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Document 32021L1883

Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio

PE/40/2021/REV/1

GU L 382 del 28.10.2021, p. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj

28.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 382/1


DIRETTIVA (UE) 2021/1883 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2021

sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» fissa l’obiettivo di trasformare l’Unione in un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, che riduce gli oneri amministrativi per le imprese e concilia meglio l’offerta e la domanda di manodopera. Tale comunicazione individua la necessità di una politica globale in materia di migrazione della forza lavoro e di una migliore integrazione dei migranti. Le misure intese ad agevolare l’ammissione di lavoratori di paesi terzi altamente qualificati devono essere considerate in tale contesto più ampio.

(2)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 affermano che, per restare una destinazione attrattiva per talenti e competenze, l’Europa deve competere nella corsa mondiale ai talenti. È opportuno pertanto sviluppare strategie intese a sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla migrazione legale, compresa la razionalizzazione delle norme in vigore.

(3)

La comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 intitolata «Agenda europea sulla migrazione» invoca un programma a livello dell’Unione per attirare cittadini di paesi terzi altamente qualificati e precisa che è necessario sottoporre a riesame la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (4), per permettere all’Unione di attirare in modo più efficace talenti e affrontare in tal modo sia le sfide demografiche dell’Unione che le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave dell’economia dell’Unione. L’invocazione di una revisione di tale direttiva è stata ribadita nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020«Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo», che afferma che la riforma della Carta blu UE «deve apportare un reale valore aggiunto dell’UE nell’attirare persone qualificate attraverso uno strumento efficace e flessibile a livello di UE».

(4)

Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 12 aprile 2016 (5), ha chiesto una revisione ambiziosa e mirata della direttiva 2009/50/CE, compreso il suo ambito di applicazione.

(5)

È necessario rispondere alle sfide individuate nella comunicazione della Commissione del 22 maggio 2014 sull’attuazione della direttiva 2009/50/CE. L’Unione dovrebbe mirare a creare un regime più attraente ed efficace su scala dell’Unione per i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi. L’approccio dell’Unione di attirare tali lavoratori altamente qualificati dovrebbe essere maggiormente armonizzato e la Carta blu UE dovrebbe esserne lo strumento principale, con procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità agevole all’interno dell’Unione. Poiché ciò comporterebbe modifiche sostanziali alla direttiva 2009/50/CE, questa dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.

(6)

È opportuno istituire un regime di ammissione a livello dell’Unione chiaro e trasparente per attirare e trattenere al suo interno i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi e promuoverne la mobilità. La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dal fatto che lo scopo iniziale del soggiorno del cittadino di paese terzo sia un lavoro altamente qualificato o altro scopo che successivamente si tramuti nello scopo di un lavoro altamente qualificato. È necessario tener conto delle priorità degli Stati membri, delle esigenze dei loro mercati del lavoro e delle loro capacità di accoglienza. La presente direttiva dovrebbe fare salva la competenza degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno nazionali diversi dalla Carta blu UE ai fini di un lavoro altamente qualificato. La presente direttiva inoltre non dovrebbe pregiudicare la possibilità del titolare di una Carta blu UE di beneficiare dei diritti e privilegi supplementari ai sensi del diritto nazionale che sono compatibili con la presente direttiva.

(7)

Ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri dovrebbero assicurare condizioni di parità tra la Carta blu UE e i permessi di soggiorno nazionali in termini di diritti procedurali e diritto alla parità di trattamento, nonché di procedure e accesso alle informazioni. In particolare, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il livello di garanzie procedurali e diritti riconosciuti ai titolari di una Carta blu UE e i loro familiari non sia inferiore a quello di cui godono i titolari di permessi di soggiorno nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i richiedenti una Carta blu UE non si trovino in una posizione meno favorevole rispetto ai richiedenti un permesso di soggiorno nazionale per quanto riguarda le procedure di riconoscimento dei datori di lavoro e che non siano tenuti a pagare tasse più elevate per il trattamento della loro domanda. Infine, gli Stati membri dovrebbero intraprendere le stesse attività informative, promozionali e pubblicitarie relativamente alla Carta blu UE che intraprendono relativamente ai titoli di soggiorno nazionali, ad esempio riguardo a informazioni sui siti web nazionali dedicati alla migrazione legale, campagne di informazione e programmi di formazione per le autorità competenti in materia di migrazione.

(8)

Al fine di rafforzare e promuovere il regime della Carta blu UE e attirare lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, si incoraggiano gli Stati membri a rafforzare le attività pubblicitarie e le campagne di informazione riguardanti la Carta blu UE comprese, se del caso, attività e campagne rivolte ai paesi terzi.

(9)

Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri non devono operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, come richiesto in particolare dalle direttive 2000/43/CE (6) e 2000/78/CE (7) del Consiglio. Affinché il principio di non discriminazione sia efficace, i titolari di una Carta blu UE dovrebbero avere la possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso e di presentare denuncia, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale, qualora subiscano una discriminazione di qualsiasi tipo, anche sul mercato del lavoro.

(10)

Alla luce della relazione Eurostat del 21 febbraio 2020 intitolata «Hard to fill ICT vacancies: an increasing challenge» (Posti vacanti TIC di difficile copertura: una sfida crescente) e delle relative conclusioni nelle quali si rileva la penuria generalizzata di lavoratori altamente specializzati nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sui mercati del lavoro degli Stati membri, è opportuno considerare le competenze professionali superiori equivalenti ai titoli d’istruzione superiore ai fini della presentazione di una domanda di Carta blu UE per due posizioni superiori: dirigenti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (classificazione internazionale tipo delle professioni ISCO-08, gruppo 133) e specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (classificazione ISCO-08, gruppo 25). Tenuto conto del fatto che il completamento di un ciclo di laurea di primo livello richiede almeno tre anni, il periodo pertinente di esperienza professionale richiesta dovrebbe essere di tre anni. Tale durata è inoltre giustificata dalla rapidità dell’evoluzione tecnologica nel settore delle TIC e dalle mutevoli esigenze dei datori di lavoro.

(11)

Gli Stati membri sono incoraggiati a facilitare la valutazione e la convalida delle competenze professionali superiori ai fini della Carta blu UE.

(12)

Si prevede che l’elenco delle professioni di cui a un allegato della presente direttiva possa essere modificato, in particolare sulla scorta delle valutazioni realizzate a tal fine dalla Commissione sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda le esigenze dei rispettivi mercati del lavoro, ai fini del riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi della presente direttiva in altri ambiti di attività. La Commissione dovrebbe effettuare tali valutazioni ogni due anni.

(13)

Per le professioni non elencate nell’allegato, gli Stati membri dovrebbero poter accettare domande di Carta blu UE a fronte di comprovate competenze professionali superiori attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore pertinenti nella professione o nel settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro.

(14)

Il concetto di lavoro altamente qualificato implica non solo che la persona occupata abbia un elevato livello di competenza, comprovato da qualifiche professionali superiori, ma anche che il lavoro da svolgere sia intrinsecamente considerato tale da richiedere detta competenza. Sebbene nel moderno mercato del lavoro non si richieda sempre e necessariamente un legame diretto tra le qualifiche e il posto di lavoro, i compiti e le funzioni relativi al contratto di lavoro altamente qualificato dovrebbero essere così specializzati e complessi che il livello di competenza richiesto per esercitare tali funzioni sia generalmente associato al completamento di programmi di istruzione e all’ottenimento delle corrispondenti qualifiche al livello 6, 7 e 8 della classificazione internazionale tipo dell’istruzione (ISCED) 2011 o, se del caso, ai livelli 6, 7 e 8 del quadro europeo delle qualifiche (EQF), grossomodo equivalente, conformemente al diritto dello Stato membro interessato, oppure, per professioni specifiche, a competenze professionali superiori equivalenti.

(15)

La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri di determinare i volumi di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro, in conformità all’articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Su questa base, gli Stati membri dovrebbero poter giudicare una domanda di Carta blu UE inammissibile o respingerla.

(16)

I beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) godono di un’ampia serie di diritti, compreso, in particolare, l’accesso al mercato del lavoro nello Stato membro che ha concesso protezione internazionale. Per migliorare le opportunità dei beneficiari di protezione internazionale sul mercato del lavoro in tutta l’Unione, è opportuno accordare a coloro che sono altamente qualificati il diritto di richiedere una Carta blu UE in Stati membri diversi da quelli che hanno loro concesso protezione internazionale. In tali altri Stati membri essi dovrebbero essere soggetti alle stesse norme che si applicano a qualsiasi altro cittadino di paese terzo che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, e la presente direttiva non dovrebbe incidere sul loro status nello Stato membro che ha concesso loro protezione internazionale. I beneficiari di protezione internazionale possono altresì presentare domanda di Carta blu UE nello Stato membro che ha concesso loro protezione internazionale. In tal caso, per motivi di chiarezza e coerenza del diritto, le disposizioni della presente direttiva sulla parità di trattamento e sul ricongiungimento familiare non dovrebbero applicarsi. Tali diritti dovrebbero continuare ad essere disciplinati nell’ambito dell’acquis sull’asilo e, se del caso, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (9).

(17)

Il trasferimento di responsabilità per i beneficiari di protezione internazionale esula dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Lo status di protezione e i diritti associati alla protezione internazionale non dovrebbero essere trasferiti a un altro Stato membro quando è rilasciata una Carta blu UE.

(18)

Per favorire una mobilità indipendente all’interno dell’UE e attività professionali indipendenti dei cittadini di paesi terzi altamente qualificati che sono beneficiari del diritto alla libera circolazione, dovrebbe essere consentito loro di accedere alla Carta blu UE in conformità delle stesse norme che si applicano a qualsiasi altro cittadino di paese terzo che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tale facoltà riguarda le persone che beneficiano dei diritti di libera circolazione sulla base di legami familiari con un cittadino dell’Unione in conformità del diritto pertinente e dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il cittadino dell’Unione di riferimento abbia esercitato il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente ai sensi dell’articolo 21 TFUE e a prescindere dal fatto che il cittadino di paese terzo in questione sia diventato prima titolare di Carta blu UE o beneficiario del diritto di libera circolazione. Tali titolari di Carta blu UE dovrebbero pertanto essere autorizzati a svolgere un lavoro altamente qualificato, a compiere viaggi d’affari e a stabilire la residenza in Stati membri diversi, a prescindere dal fatto che il cittadino di paese terzo accompagni o meno il cittadino dell’Unione di riferimento. I diritti che tali cittadini di paesi terzi acquisiscono in quanto titolari di Carta blu UE dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti di cui essi possono godere in virtù della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Per motivi di chiarezza e coerenza del diritto, in termini di ricongiungimento familiare e di parità di trattamento dovrebbero prevalere le disposizioni della direttiva 2004/38/CE. Tutte le disposizioni della presente direttiva riguardanti i beneficiari del diritto alla libera circolazione dovrebbero applicarsi ai cittadini di paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione in virtù di accordi tra l’Unione e gli Stati membri da un lato, e paesi terzi dall’altro, o tra l’Unione e paesi terzi.

