)

abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5.   Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:

a)

l’identità del beneficiario è stata verificata conformemente all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’articolo 40 di tale direttiva;

b)

al beneficiario si applica l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 8

Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti

1.   Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai prescritti dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario e le opportune misure da adottare.

Ove il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, nel ricevere un trasferimento di fondi, si renda conto che i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 6, mancano o sono incompleti o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, in funzione della valutazione del rischio:

a)

rifiuta il trasferimento; o

b)

richiede i prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prima di effettuare l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario o di mettere a sua disposizione i fondi, oppure successivamente.

2.   Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

a)

adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di procedere a un rifiuto, a una limitazione o a una cessazione conformemente alla lettera b) qualora i prescritti dati informativi non siano stati forniti; o

b)

rifiuta direttamente qualsiasi futuro trasferimento di cripto-attività a partire da quel prestatore di servizi per le cripto-attività, ovvero limita o pone fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce detta mancanza e le misure adottate all’autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 9

Valutazione e segnalazione

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato all’Unità di informazione finanziaria (Financial Information Unit – FIU) in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

Sezione 3

Obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento

Articolo 10

Mantenimento dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano il trasferimento

I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi ricevuti relativi all’ordinante e al beneficiario, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano mantenuti assieme al trasferimento.

Articolo 11

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario

1.   Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci per accertare che i campi relativi ai dati informativi riguardanti l’ordinante e il beneficiario del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.

2.   Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il controllo dopo o durante i trasferimenti, per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario:

a)

in caso di trasferimenti di fondi ove i prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario siano stabiliti nell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 5;

b)

in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b);

c)

in caso di trasferimenti raggruppati ove il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), in relazione a tale file di raggruppamento.

Articolo 12

Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario

1.   Il prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilisce procedure efficaci basate sul rischio per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Ove il prestatore intermediario di servizi di pagamento si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi, che i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 6, mancano o non sono stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, tale prestatore intermediario di servizi di pagamento, in funzione della valutazione del rischio:

a)

rifiuta il trasferimento; o

b)

richiede i prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prima o dopo la trasmissione del trasferimento di fondi.

2.   Se un prestatore di servizi di pagamento omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario, il prestatore intermediario di servizi di pagamento:

a)

adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di procedere a un rifiuto, a una limitazione o a una cessazione conformemente alla lettera b) qualora i prescritti dati informativi non siano stati forniti; o

b)

rifiuta direttamente qualsiasi futuro trasferimento di cripto-attività a partire da quel prestatore di servizi per le cripto-attività, ovvero limita o pone fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento riferisce tale mancanza e le misure adottate all’autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 13

Valutazione e segnalazione

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

CAPO III

Obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività

Sezione 1

Obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente

Articolo 14

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività

1.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cedente:

a)

il nome del cedente;

b)

l’indirizzo nel registro distribuito del cedente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività sia registrato in una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile, e il numero di conto di cripto-attività del cedente, qualora un tale conto esista e sia utilizzato per effettuare l’operazione;

c)

il numero di conto di cripto-attività del cedente, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile;

d)

l’indirizzo del cedente, comprensivo del nome del paese, il numero del suo documento personale ufficiale e il suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, la data e il luogo di nascita del cedente; e

e)

ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio pertinente e purché fornito dal cedente al suo prestatore di servizi per le cripto-attività, l’attuale LEI o, in sua assenza, qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente disponibile del cedente.

2.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al cessionario:

a)

il nome del cessionario;

b)

l’indirizzo nel registro distribuito del cessionario, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività sia registrato in una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile, e il numero di conto di cripto-attività del cessionario, qualora tale conto esista e sia utilizzato per effettuare l’operazione;

c)

il numero di conto di cripto-attività del cessionario, nei casi in cui un trasferimento di cripto-attività non sia registrato su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile; e

d)

ferma restando l’esistenza del campo necessario nel formato di messaggio pertinente e purché fornito dal cedente al suo prestatore di servizi per le cripto-attività, l’attuale LEI o, in sua assenza, qualsiasi altro identificativo ufficiale equivalente disponibile del cessionario.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera c), qualora i trasferimenti di cripto-attività non siano registrati su una rete che utilizza la DLT o una tecnologia simile e non siano effettuati in favore di un conto di cripto-attività o a partire da esso, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente assicura che i trasferimenti di cripto-attività siano accompagnati da un codice unico di identificazione dell’operazione.

