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Document 32017R1004

Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione)

GU L 157 del 20.6.2017, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj

20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare una serie di modifiche al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (4). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Gli obiettivi della politica comune della pesca e i requisiti in materia di raccolta dei dati nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 25 di tale regolamento. Inoltre, il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha modificato la struttura del sostegno finanziario a favore delle attività di raccolta dati relativi alla pesca degli Stati membri.

(3)

In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive nelle acque non appartenenti all’Unione, quest’ultima deve partecipare agli sforzi intrapresi per conservare le risorse ittiche, in particolare conformemente alle disposizioni adottate nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile o dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca.

(4)

Il presente regolamento mira a stabilire le norme per la raccolta, la gestione e l’uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici relativi al settore della pesca.

(5)

Il quadro per la raccolta dei dati dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca, che comprendono la protezione dell’ambiente marino, la gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, il raggiungimento di un buono stato ecologico nell’ambiente marino entro il 2020, come stabilito all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(6)

Le norme stabilite nel presente regolamento per quanto concerne la raccolta, la gestione e l’uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici dovrebbero applicarsi anche ai dati relativi al settore della pesca, la cui raccolta è prescritta da altri atti giuridici dell’Unione, tra i quali i regolamenti (CE) n. 1921/2006 (8), (CE) n. 295/2008 (9), (CE) n. 762/2008 (10), (CE) n. 216/2009 (11), (CE) n. 217/2009 (12), (CE) n. 218/2009 (13), (UE) n. 1236/2010 (14), (UE) n. 1343/2011 (15) e (UE) 2016/2336 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2000/60/CE (17), 2008/56/CE e 2009/147/CE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2347/2002 (19), (CE) n. 812/2004 (20), (CE) n. 1967/2006 (21), (CE) n. 1100/2007 (22) e (CE) n. 1006/2008 (23) del Consiglio, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (24), la decisione 2010/717/UE del Consiglio (25) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (26).

(7)

Tuttavia, per evitare duplicazioni, laddove i dati in materia di pesca sono raccolti e gestiti in conformità delle norme stabilite in altri atti giuridici dell’Unione, come il regolamento (CE) n. 1224/2009 (27) del Consiglio e il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), il presente regolamento dovrebbe stabilire unicamente le norme per l’uso e la trasmissione di tali dati.

(8)

Gli obblighi in materia di accesso ai dati di cui al presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), nonché in virtù del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

(9)

Per quanto riguarda la conservazione, il trattamento e lo scambio di dati, è opportuno assicurare in ogni momento e a tutti i livelli che siano rispettati gli obblighi in materia di protezione dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

(10)

A fini di chiarezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una serie di definizioni.

(11)

La definizione di «regioni marine» dovrebbe essere basata su considerazioni scientifiche.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe consentire all’Unione e agli Stati membri di realizzare gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tal fine è necessario un programma pluriennale dell’Unione per coordinare le attività di raccolta dati di tutti gli Stati membri. È opportuno definire i requisiti e i criteri essenziali per l’elaborazione di tale programma pluriennale dell’Unione nonché le consultazioni che devono precederne l’adozione.

(13)

È opportuno identificare i bisogni in materia di dati degli utilizzatori finali di dati scientifici e precisare i dati da raccogliere a norma del presente regolamento. Tali dati dovrebbero comprendere dati sull’ecosistema relativi all’impatto della pesca e dati sulla sostenibilità dell’acquacoltura, nonché dati socioeconomici sulla pesca e l’acquacoltura.

(14)

Per motivi di semplificazione e razionalizzazione, i dati da raccogliere dovrebbero essere selezionati sulla base di esigenze chiaramente motivate da parte degli utenti di dati scientifici, tenendo conto della rilevanza scientifica e dell’utilità di tali dati.

(15)

I dati raccolti dovrebbero consentire la determinazione degli obiettivi necessari per l’attuazione dei piani pluriennali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013, quali il tasso di mortalità per pesca e la biomassa dello stock riproduttore. Essi dovrebbero anche consentire di colmare le lacune nella copertura dei dati relativi alla flotta peschereccia e di ridurre il numero di stock con carenza di dati in talune regioni.

(16)

È importante raccogliere dati biologici sulla pesca ricreativa laddove vi è un impatto potenzialmente significativo sullo stato dello stock per consentire di instaurare le modalità di gestione e conservazione basate sugli ecosistemi necessarie per attuare la politica comune della pesca, nonché per migliorare la valutazione degli stock.

