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Document 32020R1056

Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/27/2020/INIT

GU L 249 del 31.7.2020, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/33


REGOLAMENTO (UE) 2020/1056 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2020

relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’efficienza del trasporto merci e della relativa logistica è di vitale importanza per la crescita e la competitività dell’economia dell’Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la coesione sociale ed economica di tutte le regioni dell’Unione.

(2)

Il presente regolamento mira a incoraggiare la digitalizzazione del trasporto merci e della relativa logistica al fine di ridurre i costi amministrativi, migliorare le capacità di attuazione della normativa da parte delle autorità competenti e migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei trasporti.

(3)

Lo spostamento delle merci, compresi i rifiuti, è accompagnato da un ampio flusso di informazioni scambiate ancora in formato cartaceo tra imprese e tra imprese e autorità competenti. L’impiego di documenti cartacei rappresenta un notevole onere amministrativo per gli operatori logistici e un costo supplementare per gli operatori logistici e i relativi settori (quali ad esempio il commercio e l’industria manifatturiera), in particolare per le PMI, e ha un impatto negativo sull’ambiente.

(4)

L’assenza di un quadro giuridico uniforme a livello di Unione che imponga alle autorità competenti di accettare in formato elettronico le pertinenti informazioni sul trasporto merci che è richiesto per legge di fornire è considerata il motivo principale dell’assenza di progressi verso la semplificazione e una maggiore efficienza degli scambi di informazioni resa possibile dai mezzi elettronici disponibili. L’accettazione da parte delle autorità competenti delle informazioni in formato elettronico con specifiche comuni agevolerebbe non solo le comunicazioni tra le autorità competenti e gli operatori economici, ma anche, indirettamente, lo sviluppo di una comunicazione elettronica uniforme e semplificata tra imprese nell’Unione. Consentirebbe inoltre notevoli risparmi sui costi amministrativi per gli operatori economici, in particolare per le PMI, che costituiscono la vasta maggioranza delle imprese di trasporto e di logistica all’interno dell’Unione.

(5)

Alcuni settori del diritto dei trasporti dell’Unione impongono alle autorità competenti di accettare informazioni digitalizzate, ma ciò ancora è lungi dal riguardare tutti i pertinenti atti giuridici dell’Unione. Dovrebbe essere possibile utilizzare mezzi elettronici per mettere le informazioni regolamentari sul trasporto merci a disposizione delle autorità competenti in tutto il territorio dell’Unione in tutte le fasi pertinenti delle operazioni di trasporto condotte all’interno dell’Unione. Inoltre tale possibilità dovrebbe riguardare tutte le informazioni regolamentari e tutti i modi di trasporto.

(6)

Le autorità competenti dovrebbero dunque essere tenute ad accettare informazioni messe a disposizione in formato elettronico ogni qualvolta gli operatori economici siano obbligati a mettere a disposizione tali informazioni per dimostrare la conformità alle prescrizioni stabilite negli atti giuridici dell’Unione contemplati dal presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe comprendere anche le informazioni richieste dalle autorità come informazioni supplementari conformemente alle disposizioni di tali atti giuridici dell’Unione, ad esempio quando mancano alcune informazioni. Lo stesso dovrebbe valere quando il diritto nazionale prevede la comunicazione di informazioni regolamentari che sono in tutto o in parte identiche alle informazioni da fornire a norma degli atti giuridici dell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Le autorità dovrebbero inoltre adoperarsi per comunicare per via elettronica con gli operatori economici interessati in relazione a tali informazioni. Tale comunicazione non dovrebbe pregiudicare le pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione e del diritto nazionale relative alle misure di follow-up durante o dopo i controlli delle informazioni regolamentari. L’obbligo per le autorità competenti di accettare le informazioni messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici dovrebbe altresì applicarsi ogniqualvolta le disposizioni degli atti giuridici dell’Unione o del diritto nazionale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento richiedano informazioni contemplate anche da convenzioni internazionali pertinenti, come le convenzioni che disciplinano i contratti di trasporto internazionale nei diversi modi di trasporto, ad esempio la convenzione ONU relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), la risoluzione IATA 672 sulla lettera di vettura aerea elettronica (e-AWB), la convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal) e la convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI).

