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Document 32017R1589

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1589 della Commissione, del 19 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

C/2017/6186

GU L 241 del 20.9.2017, p. 21–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1589/oj

20.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1589 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (5), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (6), in particolare l'articolo 2,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (7) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dalle condizioni di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni sui prezzi individuali per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

(3)

Con la decisione 2013/423/UE (8) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (9) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

(5)

In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (10), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Nell'allegato di detta decisione sono elencati i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra cui figura:

Chinaland Solar Energy Co. Ltd, designata con il codice addizionale TARIC B808 («Chinaland»).

(6)

Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (11) la Commissione ha accettato una proposta di chiarimento presentata dai produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, riguardante l'attuazione dell'impegno per i prodotti in esame oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle fabbricati dai produttori esportatori e originari o provenienti dalla RPC, attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono di seguito congiuntamente denominati «le misure».

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.

(8)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (13) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(9)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (14) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

(10)

La Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (15) il 5 dicembre 2015.

(11)

La Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (16) il 5 dicembre 2015.

(12)

La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (17) il 5 dicembre 2015.

(13)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (18) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(14)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (19) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

(15)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (20) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

(16)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (21) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(17)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (22) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

(18)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (23) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.

(19)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (24) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

(20)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 (25) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.

(21)

A seguito del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12, la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367.

(22)

La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (26) il 3 marzo 2017.

(23)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 (27) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.

(24)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 (28) la Commissione ha accettato una proposta, presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME, relativa all'attuazione dell'impegno.

(25)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 (29) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

(26)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 (30) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.

(27)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 (31) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore.

(28)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1524 (32) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

B.   CONDIZIONI DELL'IMPEGNO

(29)

I produttori esportatori hanno accettato, tra l'altro, di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo acquirente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del corrispondente livello annuale di importazioni nell'Unione («il livello annuale»), fissato nell'impegno. Il PMI è fissato in base a un equivalente in contanti. Se le modalità di pagamento differiscono dall'equivalente in contanti, al valore della fattura si applica una determinata deduzione nel momento in cui viene confrontata la conformità al PMI.

(30)

I produttori esportatori hanno inoltre accettato di vendere il prodotto oggetto dell'impegno solo mediante vendite dirette. Ai fini dell'impegno, la vendita diretta è definita come una vendita o al primo acquirente indipendente dell'Unione o tramite una parte collegata dell'Unione elencata nell'impegno.

(31)

L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. L'elenco delle violazioni comprende le vendite indirette all'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno.

(32)

L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in dette relazioni trimestrali debbano essere completi e corretti e che le operazioni riportate siano pienamente conformi alle condizioni dell'impegno. La comunicazione delle rivendite nell'Unione costituisce un obbligo particolare nei casi in cui il prodotto oggetto dell'impegno è venduto al primo acquirente indipendente tramite un importatore collegato. Solo tali relazioni consentono alla Commissione di monitorare se il prezzo di rivendita praticato dall'importatore collegato al primo acquirente indipendente è conforme al PMI.

(33)

Il produttore esportatore è responsabile delle violazioni commesse da una delle sue parti collegate, elencata o no nell'impegno.

(34)

L'impegno prevede inoltre che la sua accettazione da parte della Commissione si basi sulla fiducia e che qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione dovrebbe giustificare la revoca dell'impegno.

C.   MONITORAGGIO DEL PRODUTTORE ESPORTATORE

(35)

Nell'ambito del monitoraggio del rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni pertinenti presentate da Chinaland e ha inoltre sottoposto a valutazione le informazioni disponibili al pubblico per quanto riguarda la struttura societaria di Chinaland.

(36)

La Commissione ha anche ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro in base all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base, nonché all'articolo 13, paragrafo 9, e all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base.

(37)

I risultati riportati nei considerando da 38 a 40 riguardano i problemi individuati per Chinaland che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per tale produttore esportatore.

D.   MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

(38)

Nelle sue relazioni trimestrali Chinaland aveva segnalato le operazioni di vendita del prodotto oggetto dell'impegno effettuate a un importatore dell'Unione presumibilmente non collegato e aveva emesso fatture relative all'impegno. Il valore di tali operazioni ammontava al 20 % circa delle sue vendite totali all'Unione. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'importatore coinvolto in tali operazioni era collegato a Chinaland. In particolare, varie operazioni di vendita di tale importatore presumibilmente non collegato sono state effettuate da due persone autorizzate di Chinaland. Nelle comunicazioni intercorse con gli acquirenti finali, tali persone autorizzate hanno affermato che detto acquirente presumibilmente non collegato era una società dell'Unione appartenente a Chinaland. Anche gli account e-mail delle suddette persone autorizzate suggerivano un collegamento con Chinaland. La Commissione ha analizzato tale configurazione degli scambi. Dato che detto importatore non figura come parte collegata nell'impegno, Chinaland ha violato le condizioni dell'impegno descritte al considerando 30.

(39)

Inoltre le vendite di tale importatore al primo acquirente indipendente dell'Unione sono state effettuate a prezzi inferiori al PMI. Pertanto Chinaland ha violato le condizioni dell'impegno descritte ai considerando 29 e 33.

(40)

Nessuna delle rivendite effettuate dall'importatore collegato è stata comunicata alla Commissione. Ne consegue che Chinaland ha violato anche le condizioni dell'impegno descritte ai considerando 32 e 33.

(41)

La Commissione ha analizzato i risultati riportati nei considerando da 38 a 40 ed ha concluso che essi hanno compromesso anche il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione.

E.   ANNULLAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALL'IMPEGNO

(42)

Le operazioni di vendita indiretta effettuate da Chinaland sono collegate alle seguenti fatture relative all'impegno:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto dell'impegno

Data

CHN160765

8.10.2016

CHN160839

18.8.2016

CHN160759

18.8.2016

CHN160739

27.7.2016

CHN160608

25.7.2016

CHN160743

27.7.2016

CHN160815

18.8.2016

CHN160730

9.8.2016

CHN160760

18.8.2016

CHN160833-2

20.8.2016

CHN160648

9.8.2016

CHN160818

18.8.2016

CHN160828

22.8.2016

CHN160834

13.8.2016

CHN160755

13.8.2016

CHN160738

27.7.2016

CHN160737

9.8.2016

CHN160764

16.8.2016

CHN160803

27.9.2016

CHN160804

9.8.2016

CHN160719

22.7.2016

CHN160736

13.7.2016

CHN160631

6.7.2016

CHN160901

20.8.2016

CHN160731

9.8.2016

CHN160822

22.8.2016

CHN160718

13.7.2016

CHN160835

13.8.2016

CHN160314

7.4.2016

CHN160528

16.6.2016

CHN160628

25.6.2016

CHN160436

27.4.2016

CHN160632

29.6.2016

CHN160513

2.6.2016

CHN160622

12.6.2016

CHN160430

3.5.2016

CHN160405

7.4.2016

CHN160507-1

25.4.2016

CHN160505

29.4.2016

CHN160551

18.6.2016

CHN150739

6.1.2016

CHN151131

15.1.2016

CHN160322

25.3.2016

CHN160337

24.3.2016

CHN160313

28.3.2016

(43)

Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) che istituisce il codice doganale dell'Unione, quando entra in vigore la revoca dell'impegno relativo al produttore esportatore. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.

(44)

In tale contesto la Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo del prodotto oggetto dell'impegno e le eventuali riduzioni. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione.

F.   VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

(45)

L'impegno prevede che una violazione commessa da un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In tale caso la Commissione dovrebbe valutare l'impatto di detta particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.

(46)

La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Chinaland sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.

(47)

Questo caso è simile a precedenti casi di revoca. In tali occasioni la Commissione aveva già informato la CCCME che, qualora violazioni di questo tipo dovessero persistere in futuro, essa avrebbe potuto rivalutare la praticabilità dell'impegno nel suo insieme (34). La Commissione continua a riservarsi il diritto ad agire in tal senso.

G.   OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

(48)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.

(49)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni Chinaland ha presentato le sue osservazioni. Essa ha contestato il rapporto con l'importatore dell'Unione.

(50)

Chinaland ha affermato inoltre che l'importatore dell'Unione apparteneva a una persona diversa dal produttore esportatore. Chinaland ha anche sostenuto che le due persone autorizzate (di cui al considerando 38), nel fare riferimento all'affiliazione tra l'importatore e Chinaland, perseguivano i propri interessi personali senza la sua autorizzazione. La Commissione ritiene tuttavia che, in assenza di prove contrarie, le comunicazioni a terzi effettuate da persone autorizzate dall'esportatore nell'ambito delle loro abituali attività commerciali siano da attribuire a Chinaland. Dato che Chinaland non ha confutato tale presunzione, l'argomentazione è respinta.

(51)

Chinaland ha contestato anche l'annullamento delle fatture, sostenendo che la Commissione non può istituire dazi o imporre alle dogane di riscuotere dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della data di revoca dell'accettazione dell'impegno se le importazioni non sono state registrate. Tale affermazione fa riferimento agli articoli 8 e 13 dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Questa interpretazione, tuttavia, non è corretta. A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, un dazio provvisorio può essere imposto retroattivamente per un periodo limitato in cui è stata effettuata la registrazione delle importazioni. Tali disposizioni si riferiscono però a un momento diverso nel corso di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni. Gli articoli non si applicano al caso in questione, visto che le inchieste erano già state completate nel 2013 con l'istituzione dei dazi antidumping e antisovvenzioni definitivi e con l'assunzione volontaria, da parte di alcuni produttori esportatori del prodotto in esame tra cui Chinaland, di un impegno sui prezzi in sostituzione del pagamento dei dazi per eliminare il pregiudizio derivante dalle loro pratiche di dumping. In ogni caso, tali disposizioni non prevedono l'annullamento retroattivo delle fatture e non incidono sulla conseguente richiesta di pagamento dei dazi in sospeso. L'argomentazione è pertanto respinta.

(52)

Chinaland ha affermato inoltre che la Commissione non poteva imporre dazi a titolo retroattivo senza incorrere in una violazione del principio di non retroattività, avendo apparentemente riconosciuto essa stessa in un altro caso che non esisteva alcuna base giuridica per una tale revoca retroattiva (35). Chinaland cita anche una decisione precedente, secondo la quale avrebbe diritto a un trattamento analogo (36). In primo luogo va notato che tutte le decisioni della Commissione che revocano l'accettazione di un impegno vengono adottate caso per caso. Le decisioni prese in ogni singolo caso sono conseguentemente limitate e riguardano specificamente le circostanze particolari e quindi non è possibile applicare una serie di ragionamenti simili a un caso diverso. Ad ogni modo Chinaland non ha presentato alcuna argomentazione sulle similarità del proprio caso rispetto a quello del produttore esportatore oggetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/866. In secondo luogo, è vero che le attività delle istituzioni europee sono soggette a principi giuridici generali, in particolare al principio della certezza giuridica e della non retroattività, tuttavia la Commissione ricorda che la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia riconosce che un operatore economico non può fare legittimo affidamento sulla conservazione di una «situazione in atto» che può essere modificata da decisioni adottate dalle istituzioni dell'Unione nell'ambito del loro potere discrezionale (37). Il principio del legittimo affidamento non tutela situazioni in cui non esisteva alcun legittimo affidamento, soprattutto se l'operatore economico è stato avvisato sin dall'inizio delle conseguenze della violazione di un impegno tramite particolari transazioni. In considerazione di quanto precede è ovvio che in casi in cui sono state presentate fatture inesatte e incomplete relative all'impegno, il dazio antidumping/antisovvenzioni ordinario normalmente dovuto dal produttore esportatore in questione è applicato come se quest'ultimo non avesse presentato una fattura corrispondente all'impegno e che i dazi non corrisposti a causa della presentazione di tali fatture devono essere versati come se un'esenzione da tali dazi non esistesse. In terzo luogo questo tipo di annullamento delle fatture relative all'impegno e di conseguente assoggettamento ai dazi non pagati non costituisce un'imposizione retroattiva delle misure ai sensi della normativa dell'Unione europea e non rientra nell'articolo 10, paragrafo 5, e nell'articolo 16, paragrafo 5, dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base. Ciò è confermato dal fatto che Chinaland non offra alcuna definizione di «retroattività» che si discosti dal principio generale consolidato della normativa dell'Unione europea menzionato in riferimento alla suddetta giurisprudenza. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni presentate da Chinaland contro la revoca dell'accettazione dell'impegno sono respinte.

H.   REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

(53)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base nonché alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che è opportuno revocare l'accettazione dell'impegno per Chinaland.

(54)

Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e mantenuto in vigore dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Chinaland, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(55)

La Commissione ricorda inoltre che, se le autorità doganali degli Stati membri dispongono di elementi secondo cui il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se è stato violato l'obbligo di includere eventuali riduzioni nelle fatture relative all'impegno o se non è stato rispettato il PMI. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che c'è stata una violazione in tal senso o se il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, in base all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali.

(56)

A titolo informativo, nella tabella dell'allegato II del presente regolamento sono elencati i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE resta invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alla seguente società:

Nome della società

Codice addizionale TARIC

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

Articolo 2

1.   Le fatture relative all'impegno elencate nell'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.

2.   Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Articolo 3

1.   Qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possano aver violato l'impegno, le autorità doganali degli Stati membri possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni allo scopo di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.

2.   Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.

(5)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(6)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

(7)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(8)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(9)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

(10)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(11)  GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

(12)  GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

(13)  GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

(14)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

(15)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

(16)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

(17)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

(18)  GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.

(19)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

(20)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

(21)  GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.

(22)  GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.

(23)  GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.

(24)  GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8.

(25)  GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4.

(26)  GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

(27)  GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5.

(28)  GU L 86 del 31.3.2017, pag. 14.

(29)  GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43.

(30)  GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3.

(31)  GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10.

(32)  GU L 230 del 6.9.2017, pag. 11.

(33)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402, considerando 37.

(35)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403, considerando da 30 a 32.

(36)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/866, considerando da 88 a 89.

(37)  Sentenza del 17 ottobre 1996, Konservenfabrik Lubella contro Hauptzollamt Cottbus, causa C-64/95, EU:1996:388, punto 31. Cfr. la sentenza, più recente, del 10 dicembre 2015, SIA Veloserviss, causa C-427/14, EU:C:2015:803, punto 39.


ALLEGATO I

Elenco delle fatture relative all'impegno, emesse da CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD, che sono dichiarate nulle:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto dell'impegno

Data

CHN160765

8.10.2016

CHN160839

18.8.2016

CHN160759

18.8.2016

CHN160739

27.7.2016

CHN160608

25.7.2016

CHN160743

27.7.2016

CHN160815

18.8.2016

CHN160730

9.8.2016

CHN160760

18.8.2016

CHN160833-2

20.8.2016

CHN160648

9.8.2016

CHN160818

18.8.2016

CHN160828

22.8.2016

CHN160834

13.8.2016

CHN160755

13.8.2016

CHN160738

27.7.2016

CHN160737

9.8.2016

CHN160764

16.8.2016

CHN160803

27.9.2016

CHN160804

9.8.2016

CHN160719

22.7.2016

CHN160736

13.7.2016

CHN160631

6.7.2016

CHN160901

20.8.2016

CHN160731

9.8.2016

CHN160822

22.8.2016

CHN160718

13.7.2016

CHN160835

13.8.2016

CHN160314

7.4.2016

CHN160528

16.6.2016

CHN160628

25.6.2016

CHN160436

27.4.2016

CHN160632

29.6.2016

CHN160513

2.6.2016

CHN160622

12.6.2016

CHN160430

3.5.2016

CHN160405

7.4.2016

CHN160507-1

25.4.2016

CHN160505

29.4.2016

CHN160551

18.6.2016

CHN150739

6.1.2016

CHN151131

15.1.2016

CHN160322

25.3.2016

CHN160337

24.3.2016

CHN160313

28.3.2016


ALLEGATO II

Elenco delle società:

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT EXPORT CO. LTD

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai Chaori Solar Energy Science Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd

Wuxi Taichen Machinery Equipment Co. Ltd

B893

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yuhuan Sinosola Science Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920


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