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Document 32016R1911

    Regolamento (UE) 2016/1911 della Commissione, del 28 ottobre 2016, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola

    C/2016/7102

    GU L 296 del 1.11.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1911/oj

    1.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 296/1


    REGOLAMENTO (UE) 2016/1911 DELLA COMMISSIONE

    del 28 ottobre 2016

    recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

    (3)

    È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    João AGUIAR MACHADO

    Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).


    ALLEGATO

    N.

    32/TQ1367

    Stato membro

    Spagna

    Stock

    BSF/8910-

    Specie

    Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

    Zona

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

    Data di chiusura

    16.9.2016


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