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Dokument 32017R0207
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/207 of 3 October 2016 on the common monitoring and evaluation framework provided for in Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council laying down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management
Regolamento delegato (UE) 2017/207 della Commissione, del 3 ottobre 2016, relativo al quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
Regolamento delegato (UE) 2017/207 della Commissione, del 3 ottobre 2016, relativo al quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
C/2016/6265
GU L 33 del 8.2.2017, s. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
I kraft
8.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/207 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2016
relativo al quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Per sostenere la Commissione nel monitoraggio e nella valutazione del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei regolamenti specifici di cui al suo articolo 2, e per consentire un'analisi integrata a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero seguire un approccio uniforme, nella misura del possibile, nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione. |
(2) |
Gli esperti degli Stati membri in materia di monitoraggio e valutazione hanno cooperato con la Commissione nell'elaborazione degli indicatori comuni di risultato e di impatto, che dovrebbero essere utilizzati per valutare l'attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei regolamenti specifici. Tali indicatori integrano l'elenco di indicatori comuni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), all'allegato IV del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e all'allegato IV del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(3) |
Gli esperti degli Stati membri in materia di monitoraggio e valutazione hanno cooperato con la Commissione nell'elaborazione di quesiti comuni di valutazione per valutare l'attuazione dei programmi nazionali da parte degli Stati membri. I quesiti di valutazione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 55, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 514/2014. |
(4) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento. |
(5) |
La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 e dal presente regolamento, né è soggetta alla loro applicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ciascuno Stato membro designa, all'interno dell'autorità responsabile, un coordinatore incaricato del monitoraggio e della valutazione e ne definisce i compiti.
I coordinatori del monitoraggio e della valutazione, mediante una rete di collegamenti facilitati dalla Commissione:
a) |
scambiano esperienze sulle migliori prassi in materia di monitoraggio e valutazione; |
b) |
contribuiscono all'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrato dal presente regolamento; |
c) |
agevolano la valutazione dell'attuazione dei programmi nazionali prevista dagli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrata dal presente regolamento; |
d) |
collaborano con la Commissione per elaborare un documento che fornisca gli orientamenti sulla valutazione di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014. |
Articolo 2
1. Le relazioni di valutazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 si conformano al modello che sarà elaborato dalla Commissione, che comprenderà i quesiti di valutazione previsti dagli allegati I e II del presente regolamento.
2. Le relazioni di valutazione utilizzano gli indicatori di cui agli allegati III e IV. La Commissione esplicita la definizione, la fonte e i dati di riferimento degli indicatori elencati negli allegati III e IV nel documento che fornisce gli orientamenti sulle modalità di svolgimento delle valutazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.
3. Gli Stati membri trasmettono le relazioni di valutazione mediante il sistema di scambio elettronico di dati («SFC 2014») istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione (5).
4. A norma dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, l'autorità responsabile consulta il comitato di sorveglianza in merito alle relazioni annuali di esecuzione e al seguito da dare alle conclusioni e alle raccomandazioni formulate nelle relazioni di valutazione prima di presentare i documenti alla Commissione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.
(2) Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93)..
(3) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(4) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 22).
ALLEGATO I
Elenco dei quesiti di valutazione per le relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione relative al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, di cui agli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014
Efficacia
(1) |
In che misura il Fondo asilo, migrazione e integrazione (di seguito il «Fondo») ha conseguito gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 516/2014?
|
Efficienza (Gli obiettivi generali del Fondo sono stati raggiunti a un costo ragionevole?)
2) |
In che misura i risultati del Fondo sono stati ottenuti a un costo ragionevole in termini di risorse finanziarie e umane impiegate? Quali misure sono state adottate per prevenire, individuare e segnalare i casi di frode e altre irregolarità e darvi seguito, e quale è stata la loro efficacia? |
Pertinenza (Gli obiettivi degli interventi finanziati dal Fondo corrispondevano agli effettivi bisogni?)
3) |
Gli obiettivi fissati dallo Stato membro nel programma nazionale rispondevano ai bisogni individuati? Gli obiettivi fissati nel programma di lavoro annuale (azioni dell'Unione) rispondevano agli effettivi bisogni? Gli obiettivi fissati nel programma di lavoro annuale (assistenza emergenziale) rispondevano agli effettivi bisogni? Quali misure lo Stato membro ha adottato per far fronte a nuovi bisogni? |
Coerenza (Gli obiettivi fissati nel programma nazionale del Fondo erano coerenti con quelli stabiliti in altri programmi finanziati dall'UE e applicabili a settori d'intervento analoghi? La coerenza è stata garantita anche durante l'attuazione del Fondo?)
