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Document 32018D0136

Decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione, del 25 gennaio 2018, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica e che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini [notificata con il numero C(2018) 299] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/0299

GU L 24 del 27.1.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/136/oj

27.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/136 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2018

che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica e che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini

[notificata con il numero C(2018) 299]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (2), in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/119/CEE stabilisce le misure di lotta generali dell'Unione da applicare nell'eventualità dell'insorgenza, tra l'altro, della malattia vescicolare dei suini. L'allegato II, punto 6, della direttiva 92/119/CEE indica il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini, designato per espletare funzioni e compiti di cui al suo allegato III.

(2)

La direttiva 2003/85/CE stabilisce le misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dell'afta epizootica. La direttiva 2003/85/CE prevede, tra l'altro, che sia designato un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica per espletare le funzioni e i compiti di cui al suo allegato XVI. Successivamente, la decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione (3) ha designato il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica.

(3)

A seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, il laboratorio indicato nell'allegato II della direttiva 92/119/CEE come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini e successivamente designato dalla decisione di esecuzione 2012/767/UE come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica dovrà cessare le funzioni di laboratorio di riferimento dell'Unione europea per queste due malattie.

(4)

La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha pubblicato un bando per la selezione e la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica, tenendo conto dei criteri di competenza tecnica e scientifica del laboratorio e delle competenze del personale.

(5)

Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto è il consorzio ANSES & CODA-CERVA istituito dal Laboratorio per la sanità animale dell'Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES), Maisons-Alfort, Francia, e dal Centro di ricerca veterinario e agrochimico (CODA-CERVA), Uccle, Belgio.

(6)

Al fine di evitare interruzioni delle attività del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica e di lasciare al nuovo laboratorio di riferimento dell'Unione europea tempo sufficiente per essere pienamente operativo, è opportuno che le misure di cui alla presente decisione si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2019.

(7)

Nel suo parere scientifico sulla malattia vescicolare dei suini e sulla stomatite vescicolare (4), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la malattia vescicolare dei suini non ha più potenziale epidemico e può essere rapidamente diagnosticata mediante prove di laboratorio. Inoltre la situazione epidemiologica relativa alla malattia vescicolare dei suini nell'Unione europea è notevolmente migliorata e gli ultimi casi sono stati individuati solo attraverso prove di laboratorio su campioni provenienti da una piccola regione di un unico Stato membro. Dal 2014 la malattia vescicolare dei suini non figura più nell'elenco delle malattie soggette a denuncia secondo l'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (5).

(8)

Anche se le direttive 92/119/CEE e 2003/85/CE saranno abrogate a decorrere dal 21 aprile 2021 a norma dell'articolo 270 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'afta epizootica figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento e la malattia vescicolare dei suini nell'allegato II dello stesso. Conformemente all'articolo 275 di tale regolamento, l'elenco delle malattie di cui all'allegato II è aggiornato entro il 20 aprile 2019 al più tardi. Alla luce delle suddette motivazioni scientifiche e tecniche, la malattia vescicolare dei suini non soddisfa i criteri per figurare nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.

(9)

Inoltre la malattia vescicolare dei suini e altre malattie vescicolari sono incluse tra alcune delle funzioni e dei compiti stabiliti per il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica nell'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE, in particolare per quanto riguarda la capacità dei laboratori nazionali di riferimento e del laboratorio di riferimento dell'Unione europea di eseguire la diagnosi differenziale dell'afta epizootica. Tutti gli elementi di cui sopra consentono di non procedere più la designazione di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini.

(10)

Il riferimento al laboratorio indicato nell'allegato II della direttiva 92/119/CEE dovrebbe essere soppresso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 92/119/CEE.

(11)

A fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2012/767/UE a decorrere dal 1o gennaio 2019, data in cui il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica appena designato assumerà funzioni e compiti.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il consorzio ANSES & CODA-CERVA istituito dal Laboratorio per la sanità animale dell'Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES), Maisons-Alfort, Francia, e dal Centro di ricerca veterinario e agrochimico (CODA-CERVA), Uccle, Belgio è designato come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica a tempo indeterminato.

Articolo 2

All'allegato II della direttiva 92/119/CEE, il punto 6 è soppresso.

Articolo 3

La decisione di esecuzione 2012/767/UE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2019.

I riferimenti alla decisione di esecuzione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2019.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(2)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, che designa un laboratorio UE di riferimento per l'afta epizootica e abroga la decisione 2006/393/CE (GU L 337 dell'11.12.2012, pag. 54).

(4)  Gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell'EFSA (AHAW); Scientific Opinion on Swine Vesicular Disease and Vesicular Stomatitis (Parere scientifico sulla malattia vescicolare dei suini e sulla stomatite vescicolare). The EFSA Journal 2012; 10(4):2631. 97 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2012.2631.

(5)  Risoluzione n. 31 sulle modifiche apportate al Codice sanitario degli animali terrestri dell'OIE, adottata durante l'82a sessione generale dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), 25-30 maggio 2014, Parigi, Francia.

(6)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).


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