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Document 32019R1012

Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/1847

GU L 165 del 21.6.2019, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1012/oj

21.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1012 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 3, e l'articolo 64, paragrafi 2 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce tra l'altro il quadro per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi intesi a verificare il rispetto della legislazione dell'Unione, al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante, il benessere degli animali e, relativamente agli organismi geneticamente modificati (OGM) e ai prodotti fitosanitari, anche l'ambiente. Il regolamento prevede che siano effettuati controlli ufficiali su determinate partite di animali e merci presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione. A tal fine, gli Stati membri devono designare posti di controllo frontalieri.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che gli Stati membri inviino una notifica alla Commissione prima della designazione di un posto di controllo frontaliero, in modo che la Commissione possa verificare, e se necessario eseguire controlli intesi a verificare, che il posto di controllo frontaliero sia conforme ai requisiti minimi per la designazione previsti dal regolamento stesso. Il regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire determinate norme dettagliate su tali requisiti minimi. Tali norme dettagliate sono state stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (2) (di seguito collettivamente denominati «i requisiti minimi». Il regolamento (UE) 2017/625 prevede inoltre che gli Stati membri debbano revocare la designazione di un posto di controllo frontaliero qualora cessi di conformarsi ai requisiti per la designazione per tutte le categorie di animali e merci comprese nella designazione, o per alcune di esse.

(3)

Tuttavia, qualora la revoca della designazione sia parziale in quanto riguarda una categoria specifica di animali o una categoria specifica di merci, o tutte le categorie di animali o tutte le categorie di merci se il posto di controllo frontaliero era designato per categorie di animali e merci, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare nuovamente il posto di controllo frontaliero per le categorie di animali o merci per le quali la designazione è revocata, senza essere tenuti a dare alla Commissione innanzitutto l'opportunità di eseguire controlli intesi a verificare la conformità ai requisiti minimi. In tali casi, per far fronte alla non conformità non dovrebbero essere intraprese azioni tanto ampie quanto quelle necessarie per designare un posto di controllo frontaliero per la prima volta. È pertanto opportuno stabilire norme in base alle quali gli Stati membri possono designare nuovamente il posto di controllo frontaliero per tali categorie di animali o merci, senza essere tenuti a dare alla Commissione innanzitutto l'opportunità di eseguire i controlli intesi a verificare la conformità ai requisiti minimi.

(4)

Per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione approfondita delle misure adottate dallo Stato membro per far fronte alla non conformità che ha determinato la revoca parziale della designazione, è opportuno che gli Stati membri notifichino tali misure alla Commissione. Essi dovrebbero procedere alla nuova designazione solo se la Commissione ritiene che le misure adottate sono sufficienti per rimediare alla non conformità.

(5)

La deroga alle norme del regolamento (UE) 2017/625 riguardanti la designazione dei posti di controllo frontalieri dovrebbe applicarsi solo se la nuova designazione avviene entro due anni dalla data della revoca parziale della designazione. Se la nuova designazione avviene più di due anni dopo la data della revoca parziale, per valutare le modifiche intervenute ai posti di controllo frontalieri la Commissione dovrebbe mantenere la possibilità di eseguire controlli intesi a verificare che il posto di controllo frontaliero sia conforme ai requisiti minimi.

(6)

In alcuni casi il regolamento (UE) 2017/625 consente di eseguire controlli ufficiali in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri e stabilisce che tali punti di controllo debbano conformarsi ai requisiti minimi e ai requisiti per la designazione e la revoca della designazione dei posti di controllo frontalieri. È pertanto opportuno che le norme del presente regolamento relative alla nuova designazione dei posti di controllo frontalieri si applichino anche ai punti di controllo.

(7)

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che i posti di controllo frontalieri siano situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione. Tuttavia, per consentire un'organizzazione e un'esecuzione efficienti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, è opportuno stabilire norme che precisino i casi di specifici vincoli geografici e le condizioni alle quali i posti di controllo frontalieri possono essere situati a una distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione. I vincoli geografici dovrebbero essere quelli derivanti dalle caratteristiche naturali e paesaggistiche del punto di entrata, mentre la distanza dal punto di entrata non dovrebbe eccedere quanto strettamente necessario per superare le difficoltà causate dai vincoli geografici. Tale distanza non dovrebbe inoltre comportare un rischio per la salute delle persone, degli animali e delle piante, per il benessere degli animali e per l'ambiente. Tra i vincoli geografici specifici dovrebbero rientrare quelli che possono causare importanti vincoli di trasporto, ad esempio i passi ad altitudine elevata con strade non idonee allo spostamento di animali e merci o che causano ritardi significativi al loro spostamento.

(8)

I posti di controllo frontalieri per le importazioni di partite di tronchi non trattati e legno segato e tagliato spesso operano in condizioni soggette a vincoli geografici dovuti alla lunghezza delle coste o alla lunghezza delle frontiere di alcuni Stati membri. A causa di tali vincoli geografici, i suddetti posti di controllo sono in genere operativi solo al momento dell'esecuzione dei controlli ufficiali. Ai fini della designazione è pertanto opportuno prevedere determinate deroghe ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. Per garantire l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali è tuttavia opportuno che sia rispettata la conformità a specifiche condizioni durante l'esecuzione di tali controlli e attività da parte di un'unità mobile di controllo ufficiale dell'autorità competente del posto di controllo frontaliero. L'unità mobile di controllo ufficiale dovrebbe in particolare essere in grado di fornire personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato e avere accesso all'attrezzatura necessaria al momento dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali.

