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Document 32017R2200
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2200 of 28 November 2017 opening and providing for the administration of import tariff quotas of certain cereals from Ukraine
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina
C/2017/7829
GU L 313 del 29.11.2017, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020
29.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2200 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2017
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1566 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce regimi preferenziali per i dazi doganali sull'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina. I contingenti tariffari per l'importazione di cui all'allegato II del medesimo regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Essi si applicano per tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. |
(2) |
Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi di alcuni cereali originari dell'Ucraina nel quadro dei contingenti tariffari, è necessario stabilire che tali importazioni siano gestite mediante titoli di importazione. A tal fine, è opportuno applicare il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (5), fatte salve le deroghe di cui al presente regolamento. |
(3) |
Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli di importazione nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli. |
(4) |
Per motivi di efficienza amministrativa, per le notifiche alla Commissione a norma del presente regolamento, è necessario che gli Stati membri utilizzino i sistemi d'informazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (6) e dal regolamento delegato (UE) 2017/1185 della Commissione (7). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Apertura e gestione dei contingenti tariffari
1. I contingenti tariffari all'importazione di alcuni prodotti originari dell'Ucraina, figuranti in allegato, sono aperti ogni anno dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
2. I dazi sulle importazioni nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui al paragrafo 1 sono riscossi a un'aliquota di 0 EUR/t.
3. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1342/2003, il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione e il regolamento (UE) 2016/1239.
Articolo 2
Norme per la presentazione delle domande di titoli di importazione e il rilascio dei titoli di importazione
1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.
Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Ogni domanda di titolo di importazione riporta un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare il quantitativo totale per il contingente in questione.
3. I titoli di importazione sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
4. La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome «Ucraina» e una crocetta nella casella «sì». I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari dell'Ucraina.
Articolo 3
Validità dei titoli di importazione
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la validità del titolo di importazione corrisponde al periodo che decorre dalla data del rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese in questione.
Articolo 4
Notifiche
1. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli di importazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles), per via elettronica, ciascuna domanda per numero d'ordine con l'indicazione dell'origine del prodotto e del quantitativo richiesto per codice NC, comprese le notifiche recanti l'indicazione «nulla». La notifica è effettuata a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
2. Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per codice NC per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (GU L 254 del 30.9.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
(4) Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).
(6) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, in base ai codici NC esistenti il 1o gennaio 2017. Se il codice NC è preceduto da «ex», il regime preferenziale è determinato sulla base del codice NC e della descrizione del prodotto.
Numero d'ordine |
Prodotto |
Codice NC |
Quantitativo in tonnellate |
09.4277 |
Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina |
1001 99 00 |
65 000 |
Farina di frumento (grano) tenero e farina di spelta, |
1101 00 15 |
||
Farina di frumento segalato |
1101 00 90 |
||
Farina di cereali diversi dal frumento (grano), dal frumento segalato, dalla segala, dal granturco, dall'orzo, dall'avena, dal riso |
1102 90 90 |
||
Semole e semolini di frumento tenero e spelta |
1103 11 90 |
||
Agglomerati in forma di pellets di frumento |
1103 20 60 |
||
09.4278 |
Granturco, non destinato alla semina |
1005 90 00 |
625 000 |
Farina di granturco |
1102 20 |
||
Semole e semolini di granturco |
1103 13 |
||
Agglomerati in forma di pellets di granturco |
1103 20 40 |
||
Cereali lavorati di granturco |
1104 23 |
||
09.4279 |
Orzo, non destinato alla semina |
1003 90 00 |
325 000 |
Farina di orzo |
1102 90 10 |
||
Agglomerati in forma di pellets di orzo |
ex 1103 20 25 |