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Document 32017Y0322(01)

    Statuto dell’Infrastruttura europea di e-Scienza e Tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca «ERIC LifeWatch»

    C/2017/1648

    GU C 89 del 22.3.2017, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 89/1


    Statuto dell’Infrastruttura europea di e-Scienza e Tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca «ERIC LifeWatch»

    (2017/C 89/01)

    Contenuto

    CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1 - Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

    Articolo 2 - Funzioni e attività, componenti dell’ERIC

    CAPO 2 - COMPOSIZIONE

    Articolo 3 - Composizione e soggetto rappresentante

    Articolo 4 - Ammissione di membri e osservatori

    Articolo 5 - Ritiro di un membro/Destituzione di un membro o di un osservatore

    CAPO 3 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

    Articolo 6 - Membri

    Articolo 7 - Osservatori

    CAPO 4 - GOVERNANCE

    Articolo 8 - Assemblea generale

    Articolo 9 - Consiglio di amministrazione

    Articolo 10 - Organi ausiliari

    CAPO 5 - PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

    Articolo 11 - Presentazione di relazioni alla Commissione

    CAPO 6 - POLITICHE

    Articolo 12 - Politiche per l’occupazione

    Articolo 13 - Politiche in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

    Articolo 14 - Risorse, politiche di bilancio, responsabilità e assicurazioni

    Articolo 15 - Accesso alle infrastrutture di ERIC LifeWatch e politica di divulgazione

    Articolo 16 - Valutazioni scientifiche e tecniche

    Articolo 17 - Politiche in materia di accesso ai dati e di diritti di proprietà intellettuale

    CAPO 7 - DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DIRITTO APPLICABILE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MODIFICHE

    Articolo 18 - Durata

    Articolo 19 - Scioglimento e insolvenza

    Articolo 20 - Diritto applicabile

    Articolo 21 - Controversie

    Articolo 22 - Disponibilità dello statuto

    Articolo 23 - Allegati e modifiche dello statuto

    CAPO 8 - ISTITUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Articolo 24 - Disposizioni relative all’istituzione

    Articolo 25 - Disposizioni transitorie

    ALLEGATO 1 - ELENCO DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI E DEI SOGGETTI RAPPRESENTANTI

    ALLEGATO 2 - CONTRIBUTI FINANZIARI E IN NATURA

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

    1.   L’infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi - Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca, nel prosieguo «ERIC LifeWatch» è istituita sotto forma di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (1).

    2.   ERIC LifeWatch è un’infrastruttura di ricerca distribuita organizzata in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 4.

    3.   La sede legale di ERIC LifeWatch è a Siviglia, regno di Spagna (nel prosieguo lo «Stato membro ospitante»).

    4.   La lingua di lavoro di ERIC LifeWatch è l’inglese.

    Articolo 2

    Funzioni e attività, componenti dell’ERIC

    1.   La principale funzione di ERIC LifeWatch è istituire e gestire l’infrastruttura e i sistemi di informazione necessari per mobilitare e integrare i dati e gli algoritmi per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi, anche per migliorare la comprensione, i collegamenti e le sinergie con altri problemi della società quali l’adeguamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, e fornire capacità analitiche.

    2.   A tal fine ERIC LifeWatch intraprende e coordina varie attività, tra le quali:

    a)

    la gestione di un’infrastruttura di ricerca distribuita comprendente capacità che agevolano la mobilitazione dei dati sulla biodiversità in funzione della domanda; un accesso integrato alle risorse di dati distribuite; l’erogazione di servizi per il reperimento, l’analisi, la modellizzazione e la visualizzazione dei dati; un supporto per gli utenti in sito o via web; e ambienti digitali per la cooperazione e sperimentazione scientifiche.

    b)

    il sostegno alle strutture nazionali e internazionali e la collaborazione con le stesse sulla base di accordi sul livello dei servizi in materia di mobilitazione e condivisione dei dati, capacità computazionale e sviluppo di nuove capacità infrastrutturali - inclusa una possibile figura di intermediario che coordina i requisiti e i piani di erogazione dei servizi tra le strutture, le istituzioni e le organizzazioni nazionali e internazionali, qualora esse ne facciano richiesta.

    c)

    La creazione di capacità al fine di promuovere nuove opportunità di sviluppo scientifico su larga scala; una cattura più rapida dei dati grazie alle nuove tecnologie; il sostegno a un processo decisionale basato sulle conoscenze per la gestione della biodiversità e degli ecosistemi; e il sostegno a programmi di formazione;

    d)

    il mantenimento di una capacità per il potenziamento dell’infrastruttura di ricerca, l’innovazione e la valorizzazione delle conoscenze e della tecnologia e lo sviluppo di nuove capacità di analisi;

    e)

    l’esecuzione di eventuali altri compiti strettamente collegati alle attività sopramenzionate su decisione dell’assemblea generale.

    3.   ERIC LifeWatch comprende:

    a)

    strutture comuni, sostenute dai membri. Le componenti principali delle strutture comuni sono ubicate in Spagna (relazioni istituzionali, comprese le organizzazioni che operano come fornitori di dati e coordinano i siti di monitoraggio, i servizi amministrativi, legali e finanziari di ERIC LifeWatch, l’organizzazione e il coordinamento delle principali attività delle TIC nonché della costruzione e delle operazioni distribuite), in Italia (organizzazione e coordinamento dei servizi di LifeWatch per la comunità della biodiversità) e nei Paesi Bassi (coordinamento dei laboratori virtuali e delle innovazioni), fatta salva la possibilità di istituire componenti delle strutture comuni sul territorio di altri membri;

    b)

    centri LifeWatch distribuiti, diversi dalle strutture comuni, parte di ERIC LifeWatch, istituiti alle condizioni definite dall’assemblea generale per il paese membro in cui sono ubicati. Tali condizioni comprendono disposizioni relative alla responsabilità finanziaria del paese membro in cui è ubicato il centro distribuito.

    4.   ERIC LifeWatch stipula accordi sul livello dei servizi con i membri, i centri o persone giuridiche al fine di disciplinarne le operazioni e i servizi per conto di ERIC LifeWatch su una base di cooperazione, fatta salva la possibilità di erogare tali servizi in forma di contributi in natura.

