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Document 32017D0801

Decisione di esecuzione (UE) 2017/801 della Commissione, dell'8 maggio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificata con il numero C(2017) 2894]

C/2017/2894

GU L 120 del 11.5.2017, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/801/oj

11.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/801 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notificata con il numero C(2017) 2894]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) che, in seguito all'approvazione del nuovo codice per la nomenclatura dei funghi da parte del Congresso Internazionale di Botanica, è stato denominato Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, di seguito «Phyllosticta citricarpa», è un organismo nocivo elencato nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera c), punto 11, della direttiva 2000/29/CE. Non ne è nota la presenza nell'Unione. È l'agente responsabile dell'antracnosi degli agrumi e rappresenta una grave minaccia per la coltivazione degli agrumi nell'Unione.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione (2) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka (di seguito i «frutti specificati»), originari del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay, per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa.

(3)

A partire dall'adozione di tale decisione, gli Stati membri hanno notificato più volte intercettazioni di Phyllosticta citricarpa, tra maggio e ottobre 2016, a seguito delle ispezioni delle importazioni dei frutti specificati originari dell'Argentina.

(4)

La Commissione ha valutato tali intercettazioni ricorrenti, concludendo che la certificazione fitosanitaria in Argentina non offriva sufficienti garanzie dell'assenza di Phyllosticta citricarpa. Le garanzie fitosanitarie attualmente in vigore in Argentina non sono pertanto sufficienti a evitare l'introduzione di Phyllosticta citricarpa nell'Unione.

(5)

Di conseguenza l'introduzione nell'Unione di tali frutti dovrebbe essere subordinata all'osservanza di determinate prescrizioni. Tali prescrizioni dovrebbero coincidere con i requisiti per i frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay, e dovrebbero essere applicati ai frutti specificati destinati a scopi diversi dalla trasformazione industriale in succo e ai frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo.

(6)

Poiché le intercettazioni sui frutti specificati originari dell'Argentina si sono verificate su diverse specie e varietà, non sono richieste ulteriori analisi per l'individuazione di infezioni latenti, come nel caso dei frutti specificati di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia» originari del Sud Africa e dell'Uruguay.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/715.

(8)

Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero essere applicate a decorrere dal 5 giugno 2017 in modo da dare alle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante, agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori interessati tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa.»;

2)

all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)   «frutti specificati»: frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka.»;

3)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay, diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono essere introdotti nell'Unione conformemente agli articoli da 4 a 7 della presente decisione.»;

4)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari dell'Argentina

I frutti specificati originari dell'Argentina sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che includa alla rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:

a)

una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a trattamenti contro la Phyllosticta citricarpa eseguiti al momento opportuno, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

b)

una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

c)

una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo.»;

5)

all'articolo 6, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

«Articolo 6

Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione

1.   I frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay sono ispezionati visivamente al punto di ingresso o sul luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (*1). Tali ispezioni vengono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa.

(*1)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).»;"

6)

all'articolo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nel caso dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay, oltre alle lettere a) e b), vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.»;

7)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono solo essere introdotti e circolare nell'Unione conformemente agli articoli da 9 a 17 della presente decisione.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 5 giugno 2017.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16).


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