4) |
È stata effettuata una valutazione di altri interventi con obiettivi simili e se ne è tenuto conto durante la fase di programmazione? Sono stati istituiti meccanismi di coordinamento tra i il Fondo e altri interventi con obiettivi simili per il periodo di attuazione? Le azioni attuate nel quadro del Fondo erano coerenti e non contraddittorie rispetto ad altri interventi con obiettivi simili? |
Complementarità (Gli obiettivi fissati nel programma nazionale e i corrispondenti interventi attuati erano complementari a quelli stabiliti nell'ambito di altre politiche, in particolare quelle perseguite dallo Stato membro?)
5) |
È stata effettuata una valutazione di altri interventi con obiettivi complementari e se ne è tenuto conto durante la fase di programmazione? Sono stati istituiti meccanismi di coordinamento tra il Fondo e altri interventi con obiettivi simili per garantirne la complementarità nel periodo di attuazione? Sono stati predisposti meccanismi volti a evitare la sovrapposizione di strumenti finanziari? |
Valore aggiunto dell'UE (Il sostegno dell'UE si è tradotto in un valore aggiunto?)
6) |
Quali sono le principali tipologie di valore aggiunto derivanti dal sostegno del Fondo (volume, portata, ruolo, processo)? Lo Stato membro avrebbe svolto le azioni necessarie per attuare le politiche dell'UE nei settori del Fondo senza il sostegno finanziario di quest'ultimo? Quali sarebbero le più probabili conseguenze di un'interruzione del sostegno fornito dal Fondo? In che misura le azioni sostenute dal Fondo hanno recato un beneficio a livello dell'Unione? |
Sostenibilità (È probabile che gli effetti positivi dei progetti sostenuti dal Fondo perdurino anche dopo la cessazione di tale sostegno?)
7) |
Quali sono stati i principali provvedimenti adottati dallo Stato membro per garantire la sostenibilità dei risultati dei progetti attuati con il sostegno del Fondo (in fase sia di programmazione sia di attuazione)? Sono stati istituiti meccanismi di controllo della sostenibilità in fase di programmazione e di attuazione? In che misura è probabile che i risultati/benefici delle azioni sostenute dal Fondo continuino anche successivamente? |
Semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi (Sono state semplificate le procedure di gestione del Fondo e sono stati ridotti gli oneri amministrativi per i beneficiari?)
8) |
Le procedure innovative introdotte dal Fondo (opzione semplificata in materia di costi, programmazione pluriennale, norme nazionali di ammissibilità, programmi nazionali più completi e più flessibili) hanno comportato una semplificazione per i beneficiari del Fondo? |
(1) Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).
(2) Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).
ALLEGATO II
Elenco dei quesiti di valutazione per le relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione relative al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, di cui agli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Efficacia
1) |
In che modo il Fondo sicurezza interna (di seguito il «Fondo») ha contribuito alla realizzazione dell'obiettivo generale definito nel regolamento (UE) n. 515/2014?
|
2) |
In che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione dell'obiettivo generale definito nel regolamento (UE) n. 513/2014?
|
Efficienza (I risultati del Fondo sono stati ottenuti a un costo ragionevole?)
3) |
In che misura i risultati attesi del Fondo sono stati ottenuti a un costo ragionevole in termini di risorse finanziarie e umane impiegate? Quali misure sono state adottate per prevenire, individuare e segnalare i casi di frode e altre irregolarità e darvi seguito, e quale è stata la loro efficacia? |
Pertinenza (Gli obiettivi degli interventi finanziati dal Fondo corrispondevano agli effettivi bisogni?)
4) |
Gli obiettivi fissati dallo Stato membro nei programmi nazionali rispondevano ai bisogni individuati? Gli obiettivi fissati nel programma di lavoro annuale (azioni dell'Unione) rispondevano agli effettivi bisogni? Gli obiettivi fissati nel programma di lavoro annuale (assistenza emergenziale) rispondevano agli effettivi bisogni? Quali misure lo Stato membro ha adottato per far fronte a nuovi bisogni? |
Coerenza (Gli obiettivi fissati nel programma nazionale erano coerenti con quelli stabiliti in altri programmi finanziati dall'UE e relativi a settori d'intervento analoghi? La coerenza è stata garantita anche durante l'attuazione del Fondo?)
