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Document 32016R1777
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1777 of 6 October 2016 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain heavy plate of non-alloy or other alloy steel originating in the People's Republic of China
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
C/2016/6390
GU L 272 del 7.10.2016, p. 5–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1777 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2016
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,
dopo aver consultato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Apertura
(1) |
In data 13 febbraio 2016, la Commissione europea («la Commissione») ha avviato, fondandosi sull'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2) del Consiglio («il regolamento di base»), un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto «magnetico», acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm («lamiera pesante»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
(2) |
La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) («l'avviso di apertura»). |
(3) |
La Commissione ha avviato l'inchiesta su denuncia, presentata il 4 gennaio 2016, dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di lamiera pesante. |
(4) |
La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di dumping e del conseguente notevole pregiudizio, sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
1.2. Registrazione
(5) |
Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha pubblicato, in data 10 agosto 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 (4) che imponeva la registrazione a partire dall'11 agosto 2016 delle importazioni di lamiera pesante originaria della RPC («il regolamento sulla registrazione»). |
1.3. Parti interessate
(6) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione invitava le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione inoltre informava espressamente dell'avvio dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti nonché gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. |
(7) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore per i procedimenti in materia commerciale. |
(8) |
La Commissione informava inoltre vari produttori in Australia, Brasile, Canada, India, Giappone, Repubblica di Corea, Malaysia, Messico, Russia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Ucraina e Stati Uniti d'America dell'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare. |
(9) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione informava le parti interessate di voler ricorrere agli Stati Uniti d'America come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
(10) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'opportunità della scelta del paese di riferimento e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore per i procedimenti in materia commerciale. |
1.4. Campionamento
(11) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione indicava che avrebbe potuto ricorrere al campionamento di produttori esportatori, di produttori dell'Unione e di importatori indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. |
1.4.1. Campionamento dei produttori dell'Unione
(12) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione comunicava di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione aveva scelto il campione in base ai volumi massimi rappresentativi delle vendite del prodotto simile nel periodo dell'inchiesta pur garantendone la distribuzione geografica. |
(13) |
Il campione provvisorio era composto da tre produttori dell'Unione ubicati in tre diversi Stati membri e rappresentava più del 26 % delle vendite complessive di lamiera pesante dei produttori dell'Unione rispondenti all'esame della rappresentatività. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. |
(14) |
Il denunciante e la stessa società inclusa nel campione hanno sostenuto che fosse inopportuno includere nel campione Metinvest Trametal SpA («Trametal») poiché tale società non sarebbe tanto un'acciaieria integrata quanto un semplice impianto di rilaminazione di lastre acquistate da una società collegata in Ucraina e non sarebbe pertanto rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
(15) |
L'industria dell'Unione è costituita da acciaierie integrate e da laminatoi e tra i denuncianti si trovano entrambi questi tipi di produttori dell'Unione. Le lamiere pesanti prodotte dall'industria dell'Unione sono tuttavia per lo più prodotte da acciaierie integrate. |
(16) |
La Commissione ha inoltre accertato che Trametal ottiene le lastre, il principale prodotto di partenza che rappresenta di solito il 70 % circa dei costi totali, dalla società collegata in Ucraina. In particolare, gli indicatori riguardanti costi e redditività sono perciò direttamente influenzati da tale relazione e su di essi si riflettono anche i risultati e la particolare situazione della società ucraina che fornisce le lastre. |
(17) |
La Commissione osserva però che la situazione di entrambi i tipi di produttori dell'Unione — acciaierie integrate e impianti di rilaminazione — viene fedelmente rispecchiata dagli indicatori macroeconomici descritti nei considerando da 105 a 124. |
(18) |
Ma, per i motivi di cui ai considerando da 14 a 16, la Commissione ritiene, in via provvisoria, che la particolare situazione di Trametal non sia rappresentativa dell'industria dell'Unione e che gli indicatori microeconomici descritti nei considerando da 125 a 138 non ne debbano essere influenzati. |
(19) |
La Commissione ha ritenuto fondata tale osservazione e, dopo aver esaminato le informazioni preliminari sul pregiudizio disponibili, ha sostituito nel campione Trametal con Ilsenburger Grobblech GmbH, il secondo maggior produttore dell'Unione in ordine di volumi di vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, quale definito nel considerando 28. |
(20) |
In data 7 marzo 2016, la Commissione ha diffuso alle parti interessate una nota in cui spiegava i motivi in base ai quali aveva modificato il campione ed elencava le società incluse nel campione modificato. Nessuna parte interessata ha fatto osservazioni sul campione finale. |
1.4.2. Campionamento degli importatori
(21) |
La Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura, per poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per scegliere il campione. |
(22) |
Sei importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tre di essi sono stati inclusi nel campione. |
1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(23) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per scegliere il campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Essa ha chiesto inoltre alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta. |
(24) |
14 produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società basandosi sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse ragionevolmente essere esaminato nel tempo a disposizione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, riguardo alla scelta del campione sono stati consultati tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato. |
1.5. Esame individuale
(25) |
Sette produttori esportatori della RPC hanno espresso l'intenzione di chiedere l'esame individuale di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Nessuno di essi ha però risposto al questionario e quindi non hanno potuto essere presi in considerazione per l'esame individuale. |
1.6. Risposte al questionario
(26) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte al questionario da tre produttori dell'Unione, da sei importatori indipendenti, da dieci utilizzatori, da un gruppo di centri di servizi siderurgici, da tre produttori esportatori della RPC inclusi nel campione e da due produttori di diversi paesi di riferimento. |
1.7. Visite di verifica
(27) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti parti:
|
1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(28) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). |
(29) |
L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(30) |
Il prodotto in esame è costituito da prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 («lamiera pesante») originari della RPC. |
(31) |
La lamiera pesante viene utilizzata per fabbricare attrezzature destinate all'industria edile, mineraria e forestale; recipienti a pressione; oleodotti e gasdotti; costruzioni navali, ponti e materiali per l'edilizia. |
2.2. Prodotto simile
(32) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e sono destinati agli stessi impieghi fondamentali:
