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Document 32017Y0708(02)

Statuto di ERIC ECCSEL — Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio europeo per un’infrastruttura di ricerca

C/2017/3875

GU C 220 del 8.7.2017, p. 15–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/15


STATUTO DI ERIC ECCSEL

Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio europeo per un’infrastruttura di ricerca

(2017/C 220/02)

Indice

Preambolo 15

1.

Disposizioni generali 16

2.

Composizione 16

3.

Diritti e obblighi dei membri e degli osservatori 18

4.

Governance di ERIC ECCSEL 19

5.

Finanziamento 22

6.

Presentazione di relazioni alla Commissione europea 22

7.

Politiche 23

8.

Durata, modifiche e scioglimento dello statuto, controversie 25

ALLEGATI

Allegato I Elenco dei membri e degli osservatori 27
Allegato II Contributo al bilancio, distribuzione del bilancio 28

PREAMBOLO

La Francia, l’Italia, i Paesi Bassi, la Norvegia e il Regno Unito, di seguito denominati i «membri».

CONSIDERANDO che gli Stati sopra citati, che collaborano per istituire un «Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio», di seguito denominato ECCSEL, sono convinti che le emissioni di biossido di carbonio di origine antropica costituiscano una sfida per il clima del pianeta che richiede una cooperazione internazionale;

CONSAPEVOLI che tale sfida rende necessari sia la riduzione delle emissioni sia la cattura, il trasporto e lo stoccaggio sicuri del biossido di carbonio;

CONSIDERANDO che le analisi effettuate dal gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) e dall’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) concludono che, entro il 2050, le tecniche di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) devono garantire fino al 17 % della riduzione delle emissioni annue globali di CO2 e il 14 % delle riduzioni cumulate a partire da oggi e che sarà necessario avviare lo sfruttamento commerciale delle CCS nel decennio 2020-2030 e continuarlo oltre il 2030;

CONSAPEVOLI che tali obiettivi possono essere raggiunti solo intensificando le attività di ricerca e sviluppo finalizzate a migliorare la base di conoscenze scientifiche e tecnologiche;

RICONOSCENDO la necessità di una stretta cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo connessa alle CCS, per ragioni sia economiche sia scientifiche;

RICONOSCENDO che le infrastrutture di ricerca nazionali possono beneficiare della consulenza internazionale in materia di CCS così come del funzionamento delle strutture finalizzate a tale ricerca e degli investimenti nelle stesse;

CONSIDERANDO che ECCSEL è giustificato dalla necessità di un ambiente di ricerca dedicato e coordinato, inteso a colmare specifiche lacune in termini di conoscenze, a stimolare il progresso tecnologico oltre il suo stato di sviluppo attuale e, di conseguenza, ad accelerare la commercializzazione e la diffusione delle tecnologie CCS;

CONVINTI che ECCSEL sia necessario per garantire l’uso efficiente delle infrastrutture di ricerca esistenti e coordinare gli investimenti in infrastrutture, contribuendo in tal modo all’efficacia in termini di costi su scala europea;

CONSIDERANDO che i membri chiedono alla Commissione di costituire ECCSEL sotto forma di Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (1),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

1.   È istituito un Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca distribuita denominata «Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca» (di seguito «ERIC ECCSEL»).

2.   La sede legale di ERIC ECCSEL è a Trondheim, in Norvegia.

3.   La lingua di lavoro di ERIC ECCSEL è l’inglese.

Articolo 2

Compiti e attività

1.   ERIC ECCSEL crea e gestisce un’infrastruttura di ricerca distribuita di rilevanza mondiale che sarà costituita da una piattaforma centrale responsabile della gestione coordinata di diverse strutture operanti nel quadro di una denominazione comune: ERIC ECCSEL.

a)

ERIC ECCSEL coordina l’utilizzo delle strutture di ricerca dell’infrastruttura distribuita così come i progetti relativi al loro potenziamento e i nuovi investimenti. ERIC ECCSEL garantisce il libero accesso alle infrastrutture a livello internazionale. Inoltre, ERIC ECCSEL sostiene, nei limiti dei propri mezzi e competenze, i proprietari delle strutture di ricerca nei loro sforzi volti a migliorare il funzionamento di tali strutture e nel loro impegno a potenziarle e crearne di nuove.

b)

ERIC ECCSEL facilita la ricerca sperimentale avanzata su tecniche nuove e perfezionate per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2 (CCS), in vista della loro diffusione commerciale, rispettivamente, nel decennio 2020-2030 e successivamente. L’Assemblea generale può decidere in futuro di estendere il campo di applicazione delle attività di ERIC ECCSEL all’utilizzo del CO2 (tecniche di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio - CCUS) in aggiunta al recupero assistito di petrolio (EOR).

c)

ERIC ECCSEL non è il proprietario né gestisce direttamente infrastrutture di ricerca. L’Assemblea generale può tuttavia decidere che in futuro ERIC ECCSEL investa in strutture proprie o le gestisca. I membri e gli osservatori che non desiderano partecipare al finanziamento di dette strutture possono astenersene, in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a).