(19)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori per svolgere un progetto di ricerca, in quanto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) che ha introdotto una procedura specifica per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca. Tuttavia, i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente ammessi a norma della direttiva (UE) 2016/801 dovrebbero poter presentare domanda di Carta blu UE a norma della presente direttiva. I titolari di una Carta blu UE che soggiornano legalmente dovrebbero anche poter chiedere di soggiornare in qualità di ricercatori a norma della direttiva (UE) 2016/801. Al fine di garantire tale possibilità, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/801.

(20)

Benché la presente direttiva non si applichi ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nell’Unione in qualità di lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario ai sensi della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), i lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario che soggiornano legalmente nell’Unione dovrebbero poter presentare domanda di Carta blu UE a norma della presente direttiva per fini diversi da quelli indicati nella direttiva 2014/66/UE.

(21)

È necessario prevedere un sistema flessibile, chiaro ed equilibrato di ammissione, basato su criteri obiettivi, quali il fatto che il richiedente abbia un contratto di lavoro o un’offerta vincolante di lavoro per una durata di almeno sei mesi, il rispetto delle leggi applicabili, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali nei pertinenti settori occupazionali, una soglia di retribuzione che gli Stati membri possano adattare alla situazione del mercato del lavoro e il fatto che il richiedente abbia qualifiche professionali superiori o, se del caso, competenze professionali superiori.

(22)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le procedure nazionali di riconoscimento dei diplomi. Per valutare se il cittadino di paese terzo interessato possieda titoli di istruzione superiore o equivalenti, è opportuno fare riferimento ai livelli 6, 7 e 8 dell’ISCED 2011 o, se del caso, ai livelli 6, 7 e 8 dell’EQF, grossomodo equivalente, conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

(23)

Gli Stati membri sono incoraggiati a facilitare il riconoscimento dei documenti che attestano il possesso delle qualifiche professionali superiori pertinenti del cittadino di paese terzo interessato e, per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale che potrebbero non possedere i documenti necessari, a stabilire adeguate modalità di valutazione e di convalida dei loro titoli di istruzione superiore precedenti o, se del caso, delle competenze professionali superiori.

(24)

Per garantire un livello sufficiente di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l’Unione, è opportuno determinare un fattore minimo e uno massimo per la soglia di retribuzione. I limiti minimo e massimo per la determinazione della soglia di retribuzione nazionale dovrebbero essere calcolati moltiplicando tali fattori minimo e massimo per la retribuzione media annuale lorda dello Stato membro interessato. La soglia di retribuzione dovrebbe essere scelta nell’intervallo compreso tra i limiti minimo e massimo, previa consultazione delle parti sociali secondo le prassi nazionali. Tale soglia di retribuzione dovrebbe determinare la retribuzione minima che deve percepire un titolare di Carta blu UE. Pertanto, ai fini dell’ottenimento di una Carta blu UE, i richiedenti dovrebbero percepire una retribuzione pari o superiore alla soglia di retribuzione scelta dallo Stato membro interessato.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere una soglia minima di retribuzione per determinate professioni, per le quali lo Stato membro interessato ritenga che vi sia una carenza di lavoratori disponibili siano e laddove le suddette professioni rientrino nei gruppi principali 1 o 2 della classificazione ISCO. In ogni caso, tale soglia di retribuzione non dovrebbe essere inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

(26)

In linea con le priorità della nuova agenda per le competenze per l’Europadi cui alla comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016, in particolare per migliorare la corrispondenza delle competenze e per affrontare le carenze in termini di competenze, gli Stati membri sono incoraggiati, se del caso e previa consultazione delle parti sociali, a compilare elenchi di settori occupazionali che presentano carenze di lavoratori altamente qualificati.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere una soglia minima di retribuzione a favore dei cittadini di paesi terzi per un determinato periodo successivo alla laurea. Tale periodo dovrebbe essere accordato ogni volta che il cittadino di paese terzo raggiunge un livello di formazione pertinente ai fini della presente direttiva, vale a dire il livello 6, 7 o 8 dell’ISCED 2011 o, se del caso, il livello 6, 7 od 8 dell’EQF, conformemente al diritto dello Stato membro interessato. Tale periodo si dovrebbe applicare laddove il cittadino di paese terzo presenti domanda di Carta blu UE, per la prima volta o per un rinnovo, nei tre anni successivi alla data in cui ha conseguito le pertinenti qualifiche e, in aggiunta, laddove detto cittadino di paese terzo richieda un rinnovo della Carta blu UE entro 24 mesi dal rilascio della Carta blu UE iniziale. Trascorsi tali periodi di tolleranza – che potrebbero trascorrere in parallelo – si può ragionevolmente presumere che i giovani professionisti abbiano acquisito sufficiente esperienza per raggiungere la normale soglia di retribuzione. In ogni caso, tale soglia minima di retribuzione non dovrebbe essere inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

(28)

È opportuno definire le condizioni d’ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini dell’esercizio di un lavoro altamente qualificato, compresi i criteri di ammissibilità legati a una soglia di retribuzione. La soglia di retribuzione stabilita dallo Stato membro non dovrebbe essere diretta a fissare le retribuzioni e pertanto non dovrebbe derogare alle regole o prassi a livello di Stati membri né ai contratti collettivi e non dovrebbe essere usata per costituire un’armonizzazione in tale campo. La retribuzione corrisposta al titolare di Carta blu UE non dovrebbe essere inferiore alla soglia di retribuzione applicabile; può tuttavia essere superiore, come concordato tra il datore di lavoro e il cittadino di paese terzo, in linea con le condizioni di mercato, il diritto del lavoro, i contratti collettivi e le prassi applicabili nello Stato membro interessato. La presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente le competenze degli Stati membri, in materia di occupazione, lavoro e questioni sociali.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che il cittadino di paese terzo indichi il proprio indirizzo al momento della domanda. Qualora il cittadino di paese terzo non conosca ancora il proprio indirizzo futuro, gli Stati membri dovrebbero accettare un indirizzo temporaneo, che potrebbe essere l’indirizzo del datore di lavoro.

(30)

Il periodo di validità della Carta blu UE dovrebbe essere di almeno 24 mesi. Tuttavia, qualora la durata del contratto di lavoro sia più breve, la Carta blu UE dovrebbe essere rilasciata almeno per la durata del contratto più tre mesi, per un periodo massimo di 24 mesi. Qualora il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento di viaggio, il cui periodo di validità è inferiore a 24 mesi o alla durata del contratto di lavoro, la Carta blu UE dovrebbe essere rilasciata almeno per il periodo di validità del documento di viaggio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero essere autorizzati a rinnovare il proprio documento di viaggio mentre sono titolari della Carta blu UE.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero respingere le domande di Carta blu UE e avere la possibilità di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo in caso di minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. Una minaccia per la salute pubblica deve essere intesa quale definita all’articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Il rigetto della domanda per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dovrebbe basarsi sul comportamento personale dell’interessato, nel rispetto del principio di proporzionalità. La malattia o l’infermità incorse dal cittadino di paese terzo dopo l’ammissione nel territorio del primo Stato membro non dovrebbero costituire l’unico motivo di revoca o rifiuto di rinnovo della Carta blu UE o di mancato rilascio della Carta blu UE nel secondo Stato membro. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non revocare o di non rifiutarsi di rinnovare la Carta blu UE qualora l’obbligo di presentare un contratto di lavoro valido o la soglia di retribuzione applicabile non siano temporaneamente rispettati a causa di una malattia, una disabilità o un congedo parentale.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo se il titolare non si è conformato alle condizioni di mobilità della presente direttiva, anche in caso di esercizio abusivo dei diritti alla mobilità, per esempio qualora il titolare non abbia rispettato il periodo concesso per l’esercizio di un’attività professionale, non abbia presentato una domanda di mobilità di lunga durata entro il termine richiesto nel secondo Stato membro, o abbia presentato domanda di Carta blu UE in un secondo Stato membro e abbia iniziato a lavorare prima di quanto consentito pur essendo chiaro che le condizioni di mobilità non erano soddisfatte e che la domanda sarebbe stata respinta.

(33)

La decisione di respingere una domanda di Carta blu UE, o di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo, dovrebbe tenere conto delle circostanze specifiche del caso ed essere proporzionata. In particolare, se il motivo di rifiuto, revoca o rifiuto del rinnovo è collegato alla condotta del datore di lavoro, una negligenza di lieve entità del datore di lavoro non dovrebbe in alcun caso costituire l’unico motivo per il rifiuto di una domanda di Carta blu UE, o per la revoca o il rifiuto di rinnovare una Carta blu UE.

(34)

La decisione di respingere una domanda di Carta blu UE non incide sul diritto di un cittadino di paese terzo interessato di presentare un’altra domanda. La presentazione di tale nuova domanda non autorizza il cittadino di paese terzo interessato a rimanere nel territorio dello Stato membro in questione, salvo ove previsto dal diritto nazionale.

(35)

Una volta soddisfatte tutte le condizioni di ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare la Carta blu UE entro un determinato limite di tempo. Se uno Stato membro rilascia solo permessi di soggiorno sul suo territorio e tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva sono soddisfatte, lo Stato membro dovrebbe rilasciare il visto richiesto al cittadino di un paese terzo interessato. È opportuno garantire che le autorità competenti cooperino efficacemente a tal fine. Nel caso in cui non rilasci visti, lo Stato membro dovrebbe concedere al cittadino di paese terzo un permesso equivalente che ne consenta l’ingresso.

(36)

Le norme sui tempi di trattamento delle domande di Carta blu UE dovrebbero garantire il rapido rilascio dei permessi in tutti i casi. Il tempo per esaminare la domanda di Carta blu UE non dovrebbe comprendere il periodo di tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali, se pertinente, o il tempo necessario per il rilascio eventuale del visto. Qualora la validità della Carta blu UE scada durante la procedura di rinnovo, il cittadino di paese terzo dovrebbe avere il diritto di soggiornare, lavorare e godere dei diritti previsti dalla presente direttiva nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda, ma tale cittadino di paese terzo non dovrebbe avere il diritto di spostarsi in un secondo Stato membro.

(37)

Qualora uno Stato membro abbia stabilito che il datore di lavoro deve presentare una domanda di Carta blu UE o di mobilità all’interno dell’Unione, non dovrebbe limitare le garanzie procedurali di cui gode il cittadino di paese terzo interessato durante la procedura di domanda né i diritti di cui gode il titolare della Carta blu UE durante il periodo di occupazione o la procedura di rinnovo della Carta blu UE.

(38)

Il modello della Carta blu UE dovrebbe osservare il regolamento (CE) n. 1030/2002 (14), in modo che gli Stati membri possano fare riferimento alle informazioni sulle condizioni in base alle quali il titolare è autorizzato a lavorare. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire informazioni supplementari in formato cartaceo o di archiviare tali informazioni in formato elettronico in conformità dell’articolo 4 di detto regolamento e del punto 16, lettera a), del relativo allegato, per dare informazioni più precise sull’attività lavorativa in questione. La fornitura di tali informazioni supplementari dovrebbe essere facoltativa per gli Stati membri e non dovrebbe costituire un requisito aggiuntivo che comprometta il permesso unico e la procedura unica di domanda.