(17)

Al fine di mantenere, adeguare o ritirare le misure di emergenza e altre misure basate sul principio di precauzione, sono di solito necessarie ulteriori informazioni. Ove possibile, la priorità dovrebbe essere accordata alla raccolta dei dati necessari per la valutazione delle misure imposte sulla base del principio di precauzione.

(18)

Alla luce dell’evoluzione dello stato delle risorse della pesca nel tempo, è necessario costruire e mantenere serie temporali di dati per consentire un monitoraggio scientifico efficace a lungo termine di tali risorse.

(19)

Le campagne di ricerca a mare rappresentano un metodo importante per la raccolta di dati biologici. In considerazione della loro importanza nelle regioni marine dove gli stock sono condivisi, è opportuno che a livello di Unione sia effettuato un numero sufficiente di campagne di ricerca a mare obbligatorie.

(20)

Ai fini dell’attuazione del programma pluriennale dell’Unione a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero descrivere le loro principali attività di raccolta dati nella sezione del programma operativo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 508/2014, integrata da un piano di lavoro per la raccolta dati in conformità dell’articolo 21 dello stesso regolamento. È opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti relativi al contenuto di tali piani di lavoro.

(21)

È opportuno descrivere in che modo gli Stati membri dovrebbero procedere e gli aspetti di cui dovrebbero tenere conto nel definire i metodi di raccolta dati nei loro piani di lavoro nazionali. Al fine di garantire un’attuazione efficace e uniforme del presente regolamento da parte degli Stati membri è inoltre necessario stabilire i requisiti fondamentali per quanto riguarda le modalità del coordinamento nazionale, i diritti dei rilevatori di dati e gli obblighi dei comandanti dei pescherecci.

(22)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione deve approvare i programmi operativi e i piani di lavoro nazionali degli Stati membri nonché le relative modifiche. A norma dell’articolo 22 di detto regolamento, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la loro approvazione.

(23)

È opportuno che la Commissione valuti i piani di lavoro previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), al fine di garantirne la conformità ai requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento.

(24)

Ai fini della verifica dell’attuazione delle attività di raccolta dati da parte degli Stati membri, è necessario stabilire, per le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, un formato standardizzato, chiaramente definito, che riduca l’onere amministrativo.

(25)

È necessario che gli Stati membri collaborino fra loro nonché con i paesi terzi e coordinino i propri piani di lavoro per quanto concerne la raccolta dei dati relativi a una stessa regione marina e alle regioni che includono le acque interne considerate.

(26)

Tenuto conto dell’obiettivo della politica comune della pesca di promuovere la responsabilizzazione degli Stati membri e una più fattiva partecipazione degli utilizzatori finali di dati scientifici alla raccolta dei dati, è opportuno rafforzare e ampliare il coordinamento regionale, passando dal sistema attuale, che prevede un’unica riunione, a un processo permanente coordinato da gruppi di coordinamento regionale per ciascuna regione marina. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero mirare a cooperare con le parti interessate pertinenti, inclusi i paesi terzi.

(27)

Questi gruppi di coordinamento regionale dovrebbero essere incaricati di sviluppare e attuare le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati per consentire di rafforzare ulteriormente l’affidabilità dei pareri scientifici.

(28)

I gruppi di coordinamento regionale dovrebbero altresì mirare a sviluppare e porre in essere banche dati regionali e avviare tutte le misure preparatorie necessarie per raggiungere tale obiettivo.

(29)

È importante trarre il massimo vantaggio dai dati per la gestione sostenibile della pesca e per la valutazione e il monitoraggio di stock ed ecosistemi, compresi i dati relativi all’obbligo di sbarco.

(30)

Le modalità della raccolta dei dati dovrebbero essere definite dagli Stati membri; tuttavia, affinché sia possibile combinare in modo adeguato i dati a livello regionale, gli Stati membri dovrebbero concordare a tale livello i requisiti minimi relativi alla qualità, copertura e compatibilità dei dati, tenendo conto del fatto che in alcune regioni i bacini sono gestiti in comune con i paesi terzi. Una volta raggiunto un accordo generale sulla metodologia a livello regionale, i gruppi di coordinamento regionale dovrebbero presentare, sulla base di tale accordo, un progetto di piano di lavoro per l’approvazione da parte della Commissione.

(31)

La normativa dell’Unione non dovrebbe più stabilire le metodologie da applicare per la raccolta dei dati. È quindi opportuno sostituire le disposizioni riguardanti specifici metodi di raccolta dei dati con la descrizione del processo con cui tali metodi saranno definiti. Tale processo dovrebbe sostanzialmente consistere nella cooperazione tra Stati membri e utilizzatori dei dati nell’ambito dei gruppi di coordinamento regionale e nella convalida da parte della Commissione attraverso l’approvazione di piani di lavoro presentati dagli Stati membri.

