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Documento 32019R0002

Regolamento (UE) 2019/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

PE/61/2018/REV/1

GU L 11 del 14.1.2019, p. 1/2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Vigente

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2/oj

14.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/2 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) comprende disposizioni che autorizzano i contratti di leasing, in particolare di wet lease, di aeromobili immatricolati in paesi terzi.

(2)

Tali contratti sono consentiti in circostanze eccezionali, come nel caso di una mancanza di aeromobili adeguati sul mercato dell'Unione. Essi dovrebbero essere strettamente limitati nel tempo e dovrebbero rispettare norme di sicurezza equivalenti a quelle di cui al diritto dell'Unione e nazionale.

(3)

L'accordo sui trasporti aerei (4) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (ATA) è stato sottoscritto il 25 aprile 2007 ed è stato successivamente modificato dal protocollo del 24 giugno 2010. L'accordo ATA rispecchia l'impegno delle parti a perseguire l'obiettivo condiviso di continuare a rimuovere gli ostacoli all'accesso al mercato al fine di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico.

(4)

L'accordo ATA prevede un regime aperto di wet lease tra le parti. Le pertinenti disposizioni contenute nell'articolo 10 dell'accordo ATA consentono contratti di wet lease per il trasporto aereo internazionale, a condizione che tutte le parti di tali contratti dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari di norma applicate dalle parti dell'accordo ATA.

(5)

Gli sviluppi in materia e le passate discussioni del comitato misto istituito dall'accordo ATA hanno dimostrato che le parti dell'accordo ATA trarrebbero beneficio da un accordo specifico in tema di wet lease, il quale apporterebbe una maggiore precisione alle pertinenti disposizioni dell'accordo ATA.

(6)

Visto che tale accordo di wet lease comporterebbe la flessibilità dei limiti temporali attualmente esistenti, esso si ripercuoterebbe sul regolamento (CE) n. 1008/2008 che prevede limiti temporali nei casi di sottoscrizione da parte di vettori dell'Unione di contratti di wet lease con vettori di paesi terzi.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 deve pertanto essere modificato per permettere la flessibilità dei limiti temporali nei contratti di wet lease concordati negli accordi internazionali conclusi dall'Unione con paesi terzi.

(8)

Tenendo conto del fatto che la Commissione sta attualmente rivedendo il regolamento (CE) n. 1008/2008, comprese le sue disposizioni in materia di wet lease e il loro possibile impatto sui lavoratori e i consumatori, e che la revisione della Commissione potrebbe condurre a una revisione generale del regolamento (CE) n. 1008/2008, il presente regolamento si limita all'allineamento del regolamento(CE) n. 1008/2008 con gli obblighi internazionali pertinenti. Il contratto internazionale di wet lease dovrebbe prevedere diritti e obblighi reciproci per le due parti e basarsi sull'accordo sui trasporti aerei in vigore.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1008/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«salvo diverse disposizioni contenute in un accordo internazionale di wet lease sottoscritto dall'Unione, basato su un accordo sui trasporti aerei di cui è parte l'Unione e sottoscritto prima del 1o gennaio 2008, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 126.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 dicembre 2018.

(3)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(4)  GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.


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