5) |
È stata effettuata una valutazione di altri interventi con obiettivi simili e se ne è tenuto conto durante la fase di programmazione? Sono stati istituiti meccanismi di coordinamento tra i il Fondo e altri interventi con obiettivi simili per il periodo di attuazione? Le azioni attuate nel quadro del Fondo erano coerenti e non contraddittorie rispetto ad altri interventi con obiettivi simili? |
Complementarità (Gli obiettivi fissati nel programma nazionale e i corrispondenti interventi attuati erano complementari a quelli fissati nell'ambito di altre politiche, in particolare quelle perseguite dallo Stato membro?)
6) |
È stata effettuata una valutazione di altri interventi con obiettivi complementari e se ne è tenuto conto durante la fase di programmazione? Sono stati istituiti meccanismi di coordinamento tra il Fondo e altri interventi con obiettivi simili che vertevano sul periodo di attuazione, per garantirne la complementarità nel periodo di attuazione? Sono stati predisposti meccanismi volti a evitare la sovrapposizione di strumenti finanziari? |
Valore aggiunto dell'UE (Il sostegno dell'UE si è tradotto in un valore aggiunto?)
7) |
Quali sono le principali tipologie di valore aggiunto derivanti dal sostegno del Fondo (volume, portata, ruolo, processo)? Lo Stato membro avrebbe svolto le azioni necessarie per attuare le politiche dell'UE nei settori sostenuti dal Fondo senza il sostegno finanziario di quest'ultimo? Quali sarebbero le più probabili conseguenze di un'interruzione del sostegno fornito dal Fondo? In che misura le azioni sostenute dal Fondo hanno recato un beneficio a livello dell'Unione? Qual è stato il valore aggiunto del sostegno operativo? |
Sostenibilità (È probabile che gli effetti positivi dei progetti sostenuti dal Fondo perdurino anche dopo la cessazione di tale sostegno?)
8) |
Quali sono stati i principali provvedimenti adottati dallo Stato membro per garantire la sostenibilità dei risultati dei progetti attuati con il sostegno del Fondo (in fase sia di programmazione sia di attuazione)? Sono stati istituiti meccanismi di controllo della sostenibilità in fase di programmazione e di attuazione? In che misura è probabile che i risultati/benefici delle azioni sostenute dal Fondo continuino anche successivamente? Quali misure sono state adottate per garantire la continuità delle attività svolte grazie al sostegno operativo? |
Semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi (Sono state semplificate le procedure di gestione del Fondo e sono stati ridotti gli oneri amministrativi per i beneficiari?)
9) |
Le procedure innovative introdotte dal Fondo (opzione semplificata in materia di costi, programmazione pluriennale, norme nazionali di ammissibilità, programmi nazionali più completi e più flessibili, sostegno operativo e regime di transito speciale a favore della Lituania) hanno comportato una semplificazione per i beneficiari del Fondo? |
ALLEGATO III
Elenco degli indicatori comuni di risultato e di impatto per le relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione di cui agli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014
Indicatori per la valutazione degli obiettivi specifici del regolamento (UE) n. 516/2014
1. Indicatori per obiettivo specifico
a) |
Rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna:
|
b) |
Sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, preservando al contempo l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi:
|
c) |
Promuovere negli Stati membri strategie di rimpatrio eque ed efficaci che sostengano la lotta contro l'immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito:
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2. Indicatori su efficienza, valore aggiunto e sostenibilità, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014
d) |
Misurare e valutare l'efficienza, il valore aggiunto e la sostenibilità:
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ALLEGATO IV
Elenco degli indicatori comuni di risultato e di impatto per le relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione di cui agli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014
Indicatori per la valutazione degli obiettivi specifici del regolamento (UE) n. 513/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, e del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
1. Indicatori per obiettivo specifico
a) |
Sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, fornire un servizio di elevata qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare la migrazione illegale:
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b) |
Sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un'ulteriore armonizzazione delle misure relative alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell'Unione e mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito «Frontex»), in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche contrastando l'immigrazione illegale, e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen, garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitino, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento:
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c) |
Prevenire della criminalità, combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, compreso con Europol o altri organismi competenti dell'Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali:
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d) |
Aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza:
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2. Indicatori su efficienza, valore aggiunto e sostenibilità, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014
e) |
Misurare e valutare l'efficienza, il valore aggiunto e la sostenibilità:
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