4.   I dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentati anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento di cripto-attività, in modo sicuro e conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Non è necessario che i dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano direttamente allegati al trasferimento di cripto-attività o vi siano inclusi.

5.   In caso di trasferimento di cripto-attività effettuato a un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente ottiene e conserva i dati informativi di cui ai paragrafi 1 e 2 e assicura che i trasferimenti di cripto-attività possano essere identificati individualmente.

Fatte salve le misure specifiche di attenuazione dei rischi adottate a norma dell’articolo 19 ter della direttiva (UE) 2015/849, nel caso di un trasferimento di importo superiore a 1 000 EUR verso un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente adotta misure adeguate per valutare se tale indirizzo sia di proprietà del cedente o da questi controllato.

6.   Prima di trasferire le cripto-attività, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente verifica l’accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

7.   Si considera che la verifica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:

a)

l’identità del cedente è stata verificata conformemente all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’articolo 40 di tale direttiva;

b)

al cedente si applica l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

8.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente non autorizza l’avvio di trasferimenti di cripto-attività né li esegue prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.

Articolo 15

Trasferimenti raggruppati di cripto-attività

Nel caso di un trasferimento raggruppato di cripto-attività proveniente da un unico cedente, l’articolo 14, paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati siano stati verificati conformemente all’articolo 14, paragrafi 6 e 7, e che i singoli trasferimenti siano corredati dell’indirizzo nel registro distribuito del cedente, qualora si applichi l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del numero di conto di cripto-attività del cedente, qualora si applichi l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), o del codice unico di identificazione dell’operazione, qualora si applichi l’articolo 14, paragrafo 3.

Sezione 2

Obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario

Articolo 16

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

1.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, per accertare se i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, relativi al cedente e al cessionario siano inclusi nel trasferimento o nel trasferimento raggruppato di cripto-attività, o vi facciano seguito.

2.   In caso di trasferimento di cripto-attività effettuato da un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario ottiene e conserva i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e assicura che i trasferimenti di cripto-attività possano essere identificati individualmente.

Fatte salve le misure specifiche di attenuazione dei rischi adottate a norma dell’articolo19 ter della direttiva (UE) 2015/849, nel caso di un trasferimento di importo superiore a 1 000 EUR da un indirizzo auto-ospitato, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario adotta misure adeguate per valutare se tale indirizzo sia di proprietà del cessionario o da questi controllato.

3.   Prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario verifica l’accuratezza dei dati informativi relativi al cessionario di cui all’articolo 14, paragrafo 2, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

4.   Si considera che la verifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sia stata effettuata quando ricorre una delle condizioni seguenti:

a)

l’identità del cessionario è stata verificata conformemente all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica sono conservati conformemente all’articolo 40 di tale direttiva;

b)

al cessionario si applica l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 17

Trasferimenti di cripto-attività per i quali i dati informativi relativi al cedente o al cessionario mancano o sono incompleti

1.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario applica procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività non accompagnato dai prescritti dati informativi completi relativi al cedente e al cessionario e le opportune misure da adottare.

Ove il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario si renda conto che i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafo 1 o 2, o all’articolo 15 mancano o sono incompleti, tale prestatore di servizi per le cripto-attività, in funzione della valutazione del rischio e senza indebito ritardo:

a)

rifiuta il trasferimento o restituisce le cripto-attività trasferite versandole sul conto di cripto-attività del cedente; o

b)

richiede i prescritti dati informativi relativi al cedente e al cessionario prima di mettere le cripto-attività a disposizione del cessionario.

2.   Se un prestatore di servizi per le cripto-attività omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi al cedente o al cessionario, il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario:

a)

adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di procedere a un rifiuto, a una limitazione o a una cessazione conformemente alla lettera b) qualora i prescritti dati informativi non siano stati forniti; o

b)

rifiuta direttamente qualsiasi futuro trasferimento di cripto-attività in favore di quel prestatore di servizi per le cripto-attività o a partire da esso, ovvero limita o pone fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario riferisce detta mancanza e le misure adottate all’autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 18

Valutazione e segnalazione

Il prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi relativi al cedente o al cessionario quale elemento nel valutare se il trasferimento di cripto-attività, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

Sezione 3

Obblighi dei prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività

Articolo 19

Mantenimento dei dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano il trasferimento

I prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività provvedono affinché tutti i dati informativi ricevuti relativi al cedente e al cessionario, che accompagnano un trasferimento di cripto-attività, siano trasmessi assieme al trasferimento e che le registrazioni di tali dati informativi siano conservate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Articolo 20

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario

Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il monitoraggio dopo o durante i trasferimenti, al fine di accertare se i dati informativi relativi al cedente e al cessionario di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), siano stati presentati anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento o il trasferimento raggruppato di cripto-attività, anche quando il trasferimento è effettuato verso o da un indirizzo auto-ospitato.