(7)

Poiché il presente regolamento è inteso esclusivamente ad agevolare e incoraggiare la comunicazione di informazioni tra operatori economici e autorità competenti tramite mezzi elettronici, non dovrebbe pregiudicare le disposizioni degli atti giuridici dell’Unione o del diritto nazionale che determinano il contenuto delle informazioni regolamentari e, in particolare, non dovrebbe imporre alcuna prescrizione supplementare in materia di informazioni regolamentari o requisiti linguistici. Sebbene il presente regolamento intenda consentire il rispetto delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari tramite mezzi elettronici piuttosto che tramite documenti cartacei, esso non pregiudica la possibilità, per gli operatori economici interessati, di presentare tali informazioni in formato cartaceo, come previsto nelle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione o del diritto nazionale, né dovrebbe pregiudicare le pertinenti prescrizioni dell’Unione relative ai documenti da utilizzare per la presentazione strutturata delle informazioni in questione. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare né le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relative agli obblighi procedurali per la spedizione di rifiuti né le disposizioni che fanno riferimento ai controlli eseguiti dagli uffici doganali. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre pregiudicare gli obblighi di dichiarazione, compresi quelli relativi alla competenza degli uffici doganali o la competenza di altre autorità doganali, come stabilito nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o negli atti di esecuzione o delegati adottati a norma dello stesso o nel regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

L’uso di mezzi elettronici per scambiare informazioni regolamentari può ridurre i costi amministrativi per gli operatori economici e può migliorare l’efficienza delle autorità competenti. Sia gli operatori economici che le autorità competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per rendere possibili gli scambi elettronici di informazioni regolamentari sul trasporto merci (freight transport information - eFTI) in formato leggibile da piattaforme basate sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (piattaforme eFTI), tra cui l’acquisizione delle attrezzature necessarie. Gli operatori economici interessati dovrebbero tuttavia mantenere la responsabilità di fornire informazioni in formato leggibile dall’uomo su richiesta specifica da parte delle autorità competenti al fine di consentire alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni in situazioni in cui l’accesso a una piattaforma eFTI non sia disponibile.

(9)

Per permettere agli operatori economici di comunicare informazioni pertinenti in formato elettronico in modo uniforme in tutti gli Stati membri è necessario avvalersi di specifiche comuni, che dovrebbero essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati e di esecuzione di cui al presente regolamento.

(10)

Le specifiche comuni sulla definizione e sulle caratteristiche tecniche degli elementi di dati dovrebbero assicurare l’interoperabilità dei dati attraverso la messa a punto di un insieme di dati unico e completo da utilizzare ai fini della comunicazione elettronica delle informazioni. Tale insieme di dati unico e completo dovrebbe comprendere tutti gli elementi di dati corrispondenti alle prescrizioni in materia di informazioni contenute nelle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione e del diritto nazionale, in cui ogni elemento di dati comune a uno o più sottoinsiemi è incluso una sola volta.

(11)

Le specifiche comuni dovrebbero altresì fissare procedure comuni e norme dettagliate per l’accesso e il trattamento di tali informazioni da parte delle autorità competenti, comprese le relative comunicazioni tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati, ad esempio le richieste di informazioni supplementari, necessarie affinché le autorità competenti possano esercitare le rispettive competenze normative di applicazione conformemente alle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione e del diritto nazionale.

(12)

Nel definire tali specifiche comuni si dovrebbe tenere debitamente conto delle pertinenti specifiche sullo scambio di dati definite nei pertinenti atti giuridici dell’Unione e contenute nelle pertinenti norme europee e internazionali in materia di scambio di dati, incluse le norme multimodali, e delle raccomandazioni e dei principi definiti nella comunicazione della Commissione del 23 marzo 2017 dal titolo «Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione», che fornisce un approccio riguardante l’erogazione dei servizi pubblici digitali europei concordato dagli Stati membri. Bisognerebbe inoltre prestare particolare attenzione affinché tali specifiche restino neutre sotto il profilo tecnologico e siano aperte alle tecnologie innovative.

(13)

Al fine di ridurre al minimo i costi sia per le autorità competenti che per gli operatori economici, si potrebbe considerare la possibilità di istituire punti di accesso per le autorità competenti. Tali punti di accesso agirebbero soltanto come intermediari tra le piattaforme eFTI e le autorità competenti e, pertanto, non dovrebbero né archiviare né trattare i dati eFTI ai quali facilitano l’accesso, ad eccezione dei metadati connessi al trattamento dei dati eFTI, quali i registri delle operazioni necessari per fini di monitoraggio o statistici. Uno o più Stati membri potrebbero inoltre convenire di istituire punti di accesso congiunti per le rispettive autorità competenti.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire le prescrizioni funzionali applicabili alle piattaforme eFTI che dovrebbero essere utilizzate dagli operatori economici per mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni regolamentari sul trasporto merci in formato elettronico al fine di soddisfare le condizioni per l’accettazione obbligatoria di tali informazioni da parte delle autorità competenti, secondo quanto previsto nel presente regolamento. È inoltre opportuno stabilire prescrizioni per i terzi che forniscono servizi di piattaforme (fornitori di servizi eFTI). Tali prescrizioni dovrebbero assicurare in particolare che tutti i dati eFTI possano essere trattati unicamente in conformità di un sistema globale di controllo dell’accesso basato su diritti che preveda funzionalità assegnate, che tutte le autorità competenti possano avere accesso immediato a tali dati conformemente alle rispettive competenze normative di applicazione, che il trattamento tramite mezzi elettronici dei dati personali possa essere svolto conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e che il trattamento di informazioni commerciali sensibili possa avvenire nel rispetto della riservatezza di tali informazioni.