2.   ERIC ECCSEL mette a disposizione della comunità internazionale di ricerca le strutture necessarie per condurre ricerche scientifiche in settori prioritari. Così facendo ERIC ECCSEL contribuirà a far avanzare lo sviluppo tecnologico al di là dello stato attuale, accelerando in tal modo la commercializzazione e la diffusione delle tecnologie CCS. A tal fine, ERIC ECCSEL incoraggia i ricercatori ad intraprendere azioni di ricerca avanzata nel settore delle tecnologie CCS, conformemente alle priorità di ERIC ECCSEL. ERIC ECCSEL istituirà un inventario molto preciso di strutture di ricerca uniche nel loro genere e renderà accessibili tali risorse, in primo luogo alla comunità europea di CCS e anche a quelle non europee.

3.   ERIC ECCSEL è costituito e gestito senza finalità di lucro.

4.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, ERIC ECCSEL può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse ai principali compiti di ERIC ECCSEL e non compromettano l’adempimento di questi ultimi.

CAPO 2

COMPOSIZIONE

Articolo 3

Composizione e soggetto rappresentante

1.   I seguenti soggetti possono diventare membri di ERIC ECCSEL o possono diventare osservatori, nel rispetto dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 6 e 7:

a)

Stati membri dell’Unione europea;

b)

paesi associati;

c)

paesi terzi diversi dai paesi associati;

d)

organizzazioni intergovernative.

Le condizioni di ammissione in qualità di membri e osservatori sono precisate all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente statuto.

2.   I membri di ERIC ECCSEL comprendono almeno uno Stato membro e due altri membri che siano Stati membri o paesi associati.

3.   I membri e gli osservatori, secondo le proprie norme e procedure, possono nominare un soggetto pubblico o un soggetto privato investito di una missione di servizio pubblico, che assicurerà la rappresentanza del membro o dell’osservatore.

4.   I membri attuali, gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell’allegato I. L’allegato I è aggiornato dal direttore in funzione delle variazioni della partecipazione a ERIC ECCSEL.

Articolo 4

Ammissione di membri e osservatori

1.   Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate di seguito:

a)

l’ammissione di nuovi membri è subordinata al consenso unanime dell’Assemblea generale.

b)

i candidati devono presentare una domanda scritta al direttore di ERIC ECCSEL;

c)

nella domanda il candidato spiega in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività di ECCSEL, descritte nell’articolo 2, e come soddisferà gli obblighi indicati nell’articolo 6, paragrafo 2.

2.   I soggetti elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, che intendono contribuire a ERIC ECCSEL ma che non possiedono ancora i requisiti per partecipare in qualità di membri, possono richiedere lo status di osservatori. Le condizioni per l’ammissione di osservatori sono specificate di seguito:

a)

gli osservatori possono essere ammessi per un periodo di tre anni; eccezionalmente l’Assemblea generale può approvare una proroga dello status di osservatore;

b)

in casi eccezionali può essere concesso lo status di osservatore permanente a un soggetto che prevede di partecipare in maniera duratura a ERIC ECCSEL ma che per ragioni interne non può diventarne membro;

c)

l’ammissione o la riammissione di osservatori è subordinata all’approvazione dell’Assemblea generale;

d)

i candidati devono presentare domanda scritta al direttore;

e)

nella domanda il candidato deve, come minimo, descrivere in che modo contribuirà alle attività e ai compiti di ERIC ECCSEL, di cui all’articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

Recesso di un membro o di un osservatore e denuncia della qualità di membro o dello status di osservatore

1.   Un membro o un osservatore può recedere da ERIC ECCSEL alla fine di un esercizio finanziario, a condizione che notifichi la sua intenzione in tal senso trasmettendo, con preavviso di dodici mesi, una richiesta ufficiale al presidente dell’Assemblea generale.

a)

I membri non possono recedere entro i primi cinque anni dalla loro adesione in qualità di membri.

b)

Prima che il recesso sia confermato, devono essere versati tutti i diritti non corrisposti e adempiuti tutti gli obblighi nei confronti di ECCSEL. Il membro o l’osservatore che recede versa solo i diritti dovuti rispettivamente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, alla data del recesso senza costi aggiuntivi o sanzioni pecuniarie.

2.   L’Assemblea generale può porre termine alla qualità di membro di un membro o allo status di osservatore di un osservatore se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il membro o l’osservatore si è reso responsabile di una grave violazione di uno o più obblighi sanciti dallo statuto;

b)

il membro o l’osservatore non ha posto rimedio a detta violazione entro un termine di sei mesi dal momento in cui ha ricevuto notifica della violazione da parte dell’Assemblea generale.

Il membro o l’osservatore hanno la possibilità di contestare la decisione di porre termine alla loro adesione e di presentare una memoria difensiva all’Assemblea generale entro un termine di tre mesi dal ricevimento della notifica in tal senso. Il recesso non pregiudica gli obblighi assunti da un membro o un osservatore prima della data del recesso.