Articolo 21

Trasferimenti di cripto-attività per i quali mancano i dati informativi relativi al cedente o al cessionario

1.   Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività stabilisce procedure efficaci basate sul rischio, ivi comprese le procedure calibrate in funzione dei rischi di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, per stabilire se eseguire, rifiutare, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività non accompagnato dai prescritti dati informativi relativi al cedente e al cessionario e le opportune misure da adottare.

Ove il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività, nel ricevere un trasferimento di cripto-attività, si renda conto che i dati informativi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o all’articolo 15, paragrafo 1, mancano o sono incompleti, tale prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività, in funzione della valutazione del rischio e senza indebito ritardo:

a)

rifiuta il trasferimento o restituisce le cripto-attività trasferite; oppure

b)

richiede i prescritti dati informativi relativi al cedente e al cessionario prima di procedere alla trasmissione del trasferimento di cripto-attività.

2.   Se un prestatore di servizi per le cripto-attività omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi al cedente o al cessionario, il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività:

a)

adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di procedere a un rifiuto, a una limitazione o a una cessazione conformemente alla lettera b) qualora i prescritti dati informativi non siano stati forniti; o

b)

rifiuta direttamente qualsiasi futuro trasferimento di cripto-attività in favore di quel prestatore di servizi per le cripto-attività o a partire da esso, ovvero limita o pone fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività riferisce tale mancanza e le misure adottate all’autorità responsabile competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 22

Valutazione e segnalazione

Il prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi al cedente o al cessionario quale elemento nel valutare se il trasferimento di cripto-attività, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.

CAPO IV

Misure comuni applicabili da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività

Articolo 23

Politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione delle misure restrittive

I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione delle misure restrittive dell’Unione e nazionali quando effettuano trasferimenti di fondi e di cripto-attività a norma del presente regolamento.

L’Autorità bancaria europea (ABE) emana orientamenti entro il 30 dicembre 2024 che specificano le misure di cui al presente articolo.

CAPO V

Dati informativi, protezione e conservazione dei dati

Articolo 24

Fornitura dei dati informativi

I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività rispondono esaurientemente e senza ritardo, anche attraverso un punto di contatto centrale in conformità dell’articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, qualora questi sia stato nominato, e nel rispetto degli obblighi procedurali previsti nel diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti o hanno la loro sede legale, a seconda dei casi, esclusivamente alle richieste di dati informativi previsti ai sensi del presente regolamento loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo di detto Stato membro.

Articolo 25

Protezione dei dati personali

1.   Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679. Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla Commissione o dall’ABE si applica il regolamento (UE) 2018/1725.

2.   I dati personali devono essere trattati da prestatori di servizi di pagamento e da prestatori di servizi per le cripto-attività sulla base del presente regolamento unicamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e non devono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento a scopi commerciali è vietato.

3.   I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai nuovi clienti le informazioni richieste a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 prima di instaurare un rapporto d’affari o eseguire un’operazione occasionale. Tali informazioni sono fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/679 e includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività ai sensi del presente regolamento nel trattamento di dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4.   I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono in ogni momento che la trasmissione dei dati personali sulle parti coinvolte in un trasferimento di fondi o in un trasferimento di cripto-attività sia effettuata conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Il comitato europeo per la protezione dei dati, previa consultazione dell’ABE, emana orientamenti sull’attuazione pratica dei requisiti in materia di protezione dei dati per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi nel contesto dei trasferimenti di cripto-attività. L’ABE emana orientamenti sulle procedure adeguate per determinare se eseguire, respingere, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività in situazioni in cui non può essere garantito il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi.