(32)

I dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere inseriti in banche dati informatizzate nazionali per essere accessibili alla Commissione e poter essere messi a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici e di altre parti interessate. È opportuno che i dati che non consentono un’identificazione personale siano messi a disposizione di ogni parte interessata alla loro analisi senza restrizioni, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali della gestione della pesca. A tal fine è opportuno considerare parte interessata diversa da un utilizzatore finale di dati scientifici qualsiasi persona o organismo che esprima un tale interesse.

(33)

I pareri scientifici relativi alla gestione delle risorse alieutiche richiedono il trattamento di dati dettagliati per rispondere ai bisogni dei responsabili della gestione della pesca. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione i dati necessari all’analisi scientifica e garantire che dispongono della capacità tecnica per farlo.

(34)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è necessario garantire che i dati pertinenti e le metodologie con cui sono ottenuti siano messi tempestivamente a disposizione degli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e di tutte le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base al diritto vigente dell’Unione.

(35)

Per dare piena attuazione all’articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri dovrebbero predisporre processi e tecnologie elettroniche adeguate che consentano di garantire la disponibilità dei dati e di cooperare con altri Stati membri, la Commissione e gli utilizzatori finali di dati scientifici allo sviluppo di sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati, tenendo conto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33). È altresì opportuno garantire la diffusione delle informazioni a livello nazionale e di Unione. In tutti i casi, è opportuno predisporre idonee garanzie, quali un maggiore livello di aggregazione o l’anonimizzazione dei dati, nel caso in cui questi comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili, tenuto conto delle finalità del trattamento, della natura dei dati e dei rischi potenziali connessi al trattamento di dati personali.

(36)

È necessario garantire che i dati siano trasmessi tempestivamente e in formato standardizzato, con sistemi di codifica chiari, agli utilizzatori finali di dati scientifici, i quali devono poter offrire in tempo utile la consulenza necessaria a consentire una pesca sostenibile. È opportuno garantire anche ad altri soggetti interessati la possibilità di ricevere i dati entro un certo termine.

(37)

Al fine di migliorare l’affidabilità dei pareri scientifici necessari per condurre la politica comune della pesca, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero operare in coordinamento e in collaborazione nell’ambito degli organismi scientifici internazionali competenti.

(38)

Si dovrebbe consultare la comunità scientifica e tenere informati quanti operano nel settore della pesca e in altri gruppi d’interesse per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni sulla raccolta dei dati. Gli organismi pertinenti presso cui ottenere i pareri necessari sono il CSTEP e i consigli consultivi istituiti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(39)

Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla definizione di un elenco dettagliato di requisiti in materia di dati ai fini della raccolta di dati a norma del presente regolamento nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (34). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(40)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l’approvazione del progetto di piani di lavoro regionali presentati dai gruppi di coordinamento regionale, nonché per quanto concerne le procedure, gli accordi di ripartizione dei costi per la partecipazione a campagne di ricerca a mare, la zona della regione marina ai fini della raccolta di dati e il formato e i calendari per la presentazione e l’approvazione di tali piani di lavoro regionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (35).

(41)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l’istituzione, nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione, di un elenco di campagne di ricerca a mare obbligatorie e le soglie al di sotto delle quali non è obbligatorio raccogliere dati o condurre campagne di ricerche a mare. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(42)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l’applicazione del presente regolamento al fine di stabilire le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la presentazione e l’approvazione delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(43)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le norme concernenti le procedure, i formati, i codici e il calendario da utilizzare per garantire la compatibilità dei sistemi di conservazione e scambio dei dati, e a stabilire misure di protezione, ove opportuno, nel caso che tali sistemi comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(44)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un quadro unionale per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)

Il regolamento (CE) n. 199/2008 dovrebbe essere abrogato. È opportuno tuttavia prevedere misure transitorie per quanto riguarda i programmi nazionali già approvati e il programma pluriennale dell’Unione attualmente in vigore,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Al fine di contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento stabilisce le norme per la raccolta, la gestione e l’uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca previsti all’articolo 25 del regolamento summenzionato.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 sono raccolti solo se non esiste alcun obbligo di raccoglierli in virtù di atti giuridici dell’Unione diversi da quello di cui al presente regolamento.

3.   Per i dati necessari alla gestione della pesca che sono raccolti in applicazione di altri atti giuridici dell’Unione, il presente regolamento definisce unicamente norme in materia di uso e trasmissione di tali dati.

