EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0121

Regolamento (UE) 2018/121 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (Testo rilevante ai fini del SEE. )

GU L 22 del 26.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; abrog. impl. da 32021R2085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/121/oj

26.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/121 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio (3) ha istituito l'impresa comune Bioindustrie («Impresa comune Bioindustrie»).

(2)

L'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 560/2014 («lo statuto»), stabilisce che il contributo finanziario dei membri dell'IC Bioindustrie diversi dall'Unione a copertura dei costi operativi è pari ad almeno 182 500 000 EUR per il periodo di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 560/2014, vale a dire dalla creazione dell'impresa comune Bioindustrie fino al 31 dicembre 2024.

(3)

Il Bio-based Industries Consortium Aisbl (consorzio bioindustriale – «consorzio BIC»), che è un membro dell'impresa comune Bioindustrie diverso dall'Unione, è sempre disposto a sostenere i costi operativi dell'impresa comune Bioindustrie per l'importo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto. Ha tuttavia proposto un modo alternativo di finanziamento mediante contributi finanziari da parte delle sue entità costitutive a livello di azioni indirette.

(4)

L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie di svolgere attività attraverso la collaborazione dei soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e tecnologia e le università, può essere conseguito solo consentendo al consorzio Bioindustrie e alle sue entità costitutive di apportare il contributo finanziario non solo mediante pagamenti all'impresa comune Bioindustrie ma anche sotto forma di contributi finanziari alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie.

(5)

È pertanto necessario modificare lo statuto al fine di consentire al consorzio Bioindustrie e alle sue entità costitutive di versare il contributo finanziario per l'intero importo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto, permettendo che questi contributi siano effettuati non solo sotto forma di pagamenti all'impresa comune Bioindustrie ma anche sotto forma di contributi finanziari alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie e che sia comunicato all'impresa comune Bioindustrie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 12 dello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, riportato nell'allegato del regolamento (UE) n. 560/2014, è così modificato:

1)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i contributi finanziari da parte dei membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costitutive;»;

2)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I contributi finanziari da parte dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità costitutive ai costi operativi di cui al paragrafo 3, lettera b), ammontano ad almeno 182 500 000 EUR per il periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Questi contributi finanziari sono versati sotto forma di pagamenti all'impresa comune Bioindustrie o di contributi finanziari alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)  Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 130).


Top