    5.   ERIC LifeWatch assolve la propria funzione principale senza scopo di lucro. ERIC LifeWatch può tuttavia svolgere attività economiche limitate strettamente connesse alla sua funzione, purché esse non mettano a repentaglio il conseguimento degli obiettivi primari perseguiti senza scopo di lucro.

    6.   ERIC LifeWatch può promuovere l’uso dei dati e prodotti di Copernicus, il programma dell’Unione europea per il monitoraggio della terra. Le informazioni ambientali sono di fondamentale importanza per capire in che modo stiano cambiando il nostro pianeta e i suoi ecosistemi.

    CAPO 2

    COMPOSIZIONE

    Articolo 3

    Composizione e soggetto rappresentante

    1.   I seguenti soggetti possono diventare membri di ERIC LifeWatch o osservatori senza diritto di voto:

    a)

    gli Stati membri dell’Unione europea (nel prosieguo gli «Stati membri»);

    b)

    i paesi associati;

    c)

    i paesi terzi diversi dai paesi associati;

    d)

    le organizzazioni intergovernative.

    2.   L’elenco dei membri e degli osservatori di ERIC LifeWatch, e dei soggetti che li rappresentano, è riportato nell’allegato 1. L’elenco dei membri e degli osservatori di cui all’allegato 1 è aggiornato dall’assemblea generale e l’elenco dei soggetti che li rappresentano è aggiornato dall’amministratore delegato, una volta ricevutane debita comunicazione dai membri che li nominano sulla base dei requisiti previsti dalle norme di attuazione. I membri e gli osservatori possono essere rappresentati da uno o più (ma non più di tre) soggetti pubblici, tra cui le regioni, o da soggetti privati con una missione di servizio pubblico, designati in conformità alle regole e procedure del membro. I membri e gli osservatori stabiliscono la durata del mandato dei rispettivi rappresentanti come pure le loro prerogative per quanto riguarda l’esercizio di diritti e obblighi specifici.

    3.   L’assemblea generale si assicura che gli Stati membri o i paesi associati detengano congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno alla stessa, come pure la maggioranza dei membri del comitato permanente. L’assemblea generale stabilisce le eventuali modifiche dei diritti di voto necessarie a fare sì che ERIC LifeWatch rispetti in ogni momento tale requisito.

    4.   I membri esistenti al momento dell’istituzione di ERIC LifeWatch sono definiti «membri fondatori».

    Articolo 4

    Ammissione di membri e osservatori

    1.   Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:

    a)

    gli Stati membri, i paesi associati e i paesi terzi diversi dai paesi associati presentano domanda scritta di ammissione al presidente dell’assemblea generale;

    b)

    la domanda di ammissione include un massimo di tre soggetti che rappresentano il membro nell’assemblea generale;

    c)

    la domanda indica in che modo il richiedente intenda contribuire agli obiettivi e alle attività di ERIC LifeWatch di cui all’articolo 2 e adempiere ai suoi obblighi;

    d)

    i paesi associati sono ammessi dall’assemblea generale con voto a maggioranza semplice. I paesi terzi diversi dai paesi associati sono ammessi dall’assemblea generale con voto a maggioranza assoluta;

    e)

    l’assemblea generale può decidere l’ammissione di un nuovo membro dopo avere ricevuto una relazione del consiglio di amministrazione indicante i termini e le condizioni ai quali il richiedente può aderire a ERIC LifeWatch.

    2.   Una organizzazione intergovernativa può presentare domanda di adesione al presidente dell’assemblea generale e può essere ammessa con voto a maggioranza qualificata alle condizioni decise dall’assemblea generale una volta ricevuta la relazione del consiglio di amministrazione, di cui al paragrafo 1, lettera e).

    3.   I nuovi membri di ERIC LifeWatch non hanno il diritto di ritirarsi per almeno il tempo rimanente del periodo quinquennale in vigore al momento della loro adesione. Un nuovo membro che sia ammesso dopo i primi tre anni di un periodo quinquennale di programmazione rimane membro per almeno il tempo rimanente del periodo quinquennale in vigore al momento della sua adesione e per i successivi periodi quinquennali di programmazione, a meno che non presenti domanda di ritiro per il successivo periodo quinquennale in conformità all’articolo 5, paragrafo 2.

    4.   Gli Stati membri, i paesi associati e i paesi terzi diversi dai paesi associati o le associazioni intergovernative che vogliano contribuire a ERIC LifeWatch, ma che non possano ancora aderirvi come membri, presentano domanda scritta al presidente dell’assemblea generale per ottenere lo statuto di osservatori.

    5.   Le condizioni per l’ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:

    a)

    gli osservatori sono ammessi per un periodo di due anni, che può essere prorogato di altri due anni. Prima della scadenza del periodo corrispondente, l’osservatore presenta domanda di adesione a ERIC LifeWatch o abbandona il consorzio. In casi eccezionali l’assemblea generale può decidere con voto a maggioranza semplice di prorogare lo statuto di osservatore per un ulteriore periodo di due anni al massimo;

    b)

    l’ammissione di osservatori presuppone l’assenso dell’assemblea generale con voto a maggioranza semplice.

    Articolo 5

    Ritiro di un membro/Destituzione di un membro o di un osservatore

    1.   L’adesione si intende per periodi di durata almeno quinquennale e prosegue per successivi periodi quinquennali per l’intera durata di ERIC LifeWatch. L’impegno finanziario per periodo quinquennale è conforme al programma di lavoro pluriennale e al bilancio previsionale di cui all’allegato 2.

    2.   Un membro può ritirarsi alla fine del terzo anno di un periodo quinquennale, a condizione di comunicare la propria intenzione prima della fine del secondo anno del periodo quinquennale. I membri sono informati in merito alle domande di ritiro entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.

    3.   Il membro che intende ritirarsi deve rispettare i propri obblighi finanziari e di altro tipo prima che il ritiro prenda effetto. Qualora le strutture comuni o i centri distribuiti o altri attivi di ERIC LifeWatch siano ubicati sul territorio del membro che intende ritirarsi, tale membro ne può richiedere la restituzione dietro equo compenso stabilito dall’assemblea generale.

    4.   L’assemblea generale sospende i diritti di voto dei membri i cui pagamenti siano in ritardo di un anno rispetto all’inizio dell’esercizio finanziario.