(15)

La Commissione dovrebbe adottare specifiche riguardanti le prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI. Nell’adottare tali specifiche, la Commissione dovrebbe cercare di garantire l’interoperabilità delle piattaforme eFTI al fine di facilitare lo scambio di dati tra tali piattaforme e consentire agli operatori economici di utilizzare le piattaforme eFTI di loro scelta. Al fine di agevolare l’attuazione e ridurre al minimo i costi, la Commissione dovrebbe altresì tenere conto delle pertinenti soluzioni e norme tecniche utilizzate dai sistemi TIC esistenti. Al tempo stesso, la Commissione dovrebbe garantire che tali specifiche restino il più possibile neutre sotto il profilo tecnologico, al fine di incoraggiare l’innovazione continua ed evitare lock-in tecnologici.

(16)

Per rafforzare la fiducia sia delle autorità competenti che degli operatori economici riguardo alla conformità delle piattaforme eFTI e dei fornitori di servizi eFTI a tali prescrizioni funzionali, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto un sistema di certificazione sostenuto dall’accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per beneficiare dei vantaggi della certificazione, i fornitori di sistemi TIC già in uso sono incoraggiati ad assicurare che tali sistemi siano conformi alle prescrizioni per le piattaforme eFTI di cui al presente regolamento e a richiedere la certificazione. La certificazione dei sistemi TIC dovrebbe avvenire senza indugio.

(17)

L’uso delle piattaforme eFTI offre agli operatori economici la garanzia che le loro informazioni regolamentari saranno accettate e fornisce alle autorità competenti un accesso affidabile e protetto a tali informazioni. Tuttavia, pur senza dimenticare l’obbligo per tutte le autorità competenti di accettare le informazioni messe a disposizione mediante una piattaforma eFTI certificata conformemente al presente regolamento, dovrebbe rimanere possibile l’utilizzo di altri sistemi elettronici TIC qualora uno Stato membro decida in tal senso. Al tempo stesso, il presente regolamento non dovrebbe impedire che le piattaforme eFTI siano utilizzate tra imprese, né impedire l’utilizzo di funzionalità aggiuntive sulle piattaforme eFTI, a condizione che ciò non incida negativamente sul trattamento delle informazioni regolamentari che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento in conformità con i requisiti dello stesso.

(18)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione dell’obbligo di accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico ai sensi del presente regolamento, si dovrebbero attribuire competenze di attuazione alla Commissione. In particolare si dovrebbero attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire procedure comuni e norme dettagliate destinate alle autorità competenti per l’accesso e il trattamento delle informazioni regolamentari nel caso in cui gli operatori economici interessati mettano a disposizione tali informazioni in formato elettronico, tra cui figurino anche norme dettagliate e specifiche tecniche, e per definire specifiche dettagliate per l’attuazione delle prescrizioni relative alle piattaforme eFTI e ai fornitori di servizi eFTI. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(19)

Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica dell’allegato I, parte A, in modo da tenere conto di ogni atto delegato o di esecuzione adottato dalla Commissione che stabilisca nuove prescrizioni dell’Unione in materia di informazioni regolamentari riguardanti il trasporto merci, e alla modifica dell’allegato I, parte B, in modo da integrare l’elenco delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari nel diritto nazionale notificate alla Commissione dagli Stati membri conformemente al presente regolamento, e al fine di integrare eventuali nuove norme della legislazione nazionale pertinente che modificano le prescrizioni nazionali in materia di informazioni regolamentari o che stabiliscono nuove prescrizioni pertinenti in materia di informazioni regolamentari che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento notificate alla Commissione dagli Stati membri conformemente al presente regolamento; e riguardo all’integrazione del presente regolamento mediante la definizione e la modifica dell’insieme di dati comuni e dei sottoinsiemi di dati in relazione alle rispettive prescrizioni in materia di informazioni regolamentari di cui al presente regolamento; e all’integrazione di alcuni aspetti tecnici del presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda le norme sulla certificazione e sull’utilizzo del marchio di certificazione delle piattaforme eFTI e le regole per la certificazione dei fornitori di servizi eFTI. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9).

