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Document 32017R1589
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1589 of 19 September 2017 withdrawing the acceptance of the undertaking for one exporting producer under Implementing Decision 2013/707/EU confirming the acceptance of an undertaking offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidy proceedings concerning imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China for the period of application of definitive measures
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1589 della Commissione, del 19 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1589 della Commissione, del 19 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
C/2017/6186
GU L 241 del 20.9.2017, p. 21–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1589 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2017
che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (5), in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (6), in particolare l'articolo 2,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
(1) |
Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (7) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
(2) |
Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dalle condizioni di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni sui prezzi individuali per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. |
(3) |
Con la decisione 2013/423/UE (8) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (9) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. |
(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame. |
(5) |
In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (10), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Nell'allegato di detta decisione sono elencati i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra cui figura:
|
(6) |
Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (11) la Commissione ha accettato una proposta di chiarimento presentata dai produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, riguardante l'attuazione dell'impegno per i prodotti in esame oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle fabbricati dai produttori esportatori e originari o provenienti dalla RPC, attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono di seguito congiuntamente denominati «le misure». |
(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. |
(8) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (13) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(9) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (14) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
(10) |
La Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15) il 5 dicembre 2015. |
(11) |
La Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (16) il 5 dicembre 2015. |
(12) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (17) il 5 dicembre 2015. |
(13) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (18) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(14) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (19) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
(15) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (20) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
(16) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (21) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
(17) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (22) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori. |
(18) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (23) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori. |
(19) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (24) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori. |
(20) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 (25) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori. |
(21) |
A seguito del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12, la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367. |
(22) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (26) il 3 marzo 2017. |
(23) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 (27) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori. |
(24) |
Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 (28) la Commissione ha accettato una proposta, presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME, relativa all'attuazione dell'impegno. |
(25) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 (29) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
(26) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 (30) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori. |
(27) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 (31) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore. |
(28) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1524 (32) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO
(29) |
I produttori esportatori hanno accettato, tra l'altro, di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo acquirente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del corrispondente livello annuale di importazioni nell'Unione («il livello annuale»), fissato nell'impegno. Il PMI è fissato in base a un equivalente in contanti. Se le modalità di pagamento differiscono dall'equivalente in contanti, al valore della fattura si applica una determinata deduzione nel momento in cui viene confrontata la conformità al PMI. |
(30) |
I produttori esportatori hanno inoltre accettato di vendere il prodotto oggetto dell'impegno solo mediante vendite dirette. Ai fini dell'impegno, la vendita diretta è definita come una vendita o al primo acquirente indipendente dell'Unione o tramite una parte collegata dell'Unione elencata nell'impegno. |
(31) |
L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. L'elenco delle violazioni comprende le vendite indirette all'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno. |
(32) |
