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Documento 32017D2180

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione, del 16 novembre 2017, di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato [notificata con il numero C(2017) 7488]

C/2017/7488

GU L 307 del 23.11.2017, p. 57/57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 30/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2180/oj

23.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/57


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2180 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2017

di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato

[notificata con il numero C(2017) 7488]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione (2) consente agli Stati membri di autorizzare, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3 della stessa direttiva, l'introduzione nell'Unione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada a determinate condizioni.

(2)

Poiché sussistono tuttora le circostanze che giustificano l'autorizzazione e non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche, occorre prorogare detta autorizzazione.

(3)

In base all'esperienza tratta dall'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, è opportuno prorogare l'autorizzazione di un anno.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/412.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 41).


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