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Document 32020L0284
Council Directive (EU) 2020/284 of 18 February 2020 amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers
Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento
Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento
ST/14127/2019/INIT
GU L 62 del 2.3.2020, p. 7–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 62/7 |
DIRETTIVA (UE) 2020/284 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2020
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) stabilisce gli obblighi contabili generali dei soggetti passivi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). |
(2) |
La crescita del commercio elettronico («e-commerce») facilita la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri. In tale contesto, per commercio elettronico transfrontaliero si intende una cessione o prestazione per la quale l’IVA è dovuta in uno Stato membro ma il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in un territorio terzo o in un paese terzo. Tuttavia le imprese fraudolente sfruttano le possibilità offerte dal commercio elettronico per ottenere vantaggi di mercato sleali evadendo i loro obblighi in materia di IVA. Ove si applica il principio dell’imposizione nel luogo di destinazione, gli Stati membri di consumo hanno bisogno di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese fraudolente in quanto i consumatori non hanno obblighi contabili. È importante lottare contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcune imprese nel settore del commercio elettronico transfrontaliero. |
(3) |
Per la maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nell’Unione, i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento. Al fine di prestare servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento, oltre all’indicazione della data, dell’importo e dello Stato membro di origine dello stesso, nonché informazioni volte a stabilire se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente. Tale informazione è di particolare importanza nel contesto di un pagamento transfrontaliero, in cui il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro o in un territorio terzo o in un paese terzo. Le autorità fiscali degli Stati membri («autorità fiscali») necessitano tali informazioni per svolgere i loro compiti fondamentali di individuazione delle imprese fraudolente e di controllo dei debiti in materia di IVA. È pertanto necessario che i prestatori di servizi di pagamento mettano tali informazioni a disposizione delle autorità fiscali per aiutarle a individuare e lottare contro le frodi in materia di IVA. |
(4) |
Al fine di lottare contro le frodi in materia di IVA è importante obbligare i prestatori di servizi di pagamento a conservare una documentazione sufficientemente dettagliata e a comunicare determinati pagamenti transfrontalieri definiti come tali in ragione della localizzazione del pagatore e della localizzazione del beneficiario. È pertanto necessario definire i concetti di localizzazione del pagatore e di localizzazione del beneficiario, nonché i mezzi per l’individuazione di tali localizzazioni. La localizzazione del pagatore e del beneficiario dovrebbe far scattare gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione unicamente per i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell’Unione e tali obblighi dovrebbero far salve le norme di cui alla direttiva 2006/112/CE e al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (4) per quanto riguarda il luogo delle operazioni imponibili. |
(5) |
Sulla base delle informazioni già in loro possesso, i prestatori di servizi di pagamento sono in grado di individuare la localizzazione del pagatore e del beneficiario in relazione ai servizi di pagamento che prestano, utilizzando un identificativo di un conto di pagamento del pagatore o del beneficiario o qualunque altro identificativo che individui senza ambiguità, e fornisca la localizzazione, del pagatore o del beneficiario. Qualora tali identificativi non siano disponibili, la localizzazione del pagatore o del beneficiario dovrebbe essere determinata mediante un codice identificativo d’azienda del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario nei casi in cui i fondi siano trasferiti a un beneficiario senza che sia creato un conto di pagamento a nome del pagatore, qualora i fondi non siano accreditati su un conto di pagamento del beneficiario o qualora non esista un altro identificativo del pagatore o del beneficiario. |
(6) |
A norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è importante che l’obbligo di un prestatore di servizi di pagamento di conservare e fornire le informazioni relative a un pagamento transfrontaliero sia proporzionato e limitato a quanto è necessario affinché gli Stati membri possano lottare contro la frode in materia di IVA. Inoltre le uniche informazioni relative al pagatore che dovrebbero essere conservate riguardano la sua localizzazione. Per quanto riguarda le informazioni relative al beneficiario e al pagamento stesso, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a conservare e a comunicare alle autorità fiscali unicamente le informazioni necessarie a queste ultime per individuare eventuali autori di frodi ed effettuare controlli fiscali. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare la documentazione relativa unicamente a tali pagamenti transfrontalieri che con ogni probabilità indicano attività economiche. L’introduzione di un massimale sulla base del numero di pagamenti ricevuti da un beneficiario nel corso di un trimestre civile offrirebbe un’indicazione del fatto che tali pagamenti sono stati ricevuti nell’ambito di un’attività economica, il che escluderebbe i pagamenti a fini non commerciali. Il raggiungimento di tale massimale farebbe scattare per il prestatore di servizi di pagamento gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione. |
(7) |
È possibile che vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario. Tale pagamento unico può dare luogo a diversi trasferimenti di fondi tra i vari prestatori di servizi di pagamento. È necessario che tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti in un determinato pagamento — a meno che non siano soggetti a una specifica esclusione — abbiano l’obbligo di conservazione della documentazione e di comunicazione. La documentazione e le comunicazioni in questione dovrebbero contenere dati concernenti il pagamento da parte del pagatore iniziale al beneficiario finale e non i trasferimenti intermedi di fondi tra i prestatori di servizi di pagamento. |
(8) |
Gli obblighi di conservazione e di comunicazione dovrebbe sorgere non solo qualora un prestatore di servizi di pagamento trasferisca fondi o emetta strumenti di pagamento per il pagatore, ma anche quando un prestatore di servizi di pagamento riceva fondi o espleti attività di convenzionamento delle operazioni di pagamento per conto del beneficiario. |
(9) |
Gli obblighi previsti dalla presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai prestatori di servizi di pagamento che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Pertanto, quando i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario non sono localizzati in uno Stato membro, sono i prestatori di servizi di pagamento del pagatore che dovrebbero essere soggetti agli obblighi di conservazione e di comunicazione sul pagamento transfrontaliero. Per contro, affinché gli obblighi di conservazione e di comunicazione siano proporzionati, qualora i prestatori di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario siano localizzati in uno Stato membro, solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbero conservare la documentazione. Ai fini degli obblighi di conservazione e di comunicazione, un prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere considerato localizzato in uno Stato membro quando il suo codice identificativo d’azienda (BIC) o identificativo d’azienda unico si riferisca a tale Stato membro. |