|
(33) |
La Commissione ha quindi provvisoriamente deciso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(34) |
Una parte interessata ha sostenuto che alla gamma del prodotto era stata data una definizione troppo estensiva. Essa sosteneva in particolare che la gamma del prodotto avrebbe dovuto comprendere solo le cosiddette «lamiere pesanti indifferenziate» ed escludere le cosiddette «lamiere pesanti speciali». Per suffragare la sua affermazione, essa adduceva soprattutto due argomenti: |
(35) |
innanzitutto, il fatto che le informazioni fornite nella denuncia riguardassero principalmente le «lastre pesanti indifferenziate» che costituiscono la maggior parte delle esportazioni dalla RPC; in secondo luogo, il fatto che la gamma del prodotto fosse più ampia della definizione di prodotto simile di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(36) |
La Commissione osserva in proposito che all'atto della denuncia è sufficiente limitarsi a fornire elementi che provino in misura sufficiente il dumping, il pregiudizio e il nesso di causalità. In tale fase, non è pertanto necessario fornire informazioni sull'intera gamma dei prodotti. Limitare l'analisi ai gradi di prodotto più comunemente venduti ed esportati non significa che la definizione del prodotto debba limitarsi ad essi. |
(37) |
In secondo luogo, l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che il prodotto simile deve essere identico o molto somigliante al prodotto in esame. Ma ciò non si riferisce alla definizione del prodotto in esame in quanto tale. I vari tipi di prodotto in esame devono limitarsi a condividere le stesse caratteristiche di base, come infatti è nel caso descritto al considerando 32. |
(38) |
I parametri che concorrerebbero a distinguere le «lastre pesanti speciali» dalle lastre pesanti indifferenziate sono la composizione chimica, la composizione meccanico-tecnologica, le condizioni di consegna, lo spessore nonché la certificazione e l'ispezione a fini di costruzione navale. |
(39) |
Eccettuato lo spessore, nessuno di questi parametri riguarda le caratteristiche di base del prodotto. La parte interessata sostiene che tutti i prodotti di spessore > 50,8 mm dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. A sostegno di questo criterio dello spessore come limite, l'unico argomento addotto dalla parte è che la denuncia avrebbe considerato solo le lamiere pesanti di spessore < 50,8 mm, poiché gli elementi di prova prima facie presentati in un allegato alla denuncia, relativo al calcolo del dumping, si limitavano a tali prodotti. |
(40) |
È comunque chiaro che nella denuncia la definizione del prodotto riguarda anche i prodotti di spessore > 50,8 mm, dato che la definizione del prodotto non prevede limiti massimi di spessore. Come già detto, il semplice fatto che gli elementi di prova prima facie del dumping riguardino solo la maggior parte dei tipi di prodotto esportati non significa che la definizione del prodotto si limiti a tali tipi. |
(41) |
La Commissione conclude pertanto in via provvisoria di lasciare invariata la definizione del prodotto. |
3. DUMPING
3.1. Valore normale
3.1.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(42) |
L'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, stabilisce che la Commissione determina a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1) a 6), il valore normale di un produttore esportatore della RPC cui sia stato concesso il TEM in quanto soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c). |
(43) |
La Commissione ha inviato un modulo di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori inclusi nel campione perché potessero chiedere la concessione del TEM. Nessuno di essi ha compilato e rispedito il modulo di domanda e nessuna di queste società ha perciò potuto ottenere il TEM. |
3.1.2. Paese di riferimento
(44) |
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato pertanto determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine è stato necessario selezionare un paese di riferimento. |
(45) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di voler utilizzare gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. |
(46) |
Sono stati inviati questionari a tutti i produttori noti di lamiera pesante nei paesi indicati al considerando 8 e sono pervenute due risposte: una da un produttore in Australia e una da un produttore degli Stati Uniti d'America. |
(47) |
Nella sua risposta, il produttore degli Stati Uniti esponeva elementi di prova sulla produzione e sulle vendite sul mercato interno degli USA. |
(48) |
Rispondendo al questionario, il produttore statunitense ha informato la Commissione che il dazio doganale normale degli USA sulle importazioni di lamiera pesante era pari a zero. Sono in vigore dazi antidumping sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e sono anche in vigore dazi sia antidumping che antisovvenzioni su importazioni provenienti da India, Indonesia e Repubblica di Corea. |
(49) |
Sul mercato interno degli USA operano 7 produttori statunitensi; le importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea, dalla Germania, dalla Francia e dal Canada hanno una quota di mercato del 20 %. |
(50) |
La risposta del produttore australiano conteneva elementi di prova su produzione e vendite sul mercato interno e sul fatto che esso fosse l'unico produttore in Australia. Le importazioni in Australia detengono però una quota di mercato del 35 %. Sono in vigore dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC, dall'Indonesia, dal Giappone, dalla Repubblica di Corea e da Taiwan ma sono bassi e, per alcune società, pari a zero. |
(51) |
Poiché le importazioni hanno conquistato un'ampia quota del mercato e i dazi all'importazione sono bassi, si può considerare il mercato interno australiano come più aperto alla concorrenza. |
(52) |
La Commissione ha perciò concluso in questa fase che l'Australia rappresentasse un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
3.1.3. Valore normale
(53) |
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato accordato il TEM avviene in base alle informazioni pervenute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato. |
(54) |
La Commissione verifica innanzitutto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore del paese di riferimento che ha collaborato sia rappresentativo. |
(55) |
Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame all'Unione di ciascun produttore esportatore della RPC incluso nel campione durante il periodo dell'inchiesta. |
(56) |
Su tale base, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno effettuate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato erano rappresentative. |
(57) |
La Commissione individua poi i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili a quelli venduti per essere esportati nell'Unione dai produttori esportatori inclusi nel campione. |
(58) |
la Commissione esamina infine, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se siano rappresentative le vendite del produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno di ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per essere esportato nell'Unione da ciascun produttore esportatore della RPC incluso nel campione. |
(59) |
Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti di tale tipo di prodotto, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione di un produttore esportatore della RPC del tipo di prodotto identico o comparabile. |
(60) |
Per la Commissione, su tale base, alcuni tipi di prodotto risultano rappresentativi ma altri no, a causa dei modesti quantitativi o del fatto che il produttore del paese di riferimento non aveva venduto sul mercato interno il tipo di prodotto esportato. |
(61) |
Per ogni tipo di prodotto, la Commissione definisce in seguito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta al fine di decidere in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, se utilizzare, per il calcolo del valore normale, le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno. |
(62) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o no remunerative:
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(63) |
In questo caso, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta. |
(64) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta:
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(65) |
Quando un tipo di prodotto non è stato venduto per nulla o lo è stato solo in quantitativi non rappresentativi oppure tutte le vendite sul mercato interno del produttore del paese di riferimento sono state in perdita, la Commissione costruisce il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6), del regolamento di base. |