Articolo 26

Conservazione dei dati

1.   I dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario o al cedente e al cessionario non devono essere conservati più di quanto strettamente necessario. I prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario conservano per un periodo di cinque anni i dati informativi di cui agli articoli da 4 a 7, mentre i prestatori di servizi per le cripto-attività del cedente e del cessionario conservano per il medesimo periodo i dati informativi di cui agli articoli da 14 a 16.

2.   Alla scadenza del termine del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività assicurano che i dati personali siano cancellati, salvo che il diritto nazionale stabilisca diversamente e determini in quali circostanze i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione solo dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione, e ove considerino ciò giustificato in quanto necessario al fine di prevenire, individuare o indagare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale ulteriore periodo di conservazione non supera i cinque anni.

3.   Se, al 25 giugno 2015, sono pendenti in uno Stato membro procedimenti giudiziari concernenti la prevenzione, l’individuazione, l’indagine o il perseguimento di sospetti casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e un prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, il prestatore di servizi di pagamento può conservare tali informazioni e documenti conformemente al diritto nazionale per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2015. Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di tale ulteriore conservazione al fine di prevenire, individuare, indagare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 27

Cooperazione tra autorità competenti

Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con le pertinenti autorità dei paesi terzi ai sensi del presente regolamento è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849.

CAPO VI

Sanzioni e controllo

Articolo 28

Sanzioni e misure amministrative

1.   Fatto salvo il diritto di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni e le misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni e le misure amministrative previste devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e coerenti con quelle stabilite in conformità del capo VI, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme sulle sanzioni o sulle misure amministrative per violazioni delle disposizioni del presente regolamento che sono soggette a sanzioni penali nel loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

2.   Gli Stati membri assicurano che, ove gli obblighi si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere applicate – nel rispetto del diritto nazionale – sanzioni o misure ai membri dell’organo di amministrazione del pertinente prestatore di servizi e a ogni altra persona fisica responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato interno permanente per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Gli Stati membri notificano, senza indebito ritardo, alla Commissione e a tale comitato interno permanente ogni successiva modifica.

4.   In conformità dell’articolo 58, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di supervisione e investigativi necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Nell’esercizio dei poteri di imporre sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all’articolo 29, commesse a loro beneficio da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa basata su:

a)

il potere di rappresentanza della persona giuridica;

b)

il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica;

c)

l’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

6.   Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di una delle violazioni di cui all’articolo 29 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto.

7.   Le autorità competenti esercitano i loro poteri di imporre sanzioni e misure amministrative conformemente al presente regolamento in uno dei modi seguenti:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità con delega a tali altre autorità;

d)

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Nell’esercizio dei loro poteri di imporre misure e sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 29

Disposizioni specifiche

Gli Stati membri assicurano che le proprie sanzioni e misure amministrative comprendano quanto meno quelle di cui all’articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 nel caso delle seguenti violazioni del presente regolamento:

a)

omissione ripetuta o sistematica, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, dei dati informativi richiesti sull’ordinante e sul beneficiario a corredo del trasferimento di fondi, in violazione degli articoli 4, 5 o 6, oppure omissione ripetuta o sistematica, da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività, dei dati informativi richiesti sul cedente e sul cessionario a corredo del trasferimento di cripto-attività, in violazione dell’articolo 14 o 15;

b)

inadempienza ripetuta, sistematica o grave da parte di un prestatore di servizi di pagamento o di un prestatore di servizi per le cripto-attività nella conservazione dei dati, in violazione dell’articolo 26;

c)

mancata attuazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione dell’articolo 8 o 12, o, da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività, di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione dell’articolo 17;

d)

grave inosservanza degli articoli 11 o 12 da parte di un prestatore intermediario di servizi di pagamento o grave inosservanza degli articoli 19, 20 o 21 da parte di un prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività.

Articolo 30

Pubblicazione delle sanzioni e misure

A norma dell’articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 le autorità competenti pubblicano tempestivamente le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui agli articoli 28 e 29 del presente regolamento, comprese le informazioni relative al tipo e alla natura della violazione e l’identità dei soggetti responsabili, ove necessario e proporzionato dopo una valutazione caso per caso.

Articolo 31

Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti

1.   Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, comprese quelle elencate all’articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

2.   Relativamente alle sanzioni e alle misure amministrative imposte ai sensi del presente regolamento, si applica l’articolo 62 della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 32

Segnalazione delle violazioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni del presente regolamento.