    5.   L’assemblea generale è abilitata a destituire un membro o un osservatore nei seguenti casi:

    a)

    grave violazione, da parte del membro o dell’osservatore, di uno o più obblighi sanciti dallo statuto;

    b)

    il membro o l’osservatore non abbiano posto rimedio alla violazione entro un termine di sei mesi dalla comunicazione scritta indirizzata loro dal presidente dell’assemblea generale a seguito dell’adozione del verbale dell’assemblea generale che ha confermato la violazione.

    Qualora un membro o un osservatore continuino ad operare in violazione dei loro obblighi sanciti dallo statuto, il consiglio di amministrazione ne informa l’assemblea generale e invita il membro o l’osservatore ad adempiere ai propri obblighi. Se il membro o l’osservatore non mettono fine a tale violazione entro un periodo di sei mesi, il consiglio di amministrazione propone all’assemblea generale di destituirli.

    Il membro o l’osservatore hanno il diritto di illustrare la loro posizione dinanzi all’assemblea generale, prima che questa decida in merito alla questione.

    L’assemblea generale decide con voto a maggioranza qualificata se destituire un membro o un osservatore.

    CAPO 3

    DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

    Articolo 6

    Membri

    1.   I membri godono dei seguenti diritti:

    a)

    partecipazione e voto nell’assemblea generale;

    b)

    accesso alle informazioni e ai servizi erogati da ERIC LifeWatch; e

    c)

    eventuali altri diritti menzionati nello statuto o nelle norme di attuazione.

    2.   Ciascun membro è tenuto a:

    a)

    sostenere e facilitare gli obiettivi, le funzioni e la governance di ERIC LifeWatch;

    b)

    individuare i soggetti che lo rappresentano;

    c)

    istituire e mantenere un comitato nazionale di sostegno a LifeWatch al fine di promuovere l’adozione delle pertinenti norme nei progetti nazionali per la creazione di risorse e strumenti; promuovere la diffusione dei suoi servizi nelle comunità scientifiche e tra i ricercatori di differenti settori collegati a quello della biodiversità, tra cui la scienza degli ecosistemi e la bioinformatica, e raccogliere i suggerimenti e le osservazioni di fornitori e utenti;

    d)

    presentare contributi in conformità all’allegato 2; e

    e)

    sostenere qualsiasi altra attività concordata nell’ambito di ERIC LifeWatch in virtù dello statuto o delle norme di attuazione.

    Articolo 7

    Osservatori

    1.   Gli osservatori godono dei seguenti diritti:

    a)

    partecipare all’assemblea generale senza diritto di voto;

    b)

    in funzione delle disponibilità, permettere alla propria comunità di ricerca di partecipare a tariffe preferenziali ad eventi ERIC LifeWatch, tra cui seminari, conferenze e corsi di formazione;

    c)

    permettere alla propria comunità di ricerca di beneficiare dell’assistenza di ERIC LifeWatch per lo sviluppo di pertinenti sistemi, processi e servizi.

    2.   Ciascun osservatore designa un soggetto in sua rappresentanza.

    CAPO 4

    GOVERNANCE

    Articolo 8

    Assemblea generale

    1.   L’assemblea generale è il massimo organo direttivo di ERIC LifeWatch.

    2.   L’assemblea generale è responsabile della direzione e supervisione generali di ERIC LifeWatch.

    3.   L’assemblea generale decide in merito a:

    a)

    gli accordi sul livello dei servizi e qualsiasi altro accordo con terzi;

    b)

    l’ammissione e la destituzione di membri o osservatori;

    c)

    l’approvazione delle norme di attuazione, degli orientamenti o di altre decisioni necessarie per garantire l’espletamento delle funzioni e delle attività di ERIC LifeWatch;

    d)

    l’approvazione della relazione annuale;

    e)

    l’approvazione delle norme di attuazione in relazione ai contributi in natura;

    f)

    l’approvazione, ogni cinque anni, del programma di lavoro pluriennale e del bilancio previsionale e della loro revisione e/o adeguamento qualora la variazione dei contributi di adesione sia sufficientemente significativa da giustificare una riprogrammazione di entrambi;

    g)

    l’approvazione del bilancio annuale;

    h)

    la nomina dei membri del comitato permanente;

    i)

    la nomina e le mozioni di censura dei membri del consiglio di amministrazione, compreso l’amministratore delegato;

    j)

    l’istituzione degli organi ausiliari necessari per il corretto funzionamento di ERIC LifeWatch;

    k)

    l’approvazione degli orientamenti sugli elementi di interesse comune in relazione ai comitati nazionali di sostegno di LifeWatch;

    l)

    i termini della cooperazione con organizzazioni e reti internazionali con le quali condivide obiettivi e funzioni e le condizioni alle quali il consiglio di amministrazione può stabilire relazioni di lavoro con governi e organizzazioni, nazionali o internazionali, governative o non governative;

    m)

    l’ubicazione delle strutture comuni;

    n)

    le proposte di modifica dello statuto;

    o)

    la cessazione di ERIC LifeWatch;

    p)

    eventuali altre questioni di competenza dell’assemblea generale in virtù dello statuto o delle norme di attuazione; e

    q)

    qualsiasi altro aspetto necessario per consentire a ERIC LifeWatch di espletare le sue funzioni e attività.

    4.   L’assemblea generale è composta di rappresentanti dei membri e degli osservatori. Gli osservatori possono prendere la parola con il consenso del presidente dell’assemblea generale. Fatta salva la maggioranza richiesta all’articolo 3, paragrafo 3, nell’assemblea generale ogni membro dispone di un voto. I membri nominano un capo delegazione con diritto di voto per tutti i soggetti rappresentanti da essi designati.

    5.   L’assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno. Il consiglio di amministrazione e il comitato permanente possono convocare una sessione straordinaria dell’assemblea generale qualora emergano questioni di un’importanza tale da non poter essere rinviate alla successiva sessione dell’assemblea generale in programma. Una sessione straordinaria dell’assemblea generale può essere convocata con voto a maggioranza qualificata di tutti i suoi membri. Nelle sessioni straordinarie dell’assemblea generale il voto può avvenire anche per via postale o telematica conformemente alle norme di attuazione del regolamento interno dell’assemblea generale.