CAPO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 6

Membri

1.   I membri di ERIC ECCSEL hanno diritto di:

a)

nominare un soggetto rappresentante, in conformità all’articolo 3, paragrafo 3;

b)

ottenere l’accesso, per le loro comunità di ricerca, alle risorse di ERIC ECCSEL e a tutti i suoi servizi conformemente alla politica di accesso di cui all’articolo 18;

c)

partecipare all’Assemblea generale;

d)

votare all’Assemblea generale, in conformità all’articolo 9, paragrafo 3;

e)

partecipare all’elaborazione di strategie e politiche;

f)

far partecipare la propria comunità di ricerca ad eventi ERIC ECCSEL quali corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione, a tariffe preferenziali;

g)

utilizzare il marchio ERIC ECCSEL, in particolare per gli operatori delle strutture ERIC ECCSEL. Il marchio consiste in qualsiasi rappresentazione visiva o sonora di «ECCSEL» o «ERIC ECCSEL» che ricollega l’utilizzatore delle parole, una relazione, un prodotto o un servizio a ERIC ECCSEL.

2.   I membri di ERIC ECCSEL:

a)

versano la quota annuale come specificato nell’allegato II entro i termini stabiliti;

b)

forniscono almeno una struttura di ricerca concordata;

c)

promuovono il ricorso ai servizi di ERIC ECCSEL tra i ricercatori nel proprio paese, e raccolgono il feedback e le esigenze degli utilizzatori;

d)

sostengono e, se del caso, cercano di avviare l’integrazione delle strutture nazionali e l’integrazione tra infrastrutture nazionali e quelle di altri membri o osservatori.

Articolo 7

Osservatori

1.   Gli osservatori di ERIC ECCSEL hanno diritto di:

a)

nominare un soggetto rappresentante, in conformità all’articolo 3, paragrafo 3;

b)

partecipare all’Assemblea generale senza diritto di voto;

c)

in funzione della disponibilità, far partecipare la propria comunità di ricerca ad eventi ERIC ECCSEL, quali seminari, conferenze e corsi di formazione, a tariffe preferenziali;

d)

far beneficiare la propria comunità di ricerca dell’assistenza di ERIC ECCSEL nello sviluppo dei sistemi, processi e servizi pertinenti.

2.   Gli osservatori di ERIC ECCSEL versano la quota annuale come specificato nell’allegato II. L’Assemblea generale può decidere che la quota iniziale degli osservatori sia diversa dalla quota ordinaria.

3.   Gli osservatori permanenti, ai quali è stato concesso tale status in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri, indicati nell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fatta eccezione per il diritto di voto in seno all’Assemblea generale, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d).

CAPO 4

GOVERNANCE DI ERIC ECCSEL

Articolo 8

La governance e la struttura operativa di ERIC ECCSEL

1.   La struttura di governance di ERIC ECCSEL è formata dai seguenti organi:

a)

l’Assemblea generale;

b)

il direttore;

c)

il comitato di coordinamento delle infrastrutture di ricerca;

d)

il comitato consultivo scientifico;

e)

il comitato consultivo etico e ambientale;

f)

qualsiasi altro comitato consultivo istituito dall’Assemblea generale per agevolare il conseguimento degli obiettivi di ERIC ECCSEL.

2.   La struttura operativa di ERIC ECCSEL si compone di:

a)

il Centro operativo, che costituirà l’ufficio principale di ERIC ECCSEL e la sede direzionale di ERIC ECCSEL;

b)

le strutture nazionali di ricerca che partecipano all’infrastruttura distribuita di ERIC ECCSEL;

c)

i nodi delle infrastrutture nazionali, che rappresentano le strutture di ricerca all’interno di un paese a norma dell’articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 9

L’Assemblea generale

1.   L’Assemblea generale si compone dei membri e degli osservatori di ERIC ECCSEL.

2.   L’Assemblea generale è la massima autorità di ERIC ECCSEL. L’Assemblea generale:

a)

stabilisce il bilancio, la formula di finanziamento e le quote annuali. Qualsiasi modifica della formula di finanziamento e delle quote annuali durante i primi cinque anni, come precisato nell’allegato II, richiede il voto unanime dell’Assemblea generale. Dopo i primi cinque anni tali modifiche sono adottate a maggioranza dei due terzi;

un membro o un osservatore che non desidera partecipare al finanziamento di eventuali future strutture possedute o gestite da ERIC ECCSEL deve rendere una dichiarazione in tal senso, prima che l’Assemblea generale decida il possesso o la gestione di una tale struttura; in tal modo non sarà obbligato a partecipare al finanziamento della struttura;

b)

determina la politica di ERIC ECCSEL in merito alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative. Queste politiche devono essere adottate a maggioranza dei due terzi;

c)

adotta i piani strategici e i piani di lavoro di ERIC ECCSEL a maggioranza dei due terzi;

d)

sovrintende alla gestione di ERIC ECCSEL;

e)

elegge il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea generale a maggioranza dei due terzi;

f)

nomina, sostituisce e rimuove il direttore di ERIC ECCSEL a maggioranza dei due terzi;

g)

nomina, sostituisce e rimuove i membri del comitato consultivo scientifico, e del comitato consultivo etico e ambientale, a maggioranza dei due terzi;

