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Document 32017R0630

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/630 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante duecentosessantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

C/2017/2297

GU L 90 del 4.4.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/630/oj

4.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/630 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2017

recante duecentosessantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 29 marzo 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 i dati identificativi della voce seguente «Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'i). Indirizzo: Via Cilea 40, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 2.1.1972. Luogo di nascita: El Gharbia (Egitto). Altre informazioni: (a) in custodia cautelare in Italia, rilascio previsto il 6.1.2012; (b) soggetto a decreto di espulsione dall'Italia una volta scontata la condanna. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» dell'elenco «Persone fisiche» sono sostituiti da quanto segue:

«Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'i). Indirizzo: Via Cilea 40, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 2.1.1972. Luogo di nascita: governatorato di El Gharbia (Egitto). Cittadinanza: (a) egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.11.2003.»


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