In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, l’impegno di tutti i pertinenti portatori di interessi nelle sedi appropriate, come il gruppo di esperti istituito dalla decisione della Commissione del 13 settembre 2018 che istituisce il Forum per la logistica e il trasporto digitale, è importante per lo sviluppo e la preparazione di tali atti.

(20)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un approccio uniforme per l’accettazione da parte delle autorità competenti delle informazioni sul trasporto merci messe a disposizione in formato elettronico, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, data la necessità di stabilire prescrizioni comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

Il trattamento tramite mezzi elettronici dei dati personali, richiesto come parte integrante dei processi che riguardano le informazioni regolamentari sul trasporto merci, dovrebbe essere svolto conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

(22)

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Si dovrebbero raccogliere informazioni al fine di corroborare tale valutazione e di valutare l’efficacia del presente regolamento rispetto all’obiettivo perseguito.

(23)

L’effettiva ed efficace applicazione delle norme richiede che tutte le autorità competenti abbiano accesso diretto e in tempo reale alle pertinenti informazioni regolamentari in formato elettronico. A tal fine, e conformemente al principio del «digitale per definizione» indicato nella comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 intitolata «Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione», l’uso di mezzi elettronici dovrebbe diventare il metodo predominante per lo scambio di informazioni regolamentari tra gli operatori economici e le autorità competenti. È pertanto opportuno che la Commissione valuti le iniziative possibili al fine di stabilire l’obbligo per gli operatori economici di utilizzare mezzi elettronici per rendere disponibili le informazioni regolamentari alle autorità competenti. La Commissione dovrebbe proporre, se del caso, iniziative corrispondenti, comprese eventuali modifiche del presente regolamento e di altri pertinenti atti giuridici dell’Unione. Al fine di migliorare le capacità di applicazione delle autorità competenti e ridurre al minimo i costi sia per le autorità competenti che per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione ulteriori misure quali una maggiore interoperabilità dei sistemi e delle piattaforme TIC utilizzati per la registrazione e il trattamento delle informazioni regolamentari, e un punto di accesso comune a tali sistemi e piattaforme, come previsto in altro pertinente diritto dell’Unione in materia di trasporti.

(24)

Il presente regolamento non può essere applicato in modo efficace finché gli atti delegati e di esecuzione ivi contemplati non saranno entrati in vigore. Per questo motivo la Commissione ha l’obbligo giuridico di adottare tali atti delegati e di esecuzione e dovrebbe iniziare ad elaborali senza indugio, al fine di garantire l’adozione tempestiva delle specifiche pertinenti, ove possibile in anticipo rispetto alle relative scadenze fissate nel presente regolamento. La tempestiva adozione di tali atti delegati e di esecuzione è essenziale affinché gli Stati membri e gli operatori economici dispongano di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie in conformità del presente regolamento. Pertanto, i diversi periodi di applicazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere fissati di conseguenza.

(25)

Analogamente, l’obbligo di notifica degli Stati membri ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere soddisfatto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in modo da consentire alla Commissione di adottare tempestivamente il primo atto delegato ai sensi del presente regolamento.

(26)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell’Unione.

A tal fine, il presente regolamento:

a)

fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti sono tenute ad accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati;

b)

stabilisce le norme relative alla prestazione di servizi che consentono di mettere le informazioni regolamentari a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico da parte degli operatori economici interessati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite:

i)

all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 11 del Consiglio (11);

ii)

all’articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio (12);

iii)

all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

iv)

all’articolo 16, lettera c), e all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006; il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione;

v)

all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, di cui all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figurano quale appendice C del COTIF concluso a Vilnius il 3 giugno 1999, di cui all’allegato II, capo II.1, di tale direttiva, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, di cui all’allegato III, capo III.1, di tale direttiva.

b)

le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite in atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione a norma di un atto giuridico dell’Unione di cui al presente paragrafo, lettera a), o a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Tali atti delegati o atti di esecuzione sono elencati all’allegato I, parte A, del presente regolamento;

c)

le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite nelle disposizioni di diritto nazionale elencate all’allegato I, parte B, del presente regolamento.

2.   Entro il 21 agosto 2021, gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti che prevedono la fornitura di informazioni in tutto o in parte identiche alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Successivamente a tale notifica, gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi disposizione di diritto nazionale che:

a)

modifica le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari enunciate nelle disposizioni di diritto nazionale di cui all’allegato I, parte B; oppure

b)

stabilisce nuove prescrizioni pertinenti relative alle informazioni regolamentari che prevedono la fornitura di informazioni in tutto o in parte identiche alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Gli Stati membri effettuano la notifica entro un mese dall’adozione di tali disposizioni.

