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Document 32016R1977

    Regolamento (UE) 2016/1977 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

    C/2016/7162

    GU L 305 del 12.11.2016, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1977/oj

    12.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 305/1


    REGOLAMENTO (UE) 2016/1977 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 novembre 2016

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), («il regolamento di base») in particolare l'articolo 7,

    previa consultazione degli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 13 febbraio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (2) («il regolamento di base»). Il relativo avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) («l'avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea (collettivamente «i denuncianti»). I denuncianti rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

    1.2.   Parti interessate

    (3)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, oltre alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

    (4)

    Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    (5)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate di aver preso in considerazione il Giappone, la Russia, la Corea del Sud e gli Stati Uniti quali paesi terzi a economia di mercato («paesi di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha contattato produttori in tali paesi nonché in Canada, India, Messico e Venezuela, invitandoli a partecipare.

    1.3.   Campionamento

    (6)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

    1.3.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (7)

    Nell'avviso di apertura dell'inchiesta la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione in quanto produttori del prodotto in esame. Il campione provvisorio comprendeva quattro produttori dell'Unione che costituivano il 51 % della produzione totale dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute.

    (8)

    L'inchiesta ha rivelato che la più grande tra le società incluse nel campione potrebbe non essere rappresentativa dell'industria dell'Unione per la sua situazione economica e la sua struttura: il suo modello commerciale è diverso, perché oltre il 60 % del suo fatturato dipende dal settore degli idrocarburi e perché produce molti più prodotti su misura e di gamma alta. Inoltre, come spiegato ai considerando 107 e 108, la sua redditività è peggiorata continuamente nel corso dell'intero periodo in esame, differenziandosi anche in ciò notevolmente dagli altri produttori dell'Unione. La Commissione continuerà dunque a indagare per verificare se tale società è rappresentativa dello stato dell'industria dell'Unione. Se necessario la Commissione prenderà in esame ulteriori azioni, compresa la ponderazione delle società pertinenti.

    (9)

    Nella fase provvisoria la Commissione ha deciso di mantenere tale società nel campione, rivedendo la questione alla luce delle osservazioni che perverranno dalle parti interessate.

    1.3.2.   Campionamento degli importatori

    (10)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (11)

    Cinque importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione composto dai tre importatori con i maggiori volumi di importazioni nell'Unione In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni in merito.

    1.3.3.   Campionamento dei produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese

    (12)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la Missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a indicare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori interessati a partecipare all'inchiesta.

    (13)

    Dodici produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro società in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori interessati noti e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni in merito dalle parti interessate.

    1.4.   Esame individuale

    (14)

    Sei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese hanno richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tra questi, tre sono stati inclusi nel campione e le loro posizioni sono state esaminate a livello individuale. Per le altre tre società, l'esame dei singoli casi durante la fase provvisoria dell'inchiesta sarebbe stato indebitamente gravoso a causa delle scadenze imminenti dell'inchiesta, della limitatezza delle risorse e dell'attuale carico di lavoro dei servizi della Commissione. La Commissione deciderà se acconsentire alle richieste di esame individuale una volta conclusa la fase provvisoria dell'inchiesta.

    1.5.   Richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

    (15)

    In relazione a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli per la richiesta del TEM a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Nessun produttore esportatore ha presentato i moduli per la richiesta del TEM.

    1.6.   Risposte al questionario e visite di verifica

    (16)

    La Commissione ha inviato questionari a tutte le società incluse nel campione entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte al questionario dalle quattro società, o gruppi di società, di produttori esportatori incluse nel campione della Repubblica popolare cinese, che hanno in tal modo collaborato all'inchiesta, dai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione e da tre importatori indipendenti. Non si sono manifestati utilizzatori del prodotto in esame.

    1.7.   Visite di verifica

    (17)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare a titolo provvisorio il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società seguenti:

    (a)

    Produttori dell'Unione:

    ArcelorMittal Tubular products Roman, Romania

    Huta Batory, Polonia

    Vallourec Deutschland GmbH, Germania

    Z-Group, Repubblica ceca.

    (b)

    Produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese (RPC):

    Hubei Xinyegang Group:

    Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. (esportatore collegato nella RPC),

    Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd. (esportatore collegato nella RPC),

    Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

    Hengyang Valin Group:

    Hengyang Steel Tube Group International Trading Inc. (esportatore collegato nella RPC),

    Hengyang Valin MPM Co., Ltd. (esportatore collegato nella RPC),

    Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

    (c)

    Produttore del paese di riferimento:

    TAMSA, Messico.

    1.8.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

    (18)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (19)

    Il prodotto in esame è costituito da determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99 («il prodotto in esame»).

    (20)

    Il prodotto in esame è utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio nel settore degli idrocarburi, nelle centrali elettriche e nell'edilizia.

    2.2.   Prodotto simile

    (21)

    Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

    il prodotto in esame;

    il prodotto fabbricato e venduto sul mercato nazionale del Messico, che ha servito da paese di riferimento; e

    il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

    (22)

    La Commissione ha deciso pertanto nella fase attuale che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

    (23)

    Non sono state avanzate contestazioni riguardanti la definizione del prodotto.

    3.   DUMPING

    3.1.   Paese di riferimento

    (24)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, dato che a nessun produttore esportatore incluso nel campione era stato riconosciuto il TEM. È stato quindi necessario selezionare a tal fine un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).

    (25)

    Nell'avviso di apertura la Commissione aveva informato le parti interessate di aver preso in considerazione il Giappone, la Russia, la Corea del Sud e gli Stati Uniti quale paese di riferimento appropriato e aveva invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

    (26)

    La Commissione aveva chiesto informazioni a tredici produttori del prodotto simile situati in Canada, India, Giappone, Russia, Corea del Sud, Messico, Stati Uniti e Venezuela. Ha collaborato solo una società situata in Messico. Tale società ha inviato una risposta al questionario per i produttori del paese di riferimento e ha acconsentito alla relativa verifica in loco.

