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Document 32017Y1215(01)
Recommendation of the European Systemic Risk Board of 20 October 2017 amending Recommendation ESRB/2015/2 on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures (ESRB/2017/4)
Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2017/4)
Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2017/4)
GU C 431 del 15.12.2017, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 431/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
del 20 ottobre 2017
che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario
(CERS/2017/4)
(2017/C 431/01)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,
vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,
considerando quanto segue:
(1) |
La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3) dovrebbe assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri nella misura più ampia possibile. |
(2) |
Le autorità competenti negli Stati membri possono accordare un’esenzione a un singolo prestatore di servizi finanziari con esposizioni non significative dall’applicazione della misura di riconoscimento (principio de minimis). |
(3) |
La disciplina in materia di riconoscimento volontario del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) non fornisce orientamenti sulla soglia che le autorità competenti devono utilizzate ai fini della determinazione della significatività dell’esposizione. Nel caso in cui un’autorità accordi un’esenzione a un prestatore di servizi finanziari con esposizioni non significative, l’autorità attualmente può adottare la soglia che ritiene appropriata, determinando così potenziali discrepanze nell’applicazione del principio de minimis. |
(4) |
Al fine di evitare tali potenziali discrepanze, l’autorità competente all’attivazione dovrebbe proporre una soglia massima di rilevanza a livello dei prestatori di servizi finanziari quando richiede il riconoscimento. Il gruppo di valutazione permanente del CERS, di cui alla decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Modifiche
La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:
1. |
alla sezione 1, la subraccomandazione B(2) è sostituita dalla seguente:
|
2. |
al paragrafo 1 della sezione 2, è aggiunta la lettera seguente:
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3. |
alla sezione 2, paragrafo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:
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4. |
alla sezione 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
|
Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 ottobre 2017
Francesco MAZZAFERRO,
Capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
(3) Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).
(4) Decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la decisione CERS/2014/2 (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 28).