3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 14, che modificano:

a)

l’allegato I, parte A, al fine di inserire i riferimenti a qualsiasi prescrizione relativa alle informazioni regolamentari di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera b);

b)

l’allegato I, parte B, al fine di inserire o sopprimere i riferimenti al diritto nazionale e alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari conformemente alle notifiche effettuate ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«informazioni regolamentari»: informazioni, a prescindere che siano presentate o meno sotto forma di documento, relative al trasporto merci nel territorio dell’Unione, comprese le merci in transito, che un operatore economico interessato deve mettere a disposizione conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, al fine di attestare la conformità alle prescrizioni pertinenti degli atti che fissano tali disposizioni;

2)

«prescrizione relativa alle informazioni regolamentari»: obbligo di fornire informazioni regolamentari;

3)

«autorità competente»: autorità, agenzia o altro organismo pubblico competente a svolgere i compiti previsti dagli atti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che ha necessità di accedere alle informazioni regolamentari, come la verifica, l’applicazione, la convalida o il monitoraggio della conformità nel territorio di uno Stato membro;

4)

«informazioni elettroniche sul trasporto merci» o «eFTI»: insieme di elementi di dati trattati mediante mezzi elettronici allo scopo di scambiare informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti;

5)

«sottoinsieme di dati eFTI»: sottoinsieme di elementi di dati strutturati che corrispondono alle informazioni regolamentari richieste ai sensi di uno specifico atto giuridico dell’Unione o del diritto nazionale di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

6)

«insieme di dati comuni eFTI»: insieme generale di elementi di dati strutturati che corrispondono a tutti i sottoinsiemi di dati eFTI, dove gli elementi di dati comuni ai vari sottoinsiemi di dati eFTI sono inclusi una sola volta;

7)

«elemento di dati»: l’unità di informazione minima avente una definizione unica e caratteristiche tecniche precise, come formato, lunghezza e tipo di carattere;

8)

«trattamento»: operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati ed eseguite sulle eFTI, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione delle eFTI, il raffronto o la combinazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

9)

«registro delle operazioni»: registrazione automatica del trattamento elettronico delle eFTI;

10)

«piattaforma eFTI»: soluzione basata sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) come, ad esempio, un sistema operativo, un ambiente operativo o una banca dati, destinata ad essere utilizzata per il trattamento delle eFTI;

11)

«programmatore di piattaforma eFTI»: persona fisica o giuridica che ha sviluppato o acquisito una piattaforma eFTI con l’intento di trattare informazioni regolamentari relative alla propria attività economica o di immettere tale piattaforma sul mercato;

12)

«servizio eFTI»: servizio che consiste nel trattamento delle eFTI tramite una piattaforma eFTI con il solo impiego della piattaforma o in combinazione con altre soluzioni TIC, tra cui altre piattaforme eFTI;

13)

«prestatore di servizi eFTI»: persona fisica o giuridica che presta un servizio eFTI agli operatori economici interessati sulla base di un contratto;

14)

«operatore economico interessato»: un trasportatore o operatore logistico o ogni altra persona fisica o giuridica responsabile di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni regolamentari conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;

15)

«formato leggibile dall’uomo»: modalità di presentazione dei dati in un formato elettronico che non richiede ulteriori trattamenti dei dati prima del loro utilizzo da parte di una persona fisica;

16)

«formato leggibile da dispositivo automatico»: modalità di presentazione dei dati in un formato elettronico che può essere utilizzato per l’elaborazione automatica da parte di un dispositivo automatico;

17)

«organismo di valutazione della conformità»: organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 accreditato a norma di detto regolamento per effettuare la valutazione della conformità di piattaforme eFTI o di prestatori di servizi eFTI;

18)

«spedizione»: il trasporto di una determinata serie di merci, compresi i rifiuti, tra il primo luogo di ritiro e il luogo di consegna finale ai sensi di un unico contratto di trasporto o di più contratti consecutivi di trasporto, compreso, se del caso, il trasferimento tra diversi modi di trasporto, indipendentemente dalla quantità o dal numero di contenitori, colli o pezzi trasportati.

CAPO II

INFORMAZIONI REGOLAMENTARI MESSE A DISPOSIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO

Articolo 4

Prescrizioni per gli operatori economici interessati

1.   Ai fini dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli operatori economici interessati rispettano le prescrizioni di cui al presente articolo.

2.   Nel caso in cui gli operatori economici interessati mettano a disposizione di un’autorità competente le informazioni regolamentari in formato elettronico, essi si avvalgono di dati trattati su una piattaforma eFTI certificata e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato. Gli operatori economici interessati mettono a disposizione tali informazioni regolamentari in formato leggibile da dispositivo automatico e, su richiesta dell’autorità competente, in formato leggibile dall’uomo.

