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Document 32017R2309

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345

    C/2017/8332

    GU L 331 del 14.12.2017, p. 23–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2309/oj

    14.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 331/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2309 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2017

    che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

    regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2),

    regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (3),

    regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (4) e

    regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio (5).

    (2)

    I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

    regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio (6),

    regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (7),

    regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio (8) e

    regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (9).

    (3)

    A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione (10) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock nel 2017 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.

    (5)

    Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2017 tali Stati membri non dispongono di contingenti per tali stock.

    (6)

    A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è necessario operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 (11), tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.

    (7)

    Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.

    (8)

    Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per il marlin bianco nell'Oceano Atlantico (WHM/ATLANT). In virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 la detrazione è stata applicata sulla totalità del contingente di marlin bianco disponibile nel 2017, conformemente agli orientamenti stabiliti nella comunicazione 2012/C 72/07. Dal momento che il contingente di marlin bianco nell'Oceano atlantico disponibile nel 2017 non è sufficiente, la Spagna ha chiesto, con lettera del 9 agosto 2017, di imputare la detrazione residua (comprese eventuali detrazioni in sospeso da anni precedenti) sul contingente di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N) per il 2017. È opportuno accettare tale richiesta, conformemente all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (9)

    Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato di tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Con lettera del 20 luglio 2017 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di tre anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerato che, a norma del paragrafo 5 della raccomandazione supplementare ICCAT 13-05 relativa al programma di ricostituzione del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale (12), la detrazione dev'essere applicata entro un termine massimo di due anni, una ripartizione della detrazione su un periodo di due anni può eccezionalmente essere accettata in alternativa.

    (10)

    Inoltre, le autorità spagnole della pesca hanno rilevato errori nei dati trasmessi alla Commissione per il 2016 relativamente alle catture di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N. Dai dati corretti trasmessi dalla Spagna il 4 agosto 2017 risulta che il superamento del suo contingente di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N è inferiore al superamento preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345. È quindi opportuno adeguare la detrazione da imputare sul contingente spagnolo del 2017 di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N.

    (11)

    In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345, le autorità portoghesi della pesca hanno rilevato errori nei dati trasmessi alla Commissione per il 2016 relativamente alle catture di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N). Sulla base dei dati corretti trasmessi dal Portogallo il 22 agosto 2017 risulta che il superamento del contingente portoghese di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N è stato inferiore rispetto al superamento preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345. Pertanto è opportuno adeguare la detrazione da imputare sul contingente portoghese del 2017 di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N.

    (12)

    Il 17 maggio 2017 la Lituania ha chiesto di aggiornare le sue dichiarazioni di cattura relativamente allo sgombro nelle acque dell'Unione della zona IIa, nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4 A-EN). I dati corretti trasmessi dalla Lituania nella medesima data indicano un superamento del contingente ad essa assegnato per il 2016 per lo sgombro nelle acque dell'Unione delle zona IIa, nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IVa nonché per lo stock parentale, in particolare lo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14). Di conseguenza occorre aggiungere le detrazioni corrispondenti all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.

    (13)

    Il 10 agosto 2017 il Regno Unito ha informato la Commissione che le dichiarazioni relative alle catture accessorie di spinarolo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/*15X14) contenevano errori. Dalle rettifiche trasmesse il 30 agosto 2017 dal Regno Unito nel sistema di comunicazione dei dati aggregati sulle catture risulta che le catture accessorie per lo spinarolo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV sono inferiori al contingente assegnato a tale Stato membro per il 2016. Di conseguenza occorre sopprimere le detrazioni corrispondenti dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.

    (14)

    Nell'ottobre 2017, una correzione degli algoritmi del sistema di comunicazione dei dati aggregati sulle catture ha rivelato che la Danimarca aveva superato il suo contingente di gamberello boreale nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.). È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.

