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Document 32017D0265

    Decisione (UE) 2017/265 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che include il governo dei Territori del Nord-ovest del Canada come organismo riconosciuto nell'elenco di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca [notificata con il numero C(2017) 757]

    C/2017/0757

    GU L 39 del 16.2.2017, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/265/oj

    16.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 39/43


    DECISIONE (UE) 2017/265 DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2017

    che include il governo dei Territori del Nord-ovest del Canada come organismo riconosciuto nell'elenco di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

    [notificata con il numero C(2017) 757]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (1), in particolare l'articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le condizioni alle quali i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato da un organismo riconosciuto nel momento in cui i prodotti derivati dalla foca sono immessi sul mercato.

    (2)

    L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 stabilisce i requisiti che gli enti devono soddisfare per essere inseriti in un elenco degli organismi riconosciuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.

    (3)

    L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene deve essere accompagnata da un documento emesso da un organismo riconosciuto che certifichi che le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 sono state soddisfatte.

    (4)

    Il 22 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta del governo dei Territori del Nord-Ovest di essere autorizzato in qualità di organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1007/2009. La richiesta era corredata dai documenti giustificativi previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1850.

    (5)

    La Commissione ha svolto una valutazione sulla base delle prove documentali presentate al fine di determinare se il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfacesse le condizioni necessarie per essere un organismo riconosciuto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.

    (6)

    La Commissione ha concluso che il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 e che il governo dei Territori del Nord-Ovest dovrebbe figurare nell'elenco degli organismi riconosciuti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il governo dei Territori del Nord-Ovest è considerato un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.

    Articolo 2

    Il contenuto della presente decisione è pubblicato senza indugio sul sito web della Commissione.

    Articolo 3

    La presente decisione è destinata al governo dei Territori del Nord-Ovest del Canada.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

    Per la Commissione

    Karmenu VELLA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36).


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