    (27)

    Il mercato nazionale del Messico ha un livello adeguato di concorrenza ed è stato considerato appropriato per le sue dimensioni, dell'ordine di 20 000 tonnellate all'anno. Le importazioni della maggior parte di tubi senza saldature, da qualsiasi paese provengano, sono soggette ad un dazio doganale del 5 %. La società che ha collaborato rappresenta oltre il 60 % della quota di mercato del mercato nazionale. Tuttavia anche le importazioni hanno una quota di mercato considerevole, superiore al 22 % del mercato nazionale del Messico, il che dimostra l'esistenza di concorrenza sul mercato.

    (28)

    La Commissione ha concluso in questa fase che il Messico rappresenta un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    3.2.   Valore normale

    (29)

    Le informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM.

    (30)

    La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno del paese di riferimento effettuate dal produttore che ha collaborato fosse rappresentativo, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame effettuate dai produttori esportatori del paese interessato durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore che ha collaborato erano rappresentative.

    (31)

    La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno nel paese di riferimento che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori esportatori del paese interessato con vendite rappresentative sul mercato interno.

    (32)

    La Commissione ha successivamente verificato se le vendite effettuate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sul suo mercato interno, per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione, fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Su tale base, la Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno del paese di riferimento di alcuni tipi di prodotto rappresentavano meno del 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile e non erano pertanto rappresentative.

    (33)

    Essa ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la quota di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno del paese di riferimento durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (34)

    Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che tutte le vendite sul mercato interno erano remunerative e che la media ponderata dei prezzi di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta (PI).

    (35)

    Alcuni tipi di prodotto simile nel paese di riferimento non erano venduti per nulla o le vendite nel corso di normali operazioni commerciali riguardavano quantitativi insufficienti; la Commissione ha pertanto costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

    (36)

    Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno nel paese di riferimento, si è fatto ricorso ai valori medi delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»), e dei profitti, delle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti sul mercato interno del paese di riferimento, si è fatto ricorso a valori medi ponderati delle SGAV e dei profitti di tutte le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

    (37)

    Nel caso di un numero significativo di tipi di prodotto esportati dal paese interessato nell'Unione non è stato possibile individuare un tipo corrispondente tra i tipi di prodotto fabbricati nel paese di riferimento. Per i tipi di prodotto privi di corrispondenza si è dovuto pertanto calcolare il valore normale come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base al costo di produzione del produttore del paese di riferimento, maggiorato di un congruo importo per le SGAV e per i profitti. Il valore normale è stato quindi costruito come prescritto all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, sommando al costo medio di produzione del tipo pertinente di prodotto la media ponderata delle SGAV sostenute (4) [tra l'1 e il 10 %] e la media ponderata dei profitti (4) [tra il 9 e il 19 %] conseguiti dal produttore del paese di riferimento sulle vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

    3.3.   Prezzo all'esportazione

    (38)

    I produttori esportatori inclusi nel campione esportavano nell'Unione vendendo direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società di esportazione collegate, situate nel paese interessato. Non sono state effettuate esportazioni tramite importatori collegati situati nell'Unione.

    (39)

    Poiché i produttori esportatori esportavano il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    3.4.   Confronto

    (40)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione, a livello franco fabbrica.

    (41)

    Ove giustificato dalla necessità di effettuare un confronto equo, la Commissione ha effettuato adeguamenti del valore normale e/o del prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base,

    (42)

    Sono stati applicati adeguamenti compresi tra il 2 e il 12 % per tenere conto dei costi di trasporto, nolo oceanico e assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori; compresi tra lo 0,01 e lo 0,3 % per tenere conto dei costi di credito; compresi tra lo 0,1 e il 2 % per tenere conto delle commissioni; compresi tra lo 0,02 e lo 0,3 % per tenere conto delle spese bancarie, ove dimostrato che tali voci influivano sui prezzi e sulla comparabilità.

    (43)

    La Cina applica un rimborso dell'IVA solo parziale per le esportazioni, e nel caso in esame l'8 % di IVA non viene rimborsato. Per garantire che il valore normale fosse allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, al valore normale è stata applicata una maggiorazione corrispondente alla quota dell'IVA sulle esportazioni di tubi senza saldature di grande diametro che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi (5).

    3.5.   Margini di dumping

    (44)

    Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento (cfr. considerando da 29 a 37) con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (45)

    Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inclusi nel campione, senza tenere conto dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

    (46)

    Per tutti gli altri produttori esportatori del paese interessato la Commissione ha determinato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Tale livello è il volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in proporzione sul volume totale delle esportazioni dal paese interessato nell'Unione, quale risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

    (47)

    Il livello di collaborazione è elevato nel presente caso, perché le importazioni riferite ai produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito circa l'85 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso di determinare il margine di dumping residuo come pari a quello della società inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato.

    (48)

    I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio (%)

    Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

    45,4

    Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

    103,8

    Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

    43,5

    Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

    94,1

    Altri produttori che hanno collaborato

    74,7

    Tutti gli altri produttori

    103,8

    4.   L'INDUSTRIA DELL'UNIONE

    4.1.   L'industria dell'Unione

    (49)

    Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da sette produttori nell'Unione, ritenuti costituire l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e in seguito denominati «l'industria dell'Unione».

    4.2.   Produzione dell'Unione

    (50)

    Per stabilire la produzione complessiva dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta sono state usate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, quali quelle riportate nella denuncia, i dati riferiti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario pervenute dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (51)

    Su tale base la produzione complessiva dell'Unione è stata stimata approssimativamente a 227 000 tonnellate durante il PI. Tale cifra comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione: sia quella dei produttori inclusi nel campione, sia una stima della produzione dei produttori non inclusi nel campione.

    4.3.   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (52)

    Come indicato al considerando 7, nel campione sono stati inclusi quattro produttori dell'Unione che rappresentano il 51 % della produzione complessiva stimata del prodotto simile nell'Unione.

    5.   PREGIUDIZIO

    5.1.   Consumo dell'Unione

    (53)

    Il consumo dell'Unione è stato determinato in base al volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, più il totale delle importazioni. Il consumo dell'Unione è diminuito dal 2012 al 2014, riportando poi un miglioramento contenuto nel 2015. Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è calato complessivamente del 10 %.