    (15)

    A seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/127 nella definizione delle zone degli stock per consentire una dichiarazione precisa delle catture, la detrazione applicabile ai Paesi Bassi per il superamento del contingente di merluzzo carbonaro nelle zone III e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle acque delle sottodivisioni 22-32 (POK/2A34) nel 2016 dovrebbe essere applicata al contingente di merluzzo carbonaro per il 2017 nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa (POK/2C3A4).

    (16)

    Nel 2017 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha modificato nel suo parere le zone di gestione del cicerello sulla base del valore di riferimento relativo al 2016. Pertanto, le detrazioni dovute dalla Danimarca e dal Regno Unito per il superamento del contingente di cicerello nelle acque dell'Unione della zona 1 di gestione del cicerello (SAN/234_1) nel 2016 sono imputate sui rispettivi contingenti di cicerello per il 2017 nelle acque dell'Unione della zona 1r di gestione del cicerello (SAN234_1R).

    (17)

    Alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2017 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.

    (18)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 per il 2017 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

    Articolo 2

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

    (8)  Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26).

    (9)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione, del 18 luglio 2017, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2013 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 186 del 19.7.2017, pag. 6).

    (11)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

    (12)  https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2013-05-e.pdf


    ALLEGATO I

    DETRAZIONI DAI CONTIGENTI DI ALTRI STOCK

    Stato membro

    Codice della specie

    Codice della zona

    Nome della specie

    Nome della zona

    Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

    Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)

    Utilizzo del contingente (%)

    Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

    Fattore moltiplicatore (2)

    Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

    Detrazione in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

    Detrazioni 2017 (quantitativo in chilogrammi)

    Detrazioni già applicate nel 2016 allo stesso stock (quantitativo in chilogrammi) (6)

    Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

     

    DE

    DGS

    2AC4-C

    Spinarolo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    0

    2 118

    N. d.

    2 118

    /

    /

    /

    2 118

    0

    2 118

    Detrazione da applicare al seguente stock

    DE

    ARU

    34-C.

    Argentina maggiore

    Acque dell'Unione delle zone III e IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    2 118

     

    DK

    DGS

    2AC4-C

    Spinarolo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    0

    1 350

    N. d.

    1 350

    /

    /

    /

    1 350

    0

    1 350

    Detrazione da applicare al seguente stock

    DK

    NEP

    2AC4-C

    Scampo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    1 350

     

    DK

    NOP

    04-N.

    Busbana norvegese

    Acque norvegesi della zona IV

    0

    22 880

    N. d.

    22 880

    /

    /

    /

    22 880

    /

    22 880

    Detrazione da applicare al seguente stock

    DK

    NOP

    2A3A4.

    Busbana norvegese

    IIIa; Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    22 880

     

    DK

    POK

    1N2AB.

    Merluzzo carbonaro

    Acque norvegesi delle zone I e II

    0

    3 920

    N. d.

    3 920

    /

    /

    /

    3 920

    /

    3 920

    Detrazione da applicare al seguente stock

    DK

    POK

    2C3A4

    Merluzzo carbonaro

    IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    3 920

     

    DK

    SAN

    04-N.

    Cicerello

    Acque norvegesi della zona IV

    0

    19 860

    N. d.

    19 860

    /

    /

    /

    19 860

    /

    19 860

    Detrazione da applicare al seguente stock

    DK

    SAN

    234_2R

    Cicerello

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (zona di gestione 2 del cicerello)

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    19 860

     

    ES

    BUM

    ATLANT

    Marlin azzurro

    Oceano Atlantico

    0

    13 396

    N. d.

    13 396

    /

    A

    /

    20 094

    /

    20 094

    Detrazione da applicare al seguente stock

    ES

    SWO

    AN05N

    Pesce spada

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    20 094

     

    ES

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

    9 000

    27 600

    306,67 %

    18 600

    1,0

    A

    /

    27 900

    /

    27 900

    Detrazione da applicare al seguente stock

    ES

    RED

    1N2AB

    Scorfano

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    27 900

     