h)

nomina, sostituisce e rimuove i membri dei comitati istituiti dall’Assemblea generale a maggioranza dei due terzi dei voti;

i)

nomina o convalida, su base annuale, il revisore finanziario;

j)

adotta le relazioni annuali di ERIC ECCSEL, compresi i conti e la relazione di audit per l’esercizio finanziario a maggioranza dei due terzi;

k)

riceve ed esamina le relazioni annuali del comitato di coordinamento delle infrastrutture di ricerca e del comitato consultivo scientifico;

l)

approva l’ammissione di nuovi membri e osservatori e la revoca dello status di membro o di osservatore. L’approvazione di nuovi membri e osservatori è subordinata a una decisione unanime dell’Assemblea generale. Il membro non ha diritto di voto nella questione relativa all’eventuale revoca della propria qualità di membro;

m)

decide quali strutture di ricerca nazionali possono partecipare a ERIC ECCSEL e quali strutture cessano la loro partecipazione. Un membro o un osservatore può recedere dalle attività di ERIC ECCSEL. Il direttore mantiene costantemente aggiornato l’elenco delle strutture che partecipano a ERIC ECCSEL;

n)

approva gli accordi con i paesi terzi come previsto all’articolo 15 a maggioranza dei due terzi.

3.   Ciascun membro è rappresentato in seno all’Assemblea generale da un massimo di due delegati. Un membro dispone di un unico voto in seno all’Assemblea generale. Gli osservatori non hanno diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo ove disposto diversamente nel presente statuto. Gli Stati membri e i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all’Assemblea generale. Il presidente non dispone del diritto di voto, salvo in caso di parità di voti in cui il voto del presidente è decisivo.

4.   L’Assemblea generale si riunisce validamente in presenza del quorum dei due terzi dei membri. Qualora non si raggiunga il numero legale, la riunione è nuovamente convocata entro tre settimane con il medesimo ordine del giorno. Nella nuova riunione il numero legale è raggiunto se è presente almeno un quarto dei membri. Qualora nella seconda convocazione non si raggiunga il numero legale, il presidente dell’Assemblea generale ha facoltà di adottare le decisioni non rinviabili fino a che l’Assemblea generale si riunisce validamente in presenza del numero legale. Tali decisioni sono riesaminate dall’Assemblea generale alla prima occasione possibile.

5.   Un voto in seno all’Assemblea generale può essere espresso solo dai membri rappresentati fisicamente. Se un membro non è in grado di essere rappresentato fisicamente, l’Assemblea generale può accettare una presenza elettronica. I diritti di voto non possono essere trasferiti. La votazione è effettuata a scrutinio segreto se almeno un terzo dei membri presenti ne fanno richiesta.

Se necessario, il presidente dell’Assemblea generale può stabilire che una decisione sia adottata mediante procedura scritta nell’intervallo tra due riunioni dell’Assemblea generale.

6.   L’Assemblea generale elegge un presidente e un vicepresidente tra i delegati per un mandato di due anni. Una volta eletto, il presidente non può più far parte della delegazione di un membro presso l’Assemblea generale. Lo stesso vale quando il vicepresidente sostituisce il presidente. I membri investiti da tali nomine possono nominare un altro delegato che li rappresenti in seno all’Assemblea generale.

7.   L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno. Il presidente convoca una riunione dell’Assemblea generale con un preavviso di almeno tre settimane. I membri e gli osservatori possono proporre punti da iscrivere all’ordine del giorno, notificandoli al presidente almeno due settimane prima della riunione.

8.   Possono essere convocate riunioni straordinarie dell’Assemblea generale su richiesta del presidente o del direttore se necessario nell’interesse dell’Organizzazione, o su richiesta di almeno la metà dei membri.

Articolo 10

Il direttore

1.   Il direttore assume le funzioni di direttore esecutivo, direttore scientifico e rappresentante legale di ERIC ECCSEL.

2.   Il direttore è nominato per un periodo di cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. Il posto vacante di tale posizione riceve adeguata pubblicità a livello internazionale. Il direttore risponde all’Assemblea generale. Il direttore non può fungere da delegato o da presidente dell’Assemblea generale.

3.   Il direttore è incaricato di preparare le riunioni dell’Assemblea generale e fornisce il supporto amministrativo necessario al comitato di coordinamento delle infrastrutture di ricerca, al comitato scientifico consultivo e al comitato consultivo etico e ambientale.

4.   Il direttore è responsabile della preparazione del bilancio annuale di ERIC ECCSEL, così come dell’elaborazione delle strategie e delle politiche, che saranno adottate dall’Assemblea generale.

5.   Il direttore è responsabile dell’attuazione delle decisioni dell’Assemblea generale, inclusa l’esecuzione del bilancio, provvedendo a che ERIC ECCSEL rispetti tutti i requisiti legali pertinenti.

6.   Il direttore ha facoltà di prendere tutte le decisioni necessarie per il funzionamento di ERIC ECCSEL, ad eccezione di quelle che sono prerogativa dell’Assemblea generale.