(39)

Lo Stato membro interessato dovrebbe assicurare che i richiedenti abbiano il diritto di impugnare dinanzi a un tribunale la decisione di respingere la domanda di Carta blu UE o la decisione di non rinnovare la Carta blu UE o di revocarla. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità di designare un’autorità amministrativa che proceda a un riesame amministrativo preliminare delle suddette decisioni.

(40)

Poiché la presente direttiva è intesa a eliminare le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave dei mercati del lavoro, uno Stato membro dovrebbe poter verificare se un posto vacante che un richiedente di Carta blu UE intende coprire possa invece essere coperto dalla forza lavoro nazionale o dell’Unione, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente nello Stato membro e che fanno già parte del suo mercato del lavoro interno in virtù del diritto nazionale o dell’Unione ovvero da soggiornanti di lungo periodo UE che intendano trasferirsi in detto Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (15). Gli Stati membri che decidano di avvalersi di tale possibilità dovrebbero comunicarlo in modo chiaro, accessibile e trasparente ai richiedenti e ai datori di lavoro, anche attraverso i media online. Tali verifiche non dovrebbero far parte della procedura di rinnovo della Carta blu UE. In caso di mobilità di lunga durata, uno Stato membro dovrebbe poter prendere in considerazione la situazione del mercato del lavoro solo se detto Stato membro abbia introdotto anche controlli sui richiedenti provenienti da paesi terzi.

(41)

Nell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo in settori che soffrono di carenze di risorse di personale. Nei settori chiave, ad esempio nella sanità, è opportuno sviluppare politiche e principi di assunzioni etiche che si applichino ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato; tale principio è coerente con l’impegno dell’Unione a favore del codice globale di condotta dell’Organizzazione mondiale della salute del 2010 per il reclutamento internazionale di personale sanitario, nonché con le conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul programma d’azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007-2013) e a favore del settore dell’istruzione. È opportuno rafforzare tali principi e politiche mediante la definizione e applicazione di meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare, secondo i casi, la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell’immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi, al fine di trasformare la fuga dei cervelli in un afflusso di cervelli.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero avere l’opzione di applicare una procedura semplificata per i datori di lavoro. Tale procedura dovrebbe consentire ai datori di lavoro riconosciuti di beneficiare di procedure e condizioni di ammissione semplificate ai sensi della presente direttiva. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie sufficienti contro gli abusi. In conformità del principio di proporzionalità, tali garanzie devono considerare la gravità e la natura della negligenza. Se al momento del rinnovo della Carta blu UE il datore di lavoro ha cessato di essere riconosciuto, al rinnovo della Carta blu UE si dovrebbero applicare le normali condizioni di ammissione, a meno che il cittadino di paese terzo interessato sia assunto da un altro datore di lavoro riconosciuto.

(43)

Per garantire che i criteri di ammissione continuino ad essere soddisfatti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a richiedere che, durante i primi dodici mesi di occupazione legale in qualità di titolare di Carta blu UE, un mutamento di datore di lavoro o altre variazioni significative siano comunicate alle competenti autorità e che queste effettuino una verifica della situazione del mercato del lavoro. Dopo tale periodo di dodici mesi, gli Stati membri dovrebbero poter soltanto richiedere al titolare di Carta blu UE di informare le autorità competenti di un mutamento di datore di lavoro o di una variazione che influisca sul rispetto dei criteri di ammissione di cui all’articolo 5 della presente direttiva, compreso, se necessario, il nuovo contratto di lavoro. Non dovrebbe essere effettuata una verifica della situazione del mercato del lavoro. La valutazione effettuata dagli Stati membri dovrebbe limitarsi agli elementi che hanno subito variazioni.

(44)

Per promuovere l’imprenditorialità innovativa, gli Stati membri dovrebbero poter dare ai cittadini di paesi terzi ammessi in virtù della presente direttiva la possibilità di esercitare un’attività autonoma in parallelo con la propria attività ai sensi della presente direttiva senza che ciò incida sul diritto di soggiorno dei titolari di Carta blu UE. Ciò dovrebbe far salvo l’obbligo costante di rispettare le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva e il titolare di carta blu UE dovrebbe quindi restare in un’attività altamente qualificata. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire le condizioni per l’accesso a un’attività autonoma nel loro diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati a limitare la portata dell’attività autonoma consentita. Gli Stati membri dovrebbero concedere ai titolari di Carta blu UE l’accesso alle attività autonome a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dai regimi nazionali esistenti. Qualsiasi reddito derivante dal lavoro autonomo non dovrebbe contribuire al raggiungimento della soglia di retribuzione richiesta per ottenere la qualifica di titolare di Carta blu UE.

(45)

Per migliorare il contributo che il titolare di Carta blu UE può apportare con le sue qualifiche professionali superiori, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di stabilire disposizioni nel loro diritto nazionale che permettano ai titolari di Carta blu UE di svolgere altre attività professionali complementari alla loro attività principale quali titolari di Carta blu UE. Qualsiasi reddito derivante da tali attività professionali non dovrebbe contribuire al raggiungimento della soglia di retribuzione richiesta per ottenere la qualifica di titolare di Carta blu UE.

(46)

La parità di trattamento dovrebbe essere garantita ai titolari di Carta blu UE per quanto riguarda i settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). La presente direttiva non armonizza il diritto in materia di sicurezza sociale degli Stati membri. Essa si limita ad applicare il principio della parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nel suo ambito d’applicazione.

(47)

Nel caso di mobilità tra gli Stati membri, si applica il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). La presente direttiva non dovrebbe conferire ai titolari di Carta blu UE che si trasferiscono diritti superiori a quelli che il diritto vigente dell’Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che svolgono attività di interesse transfrontaliero tra Stati membri.

(48)

Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle di un cittadino dell’Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18). La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l’esercizio delle professioni regolamentate. Non dovrebbe impedire a uno Stato membro di mantenere le limitazioni nazionali all’accesso a posti di lavoro che comportano una partecipazione almeno occasionale all’esercizio dell’autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia dell’interesse generale dello Stato, o di mantenere norme nazionali relative alle attività riservate ai cittadini di detto Stato membro, dell’Unione o di un altro paese dello Spazio economico europeo (cittadino SEE), anche in caso di mobilità verso altri Stati membri, qualora tali limitazioni o norme esistessero al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva.

(49)

I diritti acquisiti dal beneficiario di protezione internazionale in quanto titolare di Carta blu UE dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti di cui tale persona fruisce a norma della direttiva 2011/95/UE e della convenzione relativa allo stato dei rifugiati del 28 luglio 1951 modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra») nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale. Al fine di evitare conflitti di norme, nel suddetto Stato membro non dovrebbero applicarsi le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento e al ricongiungimento familiare. Le persone che sono beneficiarie di protezione internazionale in uno Stato membro e titolari di Carta blu UE in un altro dovrebbero godere degli stessi diritti di qualsiasi altro titolare di Carta blu UE in quest’ultimo Stato membro, inclusi la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano e i diritti di ricongiungimento familiare. Lo status di un beneficiario di protezione internazionale non prescinde dal fatto che il beneficiario sia anche titolare di Carta blu UE e dalla validità di tale Carta blu UE.

(50)

Condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare e all’accesso per il coniuge al mercato del lavoro dovrebbero costituire un elemento fondamentale della presente direttiva, per meglio attirare lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi. A tale scopo è opportuno prevedere deroghe specifiche alla direttiva 2003/86/CE, che può essere applicata nel primo e nel secondo Stato membro di residenza. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di limitare la portata delle attività autonome che il coniuge può svolgere alle stesse condizioni che si applicano ai titolari di Carta blu UE. Non è opportuno applicare condizioni relative all’integrazione o a periodi di attesa prima di concedere il ricongiungimento familiare, in quanto i lavoratori altamente qualificati e i loro familiari fruiranno probabilmente di condizioni di partenza favorevoli per quanto riguarda l’integrazione nella comunità ospitante. Nell’intento di offrire un ingresso rapido ai lavoratori altamente qualificati, i permessi di soggiorno accordati ai loro familiari dovrebbero essere rilasciati contemporaneamente alla Carta blu UE, se le condizioni del caso sono soddisfatte e se le domande sono state presentate simultaneamente.

(51)

Dovrebbero essere previste deroghe alla direttiva 2003/109/CE al fine di attirare lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi e incoraggiarne il soggiorno ininterrotto nell’Unione, consentendo nel contempo la mobilità all’interno dell’Unione e la migrazione circolare. Ai titolari di Carta blu UE che si sono avvalsi della possibilità di spostarsi da uno Stato membro a un altro dovrebbe essere concesso un accesso più agevole allo status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro, in particolare consentendo loro di cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri, a condizione che possano dimostrare il numero di anni di soggiorno legale e ininterrotto richiesto a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE in qualità di titolari di una Carta blu UE, di un permesso nazionale per un lavoro altamente qualificato o di un’autorizzazione come studente o ricercatore a norma della direttiva (UE) 2016/801, o in qualità di beneficiari di protezione internazionale. Essi dovrebbero altresì dimostrare due anni di soggiorno legale e ininterrotto come titolari di Carta blu UE, immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda nel territorio dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda per lo status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro. Come previsto dalla direttiva 2003/109/CE, i periodi di soggiorno per motivi di studio possono essere computati soltanto per metà nel calcolo dei cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto, negli Stati membri in cui i periodi di soggiorno a fini di studio sono computati nel calcolo del soggiorno ininterrotto.

(52)

Per favorire la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra l’Unione e i paesi d’origine, è opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE, in modo da consentire periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla suddetta direttiva una volta che i lavoratori altamente qualificati di paesi terzi abbiano acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro.

(53)

La mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori altamente qualificati provenienti dapaesi terzi dovrebbe essere riconosciuta in quanto fattore importante per aumentare l’efficienza del mercato del lavoro in tutta l’Unione, eliminare le carenze di competenze e compensare gli squilibri regionali. La mobilità all’interno dell’UE dovrebbe essere agevolata.