3.   Le informazioni in formato leggibile da dispositivo automatico sono messe a disposizione tramite una connessione autenticata e protetta alla fonte di dati di una piattaforma eFTI. Gli operatori economici interessati comunicano l’unico collegamento elettronico di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), che permette all’autorità competente di identificare in modo esclusivo le informazioni regolamentari relative alla spedizione.

4.   Le informazioni in formato leggibile dall’uomo richieste dalle autorità competenti sono messe a disposizione direttamente, sullo schermo di un dispositivo elettronico appartenente all’operatore economico interessato.

Articolo 5

Prescrizioni per le autorità competenti

1.   A decorrere da 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo degli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati conformemente all’articolo 4, anche quando tali informazioni regolamentari sono richieste dalle autorità competenti come informazioni supplementari.

2.   Ove gli operatori economici interessati abbiano messo le informazioni regolamentari prescritte a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 a disposizione in formato elettronico conformemente all’articolo 4 del presente regolamento, le autorità competenti interessate accettano tali informazioni regolamentari anche senza che sia necessario il consenso di cui all’articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006.

3.   Ove le informazioni regolamentari prescritte a norma di uno specifico atto giuridico dell’Unione o del diritto nazionale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, comprendano una convalida ufficiale, per esempio un timbro o un certificato, la rispettiva autorità fornisce tale convalida per via elettronica, conformemente alle prescrizioni stabilite dagli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8.

4.   Al fine di rispettare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a consentire a tutte le rispettive autorità competenti l’accesso alle informazioni regolamentari messe a disposizione da parte degli operatori economici interessati conformemente all’articolo 4 e il relativo trattamento. Tali misure si conformano agli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8.

Articolo 6

Informazione commerciale confidenziale

Le autorità competenti, i fornitori di servizi eFTI e gli operatori economici interessati provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni commerciali trattate e scambiate conformemente al presente regolamento e garantiscono che tali informazioni possano essere valutate e trattate solo previa autorizzazione.

Articolo 7

Insieme di dati comuni eFTI e sottoinsiemi di dati eFTI

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 14 per integrare il presente regolamento stabilendo e modificando l’insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, tra cui le specifiche corrispondenti sulla definizione e sulle caratteristiche tecniche per ogni elemento di dati incluso nell’insieme di dati comuni eFTI e nei sottoinsiemi di dati eFTI.

2.   Nell’adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione:

a)

tiene in considerazione le convenzioni internazionali e il pertinente diritto dell’Unione; e

b)

cerca di garantire l’interoperabilità dell’insieme di dati comuni eFTI e dei sottoinsiemi di dati eFTI con i pertinenti modelli di dati accettati a livello internazionale o di Unione, compresi i modelli di dati multimodali.

3.   Il primo di tali atti delegati riguarda tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 ed è adottato entro il 21 febbraio 2023.

Articolo 8

Procedure comuni e norme di accesso

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure comuni e le norme dettagliate, tra cui le specifiche tecniche comuni, per l’accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI, comprese le procedure per il trattamento delle informazioni regolamentari e per la comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati in relazione a tali informazioni.

2.   Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione cerca di migliorare l’efficienza delle procedure amministrative e di ridurre al minimo i costi di conformità sia per gli operatori economici interessati che per le autorità competenti.

3.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione riguarda tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed è adottato entro il 21 febbraio 2023.

CAPO III

PIATTAFORME eFTI E FORNITORI DI SERVIZI eFTI

SEZIONE 1

Prescrizioni per le piattaforme eFTI e i fornitori di servizi eFTI

Articolo 9

Prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI

1.   Le piattaforme eFTI utilizzate per il trattamento delle informazioni regolamentari forniscono funzionalità che assicurino che:

a)

i dati personali possano essere trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679;

b)

i dati commerciali possano essere trattati a norma dell’articolo 6;

c)

le autorità competenti possano accedere ai dati e trattarli conformemente alle specifiche adottate a norma degli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 8;

d)

gli operatori economici interessati possano mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni in conformità all’articolo 4;

e)

possa essere stabilito un unico collegamento elettronico di identificazione tra una spedizione e i relativi elementi di dati, compreso un riferimento strutturato alla piattaforma eFTI su cui sono resi disponibili i dati, ad esempio un identificativo unico di riferimento;

f)

i dati possano essere trattati esclusivamente sulla base di un accesso autorizzato e autenticato;

g)