    ES

    WHM

    ATLANT

    Marlin bianco

    Oceano Atlantico

    2 460

    9 859

    400,77 %

    7 399

    1,0

    A

    138 994

    150 092

    2 427

    147 665

    Detrazione da applicare al seguente stock

    ES

    SWO

    AN05N

    Pesce spada

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    147 665

     

    FR

    POK

    1/2/INT

    Merluzzo carbonaro

    Acque internazionali delle zone I e II

    0

    2 352

    N. d.

    2 352

    /

    /

    /

    2 352

    /

    2 352

    Detrazione da applicare al seguente stock

    FR

    POK

    2C3A4

    Merluzzo carbonaro

    IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa

     

     

     

     

    /

    /

    /

    /

    /

    2 352

     

    FR

    RED

    51214S

    Scorfani (pelagici di acque superficiali)

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    0

    29 827

    N. d.

    29 827

    /

    /

    /

    29 827

    /

    29 827

    Detrazione da applicare al seguente stock

    FR

    BLI

    5B67-

    Molva azzurra

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

     

     

     

     

    /

    /

    /

    /

    /

    29 827

     

    IE

    POK

    1N2AB.

    Merluzzo carbonaro

    Acque norvegesi delle zone I e II

    0

    5 969

    N. d.

    5 969

    /

    /

    /

    5 969

    /

    5 969

    Detrazione da applicare al seguente stock

    IE

    HER

    1/2-

    Aringhe

    Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

     

     

     

     

    /

    /

    /

    /

    /

    5 969

     

    NL

    DGS

    2AC4-C

    Spinarolo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    0

    1 260

    N. d.

    1 260

    /

    /

    /

    1 260

    /

    1 260

    Detrazione da applicare al seguente stock

    NL

    COD

    2A3AX4

    Merluzzo bianco

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    1 260

     

    NL

    HAD

    7X7A34

    Eglefino

    VIIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    559

    26 220

    N. d.

    25 661

    /

    /

    /

    25 661

    /

    25 661

    Detrazione da applicare al seguente stock

    NL

    HAD

    2AC4.

    Eglefino

    IV; acque dell'Unione della zona IIa

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    25 661

     

    PT

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

    0

    18 487

    N. d.

    18 487

    /

    /

    /

    18 487

    /

    18 487

    Detrazione da applicare al seguente stock

    PT

    RED

    1N2AB

    Scorfano

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    18 487

     

    UK

    DGS

    2AC4-C

    Spinarolo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    0

    17 776

    N. d.

    17 776

    /

    /

    /

    17 776

    /

    17 776

    Detrazione da applicare al seguente stock

    UK

    PLE

    2A3AX4

    Passera di mare

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    17 776


    (1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

    (3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

    (4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2014, 2015 e 2016. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

    (5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2016 in conformità al regolamento (UE) 2016/2226, modificato dal regolamento (UE) 2017/162, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

    (6)  Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.


    ALLEGATO II

    «

    ALLEGATO

    DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

    Stato membro

    Codice della specie

    Codice della zona

    Nome della specie

    Nome della zona

    Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)

    Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

    Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)

    Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

    Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

    Fattore moltiplicatore (2)

    Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

    Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

    Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi) (6)

    Detrazioni già applicate nel 2017 (quantitativo in chilogrammi) (7)

    Da detrarre nel 2018 e negli anni successivi (quantitativo in chilogrammi)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

    (16)

    BE

    SOL

    7FG.

    Sogliola

    VIIf e VIIg

    487 000

    549 565

    563 401

    102,52 %

    13 836

    /

    /

    /

    13 836

    13 836

    /

    BE

    SOL

    8AB.

    Sogliola

    VIIIa e VIIIb

    42 000

    281 638

    287 659

    102,14 %

    6 021

    /

    C (8)

    /

    6 021

    6 021

    /

    BE

    SRX

    07D.