(10) |
Considerato l’ingente volume di informazioni e la sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti transfrontalieri per un periodo di tre anni civili al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi in materia di IVA e nell’individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo offre agli Stati membri tempo sufficiente per eseguire controlli efficaci e indagare su sospette frodi a danno dell’IVA o per individuare le frodi in materia di IVA. |
(11) |
Le informazioni che devono essere conservate dai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere raccolte e scambiate dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (7) che stabilisce le norme relative alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni per lottare contro la frode in materia di IVA. |
(12) |
Le frodi in materia di IVA rappresentano un problema comune per tutti gli Stati membri, ma i singoli Stati membri non dispongono delle informazioni necessarie a garantire che le norme sull’IVA nel commercio elettronico transfrontaliero siano applicate correttamente o a lottare contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico transfrontaliero. Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia la lotta contro la frode in materia di IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri in presenza di un elemento transfrontaliero e in considerazione della necessità di ottenere informazioni dagli altri Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(13) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative ai pagamenti conservate e fornite in conformità della presente direttiva devono essere trattate unicamente da esperti antifrode delle autorità fiscali entro i limiti di quanto è proporzionato e necessario per conseguire l’obiettivo della presente direttiva, ossia la lotta contro la frode in materia di IVA. La presente direttiva rispetta anche le norme di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(14) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 14 marzo 2019 (9). |
(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Al capo 4 del titolo XI della direttiva 2006/112/CE è inserita la sezione seguente:
«
Articolo 243 bis
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
1) |
“prestatore di servizi di pagamento”: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o una persona fisica o giuridica che beneficia di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 di tale direttiva; |
2) |
“servizio di pagamento”: una delle attività commerciali di cui all’allegato I, punti da 3 a 6, della direttiva (UE) 2015/2366; |
3) |
“pagamento”: fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366, una operazione di pagamento quale definita all’articolo 4, punto 5, di tale direttiva o una rimessa di denaro quale definita all’articolo 4, punto 22, di tale direttiva; |
4) |
“pagatore”: un pagatore quale definito all’articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366; |
5) |
“beneficiario”: un beneficiario quale definito all’articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366; |
6) |
“Stato membro di origine”: lo Stato membro di origine definito all’articolo 4, punto 1, della direttiva (UE) 2015/2366; |
7) |
“Stato membro ospitante”: lo Stato membro ospitante definito all’articolo 4, punto 2, della direttiva (UE) 2015/2366; |
8) |
“conto di pagamento”: un conto di pagamento quale definito all’articolo 4, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366; |
9) |
“IBAN”: l’IBAN quale definito all’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); |
10) |
“BIC”: il BIC quale definito all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 260/2012. |
Articolo 243 ter
1. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che, in conformità delle disposizioni del titolo V, si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA.
L’obbligo di cui al primo comma si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.
2. L’obbligo cui sono soggetti i prestatori di servizi di pagamento ai sensi del paragrafo 1 si applica quando, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.
Il numero dei pagamenti transfrontalieri di cui al primo comma del presente paragrafo sono calcolati in relazione ai servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo di cui all’articolo 243 quater, paragrafo 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento disponga di informazioni indicanti che il beneficiario possiede più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.
3. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai servizi di pagamento forniti dai prestatori di servizi di pagamento del pagatore rispetto a qualsiasi pagamento ove almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in uno Stato membro, come indicato dal BIC del prestatore di servizi di pagamento o da qualsiasi altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento e la sua localizzazione. Ciononostante, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include tali servizi di pagamento nel calcolo di cui al paragrafo 2.
4. Quando l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 è applicabile, la documentazione:
a) |
è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento; |
b) |
è messa a disposizione, in conformità dell’articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010, dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento o degli Stati membri ospitanti se il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine. |
Articolo 243 quater
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma e fatte salve le disposizioni del titolo V, la localizzazione del pagatore è considerata essere nello Stato membro corrispondente:
a) |
all’IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo, |
b) |
al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione. |
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma, la localizzazione del beneficiario è considerata essere nello Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo corrispondente:
a) |
all’IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo, |
b) |
al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione. |
Articolo 243 quinquies
1. La documentazione che i prestatori di servizi di pagamento devono conservare ai sensi dell’articolo 243 ter contiene le informazioni seguenti:
a) |
il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; |
b) |
il nome o la denominazione commerciale del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; |
c) |
se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario; |
d) |
l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione; |
e) |
il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento; |
f) |
se disponibile, l’indirizzo del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; |
g) |
i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 243 ter, paragrafo 1; |
h) |
i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti individuati come relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g). |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:
a) |
la data e l’ora del pagamento o del rimborso di pagamento; |
b) |
l’importo e la valuta del pagamento o del rimborso di pagamento; |
c) |
lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, secondo il caso, e le informazioni utilizzate per determinare l’origine o la destinazione del pagamento o del rimborso di pagamento in conformità dell’articolo 243 quater; |
d) |
ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento; |
e) |
se del caso, l’indicazione che il pagamento è disposto nei locali dell’esercente.». |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
Z. MARIĆ
(1) Parere del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 240 del 16.7.2019, pag. 33.
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(6) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(7) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).