Detti meccanismi includono almeno quelli di cui all’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

2.   I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività, in cooperazione con le autorità competenti, stabiliscono procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti, o i soggetti in una posizione comparabile, possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale sicuro, indipendente, specifico e anonimo, proporzionato alla natura e alle dimensioni del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività interessato.

Articolo 33

Controllo

1.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti effettuino un controllo efficace e adottino le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento e per incoraggiare, attraverso meccanismi efficaci, la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

2.   Entro il 31 dicembre 2026 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del capo VI, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.

CAPO VII

Competenze di esecuzione

Articolo 34

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VIII

Deroghe

Articolo 35

Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell’Unione

1.   La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere, con un paese o territorio non rientrante nell’ambito di applicazione territoriale del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) di cui all’articolo 355 TFUE («paese o territorio interessato»), accordi che contengano deroghe al presente regolamento allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di tale Stato membro.

Tali accordi possono essere autorizzati soltanto ove siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

il paese o il territorio in questione è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con l’Unione, rappresentata da uno Stato membro;

b)

i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro;

c)

il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda.

3.   Quando la Commissione riceve una tale domanda, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione sono considerati provvisoriamente come effettuati all’interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione in conformità del presente articolo.

4.   Se, entro due mesi dalla ricezione della domanda, la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda, prende contatto con lo Stato membro interessato e indica quali altre informazioni sono necessarie.

5.   Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, la Commissione ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette una copia della domanda agli altri Stati membri.

6.   Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l’accordo oggetto della domanda.

In ogni caso, la Commissione adotta la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo entro 18 mesi dal ricevimento della domanda.

CAPO IX

Altre disposizioni

Articolo 36

Orientamenti

L’ABE emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento, in particolare riguardo all’attuazione degli articoli 7, 8, 11 e 12 del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2024, l’ABE emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi per le cripto-attività sulle misure da adottare per quanto riguarda l’attuazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli da 19 a 22 del presente regolamento.

L’ABE emana orientamenti che specificano gli aspetti tecnici dell’applicazione del presente regolamento agli addebiti diretti nonché le misure che devono essere adottate dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 18), della direttiva (UE) 2015/2366, ai sensi del presente regolamento, tenendo conto del loro ruolo limitato nelle operazioni di pagamento.

L’ABE emana orientamenti, rivolti alle autorità competenti in merito alle caratteristiche di un approccio alla vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività basato sul rischio e alle misure da adottare quando si effettua tale vigilanza.

L’ABE assicura un dialogo regolare con le parti interessate sullo sviluppo di soluzioni tecniche interoperabili al fine di agevolare l’attuazione dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 37

Riesame

1.   Entro 12 mesi dall’entrata in vigore di un regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la Commissione riesamina il presente regolamento e, se del caso, propone modifiche al fine di garantire un approccio coerente e l’allineamento al regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

2.   Entro il 1o luglio 2026, la Commissione, previa consultazione dell’ABE, elabora una relazione in cui valuta i rischi posti dai trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati o soggetti non stabiliti nell’Unione, nonché la necessità di misure specifiche per attenuare tali rischi, e propone, se del caso, modifiche del presente regolamento.

3.   Entro il 30 giugno 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

La relazione di cui al primo comma comprende gli elementi seguenti:

a)

una valutazione dell’efficacia delle misure di cui al presente regolamento e del rispetto di quest’ultimo da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

una valutazione delle soluzioni tecnologiche per il rispetto degli obblighi imposti ai prestatori di servizi per le cripto-attività a norma del presente regolamento, compresi gli ultimi sviluppi delle soluzioni interoperabili e tecnologicamente valide per il rispetto del presente regolamento e l’uso di strumenti analitici di DLT per individuare l’origine e la destinazione dei trasferimenti di cripto-attività e per effettuare una valutazione della conoscenza delle proprie operazioni;

c)

una valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza delle soglie de minimis relative ai trasferimenti di fondi, in particolare per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il complesso dei dati informativi che accompagnano i trasferimenti, e una valutazione della necessità di abbassare o eliminare tali soglie;

d)

una valutazione dei costi e dei benefici dell’introduzione di soglie de minimis in relazione al complesso dei dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, compresa una valutazione dei relativi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

e)

un’analisi delle tendenze nell’utilizzo di indirizzi auto-ospitati per effettuare trasferimenti senza il coinvolgimento di un soggetto terzo, assieme a una valutazione dei relativi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e una valutazione della necessità, dell’efficacia e dell’applicabilità di ulteriori misure di attenuazione, quali gli obblighi specifici per i fornitori di portafogli hardware e software e limitazione, controllo o divieto di trasferimenti che coinvolgono indirizzi auto-ospitati.