7.   Il direttore chiede il sostegno e la consulenza del comitato di coordinamento delle infrastrutture di ricerca in settori di particolare interesse per i proprietari delle infrastrutture, anche invitando il Comitato a formulare commenti sul progetto di bilancio, sulle strategie e sui piani di lavoro prima che siano trasmessi all’Assemblea generale.

8.   Il direttore provvede a monitorare il rispetto da parte dei proprietari delle strutture di ricerca delle norme e degli standard operativi stabiliti dall’Assemblea generale per le operazioni relative a ERIC ECCSEL e riferisce annualmente in proposito all’Assemblea generale con raccomandazioni volte a sanare eventuali irregolarità.

Articolo 11

Comitato di coordinamento dell’infrastruttura di ricerca, comitato consultivo scientifico e comitato consultivo etico e ambientale

1.   Comitato di coordinamento dell’infrastruttura di ricerca

a)

Il comitato di coordinamento dell’infrastruttura di ricerca ha una funzione consultiva e di sostegno ed è composto da rappresentanti delle strutture ECCSEL e dal direttore, che presiede il comitato. Il comitato elegge un vicepresidente per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.

Ciascun membro e ciascun osservatore possono disporre di un rappresentante in seno al comitato. I paesi che hanno due o più strutture ECCSEL designano l’operatore di una delle strutture come rappresentante nazionale; detta istituzione rappresenterà le strutture nazionali del paese in seno al comitato. I delegati dell’Assemblea generale non possono essere rappresentanti in tale comitato.

b)

Il compito del comitato di coordinamento dell’infrastruttura di ricerca è rafforzare la cooperazione tra le strutture e i loro contributi alla ricerca sperimentale. A tal fine, sovrintende all’attuazione delle strategie e dei piani di ERIC ECCSEL, contribuendovi, e proponendo misure atte a migliorare il funzionamento dell’ERIC ECCSEL.

c)

Il direttore consulta il comitato in merito a tutte le proposte da presentare all’Assemblea generale in relazione ai piani strategici, piani di lavoro e bilanci. Il comitato assiste il direttore nell’esecuzione dei piani strategici e dei piani di lavoro.

d)

Ogni anno il comitato di coordinamento dell’infrastruttura di ricerca trasmette, per il tramite del direttore, una relazione scritta sulle sue attività all’Assemblea generale. Il direttore presenta la relazione all’Assemblea generale, corredata delle proprie osservazioni e di eventuali raccomandazioni.

2.   Comitato consultivo scientifico.

a)

L’Assemblea generale nomina un comitato consultivo scientifico indipendente composto da non più di sei scienziati di grande levatura, indipendenti e di provata esperienza provenienti da diversi paesi del mondo. I membri del comitato consultivo scientifico sono nominati su proposta del direttore, che chiede il parere del comitato consultivo scientifico e del comitato di coordinamento dell’infrastruttura di ricerca. Il mandato dei membri del comitato consultivo scientifico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. I delegati dell’Assemblea generale non possono essere nominati membri del comitato consultivo scientifico.

b)

Il direttore consulta il comitato consultivo scientifico almeno una volta all’anno sulla qualità scientifica dei servizi offerti da ERIC ECCSEL, sulla politica e sulle procedure scientifiche e sui progetti futuri dell’organizzazione.

c)

Ogni anno il comitato consultivo scientifico trasmette, per il tramite del direttore, una relazione scritta sulle sue attività all’Assemblea generale. Il direttore presenta la relazione all’Assemblea generale, corredata delle proprie osservazioni e di eventuali raccomandazioni.

3.   Comitato consultivo etico e ambientale.

a)

L’Assemblea generale nomina un comitato consultivo etico e ambientale indipendente composto da un minimo di tre a un massimo di cinque scienziati di grande levatura, indipendenti e di provata esperienza provenienti da diversi paesi del mondo. I membri del comitato sono nominati su proposta del direttore, che chiede il parere del comitato consultivo etico e ambientale e del comitato di coordinamento dell’infrastruttura di ricerca. Il mandato dei membri del comitato ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. I delegati dell’Assemblea generale non possono essere nominati membri del comitato consultivo etico e ambientale.

b)

Il direttore consulta il comitato consultivo etico e ambientale almeno una volta all’anno in merito ai problemi etici e ambientali, presenti o futuri, di ERIC ECCSEL.

c)

Ogni anno il comitato consultivo etico e ambientale trasmette, per il tramite del direttore, una relazione scritta sulle sue attività all’Assemblea generale. Il direttore presenta la relazione all’Assemblea generale, corredata delle proprie osservazioni e di eventuali raccomandazioni.

CAPO 5

ASPETTI FINANZIARI

Articolo 12

Principi di bilancio e contabilità

1.   L’esercizio finanziario di ERIC ECCSEL inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.   Tutte le voci di entrata e di spesa di ERIC ECCSEL sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio annuale. Il bilancio annuale è conforme ai principi di trasparenza.

3.   I conti di ERIC ECCSEL sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario.

4.   ERIC ECCSEL è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti. ERIC ECCSEL applica le norme contabili del paese ospitante, in linea con i principi contabili internazionali generalmente accettati e i principi di trasparenza.