     

    2012

    2013

    2014

    PI (2015)

    Consumo (in tonnellate)

    176 751

    171 538

    155 031

    158 539

    Indice (2012 = 100)

    100

    97

    88

    90

    Fonte: Commissione europea (Eurostat), denuncia e risposte al questionario

    5.2.   Importazioni nell'Unione dal paese interessato

    5.2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni interessate

    (54)

    Durante il periodo in esame le importazioni nell'Unione dalla Repubblica popolare cinese hanno avuto il seguente andamento in termini di volume e quota di mercato:

     

    2012

    2013

    2014

    PI (2015)

    Volume (in tonnellate)

    39 195

    35 337

    41 590

    42 539

    Indice (2012 = 100)

    100

    90

    106

    109

    Quota di mercato del consumo dell'UE (%)

    22,2 %

    20,6 %

    26,8 %

    26,8 %

    Indice (2012 = 100)

    100

    93

    121

    121

    Fonte: Commissione europea (Eurostat), denuncia e risposte al questionario

    (55)

    Dopo un calo nel 2013 il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato decisamente nel 2014, rimanendo stabile nel 2015. Le importazioni sono aumentate complessivamente del 9 % nel periodo in esame, passando da 39 000 a 42 500 tonnellate nel PI, nel contesto di una riduzione del consumo dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni provenienti dalla Cina è aumentata dal 22,2 % al 26,8 % durante il periodo in esame.

    5.2.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

    (56)

    La tabella seguente riporta i prezzi medi delle importazioni dalla Cina:

     

    2012

    2013

    2014

    PI (2015)

    Prezzo medio in EUR/tonnellata

    913

    927

    965

    910

    Indice (2012 = 100)

    100

    102

    106

    100

    Fonte: Commissione europea (Eurostat)

    (57)

    I prezzi medi delle importazioni sono stati stabiliti in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni. I prezzi medi delle importazioni dalla Cina si sono mantenuti piuttosto stabili durante il periodo in esame: nel 2014 sono stati leggermente superiori a quelli degli anni precedenti, ma nel 2015 sono ritornati ai livelli di partenza.

    (58)

    I prezzi medi delle importazioni dipendono però dal mix dei prodotti e in particolare dalla classe dell'acciaio, che non risulta dalle statistiche commerciali. Il prezzo medio di vendita all'esportazione di tutti i produttori esportatori cinesi è stato di 910 EUR/tonnellata nel PI, ma il prezzo medio di vendita all'esportazione dei produttori cinesi inclusi nel campione è stato di 1 102 EUR/tonnellata, con variazioni comprese tra 946 e 1 444 EUR/tonnellata.

    (59)

    Come indicato al considerando 79, i prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina si sono mantenuti notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo.

    (60)

    Per determinare se durante il PI sia avvenuta sottoquotazione dei prezzi e in quale misura, i prezzi medi ponderati di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica sottraendo i costi effettivi di consegna (43,4 EUR/tonnellata), le commissioni (51 EUR/tonnellata), gli sconti differiti (132,2 EUR/tonnellata) e il costo del credito (3,28 EUR/tonnellata), sono stati confrontati ai corrispondenti prezzi medi ponderati per tipo di prodotto delle importazioni soggette a dumping provenienti dai produttori cinesi inclusi nel campione praticati ai primi acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, ricalcolati a condizioni CIF con l'aggiunta dei costi successivi all'importazione e di movimentazione (1,82 % del valore CIF).

    (61)

    Per effettuare un confronto equo allo stesso stadio commerciale delle importazioni dalla Cina sono state prese in considerazione solo le vendite nell'Unione a operatori commerciali e distributori. Le vendite dirette a utilizzatori finali sono state escluse dall'analisi, in quanto esse prevedono di solito ulteriori condizioni personalizzate, con prezzi superiori rispetto alle vendite a operatori commerciali e distributori, alle quali si applicano condizioni standard. Il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione adottato per il confronto, al fine di accertare l'eventuale sottoquotazione, è stato quindi di 1 359 EUR/tonnellata (nel periodo dell'inchiesta); ove si tenesse conto delle vendite complessive, il prezzo medio di vendita sarebbe di 1 584 EUR/tonnellata.

    (62)

    Il risultato del confronto, espresso in percentuale sul fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, indica che i margini di sottoquotazione variavano tra il 15,1 % e il 30,2 %.

    5.3.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    5.3.1.   Osservazioni preliminari

    (63)

    In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina sull'industria dell'Unione ha compreso la valutazione di tutti gli indicatori economici in relazione alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

    (64)

    Come indicato al considerando 7, si è fatto ricorso al campionamento per l'esame dell'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    (65)

    Per l'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori del pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Su scala macroeconomica sono stati esaminati la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato e la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping effettivo e il superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping. Sono stati poi analizzati quali indicatori microeconomici i prezzi unitari medi, i costi unitari, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale, le scorte e il costo del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (66)

    Tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, comprese quelle riportate nella denuncia, i dati riferiti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario pervenute dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, sono state usate per quantificare gli indicatori macroeconomici e in particolare i dati relativi ai produttori dell'Unione non inclusi nel campione. I dati statistici detenuti dai denuncianti sono stati verificati presso gli uffici dei denuncianti.

    (67)

    Gli indicatori microeconomici sono stati quantificati in base alle informazioni verificate fornite nelle risposte al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    5.3.2.   Indicatori macroeconomici

    5.3.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (68)

    Durante il periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione hanno avuto l'andamento riportato di seguito. L'inchiesta ha rivelato che alcune delle linee di produzione utilizzate per la produzione del prodotto in esame erano utilizzate anche per altri prodotti, in particolare tubi di diametri inferiori. Per questo motivo la tabella riporta il volume di produzione totale, compresi tutti gli altri prodotti, oltre ai volumi di produzione del prodotto in esame.

