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Document 32018D0201

Decisione (UE) 2018/201 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, riguardo all'adozione del proprio regolamento interno

GU L 38 del 10.2.2018, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/201/oj

10.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/13


DECISIONE (UE) 2018/201 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, riguardo all'adozione del proprio regolamento interno

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2014/242/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (2) («accordo») è entrato in vigore il 1o settembre 2014.

(2)

L'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto per la gestione dell'accordo («comitato misto»). Il comitato misto ha, tra l'altro, il compito di controllare l'applicazione dell'accordo.

(3)

L'accordo stabilisce che il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.

(4)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); ilRegno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian riguardoall'adozione del proprio regolamento interno, è basata sul progetto di decisione del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)  GU L 128 del 30.4.2014, pag. 47.

(2)  GU L 128 del 30.4.2014, pag. 49.

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO MISTO DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI ISTITUITO DALL'ACCORDO SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN

del …

riguardo all'adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO,

visto l'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian («accordo»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presidenza

Il comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti («comitato misto») è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica dell'Azerbaigian.

Articolo 2

Compiti del comitato misto

1.   In conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione dell'accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte all'accordo;

c)

dirime eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dell'accordo.

2.   Il comitato misto può concordare raccomandazioni contenenti linee direttive o buone prassi che aiutino ad applicare l'accordo.

Articolo 3

Riunioni

1.   Il comitato misto si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta delle parti.

2.   Salvo diversamente concordato, le parti ospitano a turno le riunioni.

3.   Le riunioni del comitato misto sono convocate dai copresidenti.

4.   I copresidenti stabiliscono la data della riunione e si scambiano i documenti necessari con il dovuto anticipo per assicurare un'adeguata preparazione, 30 giorni prima della riunione.

5.   La parte che ospita la riunione prende i necessari accordi per quanto riguarda gli aspetti logistici.

Articolo 4

Delegazioni

Le parti si notificano la composizione prevista delle rispettive delegazioni, almeno sette giorni prima della riunione.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Almeno 14 giorni prima di ciascuna riunione i copresidenti redigono un ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali uno dei copresidenti ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 14 giorni prima della riunione.

2.   Ciascuna parte può aggiungere dei punti all'ordine del giorno provvisorio in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo dell'altra parte. Le richieste di aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto e sono accolte nella misura del possibile.

3.   All'inizio di ciascuna riunione i copresidenti adottano l'ordine del giorno definitivo. Un punto non previsto nell'ordine del giorno provvisorio può esservi iscritto con l'assenso delle parti ed è trattato nella misura del possibile.

Articolo 6

Verbali della riunione

1.   Il copresidente della parte che ospita la riunione prepara appena possibile un progetto di verbale.

2.   Il verbale indica di norma per ciascun punto all'ordine del giorno:

a)

la documentazione fornita al comitato misto,

b)

le dichiarazioni che le parti hanno chiesto di mettere a verbale e

c)

le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate per ciascun punto.

3.   Il verbale riporta i nomi dei singoli componenti delle delegazioni partecipanti, con l'indicazione del ministero, dell'organismo o dell'istituzione che ognuno di essi rappresenta.

4.   Il verbale è approvato dal comitato misto nella riunione successiva a quella cui si riferisce.

Articolo 7

Decisioni e raccomandazioni del comitato misto

1.   Le decisioni del comitato misto sono adottate con l'accordo di entrambe le parti.

2.   Ogni decisione del comitato reca il titolo «decisione», seguito da un numero progressivo e da una descrizione dell'oggetto. È indicata inoltre la data dell'entrata in vigore. Le decisioni sono firmate dai rappresentanti del comitato misto abilitati a deliberare a nome delle parti. Le decisioni sono redatte in duplice esemplare, ciascuna copia facente ugualmente fede.

3.   Mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle raccomandazioni del comitato misto.

Articolo 8

Spese

1.   Ciascuna parte è responsabile delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del comitato misto, comprese le spese di personale, viaggio e soggiorno e le spese postali o di telecomunicazioni.

2.   Le altre spese connesse all'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte che ospita la riunione, salvo decisione contraria adottata dalle parti.

Articolo 9

Procedure amministrative

1.   Salvo diversa decisione del comitato misto, le sue riunioni non sono aperte al pubblico.

2.   I verbali e gli altri documenti del comitato misto sono riservati.

3.   Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati partecipanti diversi dai funzionari delle parti e degli Stati membri, che sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza.

4.   Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato circa i risultati delle riunioni del comitato misto.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per l'Unione europea

Per la Repubblica dell'Azerbaigian


DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN ALLEGATA AL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI ISTITUITO DALL'ACCORDO SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN

Per garantire un'applicazione costante, armonizzata e corretta dell'accordo, gli Stati membri dell'Unione, la Commissione europea e Repubblica dell'Azerbaigian prendono contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti, al fine di trattare le questioni urgenti. Su tali questioni e contatti informali si riferisce in occasione della successiva riunione del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti.


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