EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0670

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione, del 30 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/2487

GU L 113 del 3.5.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/670/oj

3.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/670 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

I periodi di approvazione delle sostanze haloxyfop-P e napropamide scadranno il 31 dicembre 2020.

(3)

I periodi di approvazione delle sostanze bromuconazolo e buprofezin scadranno il 31 gennaio 2021.

(4)

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive incluse nel presente regolamento sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3). È tuttavia probabile che, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione di tali sostanze scada prima che sia stata adottata una decisione sul rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i periodi di approvazione in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

In considerazione del tempo e delle risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive le cui approvazioni scadono tra il 2019 e il 2021, la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (4) ha stabilito un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili fissando priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(6)

Dato che le sostanze attive incluse nel presente regolamento non rientrano nelle categorie considerate prioritarie nella decisione di esecuzione C(2016)6104, il loro periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con un anticipo di almeno trenta mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni il periodo di approvazione della sostanza attiva buprofezin e di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, haloxyfop-P e napropamide.

(7)

Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non viene presentato alcun fascicolo supplementare a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno trenta mesi sulla rispettiva data di scadenza prevista nell'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.

(8)

Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, essa fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, secondo le circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).


ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 309 «Haloxyfop-P», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 dicembre 2023»;

2)

alla riga 310 «Napropamide», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 dicembre 2023»;

3)

alla riga 318 «Bromuconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 gennaio 2024»;

4)

alla riga 320 «Buprofezin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 gennaio 2023».


Top