Tale relazione tiene conto dei nuovi sviluppi nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, come pure delle pertinenti valutazioni, analisi e relazioni in tale campo redatte da organizzazioni ed enti di normazione internazionali, dalle autorità di contrasto e dalle agenzie di intelligence, dai prestatori di servizi per le cripto-attività o da altre fonti affidabili.

CAPO X

Disposizioni finali

Articolo 38

Modifiche della direttiva (UE) 2015/849

La direttiva (UE) 2015/849 è così modificata:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), le lettere g) e h) sono soppresse;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al punto 2) è aggiunta la lettera seguente:

«g)

prestatori di servizi per le cripto-attività;»;

b)

il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8)

“rapporto di corrispondenza”:

a)

la prestazione di servizi bancari da parte di una banca quale corrispondente a un’altra banca quale rispondente, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio;

b)

i rapporti tra enti creditizi e tra enti creditizi ed enti finanziari, compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi o i rapporti istituiti a fini di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;»;

c)

i punti 18) e 19) sono sostituiti dai seguenti:

«18)

“cripto-attività”: cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), tranne quando rientra nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, di tale regolamento o è altrimenti qualificata come fondi;

19)

“prestatore di servizi per le cripto-attività”: fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, che presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), di tale regolamento, ad eccezione della prestazione di consulenza sulle cripto-attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), lettera h), di tale regolamento;

(*1)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).»;"

d)

è aggiunto il punto seguente:

«20)

“indirizzo auto-ospitato”: un indirizzo auto-ospitato quale definito all’articolo 3, punto 20, del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

(*2)  Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).»;"

3)

all’articolo 18 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ABE emana orientamenti sulle variabili di rischio e sui fattori di rischio di cui i prestatori di servizi per le cripto-attività devono tenere conto quando avviano rapporti d’affari o effettuano operazioni in cripto-attività.

6.   L’ABE chiarisce, in particolare, in che modo i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto dei fattori di rischio elencati nell’allegato III, anche quando effettuano operazioni con persone ed entità non contemplate dalla presente direttiva. A tal fine, l’ABE presta particolare attenzione ai prodotti, alle operazioni e alle tecnologie che hanno il potenziale di favorire l’anonimato, quali portafogli privacy, mixer o tumbler.

Qualora siano individuate situazioni di rischio più elevato, gli orientamenti di cui al paragrafo 5 includono misure rafforzate di adeguata verifica che i soggetti obbligati prendono in considerazione per attenuare tali rischi, compresa l’adozione di procedure adeguate per individuare l’origine o la destinazione delle cripto-attività.»

;

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 19 bis

1.   Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività di individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di politiche, procedure e controlli interni. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività di applicare misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure di attenuazione comprendono una o più delle misure seguenti:

a)

adottare misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l’identità;

b)

richiedere informazioni aggiuntive sull’origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite;

c)

effettuare un monitoraggio continuo e rafforzato di tali operazioni;

d)

qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e di evasione di sanzioni finanziarie mirate e di sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione.

2.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ABE emana orientamenti per specificare le misure di cui al presente articolo, compresi i criteri e i mezzi per l’identificazione e la verifica dell’identità del cedente o del cessionario di un trasferimento verso o da un indirizzo auto-ospitato, in particolare facendo affidamento su terzi, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici.

Articolo 19 ter

1.   In deroga all’articolo 19, per quanto riguarda i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l’esecuzione di servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, con l’eccezione della lettera h) di tale punto, con un ente rispondente non stabilito nell’Unione che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, gli Stati membri, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 13 della presente direttiva, impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività, quando avviano un rapporto d’affari con tale ente, di:

a)

determinare se l’ente rispondente è autorizzato o registrato;

b)

raccogliere informazioni sufficienti sull’ente rispondente per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della supervisione;

c)

valutare i controlli AML/CFT dell’ente rispondente;

d)

ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti di corrispondenza;

e)

documentare le rispettive responsabilità di ciascuna parte del rapporto di corrispondenza;

f)

per quanto riguarda i conti di cripto-attività di passaggio, accertarsi che l’ente rispondente abbia verificato l’identità e abbia svolto l’adeguata verifica in corso dei clienti che hanno accesso diretto ai conti dell’ente corrispondente, e che sia in grado di fornire, su richiesta, i pertinenti dati di adeguata verifica della clientela all’ente corrispondente.