5.   ERIC ECCSEL assicura che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.

6.   ERIC ECCSEL tiene una contabilità separata delle spese e delle entrate connesse alle proprie attività economiche.

7.   I contributi in natura sono presi in considerazione solo quando sono in forma di contributo efficace e quantificabile a ERIC ECCSEL, tra cui anche il personale distaccato presso il Centro operativo di ERIC ECCSEL, e approvati dall’Assemblea generale.

8.   Il valore di tutti i contributi in natura è preso in considerazione nel calcolo dei contributi finanziari versati durante lo stesso periodo.

Articolo 13

Responsabilità

1.   ERIC ECCSEL è responsabile dei propri debiti.

2.   I membri non sono responsabili in solido dei debiti di ERIC ECCSEL. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di ERIC ECCSEL è limitata ai loro rispettivi contributi.

3.   ERIC ECCSEL sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costituzione e al funzionamento di ERIC ECCSEL.

CAPO 6

INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Articolo 14

Informazioni alla Commissione europea

1.   ERIC ECCSEL elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. La relazione deve essere approvata dall’Assemblea generale e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi alla conclusione dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2.   ERIC ECCSEL informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

CAPO 7

POLITICHE

Articolo 15

Accordi con terzi

1.   Laddove lo ritenga utile, ERIC ECCSEL può, in conformità ai compiti e alle attività descritti nell’articolo 2, contrarre accordi con terzi, quali singole istituzioni, regioni e paesi non membri.

2.   ERIC ECCSEL può stipulare accordi con istituzioni di paesi non membri o altre parti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, che desiderino contribuire alle sue attività fornendo consulenza, servizi, risorse linguistiche e tecnologia. Tali accordi definiscono un servizio o altro contributo fornito dal terzo e specificano i diritti di accesso, la quota di sottoscrizione e altre condizioni in relazione al suddetto contributo. I terzi utilizzatori di ECCSEL possono essere obbligati a partecipare al sistema di autenticazione e autorizzazione di ERIC ECCSEL.

Articolo 16

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

1.   ERIC ECCSEL tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica di ERIC ECCSEL in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

2.   Il direttore è responsabile di tutti gli appalti di ERIC ECCSEL. Le decisioni di aggiudicazione sono pubblicate in modo adeguato e sono corredate di una motivazione esauriente. L’Assemblea generale adotta modalità di esecuzione volte a definire in modo dettagliato i criteri e le procedure in materia di appalti.

3.   Nell’aggiudicazione di appalti connessi ad attività di ERIC ECCSEL, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di ERIC ECCSEL e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.

4.   Le esenzioni fiscali sulla base della legge norvegese, del 19 giugno 2009, n. 58, punto 10-3, in materia di imposta sul valore aggiunto sono limitate all’imposta sul valore aggiunto ai beni e servizi destinati all’uso esclusivo e ufficiale di ERIC ECCSEL e che sono interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC ECCSEL o dagli Stati membri di ERIC. Le esenzioni fiscali si applicano alle attività non economiche. Non si applicano alle attività economiche. Non si applicano ulteriori limitazioni.

5.   Se uno Stato membro di ERIC ECCSEL è incaricato di accogliere un ufficio ERIC ECCSEL riconosciuto da tale Stato membro di ERIC ECCSEL in quanto organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g) e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (3), detto ufficio ERIC ECCSEL beneficia, in relazione a beni e servizi acquistati all’interno dell’UE per le proprie esigenze o per svolgere i compiti che gli sono stati attribuiti da ERIC ECCSEL, di esenzioni fiscali sulla base dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g) e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2006/112/CE, il cui valore supera i 300 EUR, e che sono interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC ECCSEL o dai membri di ERIC ECCSEL. Le esenzioni fiscali si applicano alle attività non economiche. Non si applicano alle attività economiche. Non si applicano ulteriori limitazioni.

Articolo 17

Politica in materia di occupazione

1.   ERIC ECCSEL applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le procedure di selezione del personale di ERIC ECCSEL sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità.

2.   I contratti di lavoro sono soggetti alle leggi e ai regolamenti del paese nel cui territorio il personale è impiegato o alle leggi del paese in cui sono condotte le attività di ERIC ECCSEL. I posti vacanti di ERIC ECCSEL ricevono adeguata pubblicità a livello internazionale.

3.   Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascun membro agevola, nell’ambito della propria giurisdizione, la circolazione e il soggiorno di cittadini dei membri impegnati nei compiti di ERIC ECCSEL e dei loro familiari.

Articolo 18

Politica di accesso

1.   Una parte sostanziale del tempo di ricerca disponibile di ciascuna struttura nazionale che partecipa all’infrastruttura ECCSEL è offerto alla comunità internazionale di ricerca. L’Assemblea generale riserva ai ricercatori provenienti da Stati che non sono membri di ERIC ECCSEL una quota del tempo di accesso disponibile.

