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Document 32017R0272

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che dispone la registrazione di tali importazioni

    C/2017/1030

    GU L 40 del 17.2.2017, p. 64–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/11/2017; abrogato da 32017R2093

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/272/oj

    17.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 40/64


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/272 DELLA COMMISSIONE

    del 16 febbraio 2017

    che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che dispone la registrazione di tali importazioni

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

    dopo aver informato gli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    A.   DOMANDA

    (1)

    La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite su alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

    (2)

    La domanda è stata presentata il 3 gennaio 2017 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio inossidabile senza saldature dell'Unione europea («il richiedente»).

    B.   PRODOTTO

    (3)

    Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili). Esso è attualmente classificabile ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00, ed è originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

    (4)

    Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando ma è spedito dall'India, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario dell'India o meno, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

    C.   MISURE IN VIGORE

    (5)

    Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio (2) («le misure in vigore»).

    D.   MOTIVAZIONE

    (6)

    La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a ritenere che le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame vengano eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedite dall'India.

    (7)

    Gli elementi di prova presentati sono elencati in appresso.

    (8)

    Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure, si è verificata una significativa modificazione nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall'India nell'Unione, senza motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti oltre all'istituzione del dazio.

    (9)

    Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso l'India nell'Unione, dopo aver eseguito le operazioni di completamento o no. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie sufficienti a ritenere che il valore aggiunto durante l'operazione di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione.

    (10)

    Inoltre, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a ritenere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultino indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a ritenere che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

    (11)

    La domanda contiene infine elementi di prova prima facie sufficienti a ritenere che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta siano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

    (12)

    Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione attraverso l'India previste all'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo e dalle operazioni di assemblaggio, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

    E.   PROCEDURA

    (13)

    Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

    a)   Questionari

    (14)

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori indiani noti e alle associazioni note di produttori/esportatori della RPC, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità dell'India e della RPC. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

    (15)

    Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, poiché il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

    (16)

    Le autorità dell'India e della RPC saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

    b)   Raccolta di informazioni e audizioni

    (17)

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

    c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

    (18)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

    (19)

    Dato che l'eventuale elusione può aver luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori dei prodotti oggetto dell'inchiesta in India che possono dimostrare di non essere collegati (3) ad alcun produttore interessato dalle misure (4) e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente suffragata da elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

    F.   REGISTRAZIONE

    (20)

    In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

    G.   TERMINI

    (21)

    Ai fini di una corretta amministrazione devono essere precisati i termini entro i quali:

    le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualunque altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta;

    i produttori dell'India possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;

    le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

    (22)

    Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

    H.   OMESSA COLLABORAZIONE

    (23)

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

    (24)

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    (25)

    Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

    (26)

    L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

    I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

    (27)

    A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    (28)

    Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    K.   CONSIGLIERE AUDITORE

    (29)

    Nei procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    (30)

    Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni.

    (31)

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere auditore all'interno del sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un'inchiesta al fine di determinare se le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00, spedite dall'India (codici TARIC: 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 e 7304900091), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011.

    Articolo 2

    A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali prendono le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

    Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

    Articolo 3

    1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   Salvo diversa disposizione, affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    3.   I produttori dell'India che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

    4.   Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    5.   Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare dei diritti d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

    6.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6).

    7.   Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

    8.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, a eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale»), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

    Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    E-mail: TRADE-R670-SSSPT-CIRC@ec.europa.eu

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 6).

    (3)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (4)  Un'esenzione può tuttavia essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i produttori siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non esistono prove del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie sia sorta o sia stata utilizzata per eludere le misure originarie.

    (5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (6)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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