    6.   L’assemblea generale elegge un presidente e un vicepresidente, che sostituisce il primo in caso di assenza o di conflitto di interessi, scegliendoli dalle delegazioni dei membri, per un periodo di due anni rinnovabile per altri due anni. Il presidente stabilisce il luogo, la data e l’ordine del giorno dell’assemblea generale e ne dà comunicazione ai membri con tre mesi di anticipo. I membri dell’assemblea generale possono inoltrare proposte per l’ordine del giorno conformemente alle norme di attuazione del regolamento interno dell’assemblea generale.

    7.   Perché l’assemblea sia valida deve essere raggiunto il quorum, ovvero la presenza del 50 % dei membri che rappresentano più del 50 % dei contributi in denaro. Se non è raggiunto il quorum, il presidente può convocare una nuova sessione, la cui data è comunicata ai membri per iscritto con un mese di anticipo e per la quale deve essere raggiunto lo stesso quorum.

    8.   Un membro può essere rappresentato da un altro membro previa notifica scritta al presidente dell’assemblea generale prima di ogni sessione della stessa.

    9.   L’assemblea generale cerca raggiungere le decisioni per consenso. Se non è possibile raggiungere il consenso, le decisioni sono adottate con votazione sulla base della maggioranza prevista dalle norme di attuazione del regolamento interno dell’assemblea generale. Le suddette norme di attuazione stabiliscono la maggioranza richiesta, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, e le maggioranze specifiche previste dalle disposizioni dello statuto.

    La maggioranza qualificata è necessaria per l’adozione delle seguenti decisioni:

    a)

    accettazione delle organizzazioni intergovernative in qualità di membri, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2;

    b)

    destituzione di un membro o di un osservatore, in conformità all’articolo 5, paragrafo 5;

    c)

    convocazione di una sessione straordinaria dell’assemblea generale, in conformità all’articolo 8, paragrafo 5;

    d)

    scioglimento di ERIC LifeWatch, in conformità all’articolo 19, paragrafo 1;

    e)

    proposta di modifica dello statuto, in conformità all’articolo 23, paragrafo 1;

    f)

    spostamento della sede legale, in conformità all’articolo 23, paragrafo 2;

    g)

    programma di lavoro e bilancio;

    h)

    contributi finanziari di base dei membri;

    i)

    approvazione della relazione e dei bilanci annuali;

    j)

    nomina o destituzione dell’amministratore delegato e di altri membri del consiglio di amministrazione;

    k)

    elezione del presidente e del vicepresidente dell’assemblea generale;

    l)

    adozione e modifica delle norme di attuazione.

    10.   Ai fini della determinazione delle maggioranze di voto previste dallo statuto o dalle norme di attuazione s’intende per:

    a)

    «consenso», l’approvazione da parte di tutti i membri senza alcuna obiezione formale e senza che sia necessario sottoporre al voto una proposta, fatto salvo il diritto di far constare nel verbale della sessione riserve o interpretazioni non vincolanti. Qualora un membro formuli un’obiezione, l’assemblea generale procede al voto formale sulla base delle norme relative alla maggioranza specifica richiesta per le differenti questioni oggetto di decisione;

    b)

    «maggioranza semplice», la maggioranza dei voti dei membri presenti alla sessione;

    c)

    «maggioranza assoluta», più della metà dei voti dei membri presenti o rappresentati per procura alla sessione, che rappresentano più del 50 % dei contributi in denaro;

    d)

    «maggioranza qualificata», almeno i due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati per procura alla sessione, che rappresentano più del 50 % dei contributi in denaro.

    Articolo 9

    Consiglio di amministrazione

    1.   Il consiglio di amministrazione di ERIC LifeWatch è responsabile della gestione corrente.

    2.   Il consiglio di amministrazione prepara le sessioni dell’assemblea generale, ne attua le decisioni e coordina e gestisce le attività generali di ERIC LifeWatch.

    3.   Il consiglio di amministrazione ha il compito di garantire la coerenza, la conformità e la stabilità dei servizi d’infrastruttura attraverso decisioni di attuazione, nonché il coordinamento tra le strutture comuni e i centri distribuiti.

    4.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall’assemblea generale. Il consiglio di amministrazione è composto da un massimo di cinque e da un minimo di tre membri: l’amministratore delegato, il direttore finanziario e il direttore per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tutti e tre dipendenti di ERIC LifeWatch. L’amministratore delegato presiede il consiglio di amministrazione. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha durata quinquennale ed è rinnovabile. L’assemblea generale approva i protocolli sui conflitti di interesse dei membri del consiglio di amministrazione. L’amministratore delegato è il rappresentante legale di ERIC LifeWatch.

    5.   L’assemblea generale può stabilire il mandato per le funzioni del consiglio di amministrazione.

    6.   Il consiglio di amministrazione è responsabile collettivamente per le sue attività di fronte all’assemblea generale. Qualora sia approvata una mozione di censura, l’amministratore delegato e tutti i membri del consiglio di amministrazione si dimettono, a meno che la mozione non riguardi membri specifici del consiglio di amministrazione, nel cui caso le dimissioni sono obbligatorie solo per tali membri.

    7.   Nei primi cinque anni che seguono l’istituzione di ERIC LifeWatch, e in attesa che esso diventi pienamente operativo, l’assemblea generale può decidere di attribuire all’amministratore delegato tutti i poteri del consiglio di amministrazione o parte di essi.

    Articolo 10

    Organi ausiliari

    1.   L’assemblea generale istituisce il comitato permanente, il comitato finanziario, il comitato consultivo tecnico-scientifico, il comitato etico, come pure altri comitati necessari al corretto funzionamento di ERIC LifeWatch. L’assemblea generale approva le norme di attuazione e gli orientamenti, oltre che le norme di attuazione in relazione alle procedure per assicurarne istituzione e un funzionamento corretti del consorzio.

    Il comitato permanente è composto dai capi delegazione degli Stati membri a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, e ha al massimo dieci membri eletti dall’assemblea generale per periodi di tre anni rinnovabili. I presidenti dell’assemblea generale e del comitato finanziario sono membri d’ufficio del comitato permanente. Il comitato permanente si riunisce almeno tre volte all’anno con il consiglio di amministrazione, come stabilito dalle norme di attuazione.