2.   ERIC ECCSEL e i proprietari delle strutture di ricerca stipulano accordi individuali relativi alle modalità con cui una quota del tempo di ricerca disponibile sarà messa a disposizione della comunità internazionale di ricerca e alle condizioni di accesso.

3.   L’accesso alle strutture di ERIC ECCSEL è aperto a ricercatori, scienziati e studenti. L’accesso è concesso in esito ad una procedura equa e trasparente che preveda la messa in concorrenza delle candidature e la loro valutazione inter pares. I criteri di selezione sono l’eccellenza scientifica e la rilevanza scientifica rispetto alle strategie di ERIC ECCSEL, decise dall’Assemblea generale.

4.   Gli utilizzatori sostengono tutti i costi di accesso e tutte le spese relative ai materiali, campioni e attrezzature loro appartenenti. I costi di accesso sono basati su tariffe applicabili a ciascuna struttura di ERIC ECCSEL.

5.   ERIC ECCSEL può stabilire un sistema di autentificazione e di autorizzazione che garantisca che solo le persone che dispongono del diritto di accesso ad una struttura vi siano ammesse e la possano utilizzare. ERIC ECCSEL può decidere che i membri e gli osservatori devono aderire a tale sistema affinché l’accesso sia concesso ai loro ricercatori.

6.   Una politica di accesso dettagliata applicabile agli utilizzatori, approvata dall’Assemblea generale, è resa pubblica.

Articolo 19

Politica di diffusione

1.   I risultati e i dati delle ricerche condotte da ERIC ECCSEL sono di pubblico accesso conformemente alla politica di divulgazione delle informazioni adottata dall’Assemblea generale. I risultati e dati delle ricerche sono forniti alle parti interessate senza pagamento di costi diversi da quelli sostenuti per la divulgazione stessa. Ai fini della presente disposizione, per «risultati e dati delle ricerche di ERIC ECCSEL» si intendono i dati e i risultati delle ricerche condotte nel campo della cattura e dello stoccaggio di biossido di carbonio generati dai proprietari delle strutture che partecipano all’infrastruttura ERIC ECCSEL.

2.   ERIC ECCSEL si adopera per divulgare i risultati delle ricerche di ERIC ECCSEL nella società affinché possano concorrere attivamente all’elaborazione delle politiche e al controllo delle emissioni di biossido di carbonio.

3.   ERIC ECCSEL promuove la cooperazione al suo interno e i relativi risultati, incoraggia i ricercatori ad intraprendere progetti nuovi e innovativi e, se del caso, li incoraggia ad utilizzare i risultati di ERIC ECCSEL nei loro percorsi d’istruzione superiore.

4.   ERIC ECCSEL incoraggia in generale gli utilizzatori dei risultati delle ricerche di ERIC ECCSEL a rendere disponibili al pubblico i risultati della propria ricerca e li invita a pubblicizzare in modo adeguato l’accesso che è stato loro fornito nel quadro di ERIC ECCSEL.

5.   La politica di divulgazione identifica i vari gruppi di destinatari e si avvale di diversi canali per raggiungere i pubblici destinatari. L’operato di ERIC ECCSEL deve essere debitamente riconosciuto in tutte le pubblicazioni che trattano dei risultati e delle conoscenze prodotti da ERIC ECCSEL o nel quadro della sua cooperazione.

Articolo 20

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1.   Ai fini del presente statuto il termine «proprietà intellettuale» va inteso secondo la definizione datane all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), firmata il 14 luglio 1967.

2.   Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra i membri sono disciplinate dalla legislazione nazionale dei paesi membri nonché dalle pertinenti disposizioni normative e regolamentari internazionali.

3.   I diritti di proprietà intellettuale che i membri mettono a disposizione di ERIC ECCSEL restano di proprietà dell’originale titolare di tali diritti. Se provengono da attività sovvenzionate da ERIC ECCSEL (mediante contributi diretti o in natura), i diritti di proprietà intellettuale sono di proprietà di ERIC ECCSEL, a meno che non sia stato convenuto che la proprietà spetta al membro che l’ha creata. L’eventuale valore economico dell’accesso che sia superiore alla tariffa versata non è considerato un finanziamento di ERIC ECCSEL a un progetto.

4.   ERIC ECCSEL provvede a che gli utilizzatori accettino i termini e le condizioni per l’accesso ai risultati e i corrispondenti diritti di proprietà intellettuale e che siano predisposte misure adeguate per la sicurezza dell’archiviazione e del trattamento dei diritti e dei risultati.

5.   ERIC ECCSEL attua disposizioni per indagare su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza per quanto riguarda i dati e le informazioni della ricerca.

6.   ERIC ECCSEL fornisce ai ricercatori orientamenti volti a garantire che l’attività di ricerca condotta con materiale messo a disposizione da ERIC ECCSEL si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati.

7.   Una politica dettagliata in materia di diritti di proprietà intellettuale, approvata dall’Assemblea generale, è concordata separatamente dalle parti che gestiscono il funzionamento delle strutture che partecipano all’infrastruttura di ERIC ECCSEL.

CAPO 8

DURATA, MODIFICHE DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE

Articolo 21

Durata

ERIC ECCSEL è istituito per una durata indeterminata.