    Razze

    Acque dell'Unione della zona VIId

    87 000

    86 919

    91 566

    105,35 %

    4 647

    /

    /

    /

    4 647

    4 647

    /

    BE

    T/B

    2AC4-C

    Rombo chiodato/Rombo liscio

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    329 000

    481 000

    514 275

    106,92 %

    33 275  (9)

    /

    /

    /

    33 275

    33 275

    /

    DE

    DGS

    2AC4-C

    Spinarolo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    0

    0

    2 118

    N. d.

    2 118

    /

    /

    /

    2 118

    2 118

    /

    DE

    MAC

    2CX14-

    Sgombri

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    22 751 000

    21 211 759

    22 211 517

    104,71 %

    999 758

    /

    /

    /

    999 758

    999 758

    /

    DK

    DGS

    2AC4-C

    Spinarolo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    0

    0

    1 350

    N. d.

    1 350

    /

    /

    /

    1 350

    1 350

    /

    DK

    HER

    1/2-

    Aringhe

    Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

    7 069 000

    10 331 363

    10 384 320

    100,51 %

    52 957

    /

    /

    /

    52 957

    52 957

    /

    DK

    JAX

    4BC7D

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

    5 519 000

    264 664

    265 760

    100,42 %

    1 096

    /

    /

    /

    1 096

    1 096

    /

    DK

    MAC

    2A34.

    Sgombri

    IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    19 461 000

    13 354 035

    14 677 440

    109,91 %

    1 323 405

    /

    /

    /

    1 323 405

    1 323 405

    /

    DK

    MAC

    2A4 A-N

    Sgombri

    Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

    14 043 000

    14 886 020

    16 351 930

    109,85 %

    1 465 910

    /

    /

    /

    1 465 910

    1 465 910

    /

    DK

    NOP

    04-N.

    Busbana norvegese

    Acque norvegesi della zona IV

    0

    0

    22 880

    N. d.

    22 880

    /

    /

    /

    22 880

    22 880

    /

    DK

    OTH

    *2AC4C

    Altre specie

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    6 018 300

    3 994 920

    4 508 050

    112,84 %

    513 130

    1,2

    /

    /

    615 756

    615 756

    /

    DK

    POK

    1N2AB.

    Merluzzo carbonaro

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    0

    3 920

    N. d.

    3 920

    /

    /

    /

    3 920

    3 920

    /

    DK

    PRA

    N1GRN.

    Gamberello boreale

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    1 300 000

    2 700 000

    2 727 690

    101,03 %

    27 690

    /

    /

    /

    27 690

    27 690

    /

    DK

    SAN

    04-N.

    Cicerello

    Acque norvegesi della zona IV

    0

    0

    19 860

    N. d.

    19 860

    /

    /

    /

    19 860

    19 860

    /

    DK

    SAN

    234_1 (11)

    Cicerello

    Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

    12 263 000

    12 517 900

    12 525 750

    100,06 %

    7 850

    /

    /

    /

    7 850

    7 850

    /

    ES

    ALB

    AN05N

    Alalunga del nord

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    14 917 370

    14 754 370

    16 645 498

    112,82 %

    1 891 128

    1,2

    /

    /

    2 269 354

    1 134 677  (12)

    1 134 677  (12)

    ES

    ALF

    3X14-

    Berici

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

    67 000

    86 159

    79 185

    91,90 %

    – 6 974

    /

    /

    817

    0

    0

    /

    ES

    BSF

    8910-

    Pesce sciabola nero

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

    12 000

    24 004

    16 419

    68,41 %

    – 7 585

    /

    /

    2 703

    0

    0

    /

    ES

    BUM

    ATLANT

    Marlin azzurro

    Oceano Atlantico

    0

    0

    13 396

    N. d.

    13 396

    /

    A

    /

    20 094

    20 094

    /

    ES

    COD

    1/2B.