    2.   Il comitato permanente:

    a)

    è responsabile della supervisione e del controllo della gestione di ERIC LifeWatch da parte del consiglio di amministrazione nei periodi che intercorrono tra le sessioni dell’assemblea generale a norma dell’articolo 8, paragrafo 5;

    b)

    viene informato di tutte le questioni relative alla gestione di ERIC LifeWatch su richiesta di uno dei suoi membri e riferisce all’assemblea generale, in particolare per quanto riguarda eventuali scostamenti di rilievo dalle attività e dai bilanci annuali e pluriennali programmati;

    c)

    formula raccomandazioni al direttore finanziario sull’elaborazione dei progetti di bilancio a norma dell’articolo 14.

    3.   Le norme di attuazione disciplinano la nomina dei membri e le modalità con cui il comitato etico esercita le sue funzioni. L’assemblea generale, il comitato permanente o il consiglio di amministrazione possono invitare il comitato etico a formulare raccomandazioni su questioni specifiche attinenti alle politiche di ERIC LifeWatch, di cui agli articoli 9, paragrafi 4, 12, 13, 15 e 17.

    CAPO 5

    PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

    Articolo 11

    Presentazione di relazioni alla Commissione europea

    1.   ERIC LifeWatch elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari della sua attività. La relazione è approvata dall’assemblea generale e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi alla conclusione dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

    2.   ERIC LifeWatch informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare i requisiti di cui regolamento (CE) n. 723/2009.

    CAPO 6

    POLITICHE

    Articolo 12

    Politiche per l’occupazione

    1.   ERIC LifeWatch non opera discriminazioni in base a razza, appartenenza etnica, religione, sesso, età, disabilità fisiche o mentali, orientamento sessuale, stato civile o stato genitoriale. Questa politica si applica a tutti i diritti, privilegi e attività del personale. ERIC LifeWatch può adottare politiche di discriminazione positiva in relazione al personale femminile e, a tal fine, l’assemblea generale approva un piano d’azione mirato prima di bandire posti di lavoro.

    2.   L’amministratore delegato è l’autorità di gestione del personale ed è responsabile delle condizioni di impiego e di ciascun posto bandito, subordinatamente ai limiti di bilancio approvati dall’assemblea generale, alle norme di attuazione, agli orientamenti e alle decisioni strategiche adottate dall’assemblea generale. L’amministratore delegato, salvo diversa indicazione, può delegare funzioni specifiche a uno o più membri del consiglio d’amministrazione.

    3.   Le attività di ERIC LifeWatch per quanto riguarda la ricerca di personale, i colloqui, le assunzioni, le promozioni o le retrocessioni sono condotte in modo coerente con i principi di cui al paragrafo 1 e in conformità ai principi e alle restrizioni in materia di occupazione di cui alle norme di attuazione, agli orientamenti, ai mandati o alle politiche generali approvati dall’assemblea generale.

    4.   Le politiche per l’occupazione stabilite nelle norme di attuazione sono basate sui principi e le condizioni approvati dall’assemblea generale e sono soggette alle leggi e ai regolamenti applicabili nello Stato membro ospitante o alle leggi del paese in cui sono condotte le attività di ERIC LifeWatch.

    Articolo 13

    Politiche in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

    1.   Tutte le gare d’appalto sono pubblicate sul sito Internet di ERIC LifeWatch e nei territori dei membri e degli osservatori. Nella relazione annuale dell’attività di ERIC LifeWatch figura una dichiarazione sugli appalti banditi.

    2.   L’assemblea generale approva le norme di attuazione in materia di appalti pubblici e stabilisce l’importo minimo oltre il quale gli appalti possono essere aggiudicati soltanto previo parere del comitato consultivo tecnico-scientifico.

    3.   La politica degli appalti di ERIC LifeWatch è basata sui principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza, tenuto conto dell’esigenza di garantire che le offerte soddisfino i più rigorosi requisiti tecnici, finanziari e di risultato, informando nel contempo con anticipo l’industria e i fornitori di servizi in merito alle specifiche richieste.

    Le esenzioni fiscali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio si limitano all’acquisizione da parte di ERIC LifeWatch dei beni e servizi (incluse le strutture comuni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, necessari per le sue attività ufficiali e le attività non economiche di valore sostanziale, ossia quando l’importo imponibile dell’operazione documentata nelle corrispondenti fatture è pari o superiore a 300,50 EUR ed è pagato interamente da ERIC LifeWatch. Non si applicano ulteriori limitazioni.

    Articolo 14

    Risorse, principi di bilancio, responsabilità e assicurazioni

    1.   Le risorse di ERIC LifeWatch sono costituite dai contributi dei membri, da sovvenzioni, donazioni, contratti e ogni altra fonte relativa alle sue attività non economiche, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. Le attività economiche sono strettamente connesse alle sue funzioni e attività e non devono comprometterne l’espletamento. Gli introiti derivanti dalle attività economiche sono registrati separatamente sulla base del prezzo di mercato applicato o, qualora esso non sia verificabile, dei costi globali più un margine ragionevole.

    2.   Il bilancio di ERIC LifeWatch è preparato dal direttore finanziario per conto del consiglio di amministrazione, sulla base delle raccomandazioni del comitato permanente, ed è presentato per approvazione all’assemblea generale dal consiglio di amministrazione. Il bilancio è gestito dal consiglio di amministrazione, previo parere del comitato finanziario, in conformità ai principi della buona gestione finanziaria, dell’equilibrio di bilancio e della trasparenza. Il comitato finanziario è composto da rappresentanti dei membri designati secondo la procedura di cui alle norme di attuazione approvate dall’assemblea generale.

    Per assicurare il rispetto di tali principi il consiglio di amministrazione:

    a)

    si assicura che sia tenuta una contabilità veritiera e accurata di tutti gli introiti e le spese;

    b)

    istituisce controlli interni, compresi audit interni, per favorire un uso efficace ed efficiente delle risorse;

    c)

    fa esaminare ogni anno i conti di ERIC LifeWatch da revisori nominati dall’assemblea generale e ne trasmette a tutti i membri la relazione scritta corredata delle osservazioni dell’amministratore delegato e di eventuali membri del consiglio di amministrazione.

    3.   ERIC LifeWatch è responsabile dei propri debiti. I membri non sono responsabili in solido per i debiti di ERIC LifeWatch. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di ERIC LifeWatch è limitata ai rispettivi contributi.

