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Document 32016R2224
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2224 of 5 December 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2224 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2224 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2016/8364
GU L 336 del 10.12.2016, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2224 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016
Per la Commissione
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Apparecchio elettrico (cosiddetto «adattatore senza fili per altoparlante») in un alloggiamento dalle dimensioni di circa 52 × 52 × 13 mm e un peso di 26 g. L'adattatore senza fili per altoparlante consiste in:
L'apparecchio consente all'utilizzatore di ascoltare musica da uno smartphone o da un analogo apparecchio portatile con un sistema audio domestico o attraverso altoparlanti distinti. Il segnale audio è inviato mediante una connessione senza fili dallo smartphone all'apparecchio via Bluetooth. Nell'apparecchio il segnale digitale è convertito in segnale analogico e inviato attraverso dei cavi al sistema audio domestico o ad altoparlanti distinti. L'apparecchio dispone di un pulsante «pausa/riproduci» che consente di arrestare e avviare la musica ma non consente la selezione dei brani né il controllo del volume. |
8517 62 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8517 e 8517 62 00 . Poiché l'apparecchio può unicamente inviare e ricevere segnali audio mediante connessione senza fili via Bluetooth (A2DP) e non genera egli stesso il segnale audio né produce il suono, non può essere considerato un apparecchio per la riproduzione del suono. La classificazione alla voce 8519 è quindi esclusa. La funzione dell'apparecchio è ricevere, mediante connessione senza fili, dati audio da un dispositivo (per esempio un telefono cellulare) e trasmetterli a degli altoparlanti attraverso cavi. La funzione di ricevimento, conversione e trasmissione di dati è contemplata dal testo del codice NC 8517 62 00 . L'apparecchio va pertanto classificato nel codice NC 8517 62 00 come «apparecchio per la ricezione, la conversione e la trasmissione della voce o di altri dati». |