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Document 32017R0268
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/268 of 14 February 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/268 della Commissione, del 14 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/268 della Commissione, del 14 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2017/1181
GU L 40 del 17.2.2017, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/268 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
Prodotto costituito da compresse bianche composte da:
200 compresse (ciascuna di 56 mg) condizionate per la vendita al minuto in dispenser tascabile. Il prodotto ha un valore calorico di 0,06 kcal per compressa. |
2106 90 92 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 b) del capitolo 38 e dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 . Conformemente alla nota 1 b) del capitolo 38, il prodotto non può essere considerato un prodotto chimico del capitolo 38 in quanto contiene sostanze aventi valore nutritivo dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti. Non è prevista alcuna soglia per il valore nutritivo. I glicosidi steviolici e la leucina sono considerati sostanze aventi valore nutritivo [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 38, considerazioni generali, terzultimo e penultimo paragrafo]. Le preparazioni (come le compresse) composte da un edulcorante e da una sostanza alimentare utilizzate come edulcorante dovrebbero essere classificate nella voce 2106 (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106 , numero 10). Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 2106 fra le altre preparazioni alimentari di cui al codice NC 2106 90 92 . |