Articolo 2

Protezione dei dati

Ove pertinente, il trattamento, la gestione e l’uso dei dati raccolti a norma del presente regolamento rispettano e lasciano impregiudicati la direttiva 95/46/CE e i regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 223/2009.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Inoltre si intende per:

1)   «settore della pesca»: le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e alle industrie di trasformazione dei prodotti della pesca;

2)   «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

3)   «regione marina»: una zona geografica indicata all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una zona definita da organizzazioni regionali per la pesca o una zona definita nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 11;

4)   «dati primari»: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;

5)   «metadati»: i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti;

6)   «dati dettagliati»: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;

7)   «dati aggregati»: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari;

8)   «osservatore scientifico»: una persona nominata per osservare le operazioni di pesca nel contesto della raccolta di dati per scopi scientifici e designata da un organismo preposto all’attuazione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati;

9)   «dati scientifici»: i dati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che sono raccolti, gestiti o usati a norma del presente regolamento.

CAPO II

RACCOLTA E GESTIONE DEI DATI NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DELL’UNIONE

SEZIONE 1

Programmi pluriennali dell’Unione

Articolo 4

Elaborazione di un programma pluriennale dell’Unione

1.   La Commissione elabora un programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in conformità del contenuto e dei criteri di cui all’articolo 5.

La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell’Unione riguardante gli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), mediante atti delegati a norma dell’articolo 24.

La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell’Unione riguardante gli elementi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

2.   Prima dell’adozione degli atti delegati e di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione consulta i gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9, il CSTEP e ogni altro organismo scientifico appropriato di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 5

Contenuto e criteri per l’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione

1.   Il programma pluriennale dell’Unione definisce:

a)

un elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

un elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare;

c)

le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca a mare.

2.   I dati di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono:

a)

dati biologici relativi a tutti gli stock catturati o comunque prelevati come catture accessorie nelle acque unionali ed extra-unionali nell’ambito della pesca commerciale e, se del caso, della pesca ricreativa dell’Unione, compresi l’anguilla e il salmone in pertinenti acque interne, nonché altre specie ittiche diadrome di interesse commerciale, per consentire un approccio ecosistemico alla gestione e alla conservazione della pesca necessario per attuare la politica comune della pesca;

b)

dati per consentire di valutare l’impatto delle attività di pesca dell’Unione sull’ecosistema marino nelle acque extra-unionali, compresi dati sulle catture accessorie di specie non bersaglio, segnatamente di specie protette dal diritto unionale o internazionale, dati sugli impatti delle attività di pesca sugli habitat marini, incluse le aree marine vulnerabili, e dati sugli impatti delle attività di pesca sulle reti trofiche;

c)

dati sull’attività dei pescherecci dell’Unione nelle acque extra-unionali, compresi i livelli di pesca e di sforzo e la capacità della flotta dell’Unione;

d)

dati socioeconomici sulla pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici del settore della pesca dell’Unione;

e)

dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell’acquacoltura marina per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell’Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale;

f)

dati socioeconomici sul settore della trasformazione dei prodotti della pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici di tale settore.

3.   Inoltre, i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), possono includere dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell’acquacoltura di acqua dolce per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell’Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale.

4.   Ai fini dell’elaborazione del programma pluriennale dell’Unione, la Commissione tiene conto:

a)

dei bisogni di informazioni per la gestione e l’efficace attuazione della politica comune della pesca, al fine di raggiungerne gli obiettivi stabiliti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali informazioni devono anche consentire la determinazione degli obiettivi necessari per l’attuazione dei piani pluriennali di cui all’articolo 9 di detto regolamento;

b)

della necessità di dati pertinenti, completi e affidabili ai fini delle decisioni relative alla gestione della pesca e alla protezione degli ecosistemi, ivi comprese le specie e gli habitat vulnerabili;

c)

della necessità e della pertinenza dei dati per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura a livello di Unione, tenendo conto del carattere prevalentemente locale dei suoi impatti;

d)

della necessità di sostenere le valutazioni d’impatto delle misure politiche;

e)

dei costi e benefici, prendendo in considerazione le soluzioni più efficaci sul piano dei costi per raggiungere l’obiettivo di raccolta dei dati;

f)

della necessità di evitare interruzioni delle serie temporali esistenti;

g)

della necessità di semplificare e di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati, conformemente all’articolo 1;

h)

se del caso, della necessità di dati a copertura delle attività di pesca che evidenziano carenza di dati;

i)

delle specificità regionali e degli accordi regionali conclusi nei gruppi di coordinamento regionali

j)

degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri;

k)

della copertura spaziale e temporale delle attività di raccolta di dati.

