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Document 32017R1932

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

C/2017/7006

GU L 273 del 24.10.2017, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1932/oj

24.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1932 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»). L'inchiesta che ha determinato l'adozione del suddetto regolamento («l'inchiesta iniziale») ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.   PRESENTE INCHIESTA

2.1.   Procedura

(2)

In seguito a una domanda presentata dal gruppo Kyocera Fineceramics Group («il richiedente» o «Kyocera»), la Commissione ha annunciato, con un avviso («l'avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Nel gruppo è compresa la società Dongguan Shilong Kyocera Co. Ltd., produttore esportatore della RPC. Il riesame era limitato all'esame della definizione del prodotto al fine di chiarire se determinati tipi di prodotto (cioè gli utensili per affettare in ceramica, le grattugie in ceramica, le forbici in ceramica, i raschietti in ceramica, le affilatrici in ceramica e i macinini per caffè in ceramica oppure, congiuntamente, «i tipi di prodotto in esame») rientrassero nel campo di applicazione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari del paese interessato.

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento tutte le parti che hanno collaborato all'inchiesta iniziale, nonché le autorità della RPC. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(4)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente. Le parti che hanno collaborato all'inchiesta iniziale sono state inoltre invitate a formulare osservazioni su eventuali differenze tra il prodotto oggetto del riesame, quale definito al considerando (8), e i tipi di prodotto in esame per quanto riguarda le loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, il loro processo di produzione, gli usi finali e altri aspetti (se del caso).

(5)

Kyocera ha inviato la risposta al questionario e osservazioni sulla parte sostanziale del riesame. Un distributore italiano ha dichiarato che i tipi di prodotto in esame rappresentano una minima parte del suo assortimento. Diciotto società (due importatori italiani e sedici società della RPC) hanno risposto che non vendono i tipi di prodotto in esame. Il denunciante dell'inchiesta iniziale si è manifestato, ma non ha presentato alcuna osservazione.

(6)

La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di valutare l'esigenza di un chiarimento/una modifica del campo di applicazione delle misure antidumping in vigore.

(7)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali sono state formulate le presenti conclusioni. In conformità all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, alle parti è stato concesso un termine entro il quale potevano presentare osservazioni dopo la comunicazione delle conclusioni. A parte il richiedente (che ha accolto con favore il testo), nessuna parte ha presentato osservazioni orali o scritte.

2.2.   Prodotto oggetto del riesame

(8)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito dal prodotto in esame quale definito nel regolamento iniziale, vale a dire da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i coltelli di ceramica, i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, gli sbucciatori in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze o pane («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della RPC.

2.3.   Risultati dell'inchiesta

2.3.1.   Introduzione e metodologia

(9)

Alla luce delle statistiche pertinenti risultanti dall'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, ogni anno circa 350 000 tonnellate di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica cinesi sono immesse nel mercato dell'Unione.

(10)

Secondo Kyocera, i tipi di prodotto in esame hanno processi di produzione, usi finali, design e caratteristiche fisiche diversi rispetto al prodotto oggetto del riesame. Di conseguenza Kyocera ha sostenuto che, come confermato nell'inchiesta iniziale per i coltelli in ceramica e altri tipi di prodotto, anche i tipi di prodotto in esame dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle misure antidumping.

(11)

Alla luce dei loro processi di produzione e/o cataloghi, durante l'inchiesta iniziale i produttori dell'Unione e della RPC che hanno collaborato inclusi nel campione e il produttore del Brasile, paese di riferimento, non hanno fabbricato i tipi di prodotto in esame. Questa conclusione è sostenuta anche dalle dichiarazioni delle sedici società (produttori esportatori cinesi del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta iniziale) e dei due importatori italiani di cui al considerando (5). Quindi i dati e le informazioni utilizzati e presentati nel regolamento iniziale non comprendevano dati relativi ai tipi di prodotto in esame.

(12)

La Commissione ha verificato se i tipi di prodotto in esame fossero diversi dagli altri tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica attualmente soggetti a misure per quanto riguarda i) le loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, ii) il loro processo di produzione, iii) i tipici usi finali e l'intercambiabilità.

2.3.2.   Caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base

(13)

Gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, quali definiti nel regolamento iniziale, sono costituiti da «materiali ceramici tradizionali», cioè porcellana, terracotta comune, grès, maiolica, terraglia o altri materiali che conferiscono loro una resistenza di circa 1 000 — 1 200 kg/m2.

(14)

I tipi di prodotto in esame comprendono una parte che serve per lavorare (tagliare, macinare o affilare) e una parte che serve per maneggiarli. La parte che serve per lavorare è costituita da materiale ceramico avanzato.