Articolo 22

Modifiche dello statuto

L’Assemblea generale può decidere di modificare lo statuto. Ogni modifica dello statuto adottata nei primi cinque anni dalla costituzione di ERIC ECCSEL richiede un voto unanime dell’Assemblea generale. Dopo i primi cinque anni le modifiche dello statuto sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti. Le proposte di modifica dello statuto sono presentate alla Commissione a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 23

Scioglimento

1.   L’Assemblea generale può decidere lo scioglimento di ERIC ECCSEL a maggioranza dei due terzi dei voti.

2.   ERIC ECCSEL notifica la decisione di scioglimento alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell’adozione.

3.   Le attività restanti dopo l’estinzione dei debiti di ERIC ECCSEL sono ripartite tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ERIC ECCSEL, come specificato nell’allegato II.

4.   ERIC ECCSEL informa la Commissione europea della chiusura della procedura di scioglimento senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni.

5.   ERIC ECCSEL cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’annuncio corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24

Legge applicabile

A ERIC ECCSEL si applicano, in ordine di precedenza, le seguenti disposizioni:

a)

il diritto dell’Unione europea, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009;

b)

il diritto del paese ospitante per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell’Unione europea;

c)

il presente statuto.

Articolo 25

Controversie

1.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle controversie tra i membri riguardo a ERIC ECCSEL o tra questi ed ERIC ECCSEL, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione europea sia parte in causa.

2.   Alle vertenze tra ERIC ECCSEL e i terzi si applica la normativa dell’Unione europea in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati da tale normativa, la giurisdizione competente a dirimere la vertenza in causa è determinata secondo la legge del paese ospitante.

Articolo 26

Disponibilità dello statuto

Lo statuto è messo a disposizione del pubblico sul sito web di ERIC ECCSEL e presso la sue sede legale.


(1)  GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.


ALLEGATO I

ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Nel presente allegato è riportato l’elenco dei membri, degli osservatori, e dei soggetti che li rappresentano. Il direttore aggiorna il presente allegato ogniqualvolta intervengano variazioni nella partecipazione a ERIC ECCSEL.

Membri

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

Francia

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

Italia

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)

Paesi Bassi

Ministero dell’istruzione e della ricerca

Norvegia

 

Regno Unito

British Geological Survey (BGS)


Osservatori

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

 

 


ALLEGATO II

CONTRIBUTI AL BILANCIO E RIPARTIZIONE

I membri fondatori e l’osservatore di ERIC ECCSEL hanno concordato il bilancio per il primo quinquennio (ai prezzi 2016). Senza tener conto del contributo del paese ospitante pari ad 1/3 del costo totale, i membri e l’osservatore hanno deciso di ripartire equamente le spese tra loro, per un importo annuo non superiore a 80 000 EUR per membro e osservatore nel corso dei primi cinque anni. L’esatto contributo annuo per ciascun partecipante dipenderà dal numero di nuovi membri e/o osservatori di ERIC ECCSEL.

Il bilancio comprende le spese relative al Centro operativo di ECCSEL, responsabile della gestione centrale, della pianificazione e del coordinamento delle operazioni e dello sviluppo dell’infrastruttura. Attualmente, i fondatori non dispongono di alcun progetto che implichi la gestione o il finanziamento diretti di strutture di ricerca da parte di ERIC ECCSEL.

Periodo di programmazione

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

 

Anno di avvio (*1)

Funzionamento a pieno regime

 

SPESE

Personale del Centro operativo

235 000

400 000

500 000

600 000

600 000

2 335 000

Sistemi informatici

10 000

25 000

25 000

25 000

25 000

110 000

Locazione di uffici

15 000

20 000

30 000

30 000

30 000

125 000

Trasferte

25 000

40 000

50 000

50 000

50 000

215 000

Servizi esternalizzati

75 000

115 000

145 000

145 000

145 000

625 000

Spese totali in EUR

360 000

600 000

750 000

850 000

850 000

3 410 000

ENTRATE

Paese ospitante (Norvegia)

120 000

200 000

250 000

284 000

284 000

1 138 000

Stati membri e paesi osservatori (*2)

240 000

400 000

500 000

566 000

566 000

2 272 000

Entrate totali in EUR

360 000

600 000

750 000

850 000

850 000

3 410 000

COSTI PER MEMBRO

Numero di membri (escl. ospite) (*3)

3

5

7

9

11

 

Costi per membro in EUR  (*4)

80 000

80 000

71 429

62 889

51 455

345 772


(*1)  Il primo esercizio coincide parzialmente con l’attuazione del finanziamento INFRADEV-3 di Orizzonte 2020

(*2)  L’Assemblea generale può decidere che l’osservatore versi una quota iniziale diversa dalla quota ordinaria.

(*3)  Numero previsto di membri e osservatori (escl. paese ospitante) — scenario minimo.

(*4)  I costi per membro diminuiscono con l’aumentare del numero di paesi aderenti. Non è stato preso in considerazione il probabile sostegno da parte dell’industria.


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