(66) |
Per ogni tipo di prodotto non venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale si costruisce sommando le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») medie e il profitto di transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per ciascuno di questi tipi di prodotto al loro costo medio di produzione. |
(67) |
Per tipi di prodotto non venduti o se tutte le vendite sul mercato interno sono state in perdita, il valore normale si costruisce sommando le SGAV medie e il profitto ottenuto nel corso di normali operazioni commerciali del prodotto simile sul mercato interno al costo medio di produzione di ciascun tipo. |
(68) |
Se un tipo di prodotto non è stato venduto per nulla sul mercato interno del paese di riferimento, il costo di produzione si calcola in base al costo più economico del tipo di prodotto più prossimo. |
3.2. Prezzo all'esportazione
(69) |
Durante la visita di verifica, è stato verificato il prezzo all'esportazione per ogni produttore esportatore incluso nel campione. Se l'esportazione verso l'Unione è avvenuta direttamente al primo cliente non collegato o attraverso una società commerciale collegata, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame esportato nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(70) |
Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha esportato lamiera pesante tramite un importatore collegato nell'Unione. Il prezzo all'esportazione per questo tipo di vendite è stato calcolato in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. |
3.3. Confronto
(71) |
La Commissione ha confrontato il valore normale del produttore del paese di riferimento con il prezzo all'esportazione franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione. |
(72) |
Se giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto di differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati fatti adeguamenti per tener conto di spese di trasporto, movimentazione e carico, di spese accessorie, di imposte indirette, di commissioni, di costi del credito e di spese bancarie. |
(73) |
Per i produttori esportatori inclusi nel campione che vendevano nell'Unione tramite società commerciali collegate aventi funzioni analoghe a quelle di un agente che opera in base a commissioni, è stato fatto un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. |
3.4. Margini di dumping
(74) |
Per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(75) |
Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Tabella 1 Margini di dumping del campione
|
(76) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping dei produttori inclusi nel campione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. |
(77) |
Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 125,5 %. |
(78) |
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(79) |
La Commissione ha innanzitutto determinato il livello di collaborazione manifestato dai produttori esportatori della RPC. Il livello di collaborazione si fonda sul volume delle esportazioni verso l'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni. |
(80) |
Il livello di collaborazione nel presente caso è elevato, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano l'87 % circa delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di fondare il margine di dumping per tutte le altre società sul livello della società inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato. |
(81) |
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Tabella 2 Margini di dumping di tutte le società
|
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(82) |
Durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 30 produttori dell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(83) |
26 di essi hanno collaborato al campionamento. I produttori dell'Unione che hanno collaborato rappresentano il 94 % circa della produzione totale dell'industria dell'Unione e il totale delle vendite dell'industria dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta. |
(84) |
La produzione totale dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta è stata di circa 10,3 milioni di t. La Commissione ha determinato tale dato in base a tutte le informazioni disponibili concernenti l'industria dell'Unione, come la denuncia, la verifica delle risposte date al questionario dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e la verifica della comunicazione di Eurofer. |
(85) |
Come indicato nel considerando 1, sono stati selezionati per il campione tre produttori dell'Unione, che rappresentano il 28,5 % circa del totale delle vendite dell'industria dell'Unione e il volume totale della produzione dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta. |
4.2. Consumo dell'Unione
(86) |
La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni e ha verificato i dati relativi alle vendite dell'industria dell'Unione. |
(87) |
Il consumo di lamiere pesanti nell'Unione ha mostrato il seguente andamento Tabella 3 Consumo dell'Unione (in t.)
|
(88) |
Nel periodo in esame, i consumi dell'Unione sono aumentati del 5 %. L'analisi anno per anno mostra un calo iniziale del 6 % tra il 2012 e il 2013 e una successiva ripresa di 11 punti percentuali, pari a oltre 1 milione di t, nel 2014 nonché nel periodo dell'inchiesta. |
(89) |
L'uso vincolato dei produttori dell'Unione è insignificante: esso rappresenta meno dello 0,5 % del consumo dell'Unione durante il periodo in esame. Gli indicatori di pregiudizio sono perciò calcolati per l'intero mercato dell'Unione comprendendovi le quantità che i produttori dell'Unione destinano a un uso vincolato. |
4.3. Volume e quota di mercato delle importazioni
(90) |
La Commissione ha determinato il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata poi calcolata comparando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione, come indicato nella tabella 3 del considerando 87. |
(91) |
Le importazioni di lamiere pesanti nell'Unione hanno registrato l'andamento che segue: Tabella 4 Volume delle importazioni (in t) e quota di mercato
|
(92) |
Il volume delle importazioni dalla RPC nell'Unione è aumentato del 231 % nel corso del periodo in esame. Dopo un calo del 16 % tra il 2012 e il 2013, le importazioni dalla RPC hanno registrato nel 2014 il notevole aumento di 85 punti percentuali e si sono ulteriormente impennate di altri 162 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta. |
(93) |
Il calo iniziale delle esportazioni dalla RPC tra il 2012 e il 2013 va attribuito alla diminuzione del consumo sul mercato dell'Unione come indicato nella tabella 3 del considerando 87. Dopo il 2013, il mercato dell'Unione è cresciuto, con un forte dinamismo di oltre 1 milione di t tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Questa crescita è stata quasi esclusivamente assorbita dalle importazioni dalla RPC, cresciute di oltre 1 milione di t nel periodo in questione. |
(94) |
Parallelamente, la quota di mercato dell'Unione detenuta dalle importazioni dalla RPC è più che triplicato ed è passato dal 4,6 % (2012) al 14,4 % durante il periodo dell'inchiesta. |
4.3.1. Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione (undercutting) dei prezzi
(95) |
La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC nella UE delle lamiere pesanti ha avuto il seguente andamento: Tabella 5 Prezzi all'importazione (EUR/t)
|
(96) |
Nel periodo in esame, i prezzi medi d'importazione dalla RPC sono diminuiti del 29 %. Si assiste a una diminuzione costante da 647 EUR/t nel 2012 a 460 EUR/t durante il periodo dell'inchiesta. |
(97) |
La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta comparando:
|
(98) |
Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. |
(99) |
Di conseguenza, le importazioni in dumping dalla RPC sono risultate avere prezzi inferiori del 29 % a quelli dell'industria dell'Unione. |
4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.4.1. Osservazioni generali
(100) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione comprende un esame di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. |
(101) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. |
(102) |
La Commissione ha esaminato gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzazione degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, costo del lavoro, crescita, produttività, entità dei margini di dumping e di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) a livello dell'intera industria dell'Unione. L'esame si è basato sulle informazioni fornite dal denunciante e dai produttori dell'Unione nonché su quelle desunte dalle statistiche ufficiali disponibili (Eurostat). I dati macroeconomici si riferivano a tutti i produttori dell'Unione. |