L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in dette relazioni trimestrali debbano essere completi e corretti e che le operazioni riportate siano pienamente conformi alle condizioni dell'impegno. La comunicazione delle rivendite nell'Unione costituisce un obbligo particolare nei casi in cui il prodotto oggetto dell'impegno è venduto al primo acquirente indipendente tramite un importatore collegato. Solo tali relazioni consentono alla Commissione di monitorare se il prezzo di rivendita praticato dall'importatore collegato al primo acquirente indipendente è conforme al PMI. |
(33) |
Il produttore esportatore è responsabile delle violazioni commesse da una delle sue parti collegate, elencata o no nell'impegno. |
(34) |
L'impegno prevede inoltre che la sua accettazione da parte della Commissione si basi sulla fiducia e che qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione dovrebbe giustificare la revoca dell'impegno. |
C. MONITORAGGIO DEL PRODUTTORE ESPORTATORE
(35) |
Nell'ambito del monitoraggio del rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni pertinenti presentate da Chinaland e ha inoltre sottoposto a valutazione le informazioni disponibili al pubblico per quanto riguarda la struttura societaria di Chinaland. |
(36) |
La Commissione ha anche ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro in base all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base, nonché all'articolo 13, paragrafo 9, e all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(37) |
I risultati riportati nei considerando da 38 a 40 riguardano i problemi individuati per Chinaland che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per tale produttore esportatore. |
D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO
(38) |
Nelle sue relazioni trimestrali Chinaland aveva segnalato le operazioni di vendita del prodotto oggetto dell'impegno effettuate a un importatore dell'Unione presumibilmente non collegato e aveva emesso fatture relative all'impegno. Il valore di tali operazioni ammontava al 20 % circa delle sue vendite totali all'Unione. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'importatore coinvolto in tali operazioni era collegato a Chinaland. In particolare, varie operazioni di vendita di tale importatore presumibilmente non collegato sono state effettuate da due persone autorizzate di Chinaland. Nelle comunicazioni intercorse con gli acquirenti finali, tali persone autorizzate hanno affermato che detto acquirente presumibilmente non collegato era una società dell'Unione appartenente a Chinaland. Anche gli account e-mail delle suddette persone autorizzate suggerivano un collegamento con Chinaland. La Commissione ha analizzato tale configurazione degli scambi. Dato che detto importatore non figura come parte collegata nell'impegno, Chinaland ha violato le condizioni dell'impegno descritte al considerando 30. |
(39) |
Inoltre le vendite di tale importatore al primo acquirente indipendente dell'Unione sono state effettuate a prezzi inferiori al PMI. Pertanto Chinaland ha violato le condizioni dell'impegno descritte ai considerando 29 e 33. |
(40) |
Nessuna delle rivendite effettuate dall'importatore collegato è stata comunicata alla Commissione. Ne consegue che Chinaland ha violato anche le condizioni dell'impegno descritte ai considerando 32 e 33. |
(41) |
La Commissione ha analizzato i risultati riportati nei considerando da 38 a 40 ed ha concluso che essi hanno compromesso anche il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione. |
E. ANNULLAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALL'IMPEGNO
(42) |
Le operazioni di vendita indiretta effettuate da Chinaland sono collegate alle seguenti fatture relative all'impegno:
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(43) |
Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) che istituisce il codice doganale dell'Unione, quando entra in vigore la revoca dell'impegno relativo al produttore esportatore. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza. |
(44) |
In tale contesto la Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo del prodotto oggetto dell'impegno e le eventuali riduzioni. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione. |
F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME
(45) |
L'impegno prevede che una violazione commessa da un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In tale caso la Commissione dovrebbe valutare l'impatto di detta particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
(46) |
La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Chinaland sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
(47) |
Questo caso è simile a precedenti casi di revoca. In tali occasioni la Commissione aveva già informato la CCCME che, qualora violazioni di questo tipo dovessero persistere in futuro, essa avrebbe potuto rivalutare la praticabilità dell'impegno nel suo insieme (34). La Commissione continua a riservarsi il diritto ad agire in tal senso. |
G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
(48) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(49) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni Chinaland ha presentato le sue osservazioni. Essa ha contestato il rapporto con l'importatore dell'Unione. |
(50) |
Chinaland ha affermato inoltre che l'importatore dell'Unione apparteneva a una persona diversa dal produttore esportatore. Chinaland ha anche sostenuto che le due persone autorizzate (di cui al considerando 38), nel fare riferimento all'affiliazione tra l'importatore e Chinaland, perseguivano i propri interessi personali senza la sua autorizzazione. La Commissione ritiene tuttavia che, in assenza di prove contrarie, le comunicazioni a terzi effettuate da persone autorizzate dall'esportatore nell'ambito delle loro abituali attività commerciali siano da attribuire a Chinaland. Dato che Chinaland non ha confutato tale presunzione, l'argomentazione è respinta. |
(51) |