5.   L’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui al paragrafo 1, lettera b), è elaborato tenendo conto dei seguenti requisiti:

a)

i bisogni di informazioni per la gestione della politica comune della pesca, al fine di conseguirne gli obiettivi definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

b)

i bisogni di informazioni derivanti dalle misure di coordinamento e armonizzazione concordate a livello internazionale;

c)

i bisogni di informazioni per la valutazione dei piani di gestione;

d)

i bisogni di informazioni per il monitoraggio delle variabili ecosistemiche;

e)

i bisogni di informazioni per una copertura adeguata delle aree di distribuzione degli stock;

f)

la necessità di evitare la duplicazione delle campagne di ricerca a mare; e

g)

la necessità di evitare interruzioni delle serie temporali.

6.   Per gli stock soggetti a limiti di cattura, la partecipazione di vari Stati membri alle campagne di ricerca a mare di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione della quota dello Stato membro in questione in termini del totale ammissibile di catture disponibile per l’Unione per gli stock interessati. Per gli stock non soggetti a limiti di cattura, tale partecipazione è stabilita in funzione della quota relativa degli Stati membri in questione in termini di sfruttamento totale dello stock in questione.

7.   Per gli stock soggetti a limiti di cattura, la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), è stabilita in funzione della quota dello Stato membro in questione in termini di totale di catture ammissibili dello stock in questione a disposizione dell’Unione. Per gli stock non soggetti a limiti di cattura, tale soglia è stabilita in funzione della quota relativa dello Stato membro in questione in termini di sfruttamento dello stock in questione. Per quanto concerne i settori dell’acquacoltura e della trasformazione, tali soglie sono proporzionali alla dimensione di tali settori di uno Stato membro.

SEZIONE 2

Attuazione del programma pluriennale dell’Unione da parte degli Stati membri

Articolo 6

Piani di lavoro nazionali

1.   Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati a essi attualmente imposti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri raccolgono dati nell’ambito di un programma operativo di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, nonché di un piano di lavoro stabilito in conformità del programma pluriennale dell’Unione e a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 («piano di lavoro nazionale»).

2.   Nell’ambito dell’approvazione dei piani di lavoro nazionali a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione tiene conto della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all’articolo 10 del presente regolamento. Se la valutazione indica che un piano di lavoro nazionale non è conforme a tale articolo o non garantisce l’interesse scientifico dei dati o la qualità sufficiente dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare a tale piano di lavoro. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un piano nazionale di lavoro riveduto.

3.   I piani di lavoro nazionali contengono una descrizione dettagliata dei seguenti elementi:

a)

i dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell’Unione;

b)

la distribuzione spaziale e temporale e la frequenza con cui saranno raccolti i dati;

c)

la fonte dei dati, le procedure e i metodi per raccogliere e trattare i dati e ottenere le serie di dati che saranno fornite agli utilizzatori finali di dati scientifici;

d)

il sistema di garanzia e controllo della qualità predisposto per garantire un’adeguata qualità dei dati in conformità dell’articolo 14;

e)

il formato e la data entro la quale i dati devono essere messi a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, tenendo conto delle esigenze indicate dagli utilizzatori finali di dati scientifici, se note;

f)

gli accordi di cooperazione e coordinamento a livello internazionale e regionale, compresi gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e

g)

in che modo si è tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri.

4.   Nel preparare il proprio piano di lavoro nazionale ciascuno Stato membro, nell’ambito dei gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9, coordina i propri sforzi con gli altri Stati membri e coopera con essi, in particolare quelli della stessa regione marina, al fine di garantire una copertura sufficiente ed efficace ed evitare la duplicazione delle attività di raccolta dei dati. In questo processo gli Stati membri si adoperano altresì per coinvolgere le parti interessate al livello adeguato. Ove opportuno, tale cooperazione e tale coordinamento possono avvenire anche fuori dall’ambito dei gruppi di coordinamento regionale.

Articolo 7

Corrispondenti nazionali

1.   Ogni Stato membro designa un corrispondente nazionale e ne informa la Commissione. Il corrispondente nazionale funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro per quanto riguarda la preparazione e l’attuazione dei piani di lavoro nazionali.

2.   Inoltre, il corrispondente nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

coordina la preparazione della relazione annuale di cui all’articolo 11;

b)

garantisce la trasmissione delle informazioni all’interno dello Stato membro; e

c)

coordina la presenza degli esperti competenti alle riunioni dei gruppi di esperti organizzate dalla Commissione e la loro partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9.

