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Document 32016R1773

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1773 della Commissione, del 5 ottobre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2017 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

    GU L 271 del 6.10.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1773/oj

    6.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1773 DELLA COMMISSIONE

    del 5 ottobre 2016

    che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2017 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento.

    (2)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, superiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingentale 2017. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di esportazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

    (3)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingentale 2017. È pertanto opportuno assegnare i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle quantità richieste fissando un coefficiente di attribuzione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

    (4)

    Tenuto conto del termine previsto all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009 per la fissazione dei coefficienti di attribuzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 del medesimo allegato.

    Articolo 2

    Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.

    Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, da ripartire tra i richiedenti mediante l'applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 6 del suddetto allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2016

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).


    ALLEGATO

    Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States»

    Identificazione del gruppo e del contingente

    Quantitativi disponibili per il 2017

    (in kg)

    Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 1

    Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 2

    Numero della nota

    Gruppo

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    16

    Not specifically provided for (NSPF)

    16-Tokyo

    908 877

    0,1321233

     

    16-Uruguay

    3 446 000

    0,0828365

     

    17

    Blue Mould

    17-Uruguay

    350 000

    0,0752688

     

    18

    Cheddar

    18-Uruguay

    1 050 000

    0,1252684

     

    20

    Edam/Gouda

    20-Uruguay

    1 100 000

    0,1030155

     

    21

    Italian type

    21-Uruguay

    2 025 000

    0,0692071

     

    22

    Swiss or Emmentaler cheese other than with eye formation

    22-Tokyo

    393 006

     

    15,1156153

    22-Uruguay

    380 000

     

    4,4705882

    25

    Swiss or Emmentaler cheese with eye formation

    25-Tokyo

    4 003 172

     

    1,0264543

    25-Uruguay

    2 420 000

     

    1,6982456


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