I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi alla politica di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano e registrano la loro decisione.

I prestatori di servizi per le cripto-attività aggiornano le informazioni sull’adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in relazione all’ente rispondente.

2.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi per le cripto-attività tengano conto delle informazioni di cui al paragrafo 1 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per attenuare i rischi associati all’ente rispondente.

3.   Entro il 30 giugno 2024, l’ABE emana orientamenti per specificare i criteri e gli elementi di cui i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 e le misure di attenuazione dei rischi di cui al paragrafo 2, comprese le misure minime che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono adottare qualora l’ente rispondente non sia registrato o autorizzato.»

;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Entro il 1o gennaio 2024, l’ABE emana orientamenti che specificano le modalità di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui alla presente sezione quando i soggetti obbligati prestano servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, con l’eccezione della lettera h) di tale punto, nonché trasferimenti di cripto-attività quali definite all’articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1113. In particolare, l’ABE specifica come e quando tali soggetti obbligati ottengono informazioni supplementari sul cedente e sul cessionario.»

;

6)

all’articolo 45, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Gli Stati membri possono imporre agli emittenti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, ai prestatori di servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 e ai prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliti nel loro territorio in forme diverse dalle succursali e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio. Tale punto di contatto centrale garantisce, per conto del soggetto che opera su base transfrontaliera, il rispetto delle norme AML/CFT e agevola la supervisione da parte dei supervisori, anche fornendo a questi ultimi documenti e informazioni su richiesta.»

;

7)

all’articolo 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che i cambiavalute e gli uffici per l’incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust siano autorizzati o registrati e che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo siano regolamentati.»

;

8)

all’articolo 67 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Entro il 30 dicembre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per conformarsi all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), all’articolo 3, punto 2), lettera g), all’articolo 3, punti 8), 18), 19) e 20), all’articolo 19 bis, paragrafo 1, all’articolo 19 ter, paragrafi 1 e 2, all’articolo 45, paragrafo 9, e all’articolo 47, paragrafo 1. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 30 dicembre 2024.».

Articolo 39

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2015/847 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)  GU C 68 del 9.2.2022, pag. 2.

(2)  GU C 152 del 6.4.2022, pag. 89.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2023.

(4)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

(5)  Cfr. allegato I.

(6)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(7)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(8)  Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

(9)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

(10)  Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

(11)  Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

(12)  Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(14)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(18)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(19)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(20)  Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20).

(21)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(22)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(23)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(24)  GU C 524 del 29.12.2021, pag. 10.


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO E RELATIVA MODIFICA

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

 

Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).

[Limitatamente all’articolo 6]


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) 2015/847

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 4, primo e secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4, primo e secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4, terzo e quarto comma

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, formula introduttiva

Articolo 3, formula introduttiva

Articolo 3, punti da 1 a 9

Articolo 3, punti da 1 a 9

Articolo 3, punto 10

Articolo 3, punto 10

Articolo 3, punto 11

Articolo 3, punto 11

Articolo 3, punto 12

Articolo 3, punto 12

Articolo 3, punti da 13 a 24

Articolo 4, paragrafo 1, formula introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, formula introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2, formula introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, formula introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 4, paragrafi da 3 a 6

Articolo 4, paragrafi da 3 a 6

Articoli da 5 a 13

Articoli da 5 a 13

Articoli da 14 a 23

Articolo 14

Articolo 24

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 15, paragrafo 4, comma unico

Articolo 25, paragrafo 4, primo comma

Articolo 25, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 16

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 17

Articolo 28

Articolo 18

Articolo 29

Articolo 19

Articolo 30

Articolo 20

Articolo 31

Articolo 21

Articolo 32

Articolo 22

Articolo 33

Articolo 23

Articolo 34

Articolo 24, paragrafi da 1 a 6

Articolo 35, paragrafi da 1 a 6

Articolo 24, paragrafo 7

Articolo 25, comma unico

Articolo 36, primo comma

Articolo 36, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 26

Articolo 39

Articolo 27

Articolo 40

Allegato

Allegato I

Allegato II


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