tutte le attività di trattamento dei dati siano debitamente registrate in registri delle operazioni in modo da consentire, come minimo, l’identificazione di ogni singola operazione di trattamento, della persona fisica o giuridica che ha effettuato l’operazione e della sequenza di operazioni su ogni singolo elemento di dati; se un’operazione comporta la modifica o l’eliminazione di un elemento di dati esistente, l’elemento di dati originale è conservato;

h)

i dati possano essere archiviati e restino accessibili per le autorità competenti conformemente ai pertinenti atti giuridici dell’Unione e al diritto nazionale che stabiliscono le pertinenti prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;

i)

i registri delle operazioni di cui al presente paragrafo, lettera g), siano archiviati e restino accessibili per le autorità competenti, a fini di verifica, per il periodo indicato nei pertinenti atti giuridici dell’Unione e nel diritto nazionale che stabiliscono le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari e, a fini di monitoraggio, per i periodi di cui all’articolo 17;

j)

i dati siano protetti da danneggiamenti e furto;

k)

gli elementi di dati trattati corrispondano all’insieme di dati comuni eFTI e ai sottoinsiemi di dati eFTI stabiliti dagli atti delegati di cui all’articolo 7 e possano essere trattati in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione secondo quanto previsto dai pertinenti atti giuridici dell’Unione e dal diritto nazionale che stabiliscono le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Nell’adottare tali specifiche la Commissione:

a)

cerca di garantire l’interoperabilità delle piattaforme eFTI;

b)

tiene conto delle pertinenti soluzioni e norme tecniche esistenti;

c)

garantisce che tali specifiche restino per quanto possibile neutre sotto il profilo tecnologico.

Il primo di tali atti di esecuzione riguarda tutti gli elementi di cui al presente articolo, paragrafo 1, ed è adottato entro il 21 agosto 2023.

Articolo 10

Prescrizioni per i prestatori di servizi eFTI

1.   I prestatori di servizi eFTI garantiscono che:

a)

i dati siano trattati esclusivamente dagli utenti autorizzati e secondo diritti in materia di trattamento dei dati chiaramente definiti e assegnati nel quadro della piattaforma eFTI, conformemente alle pertinenti prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;

b)

i dati siano archiviati e restino accessibili conformemente agli atti giuridici dell’Unione e al diritto nazionale che stabiliscono le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;

c)

le autorità competenti abbiano accesso immediato alle informazioni regolamentari riguardanti un’operazione di trasporto merci trattate mediante le loro piattaforme eFTI, senza l’addebito di spese o diritti;

d)

i dati siano adeguatamente protetti, tra l’altro, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione riguardante tutti gli elementi di cui al presente articolo, paragrafo 1, è adottato entro il 21 agosto 2023.

SEZIONE 2

Certificazione

Articolo 11

Organismi di valutazione della conformità

1.   Gli organismi di valutazione della conformità sono accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 per la certificazione delle piattaforme eFTI e dei prestatori di servizi eFTI conformemente agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

2.   Ai fini dell’accreditamento, gli organismi di valutazione della conformità rispettano le prescrizioni di cui all’allegato II. Gli organismi nazionali di accreditamento comunicano all’autorità nazionale designata in conformità del presente articolo, paragrafo 3, l’indirizzo del sito web in cui mettono a disposizione del pubblico le informazioni sugli organismi di valutazione della conformità accreditati, compreso un elenco aggiornato di tali organismi.

3.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità che conserva un elenco aggiornato degli organismi di valutazione della conformità accreditati, delle piattaforme eFTI e dei prestatori di servizi eFTI titolari di una certificazione valida sulla base delle informazioni fornite a norma del presente articolo, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 2. Tali autorità nazionali designate mettono tale elenco a disposizione del pubblico su un sito web ufficiale del governo.

4.   Entro il 31 marzo di ogni anno tali autorità nazionali designate comunicano alla Commissione l’elenco di cui al paragrafo 3 insieme all’indirizzo del sito web su cui tale elenco è pubblicamente disponibile. La Commissione pubblica gli indirizzi di tali siti web sul proprio sito web ufficiale.

Articolo 12

Certificazione delle piattaforme eFTI

1.   Su domanda di un programmatore di piattaforma eFTI, un organismo di valutazione della conformità valuta la conformità della piattaforma eFTI alle prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, l’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di conformità per tale piattaforma eFTI. In caso di valutazione negativa, l’organismo di valutazione della conformità fornisce al richiedente una motivazione.

2.   Ogni organismo di valutazione della conformità conserva un elenco aggiornato delle piattaforme eFTI che ha certificato e di cui ha ritirato o sospeso la certificazione. Esso mette tale elenco a disposizione del pubblico sul proprio sito web e comunica l’indirizzo del sito web all’autorità nazionale designata di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

3.   Le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti mediante una piattaforma eFTI certificata sono accompagnate da un marchio di certificazione.