    4.   Il consiglio di amministrazione sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e all’esercizio di ERIC LifeWatch.

    Articolo 15

    Accesso alle strutture di ERIC LifeWatch e politica di divulgazione

    1.   ERIC LifeWatch è al servizio della ricerca e dell’apprendimento e non restringe l’accesso ai dati e agli algoritmi disponibili, salvo quando essi siano in conflitto con eventuali condizioni d’uso preventivamente concordate con i rispettivi proprietari.

    2.   LifeWatch istituisce e gestisce la propria infrastruttura per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi a livello europeo. I servizi erogati sono determinati con decisione dell’assemblea generale che può operare una distinzione tra i servizi erogati ai membri e ai non membri e ai rispettivi ricercatori.

    3.   Le decisioni relative alla definizione delle priorità per i servizi specifici erogati da ERIC LifeWatch sono adottate dall’assemblea generale, tenendo conto dei risultati di un processo di valutazione indipendente coordinato dal comitato consultivo tecnico-scientifico.

    4.   Qualora la capacità di fornire l’accesso sia limitata da problemi di tipo finanziario e/o tecnico, l’assemblea generale istituisce, utilizzando le risorse disponibili, bandi di concorso per sovvenzioni al fine di consentire ai candidati selezionati di beneficiare dei servizi proposti. Le domande provenienti da qualsiasi parte del mondo sono valutate da comitati di valutazione indipendenti nominati dal consiglio di amministrazione su indicazione del comitato consultivo tecnico-scientifico. I bandi per sovvenzioni, la procedura di valutazione e il capitolato d’oneri eventualmente definiti dall’assemblea generale sono conformi ai requisiti generici di eccellenza scientifica e pratiche leali.

    5.   Il consiglio d’amministrazione può proporre all’assemblea generale politiche in materia di requisiti sui rapporti giuridici (generali o ad hoc) con gli utenti dei dati. L’accesso del pubblico è autorizzato salvo nel caso di risorse o servizi soggetti a condizioni di licenza imposte dai proprietari. ERIC LifeWatch è conforme ai regolamenti e alle politiche pertinenti dell’Unione europea.

    6.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, l’assemblea generale può decidere, con voto a maggioranza assoluta, di imporre un corrispettivo per l’accesso generale a determinate categorie di utenti o a tutti gli utenti in relazione a servizi specifici erogati da ERIC LifeWatch come pure di brevettare i propri strumenti o prodotti, come beni comuni o soggetti a licenza.

    7.   L’accesso ai dati e la politica di divulgazione di ERIC LifeWatch seguono le migliori pratiche internazionali in relazione ai dati pubblici, come quelle emanate dall’Unione europea, e riconoscono i diritti dei proprietari dei dati e degli algoritmi, tenendo pienamente conto di eventuali aspetti etici o legali correlati. ERIC LifeWatch promuove l’eccellenza nella ricerca, nell’insegnamento e nell’apprendimento e sostiene una cultura delle migliori pratiche mediante attività promozionali e di formazione.

    8.   ERIC LifeWatch incoraggia i ricercatori che se ne avvalgono a mettere a disposizione del pubblico i risultati delle loro ricerche e chiede ai ricercatori dei membri di rendere disponibili i loro risultati attraverso ERIC LifeWatch.

    9.   La politica di divulgazione identifica i vari gruppi di destinatari, per raggiungere i quali ERIC LifeWatch si avvale di diversi canali tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani.

    Articolo 16

    Valutazioni scientifiche e tecniche

    1.   ERIC LifeWatch istituisce un comitato consultivo tecnico-scientifico come organismo indipendente costituito da ricercatori scientifici ed esperti qualificati. Il suo mandato è sottoposto dal consiglio di amministrazione all’assemblea generale per approvazione. I membri del comitato consultivo tecnico-scientifico sono nominati per un periodo, rinnovabile, di quattro anni. Il comitato consultivo tecnico-scientifico può formulare raccomandazioni rivolte al consiglio d’amministrazione. Le raccomandazioni sono trasmesse integralmente all’assemblea generale che può emanare norme di attuazione o linee guida per fornire ulteriori orientamenti al consiglio d’amministrazione.

    2.   L’assemblea generale può approvare una compensazione adeguata per le mansioni svolte dai membri del comitato consultivo tecnico-scientifico e dei comitati di valutazione.

    3.   Il quarto anno di ogni periodo di pianificazione quinquennale è istituito un comitato di valutazione ad hoc per valutare l’efficienza tecnico scientifica di ERIC LifeWatch e formulare raccomandazioni strategiche per il successivo periodo quinquennale. I suoi membri sono nominati dall’assemblea generale, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato consultivo tecnico-scientifico. La nomina è su base personale e non in rappresentanza di un particolare paese o istituzione.

    Articolo 17

    Politiche in materia di accesso ai dati e di diritti di proprietà intellettuale

    1.   ERIC LifeWatch riconosce che parte del suo valore come infrastruttura risiede nel fatto di accrescere i benefici derivanti da conoscenze che sono di pubblico dominio, privilegiando i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.

    2.   ERIC LifeWatch fornisce ai ricercatori orientamenti volti a garantire che l’attività di ricerca con materiale messo a disposizione da ERIC LifeWatch si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone. La provenienza dei dati è assicurata e la politica in materia di dati di ERIC LifeWatch, quando dipende da risorse di dati e/o infrastrutture esterne, è soggetta all’accordo con i partner pertinenti a norma del presente articolo ed è gestita da uno dei membri del consiglio d’amministrazione designato dall’assemblea generale.

    3.   Gli utenti e i fornitori di servizi che abbiano accesso ai dati, alle competenze o ad altre risorse della proprietà intellettuale custodite o generate da ERIC LifeWatch, riconoscono i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà di cui ai protocolli o accordi di presentazione delle informazioni e ai memorandum di intesa. Gli utenti dei dati e i fornitori di servizi di ERIC LifeWatch devono fare prova della necessaria diligenza nell’assicurare che i diritti relativi ai dati in loro custodia siano adeguatamente gestiti.

