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Documento 32017R1086
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1086 of 19 June 2017 amending Regulation (EC) No 634/2007 as regards the characterisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1086 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1086 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/4117
GU L 156 del 20.6.2017, p. 22/23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 08/06/2019; abrog. impl. da 32019R0804
20.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1086 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione (3), autorizza la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi. |
(2) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni dell'autorizzazione per quanto concerne la caratterizzazione dell'additivo per mangimi. Tale domanda era corredata dai dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). Il richiedente ha inizialmente chiesto l'inclusione del tenore di selenocisteina nella caratterizzazione dell'additivo, ma ha poi ritirato questa modifica; di conseguenza la domanda riguarda soltanto l'aumento del tenore massimo di selenio nell'attuale autorizzazione dell'additivo. |
(3) |
Nel suo parere del 20 ottobre 2016 (4) l'Autorità ha concluso che la modifica richiesta non compromette la sicurezza e l'efficacia del prodotto, ricordando il rischio per la sicurezza degli utilizzatori del prodotto. L'attuale atto di autorizzazione contiene una disposizione intesa ad affrontare adeguatamente tale rischio. |
(4) |
La valutazione del preparato modificato dimostra che esso soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 634/2007. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 634/2007
Nella quarta colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 634/2007, il testo tra la voce «Caratterizzazione dell'additivo» e la voce «Metodo analitico» è sostituito dal seguente:
«selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2 000-3 500 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 14).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1750/2006, (CE) n. 634/2007 e (CE) n. 900/2009 per quanto riguarda la supplementazione massima con lievito al selenio (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 20).
(4) EFSA Journal 2016; 14(11):4624.