    Merluzzo bianco

    I e IIb

    13 192 000

    9 730 876

    9 731 972

    100,01 %

    1 096

    /

    /

    /

    1 096

    1 096

    /

    ES

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    9 000

    27 600

    306,67 %

    18 600

    1,0

    A

    /

    27 900

    27 900

    /

    ES

    GHL

    N3LMNO

    Ippoglosso nero

    NAFO 3 LMNO

    4 067 000

    4 070 000

    4 072 999

    100,07 %

    2 999

    /

    C (8)

    /

    2 999

    2 999

    /

    ES

    SRX

    67AKXD

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    876 000

    459 287

    469 586

    102,24 %

    10 299

    /

    /

    /

    10 299

    10 299

    /

    ES

    SRX

    89-C.

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

    1 057 000

    925 232

    956 878

    103,42 %

    31 646

    /

    A

    131 767

    179 236

    179 236

    /

    ES

    WHM

    ATLANT

    Marlin bianco

    Oceano Atlantico

    2 460

    2 460

    9 859

    400,77 %

    7 399

    1,0

    A

    138 994

    150 092

    150 092  (13)

    /

    FR

    LIN

    04-C.

    Molva

    Acque dell'Unione della zona IV

    162 000

    262 351

    304 077

    115,91 %

    41 726

    1,0

    /

    /

    41 726

    41 726

    /

    FR

    POK

    1/2/INT

    Merluzzo carbonaro

    Acque internazionali delle zone I e II

    0

    0

    2 352

    N. d.

    2 352

    /

    /

    /

    2 352

    2 352

    /

    FR

    RED

    51214S

    Scorfani (pelagici di acque superficiali)

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    0

    0

    29 827

    N. d.

    29 827

    /

    /

    /

    29 827

    29 827

    /

    FR

    SBR

    678-

    Occhialone

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

    6 000

    28 817

    31 334

    108,72 %

    2 517

    /

    /

    /

    2 517

    2 517

    /

    FR

    SRX

    07D.

    Razze

    Acque dell'Unione della zona VIId

    663 000

    630 718

    699 850

    110,96 %

    69 132

    1,0

    A

    /

    103 698

    103 698

    /

    FR

    SRX

    67AKXD

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    3 255 000

    3 641 000

    39 254

    101,08 %

    39 254

    /

    /

    /

    39 254

    39 254

    /

    FR

    WHG

    08.

    Merlano

    VIII

    1 524 000

    2 406 000

    2 441 333

    101,47 %

    35 333

    /

    /

    /

    35 333

    35 333

    /

    IE

    PLE

    7FG.

    Passera di mare

    VIIf e VIIg

    200 000

    66 332

    67 431

    101,66 %

    1 099

    /

    /

    /

    1 099

    1 099

    /

    IE

    POK

    1N2AB.

    Merluzzo carbonaro

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    0

    5 969

    N. d.

    5 969

    /

    /

    /

    5 969

    5 969

    /

    IE

    SRX

    67AKXD

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    1 048 000

    949 860

    980 960

    103,27 %

    31 056

    /

    A (8)

    /

    31 056

    31 056

    /

    LT

    MAC

    *4 A-EN

    Sgombri

    acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa

    0

    900 000

    901 557

    100,17 %

    1 557

    /

    /

    /

    1 557

    1 557

    /

    LT

    MAC

    2CX14-

    Sgombri

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    140 000

    2 027 000

    2 039 332

    100,61 %

    12 332

    /

    /

    /

    12 332

    12 332

    /

    NL

    DGS

    2AC4-C

    Spinarolo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    0

    0

    1 260

    N. d.

    1 260

    /

    /

    /

    1 260

    1 260

    /

    NL

    HAD

    7X7A34

    Eglefino

    VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    /

    559

    26 220

    N. d.

    25 661

    /

    /

    /

    25 661

    25 661

    /

    NL

    HER

    *25B-F

    Aringhe

    II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer)

