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Document 32017A1110(01)

    Parere della Commissione, del 7 novembre 2017, concernente il piano di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dall’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-N di Neckarwestheim, situato nel Land di Baden-Württemberg, Germania

    C/2017/7285

    GU C 379 del 10.11.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    10.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 379/1


    PARERE DELLA COMMISSIONE

    del 7 novembre 2017

    concernente il piano di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dall’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-N di Neckarwestheim, situato nel Land di Baden-Württemberg, Germania

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (2017/C 379/01)

    La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).

    Il 27 aprile 2017, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Germania i dati generali del piano di smaltimento dei residui radioattivi (2) provenienti dall’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-N di Neckarwestheim.

    Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

    1.

    la distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Francia, è di 69 km;

    2.

    in condizioni operative normali dell’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-N di Neckarwestheim, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (3);

    3.

    i residui radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania;

    4.

    in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.

    In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei residui radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-N di Neckarwestheim, situato nel Land di Baden-Württemberg, Germania, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017

    Per la Commissione

    Miguel ARIAS CAÑETE

    Membro della Commissione


    (1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

    (2)  Smaltimento di residui radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

    (3)  Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1) e direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1) a decorrere dal 6 febbraio 2018.


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