     

    2012

    2013

    2014

    PI (2015)

    Volume di produzione (in tonnellate)

    300 714

    313 941

    288 749

    227 023

    Indice (2012 = 100)

    100

    104

    96

    75

    Volume di produzione di tutti i prodotti (in tonnellate)

    404 996

    415 552

    378 981

    321 378

    Indice (2012 = 100)

    100

    103

    94

    79

    Capacità produttiva per tutti i prodotti (in tonnellate)

    644 339

    644 339

    644 339

    644 339

    Indice (2012 = 100)

    100

    100

    100

    100

    Utilizzo degli impianti per tutti i prodotti (%)

    63

    64

    59

    50

    Indice (2012 = 100)

    100

    103

    94

    79

    Fonte: denuncia, risposte al questionario

    (69)

    La produzione del prodotto in esame da parte dell'industria dell'Unione è diminuita durante il periodo in esame, con ritmo più sostenuto rispetto al calo del consumo nell'Unione

    (70)

    Dato che si possono utilizzare gli stessi macchinari per produrre sia il prodotto simile, sia tubi senza saldature di diametro inferiore, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti sono stati calcolati in riferimento a tutti i tipi di tubi senza saldature. Non esistono macchine utilizzabili unicamente per i tubi senza saldature di diametro superiore a 406,4 mm sulle quali basare il calcolo della capacità e dell'utilizzo degli impianti solo per il prodotto simile. Si è comunque notato che la diminuzione del volume di produzione di tutti i prodotti rispecchia il calo della produzione del prodotto in esame. Durante il periodo in esame la capacità è rimasta costante: non vi sono state né messa in servizio di impianti nuovi né chiusura di impianti vecchi. L'utilizzo degli impianti si è ridotto in parallelo al calo delle vendite dei produttori dell'Unione.

    5.3.2.2.   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

    (71)

    Le vendite dei produttori dell'Unione comprendevano una modesta quantità di vendite a società collegate, pari al 3 % del consumo dell'Unione. Volume delle vendite, quota di mercato e crescita sono stati pertanto valutati separatamente per le vendite ad acquirenti collegati e le vendite sul mercato libero (vendite ad acquirenti non collegati).

    (72)

    Durante il periodo in esame sono state osservate le seguenti tendenze per volumi delle vendite, quota di mercato e crescita:

     

    2012

    2013

    2014

    PI (2015)

    Volume delle vendite (tonnellate)

    132 241

    119 894

    95 054

    100 975

    Indice (2012 = 100)

    100

    91

    72

    76

    Quota di mercato del consumo dell'UE (%)

    75

    70

    61

    64

    Indice (2012 = 100)

    100

    93

    82

    85

    Volume delle vendite ad acquirenti collegati (in tonnellate)

    11 505

    5 689

    7 171

    4 971

    Indice (2012 = 100)

    100

    49

    62

    43

    Quota di mercato delle vendite ad acquirenti collegati (%)

    7

    3

    5

    3

    Indice (2012 = 100)

    100

    51

    71

    48

    Fonte: Commissione europea (Eurostat), denuncia e risposte al questionario

    (73)

    Nel contesto di un calo del consumo dell'Unione, il volume delle vendite si è ridotto dal 2012 al 2014 per risalire poi leggermente nel 2015. Durante il periodo in esame le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite complessivamente del 24 %, cosicché la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 75 % al 64 %.

    (74)

    Le vendite ad acquirenti collegati si sono più che dimezzate, passando da 11 000 tonnellate a meno di 5 000. Tali vendite costituivano complessivamente una piccola parte del consumo dell'Unione durante il PI (3 %) e avvenivano nel contesto di attività commerciali: i prodotti venivano successivamente rivenduti dalle società collegate, senza configurare un uso vincolato.

    5.3.2.3.   Occupazione e produttività

    (75)

    L'occupazione si è ridotta da 3 256 unità nel 2012 a 2 824 nel PI (2015). L'occupazione presso l'industria dell'Unione è stata calcolata utilizzando il numero di unità direttamente addette alla lavorazione del prodotto in esame, se disponibile, oppure attribuendo al prodotto in esame una quota dell'occupazione totale presso i produttori in proporzione al peso di tale prodotto nella produzione. La produttività (misurata in tonnellate di prodotto per addetto all'anno) è dapprima migliorata nel 2013, quando si è osservato un aumento della produzione dell'industria dell'Unione, per poi diminuire però in parallelo al calo della produzione dell'Unione. A causa di tale calo l'industria dell'Unione ha ridotto il numero di turni per addetto, cosicché il numero degli addetti è scemato in misura inferiore al calo della produzione.

     

    2012

    2013

    2014

    PI (2015)

    Numero di addetti

    3 256

    2 851

    3 192

    2 824

    Indice (2012 = 100)

    100

    88

    98

    87

    Produttività (in tonnellate/addetto)

    92

    110

    90

    80

    Indice (2012 = 100)

    100

    119

    98

    87

    Fonte: denuncia, risposte al questionario

    5.3.2.4.   Entità del margine di dumping effettivo e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping

    (76)

    I margini di dumping dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione sono elevati (cfr. considerando 48). Considerati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni dalla Cina oggetto di dumping esaminati sopra, l'incidenza del margine di dumping effettivo sull'industria dell'Unione non può ritenersi trascurabile.

    (77)

    Non sono emerse prove di precedenti pratiche di dumping.

    5.3.3.   Indicatori microeconomici

    5.3.3.1.   Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell'Unione e costi di produzione unitari

    (78)

    I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti non collegati nell'Unione sono diminuiti del 14 % tra il 2012 e il PI.

    (79)

    Nello stesso periodo i costi dell'industria dell'Unione sono aumentati dell'8 %, soprattutto per l'aumento dei costi indiretti per tonnellata: con la diminuzione dei volumi di vendita, i costi indiretti si ripartivano su quantità minori e quindi incidevano maggiormente su ogni tonnellata. In seguito a ciò, l'industria opera in perdita a partire dal 2013.