4.   Il programmatore della piattaforma eFTI richiede una rivalutazione della certificazione in caso di revisione delle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 14, per integrare il presente regolamento fissando le norme relative alla certificazione delle piattaforme eFTI e all’impiego del marchio di certificazione, comprese le norme sul rinnovo, sulla sospensione e sul ritiro della certificazione.

Articolo 13

Certificazione dei prestatori di servizi eFTI

1.   Su domanda di un prestatore di servizi eFTI, un organismo di valutazione della conformità valuta la conformità del prestatore di servizi eFTI alle prescrizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, l’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di conformità. In caso di valutazione negativa, l’organismo di valutazione della conformità ne fornisce al richiedente le ragioni.

2.   Ogni organismo di valutazione della conformità conserva un elenco aggiornato dei prestatori di servizi eFTI che ha certificato e di cui ha ritirato o sospeso la certificazione. Esso mette tale elenco a disposizione del pubblico sul suo sito web e comunica l’indirizzo di tale sito web all’autorità nazionale designata di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 14, per integrare il presente regolamento fissando le norme relative alla certificazione dei prestatori di servizi eFTI, comprese le norme sul rinnovo, sulla sospensione e sul ritiro della certificazione.

CAPO IV

DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 7, all’articolo 12, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 agosto 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 7, all’articolo 12, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’articolo 7, dell’articolo 12, paragrafo 5, e dell’articolo 13, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Riesame

1.   Non oltre il 21 febbraio 2029, la Commissione procede alla valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

La Commissione valuta inoltre possibili iniziative al fine, in particolare, di:

a)

stabilire l’obbligo per gli operatori economici di mettere a disposizione delle autorità competenti, conformemente al presente regolamento, informazioni regolamentari in formato elettronico;

b)

stabilire una maggiore interoperabilità e interconnettività tra l’ambiente eFTI e i diversi sistemi e piattaforme TIC utilizzati per la registrazione e il trattamento delle informazioni regolamentari, come previsto in altro diritto dell’Unione in materia di trasporti.

Tali valutazioni riguardano in particolare la modifica del presente regolamento e di altri pertinenti atti giuridici dell’Unione ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie, stabilite all’articolo 17, per la preparazione della relazione di cui al presente articolo, paragrafo 1.

Articolo 17

Monitoraggio

Entro il 21 agosto 2027, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione, sulla base dei registri delle operazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere g) e i), il numero di volte che le autorità competenti hanno consultato o trattato le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati conformemente all’articolo 4.

Tali informazioni sono fornite per ciascuno degli anni del periodo di monitoraggio.

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica dal 21 agosto 2024.

3.   Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 7, l’articolo 8, l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

J. KLOECKNER


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 265.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 7 aprile 2020 (GU C 157 dell’8.5.2020, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo dell’8 luglio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  Consiglio CEE: regolamento n. 11 riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU P 52 del 16.8.1960, pag. 1121).

(12)  Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

(13)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(14)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(15)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(16)  Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).


ALLEGATO I

INFORMAZIONI REGOLAMENTARI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

PARTE A - Informazioni regolamentari, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Elenco degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

1)

regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (1) che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea: allegato, punto 6.3.2.6, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

PARTE B - Diritto nazionale

Si riportano le pertinenti disposizioni di diritto nazionale che prevedono la comunicazione di informazioni in tutto o in parte identiche alle informazioni specificate all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b).

[Stato membro]

1)

Atto giuridico: [disposizione]


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).


ALLEGATO II

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1.   

L’organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale e ha personalità giuridica.

2.   

L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dalla piattaforma eFTI o dal prestatore di servizi della piattaforma eFTI che valuta.

Un organismo appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di una piattaforma eFTI o un prestatore di servizi della piattaforma eFTI che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

3.   

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utente né il responsabile della manutenzione della piattaforma eFTI o del prestatore di servizi della piattaforma eFTI sottoposti alla valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti.

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tale piattaforma eFTI o del prestatore di servizi della piattaforma eFTI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono accreditati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

4.   

Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

5.   

L’organismo di valutazione della conformità è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso attribuiti ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

L’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a)

personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b)

le descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure;

c)

procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità della tecnologia in questione.

L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità.

6.   

Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a)

una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità;

b)

soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento;

d)

la capacità di elaborare certificati di conformità, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

7.   

È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

8.   

Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione di conformità.

9.   

Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma degli articoli 12 e 13 del presente regolamento o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

10.   

Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività normative pertinenti, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato.


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