(103) |
La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici (prezzi di vendita medi unitari, costi unitari, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali) in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione debitamente verificate, e alle statistiche ufficiali disponibili (Eurostat). I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
(104) |
La Commissione rileva che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha sospeso la produzione di lamiere pesanti nel dicembre 2015. Tale sospensione non incide su eventuali indicatori di pregiudizio, perché è avvenuta alla fine del periodo dell'inchiesta; entrambe le serie di dati sono state pertanto considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(105) |
Nel periodo in esame, la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione registrano nel complesso il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(106) |
Il volume della produzione dell'industria dell'Unione è calato del 12 % durante il periodo in esame. Dopo una diminuzione del 12 % tra il 2012 e il 2013, il volume della produzione è aumentato leggermente di 5 punti percentuali nel 2014 per poi ridiscendere nel 2015 di 5 punti percentuali al livello del 2013. |
(107) |
L'iniziale calo del volume della produzione tra il 2012 e il 2013 va attribuito alla diminuzione del consumo sul mercato dell'Unione come indicato nella tabella 3 del considerando 87. L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di trarre vantaggio dalla crescita del consumo intervenuta tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Pur di fronte a un aumento del consumo pari all'11 %, che corrisponde a più di 1 milione di t, la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata di poco e solo temporaneamente nel 2014, per poi ridiscendere al livello del 2013 durante il periodo dell'inchiesta. |
(108) |
I dati relativi alla capacità produttiva dell'industria dell'Unione si riferiscono alla capacità tecnica; si è pertanto tenuto conto di adeguamenti considerati normali dall'industria per considerare tempi di avviamento, manutenzione, strozzature e altre normali interruzioni. |
(109) |
Su questa base, la capacità produttiva è calata leggermente (2 %) nel corso del periodo in esame mentre, nello stesso periodo, il mercato è cresciuto del 6 %. |
(110) |
Poiché la diminuzione della produzione supera la diminuzione della capacità produttiva, durante il periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è diminuito del 10 %. |
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(111) |
Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(112) |
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 7 % nel periodo in esame. Dopo una diminuzione, tra il 2012 e il 2013, del 7 % e un'ulteriore diminuzione, nel 2014, di 2 punti percentuali, il volume delle vendite è lievitato di 2 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. |
(113) |
Analogamente all'andamento della produzione, anche il calo iniziale delle vendite tra il 2012 e il 2013 era in gran parte attribuibile alla diminuzione del consumo sul mercato dell'Unione indicato nel considerando 87. L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di trarre vantaggio dalla crescita del consumo intervenuta tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Pur aumentando il consumo dell'Unione di oltre 1 milione di t, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è rimasto sul livello basso del 2013. |
(114) |
Poiché il volume delle vendite è diminuito del 7 % in un mercato in crescita del 5 %, nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 12 %. |
4.4.2.3. Occupazione e produttività
(115) |
Nel periodo in esame, il livello dell'occupazione e della produttività nell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività
|
(116) |
Nel corso del periodo in esame, l'industria dell'Unione ha visto diminuire il livello dell'occupazione del 17 %. I motivi di tale diminuzione sono principalmente due:
|
(117) |
La Commissione rileva che il consumo sul mercato dell'Unione è aumentato del 5 % durante il periodo in esame. Se non ci fosse stato l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, l'industria dell'Unione avrebbe quindi potuto mantenere i livelli occupazionali poiché l'aumento della domanda avrebbe assorbito l'incremento di efficienza. |
4.4.2.4. Costo del lavoro
(118) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costi medi del lavoro per ETP (equivalente tempo pieno)
|
(119) |
A causa di una notevole riduzione della forza lavoro, come indicato al considerando (115), il costo medio del lavoro per addetto è aumentato durante il periodo in esame del 13 %. Infatti, sebbene una parte dell'aumento del costo del lavoro si riferisca ad aumenti salariali obbligatori nell'ambito di contratti collettivi, esso è dovuto soprattutto ai costi per ridurre il personale e le ore lavorative. Tali costi comprendono le indennità di licenziamento e i maggiori costi sostenuti in situazioni di lavoro a tempo parziale per il calo della produzione dovuta al continuo aumento dei quantitativi di importazioni oggetto di dumping. |
4.4.2.5. Crescita
(120) |
In un primo tempo, tra il 2012 e il 2013 il consumo dell'Unione è diminuito del 6 %, pari a quasi 600 000 t. Questo calo iniziale ha avuto conseguenze negative sull'andamento della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione. |
(121) |
Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta, la situazione si è modificata. Il consumo dell'Unione ha registrato una forte crescita pari a 11 punti percentuali, che rappresentano oltre 1 milione di t. L'industria dell'Unione non ha potuto tuttavia beneficiare di questa dinamica. Di fatto, i volumi della produzione e delle vendite si sono attestati sui livelli estremamente bassi del 2013. La crescita del mercato dell'Unione è stata interamente assorbita da un aumento dei volumi importati in dumping a basso prezzo dalla RPC, che sono aumentati parallelamente di oltre 1 milione di tonnellate tra il 2013 e il PI, come illustrato al considerando 91. |
4.4.2.6. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti
(122) |
I margini di dumping di tutti i produttori esportatori della RPC sono stati superiori al 100 %. L'entità di tali margini di dumping estremamente alti ha avuto gravi conseguenze sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC. |
(123) |
Nel 2000 il Consiglio istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania. Tali misure riguardavano una gamma di prodotti molto simile a quella della presente inchiesta. Esse giunsero a scadenza l'11 agosto 2005. |
(124) |
Come indicato al considerando 221, l'industria dell'Unione ha raggiunto una redditività superiore all'obiettivo di profitto. La Commissione conclude pertanto in via provvisoria che l'industria dell'Unione si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(125) |
La media ponderata dei prezzi unitari di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione e il costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato nel periodo in esame il seguente andamento: Tabella 10 Prezzi di vendita nell'Unione
|
(126) |
I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono ininterrottamente diminuiti del 25 %, mentre durante il periodo in esame il costo unitario medio di produzione è diminuito in modo costante del 19 %. I prezzi di vendita sono diminuiti più rapidamente e, in media, sono stati sempre più bassi del costo unitario di produzione. |
(127) |
Al fine di limitare la perdita di quote di mercato, i produttori dell'Unione sono stati costretti a seguire la spirale dei prezzi al ribasso e a ridurre in misura considerevole il prezzo di vendita. Questo calo è notevolmente superiore alla riduzione dei costi di produzione da essi ottenuta, dovuta soprattutto alla diminuzione dei prezzi delle materie prime nel periodo considerato e agli aumenti di produttività realizzati attraverso le riduzioni di organico, come indicato al considerando 115. |
4.4.3.2. Scorte
(128) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte
|
(129) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte finali dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato in modo costante del 26 %. Al tempo stesso, è aumentato in modo costante del 35 % anche il livello delle scorte in percentuale della produzione. |
(130) |