(54)

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle direttive 96/71/CE (19) e 2014/67/UE (20) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(55)

È opportuno affrontare l’incertezza giuridica che attualmente circonda gli spostamenti professionali intrapresi dai lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, definendo il concetto di spostamenti professionali e stilando un elenco delle attività che, in ogni caso, dovrebbero essere considerate attività professionali in tutti gli Stati membri. Tali attività devono essere direttamente collegate agli interessi del datore di lavoro nel primo Stato membro e dovrebbero riguardare le funzioni svolte dal titolare di Carta blu UE nell’attività lavorativa per la quale è stata rilasciata la Carta blu UE. Al secondo Stato membro non dovrebbe essere consentito richiedere ai titolari di Carta blu UE che svolgono attività professionali di essere muniti di visto, permesso di lavoro o autorizzazione diversi dalla Carta blu UE. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen, il titolare dovrebbe avere il diritto, in virtù della Carta blu UE, di entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per esercitarvi attività professionali per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(56)

I titolari di Carta blu UE dovrebbero essere autorizzati a spostarsi in un secondo Stato membro a condizioni semplificate qualora intendano richiedere una nuova Carta blu UE in base a un contratto di lavoro in essere o a un’offerta di lavoro vincolante. Al secondo Stato membro non dovrebbe essere consentito richiedere ai titolari di Carta blu UE di essere muniti di autorizzazioni diverse dalla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro. Il secondo Stato membro dovrebbe avere la possibilità di autorizzare il titolare di Carta blu UE a iniziare il lavoro non appena abbia presentato una domanda completa di nuova Carta blu UE in tale Stato membro nei termini previsti nella presente direttiva. I titolari di Carta blu UE dovrebbero essere autorizzati a iniziare il lavoro al più tardi 30 giorni dopo la presentazione della domanda di nuova Carta blu UE. La mobilità dovrebbe basarsi sulla domanda e, di conseguenza, un contratto di lavoro dovrebbe sempre essere richiesto nel secondo Stato membro, tutte le condizioni previste dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi o dalle prassi stabilite nei pertinenti settori occupazionali dovrebbero essere soddisfatte e la retribuzione dovrebbe rispettare la soglia stabilita dal secondo Stato membro a norma della presente direttiva.

(57)

Qualora i titolari di Carta blu UE intendano presentare domanda di Carta blu UE in un secondo Stato membro per esercitare una professione regolamentata, le loro qualifiche professionali dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle dei cittadini dell’Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione, conformemente alla direttiva 2005/36/CE e ad altre normative nazionali e dell’Unione applicabili.

(58)

Sebbene la presente direttiva preveda alcune norme speciali riguardanti l’ingresso e il soggiorno in un secondo Stato membro ai fini di attività professionali e lo spostamento verso un secondo Stato membro per soggiornarvi e lavorarvi in virtù della Carta blu UE, tutte le altre norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere da parte delle persone, stabilite nelle disposizioni pertinenti dell’acquis di Schengen, sono d’applicazione.

(59)

Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen e il titolare di Carta blu UE, nei casi di mobilità di cui alla presente direttiva, attraversa una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 nel territorio di uno Stato membro, tale Stato membro dovrebbe poter esigere la prova che il titolare di Carta blu UE si appresta ad entrare nel suo territorio per esercitarvi un’attività professionale o per soggiornarvi e lavorarvi in virtù della Carta blu UE in base a un contratto di lavoro o a un’offerta di lavoro vincolante. In caso di mobilità per l’esercizio dell’attività professionale, tale secondo Stato membro dovrebbe poter esigere prove della finalità professionale del soggiorno, ad esempio inviti, biglietti d’ingresso, documentazione che illustri l’attività della pertinente società e la posizione del titolare di Carta blu UE in tale società.

(60)

Se il titolare di Carta blu UE si sposta in un secondo Stato membro per chiedere una Carta blu UE ed è accompagnato dai familiari, tale Stato membro dovrebbe poter esigere che tali familiari presentino il loro permesso di soggiorno rilasciato nel primo Stato membro. Inoltre, in caso di attraversamento di una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen dovrebbero consultare il sistema d’informazione Schengen e rifiutare l’ingresso o opporsi alla mobilità delle persone per le quali in tale sistema sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno, secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(61)

Qualora un titolare di Carta blu UE si trasferisca in un secondo Stato membro sulla base di una Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro e il secondo Stato membro rigetti la domanda di una nuova Carta blu EU di tale titolare di Carta blu EU, la presente direttiva dovrebbe consentire al secondo Stato membro di chiedere che il titolare di Carta blu EU lasci il suo territorio. Qualora il titolare di Carta blu UE disponga ancora di una Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro, il secondo Stato membro dovrebbe poter chiedere al titolare di Carta blu UE di tornare nel primo Stato membro, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro sia stata revocata o sia scaduta nel corso dell’esame della domanda, il secondo Stato membro dovrebbe avere la possibilità di decidere di rimpatriare il titolare di Carta blu UE in un paese terzo ai sensi della direttiva 2008/115/CE o di chiedere al primo Stato membro di permettere il rientro del titolare di Carta blu UE nel suo territorio senza inutili formalità o ritardi. In quest’ultimo caso, il primo Stato membro dovrebbe rilasciare al titolare di Carta blu UE un documento che ne consenta il rientro nel suo territorio.

(62)

Ai fini del soggiorno dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario garantire che quando tali beneficiari si spostano verso uno Stato membro diverso da quello che ha concesso loro protezione internazionale, l’altro Stato membro sia informato della situazione anteriore in materia di protezione internazionale delle persone interessate per essere in grado di adempiere agli obblighi inerenti al principio di non respingimento.

(63)

Se uno Stato membro intende allontanare una persona che ha ottenuto una Carta blu UE in detto Stato e che è beneficiaria di protezione internazionale in un altro Stato membro, tale persona dovrebbe beneficiare della protezione contro il respingimento conformemente alla direttiva 2011/95/UE e all’articolo 33 della convenzione di Ginevra.

(64)

Qualora l’allontanamento di un beneficiario di protezione internazionale dal territorio degli Stati membri sia consentito a norma della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutte le informazioni siano ottenute da fonti pertinenti, incluso, se del caso, lo Stato membro che ha accordato protezione internazionale, e che siano valutate accuratamente al fine di garantire che la decisione di allontanare tale beneficiario rispetti l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

(65)

È opportuno prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione di relazioni, al fine di sorvegliare l’attuazione della presente direttiva, per individuare ed eventualmente compensare le sue eventuali conseguenze in termini di fuga dei cervelli nei paesi in via di sviluppo ed evitare così lo spreco di cervelli.

(66)

Dal momento che gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’istituzione di una speciale procedura di ammissione e l’adozione di condizioni di ingresso e soggiorno, applicabili ai cittadini di paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente qualificato e ai loro familiari, e la previsione dei relativi diritti, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, specialmente per quanto riguarda la loro mobilità tra gli Stati membri e l’offerta di una serie chiara e unica di criteri di ammissione per tutti gli Stati membri – in modo da sfruttare meglio il potenziale globale di attrattiva dell’Unione – ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(67)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in conformità all’articolo 6 TUE.

(68)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(69)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(70)

A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(71)

È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2009/50/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce:

a)

le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari;

b)

le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari di cui alla lettera a) in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

2)

«lavoro altamente qualificato», il lavoro di una persona che:

a)

nello Stato membro interessato sia tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro o in conformità alla prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un’altra persona;

b)

sia retribuita per tale lavoro; e

c)

possieda le qualifiche professionali superiori necessarie;

3)

«Carta blu UE», il permesso di soggiorno recante il termine «Carta blu UE» che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;

4)

«primo Stato membro», lo Stato membro che per primo concede una Carta blu UE a un cittadino di paese terzo;

5)

«secondo Stato membro», lo Stato membro, diverso dal primo Stato membro, in cui il titolare di Carta blu UE intende esercitare o esercita il diritto alla mobilità ai sensi della presente direttiva;

6)

«familiari», i cittadini di paesi terzi che sono familiari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;

7)

«qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da titoli d’istruzione superiore o competenze professionali superiori;

8)

«titoli d’istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un’autorità competente che attesti il completamento di un’istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d’istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d’istruzione riconosciuto come istituto d’istruzione superiore o istituto d’istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell’ISCED 2011 o, se del caso, al livello 6 dell’EQF, conformemente al diritto nazionale;

9)

«competenze professionali superiori»:

a)

per quanto riguarda le professioni elencate nell’allegato I, le conoscenze, capacità e competenze attestate da un’esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, che sono pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro, e che sono state acquisite nel corso del periodo stabilito all’allegato I per ciascuna professione pertinente;

b)

per quanto riguarda le altre professioni, solo se previsto dal diritto nazionale o dalle procedure nazionali, le conoscenze, capacità e competenze attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante di lavoro;

10)

«esperienza professionale», l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione;

11)

«professione regolamentata», una professione regolamentata quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;

12)

«professione non regolamentata», una professione che non è regolamentata;

13)

«attività professionale», un’attività temporanea collegata direttamente agli interessi professionali del datore di lavoro e ai doveri professionali del titolare di Carta blu UE sulla base del contratto di lavoro nel primo Stato membro, che comprende la partecipazione a riunioni professionali interne o esterne, a conferenze o seminari, la negoziazione di accordi commerciali, le attività di vendita o marketing, la ricerca di opportunità professionali, la partecipazione ad una formazione;

14)

«protezione internazionale», la protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi, o che sono stati ammessi, nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente qualificato ai sensi della presente direttiva.

2.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

a)

che chiedono protezione internazionale e sono in attesa di una decisione sul loro status o che sono beneficiari di protezione temporanea in conformità della direttiva 2001/55/CE (23) del Consiglio in uno Stato membro;

b)

che chiedono protezione in conformità del diritto nazionale, di obblighi internazionali o della prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione sul loro status, o che sono beneficiari di protezione in conformità del diritto nazionale, id obblighi internazionali o della prassi di uno Stato membro;

c)

che fanno domanda di soggiorno in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva (UE) 2016/801 al fine di svolgere un progetto di ricerca;

d)

che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un’attività economica subordinata o autonoma;

e)

che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi della direttiva 2014/66/UE;

f)

la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;

g)

che rientrano nell’ambito della direttiva 96/71/CE per la durata del distacco sul territorio dello Stato membro interessato; o

h)

che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e gli Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall’altro, e in quanto cittadini di tali paesi terzi, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione.

3.   La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dalla Carta blu UE ai fini dello svolgimento di lavori altamente qualificati. Tali permessi non danno diritto di soggiornare negli altri Stati membri come previsto nella presente direttiva.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli:

a)

del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali o multilaterali tra l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra; e

b)

di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli rispetto all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 11, all’articolo 15, paragrafo 4, agli articoli 16 e 17 e all’articolo 18, paragrafo 4.

CAPO II

CRITERI DI AMMISSIONE, RIFIUTO E REVOCA

Articolo 5

Criteri di ammissione

1.   Per quanto riguarda l’ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva, un richiedente la Carta blu UE:

a)

presenta un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dal diritto nazionale, un’offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno sei mesi nello Stato membro interessato;

b)

presenta, per le professioni non regolamentate, i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere;

c)

presenta, per le professioni regolamentate, i documenti attestanti il rispetto dei requisiti prescritti dal diritto nazionale per l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro conformemente al diritto nazionale;

d)

esibisce un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dal diritto nazionale e, se richiesto, una domanda di visto, un visto valido o, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto nazionale valido per soggiorno di lunga durata;

e)

dimostra di disporre o, se previsto dal diritto nazionale, di avere fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo o di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso.