    736 000

    477 184

    476 491

    99,86 %

    – 693

    /

    /

    23 551

    22 858

    22 858

    /

    NL

    OTH

    *2 A-14

    Catture accessorie connesse ai suri/sugarelli (pesce tamburo, merlano e sgombro)

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    1 663 800

    1 777 300

    2 032 689

    114,37 %

    255 389

    1,2

    /

    /

    306 467

    306 467

    /

    NL

    POK

    2A34. (14)

    Merluzzo carbonaro

    IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    68 000

    110 846

    110 889

    100,04 %

    43 (10)

    /

    /

    1 057

    1 057

    1 057

    /

    NL

    T/B

    2AC4-C

    Rombo chiodato/Rombo liscio

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    2 493 000

    2 551 261

    2 737 636

    107,31 %

    186 375

    /

    /

    /

    186 375

    186 375

    /

    PT

    BUM

    ATLANT

    Marlin azzurro

    Oceano Atlantico

    49 550

    49 550

    50 611

    102,14 %

    1 061

    /

    /

    /

    1 061

    1 061

    /

    PT

    GHL

    1N2AB

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    0

    18 487

    N. d.

    18 487

    /

    /

    /

    18 487

    18 487

    /

    PT

    MAC

    8C3411

    Sgombri

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    6 971 000

    6 313 658

    6 823 967

    108,08 %

    510 309

    /

    /

    /

    510 309

    510 309

    /

    PT

    SRX

    89-C.

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

    1 051 000

    1 051 000

    1 068 676

    101,68 %

    17 676

    /

    /

    /

    17 676

    17 676

    /

    PT

    SWO

    AN05N

    Pesce spada

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    1 161 950

    1 541 950

    1 560 248

    101,19 %

    18 298

    /

    /

    /

    18 298

    18 298

    /

    UK

    DGS

    2AC4-C

    Spinarolo

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    0

    0

    17 776

    N. d.

    17 776

    /

    /

    /

    17 776

    17 776

    /

    UK

    HER

    4AB.

    Aringhe

    Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

    70 348 000

    70 710 390

    73 419 998

    103,83 %

    2 709 608

    /

    /

     

    2 709 608

    2 709 608

    /

    UK

    MAC

    2CX14-

    Sgombri

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    208 557 000

    195 937 403

    209 143 232

    106,74 %

    13 205 829

    /

    A (8)

    /

    13 205 829

    13 205 829

    /

    UK

    SAN

    234_1 (11)

    Cicerello

    Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

    268 000

    0

    0

    N. d.

    0

    /

    /

    1 466 168

    1 466 168

    1 466 168

    /

    UK

    SRX

    67AKXD

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    2 076 000

    2 006 000

    2 008 431

    100,12 %

    2 431

    /

    /

    /

    2 431

    2 431

    /

    UK

    T/B

    2AC4-C

    Rombo chiodato/Rombo liscio

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    693 000

    522 000

    544 680

    104,34 %

    22 680

    /

    /

    /

    22 680

    22 680

    /

    »

    (1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16), all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

    (3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

    (4)  La lettera “A” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2014, 2015 e 2016. La lettera “C” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

    (5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2016 in conformità al regolamento (UE) 2016/2226, modificato dal regolamento (UE) 2017/162, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

    (6)  Detrazioni da effettuare nel 2017

    (7)  Detrazioni da effettuare nel 2017 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

    (8)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

    (9)  Su richiesta del Belgio, si autorizzano sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

    (10)  Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

    (11)  Da detrarre da (SAN/234_1R) (zona di gestione 1r del cicerello).

    (12)  Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 chilogrammi in scadenza nel 2017 viene equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018).

    (13)  Di cui 2 427 chilogrammi sono detratti dal contingente WHM/ATLANT per il 2017 e 147 665 chilogrammi sono detratti dal contingente SWO/AN05N per il 2017.

    (14)  Da detrarre da POK/2C3A4.


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