     

    2012

    2013

    2014

    PI (2015)

    Prezzo di vendita unitario medio ad acquirenti non collegati nell'Unione

    1 839

    1 679

    1 773

    1 584

    Indice (2012 = 100)

    100

    91

    96

    86

    Costo unitario del prodotto venduto (EUR/tonnellata)

    1 733

    1 713

    1 942

    1 873

    Indice (2012 = 100)

    100

    99

    112

    108

    Fonte: risposte al questionario

    5.3.3.2.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (80)

    Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale dei produttori dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

     

    2012

    2013

    2014

    PI (2015)

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % sul fatturato delle vendite) (%)

    5,7

    – 2,0

    – 9,5

    – 18,3

    Flusso di cassa (in EUR)

    9 480 887

    8 224 523

    14 894

    3 814 661

    Investimenti (in EUR)

    2 522 406

    5 241 449

    2 642 167

    2 465 992

    Indice (2012 = 100)

    100

    208

    105

    98

    Utile sul capitale investito (%)

    16,6

    – 6,2

    – 27,7

    – 53,6

    Fonte: risposte al questionario

    (81)

    La redditività è espressa come il profitto netto, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile ad acquirenti nell'Unione, indicato in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

    (82)

    I produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato profitti nel 2012 (5,7 %), ma operano in perdita dal 2013 in poi.

    (83)

    Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità di autofinanziare le proprie attività, è rimasto positivo nel periodo in esame, ma con valori notevolmente più deboli.

    (84)

    L'evoluzione della redditività e del flusso di cassa durante il periodo in esame hanno limitato notevolmente la capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di investire nelle proprie attività e ne hanno compromesso lo sviluppo. Data però la natura di questo settore, gli investimenti effettuati servono alla produzione di tubi senza saldature di diverse misure, anche esulanti dall'ambito di questa inchiesta. Per tale motivo non è stato possibile quantificare in modo diretto gli investimenti e l'utile sul capitale investito relativi al prodotto oggetto dell'inchiesta. Si è quindi ipotizzato che gli investimenti complessivi del settore abbiano riguardato il prodotto in esame in proporzione al suo peso sul fatturato totale.

    (85)

    Alla luce delle precedenti considerazioni si può concludere che i risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono rimasti negativi durante il PI.

    5.3.3.3.   Scorte

    (86)

    Le scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentate del 65 % durante il periodo in esame. Il prodotto viene però fabbricato di solito in base agli ordinativi e pertanto i livelli delle scorte sono stati complessivamente modesti, pari al 3 % della produzione durante il PI.

     

    2012

    2013

    2014

    PI (2015)

    Scorte finali (in tonnellate)

    4 129

    5 619

    10 107

    6 821

    Indice (2012 = 100)

    100

    136

    245

    165

    Fonte: risposte al questionario

    5.3.3.4.   Costo del lavoro

    (87)

    Il costo del lavoro medio dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato in misura modesta nel 2013, in una fase di aumento della produzione, per poi diminuire nel periodo 2014-2015 fino a segnare l'8 % in meno rispetto al 2012, in seguito al calo della produzione; i produttori dell'Unione hanno adeguato il numero di turni alla domanda.

     

    2012

    2013

    2014

    PI

    Costo medio del lavoro per addetto (in EUR)

    53 499

    54 868

    48 770

    49 057

    Indice (2012 = 100)

    100

    103

    91

    92

    Fonte: risposte al questionario

    5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (88)

    Come indicato in precedenza, durante il periodo in esame si è ridotta la produzione dell'industria dell'Unione e, di conseguenza, anche l'occupazione. L'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato, mentre le importazioni provenienti dalla Cina sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'Unione, esercitando così pressione sui prezzi; di conseguenza i prezzi di vendita sono diminuiti. Cosa ancor più importante, l'industria opera in perdita: la redditività è peggiorata durante il periodo in esame e durante il PI ha ottenuto il peggior risultato con una perdita del 18,3 %.

    (89)

    Alla luce delle considerazioni precedenti si conclude a titolo provvisorio che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    6.   NESSO DI CAUSALITÀ

    6.1.   Introduzione

    (90)

    In conformità all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina avessero arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio di incidenza tale da poter essere considerato notevole. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono stati esaminati anche i fattori noti che avrebbero potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso periodo, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

    6.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (91)

    L'inchiesta ha accertato che il volume delle importazioni provenienti dalla Cina aumentava mentre il consumo dell'Unione diminuiva. Come spiegato ai considerando 54 e 72, le importazioni provenienti dalla Cina sono aumentate passando da 39 195 tonnellate nel 2012 a 42 539 tonnellate nel PI. Le vendite dell'industria dell'Unione si sono ridotte da 132 241 tonnellate nel 2012 a 100 975 tonnellate nel PI.

    (92)

    In merito alla pressione sui prezzi in atto sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame, risulta che i prezzi medi all'importazione dei prodotti provenienti dalla Cina sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione. Grazie a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, le importazioni cinesi hanno aumentato la propria quota di mercato passando dal 22,2 % al 26,8 % mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione diminuiva.

    (93)

    A causa della pressione sui prezzi esercitata dal volume sempre maggiore delle importazioni cinesi oggetto di dumping l'industria dell'Unione non è stata in grado di coprire i propri costi. A partire dal 2013 l'industria dell'Unione opera in perdita.

    (94)

    La Commissione ha osservato che l'andamento delle importazioni provenienti dalla Cina e quello del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non sono perfettamente paralleli, anno per anno, tra il 2012 e il 2015. Tuttavia nel 2014 la quota di mercato della Cina è aumentata notevolmente mentre, in contemporanea, dagli indicatori di pregiudizio risultava un'evidente tendenza negativa che si è mantenuta tale nel 2015. A partire dal 2014 l'industria dell'Unione ha perso la capacità di contrastare i segni di debolezza che avevano iniziato a manifestarsi nel 2013.

    (95)

    In base a quanto precede si conclude a titolo provvisorio che l'aumento di importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina, a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ha causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

    6.3.   Effetto di altri fattori

    6.3.1.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

    (96)

    Le esportazioni in altri paesi (sia ad acquirenti collegati, sia indipendenti) sono diminuite durante il periodo in esame. Dato che però le vendite nell'Unione sono anch'esse diminuite in misura analoga nello stesso periodo, la quota esportata è rimasta importante, pur passando dal 59 % delle vendite complessive nel 2012 al 56 % delle vendite complessive nel PI. Parte delle vendite all'esportazione ha avuto luogo tramite società collegate nei paesi di esportazione. I relativi prodotti sono stati in seguito rivenduti dalle società collegate, senza configurare un uso vincolato.