3.   Se più organismi di uno Stato membro partecipano all’attuazione del piano di lavoro nazionale, il corrispondente nazionale è responsabile del coordinamento dei lavori.

4.   Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio corrispondente nazionale disponga di un mandato sufficiente per rappresentare il rispettivo Stato membro nei gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9.

Articolo 8

Cooperazione all’interno dell’Unione

Gli Stati membri cooperano e coordinano le proprie azioni al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere ulteriormente l’attendibilità dei metodi di raccolta dei dati, nell’ottica di migliorare le proprie attività di raccolta dei dati.

Articolo 9

Coordinamento e cooperazione regionali

1.   Come previsto all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri coordinano le proprie attività di raccolta dati con gli altri Stati membri nella stessa regione marina e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione su acque della stessa regione marina.

2.   Onde agevolare il coordinamento regionale, gli Stati membri interessati istituiscono per ogni regione marina gruppi di coordinamento regionale.

3.   I gruppi di coordinamento regionale si adoperano per sviluppare e attuare le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati per migliorare ulteriormente l’affidabilità dei pareri scientifici. A tale scopo i gruppi di coordinamento regionale si adoperano per sviluppare e attuare banche dati a livello regionale.

4.   I gruppi di coordinamento regionale sono composti da esperti nominati dagli Stati membri, tra cui i corrispondenti nazionali, e dalla Commissione.

5.   I gruppi di coordinamento regionale definiscono e concordano le norme procedurali applicabili alle loro attività.

6.   I gruppi di coordinamento regionale si coordinano tra loro e con la Commissione su questioni che interessano più regioni marine.

7.   I rappresentanti dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici, tra cui gli organismi scientifici di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013, le organizzazioni regionali per la pesca, i consigli consultivi e i paesi terzi sono invitati ad assistere alle riunioni dei gruppi di coordinamento regionale in qualità di osservatori, ove necessario.

8.   I gruppi di coordinamento regionale possono elaborare progetti di piani di lavoro regionali, compatibili con il presente regolamento e con il programma pluriennale dell’Unione. Tali progetti di piani di lavoro regionali possono includere le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 5, strategie di campionamento coordinate a livello regionale, nonché le condizioni per la trasmissione dei dati alle banche dati regionali. Possono altresì contenere disposizioni sulla ripartizione dei costi per la partecipazione alle campagne di ricerca a mare.

9.   Una volta elaborato un progetto di piano di lavoro regionale, lo Stato membro interessato lo trasmette alla Commissione entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso gli Stati membri interessati ne informano la Commissione. Quest’ultima può approvare un progetto di piano di lavoro regionale mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2. A tale scopo la Commissione tiene conto, ove opportuno, della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all’articolo 10. Se tale valutazione indica che un progetto di piano di lavoro regionale non è conforme a tale articolo o non garantisce l’interesse scientifico dei dati o la qualità dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio gli Stati membri interessati e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare al progetto di piano di lavoro. Gli Stati membri interessati presentano in seguito alla Commissione un progetto di piano regionale di lavoro riveduto.

10.   Si considera che un piano di lavoro regionale sostituisca o integri le parti corrispondenti dei piani di lavoro nazionali di ciascuno Stato membro interessato.

11.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, le disposizioni sulla ripartizione dei costi per la partecipazione alle campagne di ricerca a mare, la zona della regione marina ai fini della raccolta dei dati, e il formato e le scadenze per la presentazione e l’approvazione dei piani di lavoro regionali di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 10

Valutazione dei piani di lavoro da parte del CSTEP

Il CSTEP valuta i piani di lavoro nazionali e i progetti di piani di lavoro regionali di cui agli articoli 6 e 9. Nell’ambito di tale attività, esso prende in considerazione:

a)

la conformità dei piani di lavoro e di ogni modifica ivi apportata agli articoli 6 e 9; e

b)

la rilevanza scientifica dei dati contemplati nei piani di lavoro per le finalità stabilite dall’articolo 1, paragrafo 1, e la qualità dei metodi e delle procedure proposti.

Articolo 11

Valutazione e approvazione dei risultati dei piani di lavoro nazionali

1.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sull’esecuzione dei rispettivi piani di lavoro nazionali. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme relative alle procedure, al formato e alle scadenze per la presentazione e l’approvazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

2.   Conformemente all’articolo 10, il CSTEP valuta:

a)

l’esecuzione dei piani di lavoro nazionali; e

b)

la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri.