Il motivo principale dell'aumento delle scorte risiede nel fatto che, sebbene l'industria dell'Unione abbia cercato di evitare la diminuzione dei volumi di produzione, i volumi delle vendite sono diminuiti ancor più rapidamente, non avendo potuto l'industria dell'Unione beneficiare della crescita del mercato a causa dell'aumento del volume delle importazioni a basso prezzo in dumping. |
4.4.3.3. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali
(131) |
La Commissione ha calcolato la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo esprimendo la perdita netta, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. |
(132) |
Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(133) |
Durante il periodo in esame, la redditività è diminuita del 758 %. Dopo un profitto pari all'1,6 % nel 2012, i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati in perdita in tutti gli anni successivi. |
(134) |
Mentre le forti perdite del 12,2 % nel 2013 sono effetto di una domanda particolarmente bassa in tale anno, la forte pressione sui prezzi e sui volumi esercitata sull'industria dell'Unione dall'aumento delle importazioni dalla RPC nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare della notevole crescita di 11 punti percentuali dei consumi dell'Unione. Come indicato al considerando 93, tale crescita è stata quasi del tutto assorbita dalle importazioni in dumping provenienti dalla RPC |
(135) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto si è contratto del 226 % nel periodo in esame. Dopo il calo del 310 % tra il 2012 e il 2013, influenzato dalla domanda particolarmente bassa di tale periodo, è migliorato fino a diventare lievemente positivo nel 2014. La tendenza negativa è tuttavia continuata nel periodo dell'inchiesta, durante il quale è ridiventato fortemente negativo. |
(136) |
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Complessivamente l'utile sul capitale investito si è ridotto del 282 % durante il periodo in esame. Dopo la drammatica contrazione del 397 % tra il 2012 e il 2013, dovuta alla domanda particolarmente bassa di tale periodo, esso è lievemente cresciuto nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, pur continuando a restare negativo. |
(137) |
Di conseguenza, l'industria dell'Unione ha ridotto il livello dei suoi investimenti del 31 % durante il periodo in esame. Dopo un aumento degli investimenti del 7 % tra il 2012 e il 2013, l'industria dell'Unione è stata costretta a ridurli di 26 punti percentuali nel 2014 e, durante il periodo dell'inchiesta, di altri 12 punti percentuali. Come indicato nella tabella 6 del considerando 105, questi investimenti non sono stati usati per aumentare le capacità produttive. |
(138) |
Sulla capacità di reperire capitali hanno inciso le perdite subite durante il periodo in esame; in ultima analisi hanno portato alla chiusura delle attività di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio
(139) |
Il periodo in esame è caratterizzato da due fasi diverse: una dal 2012 al 2013; l'altra dal 2014 alla fine del periodo dell'inchiesta. |
(140) |
Inizialmente, tra il 2012 e il 2013, il consumo dell'Unione è notevolmente diminuito del 6 %. Tale diminuzione del consumo ha avuto effetti negativi su molti indicatori di pregiudizio, come volumi e prezzi delle vendite, produzione, capacità e utilizzazione degli impianti, occupazione, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. |
(141) |
Successivamente, nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, il consumo ha registrato una forte crescita pari a 11 punti percentuali, che rappresentano oltre 1 milione di t. Tuttavia, l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare di questa crescita, che è stata interamente assorbita dall'aumento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. |
(142) |
In effetti, in questo contesto di aumento del consumo, l'industria dell'Unione non è riuscita ad aumentare né i volumi delle vendite né quelli della produzione, mentre l'utilizzazione degli impianti è leggermente diminuita addirittura in un mercato in crescita. |
(143) |
Il tentativo di mantenere i livelli di produzione ha portato a un aumento delle scorte di 24 punti percentuali. L'industria dell'Unione ha inoltre perso quote di mercato per 9,3 punti percentuali a favore delle importazioni dalla RPC, che nello stesso periodo hanno guadagnato quote di mercato per 10,3 punti percentuali. I prezzi di vendita unitari sono diminuiti di 9 punti percentuali e il costo di produzione è diminuito di 13 punti percentuali. |
(144) |
Tale andamento ha comportato un lieve miglioramento di indicatori finanziari come redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, che, tuttavia, sono rimasti negativi per tutto il periodo. L'occupazione è diminuita di 9 punti percentuali, mentre l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la produttività di 11 punti percentuali. L'industria dell'Unione ha dovuto inoltre ridurre gli investimenti di 38 punti percentuali data la perenne negatività della redditività e dell'utile sugli investimenti. |
(145) |
Nel complesso, l'industria dell'Unione ha ridotto la sua produzione, ha avviato azioni concrete per migliorare l'efficienza, riducendo organici e capacità produttiva, ed è riuscita a ridurre in misura significativa i costi di fabbricazione. |
(146) |
Nonostante i provvedimenti presi dall'industria dell'Unione nel periodo in esame per migliorare le proprie prestazioni, la sua situazione economica e finanziaria si è in tale periodo notevolmente deteriorata avendo cominciato ad accumulare perdite dal 2013 in poi. |
(147) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
(148) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio all'industria della UE fosse stato causato dalle importazioni in dumping dalla RPC. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se contemporaneamente altri fattori noti avessero potuto causare un pregiudizio all'industria dell'UE. |
(149) |
La Commissione ha verificato che un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni in dumping provenienti dalla RPC non venisse attribuito a tali importazioni. Tali fattori sono: l'agguerrita concorrenza dovuta a problemi della domanda sul mercato dell'Unione, il basso utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e la concorrenza tra produttori integrati verticalmente e impianti di rilaminazione. |
5.1. Effetti delle importazioni in dumping
(150) |
I prezzi di vendita dei produttori esportatori della RPC sono diminuiti del 25 % da 647 EUR/t nel 2012 a 460 EUR/t nel periodo dell'inchiesta. Abbassando continuamente il prezzo di vendita unitario nel periodo in esame, i produttori della RPC sono riusciti ad aumentare in misura significativa la loro quota di mercato dal 4,6 % nel 2012 al 14,4 % nel periodo dell'inchiesta. |
(151) |
Tra il 2012 e il 2013, mentre la diminuzione della domanda penalizzava la prestazione dell'industria dell'Unione, quest'ultima subiva i chiari effetti negativi del successivo e costante aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi fortemente sottoquotati. |
(152) |
Da un lato, infatti, l'industria dell'Unione tagliava i costi riducendo l'occupazione e approfittando del calo dei prezzi delle materie prime; dall'altro, il continuo aumento delle importazioni in dumping la costringeva ad abbassare ulteriormente i prezzi di vendita interni per limitare la perdita di quote di mercato, a scapito della redditività. |
(153) |
Inoltre, mentre la redditività dell'industria dell'Unione registrava un lieve miglioramento grazie alla riduzione delle perdite nel 2014, il volume delle importazioni ha accelerato il suo incremento, nel periodo dell'inchiesta i prezzi sono ulteriormente calati, facendo cadere prezzi e redditività dell'industria dell'Unione. |
(154) |
Il progressivo rallentamento dell'economia e il notevole eccesso di capacità dell'industria siderurgica della RPC hanno inoltre spinto i produttori di acciaio cinesi a reindirizzare le eccedenze di produzione verso i mercati di esportazione (6), tra i quali quello dell'Unione è particolarmente attraente. |
(155) |
Numerosi altri mercati di esportazione tradizionalmente importanti hanno infatti istituito o intendono istituire misure contro le importazioni di prodotti siderurgici dalla RPC, comprese le lamiere pesanti (7), perché i prezzi vengono abbassati artificialmente da importazioni sleali che determinano una concorrenza malsana. |
(156) |
Data la crescente tendenza a istituire misure di difesa commerciale in tutto il mondo, il mercato dell'Unione sta diventando una delle destinazioni più attraenti per importazioni in dumping dalla RPC, a scapito dell'industria dell'Unione. |