2.   Gli Stati membri esigono che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal diritto applicabile, dai contratti collettivi o dalle prassi nei pertinenti settori occupazionali per i lavori altamente qualificati.

3.   In aggiunta ai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2, l’importo della retribuzione annuale lorda come calcolata in base alla retribuzione mensile o annuale specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro non è inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dallo Stato membro interessato.

La soglia di retribuzione di cui al primo comma è fissata dallo Stato membro interessato, previa consultazione delle parti sociali in conformità delle prassi nazionali. Corrisponde almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,6 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

4.   In deroga al paragrafo 3, per l’occupazione in professioni che necessitano particolarmente di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della classificazione ISCO, uno Stato membro può applicare una soglia di retribuzione più bassa corrispondente almeno all’80 % della soglia di retribuzione fissata da tale Stato membro conformemente al paragrafo 3, a condizione che tale soglia di retribuzione più bassa non sia inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda in tale Stato membro.

5.   In deroga al paragrafo 3, e per i cittadini di paesi terzi che hanno conseguito un titolo di istruzione superiore al massimo tre anni prima della presentazione della domanda di Carta blu UE, uno Stato membro può applicare una soglia di retribuzione più bassa corrispondente almeno all’80 % della soglia di retribuzione fissata da tale Stato membro conformemente al paragrafo 3, a condizione che tale soglia più bassa non sia inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

Se la Carta blu UE rilasciata durante il periodo di tre anni è rinnovata, la soglia di retribuzione di cui al primo comma si continua ad applicare se:

a)

il periodo iniziale di tre anni non è terminato; oppure

b)

non è terminato un periodo di 24 mesi dal rilascio della prima Carta blu UE.

6.   Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno nazionale ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato rilasciato dallo stesso Stato membro, tale Stato membro non:

a)

impone al richiedente di presentare i documenti di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), se le qualifiche professionali superiori pertinenti sono già state verificate nel contesto della domanda di permesso di soggiorno nazionale;

b)

impone al richiedente di dimostrare quanto disposto al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, a meno che la domanda non sia presentata nel contesto di un mutamento di impiego, nel qual caso l’articolo 15 si applica di conseguenza; e

c)

applica l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), a meno che la domanda non sia presentata nel contesto di un mutamento di impiego, nel qual caso l’articolo 15 si applica di conseguenza.

7.   Gli Stati membri possono esigere che il cittadino di paese terzo interessato indichi il proprio indirizzo sul loro territorio.

Se il diritto di uno Stato membro prevede l’obbligo di indicare un indirizzo alla presentazione della domanda e se il cittadino di paese terzo interessato non conosce ancora il proprio indirizzo futuro, gli Stati membri accettano un indirizzo temporaneo. In tali casi, il cittadino di paese terzo indica il proprio indirizzo permanente al più tardi al rilascio della Carta blu UE, a norma dell’articolo 9.

Articolo 6

Volume di ingresso

La presente direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi conformemente all’articolo 79, paragrafo 5, TFUE.

Articolo 7

Motivi di rifiuto di una domanda di Carta blu UE

1.   Gli Stati membri rifiutano una domanda di Carta blu UE se:

a)

l’articolo 5 non è rispettato;

b)

i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

c)

il cittadino di un paese terzo interessato è ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica; oppure

d)

l’impresa del datore di lavoro è stata stabilita o opera principalmente allo scopo di facilitare l’ingresso di cittadini di paesi terzi.

2.   Uno Stato membro può respingere una domanda di Carta blu UE:

a)

se le autorità competenti dello Stato membro, previa verifica della situazione del mercato del lavoro, ad esempio nel caso vi sia un livello elevato di disoccupazione, concludono che i posti vacanti in questione possono essere coperti da forza lavoro nazionale o dell’Unione, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in virtù del diritto nazionale o dell’Unione, ovvero da soggiornanti di lungo periodo UE che intendano trasferirsi in detto Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato, conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE;

b)

se il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

c)

se l’impresa del datore di lavoro è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non svolge alcuna attività economica;

d)

se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a norma dell’articolo 9 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), o a causa di lavoro non dichiarato o occupazione illegale ai sensi del diritto nazionale; o

e)

al fine di garantire assunzioni etiche in professioni con carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine, anche sulla base di un accordo che preveda elenchi di professioni a tal fine concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e uno o più paesi terzi, dall’altro, o tra gli Stati membri, da un lato, e uno o più paesi terzi, dall’altro.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di rifiutare una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

Articolo 8

Motivi di revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE

1.   Uno Stato membro revoca o rifiuta di rinnovare la Carta blu UE nei casi seguenti:

a)

la Carta blu UE o i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

b)

il cittadino di paese terzo interessato non è più in possesso di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;

c)

il cittadino di paese terzo interessato non è più in possesso delle qualifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o c); o

d)

la retribuzione del cittadino di paese terzo interessato non soddisfa più la soglia di retribuzione di cui all’articolo 5, paragrafi 3, 4 o 5, secondo i casi.

2.   Uno Stato membro può revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE:

a)

per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;

b)

se il datore di lavoro non ha rispettato, se del caso, i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;

c)

se il titolare di Carta blu UE non ha risorse sufficienti per mantenere sé stesso e, se del caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale di tale Stato membro;

d)

se il titolare di Carta blu UE soggiorna in tale Stato membro per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto l’autorizzazione a soggiornare;

e)

se non sono più soddisfatte le condizioni previste dal diritto applicabile, dai contratti collettivi o dalle prassi nei pertinenti settori occupazionali per lavori altamente qualificati;

f)

se il titolare di Carta blu UE non ha rispettato le procedure pertinenti di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), o all’articolo 15, paragrafi 3 o 4;

g)

se il titolare di Carta blu UE non è più in possesso di un documento di viaggio valido purché, prima di revocare la Carta blu UE, tale Stato membro abbia fissato un termine ragionevole per tale titolare di Carta blu UE per ottenere e presentare un documento di viaggio valido; o

h)

se il titolare di Carta blu UE non soddisfa le condizioni di mobilità di cui al capo V.

Ai fini del primo comma, lettera c), uno Stato membro valuta la sufficienza delle risorse con riferimento alla loro natura e alla loro regolarità e può tenere conto del livello minimo nazionale delle retribuzioni, del reddito minimo o delle pensioni minime, nonché del numero dei familiari del titolare di Carta blu UE. Tale valutazione tiene conto dei contributi dei familiari al reddito familiare.

3.   In deroga al paragrafo 2, primo comma, lettera f), del presente articolo, la mancanza della comunicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), o all’articolo 15, paragrafo 3 o 4, non è considerata un motivo sufficiente per revocare o non rinnovare la Carta blu UE se il titolare di Carta blu UE dimostra che la comunicazione non è pervenuta alle autorità competenti per motivi indipendenti dalla sua volontà.

4.   In deroga al paragrafo 1, lettere b) e d), gli Stati membri possono decidere di non revocare o di non rifiutarsi di rinnovare una Carta blu UE se il titolare di Carta blu UE, temporaneamente e comunque per non più di 12 mesi, non rispetta i criteri di ammissione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 5, paragrafo 3, o, se del caso, all’articolo 5, paragrafo 4 o 5, in seguito a malattia, disabilità o congedo parentale.

5.   In deroga al paragrafo 1, lettere b) e d), e al paragrafo 2, primo comma, lettera c), la Carta blu UE non è revocata e il rinnovo non ne è rifiutato in caso di disoccupazione del titolare di detta carta, fatta eccezione per i seguenti casi:

a)

il titolare di Carta blu UE cumula un periodo di disoccupazione superiore a tre mesi ed è titolare di una Carta blu UE da meno di due anni; oppure

b)

il titolare di Carta blu UE cumula un periodo di disoccupazione superiore a sei mesi ed è titolare di una Carta blu UE da almeno due anni.

Gli Stati membri possono autorizzare il cumulo di periodi di disoccupazione più lunghi prima di revocare o non rinnovare la Carta blu UE.

6.   Se uno Stato membro intende revocare o non rinnovare la Carta blu UE conformemente al paragrafo 2, primo comma, lettera b) o e), l’autorità competente ne dà notifica preventiva al titolare della Carta blu UE e fissa un termine ragionevole di almeno tre mesi per consentire a quest’ultimo di cercare un nuovo impiego alle condizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3. Il periodo per la ricerca di un impiego è di almeno sei mesi se il titolare di Carta blu UE ha lavorato in precedenza per almeno due anni.

7.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

CAPO III

CARTA BLU UE E PROCEDURA

Articolo 9

Carta blu UE

1.   La Carta blu UE è rilasciata se il cittadino di paese terzo soddisfa i criteri di cui all’articolo 5 e se non vi sono motivi di rigetto a norma dell’articolo 7.

Se uno Stato membro rilascia solo permessi di soggiorno sul suo territorio e il cittadino di paese terzo soddisfa tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede a rilasciargli il visto richiesto per l’ottenimento di una Carta blu UE.

2.   Gli Stati membri stabiliscono un periodo standard di validità della Carta blu UE, che è di almeno 24 mesi. Se il contratto di lavoro del titolare di Carta blu UE copre un periodo più breve, la Carta blu UE è valida almeno per la durata del contratto di lavoro più tre mesi, ma per un periodo non superiore a quello standard di cui alla prima frase. Tuttavia, se il periodo di validità del documento di viaggio del titolare di Carta blu UE è inferiore al periodo di validità della Carta blu UE che si applicherebbe ai sensi della prima o seconda frase, la Carta blu UE è valida almeno per il periodo di validità del documento di viaggio.

3.   La Carta blu UE è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Conformemente alla lettera a), punto 12), dell’allegato di tale regolamento gli Stati membri possono indicare sulla Carta blu UE le condizioni di accesso al mercato del lavoro di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri inseriscono la dicitura «Carta blu UE» nello spazio riservato al «tipo di permesso» del permesso di soggiorno.

Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del titolare di Carta blu UE in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e della lettera a), punto 16), del relativo allegato.

4.   Quando uno Stato membro rilascia una Carta blu UE a un cittadino di paese terzo al quale ha concesso protezione internazionale, inserisce l’annotazione seguente nella Carta blu UE rilasciata a detto cittadino di paese terzo, nel campo «annotazioni»: «Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] in data [data]». Quando tale Stato membro revoca la protezione internazionale di cui gode il titolare di Carta blu UE rilascia, se del caso, una nuova Carta blu UE che non contiene tale annotazione.

5.   Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro a un cittadino di paese terzo beneficiario di protezione internazionale in un altro Stato membro, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE inserisce l’annotazione seguente nella Carta blu UE di tale cittadino di paese terzo, nel campo «annotazioni»: «Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] in data [data]».

Prima di inserire tale annotazione, lo Stato membro notifica allo Stato membro da indicare nell’annotazione l’intenzione di rilasciare la Carta blu UE e chiede a quest’ultimo di confermare se il titolare di Carta blu UE benefici ancora della protezione internazionale. Lo Stato membro da indicare nell’annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se la protezione internazionale è stata revocata con decisione definitiva, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE non inserisce l’annotazione di cui sopra.