    (97)

    La quota elevata delle esportazioni indica che l'industria dell'Unione è competitiva e può vendere i propri prodotti su altri mercati.

    (98)

    La diminuzione delle vendite all'esportazione ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. A quanto sostenuto dall'industria dell'Unione (6) tale diminuzione delle esportazioni è avvenuta nel contesto di una contrazione generale sul mercato mondiale. La Commissione invita le parti interessate a fornire ulteriori informazioni, affinché si possa determinare se l'industria dell'Unione ha avuto una performance pari a quella del mercato mondiale o peggiore. In ogni caso, nella fase provvisoria la Commissione conclude che la dinamica delle esportazioni non è sufficiente a spiegare il netto aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni dalla Cina a partire dal 2014 né il pregiudizio che ne è derivato. Il calo delle vendite all'esportazione non inficia pertanto il nesso causale tra le importazioni provenienti dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

    6.3.2.   Vendite a parti collegate

    (99)

    Come spiegato ai considerando da 72 a 74 le vendite a parti collegate all'interno dell'Unione sono state di 4 971 tonnellate nel PI, pari al 2 % delle vendite complessive e al 5 % delle vendite sul mercato dell'Unione; hanno avuto luogo nel quadro di attività commerciali e i relativi prodotti sono stati in seguito rivenduti dalle società collegate, senza configurare un uso vincolato.

    (100)

    Dato il volume modesto, le vendite a parti collegate non possono rappresentare una causa potenziale del pregiudizio.

    6.3.3.   Importazioni dai paesi terzi

    (101)

    Le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno costituito il 74 % di tutte le importazioni sul mercato dell'Unione durante il PI. Nel contesto del nesso di causalità sono stati esaminati altri paesi fonti di importazioni, tra i quali il Giappone.

    (102)

    Le importazioni provenienti da paesi diversi dalla Cina sono complessivamente cresciute passando da 5 313 a 15 024 tonnellate durante il periodo in esame. La quota di mercato corrispondente è aumentata passando dal 3,0 % al 9,5 %. I prezzi medi di tali importazioni si sono mantenuti notevolmente superiori ai prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina e ai prezzi di vendita nell'Unione dell'industria dell'Unione.

    (103)

    Dopo la Cina, il paese con la maggior quota di esportazioni è stato il Giappone. La quota di mercato delle importazioni provenienti dal Giappone ha oscillato tra l'1,3 % e il 5,2 % del consumo dell'Unione. Durante il PI le importazioni dal Giappone hanno costituito il 3,6 % del consumo dell'Unione. I prezzi di vendita medi dei produttori esportatori giapponesi si sono mantenuti superiori ai prezzi di vendita dei produttori esportatori cinesi.

    (104)

    Le importazioni da altri paesi sono state addirittura inferiori a quelle provenienti dal Giappone; da ognuno dei paesi che seguono in ordine di volume delle esportazioni (USA, Corea e Russia) sono pervenuti quantitativi che costituivano tra l'1 e il 2 % del consumo dell'Unione. Le importazioni da tali paesi non sono state quindi sufficientemente massicce per arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione.

    (105)

    In base a quanto precede si conclude che l'incidenza di tali importazioni non è tale da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    Paese

     

    2012

    2013

    2014

    PI (2015)

    RPC

    Volume (in tonnellate)

    39 195

    35 337

    41 590

    42 539

    Indice (2012 = 100)

    100

    90

    106

    109

    Quota di mercato del consumo dell'UE (%)

    22,2

    20,6

    26,8

    26,8

    Indice (2012 = 100)

    100

    93

    121

    121

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    913

    927

    965

    910

    Indice (2012 = 100)

    100

    102

    106

    100

    Giappone

    Volume (in tonnellate)

    2 222

    8 922

    3 690

    5 757

    Indice (2012 = 100)

    100

    402

    166

    259

    Quota di mercato del consumo dell'UE (%)

    1,3

    5,2

    2,4

    3,6

    Indice (2012 = 100)

    100

    414

    166

    259

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 146

    1 700

    2 779

    1 143

    Indice (2012 = 100)

    100

    79

    130

    53

    Totale per tutti i paesi terzi Cina esclusa

    Volume (in tonnellate)

    5 313

    16 308

    18 387

    15 024

    Indice (2012 = 100)

    100

    307

    346

    283

    Quota di mercato del consumo dell'UE (%)

    3,0

    9,5

    11,9

    9,5

    Indice (2012 = 100)

    100

    316

    394

    315

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 717

    2 060

    2 889

    4 073

    Indice (2012 = 100)

    100

    76

    106

    150

    Fonte: Commissione europea (Eurostat)

    6.3.4.   Diminuzione dei consumi a causa della crisi del settore degli idrocarburi

    (106)

    Il calo dei prezzi del petrolio ha comportato una contrazione degli investimenti nel settore degli idrocarburi, che ha inciso negativamente sulla domanda di tubi di grande diametro, usati nelle perforazioni e per le tubazioni, venduti dall'industria dell'Unione. Tale calo ha quindi contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Esso non basta però a spiegare il netto aumento della quota di mercato della Cina a partire dal 2014 e il pregiudizio che ne è derivato. La crisi del settore degli idrocarburi non inficia pertanto il nesso di causalità tra le importazioni provenienti dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

    6.4.   Differenze riscontrate dei margini di costo e redditività all'interno dell'industria dell'Unione

    (107)

    La Commissione ha osservato che i costi di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione erano notevolmente superiori a quelli degli altri tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tale produttore ha una gamma di prodotti più ampia, che comprende categorie di prodotti e tipi di acquirenti diversi da quelli degli altri produttori dell'Unione. La sua redditività è peggiorata continuamente, anche quando le importazioni provenienti dalla Cina sono diminuite o rimaste stabili.