(157) |
Questa conclusione è confermata dalle più recenti statistiche di Eurostat sulle importazioni: esse dimostrano che le importazioni dalla RPC sono ulteriormente aumentate dopo la fine del periodo dell'inchiesta. Da marzo a maggio 2016, i volumi delle importazioni sono aumentati di circa il 15 % rispetto a quelli registrati durante il periodo dell'inchiesta, mentre i prezzi medi di tali importazioni sono diminuiti costantemente del 30 % circa. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Accanita concorrenza causata da problemi della domanda sul mercato dell'Unione
(158) |
Una parte interessata ha affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non è causato dalle importazioni dalla RPC, ma da problemi della domanda sul mercato dell'Unione. Essa ha sostenuto che mentre la domanda nell'Unione si era ripresa nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, nel 2012 era caduta del 32 % al di sotto del picco del 2007 e nel 2014 era caduta del 17 % rispetto al livello detto «normale» del 2004. |
(159) |
Questa debolezza della domanda ha presumibilmente suscitato forti spinte concorrenziali sulle limitate quantità necessarie sul mercato, che hanno però esercitato una forte pressione sui prezzi di vendita nell'Unione. |
(160) |
Questa concorrenza accanita causata da presunti problemi della domanda non ha comunque inciso negativamente sulla capacità degli esportatori dalla RPC di vendere quantità sempre maggiori di lamiere pesanti oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, incrementando la loro quota di mercato dal 4,6 % al 14,4 %, provocando perdite quasi esattamente corrispondenti di quote di mercato dell'industria dell'Unione ed esercitando su quest'ultima una pressione sui prezzi tale da portarla alla redditività negativa. |
(161) |
Se all'inizio i problemi della domanda hanno avuto notevoli effetti negativi sui risultati dell'industria dell'Unione nel 2013, la principale causa dell'accanita concorrenza sul mercato dell'Unione restano le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, in particolare nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta. |
(162) |
Altrimenti, l'industria dell'Unione avrebbe potuto approfittare della ripresa del mercato nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta. Non ha potuto farlo a causa di un forte incremento delle importazioni dalla RPC, più che triplicate durante questi due anni in cui hanno conquistato ampie quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione. |
(163) |
La Commissione conclude pertanto che i problemi della domanda sul mercato dell'Unione non sono la causa profonda del pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione e non annullano il nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.2.2. Scarso utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione
(164) |
Una parte interessata ha affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è causato da scarso utilizzo degli impianti in conseguenza delle eccessive capacità dei produttori dell'Unione. Essa ha sostenuto che nel 2012, quando le importazioni dalla RPC erano a un livello relativamente basso, l'indice di utilizzazione degli impianti era già molto basso e che l'industria dell'Unione non ha adeguatamente ridotto le proprie capacità. |
(165) |
La domanda nell'Unione ha però subito un forte aumento in seguito, in particolare nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, quando ha superato del 6 % la domanda del 2012. Se non ci fosse stato il forte incremento delle importazioni in dumping dalla RPC, questo aumento della domanda avrebbe determinato un aumento dell'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione, tanto più che essa aveva ridotto la capacità di produzione del 2 % in un mercato in crescita. |
(166) |
La Commissione conclude pertanto che il basso utilizzo degli impianti, in particolare nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, è causato principalmente dal forte incremento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. |
5.2.3. Importazioni da altri paesi terzi
(167) |
La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. Oltre che dalla RPC, le importazioni sono provenute principalmente dall'Ucraina e dalla Russia. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata comparando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione, come indicato nella tabella 3 del considerando 87. |
(168) |
Le importazioni nell'Unione da altri paesi terzi hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento: Tabella 13 Volume delle importazioni da paesi terzi (in t) e quote di mercato
|
(169) |
La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è rimasta relativamente stabile nel periodo in esame, mentre quella delle importazioni dalla RPC è aumentata del 214 %. |
(170) |
Inoltre, le quote di mercato dell'Ucraina e della Russia sono aumentate solo lievemente nel periodo in esame. Per l'Ucraina la quota di mercato è salita dal 4,7 % al 6,2 % e per la Russia, dall'1,7 % al 2,4 % e ciò solo a scapito di paesi di importazione diversi dalla RPC. |
(171) |
Dati l'aumento del consumo nell'Unione del 5 % e la diminuzione delle quote di mercato dell'industria dell'Unione di 10 punti percentuali nel corso del periodo in esame, ne consegue che le importazioni dalla RPC hanno guadagnato quote di mercato solo a scapito dell'industria dell'Unione. |
(172) |
In effetti, le importazioni dalla RPC rappresentano il 54 % circa di tutte le importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni dall'Ucraina sono pari al 23 % circa e quelle dalla Russia al 9 %. |
(173) |
Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito molto più lentamente dei prezzi delle importazioni dalla RPC. Il primo è diminuito del 19 %; i prezzi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 29 %. |
(174) |
Anche se i prezzi delle importazioni da Russia e Ucraina sono appena inferiori alla media dei prezzi all'importazione dalla RPC, nel periodo in esame essi sono diminuiti a un ritmo molto più lento rispetto ai prezzi all'importazione dalla RPC. In più, tali prezzi non sempre sono direttamente confrontabili, poiché il prezzo medio è influenzato da un diverso mix di prodotti. |
(175) |
Inoltre, i volumi d'importazione da Ucraina e Russia in particolare, o da tutti gli altri paesi terzi in generale, non sono aumentati in modo sostanziale quanto quelli dalla RPC. Mentre il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato di circa 1 milione di t durante il periodo in esame, il volume delle importazioni dall'Ucraina è aumentato di circa 160 000 t, quello dalla Russia di circa 75 000 t e quello da tutti gli altri paesi terzi (Russia e Ucraina incluse) di circa 90 000 t. |
(176) |
Sulla base di quanto precede e data la quantità molto inferiore del volume delle importazioni dall'Ucraina e dalla Russia rispetto a quello dalla RPC, nulla indica che la causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione risieda nelle importazioni da questi due paesi. |
(177) |
Le importazioni da tutti gli altri paesi terzi (Russia e Ucraina incluse) sono avvenute a prezzi mediamente superiori a quelli delle importazioni provenienti dalla RPC e hanno aumentato la loro quota di mercato di un solo insignificante punto percentuale. |
(178) |
La Commissione conclude pertanto che le importazioni di lamiere pesanti da paesi terzi non sono la causa profonda del pregiudizio per l'industria dell'Unione e non annulla il nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.2.4. Andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione
(179) |
Durante il periodo in esame, il volume e i prezzi medi delle esportazioni dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 14 Andamento delle esportazioni
|
(180) |
Il volume delle esportazioni verso acquirenti indipendenti al di fuori dell'Unione è diminuito del 18 % nel periodo in esame. Dopo una diminuzione del 28 % tra il 2012 e il 2013 è aumentato di 25 punti percentuali nel 2014, per scendere nuovamente nel periodo dell'inchiesta di 15 punti percentuali. |
(181) |
I prezzi dal canto loro sono notevolmente diminuiti (-24 %) nel periodo in esame e in linea con la diminuzione dei prezzi sul mercato dell'Unione (-25 %). |
(182) |
Nel complesso, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione rispecchia in larga misura i risultati sul mercato interno. Il mercato dell'Unione è tuttavia molto più importante per l'industria dell'Unione dei mercati di esportazione. Nel periodo in esame, le vendite sul mercato dell'Unione ammontano al quadruplo circa delle vendite all'esportazione. |