3.   La Commissione valuta l’attuazione dei piani di lavoro nazionali tenendo conto:

a)

della valutazione del CSTEP; e

b)

della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui l’Unione è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti.

SEZIONE 3

Requisiti relativi al processo di raccolta dei dati

Articolo 12

Accesso ai siti di campionamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i rilevatori di dati designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del piano di lavoro nazionale abbiano accesso a tutte le catture, le navi e ad altri siti di campionamento, ai registri navali e a tutti i dati necessari.

2.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione accolgono a bordo gli osservatori scientifici e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo, nonché l’applicazione, se del caso, di metodi alternativi di raccolta dei dati definiti nei piani di lavoro nazionali, fatti salvi i loro obblighi internazionali.

3.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione possono rifiutare di accogliere gli osservatori scientifici che operano ai sensi del regime di controllo in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza in conformità del diritto nazionale. In tali casi, i dati sono raccolti mediante metodi alternativi di raccolta dei dati definiti nel piano di lavoro nazionale, elaborati e controllati dall’organismo responsabile dell’attuazione del piano di lavoro nazionale.

SEZIONE 4

Processo di gestione dei dati

Articolo 13

Conservazione dei dati

Gli Stati membri:

a)

provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati;

b)

provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche;

c)

adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, oppure consultazione o diffusione non autorizzate.

Articolo 14

Controllo della qualità dei dati e convalida

1.   Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali di dati scientifici.

2.   Gli Stati membri garantiscono che:

a)

i dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità;

b)

i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell’ambito dei piani di lavoro nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali di dati scientifici;

c)

le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate secondo le procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca, dal CSTEP e dai gruppi di coordinamento regionale.

CAPO III

UTILIZZO DEI DATI

Articolo 15

Accesso ai dati primari e loro trasmissione

1.   Ai fini della verifica dell’esistenza dei dati primari raccolti in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, diversi dai dati socioeconomici, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 13, lettera a).

2.   Ai fini della verifica dei dati socioeconomici raccolti in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all’articolo 13, lettera b).

3.   Gli Stati membri concludono accordi con la Commissione per garantirle l’accesso efficace e libero alle loro banche dati informatiche nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2, fatti salvi gli obblighi stabiliti da altre norme dell’Unione.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati primari raccolti nell’ambito delle campagne di ricerca a mare siano trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati nell’ambito delle organizzazioni regionali per la pesca conformemente agli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri.

Articolo 16

Elaborazione dei dati primari

1.   Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente:

a)

alle norme internazionali pertinenti, ove applicabili;

b)

ai protocolli firmati a livello regionale o internazionale, ove applicabili.

2.   Gli Stati membri forniscono agli utilizzatori finali di dati scientifici e alla Commissione, se necessario, una descrizione dei metodi applicati per il trattamento dei dati richiesti e le proprietà statistiche dei metodi stessi.

Articolo 17

Procedura per garantire la disponibilità di dati dettagliati e aggregati

1.   Gli Stati membri predispongono processi e tecnologie elettroniche adeguate per garantire l’effettiva applicazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del presente regolamento. Essi si astengono dall’applicare inutili restrizioni alla diffusione dei dati dettagliati e aggregati agli utilizzatori finali di dati scientifici e ad altre parti interessate.

2.   Gli Stati membri predispongono idonee garanzie nel caso in cui i dati comprendano informazioni relative a persone fisiche o giuridiche identificate o identificabili. Uno Stato membro può rifiutare di trasmettere i pertinenti dati dettagliati e aggregati se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche o giuridiche; in tal caso per rispondere alle esigenze individuate dagli utilizzatori finali di dati scientifici lo Stato membro interessato può proporre soluzioni alternative che garantiscano l’anonimato degli interessati.

3.   Nel caso in cui siano richiesti dagli utilizzatori finali di dati scientifici perché servano da base per la formulazione di pareri sulla gestione della pesca, gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati siano aggiornati e messi a disposizione dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici entro i termini fissati nella richiesta, che non devono essere inferiori a un mese dalla data di ricevimento della richiesta.

4.   In caso di richieste diverse da quelle di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i dati pertinenti siano aggiornati e messi a disposizione dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici e di altre parti interessate entro un termine di tempo ragionevole. Entro due mesi dalla data del ricevimento della richiesta, gli Stati membri comunicano alla parte richiedente tale termine, che è proporzionato alla portata della richiesta, nonché l’eventuale necessità di un ulteriore trattamento dei dati richiesti.