(15)

Gli articoli in ceramica avanzata sono realizzati con tecnologie avanzate in modo da essere adeguati come materiali industriali. Essi sono resistenti al calore e all'usura e sono di materiale isolante. La loro resistenza è di circa 10 000 — 12 000 kg/m2.

(16)

Le principali materie prime dei materiali ceramici tradizionali sono minerali come il caolino, il feldspato e il quarzo. L'ossido di zirconio o l'ossido di alluminio sono la materia prima fondamentale della ceramica avanzata.

(17)

A causa della specificità del design e delle caratteristiche fisiche, gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, quali definiti nel regolamento iniziale, sono costituiti soprattutto da articoli destinati a contenere alimenti. Per la specificità del design e delle caratteristiche fisiche (forma e durezza), i tipi di prodotto in esame sono destinati a tagliare (pezzi di) alimenti in diversi modi e anche, ad esempio, a macinare o, come nel caso delle affilatrici in ceramica, ad affilare determinati utensili.

2.3.3.   Processo di produzione

(18)

Dall'inchiesta di riesame è emerso che una linea di produzione utilizzata per produrre materiali ceramici tradizionali non è adeguata per la produzione della ceramica avanzata. Il processo di produzione dei materiali ceramici tradizionali richiede normalmente l'aggiunta di acqua alla materia prima per ottenere argilla o barbottina, poi la formatura e successivamente la cottura a una temperatura di 1 000 — 1 250 °C in un forno convenzionale. La parte che serve per lavorare dei tipi di prodotto in esame è fabbricata invece riempendo di polvere di ceramica pura uno stampo che viene sottoposto a un'elevata pressione per solidificare la polvere e conferirle la forma desiderata. Il materiale viene cotto e sinterizzato in un forno a temperature regolate con precisione (la temperatura di cottura è di 1 400 °C).

2.3.4.   Tipici usi finali e intercambiabilità

(19)

Come sottolineato al considerando (17), i tipi di prodotto in esame non sono destinati a contenere alimenti, uso finale tipico del prodotto in esame, quale definito nel regolamento iniziale.

(20)

L'inchiesta di riesame ha dimostrato che non vi è alcuna intercambiabilità tra le varie categorie del prodotto oggetto del riesame e i tipi di prodotto in esame.

2.4.   Conclusione in merito alla definizione del prodotto

(21)

Dall'inchiesta di riesame è risultato che, a causa delle loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche diverse, degli usi finali diversi e del processo di produzione diverso, i tipi di prodotto in esame non rientrano nel campo di applicazione delle misure antidumping in vigore.

(22)

Si ritiene quindi opportuno precisare che gli utensili per affettare in ceramica, le grattugie in ceramica, le forbici in ceramica, i raschietti in ceramica, le affilatrici in ceramica e i macinini per caffè in ceramica non rientrano nella definizione del prodotto soggetto a misure antidumping.

(23)

In considerazione di ciò, si ritiene opportuno modificare il regolamento iniziale per chiarire la definizione del prodotto.

(24)

Le parti interessate sono state informate delle conclusioni dell'inchiesta di riesame.

2.5.   Applicazione retroattiva

(25)

L'avviso di apertura ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sull'eventuale applicazione retroattiva di un regolamento derivante dal presente riesame. A parte il richiedente, nessuna parte ha formulato osservazioni in merito a tale questione.

(26)

Dato che la presente inchiesta di riesame si limita a chiarire la definizione del prodotto e dato che i tipi di prodotto in esame non erano oggetto dell'inchiesta iniziale e della conseguente misura antidumping, si ritiene opportuno che le conclusioni del presente riesame siano applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento iniziale, comprese tutte le importazioni soggette a dazi provvisori tra il 16 novembre 2012 e il 16 maggio 2013. La Commissione non ha rilevato alcun motivo imperativo che impedisca l'applicazione di tale disposizione retroattiva.

(27)

Di conseguenza, per i prodotti non contemplati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013 e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva in conformità all'articolo 2 dello stesso regolamento dovrebbero essere rimborsati o sgravati.

(28)

Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile.

(29)

Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (UE) n. 412/2013 in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(30)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 412/2013 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della Repubblica popolare cinese.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

i macinini in ceramica per condimenti o spezie e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione,

i macinini per caffè in ceramica,

gli affilacoltelli in ceramica,

le affilatrici in ceramica,

gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare, e

le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze o pane».

Articolo 2

Per i prodotti non contemplati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 412/2013 nella sua versione iniziale e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva in conformità all'articolo 2 dello stesso regolamento sono rimborsati o sgravati.

Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile.

Qualora il termine di tre anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) scada alla data di pubblicazione del presente regolamento o prima di tale data o entro sei mesi da tale data, esso è prorogato per un periodo di sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento in conformità all'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.

(3)  GU C 117 del 12.4.2017, pag. 12.

(4)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.


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