(183) |
La Commissione ritiene perciò che, dato lo scarso rilievo delle vendite all'esportazione, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non inficia il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.2.5. Concorrenza tra produttori dell'Unione integrati verticalmente e impianti di rilaminazione nell'Unione
(184) |
Una parte interessata afferma che il margine di profitto dei produttori dell'Unione integrati verticalmente è eroso dai bassi prezzi praticati dagli impianti di rilaminazione nell'Unione, che chiederebbero prezzi del 6 % – 9 % inferiori a quelli praticati dai produttori integrati verticalmente. |
(185) |
Un impianto di rilaminazione (re-roller) è un'azienda che non produce i propri fattori produttivi, cioè le lastre d'acciaio. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione fabbricano le loro proprie lastre d'acciaio e sono quindi integrati verticalmente. |
(186) |
La Commissione osserva in proposito che, durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi medi delle importazioni in dumping dalla RPC erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione del 29 %, come indicato nel considerando 99. Su questa base, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC sarebbero comunque almeno del 20 % inferiori a quelli di rilaminazione nell'Unione. |
(187) |
La stessa parte afferma inoltre che il quantitativo prodotto da impianti di rilaminazione nell'Unione è diminuito perché molti di essi dipendono da forniture di lastre di acciaio provenienti dall'Ucraina. Tuttavia, nel periodo in esame si è assistito a una diminuzione dell'approvvigionamento dall'Ucraina, diminuzione che non è stata compensata dalla produzione degli altri produttori dell'Unione, malgrado il basso tasso di utilizzo dei loro impianti. |
(188) |
In proposito, la parte non ha addotto alcuna prova del fatto che i produttori dell'Unione non fossero interessati, o disposti, a fornire i quantitativi supplementari. È perciò chiaro che proprio questi acquirenti, sensibili al prezzo, hanno voltato le spalle ai prodotti dell'industria dell'Unione e si sono rivolti alle importazioni in dumping dalla RPC a prezzi ancora inferiori. |
(189) |
La Commissione conclude perciò che la diminuzione della redditività dei produttori dell'Unione integrati verticalmente può essere attribuita in misura solo molto limitata al calo delle quantità di lastre pesanti a basso prezzo prodotte da impianti di rilaminazione nell'Unione. La Commissione conclude inoltre che la diminuzione della redditività è in sostanza dovuta al notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzo assai basso provenienti dalla RPC. |
5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità
(190) |
È stato provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC. |
(191) |
La Commissione ha distinto e separato gli effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli dovuti alle importazioni oggetto di dumping. |
(192) |
Gli altri fattori individuati, come la forte concorrenza causata da problemi della domanda, lo scarso utilizzo degli impianti, le importazioni da paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, la concorrenza tra i produttori integrati verticalmente e gli impianti di rilaminazione, non sono stati provvisoriamente ritenuti tali da inficiare il nesso di causalità, nemmeno considerando il loro eventuale effetto combinato. |
(193) |
Il temporaneo calo del consumo nel 2013 può aver contribuito in qualche misura al pregiudizio nel corso di tale anno ma se fosse mancato il costante aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi, l'industria dell'Unione avrebbe certamente potuto trarre vantaggio dalla crescita del mercato negli anni successivi. In particolare, si sarebbe ripreso il volume delle vendite, i prezzi di vendita non sarebbero calati a livelli così bassi e si sarebbe raggiunta una maggior redditività. |
(194) |
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno annullato il nesso di causalità. |
6. INTERESSE DELL'UNIONE
(195) |
In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. Per determinare l'interesse dell'Unione sono stati valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
6.1. Interesse dell'industria dell'Unione
(196) |
L'industria dell'Unione ha sede in 14 Stati membri (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito) e nell'ambito delle lastre pesanti impiegava direttamente nel periodo in esame circa 20 000 dipendenti. |
(197) |
Hanno collaborato all'inchiesta 26 produttori dell'Unione. Nessuno dei produttori noti si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come già spiegato nell'analisi degli indicatori di pregiudizio, tutta l'industria dell'Unione ha visto peggiorare la propria situazione ed ha subito gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping. |
(198) |
La Commissione prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione, ponendo fine alla depressione dei prezzi e consentendo all'industria dell'Unione di riprendersi. Essa potrebbe così migliorare la sua redditività fino a raggiungere i livelli considerati necessari per questa industria ad alta intensità di capitale. |
(199) |
L'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping originarie della RPC. La Commissione ricorda che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un'evoluzione negativa nel periodo in esame. In particolare, ne hanno risentito fortemente gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, come la redditività e l'utile sul capitale investito. |
(200) |
È importante quindi che i prezzi siano riportati a livelli non di dumping o almeno non pregiudizievoli, per consentire a tutti i produttori di operare sul mercato dell'Unione a eque condizioni commerciali. Senza l'introduzione di misure è molto probabile che la situazione economica dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. |
(201) |
La Commissione conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. L'istituzione di tali misure consentirebbe all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatati. |
6.2. Interesse degli importatori indipendenti
(202) |
Come indicato al considerando 22, sei importatori hanno collaborato all'inchiesta e tre di essi sono stati inclusi nel campione Uno degli importatori inseriti nel campione è favorevole all'adozione di misure, mentre gli altri due importatori vi si oppongono. I restanti tre importatori non inclusi nel campione non hanno espresso alcun parere. |
(203) |
Dall'inchiesta è emerso che un aumento dei prezzi dovuto all'eventuale istituzione di misure non avrebbe conseguenze dirette su tali importatori indipendenti. Le lamiere pesanti rappresentano non più del 20 % della loro attività. |
(204) |
Inoltre, la maggior parte degli importatori tratta materiali provenienti da più fonti diverse, tra cui anche l'industria dell'Unione. Nulla indica che gli importatori non sarebbero in grado di continuare a servire i loro clienti se venissero imposti dei dazi. |
(205) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure non avrà effetti negativi di rilievo sull'interesse degli importatori dell'Unione. |
6.3. Interesse degli utilizzatori
(206) |
I principali utilizzatori finali delle lamiere pesanti sono i fabbricanti di attrezzature destinate all'industria edile, mineraria e forestale; dei recipienti a pressione; degli oleodotti e dei gasdotti; delle costruzioni navali, dei ponti e di materiali per l'edilizia. |
(207) |
Sette utilizzatori e tre commercianti/centri di servizi siderurgici hanno inviato il questionario di risposta degli utilizzatori. Tuttavia, quattro risposte erano fortemente incomplete e solo due degli estensori si erano dichiarati contrari all'istituzione di misure. La Commissione non può tuttavia considerare rappresentative le risposte inviate per i seguenti motivi:
|
(208) |
La Commissione fa inoltre notare che i dazi dovrebbero contribuire a garantire l'approvvigionamento continuo del mercato dell'Unione. Senza i dazi, alcuni produttori dell'Unione potrebbero essere costretti a cessare o ridurre la loro attività produttiva e lasciare molti utilizzatori dell'Unione con meno fonti di approvvigionamento. |
(209) |
Di fatto, uno dei produttori inclusi nel campione ha sospeso la produzione di lamiere pesanti alla fine del periodo dell'inchiesta, come indicato nel considerando 104. |
(210) |
Il livello delle misure porterà inoltre a condizioni di parità per tutti i produttori nell'Unione e in paesi terzi, che potrebbero permettere a questo produttore dell'Unione di riprendere la produzione di lamiere pesanti. |