    4.   ERIC LifeWatch si assicura che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento.

    5.   ERIC LifeWatch pubblica le disposizioni adottate per investigare e risolvere presunti casi di illeciti professionali e violazioni della sicurezza o della riservatezza commessi a livello interno per quanto riguarda i dati e i servizi in sua custodia.

    CAPO 7

    DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DIRITTO APPLICABILE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MODIFICHE

    Articolo 18

    Durata

    ERIC LifeWatch è istituito per una durata indeterminata.

    Articolo 19

    Scioglimento e insolvenza

    1.   Lo scioglimento di ERIC LifeWatch è deciso con voto a maggioranza qualificata dell’assemblea generale.

    2.   L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC LifeWatch alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla data dell’adozione.

    3.   Una volta adottata la decisione di sciogliere ERIC LifeWatch, il consiglio d’amministrazione, operando in conformità alle leggi della giurisdizione dello Stato membro ospitante, ne dispone la liquidazione di attivi e attività, nel rispetto dei seguenti principi:

    a)

    viene restituito qualsiasi elemento di sostegno fisico messo a disposizione dal membro che ospita una struttura comune o un centro distribuito;

    b)

    gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo di ERIC LifeWatch e i costi associati al suo scioglimento. Eventuali eccedenze finanziarie sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario totale di base erogato sin dall’inizio delle attività di ERIC LifeWatch;

    c)

    per quanto riguarda i contributi in natura o di altro tipo, il consiglio d’amministrazione, previa approvazione dell’assemblea generale e nella misura del possibile, può trasferire le attività e le competenze di ERIC LifeWatch a istituzioni che abbiano obiettivi simili. Qualora non vi siano istituzioni equivalenti, gli attivi diversi dalle eccedenze finanziarie rimasti dopo l’estinzione dei debiti di ERIC LifeWatch sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all’importo annuo cumulato dei rispettivi contributi, salvo se diversamente stabilito negli accordi sul livello dei servizi. Nella misura del possibile gli attivi sono assegnati ai membri che li avevano forniti.

    4.   Per lo scioglimento e il conseguente smantellamento di LifeWatch valgono i termini temporali applicabili al ritiro e alla cessazione dell’adesione, di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 6.

    5.   ERIC LifeWatch cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 20

    Legge applicabile

    A ERIC LifeWatch si applicano, in ordine di precedenza, le seguenti disposizioni:

    a)

    il diritto dell’Unione europea, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009 e le decisioni citate all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento;

    b)

    il diritto del paese ospitante per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell’Unione europea;

    c)

    lo statuto e le relative norme di attuazione.

    Articolo 21

    Controversie

    1.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo a ERIC LifeWatch o tra questi ed ERIC LifeWatch, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione europea sia parte in causa.

    2.   Alle vertenze tra ERIC LifeWatch e i terzi si applica la normativa dell’Unione europea in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non disciplinati dal diritto dell’Unione europea, la legge nazionale dello Stato membro ospitante determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali controversie.

    Articolo 22

    Disponibilità dello statuto

    Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web di ERIC LifeWatch e disponibile presso la sua sede legale come pure nei locali delle strutture comuni e di ogni centro distribuito di LifeWatch.

    Articolo 23

    Modifiche dello statuto

    1.   Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, le proposte di modifica dello statuto, compreso l’allegato 2, sono adottate con voto a maggioranza qualificata dei membri di ERIC LifeWatch. I membri che votano contro le modifiche proposte possono ritirarsi da ERIC LifeWatch una volta ottemperato a tutti gli obblighi pendenti.

    2.   Le proposte di modifica possono essere presentate da qualsiasi membro con l’appoggio di almeno due altri membri. Le proposte di modifica sono presentate al presidente dell’assemblea generale non meno di tre mesi prima della sessione annua regolare o prima di una sessione straordinaria convocata a tal fine e sono comunicate ai membri almeno due mesi prima della sessione dell’assemblea generale.

    3.   Lo spostamento della sede legale è approvato con voto a maggioranza qualificata, tenendo conto degli investimenti effettuati dallo Stato membro ospitante.

    CAPO 8

    ISTITUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Articolo 24

    Disposizioni relative all’istituzione

    Al più tardi 45 giorni di calendario dopo l’entrata in vigore della decisione della Commissione che istituisce ERIC LifeWatch, il paese ospitante convoca una sessione costitutiva dell’assemblea generale. Il paese ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata prima della sessione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione sopramenzionata è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dallo Stato membro ospitante.

    Articolo 25

    Disposizione transitoria

    I contributi concordati e certificati per la realizzazione dell’infrastruttura di ricerca LifeWatch messi a disposizione dai membri nella fase successiva all’11 febbraio 2011, e prima dell’istituzione di ERIC LifeWatch, sono presi in conto come contributi in denaro o in natura erogati a ERIC LifeWatch per il primo periodo quinquennale, sulla base delle norme per la valutazione dei contributi in natura approvate dall’assemblea generale a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), e al punto A2.I.6 dell’allegato 2.


    (1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.


    ALLEGATO 1

    ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI NONCHÉ DEI SOGGETTI RAPPRESENTANTI

    Paesi

    Soggetti rappresentanti

    Belgio

    Ufficio per la politica scientifica del Belgio (BELSPO)

    Dipartimento dell’economia, della scienza e dell’innovazione (EWI)

    Direzione generale dell’istruzione non obbligatoria e della ricerca scientifica (DGENORS)

    Grecia

    Centro ellenico per la ricerca marina (HCMR)

    Spagna

    Ministero dell’economia, dell’industria e della competitività (MINECO)

    Ministero dell’agricoltura, della pesca, della sicurezza alimentare e dell’ambiente (MAPAMA)

    Giunta regionale dell’Andalusia (Junta de Andalucía)

    Italia

    Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

    Paesi Bassi

    Ente neerlandese per la ricerca scientifica (NWO)

    Portogallo

     

    Romania

     

    Slovenia

    Ministero della Scienza, dell’istruzione e dello sport (MIZS)


    Osservatori

    Paesi

    Soggetti rappresentanti

     

     

     

     


    ALLEGATO 2

    CONTRIBUTI FINANZIARI E IN NATURA

    A2.I.   Contributi finanziari di base dei membri

    A2.I.1.