Se, in linea con gli strumenti internazionali o con il diritto nazionale applicabili, la responsabilità per la protezione internazionale del titolare di Carta blu UE è stata trasferita allo Stato membro dopo che questo ha rilasciato la Carta blu UE a norma del primo comma, tale Stato membro modifica opportunamente l’annotazione entro tre mesi dal trasferimento.

6.   Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro in base a competenze professionali superiori in professioni non elencate nell’allegato I, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE inserisce la seguente annotazione in tale Carta blu UE, nel campo «annotazioni»: «[Professione non elencata nell’allegato I]».

7.   Durante il periodo di validità, la Carta blu UE autorizza il titolare a:

a)

entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che rilascia la Carta blu UE; e

b)

godere dei diritti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 10

Domande di ammissione

1.   Gli Stati membri stabiliscono se le domande di Carta blu UE debbano essere presentate dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro. In alternativa, gli Stati membri possono consentire che le domande siano presentate da uno dei due.

2.   La domanda di Carta blu UE è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino di paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso oppure quando già soggiorna nel territorio di tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi.

3.   In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può accettare, conformemente al proprio diritto interno, una domanda di Carta blu UE presentata da un cittadino di paese terzo che non sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi, ma sia legalmente presente sul loro territorio.

Articolo 11

Garanzie procedurali

1.   Le autorità competenti dello Stato membro interessato adotta una decisione sulla domanda di Carta blu UE e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto di tale Stato membro. Tale decisione è adottata e notificata quanto prima, ma non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.

Qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto conformemente all’articolo 13, la decisione sulla domanda di Carta blu UE è adottata e notificata quanto prima, ma non oltre 30 giorni dalla la data in cui è stata presentata la domanda completa.

2.   Laddove i documenti presentati o le informazioni trasmesse a sostegno della domanda siano insufficienti o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente i documenti o le informazioni supplementari richiesti e fissano un termine ragionevole per la loro presentazione o trasmissione. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto i documenti o le informazioni supplementari richiesti. Se i documenti o le informazioni supplementari richiesti non sono forniti entro tale termine, la domanda può essere respinta.

3.   Qualsiasi decisione di rigetto della domanda di rilascio di una Carta blu UE, che disponga la revoca della stessa o che disponga il mancato rinnovo della stessa, è notificata per iscritto al cittadino di paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, in conformità delle procedure di notifica previste dal diritto nazionale pertinente. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, l’autorità competente presso la quale può essere presentato ricorso e i termini per la sua presentazione. Gli Stati membri prevedono un ricorso giurisdizionale effettivo, conformemente al diritto nazionale.

4.   Al richiedente è consentito presentare domanda di rinnovo prima della scadenza della Carta blu UE. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare un termine non superiore a 90 giorni prima della scadenza della Carta blu UE per la presentazione di una domanda di rinnovo.

5.   Ove la validità della Carta blu UE scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare nel loro territorio come titolare di Carta blu UE fino a quando le autorità competenti avranno adottato una decisione in merito alla domanda di rinnovo.

6.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri concedono ai titolari di Carta blu UE le stesse garanzie procedurali previste dal regime nazionale, qualora tali garanzie siano più favorevoli di quelle previste ai paragrafi da 1 a 5.

Articolo 12

Tasse

Gli Stati membri possono imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande conformemente alla presente direttiva. L’importo delle tasse imposte da uno Stato membro per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato o eccessivo.

Se rilasciano permessi nazionali di soggiorno ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri non impongono ai richiedenti di una Carta blu UE di pagare tasse più elevate di quelle imposte ai richiedenti di permessi nazionali.

Articolo 13

Datori di lavoro riconosciuti

1.   Gli Stati membri possono prevedere procedure di riconoscimento dei datori di lavoro conformemente al diritto o alla prassi amministrativa nazionale relativamente a procedure semplificate per l’ottenimento di una Carta blu UE.

Qualora ricorra a tali procedure di riconoscimento, lo Stato membro fornisce ai datori di lavoro interessati informazioni chiare e trasparenti relative, tra l’altro, ai criteri e alle condizioni per il riconoscimento, al periodo di validità del riconoscimento e alle conseguenze della mancata osservanza delle condizioni per il riconoscimento, compresa l’eventuale revoca o mancato rinnovo del riconoscimento, nonché le eventuali sanzioni applicabili.

Le procedure di riconoscimento non comportano spese od oneri amministrativi sproporzionati o eccessivi per i datori di lavoro, in particolare per le piccole e medie imprese.

2.   Le procedure semplificate comprendono il trattamento delle domande conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma. I richiedenti sono esentati dall’obbligo di presentazione o esibizione di uno o più degli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o e), o all’articolo 5, paragrafo 7.

3.   Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere un datore di lavoro ai sensi del paragrafo 1 se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per:

a)

l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare conformemente alla direttiva 2009/52/CE;

b)

lavoro non dichiarato o occupazione illegale ai sensi del diritto nazionale; oppure

c)

il mancato rispetto dei propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro.

Qualsiasi decisione di rifiutare il riconoscimento di un datore di lavoro tiene conto delle circostanze specifiche del caso, compreso il tempo trascorso dall’irrogazione della sanzione, e rispetta il principio di proporzionalità.

4.   Gli Stati membri possono rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il riconoscimento di un datore di lavoro riconosciuto qualora il datore di lavoro non abbia rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o il riconoscimento sia stato ottenuto in maniera fraudolenta.

5.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato e hanno istituito procedure di riconoscimento dei datori di lavoro che agevolano il rilascio di tali permessi di soggiorno, gli Stati membri applicano le stesse procedure di riconoscimento alle domande di Carta blu UE, qualora le procedure di riconoscimento per il rilascio di tali permessi siano più favorevoli di quelle previste ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 14

Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro

1.   Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano rispettato gli obblighi ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi della presente direttiva. Tali misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l’ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.

CAPO IV

DIRITTI

Articolo 15

Accesso al mercato del lavoro

1.   I titolari di Carta blu UE hanno accesso al lavoro altamente qualificato nello Stato membro interessato alle condizioni previste nel presente articolo.

2.   Durante i primi 12 mesi di occupazione legale della persona interessata in qualità di titolare di Carta blu UE, gli Stati membri possono:

a)

esigere che il cambiamento del datore di lavoro o un cambiamento che potrebbe compromettere il rispetto dei criteri di ammissione di cui all’articolo 5 sia comunicato alle autorità competenti di tale Stato membro, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale; e

b)

assoggettare ogni eventuale mutamento del datore di lavoro a una verifica della situazione del mercato del lavoro, a condizione che lo Stato membro effettui tale verifica a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a).

Il diritto del titolare di Carta blu UE di perseguire tale mutamento di impiego può essere sospeso per un massimo di 30 giorni mentre lo Stato membro interessato verifica che siano soddisfatte le condizioni di ammissione di cui all’articolo 5 e che il posto vacante in questione non possa essere coperto dalle persone di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a). Lo Stato membro interessato può opporsi al mutamento di impiego entro i 30 giorni di cui sopra.

3.   Dopo la scadenza del periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere solamente che il mutamento del datore di lavoro o un mutamento che influisca sul rispetto dei criteri di ammissione di cui all’articolo 5 sia comunicato conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Tale requisito non sospende il diritto del titolare di Carta blu UE di assumere o continuare a svolgere il nuovo impiego.

4.   Durante un periodo di disoccupazione, il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità del presente articolo. Il titolare di Carta blu UE comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna l’inizio e, se del caso, la fine del periodo di disoccupazione, in conformità delle procedure nazionali applicabili.

5.   Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all’articolo 5, gli Stati membri possono autorizzare i titolari di Carta blu UE a esercitare un’attività autonoma in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale. Ciò non pregiudica la competenza degli Stati membri di limitare la portata dell’attività autonoma consentita.

Qualsiasi attività autonoma deve essere sussidiaria all’attività principale della persona interessata quale titolare della Carta blu UE.

6.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri garantiscono ai titolari di Carta blu UE l’accesso alle attività autonome a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal regime nazionale pertinente.

7.   Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all’articolo 5, gli Stati membri possono autorizzare i titolari di Carta blu UE a esercitare attività professionali diverse dalla loro attività principale quali titolari di Carta blu UE conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

8.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può limitare l’accesso al lavoro, conformemente al diritto nazionale o dell’Unione vigente, se tali attività lavorative comportano, anche in via occasionale, una partecipazione all’esercizio dell’autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia dell’interesse generale dello Stato o qualora tali attività lavorative siano riservate ai cittadini di tale Stato membro, ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del SEE.

9.   Il presente articolo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell’Unione, laddove applicabile ai sensi dei pertinenti atti di adesione.

Articolo 16

Parità di trattamento

1.   I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE per quanto concerne:

a)

le condizioni di impiego, compresa l’età minima di ammissione al lavoro, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l’orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

b)

la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c)

l’istruzione e la formazione professionale;

d)

il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

e)

i settori della sicurezza sociale di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004; e

f)

l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, comprese le procedure per l’ottenimento di un alloggio, nonché i servizi d’informazione e consulenza forniti dai centri per l’impiego.

2.   In riferimento al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto concerne le borse e i prestiti di studio e di mantenimento nonché altre sovvenzioni e prestiti concernenti l’istruzione secondaria e superiore e la formazione professionale. L’accesso all’università e all’istruzione post-secondaria può essere subordinato a condizioni specifiche conformemente al diritto nazionale.

In riferimento al paragrafo 1, lettera f), gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto concerne le procedure per l’ottenimento di un alloggio. Ciò non pregiudica la libertà contrattuale in conformità del diritto nazionale e dell’Unione.

3.   I titolari di Carta blu UE che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti che soggiornano in un paese terzo e i cui diritti derivano da un titolari di Carta blu UE ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull’occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità della normativa di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.

4.   Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dello Stato membro di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo a norma dell’articolo 8.

5.   Il presente articolo non si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione in virtù del diritto dell’Unione nello Stato membro interessato.

6.   Il presente articolo si applica ai titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accordato loro la protezione internazionale.

7.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri concedono ai titolari di Carta blu UE parità di trattamento rispetto ai titolari di permessi di soggiorno nazionali qualora tale parità di trattamento sia più favorevole di quella prevista dal presente articolo.

Articolo 17

Familiari

1.   Si applica la direttiva 2003/86/CE con le deroghe previste dal presente articolo.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il ricongiungimento familiare non dipende dal fatto che il titolare di Carta blu UE abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, detenga un permesso di soggiorno per un periodo di validità pari o superiore a un anno o benefici di un periodo minimo di soggiorno.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, e all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure di integrazione ivi previste possono essere applicate ma solo dopo che alle persone interessate sia stato accordato il ricongiungimento familiare.

