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Document 32016R2071
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2071 of 22 September 2016 amending Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council as regards the methods for monitoring carbon dioxide emissions and the rules for monitoring other relevant information (Text with EEA relevance )
Regolamento delegato (UE) 2016/2071 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento delegato (UE) 2016/2071 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE )
C/2016/5900
GU L 320 del 26.11.2016, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2071 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2016
che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/757 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo. |
(2) |
L'allegato I del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce i metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2 in base al consumo di carburante. L'allegato II del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce le regole per il «monitoraggio delle altre informazioni pertinenti». |
(3) |
L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2015/757 dispone che le emissioni di CO2 siano calcolate moltiplicando i fattori di emissione e il consumo di carburante determinato con i metodi di monitoraggio A (BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi), B (monitoraggio dei serbatoi a bordo) e C (flussimetri per i processi di combustione applicabili) di cui alla parte B dello stesso allegato. La risoluzione dell'IMO (2) sugli orientamenti per il metodo di calcolo dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) raggiunto dalle nuove navi stabilisce una serie di valori predefiniti per i fattori di emissione dei carburanti standard utilizzati a bordo. Tali valori predefiniti possono essere utilizzati per calcolare le emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo. Imporre alle navi di applicare i suddetti valori predefiniti per monitorare e comunicare le emissioni di CO2 conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2015/757 costituisce un approccio normativo lineare e assicura un'attuazione armonizzata. |
(4) |
I metodi di monitoraggio A, B e C servono per determinare la quantità di carburante rifornito (bunkeraggio) o la quantità di carburante rimasta nei serbatoi, convertendola da volume in massa utilizzando i valori della densità effettiva. A norma dell'allegato I, parte B, paragrafo 2, quinto comma, lettera c), le società che utilizzano il metodo di monitoraggio B possono determinare la densità effettiva in base alla densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio accreditato per l'analisi del carburante, laddove disponibile. Se si offre questa possibilità anche alle società che utilizzano i metodi di monitoraggio A e C si assicura l'attuazione armonizzata dei tre metodi, in linea con la norma ISO 3675:1998 (3). Si accolgono inoltre le prassi vigenti nel settore e si migliora la comparabilità del consumo di carburante monitorato secondo i tre metodi di cui sopra. |
(5) |
Il concetto «da ormeggio a ormeggio» chiarisce le disposizioni e introduce un criterio armonizzato per la determinazione esatta dei punti d'inizio e fine delle tratte. In tal modo si perfezionano i parametri utilizzati per monitorare il tempo trascorso in mare e la distanza percorsa, di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/757, e si tiene conto delle prassi vigenti nel settore. |
(6) |
Gli orientamenti dell'IMO per l'uso volontario dell'indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI) (4) e la norma CEN EN 16258 (2012) (5) offrono alle navi ro-ro la possibilità di monitorare e comunicare il carico trasportato in base alla massa effettiva del carico. L'aggiunta di questo parametro a quelli di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/757 è intesa a tenere conto in modo più adeguato delle prassi vigenti nel settore e facilitare in tal modo il monitoraggio. |
(7) |
In linea con la prassi abituale della Commissione di consultare esperti durante la fase preparatoria degli atti delegati, nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile (ESSF) è stato creato un sottogruppo preposto al monitoraggio del sistema MRV nel trasporto marittimo, composto da esperti degli Stati membri, del settore e della società civile. Il sottogruppo ha individuato l'esistenza di una serie di norme internazionali ed europee, regole internazionali e sviluppi scientifici e tecnici e ha raccomandato che il presente regolamento ne tenga conto. Il progetto di raccomandazioni del sottogruppo su tali aspetti è stato approvato dalla plenaria dell'ESSF il 28 giugno 2016. |
(8) |
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.
(2) MEPC 245 (66) 2014.
(3) ISO 3675:1998 — Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory determination of density — Hydrometer method.
(4) MEPC.1/Circ. 684 IMO Guidelines for voluntary use of the ship Energy Efficiency Operational Indicator.
(5) Metodologia per il calcolo e la dichiarazione del consumo di energia e di emissioni di gas a effetto serra (GHG) dei servizi di trasporto (merci e passeggeri).
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
L'allegato II, parte A, punto 1 è così modificato:
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