    Il contributo erogato a ERIC LifeWatch da ciascun paese membro per periodo quinquennale è stabilito dall’assemblea generale, tenendo conto del corrispondente programma di lavoro pluriennale e del relativo bilancio previsionale. Le decisioni relative ai contributi per i periodi quinquennali sono adottate per consenso e, se ciò non è possibile, con voto a maggioranza qualificata dell’assemblea generale. I contributi proposti per i differenti membri nel primo periodo quinquennale sono riportati al punto A2.V del presente allegato.

    A2.I.2.

    I contributi dei paesi si basano sul PIL (scala lineare), a condizione che sia fissata sempre una soglia minima per i contributi dei paesi con economie più piccole e un importo massimo, stabilito in modo obiettivo, per ciascuno dei paesi aventi un peso economico superiore.

    I contributi delle organizzazioni intergovernative che diventano membri a pieno titolo di ERIC LifeWatch sono stabiliti con decisione per consenso dell’assemblea generale e, se ciò non è possibile, con voto a maggioranza qualificata della stessa.

    A2.I.3.

    Il calcolo del PIL (scala lineare) si basa sulla quota del PIL sul totale del PIL dei membri, utilizzando le statistiche di Eurostat come base di calcolo. Per determinare l’importo del PIL per ciascun membro si utilizza la media dei tre anni precedenti. Per i paesi non europei si utilizzano le statistiche della Banca Mondiale relative allo stesso periodo.

    A2.I.4.

    I contributi sono destinati ai costi operativi. Nel corso dei primi cinque anni si deve tenere ragionevolmente conto del fabbisogno di investimenti iniziali o successivi nella costruzione delle strutture comuni e nell’avviamento del centro o dei centri LifeWatch di cui al punto A2.II.

    A2.I.5.

    I contributi possono essere in denaro o in natura. La percentuale massima dei contributi in natura non può superare l’85 % del contributo nazionale. Il contributo in denaro del 15 % annuo è destinato a coprire i costi delle operazioni comuni di ERIC LifeWatch.

    I membri possono decidere di destinare in toto o in parte i loro contributi in natura ai rispettivi centri LifeWatch distribuiti, non appena sia garantita la gestione finanziaria delle strutture comuni e il contributo minimo del 15 % in denaro sia stato versato sul conto corrente di ERIC LifeWatch, come debitamente certificato dal direttore finanziario.

    A2.I.6.

    La valutazione dei contributi in natura avviene sulla base delle norme approvate dall’assemblea generale nell’ambito delle norme di attuazione relative a tali contributi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera e).

    A2.II.   Contributi supplementari per gli investimenti o assunzione di una quota maggiore dei costi operativi.

    I membri possono decidere di contribuire ulteriormente allo sviluppo di LifeWatch partecipando all’investimento originario nelle prime strutture comuni di ERIC LifeWatch o al loro successivo ammodernamento, creando nuovi centri LifeWatch distribuiti o ancora apportando miglioramenti significativi ai servizi comuni. I suddetti contributi potrebbero anche consistere in versamenti aggiuntivi al contributo finanziario di base di cui al punto A.2.I.

    A2.III.   Contributi di nuovi membri

    A2.III.1.

    I contributi finanziari di base dei nuovi membri di ERIC LifeWatch sono conformi alle norme di cui al punto A2.I del presente allegato.

    A2.III.2.

    I paesi che non aderiscono a ERIC LifeWatch al momento della sua istituzione ma in una fase successiva durante un periodo quinquennale, versano una quota iniziale corrispondente al lasso di tempo rimanente del periodo quinquennale in corso al momento della loro adesione.

    A2.IV.   Altri principi relativi ai contributi dei membri

    A2.IV.1.

    I contributi di cui ai punti precedenti possono essere assegnati dai membri ai soggetti rappresentanti, nel cui caso il soggetto rappresentante è responsabile del contributo, fatta salva la responsabilità ultima del membro per il contributo in caso di fallimento.

    A2.IV.2.

    I membri e i soggetti rappresentanti concordano di condividere i dati soggetti al loro controllo, qualora l’assemblea generale decida che rivestono un interesse per gli obiettivi e le funzioni di ERIC LifeWatch, a meno che tali dati non siano di dominio pubblico o soggetti al loro controllo e fatta salva l’attribuzione a ERIC LifeWatch dei costi per la loro interoperabilità, se tali costi non sono già inclusi come contributo in natura del membro.

    A2.V.   Contributi dei membri durante il primo periodo quinquennale (1).

    Paese

    MEDIA PIL nel periodo 2010-2012

    (in milioni di EUR)

    Contributo a ERIC LifeWatch (15 %) in denaro

    Valutazione dei progetti in natura da realizzare

    BE Belgio

    367 426

    959 644

    5 437 980

    EL Grecia

    208 144

    543 631

    3 080 576

    ES Spagna

    1 053 921

    2 423 250

    13 731 749

    IT Italia

    1 565 433

    3 599 354

    20 396 342

    NL Paesi Bassi

    595 058

    1 554 172

    8 806 972

    PT Portogallo

    169 720

    443 274

    2 511 888

    RO Romania

    129 134

    375 000

    2 125 000

    SI Slovenia

    35 748

    375 000

    2 125 000

    Le attività di ERIC LIFE Watch attuate con le risorse indicate all’articolo 14, paragrafo 1, non comportano un aumento dei contributi degli Stati membri di ERIC LifeWatch di cui al punto precedente, compreso il contributo annuo del 15 % in denaro, che aumenta in caso di adesione di altri Stati, fatta salva l’eventuale revisione e/o adeguamento a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera f).

    Nell’aderire a ERIC LifeWatch gli Stati membri si impegnano a versare annualmente un contributo del 15 % in denaro. Il valore dei contributi in natura dell’85 % è adeguato in funzione della loro utilità per le funzioni e le attività di ERIC LifeWatch.


    (1)  Gli importi sono calcolati sulla base dei dati degli anni 2010, 2011 e 2012. I contributi annui attesi dei membri di ERIC LifeWatch si ottengono dividendo per cinque i dati corrispondenti presentati come «Contributo a ERIC LifeWatch» nella tabella riportata nel presente allegato. La valutazione dei progetti in natura da realizzare nel periodo quinquennale è effettuata sulla base dei costi di specifici progetti indicati nelle stime relative a ERIC LifeWatch elaborate nella fase preparatoria.


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