4.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono state presentate contemporaneamente, la decisione in merito alla domanda dei familiari è adottata e notificata contemporaneamente alla decisione in merito alla domanda di Carta blu UE. Se i familiari raggiungono il titolare di Carta blu UE dopo che a questi è stata concessa la Carta blu UE e se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte, la decisione è adottata e notificata quanto prima e comunque non oltre 90 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa. L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva si applica di conseguenza.

5.   In deroga all’articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, la durata della validità dei permessi di soggiorno concessi ai familiari è uguale a quella della Carta blu UE, purché il periodo di validità dei loro documenti di viaggio lo consenta.

6.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non applicano alcun limite di tempo per l’accesso al mercato del lavoro da parte dei familiari. In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, e fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 8, della presente direttiva, i familiari hanno accesso a qualsiasi occupazione e all’attività lavorativa autonoma conformemente ai requisiti applicabili ai sensi del diritto nazionale, nello Stato membro interessato.

7.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, ai fini del calcolo della durata del soggiorno necessaria per l’acquisizione di un permesso di soggiorno autonomo, sono cumulati i periodi di soggiorno in diversi Stati membri. Gli Stati membri possono esigere due anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro qualora la domanda di permesso di soggiorno autonomo sia presentata immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

8.   Il presente articolo non si applica ai familiari dei titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione in virtù del diritto dell’Unione nello Stato membro interessato.

9.   Il presente articolo si applica ai familiari dei titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se tali titolari di Carta blu UE si trasferiscono per soggiornare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.

10.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri concedono ai titolari della Carta blu UE e ai loro familiari gli stessi diritti concessi ai titolari di permessi di soggiorno nazionali e ai loro familiari qualora tali diritti siano più favorevoli di quelli previsti dal presente articolo.

Articolo 18

Status di soggiornante di lungo periodo UE per i titolari di Carta blu UE

1.   Si applica la direttiva 2003/109/CE con le deroghe previste nel presente articolo.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, il titolare di Carta blu UE che si è avvalso della possibilità prevista all’articolo 21 della presente direttiva può cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, a condizione che il titolare di Carta blu UE abbia cumulato:

a)

il numero di anni di soggiorno legale e ininterrotto richiesto a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE in quanto titolare di una Carta blu UE, di un permesso di soggiorno nazionale ai fini di un lavoro altamente qualificato, di un’autorizzazione come ricercatore o, se del caso, di un’autorizzazione come studente in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE o in quanto beneficiario di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri; e

b)

due anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda per lo status di soggiornante di lungo periodo UE come titolare di Carta blu UE, immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

3.   Ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto nell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e in deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2003/109/CE, le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del soggiorno legale e ininterrotto nell’Unione se sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi all’interno di tale durata.

4.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri estendono a 24 mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio dell’Unione concesso al soggiornante di lungo periodo UE titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l’annotazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo UE.

5.   L’articolo 16, paragrafo 1, lettera f), l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 20 e, se del caso, gli articoli 17 e 22 si applicano ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l’annotazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

6.   Se un soggiornante di lungo periodo UE che è in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo con l’annotazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva esercita il suo diritto di spostarsi in un secondo Stato membro ai sensi del capo III della direttiva 2003/109/CE, l’articolo 14, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva non si applica. Il secondo Stato membro può applicare misure a norma dell’articolo 21, paragrafo 8, della presente direttiva.

Articolo 19

Permesso di soggiorno di lungo periodo

1.   Gli Stati membri rilasciano ai titolari di Carta blu UE che rispettano le condizioni previste all’articolo 18 della presente direttiva per l’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo UE un permesso di soggiorno a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002.

2.   Gli Stati membri inseriscono la dicitura «Ex titolare di Carta blu UE» nel permesso di soggiorno di cui al paragrafo 1, nel campo «annotazioni».

CAPO V

MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI

Articolo 20

Mobilità di breve durata

1.   Se un cittadino di un paese terzo in possesso di una Carta blu UE valida rilasciata da uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen entra e soggiorna in uno o più secondi Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni per svolgervi un’attività professionale, il secondo Stato membro non richiede alcuna autorizzazione per l’esercizio di tale attività oltre alla Carta blu UE.

2.   Un cittadino di paese terzo in possesso di una Carta blu UE valida rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen ha il diritto di entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni al fine di esercitarvi un’attività professionale sulla base della Carta blu UE e di un documento di viaggio valido. Se il titolare di Carta blu UE attraversa una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati, il secondo Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen può richiedere al titolare di Carta blu UE di fornire elementi di prova della finalità professionale del suo soggiorno. Il secondo Stato membro non richiede alcuna autorizzazione per l’esercizio di tale attività professionale oltre alla Carta blu UE.

Articolo 21

Mobilità di lunga durata

1.   Dopo dodici mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare, soggiornare e lavorare in un secondo Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente qualificato sulla base della Carta blu UE e di un documento di viaggio valido, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Se la Carta blu UE è stata rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen e il titolare di Carta blu UE attraversa, ai fini della mobilità di lunga durata, una frontiera interna per la quale i controlli non sono ancora stati eliminati in uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen, il secondo Stato membro può richiedere al titolare di Carta blu UE di presentare la Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro e un contratto di lavoro o un’offerta di lavoro vincolante per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno sei mesi in tale secondo Stato membro.

3.   Quanto prima, e in ogni caso entro un mese dall’ingresso del titolare di Carta blu UE nel territorio del secondo Stato membro, la domanda di rilascio di una Carta blu UE è presentata alle autorità competenti di tale Stato membro ed è corredata da tutti i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 relativamente al secondo Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono se le domande debbano essere presentate dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro. In alternativa, gli Stati membri possono consentire che le domande siano presentate da uno dei due.

Il titolare di Carta blu UE è autorizzato a iniziare a lavorare nel secondo Stato membro non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa.

La domanda può essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

4.   Ai fini della domanda di cui al paragrafo 3, il richiedente presenta:

a)

la Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;

b)

un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dal diritto nazionale, un’offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato, avente durata di almeno sei mesi nel secondo Stato membro;

c)

per le professioni regolamentate, i documenti attestanti il rispetto dei requisiti prescritti dal diritto nazionale per l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro secondo il diritto nazionale;

d)

un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; e

e)

la prova del raggiungimento della soglia di retribuzione fissata nel secondo Stato membro in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente articolo o, se del caso, dell’articolo 5, paragrafo 4 o 5.

Con riguardo al primo comma, lettera c), ai fini della presentazione di una domanda di Carta blu UE in un secondo Stato membro, i titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dell’Unione per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali, conformemente al diritto applicabile dell’Unione e nazionale.

Per le professioni non regolamentate, se il primo Stato membro ha rilasciato la Carta blu UE sulla base di competenze professionali superiori per le professioni non elencate nell’allegato I, il richiedente può essere tenuto a presentare i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere, secondo quanto previsto dal diritto del secondo Stato membro.

5.   Ai fini della domanda di cui al paragrafo 3, lo Stato membro interessato può esigere che il richiedente:

a)

presenti, per le professioni non regolamentate e qualora il titolare di Carta blu UE abbia lavorato per meno di due anni nel primo Stato membro, i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere, secondo quanto previsto dal diritto nazionale;

b)

dimostri di disporre o, se previsto dal diritto nazionale, di avere fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo o di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso.

6.   Il secondo Stato membro respinge la domanda di Carta blu UE se:

a)

il paragrafo 4 non è rispettato;

b)

i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, falsificati o alterati;

c)

l’occupazione non è conforme alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile, ai contratti collettivi o alle prassi di cui all’articolo 5, paragrafo 2; o

d)

il titolare di Carta blu UE costituisce una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

7.   Per quanto riguarda le procedure di domanda ai fini della mobilità di lunga durata, le garanzie procedurali di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, si applicano di conseguenza. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la decisione di respingere una domanda di mobilità di lunga durata tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

8.   Il secondo Stato membro può respingere una domanda di Carta blu UE sulla base di una verifica effettuata a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), solo nel caso in cui tale Stato membro effettui tali verifiche quando è il primo Stato membro.

9.   Il secondo Stato membro adotta una delle decisioni seguenti in merito alla domanda di Carta blu UE al fine di:

a)

rilasciare una Carta blu UE e autorizzare il cittadino di paese terzo a soggiornare nel suo territorio al fine di svolgervi un lavoro altamente qualificato, se le condizioni di mobilità di cui al presente articolo sono soddisfatte; oppure

b)

respingere la domanda e esigere che il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, lasci il suo territorio, se le condizioni di mobilità di cui al presente articolo non sono soddisfatte.

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, il secondo Stato membro informa per iscritto quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa, il richiedente e il primo Stato membro della sua decisione.

Se intervengono circostanze eccezionali e debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, gli Stati membri possono prorogare di 30 giorni il termine di cui al secondo comma. Essi informano il richiedente della proroga non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa.

Nella sua comunicazione al primo Stato membro, il secondo Stato membro chiarisce i motivi di rigetto della domanda di cui al paragrafo 6, lettere b) e d).

10.   Se la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro viene a scadenza durante la procedura di domanda, il secondo Stato membro può rilasciare, un permesso di soggiorno nazionale temporaneo o un’autorizzazione equivalente, che permetta al richiedente di continuare a soggiornare legalmente nel suo territorio finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda.

11.   A partire dalla seconda volta che un titolare di Carta blu UE, ed eventualmente i suoi familiari, si avvale della possibilità di trasferirsi in un altro Stato membro a norma del presente articolo e dell’articolo 22, per «primo Stato membro» si intende lo Stato membro da cui la persona interessata si sposta e per «secondo Stato membro» lo Stato membro in cui essa chiede di soggiornare. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un titolare di Carta blu UE può spostarsi in un altro Stato membro una seconda volta dopo sei mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro come titolare di Carta blu UE.

Articolo 22

Soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro

1.   Se un titolare di Carta blu UE si trasferisce in un secondo Stato membro a norma dell’articolo 21, e la sua famiglia era già costituita nel primo Stato membro, i suoi familiari hanno il diritto di accompagnare o di raggiungere il titolare di Carta blu UE.

La direttiva 2003/86/CE e l’articolo 17 della presente direttiva si applicano nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, fatte salve le deroghe previste nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Se la famiglia non era già costituita nel primo Stato membro, si applica l’articolo 17 della presente direttiva.

2.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, i familiari del titolare di Carta blu UE hanno il diritto di entrare e soggiornare nel secondo Stato membro sulla base dei permessi di soggiorno validi ottenuti in qualità di familiari di un titolare di Carta blu UE nel primo Stato membro.

Se i permessi di soggiorno dei familiari sono rilasciati da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen e i familiari del titolare di Carta blu UE lo raggiungono quando questi attraversa una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati ai fini del trasferimento in un secondo Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen, il secondo Stato membro può esigere che i familiari presentino i permessi di soggiorno ottenuti nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE.

3.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2003/86/CE, al più tardi entro un mese dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari interessati o il titolare di Carta blu UE, conformemente al diritto nazionale, presentano alle autorità competenti di tale Stato membro una domanda di permesso di soggiorno in quanto familiari.