    (108)

    I motivi di tale situazione non sono ancora stati chiariti completamente.

    (109)

    La Commissione continuerà l'esame di questo punto, che potrebbe inficiare il nesso di causalità. Va inoltre osservato al riguardo che, trattandosi della società di maggiori dimensioni del campione, i suoi dati hanno una grande incidenza sul quadro complessivo del pregiudizio.

    (110)

    Se ulteriori analisi indicassero che i) il pregiudizio subito da Vallourec Deutschland GmbH non è causato dalle importazioni oggetto di dumping ma dipende invece da altri motivi, e che ii) una volta esclusa la società Vallourec Deutschland GmbH dall'analisi del pregiudizio decade l'ipotesi dell'esistenza di un pregiudizio, la Commissione potrebbe esaminare l'incidenza sul nesso di causalità anche in rapporto alla situazione dell'intera industria dell'Unione.

    (111)

    La Commissione invita le parti interessate a esprimere osservazioni su questo punto.

    6.5.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (112)

    Nel periodo in esame vi è stato un aumento di volume (da 39 195 tonnellate nel 2012 a 42 539 nel 2015) e di quota di mercato (dal 22,2 % nel 2012 al 26,8 % nel 2015) delle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. Tali importazioni sono inoltre avvenute a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Durante il PI la sottoquotazione, per tipi di prodotto comparabili, si situava tra il 15,1 % e il 30,2 %.

    (113)

    Tale aumento di volume e di quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina si è verificato in coincidenza con il peggioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non ha potuto aumentare le proprie vendite e i propri prezzi, cosicché i suoi indicatori finanziari, ad esempio la redditività, sono diventati negativi.

    (114)

    L'esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto essere la causa del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, quali le vendite a parti correlate, le importazioni dai paesi terzi e il calo dei consumi, ha rivelato che tali fattori non erano tali da inficiare il nesso di causalità individuato tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. La Commissione continuerà comunque a indagare sulle ragioni che hanno comportato il forte calo della redditività dell'industria dell'Unione.

    (115)

    Sulla scorta dell'analisi che precede, che ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dal pregiudizio dovuto alle importazioni oggetto di dumping, si conclude a titolo provvisorio che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    7.   INTERESSE DELL'UNIONE

    7.1.   Considerazioni generali

    (116)

    A norma dell'articolo 21 del regolamento di base è stato esaminato se, per quanto a titolo provvisorio si sia ravvisato un pregiudizio dovuto a pratiche di dumping, sussistano validi motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'adozione di misure nel caso specifico. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    7.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (117)

    L'industria dell'Unione è costituita da sette produttori noti che rappresentano la produzione complessiva dell'Unione del prodotto simile. I produttori sono situati in diversi Stati membri dell'Unione e contavano 2 800 dipendenti addetti alla lavorazione del prodotto simile durante il PI. Quattro produttori dell'Unione, che rappresentano il 51 % della produzione, si sono manifestati e hanno collaborato all'inchiesta.

    (118)

    L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Si ricorda che l'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato e che la sua situazione finanziaria rimane fragile.

    (119)

    Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione, consentendo all'industria dell'Unione di riallineare i propri prezzi del prodotto simile ai costi di produzione.

    (120)

    Si prevede altresì che l'introduzione di misure consentirà all'industria dell'Unione di riconquistare almeno parte della quota di mercato persa durante il periodo in esame, con effetti positivi sulla sua redditività e sulla sua situazione finanziaria generale.

    (121)

    Senza l'introduzione di misure potrebbero sopravvenire ulteriori perdite di quote di mercato e il peggioramento della redditività dell'industria dell'Unione.

    (122)

    Si conclude pertanto a titolo provvisorio che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni originarie della Cina sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

    7.3.   Interesse degli utilizzatori

    (123)

    Nessun utilizzatore si è manifestato per collaborare all'inchiesta. Gli acquirenti dell'industria dell'Unione sono principalmente operatori commerciali e distributori e gli utilizzatori finali non sono sempre a diretto contatto con il produttore. Nel caso di progetti di costruzione di grandi dimensioni, quali le centrali elettriche, gli utilizzatori possono essere in contatto diretto con i produttori. A quanto pare però le importazioni cinesi non competono per questo tipo di contratti, dato che le relative vendite avvengono tramite operatori commerciali.

    (124)

    Gli utilizzatori continueranno ad avere diverse fonti alternative di approvvigionamento, sia tra i produttori dell'Unione sia in altri paesi esportatori, anche qualora siano imposte le misure provvisorie proposte contro le importazioni cinesi. Non vi erano inoltre elementi tali da indicare che l'incidenza delle misure provvisorie proposte sugli utilizzatori sarebbe particolarmente grave. Si è pertanto concluso a titolo provvisorio che le misure provvisorie proposte probabilmente non avrebbero una forte incidenza sugli utilizzatori.

    7.4.   Interesse degli importatori

    (125)

    Cinque importatori si sono manifestati per la selezione del campione. È stato selezionato un campione che comprende i tre maggiori importatori, che rappresentano insieme il 10 % del totale delle importazioni dalla Cina.

    (126)

    Gli importatori selezionati hanno presentato risposte al questionario ma non si sono ancora svolte le visite di verifica.

    (127)

    In base alle risposte non verificate dei tre importatori inclusi nel campione il loro margine di profitto si colloca abitualmente tra il 2 e il 4 %. Le misure provvisorie proposte possono quindi causare perdite agli importatori, in particolare qualora questi non riescano a trasferire gli aumenti di prezzo sui propri acquirenti.

    (128)

    Qualsiasi incidenza negativa sugli importatori sarebbe comunque mitigata dai fattori esposti in seguito. Il prodotto in esame costituisce una parte contenuta delle vendite complessive degli importatori, che è compresa tra l'1 e il 3 % per due di loro e giunge al 17 % per il terzo. Esistono altre fonti disponibili di approvvigionamento, sia nell'Unione sia in altri paesi esportatori, cosicché gli importatori potranno continuare la propria attività approvvigionandosi altrove.

