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Document 32017R0452
Commission Regulation (EU) 2017/452 of 13 March 2017 establishing a temporary prohibition of fishing for anglerfish in VIIIc, IX and X; Union waters of CECAF 34.1.1 by vessels flying the flag of France
Regolamento (UE) 2017/452 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante divieto temporaneo di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese
Regolamento (UE) 2017/452 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante divieto temporaneo di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese
C/2017/1787
GU L 71 del 16.3.2017, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017
16.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/452 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2017
recante divieto temporaneo di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
03/TQ127 |
Stato membro |
Francia |
Stock |
ANFO/8C3411 |
Specie |
Rana pescatrice (Lophiidae) |
Zona |
VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
Data di chiusura |
16.2.2017 |