Chinaland ha contestato anche l'annullamento delle fatture, sostenendo che la Commissione non può istituire dazi o imporre alle dogane di riscuotere dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della data di revoca dell'accettazione dell'impegno se le importazioni non sono state registrate. Tale affermazione fa riferimento agli articoli 8 e 13 dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Questa interpretazione, tuttavia, non è corretta. A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, un dazio provvisorio può essere imposto retroattivamente per un periodo limitato in cui è stata effettuata la registrazione delle importazioni. Tali disposizioni si riferiscono però a un momento diverso nel corso di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni. Gli articoli non si applicano al caso in questione, visto che le inchieste erano già state completate nel 2013 con l'istituzione dei dazi antidumping e antisovvenzioni definitivi e con l'assunzione volontaria, da parte di alcuni produttori esportatori del prodotto in esame tra cui Chinaland, di un impegno sui prezzi in sostituzione del pagamento dei dazi per eliminare il pregiudizio derivante dalle loro pratiche di dumping. In ogni caso, tali disposizioni non prevedono l'annullamento retroattivo delle fatture e non incidono sulla conseguente richiesta di pagamento dei dazi in sospeso. L'argomentazione è pertanto respinta. |
(52) |
Chinaland ha affermato inoltre che la Commissione non poteva imporre dazi a titolo retroattivo senza incorrere in una violazione del principio di non retroattività, avendo apparentemente riconosciuto essa stessa in un altro caso che non esisteva alcuna base giuridica per una tale revoca retroattiva (35). Chinaland cita anche una decisione precedente, secondo la quale avrebbe diritto a un trattamento analogo (36). In primo luogo va notato che tutte le decisioni della Commissione che revocano l'accettazione di un impegno vengono adottate caso per caso. Le decisioni prese in ogni singolo caso sono conseguentemente limitate e riguardano specificamente le circostanze particolari e quindi non è possibile applicare una serie di ragionamenti simili a un caso diverso. Ad ogni modo Chinaland non ha presentato alcuna argomentazione sulle similarità del proprio caso rispetto a quello del produttore esportatore oggetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/866. In secondo luogo, è vero che le attività delle istituzioni europee sono soggette a principi giuridici generali, in particolare al principio della certezza giuridica e della non retroattività, tuttavia la Commissione ricorda che la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia riconosce che un operatore economico non può fare legittimo affidamento sulla conservazione di una «situazione in atto» che può essere modificata da decisioni adottate dalle istituzioni dell'Unione nell'ambito del loro potere discrezionale (37). Il principio del legittimo affidamento non tutela situazioni in cui non esisteva alcun legittimo affidamento, soprattutto se l'operatore economico è stato avvisato sin dall'inizio delle conseguenze della violazione di un impegno tramite particolari transazioni. In considerazione di quanto precede è ovvio che in casi in cui sono state presentate fatture inesatte e incomplete relative all'impegno, il dazio antidumping/antisovvenzioni ordinario normalmente dovuto dal produttore esportatore in questione è applicato come se quest'ultimo non avesse presentato una fattura corrispondente all'impegno e che i dazi non corrisposti a causa della presentazione di tali fatture devono essere versati come se un'esenzione da tali dazi non esistesse. In terzo luogo questo tipo di annullamento delle fatture relative all'impegno e di conseguente assoggettamento ai dazi non pagati non costituisce un'imposizione retroattiva delle misure ai sensi della normativa dell'Unione europea e non rientra nell'articolo 10, paragrafo 5, e nell'articolo 16, paragrafo 5, dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Ciò è confermato dal fatto che Chinaland non offra alcuna definizione di «retroattività» che si discosti dal principio generale consolidato della normativa dell'Unione europea menzionato in riferimento alla suddetta giurisprudenza. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni presentate da Chinaland contro la revoca dell'accettazione dell'impegno sono respinte. |
H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
(53) |
In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base nonché alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che è opportuno revocare l'accettazione dell'impegno per Chinaland. |
(54) |
Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e mantenuto in vigore dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Chinaland, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(55) |
La Commissione ricorda inoltre che, se le autorità doganali degli Stati membri dispongono di elementi secondo cui il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se è stato violato l'obbligo di includere eventuali riduzioni nelle fatture relative all'impegno o se non è stato rispettato il PMI. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che c'è stata una violazione in tal senso o se il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, in base all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali. |
(56) |
A titolo informativo, nella tabella dell'allegato II del presente regolamento sono elencati i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE resta invariata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alla seguente società:
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
Articolo 2
1. Le fatture relative all'impegno elencate nell'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.
2. Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
Articolo 3
1. Qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possano aver violato l'impegno, le autorità doganali degli Stati membri possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni allo scopo di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.