(211) |
Pertanto, la Commissione conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure non avrebbe alcun effetto negativo sproporzionato sugli utilizzatori. |
6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(212) |
Dato quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure potrebbe contribuire alla ripresa dell'industria dell'Unione e consentire la ripresa degli investimenti per aiutare i produttori di lamiere pesanti nell'Unione ad attrezzarsi per il futuro e accrescere la loro competitività. |
(213) |
L'industria dell'Unione è già stata sottoposta a notevoli ristrutturazioni nel (recente) passato. Senza i dazi, alcuni produttori di lamiere pesanti dell'Unione potrebbero essere costretti a cessare o ridurre le loro attività in questo settore, a licenziare centinaia di dipendenti e a lasciare molti utilizzatori dell'Unione con poche fonti di approvvigionamento. |
(214) |
L'impatto delle misure sulle poche altre parti interessate dell'Unione che si sono manifestate non può essere considerato sostanziale. Il fascicolo non contiene dati che dimostrino che possibili effetti negativi su altri interessati, diversi da quelli che si sono manifestati, siano tali da controbilanciare gli effetti positivi delle misure sull'industria dell'Unione. Gli utilizzatori finali e i consumatori potranno trarre beneficio da un mercato equo e competitivo, con una fonte di approvvigionamento locale pienamente capace di rispondere alle loro necessità e richieste. Il prezzo continuerà ad essere un elemento determinante, ma su base equa. |
(215) |
In definitiva, la Commissione ha concluso, in questa fase dell'inchiesta, che non vi sono motivi fondati per ritenere che l'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC sia contraria all'interesse dell'Unione. |
7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(216) |
Viste le conclusioni cui è pervenuta la Commissione sul dumping, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione causato dalle importazioni oggetto di dumping. |
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(217) |
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(218) |
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione l'utile al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente essere conseguito da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping. |
(219) |
Per stabilire il profitto che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di fornire dati sulla redditività per il prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione per gli anni dal 2006 al periodo dell'inchiesta. Tali informazioni sono state fornite e debitamente verificate. |
(220) |
Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta, la redditività dell'industria dell'Unione è stata negativa. Già nel 2012, anno in cui il profitto è stato lievemente positivo (+ 1,6 %), si avvertiva una presenza significativa di importazioni in dumping dalla RPC e questo margine di profitto era nettamente inferiore all'utile degli anni precedenti. |
(221) |
L'anno precedente, il 2011, mostrava invece un margine di profitto del 7,9 %, superiore ai margini di profitto del 2009 e del 2010, gli anni cioè in cui la crisi finanziaria si è fatta maggiormente sentire, ma inferiore al profitto del periodo 2006-2008, precedente cioè la crisi finanziaria. Si tratta, inoltre, tra i dati disponibili più recenti, di quelli maggiormente affidabili su quando le importazioni nell'Unione dalla RPC non avvenivano ancora in grandi quantitativi. La Commissione ritiene pertanto che tale margine di profitto sia quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza. |
(222) |
La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione che hanno collaborato, debitamente adeguata per tener conto di costi d'importazione e di dazi doganali, stabilita per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata dei valori cif all'importazione. |
(223) |
Il livello di eliminazione del pregiudizio per «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» si definisce in modo analogo a quello usato per il margine di dumping per tali società (v. considerando da 76 a 80). |
7.2. Misure provvisorie
(224) |
È opportuno istituire misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi andrebbe stabilito al livello che corrisponde al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. |
(225) |
Dato quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
|
(226) |
Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. |
(227) |
Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche summenzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società, non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate alle società espressamente menzionate, andrebbero assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non andrebbero assoggettate a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
(228) |
Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping se cambia nome o fonda una nuova entità di produzione o di vendita. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione (8). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(229) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
8. REGISTRAZIONE
(230) |
Come indicato nel considerando 5, la Commissione ha disposto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. |
(231) |
Ciò è avvenuto in previsione dell'eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La registrazione delle importazioni dovrebbe cessare. In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione su un'eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping. |
9. DISPOSIZIONI FINALI
(232) |
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito. |
(233) |
Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990030) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società |
Aliquota del dazio provvisorio |
Codice addizionale TARIC |
Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. |
73,1 % |
C143 |
Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd. |
65,1 % |
C144 |
Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd. |
73,7 % |
C145 |
Altre società che hanno collaborato, elencate in allegato |
70,6 % |
|
Tutte le altre società |
73,7 % |
C999 |
3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo indicazioni contrarie, si applicano le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali.
Articolo 2
1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:
a) |
chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento; |
b) |
presentare osservazioni scritte alla Commissione; e |
c) |
chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti introdotti non più di 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) a partire dal 20 luglio 2016. In prosieguo, sarà quest'ultimo regolamento a essere denominato «regolamento di base».
(3) GU C 58 del 13.2.2016, pag. 20.
(4) GU L 215 del 10.8.2016, pag. 23.
(5) In data 11 aprile 2016, Tata Steel ha ceduto la propria fabbricazione di prodotti lunghi in Europa (comprendente le lamiere pesanti) a Greybull Capital. In conseguenza di ciò, è stata costituita la società British Steel.
(6) Si veda, ad esempio, la comunicazione della Commissione dal titolo: «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa» (COM(2016) 155 final, del 16 marzo 2016)
(7) I paesi terzi che si sono muniti di misure di difesa commerciale contro le lamiere pesanti provenienti dalla RPC comprendono Australia, Brasile, Canada, Indonesia, Malaysia, Messico, Thailandia e Stati Uniti.
(8) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
ALLEGATO
Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione
Denominazione |
Città |
Codice addizionale TARIC |
Angang Steel Company Limited |
Anshan, Liaoning |
C150 |
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. |
Baotou, Mongolia interna |
C151 |
Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd. |
Zhangjiagang, Jiangsu |
C146 |
Jiangsu tiangong Tools Company Limited |
Danyang, Jiangsu |
C155 |
Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. |
Jiangyin, Jiangsu |
C147 |
Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd. |
Laiwu, Shandong |
C154 |
Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd. |
Xixia, Henan |
C152 |
Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd. |
Qinhuangdao, Hebei |
C153 |
Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company |
Jinan, Shandong |
C149 |
Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. |
Wuhan, Hubei |
C156 |
Xinyu Iron & Steel Co., Ltd. |
Xinyu, Jiangxi |
C148 |