Se il permesso di soggiorno di un familiare rilasciato dal primo Stato membro scade durante la procedura o non consente più al titolare di soggiornare legalmente nel territorio del secondo Stato membro, quest’ultimo permette al familiare di soggiornare nel suo territorio finché le autorità competenti del secondo Stato membro non abbiano deciso in merito alla domanda, se necessario rilasciando un permesso di soggiorno nazionale temporaneo o un’autorizzazione equivalente.

4.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, il secondo Stato membro può richiedere ai familiari interessati di presentare o esibire, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno:

a)

il loro permesso di soggiorno nel primo Stato membro e un documento di viaggio valido o le relative copie autenticate;

b)

la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE;

c)

la prova documentale di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/86/CE.

5.   Se le condizioni di cui al presente articolo sono soddisfatte e le domande sono state presentate contemporaneamente, il secondo Stato membro rilascia i permessi di soggiorno per i familiari contemporaneamente alla Carta blu UE.

In deroga all’articolo 17, paragrafo 4, se le condizioni di cui al presente articolo sono soddisfatte e i familiari raggiungono il titolare di Carta blu UE dopo che a questi è stata concessa la Carta blu UE, i permessi di soggiorno per i familiari sono concessi non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa.

In circostanze debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, gli Stati membri possono prorogare di 30 giorni il termine di cui al secondo comma.

6.   Il presente articolo si applica ai familiari di titolari di Carta blu UE beneficiari di protezione internazionale solo se tali titolari di Carta blu UE si trasferiscono per soggiornare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.

7.   Il presente articolo non si applica ai familiari dei titolari di Carta blu UE beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione nel territorio del secondo Stato membro.

Articolo 23

Garanzie e sanzioni nei casi di mobilità

1.   Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 8 paragrafo 2, lettera a), se il titolare di Carta blu UE si sposta in un altro Stato membro a norma dell’articolo 21, il primo Stato membro non revoca la sua Carta blu UE prima che il secondo Stato membro abbia adottato una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata.

2.   Se il secondo Stato membro respinge la domanda di rilascio della Carta blu UE a norma dell’articolo 21, paragrafo 9, lettera b), il primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza il rientro del titolare di Carta blu UE, e se del caso, dei suoi familiari, senza formalità e senza indugio. Tale disposizione si applica anche qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro sia scaduta o sia stata revocata nel corso dell’esame della domanda.

3.   Il titolare di Carta blu UE o il suo datore di lavoro nel secondo Stato membro possono essere ritenuti responsabili delle spese connesse al rientro del titolare di Carta blu UE e dei suoi familiari, di cui al paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri possono prevedere l’irrogazione di sanzioni conformemente all’articolo 14 a carico del datore di lavoro del titolare di Carta blu UE qualora sia responsabile dell’inosservanza delle condizioni di mobilità di cui al presente capo.

5.   Se uno Stato membro revoca o non rinnova una Carta blu UE contenente l’annotazione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, e dispone di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso chiede allo Stato membro indicato nell’annotazione di confermare se la persona interessata benefici ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell’annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione.

Se beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell’annotazione, il cittadino di paese terzo è allontanato verso detto Stato membro, che ne autorizza immediatamente il rientro insieme ai suoi familiari senza formalità, fatti salvi il diritto applicabile dell’Unione o nazionale e il principio dell’unità familiare.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, lo Stato membro che ha adottato il provvedimento di allontanamento mantiene il diritto di allontanare il cittadino di paese terzo, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, verso un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, qualora le condizioni specificate all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE siano soddisfatte rispetto a tale cittadino di paese terzo.

6.   Qualora il titolare di Carta blu UE o i suoi familiari attraversino le frontiere esterne di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen, quest’ultimo consulta il sistema d’informazione Schengen, conformemente al regolamento (UE) 2016/399. Tale Stato membro rifiuta l’ingresso a persone per le quali sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno nel sistema d’informazione Schengen.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Accesso alle informazioni e monitoraggio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti di Carta blu UE le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda nonché le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno applicabili ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e dei loro familiari, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali. Tali dati comprendono informazioni sulle soglie di retribuzione fissate dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, e sulle tasse applicabili.

Tali dati comprendono inoltre informazioni:

a)

sulle attività professionali che un titolare di Carta blu UE da un altro Stato membro può intraprendere sul territorio dello Stato membro interessato, conformemente all’articolo 20; e

b)

sulle procedure applicabili per ottenere una Carta blu UE, nonché permessi di soggiorno per i familiari, in un altro Stato membro, conformemente agli articoli 21 e 22.

Nel caso in cui decidano di introdurre misure legislative o regolamentari conformemente all’articolo 6 o di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri comunicano le informazioni riguardanti tali decisioni nello stesso modo. Le informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a) specificano, se del caso, i settori, le professioni e le regioni interessate.

2.   Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali ai fini dell’esercizio di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri garantiscono lo stesso accesso alle informazioni sulla Carta blu UE di quello previsto per le informazioni sui permessi di soggiorno nazionali.

3.   Gli Stati membri comunicano le informazioni seguenti alla Commissione, almeno una volta all’anno e ogniqualvolta vi siano variazioni:

a)

il fattore per determinare l’importo della soglia di retribuzione annuale conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, o, se del caso, dell’articolo 5, paragrafo 4 o 5, e i relativi importi nominali.

b)

l’elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa conformemente all’articolo 5, paragrafo 4;

c)

un elenco delle attività professionali consentite ai fini dell’articolo 20;

d)

informazioni sulle misure legislative o regolamentari di cui all’articolo 6, se del caso;

e)

informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), se del caso.

Se gli Stati membri respingono una domanda di rilascio di Carta blu UE in base a principi di assunzione etica conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), essi informano annualmente la Commissione e gli altri Stati membri di tali casi di rigetto e li motivano, con riguardo ai paesi e alle professioni interessati.

Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi con paesi terzi a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera e).

Articolo 25

Statistiche

1.   Entro il 18 novembre 2025, e successivamente ogni anno, gli Stati membri, in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE e di quelli la cui domanda è stata respinta durante l’anno precedente, specificando le domande considerate inammissibili in ragione dell’articolo 6 della presente direttiva o respinte ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), nonché le statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi la cui Carta blu UE è stata rinnovata o revocata nell’anno civile precedente. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, durata della validità dei permessi, sesso ed età e, se disponibili, professione, dimensioni dell’impresa del datore di lavoro e settore economico. Le statistiche sui cittadini di paesi terzi cui è stata concessa una Carta blu UE sono ulteriormente disaggregate riguardo ai beneficiari di protezione internazionale, beneficiari del diritto alla libera circolazione e coloro che hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro conformemente all’articolo 18 della presente direttiva.

Allo stesso modo sono comunicate le statistiche sui familiari ammessi, ad eccezione delle informazioni riguardanti la loro occupazione e il settore economico.

Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari, cui è stato concesso un permesso di soggiorno in un secondo Stato membro a norma degli articoli 21 e 22 della presente direttiva, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro del precedente soggiorno.

2.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, si fa riferimento ai dati forniti dagli Stati membri a Eurostat in conformità del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e, se del caso, ai dati nazionali.

Articolo 26

Elenco delle professioni di cui all’allegato I

1.   Le professioni per le quali le conoscenze, le capacità e le competenze attestate da un determinato numero di anni di esperienza professionale pertinente richiesto sono considerate equivalenti alle conoscenze, capacità e competenze attestate da titoli d’istruzione superiore, ai fini della domanda di Carta blu UE, sono elencate nell’allegato I.

2.   Entro il 18 novembre 2026, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni in merito alla sua valutazione dell’elenco delle professioni di cui all’allegato I, tenendo conto dell’evoluzione delle esigenze del mercato del lavoro. Tali relazioni sono elaborate previa consultazione delle autorità nazionali e sulla base di una consultazione pubblica che include le parti sociali. Sulla base di tali relazioni, se del caso, la Commissione può presentare proposte legislative per la modifica dell’allegato I.

Articolo 27

Relazioni

Entro il 18 novembre 2026, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Tali relazioni valutano, in particolare, l’impatto degli articoli 5 e 13 e del capo V. La Commissione propone, se del caso, le modifiche che consideri necessarie.

La Commissione valuta in particolare la pertinenza della soglia di retribuzione di cui all’articolo 5 e delle deroghe previste in tale articolo, tenuto conto, fra l’altro, della diversità delle situazioni economiche, settoriali e geografiche.

Articolo 28

Cooperazione tra punti di contatto

1.   Gli Stati membri designano punti di contatto responsabili del ricevimento e della trasmissione delle informazioni necessarie per l’attuazione degli articoli 18, 20, 21 e 24 e cooperano tra di loro in modo efficace.

2.   I punti di contatto di cui al paragrafo 1 del presente articolo cooperano in modo efficace, in particolare, per quanto riguarda le modalità di convalida, con i portatori di interessi dei settori dell’istruzione, della formazione, dell’occupazione e della gioventù, nonché nel quadro di altre politiche pertinenti, necessarie per attuare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

3.   Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri danno la preferenza allo scambio di informazioni per via elettronica.

Articolo 29

Modifica della direttiva (UE) 2016/801

All’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/801, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

che chiedano di soggiornare in uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente qualificato ai sensi della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Articolo 30

Abrogazione della direttiva 2009/50/CE

La direttiva 2009/50/CE è abrogata con effetto dal 19 novembre 2023.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 31

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 novembre 2023. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 20 ottobre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 75.

(2)  GU C 185 del 9.6.2017, pag. 105.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del the Consiglio del 7 ottobre 2021.

(4)  Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).

(5)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.

(6)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(7)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(8)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(9)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

(10)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(11)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

(12)  Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

(15)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

(16)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

(18)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(19)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(20)  Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

(21)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(22)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(23)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(24)  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

(25)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

(26)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco delle professioni di cui all’articolo 2, punto 9

Dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, appartenenti ai seguenti gruppi della classificazione ISCO-08:

1)

133 dirigenti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

2)

25 specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2009/50/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, punto 6)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, punti 7) e 9)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, punto 8)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, punto 10)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, punto 11)

Articolo 2, punto 12)

Articolo 2, punto 13)

Articolo 2, punto 14)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera i)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera j)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma

Articolo 3, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 7, primo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettere b), c) e d); articolo 8, paragrafo 2, lettere d), e) e g)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 8, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafi 3 e 4

Articolo 15, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 9

Articolo 15, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafi 2 e 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 16, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 14, paragrafo 2, parte introduttiva, lettera a), e ultimo comma

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafo 7

Articolo 15, paragrafo 8

Articolo 17, paragrafi 8, 9 e 10

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 9, e articolo 23, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 10

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 8

Articolo 21, paragrafo 11

Articolo 21, paragrafi da 4 a 8

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 22, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 23, paragrafi 1, 4, 5 e 6

Articolo 24, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 24, paragrafi 2 e 3

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 26

Articolo 21

Articolo 27

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 23

Articolo 31

Articolo 24

Articolo 32

Articolo 25

Articolo 33


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