(9)

Le norme che devono essere stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 2, e dell'articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625 sono strettamente collegate tra loro in quanto riguardano deroghe o esenzioni da determinati requisiti applicabili ai posti di controllo frontalieri. Al fine di agevolare l'applicazione corretta e globale di tali norme, che dovrebbero inoltre applicarsi a decorrere dalla stessa data, è opportuno stabilirle in un unico atto.

(10)

Poiché le specifiche deleghe di potere conferite alla Commissione dal regolamento (UE) 2017/625 iniziano ad applicarsi a decorrere dal 14 dicembre 2019, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

OGGETTO

Il presente regolamento fissa regole concernenti:

a)

la nuova designazione di un posto di controllo frontaliero o di un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero nei casi in cui la designazione è stata parzialmente revocata;

b)

i posti di controllo frontalieri situati ad una distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione a causa di specifici vincoli geografici;

c)

la designazione di posti di controllo frontalieri per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato per tenere conto di specifici vincoli geografici.

Articolo 2

Nuova designazione di un posto di controllo frontaliero o di un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero in seguito alla revoca parziale della sua designazione

1.   In deroga all'articolo 59, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2017/625, se uno Stato membro ha revocato la designazione di un posto di controllo frontaliero o di un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento per determinate categorie di animali o merci a causa della non conformità ai requisiti minimi di cui all'articolo 64, paragrafo 3, di tale regolamento o alle norme dettagliate sui requisiti minimi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, lo Stato membro può designare nuovamente tale posto di controllo frontaliero o tale punto di controllo (di seguito «la nuova designazione») in conformità ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.   Prima della nuova designazione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che ha adottato per rimediare alla non conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1.

3.   Entro un periodo di un mese dalla data di ricevimento della notifica, la Commissione valuta se le misure adottate sono sufficienti a garantire la conformità ai requisiti minimi e, entro tale periodo, informa lo Stato membro dell'esito della sua valutazione.

4.   Lo Stato membro procede alla nuova designazione solo se è stato informato dalla Commissione, in conformità al paragrafo 3, che le misure adottate dallo Stato membro sono sufficienti a garantire la conformità ai requisiti minimi.

5.   La nuova designazione in conformità al paragrafo 4 può avvenire solo entro un periodo di due anni a decorrere dalla data della revoca parziale della designazione di cui al paragrafo 1.

Dopo tale periodo di due anni la nuova designazione può avvenire solo in conformità all'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3

Posti di controllo frontalieri situati ad una distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione

1.   In deroga all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, i posti di controllo frontalieri possono essere situati ad una distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione, a condizione che:

a)

ciò sia reso necessario da specifici vincoli geografici in conformità al paragrafo 2 e

b)

le condizioni di cui al paragrafo 3 siano soddisfatte.

2.   I vincoli geografici di cui al paragrafo 1 devono essere tali da impedire o limitare l'efficiente esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Tali vincoli geografici consistono in uno o più dei seguenti elementi:

a)

punti di entrata con una configurazione geografica che impone notevoli limitazioni al sistema di trasporto;

b)

punti di entrata soggetti a inondazioni ricorrenti in alcuni periodi dell'anno;

c)

banchine marittime circondate da scogliere;

d)

strade frontaliere che attraversano un passo ad altitudine elevata;

e)

trasporto ferroviario di animali e merci per cui sia necessario situare il posto di controllo frontaliero alla prima stazione designata; o

f)

punti di entrata sprovvisti di terreno idoneo a consentire la collocazione nelle loro immediate vicinanze del posto di controllo frontaliero e delle relative strutture.

3.   Qualora uno Stato membro decida di designare uno o più posti di controllo frontalieri di cui al paragrafo 1, la designazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)

la distanza del posto di controllo frontaliero dal punto di entrata nell'Unione è commisurata alla necessità di superare i vincoli geografici e non va oltre tale necessità; e

b)

il posto di controllo frontaliero e il punto di entrata sono di competenza della stessa autorità doganale, così che le partite possano circolare dal punto di entrata ai posti di controllo frontalieri senza movimentazione e assoggettamento delle stesse a una procedura doganale.

4.   Il posto di controllo frontaliero deve essere situato a una distanza sufficiente dagli stabilimenti o dai luoghi in cui sono tenuti animali o coltivati vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti esposti al contagio da parte di agenti patogeni o organismi nocivi.

Articolo 4

Esenzioni per i posti di controllo frontalieri per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato

1.   L'esenzione di cui al paragrafo 2 si applica ai posti di controllo frontalieri che, a causa della lunghezza delle coste o della lunghezza delle frontiere dello Stato membro interessato, operano solo al momento dell'esecuzione dei controlli sulle partite di tronchi non trattati e legno segato e tagliato («i posti di controllo frontalieri interessati»).

2.   Gli Stati membri possono designare i posti di controllo frontalieri interessati ed esonerarli dagli obblighi di cui all'articolo 64, paragrafo 3, lettere a), c) e f), del regolamento (UE) 2017/625, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

sono in vigore disposizioni atte a impedire, in qualsiasi momento, l'ingresso non rilevato nell'Unione di partite di tronchi non trattati e legno segato e tagliato;

b)

il posto di controllo frontaliero interessato ha accesso a personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato nella forma di un'unità mobile di controllo ufficiale delle autorità competenti, in grado di raggiungere il posto di controllo frontaliero interessato prima dell'arrivo delle partite per eseguire i controlli ufficiali sui tronchi non trattati e sul legno segato e tagliato;

c)

l'unità mobile di controllo ufficiale delle autorità competenti fornisce o ha accesso immediato a:

i)

le attrezzature, i locali e le altre strutture di cui all'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625; e

ii)

la tecnologia e le attrezzature informatiche di cui all'articolo 64, paragrafo 3, lettera f), di tale regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (Cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale).


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