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Documento 32017D2180
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2180 of 16 November 2017 extending the period of validity of Implementing Decision (EU) 2016/412 authorising Member States to provide for a temporary derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of ash wood originating or processed in Canada (notified under document C(2017) 7488)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione, del 16 novembre 2017, di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato [notificata con il numero C(2017) 7488]
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione, del 16 novembre 2017, di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato [notificata con il numero C(2017) 7488]
C/2017/7488
GU L 307 del 23.11.2017, p. 57/57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 30/06/2020
23.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/57 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2180 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2017
di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato
[notificata con il numero C(2017) 7488]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione (2) consente agli Stati membri di autorizzare, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3 della stessa direttiva, l'introduzione nell'Unione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada a determinate condizioni. |
(2) |
Poiché sussistono tuttora le circostanze che giustificano l'autorizzazione e non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche, occorre prorogare detta autorizzazione. |
(3) |
In base all'esperienza tratta dall'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, è opportuno prorogare l'autorizzazione di un anno. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/412. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 41).