5.   Nei casi in cui la richiesta di dati da parte di altri utilizzatori finali di dati scientifici, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, o di altre parti interessate renda necessario un ulteriore trattamento di dati già raccolti, gli Stati membri possono esigere dalla parte richiedente il pagamento delle spese reali dovute all’ulteriore trattamento dei dati necessario prima della trasmissione.

6.   In casi debitamente motivati, la Commissione può autorizzare la proroga del termine di cui al paragrafo 3.

7.   In caso di richiesta di dati dettagliati a fini di pubblicazione scientifica, per tutelare gli interessi professionali dei rilevatori di dati designati dall’organismo responsabile dell’attuazione del piano di lavoro nazionale, gli Stati membri possono esigere che i dati siano pubblicati soltanto tre anni dopo la data a cui si riferiscono. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali di dati scientifici e la Commissione in merito a eventuali decisioni in questo senso e alle relative motivazioni.

Articolo 18

Sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati

1.   Al fine di ridurre i costi e agevolare l’accesso ai dati dettagliati e aggregati per gli utilizzatori finali di dati scientifici e le altre parti interessate, gli Stati membri, la Commissione, gli organismi di consulenza scientifica e gli utilizzatori finali di dati scientifici interessati cooperano per sviluppare sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Tali sistemi agevolano altresì la diffusione delle informazioni ad altre parti interessate. Tali sistemi possono assumere la forma di banche dati regionali. I piani di lavoro regionali di cui all’articolo 9, paragrafo 8, del presente regolamento possono fungere da base per un accordo su tali sistemi.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, i formati, i codici e il calendario da utilizzare per garantire la compatibilità dei sistemi di conservazione e scambio dei dati, nonché di predisporre garanzie, ove opportuno, nel caso in cui i sistemi di conservazione e scambio dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 19

Riesame del rifiuto di fornire i dati

Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, l’utilizzatore finale di dati scientifici può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all’utilizzatore finale di dati scientifici entro un mese.

Articolo 20

Obblighi degli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate

1.   Gli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate sono tenuti a:

a)

utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro richiesta di informazioni conformemente all’articolo 17;

b)

indicare chiaramente le fonti dei dati;

c)

essere responsabili dell’uso corretto e appropriato dei dati in relazione all’etica scientifica;

d)

informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito a ogni presunto problema relativo ai dati;

e)

fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell’uso dei dati;

f)

non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l’assenso dello Stato membro interessato;

g)

non vendere i dati a terzi.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori finali di dati scientifici o altre parti interessate.

3.   Quando un utilizzatore finale di dati scientifici o un’altra parte interessata non assolve uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare lo Stato membro interessato a limitare o a negare l’accesso ai dati da parte di tale utilizzatore di dati.

CAPO IV

SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA

Articolo 21

Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali

Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

Articolo 22

Coordinamento e cooperazione internazionali

1.   Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere ulteriormente l’attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei piani di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

2.   Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Controllo

1.   La Commissione, in associazione con il CSTEP, controlla l’andamento dei piani di lavoro nell’ambito del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 25.

2.   Entro l'11 luglio 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sul funzionamento del presente regolamento.

Articolo 24

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Procedura di comitato

1.   Nell’attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 26

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato a decorrere dal 10 luglio 2017.

2.   Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1:

a)

le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai programmi nazionali approvati anteriormente al 10 luglio 2017.

b)

il programma pluriennale dell’Unione in vigore il 10 luglio 2017, previsto all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008, rimane applicabile per il periodo della sua durata o fino all’adozione di un nuovo programma pluriennale dell’Unione in conformità del presente regolamento, se ciò avviene prima.

3.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 201.

(2)  GU C 120 del 5.4.2016, pag. 40.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2017.

(4)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(8)  Regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).

(10)  Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

(13)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(14)  Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).

(15)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(16)  Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 1).

(17)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(18)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(19)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

(20)  Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).

(21)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(22)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

(23)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

(24)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(25)  Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2010, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

(27)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(28)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(29)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(30)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

(31)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(32)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(33)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(34)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(35)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 199/2008

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2, lettere a), da c) a h)

Articolo 3, punti da 1) a 7)

Articolo 2, lettere b), i), j) e k)

Articolo 3, punti 8) e 9)

Articolo 3

Articoli 4 e 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articoli 8 e 9

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 12, paragrafi 2 e 3

Articolo 12

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articoli 18, 19 e 20

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articoli 25 e 27

Articoli 24 e 25

Articolo 26

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 26

Articolo 29

Articolo 27

Allegato

Allegato


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