    (129)

    In base a tale considerazione si conclude a titolo provvisorio che l'imposizione delle misure antidumping provvisorie proposte non avrà ripercussioni negative gravi sugli interessi degli importatori.

    7.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (130)

    Alla luce di quanto precede non sussistono validi motivi contrari all'imposizione delle misure provvisorie proposte sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Cina.

    (131)

    Tutti gli effetti negativi sugli utilizzatori indipendenti sono mitigati dalla disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento.

    (132)

    Considerata l'incidenza complessiva delle misure antidumping sul mercato dell'Unione sembra inoltre che gli effetti positivi, in particolare sull'industria dell'Unione, prevalgano sulle potenziali ripercussioni negative sugli altri gruppi di interessi.

    8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    (133)

    In base alle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

    8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (134)

    Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

    (135)

    Per eliminare il pregiudizio, l'industria dell'Unione dovrebbe poter coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione il profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente essere conseguito da un'industria di tale tipo in questo settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping.

    (136)

    Per determinare il profitto conseguibile la Commissione ha esaminato i profitti conseguiti sulle vendite ad acquirenti non correlati, utilizzati per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.

    (137)

    Il profitto conseguibile è stato provvisoriamente quantificato nel 5,7 %, alla pari con i profitti ottenuti nel 2012 sulle vendite ad acquirenti non collegati nell'Unione. Si è ritenuto che i livelli di profitto del 2012 riflettano quelli ragionevolmente conseguibili in condizioni di concorrenza normali, dato che in tale anno l'industria dell'Unione poteva ancora operare in condizioni relativamente normali e conseguire un profitto ragionevole. Tale valore di riferimento è, al limite, prudenziale, quando si rifletta che erano già presenti sul mercato importazioni cinesi a prezzi bassi. L'anno 2013 invece non si può assumere come periodo di riferimento adeguato: in tale anno sono diminuiti di quasi il 10 % sia i volumi di vendita sia i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione, mentre i costi sono rimasti stabili. Ne deriva che l'industria dell'Unione opera in perdita a partire dal 2013. La situazione è ulteriormente peggiorata nel 2014 e nel 2015. Pertanto il profitto effettivamente conseguito nel 2012, pari al 5,7 %, è stato adottato a titolo provvisorio come valore di riferimento per il profitto conseguibile. La Commissione può rivedere tale punto qualora emerga che Vallourec Deutschland GmbH deve essere esclusa dal campione o dall'analisi del pregiudizio e qualora le conclusioni non risultino più valide per le altre tre società incluse nel campione.

    (138)

    Per istituire un confronto equo sono stati presi in considerazione, come spiegato al considerando 61, solo i prezzi delle vendite allo stesso stadio commerciale.

    (139)

    Su tale base la Commissione ha calcolato il prezzo del prodotto simile che sarebbe non pregiudizievole per l'industria dell'Unione, sottraendo al prezzo di vendita dell'Unione il margine di profitto effettivamente conseguito durante il periodo dell'inchiesta e sostituendolo con il suindicato margine di profitto del 5,7 %.

    (140)

    La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio, confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, determinata per calcolare i margini di sottoquotazione dei prezzi, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile, venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all'importazione.

    (141)

    Il livello di eliminazione del pregiudizio per gli «altri produttori che hanno collaborato» e per «tutti gli altri produttori» è stato determinato in modo analogo ai margini di dumping di cui ai considerando da 45 a 47.

    8.2.   Misure provvisorie

    (142)

    È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, nel rispetto della norma del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

    (143)

    In base a quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, in relazione al prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

    Società

    Margine di pregiudizio (%)

    Margine di dumping (%)

    Aliquota del dazio antidumping provvisorio (%)

    Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

    48,6

    45,4

    45,4

    Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

    79,0

    103,8

    79,0

    Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

    81,1

    43,5

    43,5

    Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

    73,3

    94,1

    73,3

    Altri produttori che hanno collaborato

    71,8

    74,7

    71,8

    Tutti gli altri produttori

    81,1

    103,8

    81,1

    (144)

    Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state determinate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate alle aliquote del dazio antidumping individuale.

    (145)

    Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale se essa successivamente cambia denominazione. La richiesta va trasmessa alla Commissione (7) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti per dimostrare che il cambiamento non incide sul diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio che le compete. Se il cambiamento di denominazione della società non incide sul diritto di questa di beneficiare dell'aliquota del dazio che le compete, un avviso relativo al cambiamento di denominazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (146)

    Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    9.   DISPOSIZIONI FINALI

    (147)

    Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

    (148)

    Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati ai codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99 (codice TARIC 7304299090) originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

    Società

    Aliquota del dazio antidumping provvisorio (%)

    Codice addizionale TARIC

    Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

    45,4

    C171

    Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

    79,0

    C172

    Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

    43,5

    C173

    Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

    73,3

    C174

    Altri produttori che hanno collaborato

    71,8

    C998

    Tutti gli altri produttori

    81,1

    C999

    3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Se non è presentata una fattura di tale tenore si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    5.   Se non altrimenti specificato, si applicano le pertinenti norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

    a)

    chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

    b)

    presentare osservazioni scritte alla Commissione; e

    c)

    chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    2.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/1036 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.) è stato sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base») a partire dal 20 luglio 2016.

    (3)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU C 58 del 13.2.2016, pag. 30).

    (4)  I dati precisi costituiscono informazioni commerciali riservate.

    (5)  Tale metodo è stato accettato dal Tribunale della Corte di Giustizia nella sentenza del 16 dicembre 2011, causa T-423/09 Dashiqiao/Consiglio, ECLI:EU:T:2011:764, punti da 34 a 50.

    (6)  Cfr. ad esempio la relazione annuale 2015 della Tenaris (pag. 6) (http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-2RJSJD/2778630340x0x883802/F04AA233-024A-46AA-AC58-C420E4BADFCB/TS_Annual_Report_2015.pdf).

    (7)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


    ALLEGATO

    Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inclusi nel campione:

    Denominazione

    Codice addizionale TARIC

    Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

    C998

    Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

    C998

    Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

    C998

    Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

    C998

    Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

    C998

    Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

    C998

    TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

    C998

    Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

    C998


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