2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.
Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(3) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(4) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.
(5) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(6) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.
(7) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
(8) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(9) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.
(10) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(11) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(12) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
(13) GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.
(14) GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.
(15) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.
(16) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.
(17) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.
(18) GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.
(19) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
(20) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.
(21) GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.
(22) GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.
(23) GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.
(24) GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8.
(25) GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4.
(26) GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.
(27) GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5.
(28) GU L 86 del 31.3.2017, pag. 14.
(29) GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43.
(30) GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3.
(31) GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10.
(32) GU L 230 del 6.9.2017, pag. 11.
(33) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(34) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402, considerando 37.
(35) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403, considerando da 30 a 32.
(36) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/866, considerando da 88 a 89.
(37) Sentenza del 17 ottobre 1996, Konservenfabrik Lubella contro Hauptzollamt Cottbus, causa C-64/95, EU:1996:388, punto 31. Cfr. la sentenza, più recente, del 10 dicembre 2015, SIA Veloserviss, causa C-427/14, EU:C:2015:803, punto 39.
ALLEGATO I
Elenco delle fatture relative all'impegno, emesse da CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD, che sono dichiarate nulle:
N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto dell'impegno |
Data |
CHN160765 |
8.10.2016 |
CHN160839 |
18.8.2016 |
CHN160759 |
18.8.2016 |
CHN160739 |
27.7.2016 |
CHN160608 |
25.7.2016 |
CHN160743 |
27.7.2016 |
CHN160815 |
18.8.2016 |
CHN160730 |
9.8.2016 |
CHN160760 |
18.8.2016 |
CHN160833-2 |
20.8.2016 |
CHN160648 |
9.8.2016 |
CHN160818 |
18.8.2016 |
CHN160828 |
22.8.2016 |
CHN160834 |
13.8.2016 |
CHN160755 |
13.8.2016 |
CHN160738 |
27.7.2016 |
CHN160737 |
9.8.2016 |
CHN160764 |
16.8.2016 |
CHN160803 |
27.9.2016 |
CHN160804 |
9.8.2016 |
CHN160719 |
22.7.2016 |
CHN160736 |
13.7.2016 |
CHN160631 |
6.7.2016 |
CHN160901 |
20.8.2016 |
CHN160731 |
9.8.2016 |
CHN160822 |
22.8.2016 |
CHN160718 |
13.7.2016 |
CHN160835 |
13.8.2016 |
CHN160314 |
7.4.2016 |
CHN160528 |
16.6.2016 |
CHN160628 |
25.6.2016 |
CHN160436 |
27.4.2016 |
CHN160632 |
29.6.2016 |
CHN160513 |
2.6.2016 |
CHN160622 |
12.6.2016 |
CHN160430 |
3.5.2016 |
CHN160405 |
7.4.2016 |
CHN160507-1 |
25.4.2016 |
CHN160505 |
29.4.2016 |
CHN160551 |
18.6.2016 |
CHN150739 |
6.1.2016 |
CHN151131 |
15.1.2016 |
CHN160322 |
25.3.2016 |
CHN160337 |
24.3.2016 |
CHN160313 |
28.3.2016 |
ALLEGATO II
Elenco delle società:
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science Technology Co. Ltd |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT EXPORT CO. LTD |
B817 |
Zheijiang Era Solar Co. Ltd |
B818 |
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science Technology Co. Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science Technology Co. Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science Technology Co. Ltd |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd |
B878 |
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd Wuxi Taichen Machinery Equipment Co. Ltd |
B893 |
Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
Yuhuan Sinosola Science Technology Co. Ltd |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science Technology Co. Ltd |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT EXPORT CO LTD |
B918 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |