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Document 32017R1348

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione, del 19 luglio 2017, relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni

C/2017/5010

GU L 188 del 20.7.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2018; abrogato da 32018R0260

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1348/oj

20.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1348 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2017

relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sui transpallet manuali e sui loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

(2)

La domanda è stata presentata il 6 giugno 2017 da PR Industrial SRL e Toyota Material Handling Europe («i richiedenti»), produttori dell'Unione di transpallet manuali.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito dai transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900019 e 8431200019). Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente per il trasporto e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori) («il prodotto in esame»).

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma proviene dal Vietnam, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Vietnam, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio (2) sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 (3) («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sul prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedite dal Vietnam.

(7)

Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti.

(8)

La richiesta dimostra che in seguito all'aumento del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dal Vietnam verso l'Unione ha subito un cambiamento di rilievo senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.

(9)

Questa variazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso il Vietnam nell'Unione, successivamente all'effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Vietnam. I richiedenti hanno fornito elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituiscono una forma di elusione in quanto le parti cinesi costituiscono oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto dell'operazione di assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione.

(10)

La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(11)

La domanda contiene infine elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

(12)

Se nel corso dell'inchiesta saranno individuate pratiche di elusione attraverso il Vietnam quali quelle di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dalle operazioni di assemblaggio, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(13)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(a)   Questionari

(14)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti in Vietnam e alle associazioni note di produttori/esportatori del Vietnam, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità del Vietnam e della Repubblica popolare cinese. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

(15)

Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, poiché il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(16)

Le autorità del Vietnam e della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

(b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(17)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

(c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(18)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(19)

Dato che la possibile elusione si verifica al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai fabbricanti del prodotto oggetto dell'inchiesta in Vietnam che possono dimostrare di non essere collegati (4) ad alcun produttore interessato dalle misure (5) e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente suffragata da elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(20)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(21)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

i produttori del Vietnam possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(22)

Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(23)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(24)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni devono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(25)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(26)

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(27)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(28)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

K.   CONSIGLIERE AUDITORE

(29)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(30)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni.

(31)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, spediti dal Vietnam (codici TARIC 8427900013 e 8431200013), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   I produttori del Vietnam che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5.   Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

6.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

7.   Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

8.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: TRADE-R668-HPT-CIRC@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 1).

(4)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia. Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(5)  Un'esenzione può tuttavia essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i produttori siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non esistono prove del fatto che la relazione con le società sottopostealle misure originarie sia sorta o sia stata utilizzata per eludere le misure originarie.

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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